| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 23 aprile 2004 n.
2388
Pres. Trotta – Est. Barbagallo
Regione Calabria (Avv. Montera) c/ Cimmino (Avv.ti Piane
e Parise) – Morabito (n.c.) |
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Farmacie – art. 2, comma 2, l. 389 del 1999
– sedi resesi disponibili – interpretazione
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La disposizione dell’articolo 2, comma 2,
della legge n. 389 del 1999 (secondo cui le sedi farmaceutiche
eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo
l’ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata
assegnata una delle farmacie messe a concorso”) deve essere
interpretata nel senso che l’espressione “eventualmente
resesi disponibili” stia ad indicare quelle sedi che “messe
a concorso, siano state già assegnate ma si siano rese disponibili
a seguito di vicende riguardanti l’assegnazione e l’assegnatario”;
seguendo quindi tale interpretazione, le sedi resesi disponibili
in quanto il titolare di esse, avendo concorso all’esercizio
di un’altra farmacia, sia risultato vincitore e abbia ottenuto
l’assegnazione di una nuova sede, non possono essere assegnate,
secondo la graduatoria, ai partecipanti al concorso i quali
non abbiano ottenuto altra assegnazione, perché tali sedi
non erano state messe a concorso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2388/2004 Reg. Dec.
N. 6874 Reg. Ric.
Anno 2002
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n. 6874/2002 proposto
dalla
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Regione Calabria, rappresentata e
difesa dall’avvocato Giovanni Montera, con il quale è elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Due Macelli, n. 47, presso
lo studio dell’avvocato Alfredo Morrone;
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c o n t r o
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il dottor Marco Cimmino, rappresentato
e difeso dagli avvocati Maria Piane e Rolando Parise del
Foro di Cosenza, con loro elettivamente domiciliato in Roma,
via di Monteverde 4, scala B, interno 15, presso lo studio
dell’avvocato Annita Cammarella;
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e nei confronti
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della dottoressa Teresa Morabito,
non costituita;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima, n. 1735/2002,
in data 24 giugno 2002;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dottor Marco
Cimmino;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla udienza pubblica del 20 gennaio 2004
la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi
gli avvocati Rolando Parise e L. Esbardo su delega dell’Avv.
Maria Piane.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione
Calabria propone appello avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro,
sezione prima, n. 1735/2002, in data 24 giugno 2002.
Con tale sentenza, in accoglimento del ricorso proposto
dal dottor Marco Cimmino, sono stati annullati l’atto di
diniego della Regione Calabria di attribuire al ricorrente,
anziché la assegnazione provvisoria, la assegnazione definitiva
della sede farmaceutica del comune di S. Fili, nonché il
provvedimento, di cui alla nota del 23 aprile 2002, di decadenza
del ricorrente dall’assegnazione in gestione provvisoria
della sede farmaceutica di S. Fili per il suo mancato adempimento
dell’obbligo di provvedere al pagamento dell’indennità di
avviamento al precedente titolare.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, ai sensi del
secondo comma dell’articolo 2 della legge 28 ottobre 1999,
n. 389, la graduatoria del concorso bandito per l’assegnazione
di farmacie dovesse essere utilizzata anche per la copertura
di farmacie ulteriori, resesi disponibili dopo l’indizione
del concorso; che, pertanto, la farmacia del comune di San
Fili, rimasta vacante a seguito della vincita e della conseguente
assegnazione al precedente titolare di altra sede, dovesse
essere assegnata a lui, che, classificatosi 42º, la aveva
richiesta a titolo definitivo, in mancanza di altre richieste
da parte di concorrenti che avevano una migliore posizione
in graduatoria; che, quindi, sia il diniego di assegnazione
in gestione definitiva della sede farmaceutica di San Fili
che il provvedimento di decadenza dalla assegnazione in
gestione provvisoria di tale sede, ritenuto conseguente
al primo, fossero illegittimi e dovessero essere annullati.
