| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 18 maggio 2004 n.
3185
Pres. Salvatore – Est. Leoni
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato (Avvocatura dello Stato)
c/ Soc. Don Pelagio s.r.l., Bingo Puglia s.r.l. e Gestione
giochi sale s.r.l. (avv.ti Biagetti e Colapinto) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– gara – ammissione – requisiti di moralità – condanne per
reati tributari – depenalizzazione – conseguenze – irrilevanza
ai fini del possesso dei requisiti di moralità – esclusione
dalla gara – illegittimità
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La ratio della nuova normativa tributaria
di cui al d.lgs. 507/99 ha inteso realizzare un nuovo sistema
penale tributario, imperniato sulla repressione penale limitata
ai fatti caratterizzati da rilevante offensività per gli
interessi dell’erario, superando in tal modo il vecchio
sistema posto a base della previgente legge n. 516 del 1982,
fondato su un modello di tutela anticipata, caratterizzato
dalla repressione di violazioni strumentali e prodromiche
ad una falsa dichiarazione e alla evasione d’imposta, con
conseguente incompatibilità fra i due sistemi. Pertanto,
per quel che riguarda i profili considerati dall’art. 12
del D.lgs. n. 157/95 in tema di requisiti di moralità per
la partecipazione a pubbliche gare, non è più dubitabile
che per le fattispecie criminose oggetto delle condanne
riportate nel vigore del previgente regime sia venuto definitivamente
meno il requisito del disvalore sociale del fatto, che costituisce
il fondamento applicativo dell’art. 2 c.p.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3185/2004 Reg. Dec.
N. 2466 Reg. Ric. Anno 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso n. 2466/2003, proposto dal
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Ministero dell’Economia e delle finanze
e dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,
domiciliati ex lege presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
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contro
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le Soc. Don Pelagio s.r.l., Bingo Puglia
s.r.l. e Gestione giochi sale s.r.l., rappresentati
e difesi dagli avv.ti Vittorio Biagetti e Carlo Colapinto,
elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, via Antonio
Bertoloni n. 35;
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per l’annullamento
della sentenza n. 1542/2002 del T.A.R. delle Marche;
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visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio delle società appellate;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla udienza in camera di consiglio del 16 marzo
2004 il consigliere Anna Leoni , e uditi gli avvocati V.
Biagetti, C. Colapinto e l’Avv. dello Stato M. Mari;
ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO
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1. Il Ministero dell’Economia e delle finanze
e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato impugnano
la decisione del Tribunale amministrativo regionale delle
Marche n. 1542/02, con la quale è stato accolto il ricorso
proposto dalle società Don Pelagio, Bingo Puglia e Gestione
giochi sale per l’annullamento delle comunicazioni di avvio
del procedimento di revoca delle concessioni per l’esercizio
del gioco del Bingo alle stesse rilasciate, nonché per l’annullamento
dei provvedimenti di revoca delle concessioni medesime adottati
in corso di causa.
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2. A seguito di procedura di licitazione
privata, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
con decreto pubblicato sulla G.U. del 16/07/01 n. 163, aggiudicava
alle società indicate talune concessioni per l’esercizio
del gioco del Bingo nelle Regioni Marche, Abruzzo e Puglia.
In data 21/3/2002, l’Amministrazione comunicava l’avvio
del procedimento di revoca delle concessioni per mancanza
del requisito di cui al punto 13 lett.b) del bando di gara(dichiarazione
del legale rappresentante ai sensi della L.n. 15 del 1968,
attestante insussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 12 D.lgs. n. 157/95 nel testo modificato dal D.lgs.
25/2/2000 n. 65, riguardante l’impossibilità di partecipazione
alla gara da parte di soggetti che abbiano subito condanne
incidenti sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
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3. Le società interessate adivano il T.A.R.
delle Marche, e, denunziando diversi profili di illegittimità
dell’azione amministrativa, chiedevano l’annullamento delle
comunicazioni di avvio del procedimento di revoca, nonché
l’adozione di idonee misure cautelari.
