Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 23 aprile 2004 n. 2384
Pres. Trotta – Est. Barbagallo
Bissoni (Avv. Contaldi) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Consiglio superiore della magistratura, Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Torino (Avvocatura dello Stato)


Magistrati – codice deontologico – ricorso alla qualità professionale – per interessi personali – divieto – sussiste

Esiste una norma deontologica per i magistrati, individuata come tale anche dal Consiglio superiore della magistratura in sede disciplinare, alla quale fa pure riferimento il secondo comma dell’articolo 2 del Codice etico dei magistrati ordinari, secondo la quale è vietato al magistrato di ricorrere alla propria qualità professionale e di utilizzare la propria qualifica, anche per fini leciti, in questioni private o nelle quali egli abbia un interesse personale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.2384/2004 Reg. Dec.
N. 635 Reg. Ric.
Anno 2003

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

 

ha pronunciato la seguente

 

D E C I S I O N E

 

sul ricorso in appello n.635/2003 proposto dal

 

consigliere Guido Bissoni rappresentato e difeso dall’avv. Mario Contaldi presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63;

 

c o n t r o

 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Torino, rappresentati difesi dalla Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

e nei confronti

 

del consigliere Alberto Bernardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo del Foro di Torino e Alberto Romano del Foro di Roma, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere Sanzio n. 1;

 

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima, n. 5699/2002, in data 21 giugno 2002;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e del consigliere Alberto Bernardi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla udienza pubblica del 20 gennaio 2004 la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi gli avvocati G. Contaldi su delega dell’Avv. M. Contaldi, A. Romano e l’Avv. dello Stato Tortora.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con il ricorso indicato in epigrafe il dottor Guido Bissoni, in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, con funzioni di sostituto procuratore,propone appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima, n. 5699/2002, in data 21 giugno 2002.
Con tale sentenza è stato respinto il ricorso proposto dal dottor Guido Bissoni avverso: 1) il d.p.r. in data 9 maggio 2001, con il quale era stato conferito al dottor Alberto Bernardi l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di Cuneo; 2) le delibere della quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura numeri 265 del 20 febbraio 2001 e 266 del 22 febbraio 2001; 3) la deliberazione della Assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura, in data 5 aprile 2001, con la quale era stato deliberato il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cuneo al dottor Alberto Bernardi; 4) ogni atto del procedimento e, in particolare, il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Torino, in data 12 febbraio 2001, con il quale era stato espresso all’unanimità parere sfavorevole alla idoneità del dottor Guido Bissoni ad assumere le funzioni direttive sia con riferimento alla Procura di Imperia che a quella di Cuneo.

 

Il giudice di primo grado ha ritenuto che:
1) non sussistesse la violazione del contraddittorio dedotta per il mancato riconoscimento dell’esercizio della facoltà del dottor Bissoni di replicare al parere sfavorevole del Consiglio giudiziario e per la omessa considerazione da parte del Consiglio superiore della magistratura delle deduzioni prodotte dal dottor Bissoni il 20 febbraio 2001, dopo che quest’ultimo aveva avuto conoscenza del parere del Consiglio giudiziario il 19 febbraio; è stato ritenuto in proposito che, in base alla circolare n. 13000 dell’8 luglio 1999 in materia di conferimento di uffici direttivi, non sussistesse l’obbligo di instaurazione del contraddittorio in ordine al parere del Consiglio giudiziario; che, comunque, l’interessato aveva potuto esprimere la sua posizione sul parere che lo concerneva con una memoria di sette pagine; che, sia la Commissione che il plenum avevano preso in esame la sua memoria, ritenendo che essa non portasse elementi rilevanti; che il silenzio sulla richiesta del dottor Bissoni di essere sentito dalla Consiglio era stato legittimo e aveva significato che si era ritenuto che l’affare fosse sufficientemente istruito;
2) che la valutazione negativa, da parte del Consiglio giudiziario e del Consiglio superiore, dei comportamenti del dottor Bissoni, presi in considerazione nel parere, era stata ragionevole;
3) che non vi era stata violazione della norma di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 51 del 1998, che riconosce una situazione di favore a vantaggio dei magistrati dirigenti di uffici giudiziari perdenti posto a seguito della riforma cosiddetta del giudice unico.

