| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 14 maggio 2004 n.
2125
Pres. Varrone – Est. Garofoli
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Avvocatura
Generale dello Stato) c/ SIEME Società Idro Elettro Meccanica
Edile s.r.l. (avv. Cammareri) |
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Atto amministrativo – Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici – potere di controllo ed annullamento
delle certificazioni SOA – sussiste – attività delle SOA
– è esercizio privato di pubbliche funzioni
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Le SOA, ancorché siano organismi privati,
svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che
sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico,
sicché si è in presenza di una ipotesi di esercizio privato
di funzione pubblica. Ne consegue che, essendo all’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici attribuiti poteri penetranti
di vigilanza e controllo sia sulle SOA che sulle singole
attestazioni, sussiste un potere, in capo all’Autorità,
di annullare in via diretta le attestazioni SOA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2125/04 Reg.Dec.
N. 7118 Reg.Ric. ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 7118/2003, proposto
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dall’ Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
e per legge domiciliata presso gli uffici di quest’ultima,
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
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contro
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SIEME Società Idro Elettro Meccanica Edile
s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Cammareri presso
il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale
Ammiraglio Bergamini, n. 12
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, III, 25 marzo
2003, n. 2572, resa tra le parti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2004 il consigliere
Roberto Garofoli e uditi l’avv. dello Stato Corsini e l’avv.
Troiano per delega dell’avv. Cammareri;
Ritenuto e considerato quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. Con provvedimento del 20 maggio 2002 l’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici ha ridotto le classifiche
assegnate, così incidendo in senso modificativo su quanto
attestato dalla Soa nazionale costruttori Organismo di attestazione
S.p.a. con attestazione del 26 marzo 2001 rilasciata in
favore della società odierna appellata.
Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto
il ricorso proposto dalla società Sieme avverso la suddetta
delibera, ritenendo che, in base alle norme vigenti, l’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici non ha il potere di
intervenire direttamente, annullandole o riducendole, sulle
attestazioni di qualità rilasciate dalle SOA; sia pure incidentalmente,
lo stesso Giudice di primo grado ha rimarcato il mancato
coinvolgimento, nell’ambito del procedimento conclusosi
con l’adozione della delibera citata, della società appellata..
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1.2. Ha proposto appello l’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, sostenendo che dal complessivo
quadro normativo si desumerebbe l’esistenza di un "potere
di controllo" dell’Autorità sulle attestazioni rilasciate
dalle SOA, destinato ad estrinsecarsi anche nell’annullamento
delle attestazioni medesime.
Con atto di memoria la società appellata ripropone l’assunto
secondo cui l’Autorità sarebbe priva del potere di incidere
direttamente sulle attestazioni Soa, riproponendo anche,
in via subordinata, le censure, già dedotte in primo grado,
relative alla illegittimo uso del potere stesso nel caso
concreto, attesa l’asserita violazione degli artt. 3 e 7,
l. n. 241/1990.
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2. Pur non condividendo quanto sostenuto
dal primo Giudice in merito alla ritenuta insussistenza
in astratto del potere dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici di incidere direttamente sulle attestazioni
Soa, il Collegio ritiene di dover confermare la sentenza
gravata non essendo state superate le censure, dalla società
appellata dedotte in primo grado e riproposte in questa
sede, relative alle modalità di esercizio del potere, in
specie per quel che attiene al mancato rispetto della regola
partecipativa ex art. 7, l. n. 241/1990.
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2.1. Sul primo dei due indicati profili involti,
il Collegio non ha ragione di discostarsi da quanto di recente
sostenuto dalla Sezione con decisione 2 marzo 2004, n. 991:
proprio la piena adesione alla stessa impone peraltro il
rigetto del gravame.
Preliminarmente, al fine di verificare se sussista o meno
un potere dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
di incidere sulle attestazioni e certificazioni di qualità
rilasciate dalle SOA, giova ricostruire il quadro normativo
vigente.
