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n. 5-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 14 maggio 2004 n. 2125
Pres. Varrone – Est. Garofoli
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Avvocatura Generale dello Stato) c/ SIEME Società Idro Elettro Meccanica Edile s.r.l. (avv. Cammareri)


Atto amministrativo – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – potere di controllo ed annullamento delle certificazioni SOA – sussiste – attività delle SOA – è esercizio privato di pubbliche funzioni

Le SOA, ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico, sicché si è in presenza di una ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica. Ne consegue che, essendo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici attribuiti poteri penetranti di vigilanza e controllo sia sulle SOA che sulle singole attestazioni, sussiste un potere, in capo all’Autorità, di annullare in via diretta le attestazioni SOA


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.2125/04 Reg.Dec.
N. 7118 Reg.Ric. ANNO 2003

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 7118/2003, proposto

 

dall’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliata presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

contro

 

SIEME Società Idro Elettro Meccanica Edile s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Cammareri presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Ammiraglio Bergamini, n. 12

 

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, III, 25 marzo 2003, n. 2572, resa tra le parti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2004 il consigliere Roberto Garofoli e uditi l’avv. dello Stato Corsini e l’avv. Troiano per delega dell’avv. Cammareri;
Ritenuto e considerato quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con provvedimento del 20 maggio 2002 l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha ridotto le classifiche assegnate, così incidendo in senso modificativo su quanto attestato dalla Soa nazionale costruttori Organismo di attestazione S.p.a. con attestazione del 26 marzo 2001 rilasciata in favore della società odierna appellata.
Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dalla società Sieme avverso la suddetta delibera, ritenendo che, in base alle norme vigenti, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non ha il potere di intervenire direttamente, annullandole o riducendole, sulle attestazioni di qualità rilasciate dalle SOA; sia pure incidentalmente, lo stesso Giudice di primo grado ha rimarcato il mancato coinvolgimento, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della delibera citata, della società appellata..

 

1.2. Ha proposto appello l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sostenendo che dal complessivo quadro normativo si desumerebbe l’esistenza di un "potere di controllo" dell’Autorità sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, destinato ad estrinsecarsi anche nell’annullamento delle attestazioni medesime.
Con atto di memoria la società appellata ripropone l’assunto secondo cui l’Autorità sarebbe priva del potere di incidere direttamente sulle attestazioni Soa, riproponendo anche, in via subordinata, le censure, già dedotte in primo grado, relative alla illegittimo uso del potere stesso nel caso concreto, attesa l’asserita violazione degli artt. 3 e 7, l. n. 241/1990.

 

2. Pur non condividendo quanto sostenuto dal primo Giudice in merito alla ritenuta insussistenza in astratto del potere dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di incidere direttamente sulle attestazioni Soa, il Collegio ritiene di dover confermare la sentenza gravata non essendo state superate le censure, dalla società appellata dedotte in primo grado e riproposte in questa sede, relative alle modalità di esercizio del potere, in specie per quel che attiene al mancato rispetto della regola partecipativa ex art. 7, l. n. 241/1990.

 

2.1. Sul primo dei due indicati profili involti, il Collegio non ha ragione di discostarsi da quanto di recente sostenuto dalla Sezione con decisione 2 marzo 2004, n. 991: proprio la piena adesione alla stessa impone peraltro il rigetto del gravame.
Preliminarmente, al fine di verificare se sussista o meno un potere dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di incidere sulle attestazioni e certificazioni di qualità rilasciate dalle SOA, giova ricostruire il quadro normativo vigente.

 

2.2. Il regime previgente all’entrata in vigore della legge quadro sul riordino dei lavori pubblici, l. 11 febbraio 1994, n. 109, prevedeva un potere di verifica diretta da parte dello Stato circa la sussistenza, in capo ai soggetti iscritti all’ albo nazionale dei costruttori, dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, oltre che di quelli generali, ed attribuiva all’organo principale dell’albo (comitato centrale) i poteri di “sospensione dell’efficacia dell’iscrizione”, quante volte ricorressero le ipotesi di cui all’art. 20, l. 10 febbraio 1962, n. 57 e di “cancellazione dall’albo”, se fossero accertate le ipotesi di cui all’art. 21 della stessa legge. Era, infatti, connaturale al sistema (centralizzato e diretto) che l’albo potesse verificare ed accertare ogni dato che concernesse le imprese iscritte –anche utilizzando dati e notizie ricevute per il casellario dei costruttori e per la pubblicazione dell’albo- nonché potesse adottare provvedimenti di sospensione o cancellazione dall’albo, esercitando, quindi, uno jus poenitendi attribuitogli, oltre che espressamente, in via di sistema dalla legge.