 

Con l’atto di appello il dottor Guido Bissoni ripropone le censure concernenti i vizi del procedimento di conferimento dell’incarico direttivo impugnato e, in particolare, il mancato rispetto del principio del contraddittorio, la mancata considerazione del contenuto della sua memoria, il rifiuto della sua richiesta di audizione, vizi che hanno comportato il difetto e la contraddittorietà della motivazione del giudizio di inidoneità adottato nei suoi confronti;
l’appellante ripropone anche la censura fatta valere in primo grado concernente l’omissione di un esame sull’effettiva consistenza dei fatti posti a base del giudizio negativo e deduce, in sostanza, l’erroneità di tale giudizio e l’errata valutazione dei fatti posti a base di tale giudizio.
La Amministrazione chiede il rigetto dell’appello, deducendo che, in relazione al parere del Consiglio giudiziario, indicato alla lettera c) del paragrafo 3 della circolare sul conferimento degli uffici direttivi, fra le fonti da cui ricavare i dati per stabilire il merito delle attitudini dei magistrati, non era prevista alcuna specifica forma di contraddittorio, contraddittorio, che invece la lettera g) dello stesso paragrafo imponeva in relazione a qualsiasi altra fonte che documentasse un fatto ritenuto rilevante.
La Amministrazione rileva inoltre che il secondo capo della pronuncia impugnata, con il quale il giudice di primo grado ha ritenuto che la valutazione del Consiglio giudiziario del distretto presso la Corte d’appello di Torino, recepita nella delibera delle Consiglio superiore, in quanto priva di illogicità e contraddizioni, era legittima, meritava condivisione. Il consigliere Alberto Bernardi, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cuneo, controinteressato, costituitosi, in relazione al primo capo della pronuncia impugnata, deduce che l’obbligo di contraddittorio previsto dalla circolare che disciplina il conferimento di uffici direttivi, all’articolo 3, è esclusivamente riferito ai fatti ritenuti rilevanti risultanti da atti del Consiglio o nella sua disponibilità (lettera g), diversi da quelli emergenti dagli elementi e dai documenti richiamati nello stesso articolo dalle lettere a) alla lettera f), fra i quali vi sono i pareri dei Consigli giudiziari, richiamati alla lettera c); che, in relazione al parere del Consiglio giudiziario del 12 febbraio 2001, il contraddittorio vi era stato, in quanto sia la Commissione che il plenum avevano preso in considerazione la memoria prodotta dal consigliere Bissoni.
In ordine al secondo capo della sentenza, il controinteressato deduce che il giudizio di mancanza di cautela tale da aver provocato una delicata situazione ambientale, in base al quale il Consiglio giudiziario e, successivamente, il Consiglio superiore avevano adottato la valutazione di non idoneità del consigliere Bissoni all’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cuneo doveva considerarsi legittimo; ciò in quanto il comportamento di un sostituto Procuratore della Repubblica, che segnali al Procuratore della Repubblica, al Ministro dell’interno e al dirigente dell’Ucigos ,utilizzando la carta intestata dell’ufficio, un intervento della polizia in una vicenda concernente suo figlio e che costituisca fonte per il giornale locale della notizia relativa, legittimamente è valutato privo di cautela.
Il controinteressato deduce infine che, comunque, i suoi titoli, ai fini del conferimento del posto in questione, erano di maggior rilievo rispetto a quelli dell’appellante, in quanto egli aveva una maggiore anzianità, aveva svolto funzioni di maggior rilevanza e varietà e poteva vantare un’attività scientifica e di ricerca di particolare rilievo.

