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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 23 aprile 2004 n. 2389
Pres. Trotta – Est. Barbagallo
Sticchi Damiani (Avv. Sticchi Damiani) c/ Regione Lazio (Avv. Bottino) - Raggruppamento Politecnica-S.A.T.P.I. (Avv.ti Gamberini e Filippo Bracci)


Contratti della pubblica amministrazione – concorso di progettazione – bando – requisiti di capacità tecnica – interpretazione

Ove un bando per concorso di progettazione preveda che “l’ammissione alla gara è riservata a progettisti di provata competenza in materia di progettazione stradale, ferroviaria e di grandi infrastrutture in genere e che “l’idoneità tecnica per il conferimento dell’incarico si riterrà comprovata qualora il concorrente abbia esperito, nell’ultimo quinquennio, più incarichi di progettazione esecutivi nel campo stradale, ferroviario e di grandi infrastrutture in genere che cumulativamente raggiungono un importo lavori non inferiore a L. 100.000.000.000, con almeno un lavoro stradale di importo non inferiore a L. 30.000.000.000”, tale prescrizione va interpretata non nel senso che l’appalto debba essere affidato a professionisti che avessero effettuato una progettazione di lavori stradali costituenti grandi infrastrutture, ma soltanto che l’appalto sia affidato a professionisti che avessero effettuato una progettazione di lavori stradali per un importo minimo non inferiore a trenta miliardi, e ciò perché nell’espressione “lavoro stradale e di importo non inferiore a trenta miliardi” si devono intendere ricomprese qualsiasi tipo di strade e le strutture ad esse accessorie, quali le aree di parcheggio e di manovra, il verde, le fognature, i cavidotti, le polifore, gli impianti meccanici ed elettrici, l’arredo urbano: unica interpretazione razionale, perché è secondo logica ricomprendere nella nozione di opere stradali, oltre alle strade, le opere accessorie ad esse.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 2389/2004 Reg. Dec.
N. 1280 Reg. Ric.
Anno 1999

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

 

ha pronunciato la seguente

 

D E C I S I O N E

 

sul ricorso in appello n. 1280/1999 proposto

 

dall’ ingegner Angelo Sticchi Damiani, rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso il Cav. Luigi Gardin;

 

c o n t r o

 

la Regione Lazio rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Bottino, con il quale è elettivamente domiciliata presso la sede della Avvocatura regionale, in Roma, via Marco Antonio Colonna, n. 27;

 

e nei confronti del

 

Raggruppamento Politecnica-S.A.T.P.I. rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Gamberini e Luciano Filippo Bracci, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6;

 

