| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 aprile 2004 n. 2604
Pres. Elefante, Est. D’Ottavi
Palladino (Avv. Aguglia) c/ Comune di Roma (Avv. Capotorto)
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Processo amministrativo – revocazione – errore
di fatto – credito – eccezione di prescrizione da parte
dell’amministrazione – richiamo del ricorrente all’esistenza
di validi atti interruttivi – mancata considerazione da
parte della sentenza – errore di fatto ex art. 395, n. 4,
c.p.c. – sussiste
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E’ viziata da errore di fatto, e va pertanto
revocata, la sentenza che ha supposto l’inesistenza di atti
interruttivi della prescrizione, la cui esistenza era stata
invece documentata dall’appellato nel giudizio di appello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2604/04 REG.DEC.
N. 8907 REG.RIC.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso sub n. 8907/2000 proposto dal
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Sig. Domenico Palladino rappresentato
e difeso dall’Avv. Bruno Aguglia presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone, n.44
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contro
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il Comune di Roma in persona del Sindaco
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Sebastiano
Capotorto ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Tempio
di Giove, n.21,
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per la revocazione
della decisione del Consiglio di Stato – Sezione V - n.1532/1999
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese. Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre
2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed uditi l’Avv.
Aguglia per l’appellante e l’Avv. Capotorto per l’appellato.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con decisione della V Sezione del Consiglio
di Stato n.1532/1999, in accoglimento dell’appello proposto
dal Comune di Roma contro la sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio – Sezione II bis, resa inter partes
ed in riforma della stessa, venivano dichiarati estinti
per prescrizione i diritti del ricorrente agli interessi
ed alla rivalutazione monetaria sulla liquidazione dell’indennità
di cessazione dal servizio non di ruolo.
Avverso tale sentenza l’istante ricorre per revocazione,
sotto il profilo dell’errore di fatto, deducendo la sussistenza
nella fattispecie dell’ipotesi revocatoria per errore su
un fatto essenziale della pronuncia. Resiste al ricorso
il Comune di Roma.
All’odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso
è passato in decisione.
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DIRITTO
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L’eccezione di inammissibilità del ricorso
per il fatto di non essere stato proposto per uno dei motivi
di cui all’art.396 c.p.c., solo formalmente riproposta dal
Comune di Roma, è infondata; come è noto la costante giurisprudenza
amministrativa, infatti, ha ritenuto che il riferimento
ai casi, termini ed alle modalità di cui all’art.396 c.p.c.
nell’art.36 della legge n.1034/71 deve ritenersi effetto
non della volontà del legislatore, ma di una palese svista,
essendo del tutto irragionevole limitare i motivi di revocazione
a quelli della revocazione straordinaria, mentre già il
regolamento di procedura del Consiglio di Stato prevedeva
anche la revocazione ordinaria (art.81 r.d. n.642/1907).
Pertanto ritiene il Collegio che la richiesta revocazione,
vada considerata ammissibile per tutti i motivi di cui all’art.395
c.p.c..
Il ricorrente deduce che la decisione impugnata, che ha
dichiarato estinti per prescrizione i diritti fatti valere,
nel contenzioso deciso con la revocanda sentenza, sia viziata
da “errore di fatto” per aver supposto l’inesistenza di
atti interruttivi della prescrizione, la cui esistenza era
stata invece documentata dall’appellato nel giudizio di
appello. Rileva in particolare il ricorrente che il ragionamento
seguito dal Collegio, quale si evince dalla sentenza n.1255/99,
è il seguente: premesso che la prescrizione in materia è
quinquennale, non risulta prodotto alcun atto interruttivo,
da parte del dipendente, tra la data di cessazione del rapporto
di lavoro con il Comune di Roma (31 dicembre 1984) e la
data di proposizione del ricorso giurisdizionale (9 aprile
1994). L’intervenuto pagamento da parte del Comune di Roma
dell’indennità in questione (avvenuto successivamente al
1° gennaio 1990, cioè a prescrizione compiuta) è qualificabile
come pagamento di debito prescritto, che non legittima il
beneficiario a pretendere anche gli accessori quali la rivalutazione
monetaria e gli interessi. Peraltro, secondo l’istante tale
ragionamento, ineccepibile nella forma, è fondato tuttavia
su un evidente errore di percezione di un fatto rilevante
ai fini della decisione: la delibera con cui il Comune di
Roma ha disposto la liquidazione in favore del ricorrente
dell’indennità di fine rapporto fuori ruolo è stata emanata,
come risulta dagli atti del giudizio, in data 12 luglio
1989 (con il n.4222) e, quindi, entro il termine quinquennale
indicato nella decisione impugnata. Tuttavia, il giudicante,
assimilando il caso di specie ad altri già esaminati (nonostante
– ripetesi – le diverse risultanze documentali), ha individuato
nella delibera n.4920, del 31 luglio 1991, il provvedimento
di liquidazione e, sulla base della predetta circostanza,
ha configurato l’ipotesi del pagamento di debito prescritto.