 

2.3. Nell’ambito della complessiva riforma del sistema dei lavori e delle opere pubbliche, avviata con la l. n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il legislatore ha innovato il sistema di verifica della qualificazione delle imprese a progettare e realizzare opere pubbliche, abbandonando il criterio della diretta e totale amministrazione della materia da parte della mano pubblica (espressione di una concezione statuale della qualificazione delle imprese) ed affidandola ad organismi di diritto privato, preventivamente autorizzati da apposito organismo pubblico (l’Autorità), con il conseguente trasferimento dei relativi poteri di concessione e revoca delle attestazioni di qualificazione in capo a detti organismi privati. Tutto ciò in coerenza con una generale tendenza alla semplificazione e accelerazione delle procedure.
In tale prospettiva si inquadra il sistema “unico” di qualificazione -disciplinato, in attuazione della legge, dal d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 recante il regolamento sulla qualificazione, - che, dunque, si avvale di organismi di diritto privato per il rilascio dell’obbligatorio attestato di qualificazione.
Tale attestato espressamente viene configurato come l’unica “…condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici” (art. 1 del regolamento).
La vigilanza su tale nuovo sistema è attribuita all’Autorità che la esercita sulla base delle norme regolamentari allo scopo emanate, i cui contenuti dispositivi devono essere interpretati sulla base dei principi e criteri dettati dall’articolo 8 della legge.

 

2.4. Il quadro che si evince da un esame dettagliato delle norme è il seguente. L’art. 4, co. 4, lett. i), l. n. 109/1994 attribuisce all’Autorità poteri di vigilanza sul sistema di qualificazione di cui al successivo art. 8.
L’art. 8, co. 3, l. citata, stabilisce che il sistema di qualificazione "è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità".
L’art. 10, co. 1, d.p.r. n. 34/2000, conferma che "lo svolgimento da parte delle SOA dell’attività di attestazione della qualificazione (...) è subordinato all’autorizzazione dell’Autorità".
E l’art. 10, co. 5, d.p.r. n. 34/2000 attribuisce all’Autorità il potere di revocare l’autorizzazione alle SOA, in presenza di determinate condizioni. Viene dunque riconosciuto un generale potere di vigilanza dell’Autorità sul sistema di qualificazione, anche a fini informativi (formazione degli elenchi su base regionale delle imprese qualificate, ex art. 11, co. 2, d.p.r. n. 34/2000), e un potere dell’Autorità di autorizzare e revocare l’attività delle SOA, e di vigilare sulla compagine societaria delle SOA (art. 8, co. 5, d.p.r. citato).

 

2.5. Quanto alla più specifica questione relativa alla sussistenza di poteri di controllo puntuale sulle singole attestazioni, il quadro normativo è il seguente.
A norma dell’art. 12, co. 5, "Le SOA trasmettono all'autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati". L’art. 14, d.p.r. n. 34/2000, disciplina puntualmente i poteri, qualificati come "vigilanza" e come "controllo" sul sistema di qualificazione. Dispone l’art. 14:
"Vigilanza dell'autorità.
1. L'autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera i), della legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'autorità stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo III;
d) applichino le tariffe di cui all'allegato E.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'autorità ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull'istanza di verifica l'autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dall'articolo 16, comma 2, del presente regolamento.

 

3. L'autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità".
A norma dell’16, "Controllo dell'autorità sulle attestazioni.
1. Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo dell'autorità qualora l'impresa interessata ne faccia richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.
2. L'autorità, sentita l'impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato. L'inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell'autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del presente regolamento".
3. Dal quadro normativo così delineato emerge che il "controllo" dell’Autorità di vigilanza sulle attestazioni rilasciate dalle SOA è regolato negli artt. 14 e 16, quanto a iniziativa, procedimento, effetti.

 

3.1. Quanto all’iniziativa, sono previste tre differenti modalità:
- istanza motivata e documentata di impresa terza, che può chiedere "la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione" (art. 14, co. 2);
- istanza della impresa interessata, che chieda il controllo dell’Autorità sulle "determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione";
- iniziativa di ufficio dell’Autorità, che "provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità".