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2.2. Il regime previgente all’entrata in
vigore della legge quadro sul riordino dei lavori pubblici,
l. 11 febbraio 1994, n. 109, prevedeva un potere di verifica
diretta da parte dello Stato circa la sussistenza, in capo
ai soggetti iscritti all’ albo nazionale dei costruttori,
dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, oltre che
di quelli generali, ed attribuiva all’organo principale
dell’albo (comitato centrale) i poteri di “sospensione dell’efficacia
dell’iscrizione”, quante volte ricorressero le ipotesi di
cui all’art. 20, l. 10 febbraio 1962, n. 57 e di “cancellazione
dall’albo”, se fossero accertate le ipotesi di cui all’art.
21 della stessa legge. Era, infatti, connaturale al sistema
(centralizzato e diretto) che l’albo potesse verificare
ed accertare ogni dato che concernesse le imprese iscritte
–anche utilizzando dati e notizie ricevute per il casellario
dei costruttori e per la pubblicazione dell’albo- nonché
potesse adottare provvedimenti di sospensione o cancellazione
dall’albo, esercitando, quindi, uno jus poenitendi attribuitogli,
oltre che espressamente, in via di sistema dalla legge.
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2.3. Nell’ambito della complessiva riforma
del sistema dei lavori e delle opere pubbliche, avviata
con la l. n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni,
il legislatore ha innovato il sistema di verifica della
qualificazione delle imprese a progettare e realizzare opere
pubbliche, abbandonando il criterio della diretta e totale
amministrazione della materia da parte della mano pubblica
(espressione di una concezione statuale della qualificazione
delle imprese) ed affidandola ad organismi di diritto privato,
preventivamente autorizzati da apposito organismo pubblico
(l’Autorità), con il conseguente trasferimento dei relativi
poteri di concessione e revoca delle attestazioni di qualificazione
in capo a detti organismi privati. Tutto ciò in coerenza
con una generale tendenza alla semplificazione e accelerazione
delle procedure.
In tale prospettiva si inquadra il sistema “unico” di qualificazione
-disciplinato, in attuazione della legge, dal d.p.r. 25
gennaio 2000, n. 34 recante il regolamento sulla qualificazione,
- che, dunque, si avvale di organismi di diritto privato
per il rilascio dell’obbligatorio attestato di qualificazione.
Tale attestato espressamente viene configurato come l’unica
“…condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione
dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria,
ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici” (art. 1 del
regolamento).
La vigilanza su tale nuovo sistema è attribuita all’Autorità
che la esercita sulla base delle norme regolamentari allo
scopo emanate, i cui contenuti dispositivi devono essere
interpretati sulla base dei principi e criteri dettati dall’articolo
8 della legge.
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2.4. Il quadro che si evince da un esame
dettagliato delle norme è il seguente. L’art. 4, co. 4,
lett. i), l. n. 109/1994 attribuisce all’Autorità poteri
di vigilanza sul sistema di qualificazione di cui al successivo
art. 8.
L’art. 8, co. 3, l. citata, stabilisce che il sistema di
qualificazione "è attuato da organismi di diritto privato
di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità".
L’art. 10, co. 1, d.p.r. n. 34/2000, conferma che "lo svolgimento
da parte delle SOA dell’attività di attestazione della qualificazione
(...) è subordinato all’autorizzazione dell’Autorità".
E l’art. 10, co. 5, d.p.r. n. 34/2000 attribuisce all’Autorità
il potere di revocare l’autorizzazione alle SOA, in presenza
di determinate condizioni. Viene dunque riconosciuto un
generale potere di vigilanza dell’Autorità sul sistema di
qualificazione, anche a fini informativi (formazione degli
elenchi su base regionale delle imprese qualificate, ex
art. 11, co. 2, d.p.r. n. 34/2000), e un potere dell’Autorità
di autorizzare e revocare l’attività delle SOA, e di vigilare
sulla compagine societaria delle SOA (art. 8, co. 5, d.p.r.
citato).
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2.5. Quanto alla più specifica questione
relativa alla sussistenza di poteri di controllo puntuale
sulle singole attestazioni, il quadro normativo è il seguente.
A norma dell’art. 12, co. 5, "Le SOA trasmettono all'autorità,
entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati".
