| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2291
Pres. Elefante – Est. Carboni
Comune di Chioggia (Avv. De Sanctis Mangelli) c/ Centro
Prodotti Tecnici (Avv. Dani) e System B (n.c.) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– gara – suddivisione in lotti – illegittimità di un’offerta
relativa ad uno dei due lotti – estensione del vizio anche
al secondo lotto – insussistenza
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Se in una procedura di aggiudicazione di
un appalto di forniture, apparentemente unitaria, la stazione
appaltante prevede la suddivisione in due lotti, ciascuno
relativo ad una parte della fornitura, l’illegittimità dell’offerta
per uno dei due lotti non si estende anche all’altro lotto
(nella specie, si trattava di due oggetti, per i quali erano
previste due basi d’asta e si richiedevano due distinte
offerte, con possibilità di fare offerta anche per uno solo
dei due lotti, sicché il Consiglio di Stato ha ritenuto
trattarsi di due gare cumulate in un’anomala procedura contestuale).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2291/04 REG.DEC.
N. 6044 REG.RIC.
ANNO 1999
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto
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dal comune di CHIOGGIA, in persona
del sindaco, dottor Fortunato Guarnieri, difeso dall’avvocato
Simonetta De Sanctis Mangelli e domiciliato presso di lei
in Roma, via Pasubio 4;
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contro
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la società a responsabilità limitata CENTRO
PRODOTTI TECNICI, con sede in Borsea di Rovigo, costituitasi
in giudizio in persona del signor Ilario Schiesari, difesa
dall avvocato Fabio Dani e domiciliata in Roma, Lungotevere
Flaminio 46, presso il dottor Gian Marco Grez;
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e nei confronti
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della società a responsabilità limitata
SYSTEM B, con sede in Bolzano, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento
della sentenza 23 marzo 1999 n. 388, notificata il 20 aprile
1999, con la quale il tribunale amministrativo regionale
per il Veneto, prima Sezione ha annullato il provvedimento
del comune di Chioggia 20 novembre 1997 n. 1580, di aggiudicazione
alla società System B della vendita di elaboratori e di
altre attrezzature informatiche al comune di Chioggia.
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Visto il ricorso in appello, notificato il
14 e 15 giugno e depositato l’1 luglio 1999;
visto il controricorso della società Centro Prodotti Tecnici,
depositato il 15 ottobre 1999;
vista la memoria difensiva presentata dal comune appellante
il 25 febbraio 2004; visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 9 marzo 2004, il consigliere Raffaele
Carboni, e uditi altresì gli avvocati De Sanctis Mangelli
e Fausto Buccellato, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato
Dani;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Il comune di Chioggia ha indetto per il giorno
3 novembre 1997 una gara - il cui bando è in atti ma è privo
di elementi d’identificazione - per l’acquisto di apparecchiature
informatiche diviso in due lotti, elaboratori (lotto 1)
e stampanti (lotto 2), con possibilità di presentare offerte
per uno o per entrambi i lotti. Il criterio d’aggiudicazione
era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
una serie prefissata di elementi di valutazione (nella specie,
prezzo fino a sessantacinque punti su cento e valore tecnico
della fornitura fino a trentacinque punti). Per quanto riguarda
il prezzo, l’articolo 4 del capitolato d’appalto allegato
al bando stabiliva gl’importi a base d’asta di lire 225.000.000
per il lotto 1 e 31.000.000 per il lotto 2, aggiungendo:
«pena l’esclusione dalla gara, sono ammesse solo offerte
in ribasso sugli importi a base di gara». Rimaste in gara
le società System B e Centro Prodotti Tecnici, entrambi
i lotti sono stati aggiudicati a System B, che aveva offerto
per il primo lotto lire 198.000.000 e per il secondo lotto
lire 31.000.000.
Centro Prodotti Tecnici con ricorso al tribunale amministrativo
regionale per il Veneto notificato il 22 dicembre 1997 e
depositato il 9 gennaio 1998 (procedimento 87/1998, erroneamente
indicato come 87/1997 nell’intestazione della sentenza impugnata)
ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che l’aggiudicataria
sarebbe dovuto essere esclusa per i due motivi seguenti.
1) L’aggiudicataria aveva offerto, per le stampanti, un
prezzo pari a quello posto a base d’asta, violando la prescrizione
dell’offerta in ribasso.