Il T.A.R. con ordinanza n. 207/2002 ordinava all’Amministrazione
dei Monopoli di portare a termine il procedimento a di adottare
i provvedimenti conclusivi.
Con decreti del 17/06/02 le Società ricorrenti venivano
escluse dalle graduatorie provinciali per mancanza del requisito
specificato nella comunicazione di avvio del procedimento
indicato in premessa.
Gli atti venivano impugnati avanti al medesimo T.A.R., che
ne sospendeva l’efficacia con ordinanza n. 281/02.
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Successivamente, con sentenza n. 1542 del
2002, il Tribunale accoglieva il ricorso proposto, rinviando
ad altra udienza la trattazione della domanda risarcitoria
avanzata dalle ricorrenti, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- i provvedimenti conclusivi del procedimento, che costituivano
ottemperanza alla specifica ordinanza in tal senso emanata
dal Tribunale, non si sono fatti carico di esprimere alcun
elemento valutativo rispetto alle cause ostative al rilascio
delle concessioni, come disposto nell’ordinanza e sono,
perciò, doppiamente illegittimi, per inottemperanza all’ordine
del T.a.r. e per intrinseca carenza di motivazione;
- considerando”reati incidenti sulla moralità professionale”
e “ delitti finanziari” fatti che l’ordinamento aveva, poi,
depenalizzato(in epoca anteriore all’emanazione del bando)
l’Amministrazione ha operato una sorta di ultrattività del
pregresso profilo di rilevanza penale, impraticabile ai
sensi dei principi sulla successione di leggi penali e,
in particolare, per contrasto con l’art.2, co.2, c.p., che
priva di ogni rilievo le condanne riportate in tema di reati
successivamente depenalizzati;
- con provvedimento del 4/6/02 il giudice dell’esecuzione
presso il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione
degli effetti penali delle condanne riportate dal sig. Abrusci
e, ai sensi dell’art. 2 c.p. e dell’art. 673 c.p.p., trattandosi
di reati successivamente depenalizzati, ha pronunciato la
revoca delle condanne penali perché il fatto non era più
preveduto dalla legge come reato; di ciò l’Amministrazione
avrebbe dovuto tenere conto, trattandosi di atti intervenuti
prima del censurato provvedimento di revoca;
- la sussistenza di un mero fatto storico a carico dell’amministratore
delegato delle società ricorrenti non può avere alcun valore
pregiudizievole nei confronti di tale soggetto, neppure
sotto il profilo di “disvalore sociale”;
- le società escluse non dovevano fare, di conseguenza,
alcuna menzione delle condanne riportate al tempo della
proposizione delle domande di partecipazione alla gara,
né può giovare il richiamo all’art. 12 del d.lgs. n. 157/95,
posto che la prescrizione in oggetto non può che riguardare
le contestazioni sussistenti all’atto della domanda e non
qualunque situazione pregressa;
- diversamente ragionando, si creerebbe disparità di trattamento
fra coloro che abbiano tenuto analoghi comportamenti prima
o dopo la depenalizzazione degli stessi(per di più, nei
confronti dei soggetti comunitari, che non conoscono l’incriminazione
penale per le violazioni tributarie).
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4. Questi i dedotti motivi di appello:
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4.1. Il T.A.R. non avrebbe tenuto in considerazione
le finalità e la ratio del bando di gara(punto 13, lett.b),
che richiamava l’art. 12 del D.lgs. n. 157/95, nel testo
modificato dal D.lgs. n. 65/2000(assenza di condanne per
reati che incidono sulla moralità professionale o per reati
finanziari).
Il cessare degli effetti penali delle condanne, conseguente
alla depenalizzazione delle violazioni commesse, non può
ritenersi rilevante ai fini della valutazione dei requisiti
del soggetto.
Vi sarebbe, invero, la prevalenza dell’interesse pubblico
a che i pubblici servizi vengano svolti da soggetti idonei
e i precedenti costituirebbero un innegabile disvalore della
condotta dell’interessato.
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4.2. Insussistenza del ritenuto difetto di
motivazione, essendosi in presenza di motivazione per relationem.
