| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 23 aprile 2004 n.
2389
Pres. Trotta – Est. Barbagallo
Sticchi Damiani (Avv. Sticchi Damiani) c/ Regione Lazio
(Avv. Bottino) - Raggruppamento Politecnica-S.A.T.P.I. (Avv.ti
Gamberini e Filippo Bracci) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– concorso di progettazione – bando – requisiti di capacità
tecnica – interpretazione
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Ove un bando per concorso di progettazione
preveda che “l’ammissione alla gara è riservata a progettisti
di provata competenza in materia di progettazione stradale,
ferroviaria e di grandi infrastrutture in genere e che “l’idoneità
tecnica per il conferimento dell’incarico si riterrà comprovata
qualora il concorrente abbia esperito, nell’ultimo quinquennio,
più incarichi di progettazione esecutivi nel campo stradale,
ferroviario e di grandi infrastrutture in genere che cumulativamente
raggiungono un importo lavori non inferiore a L. 100.000.000.000,
con almeno un lavoro stradale di importo non inferiore a
L. 30.000.000.000”, tale prescrizione va interpretata non
nel senso che l’appalto debba essere affidato a professionisti
che avessero effettuato una progettazione di lavori stradali
costituenti grandi infrastrutture, ma soltanto che l’appalto
sia affidato a professionisti che avessero effettuato una
progettazione di lavori stradali per un importo minimo non
inferiore a trenta miliardi, e ciò perché nell’espressione
“lavoro stradale e di importo non inferiore a trenta miliardi”
si devono intendere ricomprese qualsiasi tipo di strade
e le strutture ad esse accessorie, quali le aree di parcheggio
e di manovra, il verde, le fognature, i cavidotti, le polifore,
gli impianti meccanici ed elettrici, l’arredo urbano: unica
interpretazione razionale, perché è secondo logica ricomprendere
nella nozione di opere stradali, oltre alle strade, le opere
accessorie ad esse.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2389/2004 Reg. Dec.
N. 1280 Reg. Ric.
Anno 1999
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n. 1280/1999 proposto
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dall’ ingegner Angelo Sticchi Damiani,
rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani,
con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via L.
Mantegazza n. 24, presso il Cav. Luigi Gardin;
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c o n t r o
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la Regione Lazio rappresentata e difesa
dall’avvocato Giuseppe Bottino, con il quale è elettivamente
domiciliata presso la sede della Avvocatura regionale, in
Roma, via Marco Antonio Colonna, n. 27;
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e nei confronti del
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Raggruppamento Politecnica-S.A.T.P.I.
rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Gamberini
e Luciano Filippo Bracci, elettivamente domiciliato presso
lo studio del secondo, in Roma, Largo del Teatro Valle n.
6;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sede di Roma, sezione prima ter, n. 2893/1998, in
data 9 ottobre 1998;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio,
e del Raggruppamento Politecnica-S.A.T.P.I.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla udienza pubblica del 20 gennaio 2004
la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi
gli avvocati E. Sticchi Damiani, G. Bottino, A. Gamberini
e L. F. Bracci.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con il ricorso specificato in epigrafe l’ingegnere
Angelo Sticchi Damiani, propone appello avverso la sentenza
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma, sezione prima ter, n. 2893/1998, in data 9 ottobre
1998. Con tale sentenza è stato respinto il ricorso proposto
dall’ingegnere Angelo Sticchi Damiani per l’annullamento
del provvedimento di aggiudicazione in favore del Raggruppamento
Politecnica – S.A.T.P.I. (il soggetto aggiudicatario, qualificatosi
a pari punti con l’appellante e con altro soggetto, era
risultato vincente per sorteggio) dell’incarico di progettazione
esecutiva della variante pedemontana della strada statale
n. 7 in comune di Formia, nonché della mancata esclusione
di quest’ultima dalla gara. Il ricorrente aveva sostenuto
in proposito che si sarebbe dovuto escludere dalla gara
il raggruppamento in vincitore in quanto non aveva dimostrato,
così come richiesto dal bando, di avere effettuato nell’ultimo
quinquennio un lavoro stradale, attinente a una grande infrastruttura
per un importo non inferiore a trenta miliardi di lire.