 

3.2. Quanto a procedimento ed effetti del controllo, formalmente la disciplina è dettata solo per le prime due modalità di attivazione del controllo. Infatti, per l’ipotesi in cui il controllo avviene su iniziativa dell’impresa interessata, viene stabilito che "L'autorità, sentita l'impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato. L'inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell'autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del presente regolamento" (art. 16, co. 2).
Tale procedimento, e relativi effetti, sono richiamati dall’art. 14, co. 2, per il procedimento di controllo su iniziativa di impresa terza. Si deve ritenere che il procedimento di controllo e i relativi effetti, come delineato nell’art. 16, co, 2, si applichi anche nell’ipotesi di controllo a campione, su iniziativa officiosa dell’Autorità.
A tale soluzione si perviene in via esegetica mediante una lettura sistematica delle norme:
- invero, l’art. 14, co. 2, afferma che i poteri di controllo dell’Autorità sono esercitati "anche" su istanza di altra impresa, e poi disciplina il procedimento rinviando all’art. 16, co. 2.
- Immediatamente dopo, l’art. 14, co. 3, prevede il controllo di ufficio, tacendo sul procedimento.
E’ evidente che l’inciso "anche" contenuto nell’art. 14, co. 2, mira a raccordare il co. 2 al successivo co. 3, al fine di delineare un identico procedimento di controllo in tutte e due le ipotesi.
Si deve soggiungere, sul piano teleologico, che una diversa soluzione porterebbe all’illogico depotenziamento del controllo a campione, nonostante l’identità di ratio che sorregge tale verifica rispetto a quelle ad iniziativa di parte sul versante della tutela dell’interesse pubblico al corretto funzionamento del sistema delle certificazioni e, per esso, del mercato degli appalti.

 

3.3. Esaminando, ora, nel dettaglio, il procedimento di controllo e i relativi effetti, si evince che viene attribuito all’Autorità il potere di controllare la sussistenza dei requisiti per il rilascio delle attestazioni, con un procedimento che richiede il necessario contraddittorio con l’impresa sottoposta a verifica.
Il procedimento sfocia in un provvedimento con cui l’Autorità incide in maniera penetrante sul potere delle SOA in ordine alle attestazioni, in quanto l’Autorità "indica" in maniera vincolante le "condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contatto stipulato".
Dunque, l’Autorità detta alle SOA il contenuto dell’atto che la SOA deve adottare (sia che tale atto sia il rilascio dell’attestazione, sia che tale atto sia la modifica o la revoca di una attestazione già rilasciata).

 

3.4. La ratio di tale disciplina si evince con chiarezza ove ci si soffermi sulla natura giuridica del potere esercitato dalle SOA. Le SOA sono configurate come organismi privati, e il rapporto tra SOA e impresa è configurato come contratto privatistico.
Ma tale contratto:
- da un lato ha elementi legali predeterminati (il rispetto delle tariffe, il rispetto delle condizioni stabilite dall’Autorità (art. 17, co. 2: "L'autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa"); - dall’altro lato sfocia nell’"attestazione", che è atto unilaterale della SOA, avente valenza pubblicistica.

 

3.5. Si deve infatti ritenere che le SOA, ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico.
Si verifica pertanto una ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica. Vi è un interesse pubblico all’attività di certificazione, e tale attività è circondata di garanzie e controlli pubblici.
Le attestazioni sono atti destinati ad avere una particolare efficacia probatoria, in quanto "l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV" (art. 1, d.p.r. n. 34/2000).
Il legislatore, nell’ottica della semplificazione, ha inteso demandare lo svolgimento di una attività in passato demandata a soggetti pubblici, - la certificazione- , a soggetti privati.
Ma la diversa natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto che esercita l’attività di certificazione, non incide sulla natura giuridica dell’attività esercitata, che era in passato, e rimane oggi, una funzione pubblica di certificazione, volta a ingenerare pubblica fiducia nel contenuto dell’atto. Le attestazioni rilasciate dalle Soa, al pari dei previgenti certificati di iscrizione all’albo nazionale dei costruttori, hanno una natura sostanzialmente pubblica, e sono atti vincolati.

