| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2319
Pres. Iannotta – Est. Farina
La Vigilante s.r.l. (Avv.ti Marone e Giasi) c/ Security
Service Sud s.r.l. (Avv.ti Abbamonte e Presutti) - Azienda
Ospedaliera “Santobono – Pausilipon” (Avv. Soprano) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– gara – certificato della camera di Commercio – privo di
dichiarazione antimafia – esclusione – illegittimità
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Lo scopo del nulla osta antimafia contenuto
nel certificato della Camera di Commercio è quello di verificare,
con riguardo al caso di selezioni per la scelta del privato
contraente da parte di pubbliche amministrazioni, l’inesistenza
del divieto di “concludere contratti” in capo all’aggiudicatario.
Ciò significa che l’anticipazione della verifica del requisito
in parola, al momento dell’acquisizione delle offerte, assume
una rilevanza molto limitata, e comunque non può giustificare
l’esclusione dalla gara, poiché il nulla osta deve essere
acquisito al momento della stipula del contratto, non costituendo,
pertanto, un requisito di ammissione dell’offerta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2319/04 REG.DEC.
N 7440 REG.RIC.
ANNO: 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n.r.g. 7440 del 2003,
proposto dalla
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s.r.l. “La Vigilante” in proprio e
quale mandataria-capo gruppo dell’associazione temporanea
di imprese con s.r.l.”La Nuova Lince”, s.p.a. “La Leonessa”,
s.r.l. “L’Aquila, s.a.s. “L’Investigatore” rappresentata
e difesa dagli avv.ti Gherardo Marone e Antonio Giasi ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Luigi
Napolitano, in Roma, viale Angelico, n. 38,
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contro
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la s.r.l. Security Service Sud, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte ed Avilio Presutti
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo,
in Roma, piazza S. Salvatore in Lauro, n. 10,
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e nei confronti
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dell’ Azienda Ospedaliera “Santobono –
Pausilipon”, appellante incidentale, rappresentata e
difesa dall’avv. Enrico Soprano, presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliata in Roma, via degli Avignonesi,
n. 5,
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania – sede di Napoli, Sez. I n. 10090/2003, pubblicata
il 25 luglio 2003.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 febbraio
2004, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì,
gli avv.ti Marone, Soprano e Presutti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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1. Il ricorso n. 7440 del 2003 è proposto
dalla s.r.l.”La Vigilante”, anche quale capo gruppo dell’associazione
temporanea di imprese costituita per il servizio di cui
si dirà oltre. È stato notificato il 31 luglio 2003 alle
parti indicate in epigrafe. È stato depositato il 6 agosto.
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2. È impugnata la sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli,
I Sezione, n. 10090 del 2003, che:
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2.1. ha dichiarato inammissibile il ricorso
dell’appellante per l’annullamento, “in parte qua”, del
bando 25 luglio 2002, per l’affidamento del servizio di
vigilanza armata dei presidi ospedalieri dell’Azienda intimata;
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2.2. ha accolto il ricorso della seconda
classificata s.r.l. Security Service Sud ed ha annullato
il verbale di approvazione della graduatoria finale della
gara e l’aggiudicazione disposta in favore della appellante.
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3. Sono proposte censure sia contro l’annullamento,
sia contro la dichiarazione di inammissibilità. Ha prodotto
memoria illustrativa il 29 gennaio 2004.
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4. Si è costituita la s.r.l. Security Service
Sud, con memoria del 20 agosto 2003, con la quale si confutano
analiticamente i motivi dell’appello e si ripropongono le
censure assorbite e la domanda di risarcimento del danno.
Sono state ulteriormente illustrate le tesi per la conferma
della sentenza appellata, con memoria depositata il 27 gennaio
2004.
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5. L’Azienda ospedaliera ha depositato memoria
di costituzione il 12 settembre 2003 e proposto appello
incidentale, notificato il 15/16 settembre e depositato
il 19 settembre.
Ha dedotto, con ambedue gli atti, censure alla sentenza
di primo grado.