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima ter, n. 2893/1998, in data 9 ottobre 1998;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio, e del Raggruppamento Politecnica-S.A.T.P.I.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla udienza pubblica del 20 gennaio 2004 la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi gli avvocati E. Sticchi Damiani, G. Bottino, A. Gamberini e L. F. Bracci.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con il ricorso specificato in epigrafe l’ingegnere Angelo Sticchi Damiani, propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima ter, n. 2893/1998, in data 9 ottobre 1998. Con tale sentenza è stato respinto il ricorso proposto dall’ingegnere Angelo Sticchi Damiani per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore del Raggruppamento Politecnica – S.A.T.P.I. (il soggetto aggiudicatario, qualificatosi a pari punti con l’appellante e con altro soggetto, era risultato vincente per sorteggio) dell’incarico di progettazione esecutiva della variante pedemontana della strada statale n. 7 in comune di Formia, nonché della mancata esclusione di quest’ultima dalla gara. Il ricorrente aveva sostenuto in proposito che si sarebbe dovuto escludere dalla gara il raggruppamento in vincitore in quanto non aveva dimostrato, così come richiesto dal bando, di avere effettuato nell’ultimo quinquennio un lavoro stradale, attinente a una grande infrastruttura per un importo non inferiore a trenta miliardi di lire.
Il giudice di primo grado ha ritenuto, invece, che il raggruppamento contro interessato avesse dato dimostrazione di aver effettuato la progettazione esecutiva di opere stradali per un valore superiore a trenta miliardi di lire, nell’ambito del progetto relativo al mercato agro-alimentare di Bologna; il giudice di primo grado ha ritenuto che nel caso del mercato agro-alimentare il complesso degli elementi di esso era teso a garantire la circolazione dei mezzi pesanti, per cui anche le pertinenze come i parcheggi e le aree di stoccaggio dovevano considerarsi parte integrante dell’opera; che inoltre la censura volta a escludere che l’intervento complessivo del mercato agro alimentare di Bologna potesse rientrare nell’ambito delle opere stradali non poteva essere presa in considerazione per la sua formulazione dubitativa.
L’ingegnere Angelo Sticchi Damiani, appellante, deduce che la censura mossa con il ricorso introduttivo relativa alla riconducibilità dell’intervento complessivo del mercato agro alimentare di Bologna alle opere stradali era stato posto in termini certi, in quanto egli aveva infatti sostenuto che le opere stradali interne ad una struttura commerciale non potevano ricondursi alla categoria dei lavori stradali. L’appellante, riproponendo l’originaria censura e contestando la decisione impugnata, deduce che il progetto del mercato agro alimentare di Bologna non è riconducibile alla categoria delle opere stradali, alle quali faceva riferimento il bando di gara, in alcuna sua parte. Deduce in proposito che tale opera non rientra fra le grandi infrastrutture pubbliche, che, inoltre le strade interne, le opere relative al parcheggio e allo stoccaggio e alle opere d’arte non rientrano nella categoria di opere stradali, alle quali faceva riferimento il bando nel richiedere che il concorrente dimostrasse di aver esperito nell’ultimo quinquennio più incarichi di progettazione esecutivi nel campo stradale, ferroviario e di grandi infrastrutture in genere per un importo cumulativo non inferiore a cento miliardi di lire, con almeno un lavoro stradale di importo non inferiore a trenta miliardi; deduce in proposito l’appellante che la progettazione relativa alle strade interne del mercato agro-alimentare non aveva ad oggetto il tipo di opere previsto nel bando riguardando appunto opere di accesso e viabilità interna ad una struttura commerciale. L’appellante deduce inoltre che l’opera in questione, con riferimento a tutte le voci che potevano essere ricondotte alle opere stradali (lavori relativi alla viabilità, alle aree di parcheggio e di stoccaggio, ai movimenti di terra, alle opere d’arte) non superavano l’importo di trenta miliardi; l’appellante rileva in proposito che non potevano essere ricondotte alla categoria delle opere stradali le “opere viarie di finitura”, le “reti fognarie, cavidotti, pozzetti” gli “impianti meccanici ed elettrici”, “l’allestimento di aree verdi” e “l’arredo urbano”, soltanto considerando le quali la Politecnica sarebbe riuscita ad acquisire il requisito richiesto. L’appellante deduce inoltre, in relazione alla documentazione prodotta in sede di gara dal soggetto vincitore:
1) che l’attività progettuale di cui al certificato n. 6 non costituisce progettazione esecutiva, che comunque non si evince nell’ambito dell’opera progettata quale sia l’importo riferito a lavori stradali;
2) che l’attività di cui al certificato n. 7 rientra nella collaborazione fornita all’ingegnere titolare dell’incarico, che come tale non vale a dimostrare i requisiti richiesti dal bando di gara; che, inoltre, in tale certificato non si indicano le opere prese in considerazione dal progetto esecutivo; che non può ritenersi corrispondere al vero quanto dichiarato dal sindaco di Castelfranco Emilia secondo cui l’attività di progettazione in questione sarebbe stata eseguita dalla Politecnica assieme all’ingegner Orlandi, in quanto nella documentazione relativa al progetto non compare la CIA, ora Politecnica, fra i progettisti; che le opere oggetto dell’attività progettuale in questione non rientrano tra le opere stradali di grandi infrastrutture; che dall’importo dichiarato di lire 34.266.800.000 si sarebbero comunque dovute detrarre le voci relative a revisione prezzi, Iva ed espropri e si sarebbe così pervenuti a un importo di lire 25.424.700.000, inferiore a quello minimo di trenta miliardi previsto nel bando;
3) che le opere e di cui al certificato n. 9 sono di importo molto inferiore a quello minimo richiesto;
4) che l’attività risultante dal certificato n. 10 non rientra nella tipologia di attività progettuale richiesta dal bando;
5) che le opere di cui al certificato n. 11 non concernono la progettazione esecutiva di opere stradali di grandi dimensioni consistendo i servizi resi nella progettazione di opere accessorie e funzionali alla realizzazione di opere stradali e in un semplice studio di impatto ambientale; che, inoltre, non è stato indicato l’importo delle opere stradali progettate.
Con successiva memoria l’appellante ribadisce e argomenta quanto dedotto nell’appello e sottolinea come il giudice di primo grado abbia anche errato nel ritenere che la censura concernesse soltanto la mancanza del requisito dell’avvenuta progettazione di lavori stradali di importo non inferiore a trenta miliardi di lire e non anche il requisito cumulativo relativo all’avvenuta effettuazione nell’ultimo quinquennio di progettazione esecutiva per lavori di importo non inferiore a cento miliardi.
La Regione Lazio, costituitasi, rileva l’infondatezza della censura concernente la mancanza del requisito in capo al soggetto vincitore dell’avvenuta progettazione di lavori stradali di importo non inferiore a trenta miliardi; deduce in proposito che il bando non richiedeva che i lavori stradali dovessero riguardare grandi infrastrutture e che non si riferiva alla costruzione di strade in senso stretto, in quanto usava le espressioni “opere stradali”, “lavori stradali” e progettazione esecutiva “in campo stradale”.
Il Raggruppamento Politecnica, costituitosi, chiede il rigetto dell’appello, riducendo, in particolare che il progetto per la rete stradale del centro ortofrutticolo di Bologna è stato giustamente considerato al fine del possesso del requisito dell’avvenuta progettazione esecutiva di lavori stradali di importo non inferiore a trenta miliardi di lire, che l’importo effettivo delle opere viarie relative a tale progetto, come documentato nel piano economico approvato dal Ministero dell’industria il 28 luglio 1995, ammontava a più di quarantadue miliardi di lire, in quanto si dovevano comprendere fra le opere stradali anche le opere relative alle aree di sosta o di manovra, alle opere d’arte, al consolidamento dei terreni, alle fognature e alle polifore al servizio della viabilità, al verde.