 

D I R I T T O

 

Le censure proposte con l’atto d’appello non sono fondate e l’appello va respinto; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere confermata anche se con motivazione in parte diversa.
Il Collegio ritiene che, in relazione al parere di non idoneità all’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cuneo, adottato nei confronti del consigliere Bissoni dal Consiglio giudiziario del distretto presso la Corte d’appello di Torino e alla delibera di non idoneità del Consiglio superiore della magistratura che a tale parere si è conformata, sia stato rispettato il principio del contraddittorio, in quanto il consigliere Bissoni ha avuto modo di svolgere le proprie osservazioni su tale parere attraverso una nota scritta, che è stata presa in considerazione dal Consiglio superiore della magistratura.
Per quanto riguarda il merito del parere del Consiglio giudiziario e della delibera del Consiglio superiore della magistratura, il Collegio ritiene che il giudizio sfavorevole alla idoneità dell’appellante al conferimento della funzione di Procuratore della Repubblica di Cuneo sia attendibile soltanto in relazione alla vicenda indicata sub 2) nel parere in questione, concernente l’operazione di polizia giudiziaria del 6. 3. 1997 che aveva riguardato anche un figlio dell’appellante e in relazione alla quale l’appellante stesso aveva effettuato denuncia al Procuratore della Repubblica di Cuneo, al Ministro dell’interno e al dirigente della Ucigos, utilizzando carta intestata della Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Cuneo, attribuendo alla denuncia un numero di protocollo e sottoscrivendo tale denuncia quale capo dell’ufficio giudiziario requirente pretorile.
In relazione al primo dei capi oggetto di impugnazione, il Collegio ritiene che la circostanza che l’interessato abbia fatto pervenire al Consiglio superiore della magistratura una propria memoria di contestazione del parere sfavorevole espresso dal Consiglio giudiziario, adottato, sulla base di una relazione predisposta dalla Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino anch’essa sfavorevole, abbia soddisfatto l’esigenza del contraddittorio. In proposito, diversamente da quanto dedotto dall’appellante, questo giudice ritiene che la quinta Commissione del Consiglio abbia preso in considerazione tale memoria e abbia deciso, dopo aver valutato le argomentazioni contenute in essa, non solo di mantenere la propria proposta favorevole al consigliere Bernardi, ma anche la propria valutazione di inidoneità a quello specifico posto nei confronti del consigliere Bissoni. Dal verbale della quinta Commissione della seduta del 22 febbraio 2001 risulta infatti che, nel corso di tale seduta, durata più di un’ora, sia stata esaminata la posizione dell’appellante, alla luce della sua memoria, del parere sfavorevole espresso dal Consiglio giudiziario, della relazione del Procuratore generale e si sia ritenuto di non aderire alla richiesta di audizione del consigliere Bissoni e di mantenere le valutazioni precedentemente adottate. Ritenuto che il procedimento abbia soddisfatto l’esigenza del contraddittorio, resta, pertanto, assorbita la questione circa la necessità dell’applicazione della prescrizione cui alla lettera g) del paragrafo 3 della circolare in tema di conferimento di uffici direttivi, che impone appunto la garanzia del contraddittorio (“ Il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili da: ………………………….g) qualsiasi fatto ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità, purché in relazione allo stesso, sia stata garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio. “), ad un’ipotesi in cui il dato rilevante sia contenuto nel parere del Consiglio giudiziario intervenuto su un concorrente al conferimento dell’ufficio direttivo.
Per quanto riguarda il merito della valutazione, il Consiglio superiore, pur avendo fondato il giudizio di non idoneità dell’appellante specificamente “su alcuni comportamenti di grave inopportunità connessi ad una operazione di polizia che aveva coinvolto un suo familiare”, ha ritenuto genericamente “di condividere il giudizio espresso dal Consiglio Giudiziario di Torino nei confronti del dott. Bissoni in merito alla sua inidoneità al conferimento dell’ufficio direttivo in esame“.
