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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 23 aprile 2004 n. 2387
Pres. Trotta – Est. Scola
Nefroservice s.r.l. (Avv.ti Lorenzoni e Gargano) c/ Comune di Bari (Avv.ti Lonero Baldassarra e Farnelli)


Processo amministrativo – riti distinti – oggetto e contenuto distinti – cumulo di azioni – inammissibilità

E’ inammissibile il ricorso originario contenente due distinte azioni, disciplinate da differenti riti e di diverso oggetto e contenuto, data l’incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio-rifiuto (sostitutivo anche di ogni pronuncia cautelare) di cui all’art. 2, legge n. 205 del 2000, introduttivo dell’art. 21-bis, legge n. 1034 del 1971, con quello ordinario di sostanziale natura impugnatoria, che si svolge in pubblica udienza e nel quale il primo non può essere convertito, operando solo sul piano processuale e rivelandosi, quindi, non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della vertenza


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.2387/2004 Reg. Dec.
N. 10337 Reg. Ric.
Anno 2003

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

 

ha pronunciato la seguente

 

D E C I S I O N E

 

sul ricorso in appello n. 10337/2003, proposto da:

 

- NEFROSERVICE S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato Fabio Lorenzoni e dall’Avvocato Raffaele Gargano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in via del Viminale n. 43, Roma;

 

contro

 

- il Comune di BARI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati Chiara Lonero Baldassarra ed Augusto Farnelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Roberto Ciociola, in via Flaminia n. 79, Roma;

 

- la Regione PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocato Aldo Loiodice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via Ombrone n. 12, pal. B, Roma;

 

- l’ A.U.S.L. BA/1, in persona del Direttore generale in carica, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sez. I, 1° luglio 2003 n. 2682, resa inter partes e concernente il silenzio-rifiuto serbato su istanza di rilascio di autorizzazione per l’esercizio di un centro per dialisi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e della Regione appellati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004, il Consigliere Aldo Scola;
Uditi, per le parti, l’Avvocato Fabio Lorenzoni, A. Loiodice e l’Avvocato Roberto Ciociola, quest’ultimo per delega degli Avvocati Chiara Lonero Baldassarra ed Augusto Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso al Tribunale amministrativo barese la Nefroservice S.r.l. impugnava il silenzio serbato dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia sulla diffida concernente l’obbligo di concludere il procedimento di cui in epigrafe (inteso ad ottenere l’autorizzazione ivi indicata), chiedendo dichiararsene l’illegittimità (con contestuale annullamento di alcuni connessi atti dirigenziali del Comune e della Regione) per violazione degli artt. 10, 41 e 97, Cost.; art. 2, legge n. 241/1990; attuali artt. 39, 43 e 49, trattato C.E.; art. 8-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, integr. art. 8, d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, e modif. art. 8, d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254, in rapporto alle l. reg. 30 novembre 2000 n. 21; l. reg. 22 dicembre 2000 n. 28, art. 27; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto istruttorio e manifesta illogicità. Il Comune intimato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, che veniva dichiarato inammissibile dai primi giudici, ai sensi dell’art. 2, legge n. 205/2000, che non consentirebbe di proporre due distinte azioni (una per il silenzio-rifiuto ed una impugnatoria) con un solo atto introduttivo (cfr. Cons. St., Ad. pl., n. 1/2002).
Detta sentenza veniva prontamente impugnata dalla Nefroservice soccombente, che deduceva nuovamente le censure già prospettate in primo grado (violazione dei principii di conservazione dei valori giuridici e dell’economia processuale, violazioni di legge e varie forme di eccesso di potere).
Sia il Comune di Bari che la Regione Puglia si costituivano in giudizio e genericamente resistevano all’appello ed alla connessa istanza cautelare.
All’esito della discussione in camera di consiglio la controversia passava in decisione.

 

DIRITTO

 

L’appello è infondato e va respinto, così ritenendosi assorbita ogni problematica cautelare nella procedura tipica che la legge prevede per la trattazione delle vertenze in materia di silenzio-rifiuto (art. 21-bis, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 2, legge 21 luglio 2000 n. 205: sentenza succintamente motivata).
In realtà, l’attuale appellante non poteva introdurre con il ricorso originario due distinte azioni, disciplinate da differenti riti e di diverso oggetto e contenuto, data l’incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio-rifiuto (sostitutivo anche di ogni pronuncia cautelare) di cui all’art. 2, legge n. 205/2000, introduttivo dell’art. 21-bis, legge n. 1034/1971 (cfr. Cons. St. Ad. pl., n. 1/2002), con quello ordinario di sostanziale natura impugnatoria, che si svolge in pubblica udienza e nel quale il primo non può essere convertito (cfr. Cons. St., V, n. 12/2002), operando solo sul piano processuale e rivelandosi, quindi, non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della vertenza.
Ed a quanto sopra deve solo aggiungersi che la Nefroservice ha pure impugnato, con il suo ricorso introduttivo, la delib. G.r. n. 1412/2002, con ciò stesso dimostrando come la Regione Puglia non si sia mai trincerata dietro alcun silenzio-rifiuto, ma abbia comunque provveduto nel rispetto del piano sanitario regionale e del piano di riordino ospedaliero: donde la corretta pronuncia dei primi giudici, che hanno dichiarato inammissibile il gravame introduttivo. Conclusivamente, alla luce delle pregresse considerazioni, l’appello non può che essere respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
- respinge l’appello;
- condanna la Nefroservice S.r.l. a rifondere al Comune di Bari ed alla Regione Puglia (nella misura di metà per ciascuno) le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi duemila euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 20 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Presidente Gaetano TROTTA
Consigliere Giuseppe BARBAGALLO
Consigliere estensore Aldo SCOLA
Consigliere Anna LEONI
Consigliere Carlo Deodato

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
23 aprile 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)



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