| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2294
Pres. Elefante – Est. Allegretta
Robinie s.r.l. (Avv.ti Pavanini e Abbamonte) c/ Comune di
Lignano Sabbiadoro (Avv. Castiglione) |
|
Responsabilità della pubblica amministrazione
– interesse pretensivo – discrezionalità dell’amministrazione
– possibilità di più scelte alternative – diritto al risarcimento
dei danni – insussistenza
|
|
L’aspirazione ad un provvedimento positivo
costituisce una semplice aspettativa; sicché, se l’amministrazione
è titolare di potere discrezionale in ordine al rilascio
di un provvedimento ampliativo di status, manca il nesso
di causalità tra la constatata illegittimità dell’atto lesivo
ed il danno lamentato.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 2294/04 REG.DEC.
N. 9505 REG.RIC.
ANNO 2001
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello n. 9505 del 2001 proposto
dalla
|
| |
|
Robinie s.r.l., in persona del suo
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Andrea Pavanini e Giuseppe Abbamonte e con quest’ultimo
elettivamente domiciliata in Roma, Via G. G. Porro n. 8,
presso lo studio Titomanlio - Abbamonte,
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Lignano Sabbiadoro, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Franco Castiglione ed elettivamente domiciliato
in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 10, presso lo studio
dell’avv. prof. Lucio Ghia,
|
| |
|
per l'annullamento
della sentenza n. 402 in data 23 giugno 2001 pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per
il Friuli - Venezia Giulia;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale
del Comune di Lignano Sabbiadoro;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003 gli avv.ti
Pavanini, Abbamonte e Castiglione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
L’appello in epigrafe investe la sentenza
n. 402 in data 23 giugno 2001, con la quale il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, previa
riunione dei ricorsi promossi dalla Robinie s.r.l. aventi
i numeri 442 e 457 del 2000, ha dichiarato inammissibile
per difetto d’interesse il primo ed ha rigettato il secondo,
dichiarando compensate le spese di giudizio.
La ricorrente sostiene che la sentenza gravata sarebbe ingiusta
ed erronea in quanto, nel negare la sussistenza dell’interesse
all'impugnazione del provvedimento di adozione della variante
al piano regolatore generale, oggetto del ric. n. 442 del
2000, avrebbe confuso due distinte pianificazioni, quella
comunale e quella dell'Autorità di bacino, tra loro indipendenti
e dirette a tutelare interessi diversi, urbanistici ed idraulici.
Il Tribunale, poi, avrebbe errato nel negare valenza espropriativa
a detta variante, che, invece, avrebbe reso i suoli della
ricorrente praticamente non commerciabili. Si richiamano,
pertanto, tutti i motivi dell'impugnazione non considerati
dal giudice di primo grado.
Erronea viene ritenuta la sentenza impugnata, anche nella
parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria, per non
aver ritenuto sussistente nella condotta del Comune di Lignano
l'elemento colposo, viceversa rinvenibile in atti.
Si chiede in conclusione che la sentenza appellata sia riformata
e siano accolti i ricorsi di primo grado, con annullamento
degli atti impugnati e condanna del Comune al risarcimento
dei danni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lignano Sabbiadoro,
il quale ha controdedotto al gravame, eccependone l’infondatezza.
Ha avanzato, altresì, appello incidentale, impugnando la
sentenza in questione nella parte in cui ha compensato le
spese di giudizio. Ha, pertanto, concluso chiedendo che
l’appello principale sia respinto, con vittoria delle spese
del presente grado e perché; in accoglimento dell’appello
incidentale, la sentenza sia riformata nel capo relativo
alle spese, condannando l’appellante alla rifusione di quelle
del primo grado.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 dicembre
2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio
si è riservata la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Con la sentenza appellata il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, previa
loro riunione, ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse
il ricorso n. 442 del 2000 ed ha rigettato quello iscritto
al n. 457 del 2000, entrambi promossi dalla società ricorrente.
Il primo dei due ricorsi era diretto all’annullamento: a)
della deliberazione consiliare n. 36 del 19 aprile 2000,
con cui il Comune di Lignano Sabbiadoro ha adottato la variante
n. 30 al piano regolatore generale per la revisione dei
vincoli ai sensi dell'art. 36, secondo comma, della legge
regionale n. 52 del 1991, nella parte in cui impone la destinazione
a verde pubblico su di un'area di proprietà della ricorrente
compresa in un piano particolareggiato da essa proposto,
già approvato, e nella parte in cui fa salvi solo i piani
attuativi adottati e non anche quelli approvati; b) della
presupposta deliberazione n. 10 del 9 marzo 2000, con cui
il Consiglio comunale ha impartito le direttive per la formazione
della variante generale al p.r.g., nella parte in cui prevede
la suddetta destinazione a verde pubblico della proprietà
della ricorrente. Con il secondo ricorso (n. 457 del 2000)
si è chiesto il risarcimento del danno derivante dall’impossibilità
di dare attuazione al piano in questione, a causa della
sua mancata tempestiva approvazione, ascrivibile a responsabilità
del Comune.