L’art. 14, d.p.r. n. 34/2000, disciplina puntualmente i
poteri, qualificati come "vigilanza" e come "controllo"
sul sistema di qualificazione. Dispone l’art. 14:
"Vigilanza dell'autorità.
1. L'autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera
i), della legge, vigila sul sistema di qualificazione, e
a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi
documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno,
presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate
dall'autorità stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità
di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti
stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo III;
d) applichino le tariffe di cui all'allegato E.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'autorità ai
fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati
anche su motivata e documentata istanza di altra impresa,
che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza
dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione,
sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull'istanza
di verifica l'autorità, disposti i necessari accertamenti
anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta
a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con
gli effetti previsti dall'articolo 16, comma 2, del presente
regolamento.
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3. L'autorità provvede periodicamente alla
verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate
dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità".
A norma dell’16, "Controllo dell'autorità sulle attestazioni.
1. Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti
stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione sono
soggette al controllo dell'autorità qualora l'impresa interessata
ne faccia richiesta entro il termine di trenta giorni dalla
data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.
2. L'autorità, sentita l'impresa richiedente e la SOA e
acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta
giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi
nell'esecuzione del contratto stipulato. L'inottemperanza
da parte della SOA alle indicazioni dell'autorità costituisce
comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 10, comma
5 del presente regolamento".
3. Dal quadro normativo così delineato emerge che il "controllo"
dell’Autorità di vigilanza sulle attestazioni rilasciate
dalle SOA è regolato negli artt. 14 e 16, quanto a iniziativa,
procedimento, effetti.
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3.1. Quanto all’iniziativa, sono previste
tre differenti modalità:
- istanza motivata e documentata di impresa terza, che può
chiedere "la verifica della sussistenza dei requisiti che
hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione" (art. 14,
co. 2);
- istanza della impresa interessata, che chieda il controllo
dell’Autorità sulle "determinazioni assunte dalle SOA in
merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere
la qualificazione";
- iniziativa di ufficio dell’Autorità, che "provvede periodicamente
alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate
dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità".
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3.2. Quanto a procedimento ed effetti del
controllo, formalmente la disciplina è dettata solo per
le prime due modalità di attivazione del controllo. Infatti,
per l’ipotesi in cui il controllo avviene su iniziativa
dell’impresa interessata, viene stabilito che "L'autorità,
sentita l'impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni
necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla
SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione
del contratto stipulato. L'inottemperanza da parte della
SOA alle indicazioni dell'autorità costituisce comportamento
valutabile ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del presente
regolamento" (art. 16, co. 2).
Tale procedimento, e relativi effetti, sono richiamati dall’art.
14, co. 2, per il procedimento di controllo su iniziativa
di impresa terza. Si deve ritenere che il procedimento di
controllo e i relativi effetti, come delineato nell’art.
16, co, 2, si applichi anche nell’ipotesi di controllo a
campione, su iniziativa officiosa dell’Autorità.
A tale soluzione si perviene in via esegetica mediante una
lettura sistematica delle norme:
- invero, l’art. 14, co. 2, afferma che i poteri di controllo
dell’Autorità sono esercitati "anche" su istanza di altra
impresa, e poi disciplina il procedimento rinviando all’art.
16, co. 2.
- Immediatamente dopo, l’art. 14, co. 3, prevede il controllo
di ufficio, tacendo sul procedimento.
E’ evidente che l’inciso "anche" contenuto nell’art. 14,
co. 2, mira a raccordare il co. 2 al successivo co. 3, al
fine di delineare un identico procedimento di controllo
in tutte e due le ipotesi.
Si deve soggiungere, sul piano teleologico, che una diversa
soluzione porterebbe all’illogico depotenziamento del controllo
a campione, nonostante l’identità di ratio che sorregge
tale verifica rispetto a quelle ad iniziativa di parte sul
versante della tutela dell’interesse pubblico al corretto
funzionamento del sistema delle certificazioni e, per esso,
del mercato degli appalti.
