| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 23 aprile 2004 n.
2384
Pres. Trotta – Est. Barbagallo
Bissoni (Avv. Contaldi) c/ Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero della Giustizia, Consiglio superiore
della magistratura, Consiglio giudiziario presso la Corte
d’appello di Torino (Avvocatura dello Stato) |
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Magistrati – codice deontologico – ricorso
alla qualità professionale – per interessi personali – divieto
– sussiste
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Esiste una norma deontologica per i magistrati,
individuata come tale anche dal Consiglio superiore della
magistratura in sede disciplinare, alla quale fa pure riferimento
il secondo comma dell’articolo 2 del Codice etico dei magistrati
ordinari, secondo la quale è vietato al magistrato di ricorrere
alla propria qualità professionale e di utilizzare la propria
qualifica, anche per fini leciti, in questioni private o
nelle quali egli abbia un interesse personale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2384/2004 Reg. Dec.
N. 635 Reg. Ric.
Anno 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n.635/2003 proposto
dal
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consigliere Guido Bissoni rappresentato
e difeso dall’avv. Mario Contaldi presso il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63;
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c o n t r o
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la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Ministero della giustizia, il Consiglio superiore della
magistratura, il Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello
di Torino, rappresentati difesi dalla Avvocatura generale
dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
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e nei confronti
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del consigliere Alberto Bernardi,
rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo
del Foro di Torino e Alberto Romano del Foro di Roma, presso
il quale è elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere
Sanzio n. 1;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sede di Roma, sezione prima, n. 5699/2002, in data
21 giugno 2002;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate e del consigliere Alberto Bernardi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla udienza pubblica del 20 gennaio 2004
la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi
gli avvocati G. Contaldi su delega dell’Avv. M. Contaldi,
A. Romano e l’Avv. dello Stato Tortora.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con il ricorso indicato in epigrafe il dottor
Guido Bissoni, in servizio alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cuneo, con funzioni di sostituto
procuratore,propone appello avverso la sentenza del tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione
prima, n. 5699/2002, in data 21 giugno 2002.
Con tale sentenza è stato respinto il ricorso proposto dal
dottor Guido Bissoni avverso: 1) il d.p.r. in data 9 maggio
2001, con il quale era stato conferito al dottor Alberto
Bernardi l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica
di Cuneo; 2) le delibere della quinta Commissione del Consiglio
superiore della magistratura numeri 265 del 20 febbraio
2001 e 266 del 22 febbraio 2001; 3) la deliberazione della
Assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura,
in data 5 aprile 2001, con la quale era stato deliberato
il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Cuneo al dottor Alberto
Bernardi; 4) ogni atto del procedimento e, in particolare,
il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello
di Torino, in data 12 febbraio 2001, con il quale era stato
espresso all’unanimità parere sfavorevole alla idoneità
del dottor Guido Bissoni ad assumere le funzioni direttive
sia con riferimento alla Procura di Imperia che a quella
di Cuneo.
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Il giudice di primo grado ha ritenuto che:
1) non sussistesse la violazione del contraddittorio dedotta
per il mancato riconoscimento dell’esercizio della facoltà
del dottor Bissoni di replicare al parere sfavorevole del
Consiglio giudiziario e per la omessa considerazione da
parte del Consiglio superiore della magistratura delle deduzioni
prodotte dal dottor Bissoni il 20 febbraio 2001, dopo che
quest’ultimo aveva avuto conoscenza del parere del Consiglio
giudiziario il 19 febbraio; è stato ritenuto in proposito
che, in base alla circolare n. 13000 dell’8 luglio 1999
in materia di conferimento di uffici direttivi, non sussistesse
l’obbligo di instaurazione del contraddittorio in ordine
al parere del Consiglio giudiziario; che, comunque, l’interessato
aveva potuto esprimere la sua posizione sul parere che lo
concerneva con una memoria di sette pagine; che, sia la
Commissione che il plenum avevano preso in esame la sua
memoria, ritenendo che essa non portasse elementi rilevanti;
che il silenzio sulla richiesta del dottor Bissoni di essere
sentito dalla Consiglio era stato legittimo e aveva significato
che si era ritenuto che l’affare fosse sufficientemente
istruito;
2) che la valutazione negativa, da parte del Consiglio giudiziario
e del Consiglio superiore, dei comportamenti del dottor
Bissoni, presi in considerazione nel parere, era stata ragionevole;
3) che non vi era stata violazione della norma di cui all’articolo
37, comma 2, del decreto legislativo n. 51 del 1998, che
riconosce una situazione di favore a vantaggio dei magistrati
dirigenti di uffici giudiziari perdenti posto a seguito
della riforma cosiddetta del giudice unico.