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Con l’atto di appello la Regione Calabria
deduce:
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1) la inammissibilità del ricorso originario
per la mancata, espressa impugnazione del provvedimento
di assegnazione in gestione provvisoria della sede farmaceutica
di San Fili, del quale il diniego di assegnazione di tale
sede in gestione definitiva doveva considerarsi atto meramente
confermativo;
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2) la inammissibilità del ricorso originario
per intervenuta acquiescenza, in quanto il dottor Cimmino,
con la comunicazione del 9 maggio 2002, aveva richiesto
l’assegnazione provvisoria della sede di San Fili;
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3) la inammissibilità del ricorso originario
per la mancata notificazione di esso ad almeno uno dei concorrenti,
i quali precedevano il ricorrente originario nella graduatoria
e che quindi, sulla base della prospettazione data dallo
stesso ricorrente, dovevano considerarsi controinteressati,
in quanto essi, prima dello stesso ricorrente, si sarebbero
dovuti interpellare in ordine all’assegnazione di gestione
definitiva della sede di S Fili;
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4) la inammissibilità del ricorso per carenza
di interesse, in quanto il dottor Cimmino non aveva alcun
interesse all’accoglimento del ricorso, non essendo egli
titolare di alcuna situazione giuridica tutelata avente
ad oggetto la immediata assegnazione della sede farmaceutica
di S. Fili;
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5) la omissione di pronuncia da parte della
sentenza impugnata in ordine alla impugnazione del provvedimento
di decadenza dalla gestione provvisoria, che era stato adottato,
perché il dottor Cimmino non aveva effettuato gli adempimenti
necessari al rilascio della autorizzazione;
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6) la erroneità della pronuncia nel merito,
in quanto tale decisione era fondata su una interpretazione
errata della disposizione di cui all’articolo 2, comma 2,
della legge 389 del ’99, interpretazione, che era stata
contraddetta dalla decisione della Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato n. 5 del 31 maggio 2002, secondo la quale
tale disposizione non consente l’utilizzazione della graduatoria
di un concorso per l’assegnazione della titolarità di una
farmacia ai fini dell’attribuzione di sedi farmaceutiche
diverse da quelle messe a concorso resesi disponibili dopo
l’esaurimento della procedura, ma pone, al contrario, una
speciale disciplina volta a consentire una pronta e tempestiva
assegnazione delle sedi messe concorso, rimaste indisponibili
perché non assegnate o, eventualmente resesi tali per rinuncia
o decadenza del precedente assegnatario.
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L’appellato, costituitosi, contestata specificamente
ciascuna delle censure in rito avanzate dalla Regione appellante,
per quanto riguarda il merito del giudizio deduce che:
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1) la disposizione di cui all’articolo 2,
comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 389 deve essere
intesa nel senso che anche le sedi farmaceutiche resesi
disponibili, in quanto i titolari di esse, partecipanti
e vincitori del concorso, hanno accettato l’assegnazione
di altra sede, devono essere assegnate, secondo l’ordine
di graduatoria, ai candidati cui non è stata assegnata una
delle farmacie messe a concorso. La decisione della Adunanza
plenaria n. 5 del 31 maggio 2002 ha riguardato il diverso
caso di un partecipante al concorso, il quale pretendeva
di essere legittimato ad ottenere l’assegnazione di altra
farmacia istituita in base a una pianta organica formata
successivamente; secondo tale decisione, in base alla previsione
del secondo comma dell’articolo 2 della legge richiamata,
devono essere assegnate, secondo l’ordine di graduatoria,
ai candidati ai quali non è stata assegnata una delle farmacie
messe a concorso, non solo le sedi espressamente messe a
concorso, assegnate e poi resesi disponibili per rinuncia
o decadenza dell’assegnatario, ma anche quelle resesi disponibili
perché all’originario titolare è stata assegnata altra sede;
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2) in riferimento al provvedimento di decadenza,
esso era stato disposto da organo incompetente, al di fuori
delle ipotesi previste dalla norma cui all’articolo 9 del
d.p.r. 21 agosto 1971, n. 1275, la quale concerne la rinunzia
fatta per mancato adempimento delle prescrizioni a carico
dell’assegnatario definitivo, mentre nessuna prescrizione
è prevista per la corresponsione dell’indennità di avviamento
da parte del gestore provvisorio; che egli, comunque aveva
manifestato la sua disponibilità a corrisponder quanto dovuto
al precedente titolare a titolo di indennità di avviamento,
ma era stato in ciò ostacolato dal comportamento del precedente
titolare.
