| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2310
Pres. Iannotta – Est. Mastrandrea
Comune di Napoli (Avv.ti Barone e Tarallo) c/ Parenti Impianti
s.r.l. (Avv. Casentino) – Del Bo s.p.a. (Avv.ti Ferola e
Napolitano) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– gara – offerta – modalità di presentazione – prescrizione
di bando – presentazione solo mediante servizio postale
– presentazione mediante corriere espresso – mancata impugnativa
immediata del bando – inammissibilità del ricorso
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La prescrizione di bando sulle modalità di
presentazione dell’offerta (nella specie ammessa solo mediante
ricorso al servizio postale), pur diretta a regolare modalità
formali di partecipazione, e non quindi prescrivente requisiti
di partecipazione (eventualmente) non posseduti, nella sua
assoluta univocità dai punti di vista del contenuto e, non
da ultimo, degli esiti, ove non rispettata, assurge, comunque,
al rango delle clausole immediatamente lesive da impugnarsi
autonomamente e subito nei termini di legge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2310/04 Reg.Dec.
N.3539-4147Reg.Ric.
Anno: 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorso in appello riuniti nn. 3539 e
4147 del 2003, proposti da:
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- (n. 3539/03) Comune di Napoli, in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato
in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 (studio Grez),
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contro
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la soc. Parenti Impianti s.r.l. in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall’avv. Giuseppe Cosentino, ed elettivamente domiciliata
presso di lui in Roma, v. Cattaro n. 28,
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e nei confronti
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della soc. Del Bo s.p.a., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napolitano, ed elettivamente
domiciliata presso di loro in Roma, v. Barnaba Oriani n.
85;
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- (n. 4147/03) Del Bo s.p.a., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napolitano, ed elettivamente
domiciliata presso di loro in Roma, v. Barnaba Oriani n.
85,
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contro
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la soc. Parenti Impianti s.r.l., in
persona del legale rappresentante p.t., non costituita in
questo giudizio,
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e nei confronti
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del Comune di Napoli, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo
Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato
in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 (studio Grez),
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Napoli, I, 25 febbraio 2003, n. 1686, resa
inter partes, con la quale è stato accolto il ricorso proposto
dall’attuale appellata (Parenti Impianti) avverso il provvedimento
di aggiudicazione della gara relativa ai lavori di manutenzione
degli impianti elevatori.
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Visti i ricorsi in appello con i relativi
allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellata,
del Comune di Napoli e della Del Bo; Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli
atti tutti delle cause; Viste le ordinanze nn. 2201/03 e
2211/03, con cui, rispettivamente, su istanza del Comune
e della Del Bo, è stata con la prima respinta e con la seconda
accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza
di primo grado; Visto il dispositivo della decisione in
epigrafe, n. 77, pubblicato il 6 febbraio 2004; Relatore
alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il Consigliere
Gerardo Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti Tarallo,
Cosentino e Ferola, come da verbale di udienza; Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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1. Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 settembre 2002, veniva indetta, a cura dell’Amministrazione
comunale, una gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo
alla manutenzione di n. 209 impianti elevatori installati
in edifici di proprietà del Comune di Napoli (lotto F2,
per un importo a base di gara pari a oltre 2 milioni di
Euro).
A seguito dell’espletamento della gara risultava aggiudicataria
la società Del Bo s.p.a.
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2. L’odierna ditta appellata (Parenti Impianti
s.r.l.), avendo appreso di essere stata esclusa dalla selezione
per aver fatto pervenire, sia pur nei termini prescritti,
il plico contenente l’offerta per il tramite di un corriere
(TRACO) anziché mediante il servizio postale, come richiesto
dal bando di gara, proponeva ricorso, con relativi motivi
aggiunti, innanzi al TAR della Campania.
Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata e pronunziata
in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 l. 205/00, il
Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso della ditta
Parenti, osservando, in modo estremamente sintetico e con
richiamo di giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la
previsione del bando di gara, che imponeva ai partecipanti,
a pena di esclusione, di far pervenire l’offerta entro un
certo termine solo mediante il servizio postale, senza dunque
consentire altre modalità equipollenti o anche più valide
e rapide, era da considerarsi illegittima in quanto aggravante
immotivatamente le condizioni di gara.
