| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 23 aprile 2004 n.
2387
Pres. Trotta – Est. Scola
Nefroservice s.r.l. (Avv.ti Lorenzoni e Gargano) c/ Comune
di Bari (Avv.ti Lonero Baldassarra e Farnelli) |
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Processo amministrativo – riti distinti –
oggetto e contenuto distinti – cumulo di azioni – inammissibilità
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E’ inammissibile il ricorso originario contenente
due distinte azioni, disciplinate da differenti riti e di
diverso oggetto e contenuto, data l’incompatibilità del
procedimento camerale in materia di silenzio-rifiuto (sostitutivo
anche di ogni pronuncia cautelare) di cui all’art. 2, legge
n. 205 del 2000, introduttivo dell’art. 21-bis, legge n.
1034 del 1971, con quello ordinario di sostanziale natura
impugnatoria, che si svolge in pubblica udienza e nel quale
il primo non può essere convertito, operando solo sul piano
processuale e rivelandosi, quindi, non idoneo al conseguimento
di statuizioni attinenti al merito della vertenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2387/2004 Reg. Dec.
N. 10337 Reg. Ric.
Anno 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n. 10337/2003, proposto
da:
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- NEFROSERVICE S.r.l., rappresentata
e difesa dall’Avvocato Fabio Lorenzoni e dall’Avvocato Raffaele
Gargano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo, in via del Viminale n. 43, Roma;
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contro
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- il Comune di BARI, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Chiara Lonero Baldassarra ed Augusto Farnelli ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Roberto Ciociola,
in via Flaminia n. 79, Roma;
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- la Regione PUGLIA, in persona del
Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata
e difesa dall’Avvocato Aldo Loiodice ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio, in via Ombrone n. 12, pal. B, Roma;
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- l’ A.U.S.L. BA/1, in persona del
Direttore generale in carica, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia, Bari, Sez. I, 1° luglio 2003 n. 2682, resa inter
partes e concernente il silenzio-rifiuto serbato su istanza
di rilascio di autorizzazione per l’esercizio di un centro
per dialisi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e
della Regione appellati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004, il
Consigliere Aldo Scola;
Uditi, per le parti, l’Avvocato Fabio Lorenzoni, A. Loiodice
e l’Avvocato Roberto Ciociola, quest’ultimo per delega degli
Avvocati Chiara Lonero Baldassarra ed Augusto Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso al Tribunale amministrativo barese
la Nefroservice S.r.l. impugnava il silenzio serbato dal
Comune di Bari e dalla Regione Puglia sulla diffida concernente
l’obbligo di concludere il procedimento di cui in epigrafe
(inteso ad ottenere l’autorizzazione ivi indicata), chiedendo
dichiararsene l’illegittimità (con contestuale annullamento
di alcuni connessi atti dirigenziali del Comune e della
Regione) per violazione degli artt. 10, 41 e 97, Cost.;
art. 2, legge n. 241/1990; attuali artt. 39, 43 e 49, trattato
C.E.; art. 8-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, integr.
art. 8, d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, e modif. art. 8, d.lgs.
28 luglio 2000 n. 254, in rapporto alle l. reg. 30 novembre
2000 n. 21; l. reg. 22 dicembre 2000 n. 28, art. 27; eccesso
di potere per ingiustizia manifesta, difetto istruttorio
e manifesta illogicità. Il Comune intimato si costituiva
in giudizio e resisteva al gravame, che veniva dichiarato
inammissibile dai primi giudici, ai sensi dell’art. 2, legge
n. 205/2000, che non consentirebbe di proporre due distinte
azioni (una per il silenzio-rifiuto ed una impugnatoria)
con un solo atto introduttivo (cfr. Cons. St., Ad. pl.,
n. 1/2002).
Detta sentenza veniva prontamente impugnata dalla Nefroservice
soccombente, che deduceva nuovamente le censure già prospettate
in primo grado (violazione dei principii di conservazione
dei valori giuridici e dell’economia processuale, violazioni
di legge e varie forme di eccesso di potere).
Sia il Comune di Bari che la Regione Puglia si costituivano
in giudizio e genericamente resistevano all’appello ed alla
connessa istanza cautelare.
All’esito della discussione in camera di consiglio la controversia
passava in decisione.
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DIRITTO
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L’appello è infondato e va respinto, così
ritenendosi assorbita ogni problematica cautelare nella
procedura tipica che la legge prevede per la trattazione
delle vertenze in materia di silenzio-rifiuto (art. 21-bis,
legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 2, legge
21 luglio 2000 n. 205: sentenza succintamente motivata).
In realtà, l’attuale appellante non poteva introdurre con
il ricorso originario due distinte azioni, disciplinate
da differenti riti e di diverso oggetto e contenuto, data
l’incompatibilità del procedimento camerale in materia di
silenzio-rifiuto (sostitutivo anche di ogni pronuncia cautelare)
di cui all’art. 2, legge n. 205/2000, introduttivo dell’art.
21-bis, legge n. 1034/1971 (cfr. Cons. St. Ad. pl., n. 1/2002),
con quello ordinario di sostanziale natura impugnatoria,
che si svolge in pubblica udienza e nel quale il primo non
può essere convertito (cfr. Cons. St., V, n. 12/2002), operando
solo sul piano processuale e rivelandosi, quindi, non idoneo
al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della
vertenza.
Ed a quanto sopra deve solo aggiungersi che la Nefroservice
ha pure impugnato, con il suo ricorso introduttivo, la delib.
G.r. n. 1412/2002, con ciò stesso dimostrando come la Regione
Puglia non si sia mai trincerata dietro alcun silenzio-rifiuto,
ma abbia comunque provveduto nel rispetto del piano sanitario
regionale e del piano di riordino ospedaliero: donde la
corretta pronuncia dei primi giudici, che hanno dichiarato
inammissibile il gravame introduttivo. Conclusivamente,
alla luce delle pregresse considerazioni, l’appello non
può che essere respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza,
mentre le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza
e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta,
- respinge l’appello;
- condanna la Nefroservice S.r.l. a rifondere al Comune
di Bari ed alla Regione Puglia (nella misura di metà per
ciascuno) le spese del giudizio di secondo grado, liquidate
in complessivi duemila euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 20 gennaio 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quarta, riunito in camera di consiglio con l’intervento
dei signori:
Presidente Gaetano TROTTA
Consigliere Giuseppe BARBAGALLO
Consigliere estensore Aldo SCOLA
Consigliere Anna LEONI
Consigliere Carlo Deodato
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
23 aprile 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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