 

4. Una volta acclarato, alla luce della disciplina positiva, che, le SOA sono soggetti privati che esercitano una funzione pubblica, e che all’Autorità sono attribuiti poteri penetranti di vigilanza e controllo sia sulle SOA che sulle singole attestazioni, è agevole desumere, in chiave di ricostruzione logica e sistematica, - al di là del mero dato letterale - la sussistenza di un potere, in capo all’Autorità, di annullare in via diretta le attestazioni SOA.

 

4.1. E, invero, dal quadro normativo emerge che:
- l’Autorità indica in maniera vincolante le condizioni che le SOA devono rispettare nel contenuto dell’atto che esse adottano (rilascio, modifica, revoca, diniego dell’attestazione);
- l’Autorità può sanzionare la SOA che rimane inadempiente alle indicazioni, addirittura con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività; - le SOA sono tenute ad inviare all’Autorità tutte le attestazioni che rilasciano;
- l’Autorità controlla le attestazioni, oltre che su iniziativa degli operatori nel mercato, anche di propria iniziativa, mediante periodico controllo a campione.
I criteri ermeneutici logico e sistematico inducono a ritenere che se l’Autorità può indicare in maniera vincolante il contenuto dell’attestazione, e può addirittura, in caso di inadempimento della SOA nel recepire tale contenuto, sanzionare la SOA precludendone ogni ulteriore attività (mediante la revoca dell’autorizzazione generale), a maggior ragione l’Autorità può adottare la misura, di minore impatto, di intervenire in via diretta sulla attestazione, annullandola o riducendone la portata abilitante.

 

4.2. A ben vedere l’intervento diretto dell’Autorità è un rimedio indispensabile nelle ipotesi di inerzia della SOA.
In mancanza, si consentirebbe ad imprese che hanno ottenuto l’attestazione sulla base di presupposti erronei (o falsi), di continuare a partecipare alle gare di appalto sine die, così frustrando la ratio posta a base dell’istituzione del controllo pubblico sugli organismi di qualificazione, data dalla necessità di assicurare il virtuoso andamento del mercato, mediante la limitazione del perimetro delle imprese ammesse a partecipare alle procedure in virtù delle relative referenze oggetto di certificazione .
Il solo ritiro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei confronti della SOA inadempiente potrebbe non essere un rimedio efficace, perché quando una SOA cessa la sua attività, le attestazioni da essa rilasciate devono essere trasferite ad altra SOA.
Sicché, si potrebbe verificare il paradosso che:
- una SOA ha rilasciato una attestazione sulla base di falsi presupposti; - la SOA omette, contravvenendo alle indicazioni vincolanti dell’Autorità, di revocare l’attestazione viziata;
- l’Autorità revoca alla SOA l’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
- l’attestazione viziata viene trasferita ad altra SOA, e continua ad essere efficace.
E’ evidente che il dato normativo non può essere interpretato con canoni solo letterali.
Va invece interpretato in chiave logica e sistematica, sì da garantire un significato utile delle norme e il raggiungimento degli scopi che il legislatore si è prefisso, vale a dire la creazione di un sistema efficiente ed efficace di qualificazione.
Non è inutile osservare che, diversamente da quanto accade per i requisiti di partecipazione alle gare, il controllo sostanziale sulla qualificazione non è di pertinenza della stazione appaltante, di talché la preclusione di una vigilanza con poteri realmente operativi in testa all’Autorità delineerebbe un quadro dato dall’assenza di meccanismi sanzionatori di stampo pubblicistico, consentendo ad imprese non correttamente certificate di partecipare senza limiti alle gare pubbliche.

 

4.3. L’interpretazione logica e sistematica ha anche il conforto del dato normativo letterale, purché attentamente ricostruito.
Infatti, posto che:
- le SOA esercitano una pubblica funzione di certificazione;
- le attestazioni sono atti pubblici di certificazione;
- l’Autorità esercita un controllo sia sulle SOA che sulle attestazioni che esse rilasciano;
- l’Autorità può indicare in modo vincolante il contenuto delle attestazioni;
- l’Autorità può escludere dal mercato le SOA inadempienti;
- l’Autorità vigila sull’intero sistema di qualificazione, e dunque ne garantisce l’efficienza e l’efficacia, a tutela della concorrenza e della pubblica fiducia;
da tale complesso di poteri attribuiti all’Autorità si evince anche quello, strettamente strumentale, di intervento diretto sulle attestazioni.