|
| |
|
2. Dopo aver individuato l’interesse dedotto
nel primo giudizio in quello all'eliminazione dei vincoli
di salvaguardia, che derivavano dalle deliberazioni impugnate
e che impedivano l’esecuzione del piano proposto dalla ricorrente
ed approvato con la deliberazione consiliare n. 108 del
27 dicembre 1999, il Tribunale ne ha, però, negato la permanenza
rilevando l’intervenuta imposizione, ad opera dell'Autorità
di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta e Bacchiglione, di un vincolo di assoluta inedificabilità
sulle aree ricadenti nel piano stralcio per la sicurezza
idraulica di quei fiumi, tra le quali è compresa l’area
interessata dal piano lottizzativo della ricorrente; vincolo
divenuto definitivo nelle more del giudizio a seguito di
approvazione del piano stralcio.
Di tale pronuncia si duole la ricorrente, sostenendo che
il giudice di primo grado ha confuso gli effetti di due
distinte pianificazioni, quella comunale e quella dell'Autorità
di bacino, tra loro indipendenti e dirette a tutelare interessi
diversi, urbanistici ed idraulici e, comunque, non ha considerato
la valenza espropriativa della variante impugnata, la cui
sola adozione ha reso i suoli in argomento praticamente
non commerciabili. Vengono, pertanto, riproposti tutti i
motivi dedotti in prima istanza con il ricorso n. 442 del
2000.
Considera il Collegio che, per questa parte, l’appello è
da ritenersi divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto
d’interesse. In corso di causa, invero, con deliberazione
18 luglio 2001 n. 48 il Consiglio Comunale di Lignano Sabbiadoro
ha disposto la revoca della variante n. 30 al p.r.g. ed
ha adottato una nuova variante generale, la n. 36, con la
quale la zona lottizzata dalla ricorrente e già classificata
come destinata ad attrezzature turistico-sportive, è stata
trasformata in zona L1, qualificata zona portuale di interesse
regionale. Per altro, per rendere compatibili le previsioni
urbanistiche assunte in quest’ultima variante con la necessità
di tutela dei siti di importanza comunitaria e per soddisfare
sopravvenute esigenze di revisione sostanziale della normativa
di piano regolatore, si è ritenuto necessario procedere
alla revoca anche di tale variante. A tanto il Consiglio
Comunale ha provveduto con deliberazione n. 62 del 14 luglio
2003, adottando con atto n. 63 di pari data una nuova variante
generale al p.r.g., contrassegnata con il n. 37.
Deve constatarsi, dunque, in primo luogo, che è venuto meno
il principale dei provvedimenti oggetto dell’impugnazione,
vale a dire la deliberazione consiliare n. 36 del 19 aprile
2000. Inoltre, la sua sostituzione, quanto al contenuto,
a mezzo di atti successivi porta ad escludere che la decisione
della causa, quand’anche di segno positivo, possa arrecare
alla ricorrente un qualsiasi vantaggio, neppure strumentale,
derivando ora la lesione dei suoi interessi dagli atti sopraggiunti.
Il superamento sostanziale degli obiettivi e dei criteri
della pianificazione, testimoniato dall’adozione soprattutto
dell’ultima variante generale, induce, in ogni caso, a ritenere
ormai cessato ogni interesse anche all’annullamento dell’atto
consiliare n. 10 del 9 marzo 2000, recante direttive in
materia. Non sembra inutile, peraltro, osservare che, sebbene
il piano particolareggiato dell’appellante società, come
approvato nel 1999, sia fatto salvo dalla normativa di attuazione
della variante n. 37 (cfr. art. 2 - piani particolareggiati),
è tuttora vigente sull’intero suo ambito il vincolo di assoluta
inedificabilità che deriva dal piano di bacino del fiume
Tagliamento.
|
| |
|
3. Con il secondo motivo di appello si lamenta
l’errore commesso dal Tribunale nel respingere il ricorso
n. 457/00, avanzato dalla ricorrente per chiede il risarcimento
del danno, causatole dal diniego di approvazione del più
volte menzionato piano di lottizzazione, statuito con la
deliberazione consiliare n. 82 del 25 agosto 1997.
L’appellante ripropone le argomentazioni già dedotte a fondamento
della pretesa ed intese a dimostrare la sussistenza di tutti
gli elementi della fattispecie risarcitoria: il danno, consistente
nelle inutili spese per l’intervento edilizio e nella perdita
del guadagno che sarebbe derivato dalla sua attuazione;
la sua ingiustizia, in quanto l’illegittimità del diniego
di approvazione è stata riconosciuta definitivamente con
sentenza 15 ottobre 1999 n. 1589 della IV Sez. del Consiglio
di Stato ed il piano è stato poi approvato con la delib.
C.C. n. 108 del 27.12.1999; il nesso causale fra tale accertata
illegittimità e la non realizzabilità del progetto edilizio,
essendo intervenuta prima della sua approvazione l’adozione
del piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio
e basso corso del fiume Tagliamento, con le conseguenti
misure di salvaguardia; e, infine, la colpa dell’Amministrazione,
viste le lungaggini istruttorie inspiegabili, come l’ingiustificata
reiterazione della richiesta di pareri già ottenuti.