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Con l’atto di appello il dottor Guido Bissoni
ripropone le censure concernenti i vizi del procedimento
di conferimento dell’incarico direttivo impugnato e, in
particolare, il mancato rispetto del principio del contraddittorio,
la mancata considerazione del contenuto della sua memoria,
il rifiuto della sua richiesta di audizione, vizi che hanno
comportato il difetto e la contraddittorietà della motivazione
del giudizio di inidoneità adottato nei suoi confronti;
l’appellante ripropone anche la censura fatta valere in
primo grado concernente l’omissione di un esame sull’effettiva
consistenza dei fatti posti a base del giudizio negativo
e deduce, in sostanza, l’erroneità di tale giudizio e l’errata
valutazione dei fatti posti a base di tale giudizio.
La Amministrazione chiede il rigetto dell’appello, deducendo
che, in relazione al parere del Consiglio giudiziario, indicato
alla lettera c) del paragrafo 3 della circolare sul conferimento
degli uffici direttivi, fra le fonti da cui ricavare i dati
per stabilire il merito delle attitudini dei magistrati,
non era prevista alcuna specifica forma di contraddittorio,
contraddittorio, che invece la lettera g) dello stesso paragrafo
imponeva in relazione a qualsiasi altra fonte che documentasse
un fatto ritenuto rilevante.
La Amministrazione rileva inoltre che il secondo capo della
pronuncia impugnata, con il quale il giudice di primo grado
ha ritenuto che la valutazione del Consiglio giudiziario
del distretto presso la Corte d’appello di Torino, recepita
nella delibera delle Consiglio superiore, in quanto priva
di illogicità e contraddizioni, era legittima, meritava
condivisione. Il consigliere Alberto Bernardi, procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Cuneo, controinteressato,
costituitosi, in relazione al primo capo della pronuncia
impugnata, deduce che l’obbligo di contraddittorio previsto
dalla circolare che disciplina il conferimento di uffici
direttivi, all’articolo 3, è esclusivamente riferito ai
fatti ritenuti rilevanti risultanti da atti del Consiglio
o nella sua disponibilità (lettera g), diversi da quelli
emergenti dagli elementi e dai documenti richiamati nello
stesso articolo dalle lettere a) alla lettera f), fra i
quali vi sono i pareri dei Consigli giudiziari, richiamati
alla lettera c); che, in relazione al parere del Consiglio
giudiziario del 12 febbraio 2001, il contraddittorio vi
era stato, in quanto sia la Commissione che il plenum avevano
preso in considerazione la memoria prodotta dal consigliere
Bissoni.
In ordine al secondo capo della sentenza, il controinteressato
deduce che il giudizio di mancanza di cautela tale da aver
provocato una delicata situazione ambientale, in base al
quale il Consiglio giudiziario e, successivamente, il Consiglio
superiore avevano adottato la valutazione di non idoneità
del consigliere Bissoni all’ufficio direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Cuneo doveva considerarsi
legittimo; ciò in quanto il comportamento di un sostituto
Procuratore della Repubblica, che segnali al Procuratore
della Repubblica, al Ministro dell’interno e al dirigente
dell’Ucigos ,utilizzando la carta intestata dell’ufficio,
un intervento della polizia in una vicenda concernente suo
figlio e che costituisca fonte per il giornale locale della
notizia relativa, legittimamente è valutato privo di cautela.
Il controinteressato deduce infine che, comunque, i suoi
titoli, ai fini del conferimento del posto in questione,
erano di maggior rilievo rispetto a quelli dell’appellante,
in quanto egli aveva una maggiore anzianità, aveva svolto
funzioni di maggior rilevanza e varietà e poteva vantare
un’attività scientifica e di ricerca di particolare rilievo.
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D I R I T T O
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Le censure proposte con l’atto d’appello
non sono fondate e l’appello va respinto; conseguentemente,
la sentenza impugnata deve essere confermata anche se con
motivazione in parte diversa.