Il giudice di primo grado ha ritenuto, invece, che il raggruppamento
contro interessato avesse dato dimostrazione di aver effettuato
la progettazione esecutiva di opere stradali per un valore
superiore a trenta miliardi di lire, nell’ambito del progetto
relativo al mercato agro-alimentare di Bologna; il giudice
di primo grado ha ritenuto che nel caso del mercato agro-alimentare
il complesso degli elementi di esso era teso a garantire
la circolazione dei mezzi pesanti, per cui anche le pertinenze
come i parcheggi e le aree di stoccaggio dovevano considerarsi
parte integrante dell’opera; che inoltre la censura volta
a escludere che l’intervento complessivo del mercato agro
alimentare di Bologna potesse rientrare nell’ambito delle
opere stradali non poteva essere presa in considerazione
per la sua formulazione dubitativa.
L’ingegnere Angelo Sticchi Damiani, appellante, deduce che
la censura mossa con il ricorso introduttivo relativa alla
riconducibilità dell’intervento complessivo del mercato
agro alimentare di Bologna alle opere stradali era stato
posto in termini certi, in quanto egli aveva infatti sostenuto
che le opere stradali interne ad una struttura commerciale
non potevano ricondursi alla categoria dei lavori stradali.
L’appellante, riproponendo l’originaria censura e contestando
la decisione impugnata, deduce che il progetto del mercato
agro alimentare di Bologna non è riconducibile alla categoria
delle opere stradali, alle quali faceva riferimento il bando
di gara, in alcuna sua parte. Deduce in proposito che tale
opera non rientra fra le grandi infrastrutture pubbliche,
che, inoltre le strade interne, le opere relative al parcheggio
e allo stoccaggio e alle opere d’arte non rientrano nella
categoria di opere stradali, alle quali faceva riferimento
il bando nel richiedere che il concorrente dimostrasse di
aver esperito nell’ultimo quinquennio più incarichi di progettazione
esecutivi nel campo stradale, ferroviario e di grandi infrastrutture
in genere per un importo cumulativo non inferiore a cento
miliardi di lire, con almeno un lavoro stradale di importo
non inferiore a trenta miliardi; deduce in proposito l’appellante
che la progettazione relativa alle strade interne del mercato
agro-alimentare non aveva ad oggetto il tipo di opere previsto
nel bando riguardando appunto opere di accesso e viabilità
interna ad una struttura commerciale. L’appellante deduce
inoltre che l’opera in questione, con riferimento a tutte
le voci che potevano essere ricondotte alle opere stradali
(lavori relativi alla viabilità, alle aree di parcheggio
e di stoccaggio, ai movimenti di terra, alle opere d’arte)
non superavano l’importo di trenta miliardi; l’appellante
rileva in proposito che non potevano essere ricondotte alla
categoria delle opere stradali le “opere viarie di finitura”,
le “reti fognarie, cavidotti, pozzetti” gli “impianti meccanici
ed elettrici”, “l’allestimento di aree verdi” e “l’arredo
urbano”, soltanto considerando le quali la Politecnica sarebbe
riuscita ad acquisire il requisito richiesto. L’appellante
deduce inoltre, in relazione alla documentazione prodotta
in sede di gara dal soggetto vincitore:
1) che l’attività progettuale di cui al certificato n. 6
non costituisce progettazione esecutiva, che comunque non
si evince nell’ambito dell’opera progettata quale sia l’importo
riferito a lavori stradali;
2) che l’attività di cui al certificato n. 7 rientra nella
collaborazione fornita all’ingegnere titolare dell’incarico,
che come tale non vale a dimostrare i requisiti richiesti
dal bando di gara; che, inoltre, in tale certificato non
si indicano le opere prese in considerazione dal progetto
esecutivo; che non può ritenersi corrispondere al vero quanto
dichiarato dal sindaco di Castelfranco Emilia secondo cui
l’attività di progettazione in questione sarebbe stata eseguita
dalla Politecnica assieme all’ingegner Orlandi, in quanto
nella documentazione relativa al progetto non compare la
CIA, ora Politecnica, fra i progettisti; che le opere oggetto
dell’attività progettuale in questione non rientrano tra
le opere stradali di grandi infrastrutture; che dall’importo
dichiarato di lire 34.266.800.000 si sarebbero comunque
dovute detrarre le voci relative a revisione prezzi, Iva
ed espropri e si sarebbe così pervenuti a un importo di
lire 25.424.700.000, inferiore a quello minimo di trenta
miliardi previsto nel bando;
3) che le opere e di cui al certificato n. 9 sono di importo
molto inferiore a quello minimo richiesto;
4) che l’attività risultante dal certificato n. 10 non rientra
nella tipologia di attività progettuale richiesta dal bando;
5) che le opere di cui al certificato n. 11 non concernono
la progettazione esecutiva di opere stradali di grandi dimensioni
consistendo i servizi resi nella progettazione di opere
accessorie e funzionali alla realizzazione di opere stradali
e in un semplice studio di impatto ambientale; che, inoltre,
non è stato indicato l’importo delle opere stradali progettate.