2) L’aggiudicataria aveva proposto, in sede di gara, il
modem prodotto dalla US-Roboties, modello Sports ter 33.600,
che non è dotato del protocollo di comparazione richiesto
come caratteristica tecnica minima accettabile, pari a MNNP10.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata
in epigrafe ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione,
giudicando fondato e assorbente il primo motivo. Secondo
il giudice di primo grado l’offerta pari alla base d’asta
viola la prescrizione di offerta al ribasso, e d’altra parte
non è rilevante che per il lotto 1 fosse stato offerto un
ribasso perché, la gara essendo unica e per una fornitura
unitaria, l’illegittimità accertata in relazione al primo
lotto si estende anche al primo.
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Appella il comune di Chioggia, deducendo
motivi che si possono riassumere come segue.
1) Le gare erano due e non una, e pertanto la gara per le
stampanti, in ogni caso, era immune dal vizio rilevato dal
tribunale amministrativo.
2) La sentenza è contraddittoria, perché, se la gara era
unica, si doveva badare al prezzo complessivo, il quale
era in ribasso rispetto ai 256.000.000 di lire (225.000.000
+ 31.000.000) a base d’asta.
3) Non sussiste la violazione del bando, perché la clausola
“offerte in ribasso” rispetto alla base d’asta significa
“offerte non superiori” alla base d’asta.
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L’appellante rileva poi che nell’aggiudicazione
è stata determinante la qualità dei prodotti, perché la
Centro Prodotti Tecnici per il secondo lotto aveva offerto
un ribasso di lire 30.000.000, per prodotti qualitativamente
inferiori. Resiste Centro Prodotti Tecnici, la quale ripropone
il motivo non esaminato dal giudice di primo grado.
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DIRITTO
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La gara, come si è detto, aveva per oggetto
due lotti, con due distinte offerte su due diverse basi
d’asta, l’una di lire 225.000.000 per gli elaboratori e
l’altra di 31.000.000 per le stampanti. Per il primo lotto
l’aggiudicataria aveva offerto 198.000.000, per la seconda
lire 31.000.000, e la censura riguardava il fatto che l’offerta
per il secondo lotto era di lire 31.000.000, pari alla base
d’asta anziché in ribasso sulla base stessa. Ciò premesso,
i primi due motivi d’appello, che vanno esaminati congiuntamente,
sono fondati, perché la sentenza, stabilendo che la gara
era unitaria ma che l’illegittimità dell’offerta per uno
dei due lotti si estendeva anche all’altro lotto, è incorsa
in contraddizione: non si può sfuggire all’alternativa,
che se la gara era unica la sussistenza o meno del ribasso
dev’essere riferita alla base d’asta complessiva di lire
256.000.000, mentre se le gare erano due non c’è ragione
che l’annullamento di quella per le stampanti travolga quella
per gli elaboratori. Nella specie, poi, si trattava di due
oggetti, per i quali erano previste due basi d’asta e si
richiedevano due distinte offerte, oltretutto con possibilità
di fare offerta anche per uno solo dei due lotti, e perciò
si trattava di due gare cumulate in un’anomala procedura
contestuale. Di conseguenza l’appello contro il capo della
sentenza che ha annullato la gara per gli elaboratori va
accolto.
Per quanto riguarda la gara per le stampanti, il Collegio
rileva che la chiara clausola del bando, di esclusione delle
offerte che non fossero in ribasso sugli importi a base
di gara, imponeva l’esclusione di System B; non può accogliersi
la tesi del comune appellante, che “offerte in ribasso”
rispetto alla base d’asta significhi “offerte non superiori”
alla base stessa, perché, per esprimere quest’ultima prescrizione,
il bando non avrebbe avuto che da dire, appunto, «offerte
non superiori».
In conclusione l’appello va accolto in parte, riformando
la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la
gara per gli elaboratori. Il parziale annullamento della
gara costituisce giusto motivo per compensare le spese di
giudizio del grado, ferma restando la compensazione delle
spese del giudizio di primo grado già pronunciata dal primo
giudice.
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Per questi motivi
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, accoglie in parte l’appello indicato in
epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
respinge il ricorso di primo grado della società Centro
Prodotti Tecnici limitatamente all’aggiudicazione della
gara per la vendita delle macchine stampanti. Conferma per
il resto la sentenza impugnata e compensa le spese anche
del giudizio d’appello.
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Così deciso in Roma il 9 marzo 2004 dal collegio
costituito dai signori:
Agostino Elefante presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia componente
Goffredo Zaccardi componente
Aniello Cerreto componente
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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