| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 maggio 2004 n. 3471
Pres. Frascione – Est. Cerreto
R.T.I. “MAGGIO-GALLI-FORTE-CASCIARO-MARUOTTI” CG. M. MAGGIO
(avv. Liviello) c/ DESA S.R.L. IN PROPR. E Q.LE MANDAT.
RTI, RTI - ETACONS S.R.L., RTI - IDROESSE INGEGNERIA S.R.L.,
RTI – STANI e RTI - SPENNATO (nn. cc.) - COMUNE DI MELISSANO
(avv. Vantaggiato) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– incarico di progettazione definitiva ed esecutiva – metodologia
di valutazione delle offerte – confronto a coppie – mancata
predeterminazione dei criteri di massima di alcuni fattori
ponderali – illegittimità
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Ancorché nella disciplina di gara risultino
precisati gli elementi di valutazione dell’offerta ed i
relativi punteggi, l’esigenza di prefissazione dei criteri
di valutazione è un principio di correttezza dell’azione
amministrativa ineludibile per tutti i procedimenti di evidenza
pubblica (e pertanto anche per la valutazione del metodo
a coppie) a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali
procedimenti, al fine di consentire la verifica dell’operato
dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato,
che da parte del Giudice Amministrativo, al quale deve essere
permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla
stazione appaltante. La circostanza poi che la procedura
seguita sia quella del confronto a coppie non riduce in
qualche modo l’obbligo di indicare in via preventiva i criteri
da seguire nella valutazione o per lo meno di motivare i
singoli punteggi assegnati, in quanto tale metodo, se definisce
la preferenza accordata ad un’offerta tecnica rispetto ad
un’altra o alle altre, non esplicita in alcun modo i criteri
seguiti per l’attribuzione della preferenza, che è poi il
dato che rileva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3471/04 REG.DEC.
N. 8218 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 8218/2003 , proposto
da
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R.T.I. “MAGGIO-GALLI-FORTE-CASCIARO-MARUOTTI”
CG. M. MAGGIO rappresentata e difesa dall’avv. Mario
Liviello con domicilio eletto in Roma via L. Mantegazza,
24 presso Luigi Gardin
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contro
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DESA S.R.L. IN PROPR. E Q.LE MANDAT. RTI,
RTI - ETACONS S.R.L., RTI - IDROESSE INGEGNERIA S.R.L.,
RTI – STANI e RTI - SPENNATO tutte non costituitesi;
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e nei confronti di
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COMUNE DI MELISSANO rappresentato
e difeso dall’avv. Angelo Vantaggiato con domicilio eletto
in Roma via Giuseppe Pisanelli, 2 presso Alberto Angeletti
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per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :SEZIONE II n. 5253/2003,
resa tra le parti, concernente GARA AFFIDAMENTO INCARICO
PROGETTAZIONE RETE FOGNANTE ;
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di del COMUNE
DI MELISSANO;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 24.2.2004, relatore il Consigliere
Aniello Cerreto ed udito, altresì, l’avv. Angeletti per
delega di A. Vantaggiato;
Visto il dispositivo di decisione n.144 del 25.2.2004;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
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FATTO
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Con l’appello in epigrafe, il raggruppamento
Maggio ed altri ha fatto presente che il comune di Melissano
aveva indetto una gara di licitazione privata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
nonchè direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
per la realizzazione della fognatura; che alla gara partecipavano
sette concorrenti, con aggiudicazione, con il metodo del
confronto a coppie, al raggruppamento appellante con il
punteggio di 100/100; che avverso gli atti di gara il raggruppamento
DESA proponeva ricorso al TAR Puglia, sez. Lecce, il quale
con la sentenza in epigrafe ne accoglieva i motivi terzo
e quarto, concernenti la omessa specificazione dei criteri
di attribuzione dei punteggi numerici e la mancata pubblicità
delle sedute di gara. Ha dedotto quanto segue:
-la enucleazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi
esulava dall’ambito delle regole direttive che l’Amministrazione
era tenuta a determinare prima di procedere all’attività
valutativa essendo sufficiente la predeterminazione dei
criteri di valutazione di cui all’art.64 D.P.R. n.554/99
e la particolare metodologia di valutazione delle offerte
con il confronto a coppie, applicata nella specie;
- parimenti non vi era violazione del principio di pubblicità
della gara, in quanto la disciplina di gara non prevedeva
la convocazione dei partecipanti alle sedute pubbliche della
Commissione.
Costituitosi in giudizio, il comune di Melissano ha chiesto
l’accoglimento dell’appello, svolgendo doglianze analoghe
all’appellante.
Alla pubblica udienza del 24.2.2004, il ricorso è passato
in decisione.
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DIRITTO
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1. Con sentenza TAR Puglia, sez.Lecce, n.5253
del 24.7.2003 è stato accolto il ricorso proposto dalla
società DESA avverso gli atti di gara gara (e relativa aggiudicazione
al raggruppamento Maggio ed altri) della licitazione privata,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva
ed esecutiva, nonchè direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza per la realizzazione della fognatura nel
comune di Melissano.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il raggruppamento
Maggio ed altri .
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2. L’appello è infondato.
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3. Il TAR ha accolto il ricorso considerando,
tra l’altro, che la Commissione giudicatrice, con l’applicazione
del metodo a coppie, aveva attribuito i punteggi senza aver
predefinito i parametri per la loro attribuzione e che neppure
dai verbali di gara si rinvenivano le motivazioni dei singoli
punteggi; che era mancata la comunicazione dell’avviso della
seduta nella quale la commissione aveva dato lettura dei
punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed aveva valutato
le offerte economiche.
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4. Dette conclusioni del TAR debbono essere
condivise.
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4.1. Per quanto concerne il primo aspetto,
è pur vero, come rilevato dall’appellante, che nella disciplina
di gara erano stati precisati gli elementi di valutazione
dell’offerta e relativi punteggi e precisamente:
a) professionalità desunta dalla documentazione allegata:
massimo 30 punti; b) caratteristiche qualitative, metodologiche
e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta: massimo
50 punti;
c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica:
massimo 20 punti. Inoltre erano stato anche previsto che
e la valutazione delle offerte tecniche sarebbe stata effettuata
con il metodo del confronto a coppie secondo le linee guida
di cui all’Allegato A al DPR n. 554/1999.
Occorre considerare però che l’esigenza di prefissazione
dei criteri di valutazione è un principio di correttezza
dell’azione amministrativa ineludibile per tutti i procedimenti
di evidenza pubblica (e pertanto anche per la valutazione
del metodo a coppie) a garanzia dell’imparziale svolgimento
di tali procedimenti, al fine di consentire la verifica
dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato
interessato, che da parte del Giudice Amministrativo, al
quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico
seguito dalla stazione appaltante (V. la decisione di questa
Sezione, n. 2379 del 6.5.2003).
Nella specie era perciò necessario che la Commissione, prima
di aprire le buste contenenti le offerte tecniche, predisponesse
i criteri di valutazione dei fattori ponderali “professionalità”
(massimo 30 punti) e “caratteristiche qualitative, metodologiche
e tecniche” (massimo 50 punti).
Invece, la Commissione non ha precisato tali criteri e si
è limitata ad assegnare i punteggi, con il metodo del confronto
a coppie, senza neppure indicare le motivazioni dei singoli
punteggi con riferimento agli aspetti positivi e/o negativi
tenuti presenti per ciascuna offerta tecnica. La circostanza
poi che la procedura seguita sia stata quella del confronto
a coppie non riduce in qualche modo l’obbligo di indicare
in via preventiva i criteri da seguire nella valutazione
o per lo meno di motivare i singoli punteggi assegnati,
in quanto tale metodo se definisce la preferenza accordata
ad un’offerta tecnica rispetto ad un’altra o alle altre
non esplicita in alcun modo i criteri seguiti per l’attribuzione
della preferenza, che è poi il dato che rileva.
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4.2.Per quanto concerne il secondo aspetto,
è sufficiente rilevare che l’Amministrazione con le disposizioni
della lettera invito si era impegnata a svolgere in seduta
pubblica le operazioni di lettura dei punteggi attribuiti
alle offerte tecniche e di valutazione delle offerte economiche,
per cui la Commissione era tenuta anche a comunicare alla
ricorrente l’avviso di convocazione alla seduta, il che
invece non era avvenuto.
Nè può ritenersi condivisibile l’interpretazione dell’art.
5 della lettera invito, proposta dall’appellante , secondo
cui la previsione della seduta pubblica non comporterebbe
il dovere di convocazione dei partecipanti alla gara, dal
momento che tale adempimento risulta implicitamente necessario
ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della
seduta, il quale si perfeziona in modo compiuto soltanto
con la comunicazione ai concorrenti del giorno ed ora della
seduta della Commissione di gara, salvo che tali notizie
non fossero già indicate nel bando di gara o lettera di
invito, ipotesi che nella fattispecie non viene in rilievo.
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5.Per quanto considerato, l’appello deve
essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. V)
respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 24.2.2004, con l’intervento dei signori:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Aniello Cerreto Est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 maggio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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