| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 14 maggio 2004 n.
2102
Pres. Santoro – Est. Minicone
SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi)
(avv. Alessandrini) c/ Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato (Avvocatura dello Stato) - FEDERPERITI
– Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi
(n.c.), Zafferano |
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Associazioni sindacali ed ordini professionali
– organizzazione sindacale – qualificazione – perseguimento,
per statuto, di un interesse collettivo di una categoria
professionale – è tale
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Nel nostro ordinamento la natura sindacale
di un’organizzazione non può essere valutata alla stregua
di parametri predefiniti, essendo sufficiente, per una conclusione
affermativa, la circostanza che, per statuto, essa si proponga
la tutela di un interesse collettivo di una categoria professionale.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2102/04 Reg.Dec.
N. 1871 Reg.Ric. ANNO 1999
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 1871 del 1999,
proposto dallo
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SNAPIA (Sindacato nazionale periti
industriali assicurativi), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria C. Alessandrini,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
Via Cesare Federici n. 2,
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contro
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il Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
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e nei confronti
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della FEDERPERITI – Federazione Italiana
tra Associazioni dei Periti Assicurativi - e di Zafferano
Filippo, non costituiti,
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sez. III ter, n. 571 del 9 marzo 1998.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura
dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il Cons.
Giuseppe Minicone;
Udito l’avv. dello Stato Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato l’8 e il 9 maggio
1997, lo SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali
assicurativi) impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, il decreto del 23 gennaio 1997, adottato
dal direttore generale delle assicurazioni private del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, con il
quale era stata ricostituita la Commissione nazionale per
i periti assicurativi, di cui all’art. 7 della legge 17
febbraio 1992, n. 166, per il triennio 1997/1999.
La ricorrente sosteneva l’illegittimità della nomina, quale
rappresentate di organizzazione sindacale, del componente
designato dalla FEDERPERITI, sia perché quest’ultima era
da considerasi associazione di categoria e non sindacale,
sia perché il suo esponente, sig. Filippo Zafferana, non
avrebbe posseduto i requisiti necessari, in quanto iscritto
all’albo dei geometri e non a quello dei periti.
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto
il ricorso, in quanto infondato.
Avverso detta decisione ha proposto appello lo SNAPIA, reiterando
le doglianze già svolte in primo grado.
Si è costituito il Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato depositando gli atti e le difese relativi
al giudizio di primo grado. Alla pubblica udienza del 24
febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. Lo SNAPIA (Sindacato nazionale periti
industriali assicurativi) si duole della sentenza con la
quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha
respinto il suo ricorso volto all’annullamento del decreto
del direttore generale delle assicurazioni private del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in data
23 gennaio 1997, di ricostituzione, per il triennio 1997/1999,
della Commissione nazionale per i periti assicurativi di
cui all’art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
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2. Con il primo motivo di gravame, l’istante,
riproponendo le argomentazioni già disattese dal primo giudice,
contesta la nomina, in seno alla predetta Commissione, del
rappresentate della Federazione Italiana tra Associazioni
dei Periti Assicurativi (FEDERPERITI), sul rilievo che quest’ultima
non potrebbe annoverarsi fra le associazioni sindacali bensì
fra le associazioni di categoria, onde il suo rappresentate
avrebbe dovuto essere computato nella quota riservata a
tali associazioni.
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2.1. L’assunto è destituito di fondamento.
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2.2. Ai fini di una migliore comprensione
della questione, giova premettere che, ai sensi dell’art.
7 della legge n. 166 del 1992, la Commissione di cui trattasi
è composta, tra l’altro, da quattro rappresentati dei periti
“nominati su designazione delle rispettive organizzazioni
sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative
sul piano nazionale”.
Sulla base di un parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero
dell’Industria in data 13 marzo 1996 (non contestato nel
presente giudizio e dal quale, quindi, occorre prendere
le mosse), dei quattro rappresentati dei periti, due debbono
essere designati dalle “organizzazioni sindacali” e due
da quelle “professionali di categoria”.
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2.3. Ora, anche a voler ritenere che possano
tracciarsi confini rigidi e ben delimitati tra l’una e l’altra
forma associativa, sta di fatto che, nel nostro ordinamento,
l’associazionismo sindacale, in ossequio ad una prassi manifestatasi
fin dalla prima applicazione dell’art. 39 Cost., non ha
tollerato alcuna regolamentazione, sicché la natura sindacale
di un’organizzazione non può essere valutata alla stregua
di parametri predefiniti, essendo sufficiente, per una conclusione
affermativa, la circostanza che, per statuto, essa si proponga
la tutela di un interesse collettivo di una categoria professionale.
A ciò è da aggiungere che, svincolatosi dall’originaria
configurazione di associazione di lavoratori dipendenti
volta a tutelare gli stessi nei confronti dei datori di
lavoro ed evolutosi nella direzione della tutela di interessi
omogenei anche di lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi
professionisti, il sindacato ha assunto un concetto ancora
più ampio, nel senso che in esso sono venute a confluire
tutte le associazioni di lavoratori il cui compito è quello
di rappresentare e difendere i propri iscritti in tutti
quei contesti che richiedono una mediazione degli interessi
di questi con quelli delle varie componenti sociali ed economiche
della collettività.
Ed il perseguimento di una siffatta finalità, essendo affidata
all’autonomia privata, non può che essere desunto dalla
manifestazione di intenti che ciascuna associazione si è
data nel proprio atto costitutivo.