Con successiva memoria l’appellante ribadisce e argomenta
quanto dedotto nell’appello e sottolinea come il giudice
di primo grado abbia anche errato nel ritenere che la censura
concernesse soltanto la mancanza del requisito dell’avvenuta
progettazione di lavori stradali di importo non inferiore
a trenta miliardi di lire e non anche il requisito cumulativo
relativo all’avvenuta effettuazione nell’ultimo quinquennio
di progettazione esecutiva per lavori di importo non inferiore
a cento miliardi.
La Regione Lazio, costituitasi, rileva l’infondatezza della
censura concernente la mancanza del requisito in capo al
soggetto vincitore dell’avvenuta progettazione di lavori
stradali di importo non inferiore a trenta miliardi; deduce
in proposito che il bando non richiedeva che i lavori stradali
dovessero riguardare grandi infrastrutture e che non si
riferiva alla costruzione di strade in senso stretto, in
quanto usava le espressioni “opere stradali”, “lavori stradali”
e progettazione esecutiva “in campo stradale”.
Il Raggruppamento Politecnica, costituitosi, chiede il rigetto
dell’appello, riducendo, in particolare che il progetto
per la rete stradale del centro ortofrutticolo di Bologna
è stato giustamente considerato al fine del possesso del
requisito dell’avvenuta progettazione esecutiva di lavori
stradali di importo non inferiore a trenta miliardi di lire,
che l’importo effettivo delle opere viarie relative a tale
progetto, come documentato nel piano economico approvato
dal Ministero dell’industria il 28 luglio 1995, ammontava
a più di quarantadue miliardi di lire, in quanto si dovevano
comprendere fra le opere stradali anche le opere relative
alle aree di sosta o di manovra, alle opere d’arte, al consolidamento
dei terreni, alle fognature e alle polifore al servizio
della viabilità, al verde.
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D I R I T T O
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Le censure poste con l’atto d’appello non
sono fondate; l’appello deve essere pertanto rigettato e
la sentenza impugnata deve essere confermata.
La disposizione del bando di gara, la cui interpretazione
e la cui attuazione costituiscono la principale materia
della presente controversia, così dispone: “L’ammissione
alla gara è riservata a progettisti di provata competenza
in materia di progettazione stradale, ferroviaria e di grandi
infrastrutture in genere. L’idoneità tecnica per il conferimento
dell’incarico si riterrà comprovata qualora il concorrente
abbia esperito, nell’ultimo quinquennio, più incarichi di
progettazione esecutivi nel campo stradale, ferroviario
e di grandi infrastrutture in genere che cumulativamente
raggiungono un importo lavori non inferiore a L. 100.000.000.000,
con almeno un lavoro stradale di importo non inferiore a
L. 30.000.000.000”.
Per quanto riguarda l’ambito della controversia il Collegio
ritiene che con il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo
regionale l’originario ricorrente abbia censurato la illegittimità
dei provvedimenti di mancata esclusione e di aggiudicazione
della gara al concorrente vincitore, limitandosi a dedurre
la mancanza del requisito della progettazione di un lavoro
stradale di importo non inferiore a trenta miliardi di lire
e non abbia anche dedotto che il soggetto vincitore non
aveva il requisito dell’effettuazione di incarichi di progettazione
nel campo stradale ferroviario e di grandi infrastrutture
per un importo dei lavori cumulativo non inferiore a cento
miliardi. La parte in diritto, infatti, dell’originario
ricorso nella parte iniziale lamenta l’eccesso di potere
per violazione delle norme del bando in materia di requisiti
di partecipazione, in quanto “il raggruppamento di professionisti
e in particolare la mandataria era sprovvista del requisito
ad essa specificamente richiesto, non avendo elaborato un
progetto di opere stradali per un importo di almeno £ 30.000.000”
(la cifra va intesa indicare trenta miliardi essendo il
numero riportato evidentemente frutto di errore materiale).
