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n. 5-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 14 maggio 2004 n. 2126


Contratti della pubblica amministrazione – appalto – lavori di restauro di beni d’arte – valutazione curricula ai fini dell’attribuzione del punteggio – in presenza di a.t.i. – curricula valutabili – solo quelli delle rispettive imprese mandatarie

Premesso che negli appalti di lavori di restauro di beni culturali, la valutazione dei pregressi lavori eseguiti dai concorrenti non va fatta allo scopo della qualificazione dei concorrenti per la partecipazione all’appalto, e dunque allo scopo dell’ammissione in gara, ma al fine dell’attribuzione del punteggio, in presenza di raggruppamenti temporanei di imprese, va valutato solo il curriculum della capogruppo poiché, se venissero valutati integralmente i curricula di tutte le imprese raggruppate, attribuendo i punteggi previsti per i singoli lavori eseguiti da tutte le imprese associate, si determinerebbe una evidente illogicità e disparità di trattamento in danno delle imprese individuali, atteso che inevitabilmente l’a.t.i. otterrebbe un punteggio maggiore, e tanto più elevato quante più sono le imprese riunite. Il che sarebbe in contrasto, oltre che con l’elementare principio della par condicio dei concorrenti, anche con la logica ispiratrice della disciplina degli appalti dei lavori concernenti beni culturali, volta a valorizzare le professionalità individuali (per le peculiari capacità manuali che richiedono i lavori di restauro), piuttosto che le imprese e raggruppamenti di ingenti dimensioni.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

2126/04 Reg.Dec.
N. 8706 Reg.Ric. ANNO 2003
Disp.vo 236/2004

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 8706/2003, proposto da

 

Arte e Restauro s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Biagini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via di Porta Castello, n. 33;

 

contro

 

Edil Restauri s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in appello; Francese Giuseppe, non costituito in appello;

 

e nei confronti di

 

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, e Soprintendenza di Venezia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Veneto, I, 28 luglio 2003, n. 3924, resa tra le parti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione cointeressata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
vista la propria ordinanza 28 ottobre 2003, n. 4644, con cui è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2004 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Marcone su delega dell’avv. Biagini per l’appellante e l’avvocato dello Stato M. Nicoli per l’amministrazione cointeressata;
ritenuto e considerato quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

 

1. La Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici di Venezia indiceva licitazione privata per l’esecuzione dei lavori di restauro del parametro lapideo della Libreria Sansoviniana di Venezia, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 21, co. 8 bis, l. n. 109/1994.
La lettera - invito diramata in data 18 marzo 2003 stabiliva che al fine della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa si sarebbe tenuto conto dell’offerta economica e del curriculum.
In relazione al curriculum, la lettera - invito prescriveva che sarebbero stati valutati unicamente i lavori riconducibili alla categoria OS2 e affini a quelli oggetto dell’appalto, eseguiti negli ultimi 5 anni; ad ogni lavoro sarebbe stato assegnato un punteggio in funzione del valore a base d’asta dei lavori indicati nel curriculum.
La commissione di gara, nella seduta dell’8 aprile 2003, prima di procedere all’esame e valutazione dei curricula delle imprese ammesse alla gara, stabiliva che in caso di imprese riunite in a.t.i., non sarebbero stati valutati i curricula delle imprese mandanti, ma solo quello della ditta invitata o solo quello della impresa capogruppo.
L’appalto veniva aggiudicato alla s.r.l Arte e Restauro, odierna appellante.

 

2. Contro l’aggiudicazione e i presupposti verbali di gara proponevano ricorso al T.a.r. per il Veneto le imprese odierne appellate, lamentando che la commissione di gara illegittimamente, in violazione della lettera - invito, avrebbe omesso di considerare i curricula delle imprese mandanti raggruppate in a.t.i.
Il T.a.r. adito, con sentenza in forma semplificata, accoglieva il ricorso, ritenendo che, consentendo la lettera - invito la partecipazione delle a.t.i., la commissione di gara doveva valutare, in caso di a.t.i., anche i curricula delle imprese mandanti, e non solo quello della capogruppo.

 

3. Ha proposto appello l’originaria aggiudicataria, riproponendo l’eccezione di difetto di interesse al ricorso di primo grado, in difetto di prova che le ricorrenti sarebbero state aggiudicatarie dell’appalto, e eccependo che la sentenza gravata sarebbe viziata da ultrapetizione, avendo disposto l’annullamento parziale della procedura di gara, e non integrale come chiesto dal ricorrente in prime cure.
Nel merito, l’appellante deduce che l’operato della Commissione di gara è stato pienamente legittimo.
Le Commissioni di gara ben potrebbero introdurre elementi di specificazione dei criteri di valutazione indicati nei bandi e nelle lettere – invito; nel caso specifico, poi, il criterio introdotto sarebbe pienamente congruo e ragionevole. La diversa soluzione imposta dal T.a.r. sarebbe illogica, perché con la semplice aggregazione in a.t.i. di un elevato numero di imprese, sarebbe possibile conseguire il massimo punteggio in relazione ai curricula, azzerando o comprimendo l’effettiva concorrenzialità in relazione alle imprese individuali.
Ha aderito all’appello l’amministrazione per i beni culturali e ambientali, con analoghi argomenti.

