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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2291
Pres. Elefante – Est. Carboni
Comune di Chioggia (Avv. De Sanctis Mangelli) c/ Centro Prodotti Tecnici (Avv. Dani) e System B (n.c.)


Contratti della pubblica amministrazione – gara – suddivisione in lotti – illegittimità di un’offerta relativa ad uno dei due lotti – estensione del vizio anche al secondo lotto – insussistenza

Se in una procedura di aggiudicazione di un appalto di forniture, apparentemente unitaria, la stazione appaltante prevede la suddivisione in due lotti, ciascuno relativo ad una parte della fornitura, l’illegittimità dell’offerta per uno dei due lotti non si estende anche all’altro lotto (nella specie, si trattava di due oggetti, per i quali erano previste due basi d’asta e si richiedevano due distinte offerte, con possibilità di fare offerta anche per uno solo dei due lotti, sicché il Consiglio di Stato ha ritenuto trattarsi di due gare cumulate in un’anomala procedura contestuale).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 2291/04 REG.DEC.
N. 6044 REG.RIC.
ANNO 1999

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto

 

dal comune di CHIOGGIA, in persona del sindaco, dottor Fortunato Guarnieri, difeso dall’avvocato Simonetta De Sanctis Mangelli e domiciliato presso di lei in Roma, via Pasubio 4;

 

contro

 

la società a responsabilità limitata CENTRO PRODOTTI TECNICI, con sede in Borsea di Rovigo, costituitasi in giudizio in persona del signor Ilario Schiesari, difesa dall avvocato Fabio Dani e domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio 46, presso il dottor Gian Marco Grez;

 

e nei confronti

 

della società a responsabilità limitata SYSTEM B, con sede in Bolzano, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento
della sentenza 23 marzo 1999 n. 388, notificata il 20 aprile 1999, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione ha annullato il provvedimento del comune di Chioggia 20 novembre 1997 n. 1580, di aggiudicazione alla società System B della vendita di elaboratori e di altre attrezzature informatiche al comune di Chioggia.

 

Visto il ricorso in appello, notificato il 14 e 15 giugno e depositato l’1 luglio 1999;
visto il controricorso della società Centro Prodotti Tecnici, depositato il 15 ottobre 1999;
vista la memoria difensiva presentata dal comune appellante il 25 febbraio 2004; visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 9 marzo 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati De Sanctis Mangelli e Fausto Buccellato, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato Dani;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il comune di Chioggia ha indetto per il giorno 3 novembre 1997 una gara - il cui bando è in atti ma è privo di elementi d’identificazione - per l’acquisto di apparecchiature informatiche diviso in due lotti, elaboratori (lotto 1) e stampanti (lotto 2), con possibilità di presentare offerte per uno o per entrambi i lotti. Il criterio d’aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo una serie prefissata di elementi di valutazione (nella specie, prezzo fino a sessantacinque punti su cento e valore tecnico della fornitura fino a trentacinque punti). Per quanto riguarda il prezzo, l’articolo 4 del capitolato d’appalto allegato al bando stabiliva gl’importi a base d’asta di lire 225.000.000 per il lotto 1 e 31.000.000 per il lotto 2, aggiungendo: «pena l’esclusione dalla gara, sono ammesse solo offerte in ribasso sugli importi a base di gara». Rimaste in gara le società System B e Centro Prodotti Tecnici, entrambi i lotti sono stati aggiudicati a System B, che aveva offerto per il primo lotto lire 198.000.000 e per il secondo lotto lire 31.000.000.
Centro Prodotti Tecnici con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Veneto notificato il 22 dicembre 1997 e depositato il 9 gennaio 1998 (procedimento 87/1998, erroneamente indicato come 87/1997 nell’intestazione della sentenza impugnata) ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che l’aggiudicataria sarebbe dovuto essere esclusa per i due motivi seguenti.
1) L’aggiudicataria aveva offerto, per le stampanti, un prezzo pari a quello posto a base d’asta, violando la prescrizione dell’offerta in ribasso.
2) L’aggiudicataria aveva proposto, in sede di gara, il modem prodotto dalla US-Roboties, modello Sports ter 33.600, che non è dotato del protocollo di comparazione richiesto come caratteristica tecnica minima accettabile, pari a MNNP10.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione, giudicando fondato e assorbente il primo motivo. Secondo il giudice di primo grado l’offerta pari alla base d’asta viola la prescrizione di offerta al ribasso, e d’altra parte non è rilevante che per il lotto 1 fosse stato offerto un ribasso perché, la gara essendo unica e per una fornitura unitaria, l’illegittimità accertata in relazione al primo lotto si estende anche al primo.