La successiva parte del ricorso, introdotto dall’espressione
“Infatti dall’esame della documentazione prodotta si può
evincere che:” è tesa a mostrare l’esattezza di tale precedente
assunto.
Questo giudice condivide quindi il capo della pronuncia
di primo grado, con cui si è ritenuto che “sul possesso
dell’ulteriore requisito dei cento miliardi per opere complessive
in capo al raggruppamento controinteressato non vi è contestazione
da parte del ricorrente”. Anche l’oggetto del merito del
giudizio di appello è quindi limitato alla verifica della
sussistenza in capo al raggruppamento vincitore del requisito
dell’effettuazione della progettazione di un lavoro stradale
di importo non inferiore a trenta miliardi nell’ultimo quinquennio.
Il Collegio ritiene che la previsione del bando sopra riportata
non richiedesse che l’appalto fosse affidato a professionisti
che avessero effettuato una progettazione di lavori stradali
costituenti grandi infrastrutture, ma soltanto che l’appalto
fosse affidato a professionisti che avessero effettuato
una progettazione di lavori stradali per un importo minimo
non inferiore a trenta miliardi. Tale interpretazione, non
contraddetta dalla lettera del bando, che fa riferimento
a progettazione esecutiva “nel campo stradale, ferroviario
e di grandi infrastrutture in genere”, è la più razionale,
in quanto l’opera che doveva essere realizzata non costituiva
una grande infrastruttura. Secondo il Collegio, come rileva
la Regione Lazio, nell’espressione “lavoro stradale e di
importo non inferiore a trenta miliardi” si devono intendere
ricomprese qualsiasi tipo di strade e le strutture ad esse
accessorie, quali le aree di parcheggio e di manovra, il
verde, le fognature, i cavidotti, le polifore, gli impianti
meccanici ed elettrici, l’arredo urbano. Tale interpretazione,
coerente con la lettera del bando, che fa riferimento a
“opere stradali”, “incarichi di progettazione esecutivi
nel campo stradale”, “lavoro stradale”, è anche l’unica
razionale perché è secondo logica ricomprendere nella nozione
di opere stradali, oltre alle strade, le opere accessorie
ad esse. Alla luce di tali premesse, la progettazione esecutiva
delle opere inerenti alla viabilità di accesso, alla viabilità
interna ed ai piazzali per parcheggio e stoccaggio, alle
relative opere d’arte ed agli interventi di consolidamento
dei terreni del corpo stradale con apporto di calce e cemento
per il nuovo mercato agroalimentare di Bologna, effettuata
dal raggruppamento aggiudicatario, costituisce progettazione
di lavoro stradale secondo la riportata previsione del bando.
Per quanto riguarda l’importo dei relativi lavori, il Collegio,
facendo riferimento alle tabelle di distribuzione dell’importo
forfettario per le varie categorie di lavoro, allegato al
verbale di concordamento del 11 luglio 1997, da più parti
prodotte, ritiene che l’importo di tali lavori, indicati
nel richiamato documento come “sistemazioni esterne”, sia
stato di lire 43.262.785.875, non inferiore quindi all’importo
di trenta miliardi richiesto quale requisito dal bando.
La circostanza che in un documento, datato 24 settembre
1997, a firma dell’ingegner Renzo Tripodi, membro del consiglio
direttivo e del comitato tecnico della società consortile
costituita per la costruzione del nuovo mercato alimentare
di Bologna, sia stato indicato l’importo di 23.858.000.000
non contraddice la conclusione sopra riportata, la quale
ha tenuto conto, nel computo complessivo, di lavori non
considerati in tale documento.
Alla luce delle considerazioni esposte deve essere rigettato
l’appello e confermata la sentenza di primo grado impugnata.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese
anche per questo grado di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, rigetta il ricorso in epigrafe specificato
e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata. Compensa
interamente fra le parti le spese per questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo
Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Gaetano TROTTA Presidente
Giuseppe BARBAGALLO Consigliere, est.
Aldo SCOLA Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Carlo DEODATO Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
23 aprile 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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