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3. Avverso la predetta pronunzia hanno interposto
appello, con separati atti di gravame, sia il Comune di
Napoli che l’aggiudicataria (Del Bo), lamentando l’erroneità
della sentenza impugnata ed insistendo, in particolare,
per la irricevibilità del ricorso introduttivo della Parenti.
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4. L’appellata si è costituita in giudizio
per resistere all’appello comunale. Gli appellanti si sono
costituiti in giudizio, a sostegno delle ragioni della rispettiva
consorte in giudizio, anche nei giudizi non direttamente
da loro introdotti.
Le parti hanno depositato memoria.
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5. Con ordinanze della Sezione nn. 2201/03
e 2211/03, in data 3 giugno 2003, rispettivamente, su istanza
del Comune è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione
della sentenza di primo grado, sussistendo elementi per
dichiarare l’inammissibilità dell’appello, mentre l’analoga
domanda cautelare della Del Bo è stata accolta.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 i ricorsi in appello
sono stati introitati per la decisione.
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DIRITTO
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1. Gli appelli devono essere riuniti, siccome
proposti avverso la medesima sentenza di primo grado.
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2. L’appello del Comune di Napoli deve essere
dichiarato irricevibile per tardività del deposito, come
peraltro puntualmente eccepito dalla difesa della ditta
appellata.
Il gravame, infatti, risulta essere stato notificato in
data 3 aprile 2003 ma depositato solo in data 23 aprile
2003, oltre dunque il termine dimidiato di giorni quindici
che si applica al rito processuale speciale per le materie
di cui all’art. 23-bis l. 1034/71 (Cons. Stato, A.P., 31
maggio 2002, n. 5; Cons. Stato, V, 3 luglio 2003, n. 3995).
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3. L’appello della società Del Bo, del tutto
autonomo rispetto all’appello comunale (quindi non improcedibile
alla stregua dell’esito del primo), e anche se non proposto
come gravame incidentale non per questo inammissibile (ai
sensi dell’art. 333 c.p.c., la parte che ha ricevuto la
notificazione dell’atto di appello proposto contro una sentenza
ha l’onere di impugnarla in via incidentale se voglia evitare
di incorrere nella decadenza nell’ipotesi di mancata riunione
dei giudizi, ma non è preclusa alla parte stessa la facoltà
di proporre un’impugnazione autonoma: Cons. Stato, V, 3
febbraio 2000, n. 661), merita, invece, di essere accolto.
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4. Giova anzitutto evidenziare che, con il
ricorso introduttivo, la Parenti Impianti, la cui mancata
partecipazione alla gara era derivata dalla presentazione
dell’offerta mediante corriere espresso, in violazione di
quanto previsto, a pena di esclusione, dal bando al punto
n. 6, (obbligo di utilizzo del servizio postale nazionale
esclusivamente “a mezzo raccomandata ordinaria o posta celere”),
impugnava la sola aggiudicazione della gara alla controinteressata
ma non il dettato stesso della lex specialis.
A tale incombenza la medesima provvedeva solo in data 15
gennaio 2003, notificando motivi aggiunti, i quali costituivano
il presupposto del responso di accoglimento formulato dal
TAR (che non si è curato di analizzare l’eventuale tardività
delle censure aggiuntive) con la sentenza in forma semplificata
impugnata.
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5. Orbene, aderendo il Collegio alle censure
formulate in punto di fatto e di diritto dall’appellante
Del Bo, aggiudicataria della gara e già controinteressata
in prime cure, non può essere disconosciuta alla clausola
del bando in discussione, limitativa delle forme di richiesta
di partecipazione alla gara senza alcun margine di apprezzamento
discrezionale in capo all’Amministrazione appaltante, una
portata direttamente e immediatamente lesiva degli interessi
dell’odierna appellata.