Questo giudice ritiene illegittima la valutazione negativa nella parte in cui è fondata sulla circostanza che l’attuale appellante, nell’esercizio della sua funzione di Procuratore della Repubblica aggiunto, in due occasioni non abbia convalidato le perquisizioni di polizia giudiziaria effettuate, il 15 giugno 1999, ai sensi degli articoli 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152 e 103 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e abbia disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero; si è trattato, infatti, di un giudizio negativo, adottato dal Consiglio giudiziario e dal Consiglio superiore della magistratura ai fini amministrativi dell’attribuzione di un ufficio direttivo, sull’interpretazione delle norme di diritto e sulla valutazione dei fatti effettuate da un magistrato del pubblico ministero nell’esercizio della sua attività , senza che a tale attività sia stato imputato carattere di abnormità; tale giudizio negativo è illegittimo in quanto adottato in violazione dell’autonomia garantita al magistrato (in tal senso è anche l’ultima parte del paragrafo 2 della lettera circolare del Consiglio superiore della magistratura sulla verifica periodica della professionalità dei magistrati).
Il Consiglio di Stato ritiene invece legittima la valutazione negativa effettuata dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Torino, condivisa dal Consiglio superiore della magistratura, fondata sulla circostanza che l’attuale appellante in data 6 marzo 1997 abbia denunciato al Procuratore della Repubblica di Cuneo, al Ministro dell’interno e al dirigente della Ucigos la arbitrarietà di una operazione di polizia giudiziaria che aveva coinvolto il proprio figlio Werner, utilizzando carta intestata della Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Cuneo, attribuendo a tale documento un numero di protocollo, sottoscrivendolo quale capo della Procura presso la pretura e dando poi la notizia alla stampa. Trattandosi, infatti, di questione che coinvolgeva un proprio familiare, il dottor Bissoni non poteva e non doveva agire nell’esercizio delle proprie funzioni, ma doveva operare quale comune cittadino. Non si è trattato soltanto di un comportamento, dal quale poteva essere ricavata la mancanza di “sufficienti doti di equilibrio ed imparzialità“, concetti elastici questi di equilibrio e imparzialità, ai quali, nel caso in esame, l’Amministrazione ha dato un contenuto attendibile; tale comportamento poteva anche essere valutato sotto il profilo della violazione di una norma deontologica. Esiste, infatti, una norma deontologica per i magistrati, individuata come tale anche dal Consiglio superiore della magistratura in sede disciplinare, alla quale fa pure riferimento il secondo comma dell’articolo 2 del Codice etico dei magistrati ordinari, secondo la quale è vietato al magistrato di ricorrere alla propria qualità professionale e di utilizzare la propria qualifica anche per fini leciti in questioni private o nelle quali egli abbia un interesse personale.
Non appare quindi condivisibile quanto sostenuto nella memoria presentata al Consiglio superiore della magistratura dall’attuale appellante, il quale in relazione al fatto, da lui denunciato, che suo figlio era stato accompagnato in questura, trattenuto lì per alcune ore, e perquisito senza l’autorizzazione del magistrato, così si esprime: “ …….Saputo di ciò ho semplicemente notiziato di tal fatto il competente procuratore della Repubblica -usando la “ Le Carta intestata al mio ufficio “ ; perbacco; che cosa dovevo mai usare all’uopo, una cartolina postale? -;tutto ciò mi sembra rientri nel diritto di ogni cittadino ma segnatamente nei doveri di ogni magistrato….. “.
Alla luce delle considerazioni esposte, in reiezione dell’appello proposto, deve essere confermata la sentenza impugnata, con le precisazioni svolte nella motivazione.
Avuto riguardo al tenore della decisione vanno interamente compensate le spese per questo grado di giudizio fra l’appellante e la Amministrazione, vanno compensate per un terzo le spese fra le due parti private e, pertanto, l’appellante deve essere condannato al pagamento dei due terzi delle spese sostenute per questo grado di giudizio dal controinteressato, spese che si liquidano come da dispositivo.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta il ricorso in epigrafe specificato e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata. Condanna l’appellante, Guido Bissoni al pagamento dei due terzi delle spese per questo grado di giudizio in favore del controinteressato Alberto Bernardi, spese che liquida, per tale parte, in complessivi € 2000 (duemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Barbagallo Consigliere est.
Aldo Scola Consigliere
Anna Leoni Consigliere
Carlo Deodato Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
23 aprile 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina