| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 maggio 2004 n. 3470
Pres. Elefante – Est. Marchitiello
Trio Costruzioni, S.p.A. (Avv. Cancrini) c/ Comune di Andria
(Avv.ti. Di Bari e Matera) |
|
Competenza e giurisdizione – contratti della
pubblica amministrazione – aggiudicazione – revoca – giurisdizione
– giudice amministrativo
|
|
L’aggiudicazione di una gara di appalto per
l’esecuzione di lavori pubblici, in quanto atto avente natura
provvedimentale, è suscettibile di riesame da parte dell’amministrazione
appaltante nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela
sicché, di fronte a tali poteri, di natura autoritativa,
sussistono soltanto posizioni giuridiche soggettive di interesse
legittimo. Né é condivisibile la tesi secondo cui il provvedimento
di revoca si configurerebbe come atto di recesso dal contratto
già concluso, con conseguente giurisdizione del giudice
ordinario poiché tale tesi, che equipara l’aggiudicazione
al contratto, richiamandosi all’art. 16, comma quarto, del
R.D. 18.11.1923, n. 2440, non si rivela attuale. Infatti,
in materia di appalti di lavori pubblici, dopo l’entrata
in vigore della legge 11.2.1994, n. 109, e succ. mod., il
principio contenuto nella richiamata disposizione del R.D.
n. 2440 del 1923 non è più attuale, atteso che “la stipulazione
del contratto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla
aggiudicazione nel caso di pubblico incanto licitazione
privata ed appalto concorso”, secondo l’art. 109 del D.P.R.
21.12.1999, n. 554, ed è condizionata alle verifiche nei
confronti dell’aggiudicatario della presenza dei requisiti
di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa
di cui all’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del
1994 e succ. mod. e alle ulteriori verifiche preordinate
alla sottoscrizione del verbale di cui all’art. 71 del già
citato D.P.R. 21.12.199, n. 554.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 3470/04 REG.DEC.
N. 8030 REG.RIC.
ANNO 2003
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
decisione
|
| |
|
sul ricorso in appello n. 8030/2003 proposto
da
|
| |
|
Trio Costruzioni, S.p.A., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.
Arturo Cancrini, con il quale è elettivamente domiciliato
in Roma, Via G. Mercalli, n. 13,
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
Il Comune di Andria, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Giuseppe
Di Bari e Ottavia Matera, con i quali è elettivamente domiciliato
in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2, c/o Studio Clarizia,
per l'annullamento della sentenza del T.A.R. della Puglia,
Bari, Sezione I, del 2.4.2003, n. 1542;
|
| |
|
Visto il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 27.2.2004, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati Colarizi su delega dell’avvocato Cancrini
e Di Bari, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
La Trio Costruzioni, s.r.l., impugnava il
provvedimento del 5.11.2002, n. 1531, con il quale il Comune
di Andria aveva revocato l’aggiudicazione alla società ricorrente
dell’appalto dei lavori di sistemazione, restauro e miglioramento
del Canalone Ciappetta Camaggio - consolidamento Via M.
Polo, l’incameramento della cauzione provvisoria e disposto
l’affidamento della esecuzione delle predette opere alla
impresa Pollice Lorenzo, seconda classificata al termine
della gara pubblica svoltasi il 26.6.2002.
Il Comune di Andria si costituiva in giudizio opponendosi
all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. della Puglia, Bari, Sezione I, con la sentenza
del 2.4.2003, n. 1542, dichiarava il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
La Trio Costruzioni appella la sentenza deducendone la erroneità
e domandandone la riforma.
Il Comune di Andria resiste all’appello chiedendola conferma
della sentenza appellata.
All’udienza del 27.2.2004, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
La Trio Costruzioni, s.r.l., appella la sentenza
2.4.2003, n. 1542, con la quale la 1^ Sezione del T.A.R.
della Puglia, Sede di Bari, ha dichiarato il proprio difetto
di giurisdizione sul ricorso proposto dalla Società ricorrente
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Andria
del 5.11.2002, n. 1531.
Il Comune di Andria, con tale provvedimento, aveva revocato
l’aggiudicazione alla società ricorrente dell’appalto dei
lavori di sistemazione, restauro e miglioramento del Canalone
Ciappetta Camaggio - consolidamento Via M. Polo, aveva disposto
l’incameramento della cauzione provvisoria e aveva affidato
l’esecuzione delle predette opere alla impresa Pollice Lorenzo,
seconda classificata al termine della gara pubblica svoltasi
il 26.6.2002.
L’appello della Trio Costruzioni è fondato.
La giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte affermato
che l’aggiudicazione di una gara di appalto per l’esecuzione
di lavori pubblici, in quanto atto avente natura provvedimentale,
è suscettibile di riesame da parte dell’amministrazione
appaltante nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela
(V, 24.10.2000, n. 5710; 3.2.2000, n. 661; VI, 14.1.2000,
n. 244; IV, 29.5.1998, n. 900; 24.10.1996, n. 1263).
Di fronte a tali poteri, di natura autoritativa, sussistono
soltanto posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo
tutelabili in sede giurisdizionale amministrativa, anche
quando il provvedimento, di annullamento o di revoca, incide
sul rapporto contrattuale già concluso (V, 25.5.1998, n.
677).
Non è condivisibile, invece, la impostazione del T.A.R.,
secondo cui il provvedimento impugnato in primo grado si
configurerebbe come atto di recesso del Comune di Andria
dal contratto già concluso con la Trio Costruzioni, con
conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Tale tesi, che equipara l’aggiudicazione al contratto, richiamandosi
all’art. 16, comma quarto, del R.D. 18.11.1923, n. 2440,
non si rivela attuale. In materia di appalti di lavori pubblici,
dopo l’entrata in vigore della legge 11.2.1994, n. 109,
e succ. mod., il principio contenuto nella richiamata disposizione
del R.D. n. 2440 del 1923 non è più attuale, atteso che
“la stipulazione del contratto deve avere luogo entro sessanta
giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto
licitazione privata ed appalto concorso”, secondo l’art.
109 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, ed è condizionata alle
verifiche nei confronti dell’aggiudicatario della presenza
dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa
di cui all’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del
1994 e succ. mod. e alle ulteriori verifiche preordinate
alla sottoscrizione del verbale di cui all’art. 71 del già
citato D.P.R. 21.12.199, n. 554.
Nella specie, il contratto non era stato ancora stipulato
tanto è vero che l’amministrazione aveva disposto l’incameramento
della cauzione provvisoria cioè della cauzione prestata
dai concorrenti alla gara di appalto a garanzia della successiva
stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione. Dalle
considerazioni che precedono emerge che la controversia
rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e
che, pertanto, in accoglimento dell’appello proposto dalla
Società Trio Costruzioni, la sentenza appellata con la quale
il T.A.R. ha erroneamente declinato la propria giurisdizione
deve essere annullata con rinvio allo stesso primo giudice
per il giudizio di competenza.
Le spese relative ai due gradi del giudizio, sussistendo
giusti motivi, possono essere compensate fra le parti.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
annulla la sentenza appellata e rinvia la controversia al
T.A.R. della Puglia, Sede di Bari, per il giudizio di competenza.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio, Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio,
il 27.2.2004, con l'intervento dei signori:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Rosalia Bellavia Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 maggio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
|
|