 

Appella il comune di Chioggia, deducendo motivi che si possono riassumere come segue.
1) Le gare erano due e non una, e pertanto la gara per le stampanti, in ogni caso, era immune dal vizio rilevato dal tribunale amministrativo.
2) La sentenza è contraddittoria, perché, se la gara era unica, si doveva badare al prezzo complessivo, il quale era in ribasso rispetto ai 256.000.000 di lire (225.000.000 + 31.000.000) a base d’asta.
3) Non sussiste la violazione del bando, perché la clausola “offerte in ribasso” rispetto alla base d’asta significa “offerte non superiori” alla base d’asta.

 

L’appellante rileva poi che nell’aggiudicazione è stata determinante la qualità dei prodotti, perché la Centro Prodotti Tecnici per il secondo lotto aveva offerto un ribasso di lire 30.000.000, per prodotti qualitativamente inferiori. Resiste Centro Prodotti Tecnici, la quale ripropone il motivo non esaminato dal giudice di primo grado.

 

DIRITTO

 

La gara, come si è detto, aveva per oggetto due lotti, con due distinte offerte su due diverse basi d’asta, l’una di lire 225.000.000 per gli elaboratori e l’altra di 31.000.000 per le stampanti. Per il primo lotto l’aggiudicataria aveva offerto 198.000.000, per la seconda lire 31.000.000, e la censura riguardava il fatto che l’offerta per il secondo lotto era di lire 31.000.000, pari alla base d’asta anziché in ribasso sulla base stessa. Ciò premesso, i primi due motivi d’appello, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati, perché la sentenza, stabilendo che la gara era unitaria ma che l’illegittimità dell’offerta per uno dei due lotti si estendeva anche all’altro lotto, è incorsa in contraddizione: non si può sfuggire all’alternativa, che se la gara era unica la sussistenza o meno del ribasso dev’essere riferita alla base d’asta complessiva di lire 256.000.000, mentre se le gare erano due non c’è ragione che l’annullamento di quella per le stampanti travolga quella per gli elaboratori. Nella specie, poi, si trattava di due oggetti, per i quali erano previste due basi d’asta e si richiedevano due distinte offerte, oltretutto con possibilità di fare offerta anche per uno solo dei due lotti, e perciò si trattava di due gare cumulate in un’anomala procedura contestuale. Di conseguenza l’appello contro il capo della sentenza che ha annullato la gara per gli elaboratori va accolto.
Per quanto riguarda la gara per le stampanti, il Collegio rileva che la chiara clausola del bando, di esclusione delle offerte che non fossero in ribasso sugli importi a base di gara, imponeva l’esclusione di System B; non può accogliersi la tesi del comune appellante, che “offerte in ribasso” rispetto alla base d’asta significhi “offerte non superiori” alla base stessa, perché, per esprimere quest’ultima prescrizione, il bando non avrebbe avuto che da dire, appunto, «offerte non superiori».
In conclusione l’appello va accolto in parte, riformando la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la gara per gli elaboratori. Il parziale annullamento della gara costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio del grado, ferma restando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado già pronunciata dal primo giudice.

 

Per questi motivi

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie in parte l’appello indicato in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado della società Centro Prodotti Tecnici limitatamente all’aggiudicazione della gara per la vendita delle macchine stampanti. Conferma per il resto la sentenza impugnata e compensa le spese anche del giudizio d’appello.

 

Così deciso in Roma il 9 marzo 2004 dal collegio costituito dai signori:
Agostino Elefante presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia componente
Goffredo Zaccardi componente
Aniello Cerreto componente

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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