Inoltre, dovendo i provvedimenti essere pubblicati in G.U.,
l’Amministrazione ha ritenuto, in ossequio alle norme sulla
privacy, di non citare nel testo il riferimento alle norme
violate.
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4.3. La cessazione degli effetti penali delle
condanne non fa derivare, in modo automatico, la reviviscenza
dei requisiti che la legge ritiene che il concessionario
debba possedere.
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4.4. L’interpretazione offerta dalla P.A.
è confermata da quanto previsto dall’art. 12, punto e) del
D.lgs. n. 157/95, richiamato dall’art. 13, lett.b) del bando
di concorso, ove si prevede come causa di esclusione il
non essere in regola con gli obblighi tributari.
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5. L’Amministrazione appellante ha depositato
memoria difensiva, ad ulteriore conforto delle proprie tesi.
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6. Le Società appellate, costituitesi in
giudizio, hanno depositato memoria difensiva, eccependo
l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specifiche
censure nei confronti della decisione del T.A.R., nonché
l’omessa impugnazione di alcuni capi della sentenza, che
varrebbero da soli a sorreggere la decisione di cui si chiede
l’annullamento( a) affermazione secondo cui i provvedimenti
di esclusione erano elusivi della ordinanza del T.A.R.;
b) mancata rilevanza della revoca delle sentenze da parte
del giudice dell’esecuzione, intervenuta prima del bando).
Hanno eccepito, poi, l’inammissibilità del gravame per integrazione
postuma di motivazione e l’infondatezza, nel merito, del
medesimo.
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7. Il ricorso è stato inserito nei ruoli
d’udienza del 16 marzo 2004.
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DIRITTO
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1. Ritiene la Sezione di poter prescindere
dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dagli appellanti,
rivelandosi il ricorso in appello infondato nel merito.
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2. L’impianto argomentativo della difesa
erariale, finalizzata a dimostrare la legittimità dei provvedimenti
di revoca delle concessioni già assentite a favore delle
Società appellate, poggia sulla considerazione che l’art.
12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 costituisce norma a garanzia
della piena onorabilità dei soggetti che contrattano con
l’Amministrazione, cosicché l’intervenuta depenalizzazione
delle fattispecie addebitate all’amministratore delegato
di dette società sarebbe irrilevante, rimanendo comunque
storicamente accertata la tendenza del soggetto alla violazione
delle norme penali vigenti, ancorché successivamente depenalizzate.
La tesi non può, nella fattispecie, trovare accoglimento.
Invero, l’art. 12 lett.b) del D.Lgs. n. 157/95-secondo cui
sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti
nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità
professionale, o per delitti finanziari, per la formulazione
della norma che collega l’esclusione alla generalità delle
trasgressioni che incidano sulla moralità professionale
o ai delitti finanziari, indica che nella considerazione
del Legislatore è qualificante la commissione di reati di
una certa natura sotto l’aspetto sostanziale, essendosi
voluto evitare l’affidamento del servizio a coloro che abbiano
commesso reati lesivi degli stessi interessi collettivi
che, nella veste di aggiudicatari, sarebbero chiamati a
tutelare(C.S., V Sez., n. 1770/00). Tuttavia, nella fattispecie,
è incontestato che tutti i precedenti penali a carico del
sig. Angelo Antonio Abrusci, amministratore delegato delle
società appellate, si riferissero a reati depenalizzati
dopo le sentenze irrevocabili di condanna( per effetto del
D.Lgs. n. 74 del 10/3/2000 e del D.Lgs. n. 507 del 30/12/99),
ma da data anteriore all’emanazione del bando di gara, risalente
al 28/12/2000.
E’, altresì, incontestato che a seguito delle menzionate
disposizioni di depenalizzazione il giudice dell’esecuzione
presso il Tribunale penale di Bari abbia dichiarato la cessazione
di tutti gli effetti penali delle sentenze di condanna riportate
dal sig. Abrusci, ai sensi degli artt. 2 c.p.(applicabile
anche in materia penale tributaria per effetto dell’art.
