| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 maggio 2004 n. 3472
Pres. Frascione – Est. Branca
Comune di Norma (Avv.ti Pietrosanti e Pucci ) c/ Staccone
s.r.l. (avv. Piselli) |
|
Contratti della pubblica amministrazione
– disciplinare di gara – prescrizioni – domanda di partecipazione
alla gara – associazioni temporanee di imprese – imprese
non ancora costituite in a.t.i. – obbligo di sottoscrizione
della domanda da parte di tutte le imprese – clausola di
esclusione – legittimità- disapplicazione da parte del giudice
amministrativo - impossibilità
|
|
Il bando di gara non è suscettibile di disapplicazione
, perché tale potere è riconosciuto al giudice nei confronti
di norme a contenuto propriamente normativo, dotate di generalità
ed astrattezza, come i regolamenti, mentre il bando di una
gara di appalto ha natura di provvedimento concreto.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N.3472/04 Reg.Sent.
N.8905 Reg.Ric.
|
| |
|
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 8905 del 2003, proposto dal
|
| |
|
Comune di Norma, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Fabrizio Pietrosanti e Alessandro Pucci, elettivamente
domiciliato presso il primo in Roma, Largo Fochetti 28
|
| |
|
contro
|
| |
|
Staccone s.r.l. rappresentata e difesa
dall’avv. Pieluigi Piselli ed elettivamente domiciliata
presso l’avv. Paolo Borioni in Roma, Viale B. Buozzi 53,
e
|
| |
|
nei confronti
|
| |
|
di A.P.L. Impianti Elettrici civili industriali
di Giannolla Angelo, n.c.;
|
| |
|
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Staccata di Latina, 16 giugno 2003 n.
616 resa tra le parti.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Staccone
s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il consigliere
Marzio Branca, e uditi gli avvocati Sasso su delega di Pietrosanti
e Piselli.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con la sentenza in epigrafe è stato accolto
il ricorso proposto dalla s.r.l. Staccone avverso l’aggiudicazione
alla A.P.L. Impianti dell’appalto bandito dal Comune di
Norma per i lavori di ampliamento del complesso “Villa del
Cardinale”.
Il TAR ha ritenuto che il provvedimento fosse affetto da
violazione del disciplinare di gara, il quale prescriveva,
a pena di esclusione, che la domanda di partecipazione doveva
essere sottoscritta da tutti i soggetti che si sarebbero
riuniti in a.t.i., mentre nella specie una delle imprese
confluite nell’a.t.i. aggiudicataria non aveva osservato
la norma.
Aveva quindi annullato l’aggiudicazione e condannato il
Comune al risarcimento del danno nella misura del 10% dell’importo
del contratto.
Avverso la decisione ha proposto appello il Comune di Norma
che ne ha sostenuto l’erroneità e chiesto la riforma.
Si è costituita in giudizio per resistere al gravame l’Impresa
Staccone.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 la causa veniva
trattenuta in decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
L’appellate censura la decisione, in primo
luogo, nella parte in cui ha accertato la violazione della
prescrizione del disciplinare, disponente, a pena di esclusione,
che le domande di partecipazione alla gara dovessero essere
sottoscritte da tutte le imprese che avrebbero dato vita
ad un raggruppamento temporaneo.
Si sostiene che la clausola era illegittima perché l’art.
13, comma 5, della legge n. 109 del 1994 non fa menzione
della domanda di partecipazione alla gara, ma soltanto dell’offerta
e solo per l’offerta impone la sottoscrizione da parte di
tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Il giudice,
pertanto, avrebbe dovuto avrebbe dovuto disapplicare la
norma del disciplinare.
La tesi non può essere condivisa.
In disparte la circostanza che la pretesa illegittimità
della disposizione del capitolato, relativa alla presentazione
della domanda, non risulta affatto dimostrata, va osservato
che nella specie non potrebbe farsi ricorso al potere di
disapplicazione per contrasto con l’art. 13, comma 5, della
legge n. 109 del 1994.
La giurisprudenza ha affermato, innanzi tutto, che il bando
di concorso non è suscettibile di disapplicazione , perché
tale potere è riconosciuto al giudice nei confronti di norme
a contenuto propriamente normativo, dotate di generalità
ed astrattezza, come i regolamenti, mentre il bando di una
gara di appalto ha natura di provvedimento concreto (Cons.
St. Sez. V, 15 giugno 2001, n. 3187).
Si ammette, inoltre, che la norma regolamentare possa essere
disapplicata quando, ponendosi in conflitto con una disposizione
di legge, sacrifichi una posizione di diritto o di interesse
legittimo (Sez. IV, 29 febbraio 1996 n. 222; Sez. VI. 12
aprile 2000, n. 2183; Sez. V, 30 ottobre 2002 n. 5972; Sez.
VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).
Nella specie, non è stato impugnato un provvedimento lesivo
dell’interesse legittimo alla partecipazione alla gara,
in quanto la ricorrente in primo grado è stata lesa da un
atto adottato in difformità dalla norme del bando, che l’Amministrazione
non poteva disapplicare, ma soltanto annullare in via di
autotutela o impugnare con ricorso incidentale in primo
grado.
Ne consegue che il motivo di appello di risolve nell’introduzione
nel giudizio di una questione nuova, non esaminata nel giudizio
di primo grado, ed è, per tale motivo, inammissibile.
Senza fondamento si rivela il motivo che fa leva sul principio
del favor partecipationis, che dovrebbe guidare l’interpretazione
delle clausole del bando. Il principio è applicabile allorché
le disposizioni risultano di dubbio significato, ma tale
ipotesi nella specie non ricorre.
Per la stessa ragione non può aderirsi alla contestazione
della condanna al risarcimento del danno, avanzata sotto
il profilo dell’inesistenza del profilo della colpa. Non
è plausibile che l’Amministrazione possa essere caduta in
errore, sembrando piuttosto che l’aggiudicazione sia stata
conferita forzando la lettera del disciplinare.
Si deduce poi che i primi giudici abbiano quantificato il
danno nella misura del 10% dell’importo dell’appalto, mentre,
secondo l’assunto, si sarebbero dovuti limitare a “stabilire
i criteri” per la determinazione del risarcimento, senza
effettuare un riferimento cogente all’art. 345, della legge
20 marzo 1865 n. 2248.
La giurisprudenza riconosce pacificamente peraltro che il
riferimento alla norma testé citata costituisca un modalità
corretta di applicazione dell’art. 35 comma 2,del d.lgs
n. 80 del 1998 (TAR Lazio, III 13 febbraio 2003 n. 962).
Né alcun “demoltiplicatore” andava applicato nella specie,
in cui, l’impresa appellata avrebbe immancabilmente beneficiato
dell’aggiudicazione, se l’Amministrazione avesse applicato
la normativa del disciplinare escludendo la prima classificata.
In conclusione l’appello va respinto.
La spese possono essere compensate.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 24 febbraio 2004 con l'intervento dei magistrati:
Emidio Frascione Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 maggio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
|
|