| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 maggio 2004 n. 3219
Pres. Quaranta – Est. Pullano
Opipari (Avv. Larussa) c/ - Gestione liquidatoria della
ex USSL n. 7 di Catanzaro (Avv. Cambareri) - Regione Calabria
(Avv. Gallo) - Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di
Catanzaro (Avv. Scalzi) |
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Pubblico impiego – sanitario – trattamento
economico – benefici economici ex art. 116 d.P.R. 384/90
– decorrenza – dalla istituzione dei moduli organizzatori
– ratio
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La decorrenza dei benefici economici di cui
all’art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384
coincide con il momento in cui l’Azienda sanitaria ha individuato
i moduli organizzativi, essendo le indennità collegate all’effettiva
istituzione del modulo. Il quinto comma della norma citata,
infatti, non consente di prescindere dalla preventiva ricognizione
delle necessità organizzative collegate alle reali esigenze
del servizio degli enti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3219/04REG.DEC.
N. 461 REG.RIC. ANNO 2001
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 461 del 2001, proposto
da
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Palo Opipari, rappresentato e difeso
dall’Avv. Claudio Larussa ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Roma, via Tibullo n. 13
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contro
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- Gestione liquidatoria della ex USSL
n. 7 di Catanzaro, in persona del Direttore dell’ASL
n. 7, quale commissario liquidatore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Alessandro Cambareri ed elettivamente domiciliata
in Roma, via C. Facchinetti n. 13 presso lo studio dell’Avv.
Fernando Amodio
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- Regione Calabria, in persona del
Presidente p.t. della G.R., rappresentata e difesa dall’Avv.
Aldo Gallo dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata
in Roma, via Sardegna n. 50 presso la sede dell’Ufficio
della Delegazione Romana della Regione Calabria
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- Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”
di Catanzaro, in persona del Direttore generale p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Scalzi ed elettivamente
domiciliato in Roma, presso Corace, via della Balduina n.
28
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria-Catanzaro, n. 1643 del
27.12.1999.
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003, il relatore,
consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli avv.ti
Larussa, Scalzi per sé e per delega dell’avv.to Cambareri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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A seguito dell’istituzione della speciale
indennità per la direzione di moduli organizzativi attivati
all’interno delle divisioni degli ex presidi ospedalieri,
ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, l’Azienda
ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro deliberava,
in data 13.11.1996, la nuova organizzazione individuando
91 moduli organizzativi.
Con deliberazione n. 458 del 5.5.1997 attribuiva al personale
sanitario, appartenente alle posizioni funzionali intermedie,
l’incarico delle nuove strutture, liquidando le indennità
previste dallo stesso art. 116 a decorrere dall’1.12.1990.
Il Collegio dei revisori dei conti riteneva, però, che il
trattamento economico relativo alla preposizione al modulo
dovesse avere decorrenza dalla data di effettiva assunzione
delle funzioni e, pertanto, l’Azienda, con deliberazione
n. 993 del 31.7.1997, si conformava al rilievo, riconoscendo
ai dipendenti interessati i benefici economici di cui trattasi
con effetto dalla data di adozione del provvedimento di
conferimento del modulo.
Gli interessati, tra i quali l’appellante, proponevano ricorso
dinanzi al TAR Calabria denunciando la violazione dell’art.
36 della Cost., dell’art. 116, comma quinto, del d.P.R.
n. 384 del 1990 e dell’art. 4, comma settimo, della L. n.
412 del 1991, dell’art. 13 del d.l. 30.12.1992 n. 502, dell’art.
3 della L. n. 241 del 1990, nonché il vizio di eccesso di
potere sotto più profili e chiedendo il riconoscimento del
diritto al pagamento dell’indennità con decorrenza 1.12.1990.
Le parti intimate, costituitesi in giudizio, hanno illustrato
i motivi di infondatezza del ricorso. La Regione ha anche
eccepito, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione
passiva (avendo l’art. 15 della L.R.Calabria n. 39 del 1996
previsto, nell’ambito della piena soggettività della Gestione
liquidatoria, la rappresentanza in giudizio in capo al commissario
liquidatore) ed ha, pertanto, chiesto di essere estromessa
dal giudizio.
Il TAR dopo avere disatteso l’eccezione della Regione, ha
respinto il ricorso. L’appellante chiede l’annullamento
della sentenza che ritiene illegittima, immotivata ed erronea
perché il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi
sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati (la delibera
n. 993 del 31.7.1997 e il verbale del Collegio dei revisori
dei conti n. 28 del 1997), ed avrebbe, inoltre, esorbitato
dall’ambito della domanda di annullamento dei provvedimenti
suddetti, pronunciandosi sugli aspetti sostanziali della
vicenda.
Reitera, quindi, i motivi di gravame.
La Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, ha rinnovato
l’eccezione relativa alla sua carenza di legittimazione
passiva e, nel merito, ha genericamente chiesto la reiezione
dell’appello.
L’Azienda ospedaliera e la Gestione liquidatoria della ex
USSL n. 7 di Catanzaro, con le loro memorie di costituzione,
hanno illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.
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DIRITTO
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La questione sollevata dalla Regione Calabria
in ordine alla sua carenza di legittimazione passiva, così
come è stata dedotta, è da considerare irrilevante nel presente
giudizio, in quanto non solo la Regione ma la stessa Gestione
liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro risultano prive
di legittimazione passiva per più radicali ragioni.