Ha presentato memoria illustrativa il 16 gennaio 2004.
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6. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2004,
dopo la chiamata per la discussione, i ricorsi sono stati
trattenuti in decisione.
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DIRITTO
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1. Gli elementi, che qui rilevano, nella
gara per la quale si controverte – licitazione privata per
l’aggiudicazione del servizio annuale di vigilanza armata
privata nei due ospedali napoletani dell’Azienda ospedaliera
appellante incidentale – sono
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1.1. la prescrizione del bando di gara, di
produrre, fra le nove documentazioni richieste, il certificato
di iscrizione, nel registro della camera di commercio, “nel
settore di attività corrispondente a quello di gara; comprensivo
dell’attivazione dell’oggetto sociale per servizi …, nonché
del nulla osta antimafia”;
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1.2. la clausola finale della parte precettiva
del bando: “i documenti, gli atti e le modalità per la loro
presentazione sono richiesti con espressa comminatoria di
esclusione dalla gara, qualora anche uno solo di essi risulti
mancante o carente”;
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1.3. il servizio oggetto della fornitura,
che è definito nell’art. 1 del capitolato speciale di appalto,
come “vigilanza con personale armato”. È, poi, di seguito
ivi descritto in forma analitica, come un insieme di attività
da svolgere, ma che rientrano, secondo il notorio, nel servizio
sopra sinteticamente indicato, e senza differenziazioni
fra i due ospedali.
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2. Il Tribunale Amministrativo Regionale
ha annullato l’aggiudicazione in favore dell’associazione
temporanea di imprese appellante, in accoglimento di due
censure della società appellata, collocatasi al secondo
posto della graduatoria.
Queste, in sintesi, le considerazioni del primo giudice:
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2.1. la presentazione del certificato di
iscrizione nel registro della camera di commercio, non munito
del nulla osta anti mafia, imponeva l’esclusione dell’a.t.i.
dalla gara, non essendo possibile disattendere la regola
del bando, qui riferita sub 1.2;
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2.2. l’offerta dell’a.t.i., con indicazione
percentuale delle quote dei servizi che sarebbero state
eseguite dalle singole imprese associate, e quindi fatta
come associazione di tipo orizzontale, non rispondeva all’obbligo
di “specificazione delle singole imprese che le distinte
prestazioni avrebbero effettuato”, obbligo che conseguiva
al fatto che si trattava “di prestazioni certamente distinte
da effettuarsi presso sedi a diversa ubicazione”, sicché
la P.A. doveva conoscere chi eseguiva e che cosa eseguiva,
come, in via indiretta, era confermato dal criterio di valutazione,
che si era dato la commissione di gara e che si riferiva
alla “indicazione dell’organizzazione di commessa con l’organigramma
operativo, i compiti, le mansioni e le responsabilità di
ogni figura addetta al servizio e alla supervisione del
servizio”.
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3. L’appello principale, nella parte in cui
sottopone a critica le predette statuizioni del primo giudice,
si mostra fondato.
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4. Con il primo motivo si rileva che, secondo
il d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, artt. 3 e 6, commi 3 e
4, e l’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575, è stabilito
espressamente che se il certificato della C.C.I.A.A. è privo
del “nulla osta antimafia”, si deve chiedere, da parte dell’amministrazione,
la relativa comunicazione alla prefettura. E questa era
stata richiesta dalla stessa impresa. La clausola del bando
che ha prescritto il nulla osta va interpretata nel senso
stabilito dalle norme suddette, non come se si fosse in
presenza di documentazione carente. Altro è non avere acquisito
la certificazione, altro è che il ritardo dell’amministrazione
nel rilasciarla possa essere imputato all’impresa che ne
è in attesa. Sarebbe gravemente pregiudizievole, per l’impresa,
essere esclusa dalle gare, pur possedendo i requisiti, per
il solo fatto di poter esibire una certificazione incompleta,
di cui è ammessa la sostituzione con autocertificazione.
