| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2311
Pres. Elefante – Est. Allegretta
Comune di Campobasso (Avv. Calise) c/ ditta "Raccolta ed
Elaborazione Dati" di Domenico Amodei (n.c.) - ditta Omnia
Service di Leccese Angelo (n.c.) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– gara – offerta ricevuta da ufficio diverso da quello indicato
dal bando – per discontinuità di funzionamento dell’ufficio
dovuto a sisma – legittimità
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La discontinuità di funzionamento degli uffici
in dipendenza di fatti connessi ad eventi sismici si configura
come situazione di necessità che giustifica l’acquisizione
dell’offerta anche da parte di funzionario ed ufficio diverso
da quello a tal fine indicato nel bando, sempre che del
fatto sia data attestazione che, per la posizione e la responsabilità
di cui è investito il ricevente, sia assistita da fede privilegiata
e che, per il suo contenuto (indicazione della data e dell’ora
del ricevimento), sia idonea a far luogo delle risultanze
del protocollo e, così, a non ledere la parità di condizioni
tra i concorrenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2311/04 REG.DEC.
N. 3592 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 3592 del 2003 proposto
dal
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Comune di Campobasso, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio
Calise dell'Avvocatura dell'Ente ed elettivamente domiciliato
in Roma, alla Via Albalonga n. 7, presso lo studio dell’avv.
Clementino Palmiero,
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contro
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la ditta "Raccolta ed Elaborazione Dati"
di Domenico Amodei, non costituita in giudizio,
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e nei confronti
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della ditta Omnia Service di Leccese Angelo,
non costituita in giudizio,
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per la riforma
della sentenza n. 1072 in data 19 dicembre 2002 pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per
il Molise;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 1985 del 20 maggio 2003, con la quale
è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza
appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Udito alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003 l’avv.
Palmiero, su delega dell’avv. Calise;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Su ricorso della ditta "Raccolta ed Elaborazione
Dati", con la entenza meglio in epigrafe indicata il T.A.R.
per il Molise ha annullato l’aggiudicazione in favore della
ditta Omnia Service della gara indetta dal Comune di Campobasso
con determinazione n. 2644 del 23 ottobre 2002, per l’affidamento
del servizio di rilevazione dei consumi relativi al servizio
idrico integrato, ed ha condannato l’Amministrazione al
risarcimento del danno.
Con l’appello in esame il Comune si duole di siffatta sentenza
e ne chiede la riforma, sostenendo la legittimità del proprio
operato.
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.
Accolta con ordinanza n. 1985 del 20 maggio 2003 la domanda
di sospensione della sentenza appellata, la causa è stata
trattata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2003, nella
quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata
la decisione.
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DIRITTO
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L’appello è fondato.
Dalle dichiarazioni concordi rese in data 12 dicembre 2002
dal direttore generale del Comune appellante e dal responsabile
dell’Ufficio protocollo, risulta in atti che a seguito degli
eventi sismici verificatisi a Campobasso in data 31 ottobre
e 1 novembre 2002 i dipendenti comunali sono stati autorizzati
a non prestare servizio nei giorni 4 e 5 novembre 2002,
al fine di consentire le necessarie verifiche di staticità
del fabbricato che ospita gli uffici comunali; che il giorno
4 novembre 2002, termine ultimo per la presentazione delle
offerte alla gara indetta con determinazione n. 2644 del
23 ottobre 2002, per l’affidamento del servizio di rilevazione
dei consumi relativi al servizio idrico integrato, l’Ufficio
protocollo è rimasto aperto per soli quindici minuti; che
lo stesso giorno, alle ore 9 e 45, il direttore generale
ha ricevuto dal titolare della ditta poi risultata aggiudicataria
la busta contenente l’offerta per la gara suddetta e vi
ha apposto sull’involucro l’attestazione, da lui firmata,
del giorno e dell’ora del ricevimento; ed, infine, che il
plico è stato successivamente protocollato in data 6 novembre,
quando l’ordinaria attività è ripresa negli uffici comunali.
Ritiene il Collegio che, considerata la particolarità della
fattispecie, la discontinuità di funzionamento degli uffici
in dipendenza di fatti connessi agli eventi sismici verificatisi
si configura come situazione di necessità che giustifica
l’acquisizione dell’offerta anche da parte di funzionario
ed ufficio diverso da quello a tal fine indicato nel bando,
sempre che del fatto, come accaduto nel nostro caso, sia
data attestazione che, per la posizione e la responsabilità
di cui è investito il ricevente, sia assistita da fede privilegiata
e che, per il suo contenuto (indicazione della data e dell’ora
del ricevimento), sia idonea a far luogo delle risultanze
del protocollo e, così, a non ledere la parità di condizioni
tra i concorrenti.
Merita di essere condivisa, allora, la censura con la quale
l’Amministrazione ricorrente contesta, in relazione alla
particolare situazione di fatto, la necessità della riapertura
dei termini affermata dal giudice di primo grado. L’appello
va, in conclusione, accolto e, per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado
deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi
di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso
proposto in primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi
di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 16 dicembre 2003 con l'intervento dei Signori:
Agostino Elefante - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Francesco D’Ottavi - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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