 

4. L’appello è fondato nel merito.

 

4.1. Si può pertanto prescindere dalle preliminari questioni in ordine alla sussistenza o meno dell’interesse a proporre il ricorso di primo grado, e alla sussistenza o meno di vizio di ultrapetizione nella sentenza gravata.

 

4.2. Ai sensi dell’art. 21, co. 8 bis, l. n. 109/1994, in vigore all’epoca dell’appalto per cui è processo, negli appalti relativi a lavori di restauro di beni culturali, l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando l’offerta economica e il curriculum.
La lettera – invito ha mutuato puntualmente tali indicazioni legislative.
Tuttavia, la formulazione letterale, sia dell’art. 21, co 8 bis, citato, sia della lettera invito che lo ha riprodotto, comporta problemi di applicazione pratica nell’ipotesi in cui concorrano non già imprese singole, bensì imprese riunite in a.t.i.
Se, infatti, venissero valutati integralmente i curricula di tutte le imprese raggruppate, attribuendo i punteggi previsti per i singoli lavori eseguiti da tutte le imprese associate, si determinerebbe una evidente illogicità e disparità di trattamento in danno delle imprese individuali, atteso che inevitabilmente l’a.t.i. otterrebbe un punteggio maggiore, e tanto più elevato quante più sono le imprese riunite.
Il che sarebbe in contrasto, oltre che con l’elementare principio della par condicio dei concorrenti, anche con la logica ispiratrice della disciplina degli appalti dei lavori concernenti beni culturali, volta a valorizzare le professionalità individuali (per le peculiari capacità manuali che richiedono i lavori di restauro), piuttosto che le imprese e raggruppamenti di ingenti dimensioni.
Va infatti sottolineato che negli appalti di lavori di restauro di beni culturali, la valutazione dei pregressi lavori eseguiti dai concorrenti, non va fatta allo scopo della qualificazione dei concorrenti per la partecipazione all’appalto, e dunque allo scopo dell’ammissione in gara: in quest’ultima diversa ipotesi, infatti, l’ordinamento consente, entro certi limiti, di sommare i lavori pregressi eseguiti dalle imprese riunite in a.t.i., cfr. d.p.c.m. n. 55/1991.
Nel caso specifico, invece, la valutazione dei pregressi lavori eseguiti dai concorrenti implica l’attribuzione di un punteggio, rilevante per individuare l’offerta aggiudicataria: dunque i pregressi lavori costituiscono non già requisito di ammissione alla gara, bensì requisito di aggiudicazione dell’offerta.
Pertanto, era necessario e logico che la commissione di gara, nel silenzio della legge e della lettera - invito, dettasse ulteriori criteri, volti a indicare come valutare i curricula in caso di a.t.i., al fine di determinare il punteggio rilevante per individuare l’offerta aggiudicataria.
Il criterio adoperato dalla commissione di gara nel caso di specie – valutazione del curriculum della sola capogruppo – appare congruo e razionale, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto.
Si tratta, infatti, di appalto avente per oggetto lavori appartenenti ad una categoria esclusiva (OS2), senza opere scorporabili di diverse categorie, in cui la capogruppo dell’a.t.i. assume responsabilità solidale con tutte le mandanti.
Né risulta, dagli atti di gara, che l’a.t.i. avesse indicato in che percentuale ciascuna associata avrebbe eseguito i lavori. Sicché, appare congruo aver valutato solo i pregressi lavori dell’impresa che, nell’ambito dell’a.t.i., assume un ruolo centrale, e la responsabilità della regolare esecuzione dell’appalto.
Giova per completezza osservare che della questione di come valutare i curricula al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di restauro di beni culturali, si è dato carico il nuovo minitesto unico degli appalti di lavori concernenti beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30), il cui art. 9, co. 3 e co. 7, specificano, a differenza del previgente art. 21, co. 8 bis, l. n. 109/1994, che i curricula vanno apprezzati in relazione all’<> e demandano ad apposito regolamento le modalità di redazione e presentazione dei curricula e le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi.
Ne risulta indirettamente confermato che i curricula vanno valutati in relazione all’impresa che esegue effettivamente i lavori, e che in caso di raggruppamenti occorrerà tener conto o dei lavori eseguiti dall’impresa che assume responsabilità solidale per tutti i lavori, o, in percentuale, dei lavori eseguiti da ciascuna associata, tenendo conto della parte di appalto che si obbliga ad eseguire.
In conclusione, alla luce dell’art. 21, co. 8 bis, l. n. 109/1994, - a tenore del quale negli appalti relativi a restauro di beni culturali, l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avviene valutando l’offerta economica e il curriculum -, essendo i curricula non già requisito di ammissione alla gara, ma requisito rilevante ai fine del punteggio da attribuirsi all’offerta, è legittimo che la commissione di gara, in caso di partecipazione di a.t.i., valuti solo il curriculum dell’impresa capogruppo.

 

5. In conclusione, l’appello va accolto.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 marzo 2004



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