Il Collegio ritiene che, in relazione al parere di non idoneità
all’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Cuneo, adottato nei confronti del consigliere
Bissoni dal Consiglio giudiziario del distretto presso la
Corte d’appello di Torino e alla delibera di non idoneità
del Consiglio superiore della magistratura che a tale parere
si è conformata, sia stato rispettato il principio del contraddittorio,
in quanto il consigliere Bissoni ha avuto modo di svolgere
le proprie osservazioni su tale parere attraverso una nota
scritta, che è stata presa in considerazione dal Consiglio
superiore della magistratura.
Per quanto riguarda il merito del parere del Consiglio giudiziario
e della delibera del Consiglio superiore della magistratura,
il Collegio ritiene che il giudizio sfavorevole alla idoneità
dell’appellante al conferimento della funzione di Procuratore
della Repubblica di Cuneo sia attendibile soltanto in relazione
alla vicenda indicata sub 2) nel parere in questione, concernente
l’operazione di polizia giudiziaria del 6. 3. 1997 che aveva
riguardato anche un figlio dell’appellante e in relazione
alla quale l’appellante stesso aveva effettuato denuncia
al Procuratore della Repubblica di Cuneo, al Ministro dell’interno
e al dirigente della Ucigos, utilizzando carta intestata
della Procura della Repubblica presso la pretura circondariale
di Cuneo, attribuendo alla denuncia un numero di protocollo
e sottoscrivendo tale denuncia quale capo dell’ufficio giudiziario
requirente pretorile.
In relazione al primo dei capi oggetto di impugnazione,
il Collegio ritiene che la circostanza che l’interessato
abbia fatto pervenire al Consiglio superiore della magistratura
una propria memoria di contestazione del parere sfavorevole
espresso dal Consiglio giudiziario, adottato, sulla base
di una relazione predisposta dalla Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di appello di Torino anch’essa
sfavorevole, abbia soddisfatto l’esigenza del contraddittorio.
In proposito, diversamente da quanto dedotto dall’appellante,
questo giudice ritiene che la quinta Commissione del Consiglio
abbia preso in considerazione tale memoria e abbia deciso,
dopo aver valutato le argomentazioni contenute in essa,
non solo di mantenere la propria proposta favorevole al
consigliere Bernardi, ma anche la propria valutazione di
inidoneità a quello specifico posto nei confronti del consigliere
Bissoni. Dal verbale della quinta Commissione della seduta
del 22 febbraio 2001 risulta infatti che, nel corso di tale
seduta, durata più di un’ora, sia stata esaminata la posizione
dell’appellante, alla luce della sua memoria, del parere
sfavorevole espresso dal Consiglio giudiziario, della relazione
del Procuratore generale e si sia ritenuto di non aderire
alla richiesta di audizione del consigliere Bissoni e di
mantenere le valutazioni precedentemente adottate. Ritenuto
che il procedimento abbia soddisfatto l’esigenza del contraddittorio,
resta, pertanto, assorbita la questione circa la necessità
dell’applicazione della prescrizione cui alla lettera g)
del paragrafo 3 della circolare in tema di conferimento
di uffici direttivi, che impone appunto la garanzia del
contraddittorio (“ Il merito e le attitudini sono desunti
dai dati ricavabili da: ………………………….g) qualsiasi fatto ritenuto
rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua
disponibilità, purché in relazione allo stesso, sia stata
garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio.
“), ad un’ipotesi in cui il dato rilevante sia contenuto
nel parere del Consiglio giudiziario intervenuto su un concorrente
al conferimento dell’ufficio direttivo.
Per quanto riguarda il merito della valutazione, il Consiglio
superiore, pur avendo fondato il giudizio di non idoneità
dell’appellante specificamente “su alcuni comportamenti
di grave inopportunità connessi ad una operazione di polizia
che aveva coinvolto un suo familiare”, ha ritenuto genericamente
“di condividere il giudizio espresso dal Consiglio Giudiziario
di Torino nei confronti del dott. Bissoni in merito alla
sua inidoneità al conferimento dell’ufficio direttivo in
esame“.
