| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 14 maggio 2004 n.
2126
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Contratti della pubblica amministrazione
– appalto – lavori di restauro di beni d’arte – valutazione
curricula ai fini dell’attribuzione del punteggio – in presenza
di a.t.i. – curricula valutabili – solo quelli delle rispettive
imprese mandatarie
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Premesso che negli appalti di lavori di restauro
di beni culturali, la valutazione dei pregressi lavori eseguiti
dai concorrenti non va fatta allo scopo della qualificazione
dei concorrenti per la partecipazione all’appalto, e dunque
allo scopo dell’ammissione in gara, ma al fine dell’attribuzione
del punteggio, in presenza di raggruppamenti temporanei
di imprese, va valutato solo il curriculum della capogruppo
poiché, se venissero valutati integralmente i curricula
di tutte le imprese raggruppate, attribuendo i punteggi
previsti per i singoli lavori eseguiti da tutte le imprese
associate, si determinerebbe una evidente illogicità e disparità
di trattamento in danno delle imprese individuali, atteso
che inevitabilmente l’a.t.i. otterrebbe un punteggio maggiore,
e tanto più elevato quante più sono le imprese riunite.
Il che sarebbe in contrasto, oltre che con l’elementare
principio della par condicio dei concorrenti, anche con
la logica ispiratrice della disciplina degli appalti dei
lavori concernenti beni culturali, volta a valorizzare le
professionalità individuali (per le peculiari capacità manuali
che richiedono i lavori di restauro), piuttosto che le imprese
e raggruppamenti di ingenti dimensioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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2126/04 Reg.Dec.
N. 8706 Reg.Ric. ANNO 2003
Disp.vo 236/2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 8706/2003, proposto
da
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Arte e Restauro s.r.l., in persona
del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Alfredo Biagini, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via di Porta
Castello, n. 33;
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contro
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Edil Restauri s.r.l., in persona del
legale rappresentante in carica, non costituita in appello;
Francese Giuseppe, non costituito in appello;
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e nei confronti di
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Ministero per i beni e le attività culturali,
in persona del Ministro in carica, e Soprintendenza di Venezia,
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge
domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Veneto, I, 28 luglio 2003,
n. 3924, resa tra le parti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
cointeressata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
vista la propria ordinanza 28 ottobre 2003, n. 4644, con
cui è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza
appellata;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2004 il consigliere
Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Marcone su delega
dell’avv. Biagini per l’appellante e l’avvocato dello Stato
M. Nicoli per l’amministrazione cointeressata;
ritenuto e considerato quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. La Soprintendenza per i beni culturali
e paesaggistici di Venezia indiceva licitazione privata
per l’esecuzione dei lavori di restauro del parametro lapideo
della Libreria Sansoviniana di Venezia, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 21, co. 8 bis, l. n. 109/1994.
La lettera - invito diramata in data 18 marzo 2003 stabiliva
che al fine della determinazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa si sarebbe tenuto conto dell’offerta economica
e del curriculum.
In relazione al curriculum, la lettera - invito prescriveva
che sarebbero stati valutati unicamente i lavori riconducibili
alla categoria OS2 e affini a quelli oggetto dell’appalto,
eseguiti negli ultimi 5 anni; ad ogni lavoro sarebbe stato
assegnato un punteggio in funzione del valore a base d’asta
dei lavori indicati nel curriculum.
La commissione di gara, nella seduta dell’8 aprile 2003,
prima di procedere all’esame e valutazione dei curricula
delle imprese ammesse alla gara, stabiliva che in caso di
imprese riunite in a.t.i., non sarebbero stati valutati
i curricula delle imprese mandanti, ma solo quello della
ditta invitata o solo quello della impresa capogruppo.
L’appalto veniva aggiudicato alla s.r.l Arte e Restauro,
odierna appellante.
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2. Contro l’aggiudicazione e i presupposti
verbali di gara proponevano ricorso al T.a.r. per il Veneto
le imprese odierne appellate, lamentando che la commissione
di gara illegittimamente, in violazione della lettera -
invito, avrebbe omesso di considerare i curricula delle
imprese mandanti raggruppate in a.t.i.
Il T.a.r. adito, con sentenza in forma semplificata, accoglieva
il ricorso, ritenendo che, consentendo la lettera - invito
la partecipazione delle a.t.i., la commissione di gara doveva
valutare, in caso di a.t.i., anche i curricula delle imprese
mandanti, e non solo quello della capogruppo.
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3. Ha proposto appello l’originaria aggiudicataria,
riproponendo l’eccezione di difetto di interesse al ricorso
di primo grado, in difetto di prova che le ricorrenti sarebbero
state aggiudicatarie dell’appalto, e eccependo che la sentenza
gravata sarebbe viziata da ultrapetizione, avendo disposto
l’annullamento parziale della procedura di gara, e non integrale
come chiesto dal ricorrente in prime cure.
Nel merito, l’appellante deduce che l’operato della Commissione
di gara è stato pienamente legittimo.
Le Commissioni di gara ben potrebbero introdurre elementi
di specificazione dei criteri di valutazione indicati nei
bandi e nelle lettere – invito; nel caso specifico, poi,
il criterio introdotto sarebbe pienamente congruo e ragionevole.
La diversa soluzione imposta dal T.a.r. sarebbe illogica,
perché con la semplice aggregazione in a.t.i. di un elevato
numero di imprese, sarebbe possibile conseguire il massimo
punteggio in relazione ai curricula, azzerando o comprimendo
l’effettiva concorrenzialità in relazione alle imprese individuali.