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3.3. Esaminando, ora, nel dettaglio, il procedimento
di controllo e i relativi effetti, si evince che viene attribuito
all’Autorità il potere di controllare la sussistenza dei
requisiti per il rilascio delle attestazioni, con un procedimento
che richiede il necessario contraddittorio con l’impresa
sottoposta a verifica.
Il procedimento sfocia in un provvedimento con cui l’Autorità
incide in maniera penetrante sul potere delle SOA in ordine
alle attestazioni, in quanto l’Autorità "indica" in maniera
vincolante le "condizioni da osservarsi nell’esecuzione
del contatto stipulato".
Dunque, l’Autorità detta alle SOA il contenuto dell’atto
che la SOA deve adottare (sia che tale atto sia il rilascio
dell’attestazione, sia che tale atto sia la modifica o la
revoca di una attestazione già rilasciata).
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3.4. La ratio di tale disciplina si evince
con chiarezza ove ci si soffermi sulla natura giuridica
del potere esercitato dalle SOA. Le SOA sono configurate
come organismi privati, e il rapporto tra SOA e impresa
è configurato come contratto privatistico.
Ma tale contratto:
- da un lato ha elementi legali predeterminati (il rispetto
delle tariffe, il rispetto delle condizioni stabilite dall’Autorità
(art. 17, co. 2: "L'autorità stabilisce mediante quale documentazione
i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza
dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è
fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi
fra SOA e impresa"); - dall’altro lato sfocia nell’"attestazione",
che è atto unilaterale della SOA, avente valenza pubblicistica.
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3.5. Si deve infatti ritenere che le SOA,
ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione
pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione
con valore di atto pubblico.
Si verifica pertanto una ipotesi di esercizio privato di
funzione pubblica. Vi è un interesse pubblico all’attività
di certificazione, e tale attività è circondata di garanzie
e controlli pubblici.
Le attestazioni sono atti destinati ad avere una particolare
efficacia probatoria, in quanto "l'attestazione di qualificazione
rilasciata a norma del presente regolamento costituisce
condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione
dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria
ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. Le stazioni
appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione
della qualificazione con modalità, procedure e contenuti
diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai
titoli III e IV" (art. 1, d.p.r. n. 34/2000).
Il legislatore, nell’ottica della semplificazione, ha inteso
demandare lo svolgimento di una attività in passato demandata
a soggetti pubblici, - la certificazione- , a soggetti privati.
Ma la diversa natura giuridica (pubblica o privata) del
soggetto che esercita l’attività di certificazione, non
incide sulla natura giuridica dell’attività esercitata,
che era in passato, e rimane oggi, una funzione pubblica
di certificazione, volta a ingenerare pubblica fiducia nel
contenuto dell’atto. Le attestazioni rilasciate dalle Soa,
al pari dei previgenti certificati di iscrizione all’albo
nazionale dei costruttori, hanno una natura sostanzialmente
pubblica, e sono atti vincolati.
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4. Una volta acclarato, alla luce della disciplina
positiva, che, le SOA sono soggetti privati che esercitano
una funzione pubblica, e che all’Autorità sono attribuiti
poteri penetranti di vigilanza e controllo sia sulle SOA
che sulle singole attestazioni, è agevole desumere, in chiave
di ricostruzione logica e sistematica, - al di là del mero
dato letterale - la sussistenza di un potere, in capo all’Autorità,
di annullare in via diretta le attestazioni SOA.
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4.1. E, invero, dal quadro normativo emerge
che:
- l’Autorità indica in maniera vincolante le condizioni
che le SOA devono rispettare nel contenuto dell’atto che
esse adottano (rilascio, modifica, revoca, diniego dell’attestazione);
- l’Autorità può sanzionare la SOA che rimane inadempiente
alle indicazioni, addirittura con la revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività; - le SOA sono tenute ad inviare
all’Autorità tutte le attestazioni che rilasciano;
- l’Autorità controlla le attestazioni, oltre che su iniziativa
degli operatori nel mercato, anche di propria iniziativa,
mediante periodico controllo a campione.