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D I R I T T O
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Il Collegio ritiene che le censure avanzate
nel merito della controversia con l’atto di appello siano
fondate e che, pertanto, sia proprio prescindere dall’esame
delle questioni di rito.
Il Collegio, seguendo l’orientamento indicato dalla decisione
n. 5 del 31 maggio 2002 della Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato, ritiene che al ricorrente originario non poteva
essere assegnata in gestione definitiva la sede farmaceutica
di San Fili, utilizzando la graduatoria del concorso al
quale lo stesso ricorrente, dottor Cimmino, aveva partecipato,
classificandosi al 42º posto, perché tale sede non era stata
messa a concorso; che, pertanto, l’atto impugnato, di assegnazione
di tale sede al dottor Cimmino in gestione provvisoria,
ai sensi dell’articolo 1 della L. 16 marzo 1990, n. 48,
fosse legittimo. In tal senso è, infatti la pronuncia della
Adunanza plenaria citata, anche se, come deduce l’appellato,
il caso giudicato da quest’ultima era diverso da questo
attualmente oggetto del giudizio; quel caso concerneva l’ipotesi
di una sede istituita successivamente all’indizione del
concorso, questo riguarda l’attribuzione di una sede, resasi
disponibile, in quanto all’originario titolare di essa,
partecipante al concorso, è stata assegnata una delle sedi
messe al concorso.
La pronuncia della Adunanza plenaria è infatti, fondata
sul presupposto che la disposizione dell’articolo 2 ,comma
2, della legge n. 389 del 1999 (“2. Le sedi farmaceutiche
eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo
l’ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata
assegnata una delle farmacie messe a concorso”) debba essere
interpretata nel senso che l’espressione “eventualmente
resesi disponibili” stia di indicare quelle sedi che “messe
a concorso, siano state già assegnate ma si siano rese disponibili
a seguito di vicende riguardanti l’assegnazione e l’assegnatario”;
seguendo quindi tale interpretazione, le sedi resesi disponibili
in quanto il titolare di esse, avendo concorso all’esercizio
di un’altra farmacia, sia risultato vincitore e abbia ottenuto
l’assegnazione di una nuova sede, non possono essere assegnate,
secondo la graduatoria, ai partecipanti al concorso i quali
non abbiano ottenuto altra assegnazione, perché tali sedi
non erano state messe a concorso.
Tale interpretazione, la quale, assieme al comma 2 dell’articolo
2 della legge n. 389 del 1999, prende anche in considerazione
le disposizioni di cui all’articolo 112, ultimo comma, del
testo unico delle leggi sanitarie (“Nel caso di rinuncia
l’autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine
di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso”)
e 9 e seguenti del d.p.r. 21 agosto 1971, n. 1275, garantisce
la effettiva pubblicità e la trasparenza della procedura
concorsuale, e al tempo stesso tutela l’affidamento degli
aspiranti concorrenti, i quali possono non aver partecipato
al concorso, in quanto la sede alla quale aspiravano non
era tra quelle messe concorso. Diversamente sarebbe stato
ove il bando di concorso, assieme alle sedi nominativamente
indicate, avesse dichiarato che erano “messe a concorso
anche le sedi della provincia che si fossero eventualmente
rese disponibili in quanto il loro titolare, partecipante
al concorso, aveva ottenuto un’altra sede. Per quanto riguarda
il provvedimento di decadenza dell’originario ricorrente
dall’assegnazione della sede farmaceutica di San Fili per
il mancato pagamento dell’indennità di avviamento al precedente
titolare, l’annullamento pronunciato dal giudice di primo
grado è stato implicitamente determinato dall’annullamento
dell’atto di assegnazione della sede in gestione provvisoria,
del quale tale provvedimento di decadenza è stato ritenuto
conseguente. Quindi, accolto l’appello in ordine al capo
della sentenza avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento,
ritenuto presupposto, di assegnazione della sede farmaceutica
in gestione provvisoria anziché definitiva, devono essere
esaminate le censure originariamente avanzate dal dottor
Cimmino avverso tale atto e riproposte nel giudizio di appello.