Se si considera, inoltre, che tutte le diverse determinazioni
adottate in proposito dal Comune di Roma sono state necessariamente
precedute da apposite domande degli interessati, non può
negarsi che l’interessato tra la data del 1° gennaio 1985
e quella dell’intervenuto pagamento, aveva richiesto al
Comune di Roma la liquidazione dell’indennità in parola
con conseguente interruzione del periodo di prescrizione.
Il motivo è fondato in quanto, come dedotto dal ricorrente
risulta che egli aveva specificamente richiamato l’atto
interruttivo della prescrizione (la menzionata delibera
del Comune di Roma necessariamente emanata su specifica
domanda dell’interessato), mentre la sentenza impugnata
si è fondata sull’erronea supposizione dell’inesistenza
di atti interruttivi, pervenendo conseguentemente a ritenere
l’avveramento della prescrizione.
Va conseguentemente disposta la revocazione della sentenza.
Nella fase rescissoria del giudizio, occorre pronunciarsi
sull’appello del Comune di Roma contro la menzionata sentenza
del T.A.R. del Lazio – Sezione II bis.
Il motivo di revocazione accolto implica di per sé, con
il riconoscimento dell’esistenza di atti interruttivi, il
rigetto dell’eccezione di prescrizione proposta dal Comune
di Roma con il primo motivo. Nel merito la difesa del Comune
di Roma ripropone il secondo e terzo motivo di appello.
Circa il contenuto del secondo motivo l’odierna difesa dell’ente
prende peraltro sostanzialmente atto della giurisprudenza
di questo Consiglio formatosi in casi del tutto analoghi;
il Collegio al riguardo conferma di dover disattendere il
contenuto del secondo motivo, con cui l’appellante deduceva
che le obbligazioni accessorie dovevano decorrere dalla
data della sentenza della Corte costituzionale n.208 del
1986, che aveva espunto dall’ordinamento la disposizione
(art.9 d.l.c.p.s. n.207/47) ostativa alla corresponsione
dell’indennità di fine rapporto al personale non di ruolo
nei casi di passaggio in ruolo, anziché dalla data di nomina
in ruolo dell’interessato (1° luglio 1964) o dalla data
della cessazione dal servizio (31 dicembre 1984), come disposto
dalla sentenza appellata rispettivamente per la rivalutazione
monetaria e per gli interessi legali, perché come considerato
nella più volte menzionata giurisprudenza, le censure sono
infondate, in quanto ai fini della tutela differenziata
dei crediti di lavoro non ha rilievo che il ritardo nell’adempimento
delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro dipenda
da colpa; interessi e rivalutazione monetaria prescindono,
nei crediti di lavoro, dall’imputabilità del ritardo alla
colpa del creditore, essendo fondati sul fatto oggettivo
del ritardo (cfr.: Ad. plen. 15 giugno 1998, n.3).
L’eliminazione retroattiva dall’ordinamento giuridico della
norma ostativa alla corresponsione dell’indennità di fine
rapporto dava origine ad un pagamento tardivo della medesima,
a nulla rilevando l’assenza di colpa dell’amministrazione
comunale, con la conseguenza che, con le decorrenze indicate
dal T.A.R., erano dovuti interessi e rivalutazione monetaria.
Con il terzo motivo l’appellante criticava la sentenza originariamente
impugnata per non aver dichiarato che gli interessi vanno
computati non sull’intera somma rivalutata, ma sulle somme
rivalutate anno per anno.
Peraltro la difesa del Comune, tenuto conto della interpretazione
data dalla stessa difesa di parte avversa alle decisioni
di prima istanza, e – soprattutto – del chiarimento intervenuto
in proposito con le richiamate decisioni emesse da questo
Consiglio di Stato in sede di revocazione, che recepiscono
i principi fissati in proposito dalla fondamentale decisione
della Adunanza Plenaria, n.3 del 1998, rileva come appariva
chiaro che questa ultracompensazione non forse riscontrabile;
infatti se l’obbligazione principale è quella già adempiuta
dal Comune di Roma con l’esecuzione della deliberazione
n.4222 del 1989, e se le obbligazioni accessorie sono autonome
e separate, in conformità ai principi rielaborati dall’Adunanza
Plenaria nella sentenza richiamata, viene meno l’interesse
dell’Amministrazione a coltivare la censura a suo tempo
proposta.
Conclusivamente, disposta la revocazione, l’appello va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese dei gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando: 1) accoglie
il ricorso e, per l’effetto, dispone la revocazione delle
decisione impugnata; 2) rigetta l’appello del Comune di
Roma; 3) compensa tra le parti le spese dei gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma il 16 dicembre 2003 dal
Consiglio di Stato in s.g. (Quinta Sezione)riunito in camera
di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
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Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere estensore
Claudio Marchitiello Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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