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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 aprile 2004 n. 2604
Pres. Elefante, Est. D’Ottavi
Palladino (Avv. Aguglia) c/ Comune di Roma (Avv. Capotorto)


Processo amministrativo – revocazione – errore di fatto – credito – eccezione di prescrizione da parte dell’amministrazione – richiamo del ricorrente all’esistenza di validi atti interruttivi – mancata considerazione da parte della sentenza – errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. – sussiste

E’ viziata da errore di fatto, e va pertanto revocata, la sentenza che ha supposto l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, la cui esistenza era stata invece documentata dall’appellato nel giudizio di appello


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 2604/04 REG.DEC.
N. 8907 REG.RIC.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso sub n. 8907/2000 proposto dal

 

Sig. Domenico Palladino rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Aguglia presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone, n.44

 

contro

 

il Comune di Roma in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Sebastiano Capotorto ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Tempio di Giove, n.21,

 

per la revocazione
della decisione del Consiglio di Stato – Sezione V - n.1532/1999

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed uditi l’Avv. Aguglia per l’appellante e l’Avv. Capotorto per l’appellato.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con decisione della V Sezione del Consiglio di Stato n.1532/1999, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II bis, resa inter partes ed in riforma della stessa, venivano dichiarati estinti per prescrizione i diritti del ricorrente agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulla liquidazione dell’indennità di cessazione dal servizio non di ruolo.
Avverso tale sentenza l’istante ricorre per revocazione, sotto il profilo dell’errore di fatto, deducendo la sussistenza nella fattispecie dell’ipotesi revocatoria per errore su un fatto essenziale della pronuncia. Resiste al ricorso il Comune di Roma.
All’odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.

 

DIRITTO

 

