| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 maggio 2004 n. 2969
Pres. Frascione – Est. Fera
Laboratori Guidotti s.p.a. (Avv. Iaria) c/ A.S.L. Salerno
1 di Nocera Inferiore (Avv. Accarino) |
|
Contratti della pubblica amministrazione
– contratto di fornitura di farmaci – clausola contrattuale
– previsione di un evento futuro ed incerto – introduzione
sul mercato di un farmaco ‘generico’ – obbligo del fornitore
di adeguare il prezzo della fornitura o, in alternativa,
di recedere dal rapporto – legittimità
|
|
La clausola che indica un criterio di determinazione
del prezzo in una ipotesi particolare, nella quale fattori
esterni alle parti possono incidere sul valore della fornitura,
con l'attribuzione alla controparte di un potere di recesso
che allarga la sfera delle opportunità ad essa riconosciute
(nella specie, l’ipotetica uscita sul mercato di un cosiddetto
'farmaco generico'), individua un evento che si ripercuote
immediatamente sul valore del bene, che passa da un regime
di esclusiva a quello del libero mercato. Pertanto, detta
clausola, limitandosi ad attribuire al fornitore la scelta
se ricondurre il prezzo della fornitura al nuovo valore
di mercato o recedere dall'obbligo di continuare a fornire
il prodotto al nuovo prezzo, non costituisce un obbligo
a rinegoziare i prezzi in precedenza pattuiti, ma rappresenta
invece un sistema di adeguamento del prezzo alla nuova realtà
del mercato e, come tale, si tratta di uno strumento che,
sotto il profilo del diritto amministrativo, non altera
le condizioni iniziali nelle quali si è svolta la gara né
incide sulla par condicio tra i concorrenti, posto che tutti
si troverebbero nella medesima situazione ove si verificasse
la condizione prevista dalla clausola contrattuale.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 2969/04 REG.DEC.
N. 5862 REG.RIC. ANNO 2003
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
decisione
|
| |
|
sul ricorso in appello n. 5862 del 2003 proposto
dai
|
| |
|
Laboratori Guidotti s.p.a. , in persona
dell’amministratore delegato Sandro Vanedoli e del Direttore
generale Luca Lastrucci, congiuntamente rappresentanti legali
p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Iaria ,
con domicilio eletto presso il dottor Gian Marco Grez in
Roma, lungotevere Flaminio 76;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
la Azienda Sanitaria Locale Salerno 1
di Nocera Inferiore, in persona del Direttore generale
p.t., rappresentato e difeso dall’ avv. Francesco Accarino,
con domicilio eletto presso l'Avv. M. Angelini in Roma,
piazza Cavour n. 10;
|
| |
|
per l’annullamento
della sentenza del TAR della Campania, Salerno seconda sezione,
18 febbraio 2003, n. 149 ;
|
| |
|
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004 il Consigliere
Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avvocati Lorizio per delega dell’avv.to
Iaria e l’avv.to A. Abbamonte per delega dell’avv.to Accarino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
L’attuale appellante aveva proposto davanti
al Tar della Campania ricorso per l'annullamento di due
clausole contenute nel Capitolato speciale di gara per l’affidamento
della fornitura di farmaci e disinfettanti, indetta dalla
predetta A.S.L. con bando pubblicato sulla G.U.C.E. del
20 novembre 2002. Con la prima, era stabilito che, nel caso
di introduzione sul mercato di un medicinale generico corrispondente
ad una specialità aggiudicata, l’Amministrazione, nel periodo
di vigenza del contratto, si sarebbe riservata la facoltà
di acquistare il “generico” revocando l’aggiudicazione della
“specialità”, a meno che il fornitore di quest’ultima non
allinei il prezzo offerto in gara a quello del corrispondente
“generico”; con la seconda, venivano raggruppati alcuni
farmaci, oggetto di gara, in “insiemi” omogenei costituenti
singoli lotti per i quali presentare offerta.
In particolare, la ricorrente, aveva prospettato due motivi
di ricorso:
con il primo, denuncia l'illegittimità della previsione
di riduzione del prezzo nell'ipotesi di introduzione nel
mercato di un farmaco generico , lamentando che ciò configurerebbe
una indebita rinegoziazione del contratto, in violazione
del principio di immodificabilità del prezzo in corso di
esecuzione;
con il secondo, sostiene che l’inclusione nel medesimo lotto
(n. 10) della atrovostatina con la pravastatina e la simvastatina,
non è sostenuta da un'evidenza tecnico scientifica; inoltre
ciò non le consentirebbe di presentare offerta perché la
porrebbe in competizione con un'altra società da lei controllata
(Manarini) in violazione dell'articolo 2359 del codice civile.
Il Tar ha respinto il ricorso ritenendo manifestamente infondate
le censure prospettate dalla ricorrente.
Laboratori Guidotti ha presentato appello contro la sentenza,
riproponendo in questa sede i motivi disattesi dal primo
giudice e conclude chiedendo, in riforma della sentenza
di cui all’epigrafe, l'annullamento degli atti impugnati
in primo grado.
Resiste all’appello l'azienda sanitaria locale Salerno 1,
che, informa il collegio sull’esito della gara, che si è
conclusa, per quel che qui interessa, con l’affidamento
alla società Guidotti della fornitura del gruppo deflazocort
ed alla società Manarini della fornitura del gruppo delle
statine. Solleva, in via pregiudiziale le eccezioni di difetto
di giurisdizione, quanto al primo motivo, e di carenza sopravvenuta
di interesse, quanto al secondo motivo. Nel merito contesta
la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto
dell’appello.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
L’appello proposto da Laboratori Guidotti
s.p.a. è infondato.