L’originaria impugnazione è contenuta nell’istanza di sospensione
in data 29 maggio 2002, che il giudice di primo grado ha
ritenuto qualificare come proposizione di motivi aggiunti.
Con tale atto il ricorrente originario ha lamentato la arbitrarietà
del comportamento della Regione, in quanto nel caso non
era applicabile la disposizione di cui all’articolo 9 del
d.p.r. 31 agosto 1971 n. 1275, perché non gli era stata
comunicata l’entità dell’indennità di avviamento, perché
non gli era stata data la possibilità di depositare una
somma ritenuta congrua presso la Cassa depositi e prestiti,
perché il provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica
non è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento
dell’indennità di avviamento, perché, trattandosi di assegnazione
in gestione provvisoria, la previsione dell’obbligo di corresponsione
dell’indennità di avviamento non sussisteva, perché, in
relazione all’entità della somma eventualmente da versare,
dai redditi indicati dovevano essere detratti i costi di
produzione, fra i quali i corrispettivi spettanti ai soggetti
che avevano coadiuvato il farmacista titolare nella gestione
della farmacia.
Prescindendo dalla censura di incompetenza proposta per
la prima volta in appello, il Collegio ritiene che tutte
le doglianze riproposte siano infondate. La clausola posta
nel provvedimento di assegnazione, che prevedeva la decadenza
dell’assegnatario in caso di mancata dimostrazione del pagamento
dell’indennità di avviamento, va considerata legittima ai
sensi degli articoli 110 e 113, primo comma, lett. b), del
testo unico leggi sanitarie, in quanto le obbligazioni poste
a carico dell’assegnatario di una sede farmaceutica non
di nuova istituzione, ai sensi dell’articolo 110 del testo
unico delle leggi sanitarie e 17 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, non sono limitate da alcuna norma al caso di assegnazione
in gestione definitiva; del resto, la loro finalità, che
è quella di compensare il titolare che cessa dall’esercizio,
è coerente con tale estensione.
Quanto alla deduzione secondo la quale il pagamento dell’indennità
è stato impedito dal comportamento del creditore, precedente
titolare della sede farmaceutica, è condivisibile l’orientamento
della Amministrazione regionale secondo il quale l’interessato
avrebbe dovuto effettuare l’offerta reale della somma dovuta,
ai sensi dell’articolo 1209, primo comma, del codice civile
che, in mancanza di tale offerta, si deve ritenere l’assegnatario
inadempiente e quindi decaduto in base alla clausola legittimamente
posta alla assegnazione. Alla luce delle considerazioni
esposte, in accoglimento dell’appello e in riforma della
sentenza di primo grado, gli originari ricorsi devono essere
respinti.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese
per
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entrambi i gradi di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello
in epigrafe specificato, lo accoglie e, per l’effetto, in
riforma della sentenza appellata, respinge i ricorsi originari.
Compensa interamente le spese per entrambi i gradi di giudizio
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo
Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Gaetano TROTTA Presidente
Giuseppe BARBAGALLO Consigliere, est.
Aldo SCOLA Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Carlo DEODATO Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
23 aprile 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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