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n. 4-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2311
Pres. Elefante – Est. Allegretta
Comune di Campobasso (Avv. Calise) c/ ditta "Raccolta ed Elaborazione Dati" di Domenico Amodei (n.c.) - ditta Omnia Service di Leccese Angelo (n.c.)


Contratti della pubblica amministrazione – gara – offerta ricevuta da ufficio diverso da quello indicato dal bando – per discontinuità di funzionamento dell’ufficio dovuto a sisma – legittimità

La discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di fatti connessi ad eventi sismici si configura come situazione di necessità che giustifica l’acquisizione dell’offerta anche da parte di funzionario ed ufficio diverso da quello a tal fine indicato nel bando, sempre che del fatto sia data attestazione che, per la posizione e la responsabilità di cui è investito il ricevente, sia assistita da fede privilegiata e che, per il suo contenuto (indicazione della data e dell’ora del ricevimento), sia idonea a far luogo delle risultanze del protocollo e, così, a non ledere la parità di condizioni tra i concorrenti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 2311/04 REG.DEC.
N. 3592 REG.RIC.
ANNO 2003

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 3592 del 2003 proposto dal

 

Comune di Campobasso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calise dell'Avvocatura dell'Ente ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Albalonga n. 7, presso lo studio dell’avv. Clementino Palmiero,

 

contro

 

la ditta "Raccolta ed Elaborazione Dati" di Domenico Amodei, non costituita in giudizio,

 

e nei confronti

 

della ditta Omnia Service di Leccese Angelo, non costituita in giudizio,

 

per la riforma
della sentenza n. 1072 in data 19 dicembre 2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 1985 del 20 maggio 2003, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Udito alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003 l’avv. Palmiero, su delega dell’avv. Calise;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Su ricorso della ditta "Raccolta ed Elaborazione Dati", con la entenza meglio in epigrafe indicata il T.A.R. per il Molise ha annullato l’aggiudicazione in favore della ditta Omnia Service della gara indetta dal Comune di Campobasso con determinazione n. 2644 del 23 ottobre 2002, per l’affidamento del servizio di rilevazione dei consumi relativi al servizio idrico integrato, ed ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno.
Con l’appello in esame il Comune si duole di siffatta sentenza e ne chiede la riforma, sostenendo la legittimità del proprio operato.
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.
Accolta con ordinanza n. 1985 del 20 maggio 2003 la domanda di sospensione della sentenza appellata, la causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2003, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.

 

DIRITTO

 

L’appello è fondato.
Dalle dichiarazioni concordi rese in data 12 dicembre 2002 dal direttore generale del Comune appellante e dal responsabile dell’Ufficio protocollo, risulta in atti che a seguito degli eventi sismici verificatisi a Campobasso in data 31 ottobre e 1 novembre 2002 i dipendenti comunali sono stati autorizzati a non prestare servizio nei giorni 4 e 5 novembre 2002, al fine di consentire le necessarie verifiche di staticità del fabbricato che ospita gli uffici comunali; che il giorno 4 novembre 2002, termine ultimo per la presentazione delle offerte alla gara indetta con determinazione n. 2644 del 23 ottobre 2002, per l’affidamento del servizio di rilevazione dei consumi relativi al servizio idrico integrato, l’Ufficio protocollo è rimasto aperto per soli quindici minuti; che lo stesso giorno, alle ore 9 e 45, il direttore generale ha ricevuto dal titolare della ditta poi risultata aggiudicataria la busta contenente l’offerta per la gara suddetta e vi ha apposto sull’involucro l’attestazione, da lui firmata, del giorno e dell’ora del ricevimento; ed, infine, che il plico è stato successivamente protocollato in data 6 novembre, quando l’ordinaria attività è ripresa negli uffici comunali.
Ritiene il Collegio che, considerata la particolarità della fattispecie, la discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di fatti connessi agli eventi sismici verificatisi si configura come situazione di necessità che giustifica l’acquisizione dell’offerta anche da parte di funzionario ed ufficio diverso da quello a tal fine indicato nel bando, sempre che del fatto, come accaduto nel nostro caso, sia data attestazione che, per la posizione e la responsabilità di cui è investito il ricevente, sia assistita da fede privilegiata e che, per il suo contenuto (indicazione della data e dell’ora del ricevimento), sia idonea a far luogo delle risultanze del protocollo e, così, a non ledere la parità di condizioni tra i concorrenti.
Merita di essere condivisa, allora, la censura con la quale l’Amministrazione ricorrente contesta, in relazione alla particolare situazione di fatto, la necessità della riapertura dei termini affermata dal giudice di primo grado. L’appello va, in conclusione, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2003 con l'intervento dei Signori: Agostino Elefante - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Francesco D’Ottavi - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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