I criteri ermeneutici logico e sistematico inducono a ritenere
che se l’Autorità può indicare in maniera vincolante il
contenuto dell’attestazione, e può addirittura, in caso
di inadempimento della SOA nel recepire tale contenuto,
sanzionare la SOA precludendone ogni ulteriore attività
(mediante la revoca dell’autorizzazione generale), a maggior
ragione l’Autorità può adottare la misura, di minore impatto,
di intervenire in via diretta sulla attestazione, annullandola
o riducendone la portata abilitante.
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4.2. A ben vedere l’intervento diretto dell’Autorità
è un rimedio indispensabile nelle ipotesi di inerzia della
SOA.
In mancanza, si consentirebbe ad imprese che hanno ottenuto
l’attestazione sulla base di presupposti erronei (o falsi),
di continuare a partecipare alle gare di appalto sine die,
così frustrando la ratio posta a base dell’istituzione del
controllo pubblico sugli organismi di qualificazione, data
dalla necessità di assicurare il virtuoso andamento del
mercato, mediante la limitazione del perimetro delle imprese
ammesse a partecipare alle procedure in virtù delle relative
referenze oggetto di certificazione .
Il solo ritiro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
nei confronti della SOA inadempiente potrebbe non essere
un rimedio efficace, perché quando una SOA cessa la sua
attività, le attestazioni da essa rilasciate devono essere
trasferite ad altra SOA.
Sicché, si potrebbe verificare il paradosso che:
- una SOA ha rilasciato una attestazione sulla base di falsi
presupposti; - la SOA omette, contravvenendo alle indicazioni
vincolanti dell’Autorità, di revocare l’attestazione viziata;
- l’Autorità revoca alla SOA l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività;
- l’attestazione viziata viene trasferita ad altra SOA,
e continua ad essere efficace.
E’ evidente che il dato normativo non può essere interpretato
con canoni solo letterali.
Va invece interpretato in chiave logica e sistematica, sì
da garantire un significato utile delle norme e il raggiungimento
degli scopi che il legislatore si è prefisso, vale a dire
la creazione di un sistema efficiente ed efficace di qualificazione.
Non è inutile osservare che, diversamente da quanto accade
per i requisiti di partecipazione alle gare, il controllo
sostanziale sulla qualificazione non è di pertinenza della
stazione appaltante, di talché la preclusione di una vigilanza
con poteri realmente operativi in testa all’Autorità delineerebbe
un quadro dato dall’assenza di meccanismi sanzionatori di
stampo pubblicistico, consentendo ad imprese non correttamente
certificate di partecipare senza limiti alle gare pubbliche.
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4.3. L’interpretazione logica e sistematica
ha anche il conforto del dato normativo letterale, purché
attentamente ricostruito.
Infatti, posto che:
- le SOA esercitano una pubblica funzione di certificazione;
- le attestazioni sono atti pubblici di certificazione;
- l’Autorità esercita un controllo sia sulle SOA che sulle
attestazioni che esse rilasciano;
- l’Autorità può indicare in modo vincolante il contenuto
delle attestazioni;
- l’Autorità può escludere dal mercato le SOA inadempienti;
- l’Autorità vigila sull’intero sistema di qualificazione,
e dunque ne garantisce l’efficienza e l’efficacia, a tutela
della concorrenza e della pubblica fiducia;
da tale complesso di poteri attribuiti all’Autorità si evince
anche quello, strettamente strumentale, di intervento diretto
sulle attestazioni.
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4.4. In chiave ricostruttiva, va evidenziato,
come rimarcato con la citata decisione n. 991/2004, che
il potere di annullamento delle attestazioni va esercitato
dall’Autorità solo in caso di inerzia della SOA:
- sicché, in prima battuta, l’Autorità dovrà indicare alla
SOA il contenuto dell’atto che questa deve adottare (rilascio,
modifica, ritiro, dell’attestazione);
- in caso di inerzia della SOA, l’Autorità interverrà in
via diretta ad adottare l’atto omesso dalla SOA;
- la necessità che il sistema di qualificazione sia efficiente
ed efficace, comporta che vi sia una urgenza in re ipsa
nell’adozione degli interventi prescritti, per cui l’Autorità,
nell’indicare alle SOA il contenuto degli atti, potrà assegnare
un termine molto breve, decorso il quale potrà intervenire
in via diretta.