24 del D.Lgs.n. 507/99) e 673 c.p.p., trattandosi di condanne
per reati successivamente depenalizzati e abbia pronunciato
espressamente la revoca delle medesime sentenze di condanna
perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Ala luce di tali circostanze appare arduo sostenere, come
vorrebbe l’Amministrazione, una ultrattività degli effetti
delle condanne subite dall’Abrusci, ai fini di cui si discute(
esclusione dalla graduatoria dei soggetti concessionari
per la gestione del gioco Bingo).
Come ha, invero, affermato la Corte di Cassazione penale
a Sezioni unite, nella sentenza n. 35 del 2001, dopo l’abolizione
del principio di ultrattività delle leggi penali tributarie
ad opera dell’art. 24, primo comma, del D.Lgs. 30/12/99
n. 507 ed in assenza di norme disciplinanti il regime transitorio
tra la vecchia e la nuova normativa, il problema dell’individuazione
della norma incriminatrice ai fatti anteriormente commessi
deve essere risolto alla stregua delle regole fondamentali
del diritto intertemporale in materia penale affermato in
materia dall’art. 2 c.p.
La ratio della nuova normativa ha, infatti, inteso realizzare
un nuovo sistema penale tributario, imperniato sulla repressione
penale limitata ai fatti caratterizzati da rilevante offensività
per gli interessi dell’erario, superando in tal modo il
vecchio sistema posto a base della previgente legge n. 516
del 1982, fondato su un modello di tutela anticipata, caratterizzato
dalla repressione di violazioni strumentali e prodromiche
ad una falsa dichiarazione e alla evasione d’imposta, con
conseguente incompatibilità fra i due sistemi, operando
con ciò una vera e propria inversione di rotta rispetto
al sistema precedente.
Tali rilievi sono determinanti anche al fine della soluzione
della questione oggetto del decidere, in quanto se è vero
che il legislatore nel riformare il sistema penale tributario,
assumendo come obiettivo strategico quello di limitare la
repressione penale ai soli fatti direttamente correlati
alla lesione degli interessi fiscali, con rinuncia alla
criminalizzazione delle violazioni meramente formali e preparatorie(cfr.
Relazione governativa al D.lgs n. 74/2000), ha segnato una
frattura fra la previgente e l’attuale normativa, tale circostanza
diviene ostativa alla tesi dell’ultrattività degli effetti
penali delle condanne anche per quel che riguarda i profili
considerati dall’art. 12 del D.lgs. n. 157/95, apparendo
non più dubitabile che per le fattispecie criminose oggetto
delle condanne riportate sia venuto definitivamente meno
il requisito del disvalore sociale del fatto, che costituisce
il fondamento applicativo dell’art. 2 c.p.
Le condotte incriminate dalle norme abrogate( e analoghe
considerazioni possono farsi per le norme concernenti l’emissione
di assegni a vuoto) fanno parte, infatti, di quelle violazioni
che il legislatore ha rinunciato a criminalizzare, con conseguente
non ascrivibilità al loro autore, in quanto non più previste
dalla legge come reato.
Quanto alla ricorrenza, nella specie sostenuta dalla difesa
erariale, dell’art. 12, comma primo, lett.e), del D.Lgs.
n. 157/95, relativo alla esclusione dei soggetti che non
siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse, va condiviso quanto affermato dal
giudice di I grado circa la riferibilità di tale disposizione
alle situazioni in atto al momento della domanda e non a
situazioni pregresse.
Può, quindi, concludersi, in condivisione della sentenza
appellata, nel senso della illegittimità dei procedimenti
di esclusione avviati nei confronti degli appellati e dei
conseguenti provvedimenti adottati.
Di conseguenza, l’appello va respinto, con assorbimento
dei restanti motivi e conferma della sentenza impugnata.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le
parti le spese e gli onorari della presente fase di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale–
Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo rigetta, per l’effetto, conferma la sentenza
impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla
presente decisione.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 16 marzo 2004, con la partecipazione dei signori:
Paolo SALVATORE - Presidente
Livia BARBERIO CORSETTI - Consigliere
Antonino ANASTASI - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere, rel. ed est.
Salvatore CACACE - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
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