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per il fatto di non essere stato proposto per uno dei motivi di cui all’art.396 c.p.c., solo formalmente riproposta dal Comune di Roma, è infondata; come è noto la costante giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto che il riferimento ai casi, termini ed alle modalità di cui all’art.396 c.p.c. nell’art.36 della legge n.1034/71 deve ritenersi effetto non della volontà del legislatore, ma di una palese svista, essendo del tutto irragionevole limitare i motivi di revocazione a quelli della revocazione straordinaria, mentre già il regolamento di procedura del Consiglio di Stato prevedeva anche la revocazione ordinaria (art.81 r.d. n.642/1907).
Pertanto ritiene il Collegio che la richiesta revocazione, vada considerata ammissibile per tutti i motivi di cui all’art.395 c.p.c..
Il ricorrente deduce che la decisione impugnata, che ha dichiarato estinti per prescrizione i diritti fatti valere, nel contenzioso deciso con la revocanda sentenza, sia viziata da “errore di fatto” per aver supposto l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, la cui esistenza era stata invece documentata dall’appellato nel giudizio di appello. Rileva in particolare il ricorrente che il ragionamento seguito dal Collegio, quale si evince dalla sentenza n.1255/99, è il seguente: premesso che la prescrizione in materia è quinquennale, non risulta prodotto alcun atto interruttivo, da parte del dipendente, tra la data di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Roma (31 dicembre 1984) e la data di proposizione del ricorso giurisdizionale (9 aprile 1994). L’intervenuto pagamento da parte del Comune di Roma dell’indennità in questione (avvenuto successivamente al 1° gennaio 1990, cioè a prescrizione compiuta) è qualificabile come pagamento di debito prescritto, che non legittima il beneficiario a pretendere anche gli accessori quali la rivalutazione monetaria e gli interessi. Peraltro, secondo l’istante tale ragionamento, ineccepibile nella forma, è fondato tuttavia su un evidente errore di percezione di un fatto rilevante ai fini della decisione: la delibera con cui il Comune di Roma ha disposto la liquidazione in favore del ricorrente dell’indennità di fine rapporto fuori ruolo è stata emanata, come risulta dagli atti del giudizio, in data 12 luglio 1989 (con il n.4222) e, quindi, entro il termine quinquennale indicato nella decisione impugnata. Tuttavia, il giudicante, assimilando il caso di specie ad altri già esaminati (nonostante – ripetesi – le diverse risultanze documentali), ha individuato nella delibera n.4920, del 31 luglio 1991, il provvedimento di liquidazione e, sulla base della predetta circostanza, ha configurato l’ipotesi del pagamento di debito prescritto. Se si considera, inoltre, che tutte le diverse determinazioni adottate in proposito dal Comune di Roma sono state necessariamente precedute da apposite domande degli interessati, non può negarsi che l’interessato tra la data del 1° gennaio 1985 e quella dell’intervenuto pagamento, aveva richiesto al Comune di Roma la liquidazione dell’indennità in parola con conseguente interruzione del periodo di prescrizione.
Il motivo è fondato in quanto, come dedotto dal ricorrente risulta che egli aveva specificamente richiamato l’atto interruttivo della prescrizione (la menzionata delibera del Comune di Roma necessariamente emanata su specifica domanda dell’interessato), mentre la sentenza impugnata si è fondata sull’erronea supposizione dell’inesistenza di atti interruttivi, pervenendo conseguentemente a ritenere l’avveramento della prescrizione.
Va conseguentemente disposta la revocazione della sentenza.
Nella fase rescissoria del giudizio, occorre pronunciarsi sull’appello del Comune di Roma contro la menzionata sentenza del T.A.R. del Lazio – Sezione II bis.
Il motivo di revocazione accolto implica di per sé, con il riconoscimento dell’esistenza di atti interruttivi, il rigetto dell’eccezione di prescrizione proposta dal Comune di Roma con il primo motivo. Nel merito la difesa del Comune di Roma ripropone il secondo e terzo motivo di appello.
Circa il contenuto del secondo motivo l’odierna difesa dell’ente prende peraltro sostanzialmente atto della giurisprudenza di questo Consiglio formatosi in casi del tutto analoghi; il Collegio al riguardo conferma di dover disattendere il contenuto del secondo motivo, con cui l’appellante deduceva che le obbligazioni accessorie dovevano decorrere dalla data della sentenza della Corte costituzionale n.208 del 1986, che aveva espunto dall’ordinamento la disposizione (art.9 d.l.c.p.s. n.207/47) ostativa alla corresponsione dell’indennità di fine rapporto al personale non di ruolo nei casi di passaggio in ruolo, anziché dalla data di nomina in ruolo dell’interessato (1° luglio 1964) o dalla data della cessazione dal servizio (31 dicembre 1984), come disposto dalla sentenza appellata rispettivamente per la rivalutazione monetaria e per gli interessi legali, perché come considerato nella più volte menzionata giurisprudenza, le censure sono infondate, in quanto ai fini della tutela differenziata dei crediti di lavoro non ha rilievo che il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro dipenda da colpa; interessi e rivalutazione monetaria prescindono, nei crediti di lavoro, dall’imputabilità del ritardo alla colpa del creditore, essendo fondati sul fatto oggettivo del ritardo (cfr.: Ad. plen. 15 giugno 1998, n.3).
L’eliminazione retroattiva dall’ordinamento giuridico della norma ostativa alla corresponsione dell’indennità di fine rapporto dava origine ad un pagamento tardivo della medesima, a nulla rilevando l’assenza di colpa dell’amministrazione comunale, con la conseguenza che, con le decorrenze indicate dal T.A.R., erano dovuti interessi e rivalutazione monetaria.
Con il terzo motivo l’appellante criticava la sentenza originariamente impugnata per non aver dichiarato che gli interessi vanno computati non sull’intera somma rivalutata, ma sulle somme rivalutate anno per anno.
Peraltro la difesa del Comune, tenuto conto della interpretazione data dalla stessa difesa di parte avversa alle decisioni di prima istanza, e – soprattutto – del chiarimento intervenuto in proposito con le richiamate decisioni emesse da questo Consiglio di Stato in sede di revocazione, che recepiscono i principi fissati in proposito dalla fondamentale decisione della Adunanza Plenaria, n.3 del 1998, rileva come appariva chiaro che questa ultracompensazione non forse riscontrabile; infatti se l’obbligazione principale è quella già adempiuta dal Comune di Roma con l’esecuzione della deliberazione n.4222 del 1989, e se le obbligazioni accessorie sono autonome e separate, in conformità ai principi rielaborati dall’Adunanza Plenaria nella sentenza richiamata, viene meno l’interesse dell’Amministrazione a coltivare la censura a suo tempo proposta.
Conclusivamente, disposta la revocazione, l’appello va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone la revocazione delle decisione impugnata; 2) rigetta l’appello del Comune di Roma; 3) compensa tra le parti le spese dei gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2003 dal Consiglio di Stato in s.g. (Quinta Sezione)riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

 

Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere estensore
Claudio Marchitiello Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


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