L’atto con cui l’Autorità "indica" alla SOA il contenuto
dell’atto da adottare deve, inoltre, rispettare (condizione
questa non verificatasi nel caso di specie) le garanzie
di partecipazione, sicché contestualmente l’Autorità darà
avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7,
l. n. 241/1990, all’impresa interessata.
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5. Alla stregua delle osservazioni in ultimo
svolte, l’appello va quindi respinto con assorbimento delle
eccezioni dedotte.
La novità della questione giustifica la compensazione delle
spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla
presente decisione.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 30 marzo 2004
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ANGELO CLARIZIA
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| L’attestazione SOA tra
pubblico e privato
| Prima
facie la sentenza è senz’altro significativa sotto
due profili, entrambi di rilievo anche ordinamentale.
Innanzitutto assume importanza pregnante la qualificazione
in termini pubblicistici dell’attestazione SOA ed
il correlato richiamo ad una figura dottrinaria
obsoleta e tanto contestata: l’esercizio privato
di pubbliche funzioni.
Bisogna però valutare se, proprio in ragione delle
ormai risalenti critiche, possa ritenersi opportuno
(e forse compatibile) il ricorso a tale istituto,
se si vuole dare effettività alla privatizzazione
del sistema e riconoscere la valenza intrinsecamente
privatistica dei poteri e delle posizioni; altrimenti
si vanifica la ratio del legislatore, utilizzando
strumentalmente istituti di confine per ricostruire
la fattispecie secondo i canoni precedenti.
Nel contempo, la configurazione pubblicistica dell’attestazione
dovrebbe essere sempre riguardata come esaustiva
della qualificazione dell’impresa, senza quindi
alcuna facoltà della Stazione Appaltante di mettere
in discussione il possesso dei requisiti in capo
al concorrente, come invece avviene spesso nella
prassi, soprattutto in relazione al rilievo della
gravità dei reati, accertati con sentenze definitive
di condanna e/o di patteggiamento, e presi in considerazione
ai fini del rilascio dell’attestato SOA.
E proprio tale caratterizzazione – alla luce della
sentenza de qua – deve costituire occasione di meditazione
anche per una riforma complessiva del sistema di
qualificazione con particolare riguardo all’opportunità
di mantenere fermo l’ibrido del soggetto privato,
che svolge funzioni pubbliche e che attesta situazioni
che successivamente possono comunque essere ribaltate
dai soggetti aggiudicatori.
In secondo luogo merita approfondimento l’indirizzo
interpretativo di ravvisare poteri amministrativi
anche in carenza di una espressa norma attributiva.
Così, nella specie, il G.A. ricostruisce il potere
di annullamento, ricavandolo in via logica e sistematica
da altri poteri attribuiti alla Autorità di Vigilanza
per il Lavori Pubblici in ordine all’indicazione
vincolante del contenuto dell’attestazione ed alla
revoca dell’autorizzazione alla SOA.
Anzi gran parte della motivazione si sforza di giustificare
la creazione giudiziale riferendosi alla indispensabilità
dell’intervento diretto dell’Autorità per superare
il dato letterale: “è evidente che il dato normativo
non può essere interpretato con canoni solo letterali”
e “per garantire l’effetto utile delle norma ed
il raggiungimento degli scopi che il legislatore
si è prefissato, vale a dire la creazione di un
sistema efficiente ed efficace di qualificazione”.
Trattasi di ragioni sostanziali di opportunità (come
quella sulla unificazione del rimedio della revoca
dell’autorizzazione alla SOA) che vanno inquadrate
in una più ampia prospettiva ordinamentale, particolarmente
emblematica nell’attuale momento di transizione
dalla “dominanza pubblicistica” alla “panprivatizzazione”,
o forse di ripensamento sulla opportunità complessiva
delle scelte legislative, per le quali sia la Corte
Costituzionale sia gli organi giurisdizionali hanno
dimostrato grande attenzione nel monitorare le conseguenze
e nel “frenare” le opzioni anche interpretative
più esasperate. |
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