La menzionata prescrizione di bando, pur diretta a regolare
modalità formali di partecipazione e non quindi prescrivente
requisiti di partecipazione (eventualmente) non posseduti,
nella sua assoluta univocità dai punti di vista del contenuto
e, non da ultimo, degli esiti, ove non rispettata, non può,
infatti, non assurgere al rango delle clausole immediatamente
lesive da impugnarsi autonomamente e subito nei termini
di legge.
Non erano, in effetti, concessi margini ad opzioni interpretative
né alla valutazione discrezionale nell’applicazione della
comminatoria espressa della conseguenza espulsiva (rectius
mancata partecipazione) da parte dell’Amministrazione.
E’ dunque convincente la ricostruzione argomentativa della
difesa della Del Bo, ad avviso della quale la ditta appellata,
contravvenendo alla modalità di presentazione delle offerte
indicata dal bando, veniva ad essere lesa nei suoi interessi
nell’esatto momento in cui, pur conoscendo le modalità previste
dal bando, presentava la sua offerta con una modalità diversa,
in quanto la certezza dell’esclusione, non dipendendo essa
da alcun esame di natura discrezionale da parte dell’Amministrazione,
era immediatamente ravvisabile da detta società siccome
riconducibile ad una prescrizione espressa e non equivoca
del bando, non suscettibile peraltro di disapplicazione
da parte del seggio di gara (su quest’ultimo profilo cfr.
Cons. Stato, V, 10 gennaio 2003, n. 35). Nella specificità
del caso concreto va di conseguenza affermata l’assimilabilità,
in definitiva, della clausola de qua alle prescrizioni dirette
a precludere la stessa partecipazione dell’interessato al
procedimento concorsuale (cui la giurisprudenza ha fatto
più volte cenno relativamente all’onere di immediata impugnazione:
Cons. Stato, V, 29 gennaio 1999, n. 90). In tale ottica,
i principi sopra affermati non trovano diretta smentita
nell’evoluzione più recente della giurisprudenza di appello.
La ben nota pronunzia dell’Adunanza Plenaria (Cons. Stato,
A.P., 29 gennaio 2003, n. 1), infatti, nel ribadire l’indirizzo
tradizionale, che normalmente esclude l’onere dell’immediata
impugnazione del bando nei riguardi delle clausole che definiscono
gli oneri formali di partecipazione, in quanto non sempre
le cennate clausole appaiono, in realtà assimilabili, quanto
alla struttura ed al modo di operare, a quelle che, definendo
requisiti soggettivi di partecipazione sono tradizionalmente
considerate immediatamente impugnabili, ha inteso nondimeno
operare un distinguo, relativamente alle clausole che introducono
oneri formali di partecipazione, quando queste impongano
accertamenti e valutazioni dall’esito (come nel caso di
specie) scontato. Del resto la stessa pronunzia dell’Adunanza
Plenaria non ha escluso, in linea di principio, l’esistenza
in concreto di clausole su modalità partecipative per le
quali non può essere negata l’esistenza di un onere di immediata
impugnazione proprio perché esse sembrano sostanzialmente
comportarsi come le clausole riguardanti i requisiti soggettivi
o di partecipazione, per le quali l’esistenza di tale onere
è tradizionalmente affermato.
Le clausole in questione, infatti, manifestano immediatamente
la loro lesività, appaiono sostanzialmente idonee a precludere
immediatamente la stessa partecipazione alla procedura concorsuale
e ricollegano alle prescrizioni introdotte un effetto giuridico
diretto (l’impossibilità di prendere parte alla gara) che
appare immediatamente lesivo dell’interesse sostanziale
degli aspiranti.
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6. Alla stregua, pertanto, del complesso
delle considerazioni che precedono, l’appello principale
interposto dalla Del Bo va accolto, dovendosi dichiarare
la tardità dei motivi aggiunti proposti in primo grado dalla
ditta Parenti avverso il bando di gara e quindi l’inammissibilità
del ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell’atto
effettivamente lesivo nei termini dovuti. Sussistono i presupposti
per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di
lite riferite ai due gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, riuniti gli appelli in epigrafe, definitivamente
pronunciando, dichiara irricevibile l’appello n. 3539/2003
ed accoglie l’appello n. 4147/2003 e per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso
di primo grado.
Spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti
Magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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