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2.4. Orbene, nello statuto della FEDERPERITI
sono indicati senz’altro scopi qualificabili come sindacali
alla stregua dei concetti sopra delineati. Tali sono, ad
esempio, la tutela degli interessi collettivi nell’ambito
del settore peritale nonché la difesa, la tutela e la garanzia
della professionalità, della moralità e del comportamento
delle singole Associazioni componenti la federazione “anche
in qualità di Sindacato di categoria”.
Certamente gli scopi anzidetti possono, in parte, sovrapporsi
a quelli di un’associazione professionale di categoria,
stante l’incertezza dei confini di azione fra le due forme
associative, in assenza di una disciplina normativa, ma
ciò non vale ad escludere la natura sindacale della FEDERPERITI,
per gli effetti di cui all’art. 7 della legge n. 166 del
1992, una volta che tale natura si rinvenga nell’atto costitutivo.
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2.5. D’altra parte, non valgono ad escludere
il carattere sindacale dell’associazione de qua le attività
statutariamente definite di “collaborazione” con il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale (“per tutte le questioni
concernenti gli aspetti sindacali e di categoria”) e con
il Ministero dell’industria, “per tutte le questioni concernenti
la formazione e la tenuta del ruolo dei periti assicurativi”.
Trattasi, infatti, al di la della terminologia usata, di
attività di rappresentanza degli interessi della categoria.
Ciò traspare con evidenza per la collaborazione con il Ministero
del Lavoro, che concerne espressamente “aspetti sindacali”,
ma può affermarsi ugualmente anche per quel che riguarda
la collaborazione con il Ministero dell’Industria per “le
questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo
dei periti assicurativi”, posto che queste ultime funzioni
sono disciplinate direttamente dalla legge e rientrano nella
competenza del Ministero, avente come organo consultivo
la Commissione nazionale, senza alcuna ingerenza da parte
di associazioni private.
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2.6. Identiche considerazioni vanno fatte
anche per la affermata (dallo statuto) attività di proposta
di avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti degli
iscritti nel ruolo, stante l’attribuzione esclusiva delle
funzioni inerenti ai procedimenti disciplinari, ex art.
12 della legge n. 166/1992, alla citata Commissione nazionale.
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2.7. Quanto, infine, alla mancata stipula
di contratti collettivi, che l’appellante denuncia come
indice di assenza, nella FEDERPERITI, della natura sindacale,
premesso che tale attività rappresenta uno dei momenti della
vita sindacale, ma non l’unico, è da dire che tale circostanza,
indubbiamente influente, in molti casi, per stabilire il
grado di rappresentatività delle associazioni sindacali,
non è suscettibile di venire in rilievo nella fattispecie,
posto che l’istante non ha contestato specificamente, attraverso
apposita impugnazione, il criterio ministeriale, che, ai
fini dell’individuazione di tale rappresentatività per gli
effetti di cui al richiamato art. 7 della legge n. 166/1992,
ha stabilito di prendere in considerazione soltanto il numero
degli iscritti alle singole associazioni.
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2.8. Alla luce delle considerazioni svolte,
è evidentemente irrilevante la lettera del 19 novembre 1996,
invocata dall’appellante, nella quale il Presidente della
FEDERPERITI, in una corrispondenza personale, accrediterebbe
tale organizzazione come associazione di categoria, posto
che tale affermazione, quand’anche effettivamente si rinvenisse
nella nota de qua (il che non può dirsi con certezza, giacché
in essa la natura di associazione di categoria sembra essere
attribuita alla AICIS e alla CICAPEC), resterebbe pur sempre
un’opinione di parte (oltre tutto, espressa in un contesto
particolare), inidonea, come tale, a superare il dato obiettivo
rinvenibile nella previsione statutaria, che assegna, come
si è osservato, a detta organizzazione scopi di natura chiaramente
sindacale.
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3. Con il secondo motivo di appello, lo SNAPIA
ripropone la censura di illegittimità della nomina del geom.
Filippo Zafferana, quale rappresentante della FEDERPERITI,
sotto il diverso profilo che lo stesso era iscritto nell’albo
dei geometri e non in quello dei periti, come richiesto
dall’art. 7, comma 2, lettera e) della più volte citata
legge n. 166 del 1992.
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3.1. La doglianza è inammissibile, giacché
l’appellante si limita a reiterare il motivo svolto in primo
grado, senza darsi carico di enunciare specifiche censure
contro le motivate statuizioni con le quali il T.A.R. l’ha
disatteso con la sentenza impugnata (cfr. per tutte, Cons.
Stato, VI Sez. 19 luglio 2002, n. 4001).
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3.2. In ogni caso, va ribadito che la censura
è infondata.
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 166/1992, per l’iscrizione
nel ruolo dei periti assicurativi è richiesto, come titolo
di studio, la laurea o il diploma di scuola media secondaria
superiore di indirizzo tecnico, con la conseguenza che,
allorché l’art. 7, comma 2, lett. e) richiede che almeno
due dei rappresentati dei periti debbano essere iscritti
“nei rispettivi albi professionali”, esso non può che riferirsi
agli albi nei quali il titolo di studio da ciascuno posseduto,
secondo la propria professionalità, dà diritto all’iscrizione
e non, quindi, al solo albo dei periti.
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4. L’appello, in conclusione, va respinto.
Le spese del grado di giudizio possono essere equamente
compensate fra le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello
in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 24 febbraio 2004.
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