 

D I R I T T O

 

Le censure poste con l’atto d’appello non sono fondate; l’appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
La disposizione del bando di gara, la cui interpretazione e la cui attuazione costituiscono la principale materia della presente controversia, così dispone: “L’ammissione alla gara è riservata a progettisti di provata competenza in materia di progettazione stradale, ferroviaria e di grandi infrastrutture in genere. L’idoneità tecnica per il conferimento dell’incarico si riterrà comprovata qualora il concorrente abbia esperito, nell’ultimo quinquennio, più incarichi di progettazione esecutivi nel campo stradale, ferroviario e di grandi infrastrutture in genere che cumulativamente raggiungono un importo lavori non inferiore a L. 100.000.000.000, con almeno un lavoro stradale di importo non inferiore a L. 30.000.000.000”.
Per quanto riguarda l’ambito della controversia il Collegio ritiene che con il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale l’originario ricorrente abbia censurato la illegittimità dei provvedimenti di mancata esclusione e di aggiudicazione della gara al concorrente vincitore, limitandosi a dedurre la mancanza del requisito della progettazione di un lavoro stradale di importo non inferiore a trenta miliardi di lire e non abbia anche dedotto che il soggetto vincitore non aveva il requisito dell’effettuazione di incarichi di progettazione nel campo stradale ferroviario e di grandi infrastrutture per un importo dei lavori cumulativo non inferiore a cento miliardi. La parte in diritto, infatti, dell’originario ricorso nella parte iniziale lamenta l’eccesso di potere per violazione delle norme del bando in materia di requisiti di partecipazione, in quanto “il raggruppamento di professionisti e in particolare la mandataria era sprovvista del requisito ad essa specificamente richiesto, non avendo elaborato un progetto di opere stradali per un importo di almeno £ 30.000.000” (la cifra va intesa indicare trenta miliardi essendo il numero riportato evidentemente frutto di errore materiale). La successiva parte del ricorso, introdotto dall’espressione “Infatti dall’esame della documentazione prodotta si può evincere che:” è tesa a mostrare l’esattezza di tale precedente assunto.
Questo giudice condivide quindi il capo della pronuncia di primo grado, con cui si è ritenuto che “sul possesso dell’ulteriore requisito dei cento miliardi per opere complessive in capo al raggruppamento controinteressato non vi è contestazione da parte del ricorrente”. Anche l’oggetto del merito del giudizio di appello è quindi limitato alla verifica della sussistenza in capo al raggruppamento vincitore del requisito dell’effettuazione della progettazione di un lavoro stradale di importo non inferiore a trenta miliardi nell’ultimo quinquennio.
Il Collegio ritiene che la previsione del bando sopra riportata non richiedesse che l’appalto fosse affidato a professionisti che avessero effettuato una progettazione di lavori stradali costituenti grandi infrastrutture, ma soltanto che l’appalto fosse affidato a professionisti che avessero effettuato una progettazione di lavori stradali per un importo minimo non inferiore a trenta miliardi. Tale interpretazione, non contraddetta dalla lettera del bando, che fa riferimento a progettazione esecutiva “nel campo stradale, ferroviario e di grandi infrastrutture in genere”, è la più razionale, in quanto l’opera che doveva essere realizzata non costituiva una grande infrastruttura. Secondo il Collegio, come rileva la Regione Lazio, nell’espressione “lavoro stradale e di importo non inferiore a trenta miliardi” si devono intendere ricomprese qualsiasi tipo di strade e le strutture ad esse accessorie, quali le aree di parcheggio e di manovra, il verde, le fognature, i cavidotti, le polifore, gli impianti meccanici ed elettrici, l’arredo urbano. Tale interpretazione, coerente con la lettera del bando, che fa riferimento a “opere stradali”, “incarichi di progettazione esecutivi nel campo stradale”, “lavoro stradale”, è anche l’unica razionale perché è secondo logica ricomprendere nella nozione di opere stradali, oltre alle strade, le opere accessorie ad esse. Alla luce di tali premesse, la progettazione esecutiva delle opere inerenti alla viabilità di accesso, alla viabilità interna ed ai piazzali per parcheggio e stoccaggio, alle relative opere d’arte ed agli interventi di consolidamento dei terreni del corpo stradale con apporto di calce e cemento per il nuovo mercato agroalimentare di Bologna, effettuata dal raggruppamento aggiudicatario, costituisce progettazione di lavoro stradale secondo la riportata previsione del bando. Per quanto riguarda l’importo dei relativi lavori, il Collegio, facendo riferimento alle tabelle di distribuzione dell’importo forfettario per le varie categorie di lavoro, allegato al verbale di concordamento del 11 luglio 1997, da più parti prodotte, ritiene che l’importo di tali lavori, indicati nel richiamato documento come “sistemazioni esterne”, sia stato di lire 43.262.785.875, non inferiore quindi all’importo di trenta miliardi richiesto quale requisito dal bando. La circostanza che in un documento, datato 24 settembre 1997, a firma dell’ingegner Renzo Tripodi, membro del consiglio direttivo e del comitato tecnico della società consortile costituita per la costruzione del nuovo mercato alimentare di Bologna, sia stato indicato l’importo di 23.858.000.000 non contraddice la conclusione sopra riportata, la quale ha tenuto conto, nel computo complessivo, di lavori non considerati in tale documento.
Alla luce delle considerazioni esposte deve essere rigettato l’appello e confermata la sentenza di primo grado impugnata.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese anche per questo grado di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta il ricorso in epigrafe specificato e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata. Compensa interamente fra le parti le spese per questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Gaetano TROTTA Presidente
Giuseppe BARBAGALLO Consigliere, est.
Aldo SCOLA Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Carlo DEODATO Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
23 aprile 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)


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