| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 18 maggio 2004 n.
3186
Pres. Salvatore – Est. Anastasi
Fallimento della Capo Stella s.r.l. (avv. Barsotti) c/ Regione
Toscana (avv.ti Vacchi, Fantappiè e Lorenzoni) |
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1. Giurisdizione e competenza – revoca finanziamento
pubblico – a seguito di inadempimento del beneficiario –
giurisdizione A.G.O.
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2. Giurisdizione e competenza – rilevabilità
d’ufficio – in grado di appello – statuizione implicita
contenuta nella sentenza di prime cure non impugnata – impossibilità
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1. Le controversie inerenti il recupero di
finanziamenti di pubblica provenienza sono devolute al giudice
amministrativo solo se la ripetizione è disposta per rinnovata
valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla primitiva
erogazione o per vizi propri dell’atto che la dispone, mentre
spetta all’A.G.O. nel caso in cui il recupero derivi da
inadempimento
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2. Il principio in base al quale il difetto
di giurisdizione può essere rilevato anche d'ufficio in
ogni stato e grado del giudizio deve essere coordinato col
sistema delle impugnazioni, e incontra perciò un limite
nel giudicato interno sulla giurisdizione, che si forma
quando il giudice di merito si sia comunque pronunciato
(esplicitamente o implicitamente) sulla giurisdizione, con
statuizione non impugnata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.3186/2004 Reg. Dec.
N. 1850 Reg. Ric. Anno 2002
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso proposto dal
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Fallimento della Capo Stella s.r.l., in
persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avvocato
Luciano Barsotti ed elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere
Flaminio n. 46 presso G.M. Grez;
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contro
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la Regione Toscana, in persona del
legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati
Vito Vacchi, Silvia Fantappiè e Fabio Lorenzoni, presso
lo studio dell’ultimo elettivamente domiciliato in Roma
Via del Viminale n. 43;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
la Toscana, II Sezione, 27.12.2000 n. 2687;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica Udienza del 16 marzo 2004 il Consigliere
A. Anastasi;
udito l’avv. Lorenzoni e l’Avv. P. Pizzuti su delega dell’Avv.
L. Barsotti.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Nell’anno 1994 la Regione Toscana stabiliva,
in sede di applicazione dei benefici previsti dal Programma
di aiuti comunitari di cui alla Misura 3.2 del Regolamento
comunitario 2052/88 Ob. 2,, di erogare alla s.r.l. Capo
Stella un contributo per la realizzazione di una nuova struttura
turistico-ricettiva in Piombino.
Essendo stato il finanziamento concretamente erogato nel
1995, all’esito di indagini espletate dal Corpo della Guardia
di Finanza emergeva che la Società aveva mutato la destinazione
d’uso di una porzione dell’immobile all’uopo realizzato.
Per conseguenza, con Decreto dirigenziale del 12.7.1999
la Regione revocava il finanziamento e ne chiedeva la restituzione,
ritenendo che la Società avesse violato il vincolo di mantenimento
della destinazione d’uso imposto dal bando in base al quale
il contributo era stato concesso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto
il ricorso proposto dalla Società avverso il provvedimento
ora citato.
La sentenza è impugnata con l’appello in esame dalla Curatela
Fallimentare della Capo Stella s.r.l., che ne chiede l’annullamento,
tornando a dedurre, in forma rimodulata in relazione al
decisum, i motivi di doglianza già disattesi o assorbiti
dal Tribunale.
Si è costituita la Regione Toscana, insistendo per il rigetto
dell’appello. All’Udienza del 16 marzo 2004 il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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L’appello non è fondato e la sentenza impugnata
va pertanto confermata.
In via preliminare il Collegio evidenzia come nella fattispecie
potrebbe dubitarsi della effettiva riconducibilità della
controversia alla giurisdizione amministrativa, ove si tenga
conto del fatto che, in base al generale criterio di riparto,
la posizione del beneficiario di un finanziamento pubblico
ha, dopo la erogazione, consistenza di diritto soggettivo
(IV Sez. 30.5.2002 n. 2999).
Più in particolare, è stato poi chiarito dalla giurisprudenza
della Suprema Corte che le controversie inerenti il recupero
di finanziamenti di pubblica provenienza sono devolute al
giudice amministrativo solo se la ripetizione è disposta
per rinnovata valutazione dell’interesse pubblico sotteso
alla primitiva erogazione o per vizi propri dell’atto che
la dispone, mentre spetta all’A.G.O. nel caso in cui il
recupero derivi da inadempimento (SS.UU. 28.12.2001 n. 16221),
come nel caso in esame.