L’appellante, nella sostanza, contesta due clausole contenute
nel bando di gara per l’affidamento della fornitura di farmaci
e disinfettanti, indetta dalla A.S.L. appellata. La prima
stabilisce che, nel caso di introduzione sul mercato di
un medicinale generico corrispondente ad una specialità
aggiudicata, l’Amministrazione, nel periodo di vigenza del
contratto, si riserva la facoltà di acquistare il “generico”
revocando l’aggiudicazione della “specialità”, a meno che
il fornitore di quest’ultima non allinei il prezzo offerto
in gara a quello del corrispondente “generico”; la seconda
raggruppa alcuni farmaci, oggetto di gara, in “insiemi”
omogenei costituenti singoli lotti per i quali presentare
offerta ed è contestata nella parte in cui riunisce nel
medesimo lotto la atrovostatina con la pravastatina e la
simvastatina.
Giova premettere, in punto di fatto, che la gara si è conclusa,
per quel che qui interessa, con l’affidamento alla società
Guidotti della fornitura del gruppo deflazocort ed alla
società Manarini (società controllata dalla Guidotti) della
fornitura del gruppo delle statine.
In via preliminare va detto che l'aggiudicazione alla Guidotti
di un lotto della fornitura rende concreto ed attuale l’interesse
all'impugnazione della prima clausola, che è destinata a
produrre effetti nel corso di esecuzione del contratto.
Tale evento, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione
appellata, non incide sulla giurisdizione del giudice amministrativo,
perché qui non si fa questione della corretta applicazione
del contratto ma del corretto uso del potere amministrativo
esercitato dalla stazione appaltante nell'inserire la clausola
in questione nel bando di gara. Per cui la controversia
cade su di un aspetto della vicenda che riguarda il procedimento
amministrativo che sta a monte della stipula del contratto
e quindi rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice
amministrativo.
Nel merito, i motivi prospettati dalla ricorrente, attuale
appellante, vanno disattesi.
Con il primo, l'appellante ribadisce la tesi secondo la
quale la clausola oggetto di contestazione configurerebbe
una fattispecie di rinegoziazione del contratto, come tale
vietata dagli artt. 9 e 19 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, come modificato dal decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 402.
Senonché, la clausola, ancorché redatta in modo indiretto,
non impone affatto la rinegoziazione del contratto, ma si
limita a indicare un criterio di determinazione del prezzo
in una ipotesi particolare nella quale fattori esterni alle
parti possono incidere sul valore della fornitura, con l'attribuzione
alla controparte di un potere di recesso che allarga la
sfera delle opportunità a lei riconosciute. Infatti, non
è dubbio che l'uscita sul mercato di un cosiddetto "farmaco
generico", reso possibile dalla scadenza del brevetto farmaceutico,
rappresenta un evento che si ripercuote immediatamente sul
valore del bene, che passa da un regime di esclusiva a quello
del libero mercato. La clausola che attribuisce al fornitore
la scelta se ricondurre il prezzo della fornitura al nuovo
valore di mercato o di recedere dall'obbligo di continuare
a fornire il prodotto al nuovo prezzo, quindi, non costituisce
un obbligo a rinegoziare i prezzi in precedenza pattuiti,
ma rappresentano invece un sistema di adeguamento del prezzo
alla nuova realtà del mercato. Come tale, si tratta di uno
strumento che, sotto il profilo del diritto amministrativo,
non altera le condizioni iniziali nelle quali si è svolta
la gara né incide sulla par condicio tra i concorrenti posto
che tutti si troverebbero nella medesima situazione ove
si verificasse la condizione prevista dalla clausola contrattuale.
Né appare in contrasto con la disciplina privatistica del
contratto di somministrazione che, ai sensi dell'articolo
1561 del codice civile, richiama, riferendole "al tempo
della scadenza delle singole prestazioni", le regole per
la determinazione del prezzo contenute nell'articolo 1474
del codice civile, che al comma 2, esplicitamente consente
la determinazione del prezzo con riferimento ai listini
o alle mercuriali che registrano i prezzi di mercato.
Quanto al secondo motivo, a parte ogni profilo relativo
all'interesse a coltivare impugnazione sotto totale aspetto
dato che la fornitura è stata poi aggiudicata ad una impresa
controllata dall'appellante, sta per certo che la stazione
appaltante gode di un'ampia discrezionalità nel definire
l'oggetto del contratto, con l'unica limitazione, desumibile
dell'articolo 8 comma 6 del decreto legislativo n. 358 del
1992, che da formulazione che la clausola non sia tale da
favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. Ma
non è questo il caso, in quanto l'appellante si limita ad
affermare che la riunione in un unico gruppo omogeneo (n.
10) della atrovostatina insieme con la pravastatina e la
simvastatina, non è sostenuta da un'evidenza tecnico scientifica.
Cioè a dedurre una circostanza che non incide sulla legittimità
dell'operato dell'amministrazione.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del
grado.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, respinge l’appello. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 10 febbraio 2004, con l’intervento dei signori:
Emidio Frascione Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11 maggio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
|
|