Ha aderito all’appello l’amministrazione per i beni culturali
e ambientali, con analoghi argomenti.
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4. L’appello è fondato nel merito.
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4.1. Si può pertanto prescindere dalle preliminari
questioni in ordine alla sussistenza o meno dell’interesse
a proporre il ricorso di primo grado, e alla sussistenza
o meno di vizio di ultrapetizione nella sentenza gravata.
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4.2. Ai sensi dell’art. 21, co. 8 bis, l.
n. 109/1994, in vigore all’epoca dell’appalto per cui è
processo, negli appalti relativi a lavori di restauro di
beni culturali, l’aggiudicazione avviene con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando l’offerta
economica e il curriculum.
La lettera – invito ha mutuato puntualmente tali indicazioni
legislative.
Tuttavia, la formulazione letterale, sia dell’art. 21, co
8 bis, citato, sia della lettera invito che lo ha riprodotto,
comporta problemi di applicazione pratica nell’ipotesi in
cui concorrano non già imprese singole, bensì imprese riunite
in a.t.i.
Se, infatti, venissero valutati integralmente i curricula
di tutte le imprese raggruppate, attribuendo i punteggi
previsti per i singoli lavori eseguiti da tutte le imprese
associate, si determinerebbe una evidente illogicità e disparità
di trattamento in danno delle imprese individuali, atteso
che inevitabilmente l’a.t.i. otterrebbe un punteggio maggiore,
e tanto più elevato quante più sono le imprese riunite.
Il che sarebbe in contrasto, oltre che con l’elementare
principio della par condicio dei concorrenti, anche con
la logica ispiratrice della disciplina degli appalti dei
lavori concernenti beni culturali, volta a valorizzare le
professionalità individuali (per le peculiari capacità manuali
che richiedono i lavori di restauro), piuttosto che le imprese
e raggruppamenti di ingenti dimensioni.
Va infatti sottolineato che negli appalti di lavori di restauro
di beni culturali, la valutazione dei pregressi lavori eseguiti
dai concorrenti, non va fatta allo scopo della qualificazione
dei concorrenti per la partecipazione all’appalto, e dunque
allo scopo dell’ammissione in gara: in quest’ultima diversa
ipotesi, infatti, l’ordinamento consente, entro certi limiti,
di sommare i lavori pregressi eseguiti dalle imprese riunite
in a.t.i., cfr. d.p.c.m. n. 55/1991.
Nel caso specifico, invece, la valutazione dei pregressi
lavori eseguiti dai concorrenti implica l’attribuzione di
un punteggio, rilevante per individuare l’offerta aggiudicataria:
dunque i pregressi lavori costituiscono non già requisito
di ammissione alla gara, bensì requisito di aggiudicazione
dell’offerta.
Pertanto, era necessario e logico che la commissione di
gara, nel silenzio della legge e della lettera - invito,
dettasse ulteriori criteri, volti a indicare come valutare
i curricula in caso di a.t.i., al fine di determinare il
punteggio rilevante per individuare l’offerta aggiudicataria.
Il criterio adoperato dalla commissione di gara nel caso
di specie – valutazione del curriculum della sola capogruppo
– appare congruo e razionale, avuto riguardo all’oggetto
dell’appalto.
Si tratta, infatti, di appalto avente per oggetto lavori
appartenenti ad una categoria esclusiva (OS2), senza opere
scorporabili di diverse categorie, in cui la capogruppo
dell’a.t.i. assume responsabilità solidale con tutte le
mandanti.
Né risulta, dagli atti di gara, che l’a.t.i. avesse indicato
in che percentuale ciascuna associata avrebbe eseguito i
lavori. Sicché, appare congruo aver valutato solo i pregressi
lavori dell’impresa che, nell’ambito dell’a.t.i., assume
un ruolo centrale, e la responsabilità della regolare esecuzione
dell’appalto.
Giova per completezza osservare che della questione di come
valutare i curricula al fine di determinare l’offerta economicamente
più vantaggiosa negli appalti di restauro di beni culturali,
si è dato carico il nuovo minitesto unico degli appalti
di lavori concernenti beni culturali (d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 30), il cui art. 9, co. 3 e co. 7, specificano,
a differenza del previgente art. 21, co. 8 bis, l. n. 109/1994,
che i curricula vanno apprezzati in relazione all’<>
e demandano ad apposito regolamento le modalità di redazione
e presentazione dei curricula e le metodologie di valutazione
delle offerte e di attribuzione dei punteggi.
Ne risulta indirettamente confermato che i curricula vanno
valutati in relazione all’impresa che esegue effettivamente
i lavori, e che in caso di raggruppamenti occorrerà tener
conto o dei lavori eseguiti dall’impresa che assume responsabilità
solidale per tutti i lavori, o, in percentuale, dei lavori
eseguiti da ciascuna associata, tenendo conto della parte
di appalto che si obbliga ad eseguire.
In conclusione, alla luce dell’art. 21, co. 8 bis, l. n.
109/1994, - a tenore del quale negli appalti relativi a
restauro di beni culturali, l’aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa avviene valutando
l’offerta economica e il curriculum -, essendo i curricula
non già requisito di ammissione alla gara, ma requisito
rilevante ai fine del punteggio da attribuirsi all’offerta,
è legittimo che la commissione di gara, in caso di partecipazione
di a.t.i., valuti solo il curriculum dell’impresa capogruppo.
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5. In conclusione, l’appello va accolto.
La novità della questione giustifica la compensazione delle
spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla
presente decisione.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 30 marzo 2004
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