Questo giudice ritiene illegittima la valutazione negativa
nella parte in cui è fondata sulla circostanza che l’attuale
appellante, nell’esercizio della sua funzione di Procuratore
della Repubblica aggiunto, in due occasioni non abbia convalidato
le perquisizioni di polizia giudiziaria effettuate, il 15
giugno 1999, ai sensi degli articoli 4 della legge 22 maggio
1975 n. 152 e 103 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e abbia
disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
si è trattato, infatti, di un giudizio negativo, adottato
dal Consiglio giudiziario e dal Consiglio superiore della
magistratura ai fini amministrativi dell’attribuzione di
un ufficio direttivo, sull’interpretazione delle norme di
diritto e sulla valutazione dei fatti effettuate da un magistrato
del pubblico ministero nell’esercizio della sua attività
, senza che a tale attività sia stato imputato carattere
di abnormità; tale giudizio negativo è illegittimo in quanto
adottato in violazione dell’autonomia garantita al magistrato
(in tal senso è anche l’ultima parte del paragrafo 2 della
lettera circolare del Consiglio superiore della magistratura
sulla verifica periodica della professionalità dei magistrati).
Il Consiglio di Stato ritiene invece legittima la valutazione
negativa effettuata dal Consiglio giudiziario presso la
Corte d’appello di Torino, condivisa dal Consiglio superiore
della magistratura, fondata sulla circostanza che l’attuale
appellante in data 6 marzo 1997 abbia denunciato al Procuratore
della Repubblica di Cuneo, al Ministro dell’interno e al
dirigente della Ucigos la arbitrarietà di una operazione
di polizia giudiziaria che aveva coinvolto il proprio figlio
Werner, utilizzando carta intestata della Procura della
Repubblica presso la pretura circondariale di Cuneo, attribuendo
a tale documento un numero di protocollo, sottoscrivendolo
quale capo della Procura presso la pretura e dando poi la
notizia alla stampa. Trattandosi, infatti, di questione
che coinvolgeva un proprio familiare, il dottor Bissoni
non poteva e non doveva agire nell’esercizio delle proprie
funzioni, ma doveva operare quale comune cittadino. Non
si è trattato soltanto di un comportamento, dal quale poteva
essere ricavata la mancanza di “sufficienti doti di equilibrio
ed imparzialità“, concetti elastici questi di equilibrio
e imparzialità, ai quali, nel caso in esame, l’Amministrazione
ha dato un contenuto attendibile; tale comportamento poteva
anche essere valutato sotto il profilo della violazione
di una norma deontologica. Esiste, infatti, una norma deontologica
per i magistrati, individuata come tale anche dal Consiglio
superiore della magistratura in sede disciplinare, alla
quale fa pure riferimento il secondo comma dell’articolo
2 del Codice etico dei magistrati ordinari, secondo la quale
è vietato al magistrato di ricorrere alla propria qualità
professionale e di utilizzare la propria qualifica anche
per fini leciti in questioni private o nelle quali egli
abbia un interesse personale.
Non appare quindi condivisibile quanto sostenuto nella memoria
presentata al Consiglio superiore della magistratura dall’attuale
appellante, il quale in relazione al fatto, da lui denunciato,
che suo figlio era stato accompagnato in questura, trattenuto
lì per alcune ore, e perquisito senza l’autorizzazione del
magistrato, così si esprime: “ …….Saputo di ciò ho semplicemente
notiziato di tal fatto il competente procuratore della Repubblica
-usando la “ Le Carta intestata al mio ufficio “ ; perbacco;
che cosa dovevo mai usare all’uopo, una cartolina postale?
-;tutto ciò mi sembra rientri nel diritto di ogni cittadino
ma segnatamente nei doveri di ogni magistrato….. “.
Alla luce delle considerazioni esposte, in reiezione dell’appello
proposto, deve essere confermata la sentenza impugnata,
con le precisazioni svolte nella motivazione.
Avuto riguardo al tenore della decisione vanno interamente
compensate le spese per questo grado di giudizio fra l’appellante
e la Amministrazione, vanno compensate per un terzo le spese
fra le due parti private e, pertanto, l’appellante deve
essere condannato al pagamento dei due terzi delle spese
sostenute per questo grado di giudizio dal controinteressato,
spese che si liquidano come da dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, rigetta il ricorso in epigrafe specificato
e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata. Condanna
l’appellante, Guido Bissoni al pagamento dei due terzi delle
spese per questo grado di giudizio in favore del controinteressato
Alberto Bernardi, spese che liquida, per tale parte, in
complessivi € 2000 (duemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo
Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Barbagallo Consigliere est.
Aldo Scola Consigliere
Anna Leoni Consigliere
Carlo Deodato Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
23 aprile 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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