In difetto di appello sul punto, ritiene però il Collegio
che la questione non possa essere esaminata d’ufficio.
In tema di rilevabilità d’ufficio in appello delle questioni
di giurisdizione, la giurisprudenza di questo Consiglio
di Stato non sembra univocamente orientata, potendosi in
effetti rilevare la presenza di tre diversi indirizzi. Secondo
una prima impostazione, ai sensi dell'art. 30 comma 1 L.
6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 37 Cod. proc. civ.,
il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d'ufficio
in ogni stato e grado del processo amministrativo, a nulla
rilevando che sulla giurisdizione il giudice di primo grado
si sia pronunciato con una espressa statuizione, dovendosi
escludere, fino a quando il rapporto processuale resti pendente
e sempreché sulla giurisdizione stessa non sia intervenuta
una decisione della Corte di cassazione, che tale statuizione
sia suscettibile di passare in cosa giudicata. (ad es. IV
Sez. 4.2.1999 n. 112).
In sostanza, secondo tale indirizzo, non è preclusiva della
declaratoria di difetto di giurisdizione in sede di appello
una pronuncia espressa del giudice di primo grado non impugnata
specificamente (cfr. anche VI sez. 25.3. 1998 n. 390 e 20.5.
1995 n. 479 nonchè soprattutto A.p. 28 ottobre 1980 n. 42).
Secondo una differente impostazione, l'indagine sulla giurisdizione
può essere effettuata d'ufficio anche in sede di appello
ove il giudice di primo grado abbia pronunciato sul merito
del ricorso e dalla sua decisione non emerga il superamento,
neppure per implicito, della relativa eccezione (ad es.
VI Sez. 11.6.1999 n. 774).
In sostanza, secondo tale indirizzo la rilevabilità d’ufficio
in appello della questione sembra preclusa se dal contesto
della decisione di primo grado sia possibile ricavare, anche
per implicito, una statuizione in punto di giurisdizione.
Infine, secondo l’impostazione più vicina alle acquisizioni
della giurisprudenza processualcivilistica, il principio
in base al quale il difetto di giurisdizione può essere
rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
deve essere coordinato col sistema delle impugnazioni, e
incontra perciò un limite nel giudicato interno sulla giurisdizione,
che si forma quando il giudice di merito si sia comunque
pronunciato (esplicitamente o implicitamente) sulla giurisdizione,
con statuizione non impugnata (ad es. IV Sez. 14.4.1998
n. 621).
A giudizio del Collegio, l’indirizzo da ultimo richiamato
è quello preferibile, in quanto – secondo i principi - il
giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a
seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di
giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti
alla giurisdizione, anche per effetto del passaggio in giudicato
di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento,
sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito.
(ad es. SS.UU. 9.8.2001 n. 10979).
Ne consegue che nel caso in esame, in cui la sentenza del
giudice di primo grado ha pronunciato nel merito della causa
con implicito riconoscimento della giurisdizione, si è determinato
il formarsi del giudicato interno sulla questione di giurisdizione
(cfr. altresì SS.UU. 9.8.2001 n. 10977), così restando preclusa,
in difetto di impugnativa specifica, la ulteriore rilevabilità
officiosa della stessa in appello.
Nel merito, l’appello è del tutto infondato.
Privo di ogni consistenza è infatti il primo motivo, mediante
il quale è dedotta la genericità e la scarsa comprensibilità
delle motivazioni in base alle quali il Tribunale ha respinto
il ricorso di primo grado: al riguardo sembra infatti evidente
al Collegio che la sentenza impugnata non soltanto ha compiutamente
individuato il quadro normativo all’interno del quale si
inserisce la controversia ma ha altresì non equivocamente
esplicitato le ragioni che inducono a ritenere violati,
da parte della Società beneficiaria, gli obblighi sostanziali
di mantenimento della destinazione d’uso al cui puntuale
rispetto era condizionata l’erogazione.
Con il secondo motivo si deduce che il finanziamento era
stato concesso dalla Regione per la realizzazione non dell’intera
struttura contemplata in progetto, ma solo per un lotto
funzionale della stessa: di talché, dopo la ultimazione
della parte effettivamente finanziata, la Società restava
libera di variare la configurazione e la destinazione d’uso
delle restanti porzioni del compendio. Il mezzo è infondato.