Sarebbe, ad ogni modo, in contrasto con l’ormai affermato
principio della risarcibilità dei danni da lesione di interessi
legittimi la tesi del giudice di primo grado che essa ricorrente
sarebbe titolare di un interesse pretensivo, ancora da valutare
per accertarne l’idoneità a fondare una pretesa di risarcimento.
La pronuncia contrasterebbe sia con l’accertamento giudiziale
risultante dalla menzionata decisione del Consiglio di Stato,
sia con quanto dimostrerebbe lo stesso comportamento del
Comune. Ad avviso dell’appellante, l’approvazione della
lottizzazione di cui si tratta, senz’altra riserva che la
sospensione per la sopravvenuta salvaguardia idraulica costituirebbe,
infatti, ammissione che non esisteva nessun’altra ragione
che potesse giustificare la non approvazione.
La doglianza è infondata.
Merita di essere condivisa, invero, la sentenza appellata,
sia nella puntuale analisi che in essa viene fatta della
fattispecie, sia nelle conclusioni alle quali perviene.
Come correttamente rileva il primo giudice, l’approvazione
del piano attuativo, in relazione alla disciplina applicabile
nel caso di specie ed alle particolarità della vicenda,
non costituiva un atto vincolato. L’art. 45, 4° comma, della
L.R. n. 52 del 1991 prevede, infatti, che, adottato lo strumento
urbanistico e pervenute le eventuali osservazioni ed opposizioni,
su cui è tenuto a pronunciarsi, il Consiglio comunale può
approvarlo così com’è, oppure può apportarvi modificazioni
oppure ne può disporre in tutto o in parte la rielaborazione
e riadozione. Onde, l’aspirazione della ricorrente al provvedimento
positivo costituiva, quando esso gli è stato negato, una
semplice aspettativa e tale essa rimaneva anche dopo l’annullamento
giurisdizionale del diniego. Questo, invero, è stato pronunziato
per un vizio puramente formale dell’atto impugnato, avendo
il Consiglio di Stato ritenuto non prevista e, quindi, non
consentita dalla citata norma regionale la pura e semplice
non approvazione. Nell’attività rinnovatoria conseguente
al pronunciato annullamento, pertanto, l’Amministrazione
conservava integro tutto l’ambito di apprezzamento discrezionale
in ordine all’adozione del provvedimento ampliativo richiesto
e la possibilità di una legittima diversa determinazione;
cosicché non può affermarsi che l’unica alternativa all’illegittimo
diniego fosse l’approvazione. Né rileva, come vorrebbe l’appellante,
la successiva approvazione del piano. Questa è, infatti,
intervenuta in termini che la sentenza gravata definisce,
senza essere sul punto contestata, “di sostanziale rielaborazione
e non completamente satisfattivi per la ricorrente” (v.
pag. 24, secondo periodo).
Deve convenirsi, allora, con il giudice di primo grado che
manca il nesso di causalità tra la constatata illegittimità
dell’atto lesivo ed il danno lamentato. Difetta, in ogni
caso, nel comportamento del Comune che ha portato alla deliberazione
di non approvazione del piano attuativo predisposto dalla
ricorrente, quella violazione dei doveri di imparzialità,
correttezza e buona amministrazione che, secondo i principi
ormai affermatisi in materia di responsabilità dell’Amministrazione
per danno, è idonea ad integrare l’elemento della colpa.
Nella specie, invero, interessando l’intervento edilizio
proposto suoli ricadenti in area golenale, paesaggisticamente
di pregio e zone demaniali, si trattava di assumere una
decisione la cui particolare delicatezza, ben testimoniata
dalle preoccupazioni emerse nel dibattito in seno al Consiglio
comunale, giustifica sicuramente la censurata accuratezza
dell’istruttoria esperita dagli uffici.
La domanda di risarcimento del danno va, pertanto, respinta
siccome infondata.
|
| |
|
4. Con l’appello incidentale, il Comune appellato
lamenta che il Tribunale abbia compensato le spese di giudizio,
nonostante la totale soccombenza della ricorrente.
La censura va disattesa.
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, invero,
la statuizione di compensazione delle spese di giudizio
è espressione di un apprezzamento latamente discrezionale
del giudice, in quanto implica una complessiva valutazione
della materia controversa, dell’esito del giudizio, del
comportamento delle parti e di ogni altro elemento a tal
fine rilevante e, per altro, non presuppone necessariamente
la reciproca soccombenza, potendo adottarsi anche nei confronti
della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. Civ. sez.
I, 12 luglio 2000 n. 9271 cit.).
|
| |
|
5. In conclusione, per tutte le considerazioni
che precedono, l’appello principale va in parte dichiarato
improcedibile e in parte respinto; quello incidentale va
respinto.
La complessità della controversia induce a disporre l’integrale
compensazione tra le parti in causa delle spese e competenze
del presente grado di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, in parte dichiara improcedibile e in parte
respinge l’appello principale; respinge l’appello incidentale.
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado
di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 16 dicembre 2003 con l'intervento dei Signori:
Agostino Elefante - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Francesco D’Ottavi - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
|
|