Questa Sezione ha già avuto occasione di chiarire che le
Aziende Unità Sanitarie Locali, derivanti dal procedimento
di riorganizzazione delle precedenti UUSSLL, sono succedute
a titolo universale, mentre le gestioni liquidatorie (subentrate,
in base all’art. 2, XIV comma, della L. 28.12.1995 n. 549,
alle gestioni stralcio istituite con l’art. 6, I comma,
L. 23.12.1994 n. 724 ed alle quali le Regioni forniscono
la provvista finanziaria per il ripianamento dei debiti
delle ex UUSSLL) sono succedute a titolo particolare, con
la sola attribuzione di provvedere alla gestione dei debiti
e dei crediti delle soppresse UUSSLL.
Ha, inoltre, precisato che, negli altri rapporti, e, in
particolare, nel rapporto di pubblico impiego, alla USL
è subentrata l’Azienda USL, che ne ha ereditato le funzioni
e tutti gli altri rapporti giuridici secondo le regole che
disciplinano in via ordinaria la successione fra enti (cfr.
dec. n. 4865 del 20.9.2000; n. 927 del 15.2.2002; n. 1553
del 18.3.2002).
Pertanto, vertendosi nel caso in esame, di un rapporto di
pubblico impiego corrente con l’Azienda ospedaliera, succeduta
alla ex USL, è solo quest’ultima legittimata passiva e,
in conseguenza, la Regione Calabria e la Gestione liquidatoria
vanno estromesse dal giudizio.
Nel merito il ricorso è infondato.
Va premesso che l’appellante non ha ragione di dolersi del
fatto che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi
sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto,
nella specie, l’azione è sostanzialmente diretta alla rivendicazione
di una pretesa economica che deriva direttamente dalla legge
e che è, pertanto, suscettibile di diretto accertamento,
in sede di giurisdizione esclusiva, a prescindere da ogni
indagine sulla legittimità dell’atto con il quale si è provveduto
a riconoscere il diritto del dipendente a percepire l’emolumento
rivendicato.
Ciò premesso, in ordine alla questione concernente la decorrenza
dei benefici economici di cui all’art. 116, primo comma,
del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, che, secondo l’appellante,
ai sensi di quanto previsto dal successivo quinto comma,
dovrebbe essere riconosciuto dall’1.12.1990, si osserva
quanto segue.
L’art. 116 del cit. d.P.R. ha delineato un nuovo assetto
organizzativo per le unità sanitarie locali mediante l’istituzione
di settori o moduli all’interno dell’organizzazione divisionale
o dipartimentale ai quali sono stati preposti, a seguito
di apposita selezione, medici e veterinari di posizione
funzionale intermedia di ruolo in possesso di una determinata
anzianità.
Lo stesso art. 116, al quinto comma, riconosce, con decorrenza
1.12.1990 il beneficio di cui al primo comma (l’indennità
medico specialistica e l’indennità di dirigenza) ai dipendenti
medici e veterinari in possesso dei requisiti richiesti
alla medesima data, “ancorché l’affidamento formale delle
funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente”.
L’appellante sostiene, quindi, in base a quanto disposto
dall’appena menzionato comma, di avere diritto ai benefici
economici anzidetti con decorrenza 1.12.1990, sebbene la
preposizione al modulo organizzativo sia avvenuta in epoca
di gran lunga successiva, avendo l’Azienda ospedaliera individuato
le nuove strutture solo con la delibera n. 1271 del 13.11.1996.
Ad avviso del Collegio la disposizione di cui si discute
non può trovare applicazione nel senso indicato dall’appellante.
L’art. 116 subordina a due condizioni il diritto alla corresponsione
delle indennità previste dal primo comma e cioè all’istituzione
del modulo organizzativo ed all’attribuzione della relativa
responsabilità, previa selezione; pertanto, deve ritenersi
che, in sede di prima applicazione, le indennità di cui
trattasi spettino dal 1° dicembre 1990, nell’ipotesi in
cui la struttura sanitaria entro la data del 31 ottobre
1990, fissata dal secondo comma, abbia individuato i moduli
organizzativi ovvero qualora i sanitari abbiano svolto in
precedenza funzioni di responsabilità nell’ambito di settori
o moduli già esistenti ed operanti in virtù di pregressi
provvedimenti organizzatori adottati dall’amministrazione
sanitaria, essendo le indennità le stesse collegate all’effettiva
istituzione del modulo.
Infatti, a mente di quanto disposto dal quinto comma, si
può prescindere solo dal formale affidamento delle predette
funzioni, ma non certo dalla preventiva ricognizione delle
necessità organizzative collegate alle reali esigenze del
servizio degli enti interessati.
In altri termini la disposizione in esame è derogatoria,
in quanto non esige, per l’attribuzione dell’indennità,
il formale affidamento delle funzioni, ma non può interpretarsi
come norma eccezionale di salvaguardia congegnata per consentire
l’immediato godimento dei benefici economici, oltre che
in assenza dell’affidamento formale delle funzioni, anche
in assenza delle previste procedure di riassetto delle strutture
organizzative dell’ente.
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
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P. Q. M.
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il Consiglio di Stato, Sezione quinta, previa
estromissione dal giudizio della Regione Calabria e della
Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro, respinge
l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 9 dicembre 2003 con l'intervento dei Signori:
Alfonso QUARANTA Presidente
Corrado ALLEGRETTA Consigliere
Goffredo ZACCARDI Consigliere
Claudio MARCHITIELLO Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 maggio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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