 

4.4. In chiave ricostruttiva, va evidenziato, come rimarcato con la citata decisione n. 991/2004, che il potere di annullamento delle attestazioni va esercitato dall’Autorità solo in caso di inerzia della SOA:
- sicché, in prima battuta, l’Autorità dovrà indicare alla SOA il contenuto dell’atto che questa deve adottare (rilascio, modifica, ritiro, dell’attestazione);
- in caso di inerzia della SOA, l’Autorità interverrà in via diretta ad adottare l’atto omesso dalla SOA;
- la necessità che il sistema di qualificazione sia efficiente ed efficace, comporta che vi sia una urgenza in re ipsa nell’adozione degli interventi prescritti, per cui l’Autorità, nell’indicare alle SOA il contenuto degli atti, potrà assegnare un termine molto breve, decorso il quale potrà intervenire in via diretta.
L’atto con cui l’Autorità "indica" alla SOA il contenuto dell’atto da adottare deve, inoltre, rispettare (condizione questa non verificatasi nel caso di specie) le garanzie di partecipazione, sicché contestualmente l’Autorità darà avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, all’impresa interessata.

 

5. Alla stregua delle osservazioni in ultimo svolte, l’appello va quindi respinto con assorbimento delle eccezioni dedotte.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 marzo 2004



ANGELO CLARIZIA

L’attestazione SOA tra pubblico e privato


Prima facie la sentenza è senz’altro significativa sotto due profili, entrambi di rilievo anche ordinamentale.
Innanzitutto assume importanza pregnante la qualificazione in termini pubblicistici dell’attestazione SOA ed il correlato richiamo ad una figura dottrinaria obsoleta e tanto contestata: l’esercizio privato di pubbliche funzioni.
Bisogna però valutare se, proprio in ragione delle ormai risalenti critiche, possa ritenersi opportuno (e forse compatibile) il ricorso a tale istituto, se si vuole dare effettività alla privatizzazione del sistema e riconoscere la valenza intrinsecamente privatistica dei poteri e delle posizioni; altrimenti si vanifica la ratio del legislatore, utilizzando strumentalmente istituti di confine per ricostruire la fattispecie secondo i canoni precedenti.
Nel contempo, la configurazione pubblicistica dell’attestazione dovrebbe essere sempre riguardata come esaustiva della qualificazione dell’impresa, senza quindi alcuna facoltà della Stazione Appaltante di mettere in discussione il possesso dei requisiti in capo al concorrente, come invece avviene spesso nella prassi, soprattutto in relazione al rilievo della gravità dei reati, accertati con sentenze definitive di condanna e/o di patteggiamento, e presi in considerazione ai fini del rilascio dell’attestato SOA.
E proprio tale caratterizzazione – alla luce della sentenza de qua – deve costituire occasione di meditazione anche per una riforma complessiva del sistema di qualificazione con particolare riguardo all’opportunità di mantenere fermo l’ibrido del soggetto privato, che svolge funzioni pubbliche e che attesta situazioni che successivamente possono comunque essere ribaltate dai soggetti aggiudicatori.
In secondo luogo merita approfondimento l’indirizzo interpretativo di ravvisare poteri amministrativi anche in carenza di una espressa norma attributiva. Così, nella specie, il G.A. ricostruisce il potere di annullamento, ricavandolo in via logica e sistematica da altri poteri attribuiti alla Autorità di Vigilanza per il Lavori Pubblici in ordine all’indicazione vincolante del contenuto dell’attestazione ed alla revoca dell’autorizzazione alla SOA.
Anzi gran parte della motivazione si sforza di giustificare la creazione giudiziale riferendosi alla indispensabilità dell’intervento diretto dell’Autorità per superare il dato letterale: “è evidente che il dato normativo non può essere interpretato con canoni solo letterali” e “per garantire l’effetto utile delle norma ed il raggiungimento degli scopi che il legislatore si è prefissato, vale a dire la creazione di un sistema efficiente ed efficace di qualificazione”.
Trattasi di ragioni sostanziali di opportunità (come quella sulla unificazione del rimedio della revoca dell’autorizzazione alla SOA) che vanno inquadrate in una più ampia prospettiva ordinamentale, particolarmente emblematica nell’attuale momento di transizione dalla “dominanza pubblicistica” alla “panprivatizzazione”, o forse di ripensamento sulla opportunità complessiva delle scelte legislative, per le quali sia la Corte Costituzionale sia gli organi giurisdizionali hanno dimostrato grande attenzione nel monitorare le conseguenze e nel “frenare” le opzioni anche interpretative più esasperate.

 

 

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