In fatto, si evidenzia che il progetto della nuova struttura
alberghiera presentato alla Regione Toscana prevedeva la
realizzazione di 108 camere per una recettività totale di
314 posti letto.
Successivamente la Società provvedeva a modificare la destinazione
di parte dei locali, riservando all’uso alberghiero 74 camere
(per 147 posti letto) e destinando il resto a residenza
sociale assistita per anziani.
In siffatto contesto, per un verso risulta evidente dagli
atti di causa che il progetto presentato dalla Società –
e come tale valutato dalla Amministrazione regionale in
sede di predisposizione della graduatoria di priorità –
prevedeva la realizzazione integrale di una struttura alberghiera
(Hotel Phalesia) composta appunto di n. 108 camere e non
di un lotto della stessa; per altro verso è pacifico che
il vincolo di destinazione trascritto presso la competente
Conservatoria ai sensi del punto 8 del disciplinare – oltre
tutto a cura della stessa beneficiaria - era posto a tutela
dell’uso alberghiero dell’intero complesso e della complessiva
volumetria dello stesso, D’altra parte, che la Società sia
incorsa in un inadempimento sanzionabile con la revoca integrale
del contributo ai sensi del punto 19 del bando risulta palese
ove si ponga mente al fatto che la stessa non soltanto ha
alterato in modo sostanziale i contenuti del progetto come
già valutato in riferimento ai criteri concorsuali di priorità
ma ha anche omesso di comunicare alla Regione la relativa
variazione progettuale nonché il parziale mutamento della
destinazione d’uso.
Con il terzo motivo l’appellante insiste nel dedurre che
il contributo era stato concesso per la realizzazione di
un lotto funzionale e non dell’intera struttura, osservando
che il finanziamento effettivamente erogato è stato determinato
dalla Regione tenendo conto di lavori per un importo di
circa 5 miliardi di lire, laddove il costo complessivo dell’intervento
ammontava a 13 miliardi circa.
Il mezzo non ha alcun pregio, in quanto il contributo andava
calcolato non in rapporto al costo complessivo derivante
dall’attuazione del progetto, quanto piuttosto tenendo conto
delle sole spese ammissibili a finanziamento: è del resto
la stessa Società che riconosce – nel contesto della domanda
di finanziamento – come ammissibili a contributo solo spese
per appunto circa 5 miliardi.
Con il quarto motivo si sostiene che la provvisoria e transitoria
accoglienza di un gruppo di anziani entro una piccola ala
della struttura alberghiera non incideva sulla destinazione
d’uso del complesso ricettivo. Con il quinto motivo si deduce
che il comune di Piombino, pur essendo consapevole del vincolo
incombente sull’immobile, aveva autorizzato l’utilizzo di
parte dei locali per Residenza assistita, ritenendolo in
sostanza compatibile con la destinazione della struttura.
I mezzi, che possono essere unitariamente considerati, non
sono fondati. Al riguardo si osserva innanzi tutto che le
deduzioni in rassegna esibiscono profili di evidente reciproca
contraddittorietà, non essendo logicamente possibile ipotizzare
il carattere transitorio o occasionale di un mutamento di
destinazione che si assume invece addirittura formalmente
autorizzato dal comune e supportato da convenzione con la
competente U.S.L..
In secondo luogo, è evidente l’impossibilità di considerare
come marginale un intervento che ha ridotto (giusta le licenze
di esercizio rilasciate dal predetto comune) la ricettività
dell’albergo per un terzo delle camere e la metà dei posti
letto.
Come sia di ciò, resta che l’attività dispiegata dal comune
appare irrilevante ai fini di causa, in quanto – come si
è detto sopra – il finanziamento era stato richiesto (ed
il vincolo di destinazione era stato imposto) per la realizzazione
di una struttura turistico ricettiva tipologicamente ricompresa
nell’elenco a numero chiuso di cui al punto 3 lettera a)
del bando, che non contempla affatto le residenze assistite
per anziani, la cui funzionalità è del resto impossibile
ritenere orientata a quei fini turistici il cui conseguimento
era appunto oggetto esclusivo del sostegno comunitario ottenuto
dalla Società. Sulla scorta delle considerazioni che precedono
l’appello va quindi respinto. Le spese di questa fase del
giudizio seguono la soccombenza e sono forfettariamente
liquidate in dispositivo.
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P.Q.M
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento di Euro 3000,00 (tremila/00)
a titolo di spese ed onorari di questo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Paolo SALVATORE Presidente
Livia BARBERIO CORSETTI Consigliere
Antonino ANASTASI estensore Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Salvatore CACACE Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
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