Infine, il documento con la dicitura prescritta è necessario
soltanto al momento della stipulazione del contratto.
La controparte privata ribatte alle tesi su esposte, insistendo,
in particolare, sulla clausola di esclusione, sulla mancanza
del documento al momento dell’offerta, sulla carenza di
discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’ammissione,
sulla non equipollenza fra richiesta della certificazione
e possesso di essa, sul fatto che la certificazione è sopravvenuta
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per produrre
offerta e certificazioni varie, sulla considerazione che
il principio della massima partecipazione alla gara va applicato
quando non sia esplicitamente prevista l’esclusione per
un mancato adempimento.
L’Azienda ospedaliera, con l’appello incidentale, rileva,
invece, a sostegno dell’appello principale, che la commissione
ha ammesso l’aggiudicataria in conformità della normativa
di cui al d.p.r. n. 252 del 1998.
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5. La sentenza impugnata è da riformare,
sul punto.
Si è sopra riportata la clausola del bando, precettiva dell’adempimento
che qui interessa, fra i nove ivi indicati.
Ed è anche qui da rimarcare che la comminatoria di esclusione
– che la difesa dell’Azienda ospedaliera, per attenuare
ragionevolmente le conseguenze che una sua interpretazione
letterale comporterebbe, definisce “di stile” – proprio
per il suo carattere generale, e dunque privo della minima
possibilità di delimitarne conseguenze non proporzionate
allo scopo di scegliere il migliore contraente per l’amministrazione,
non può che essere intesa in modo da evitare che irregolarità,
di minore spessore o che non mettano in discussione requisiti
sostanziali per essere ammessi a stipulare contratti con
la P.A., possano pregiudicare una scelta che, per ogni altro
aspetto, si dimostri conveniente per la stessa Amministrazione.
Si può ritenere che, anche sulla scorta di tali argomentazioni,
la commissione di gara abbia preso in considerazione il
certificato camerale prodotto dall’impresa appellante, unito
all’attestazione della presentazione della richiesta di
apposizione della “dicitura”, nei suoi confronti, riguardante
il “nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575”, vale a dire l’inesistenza di una delle cause
di decadenza, di divieto o di sospensione dei provvedimenti
ampliativi o dei contratti in corso con pubbliche amministrazioni.
Ed infatti la commissione ha ammesso inizialmente con riserva
l’a.t.i. interessata (verbali del 9 dicembre 2002 e 20 gennaio
2003, richiamati nel provvedimento di aggiudicazione del
1° aprile 2003); ha chiesto alla prefettura chiarimenti;
ha, infine, ammesso definitivamente le imprese associate
– alla risposta della prefettura del 22 gennaio 2003, attestante
che la pratica era “in trattazione” – ed osservato che “l’informazione
antimafia deve essere acquisita esclusivamente per stipulare,
approvare o autorizzare i contratti” (come già aveva rilevato
la stessa prefettura nella esibita precedente lettera del
22 dicembre 2002).
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6. Ora, l’operato della commissione si rivela
conforme al sistema introdotto dal d.p.r. 3 giugno 1998,
n. 252, regolamento (di delegificazione) recante norme “per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.
Le disposizioni in questione, al fine indicato, in primo
luogo fanno largo ricorso alla soluzione dell’acquisizione
d’ufficio, da parte della Pubblica Amministrazione, delle
società controllate dallo Stato o da altro ente pubblico
o dei concessionari di opere pubbliche, della documentazione
circa la sussistenza delle cause di decadenza, divieto,
sospensione di cui s’è detto sopra. Tanto chiarisce l’art.
1, comma 1, e poi dispongono l’art. 3, comma 1, e l’art.
6, comma 4. In questo, in particolare, è stabilito che le
certificazioni camerali, prive della dicitura in parola,
“non implicano, di per sé, la sussistenza di una delle cause
di decadenza …ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione
di cui all’art. 3”.
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7. È arduo, dunque, affermare che il bando
abbia inteso, in violazione della vigente disciplina acceleratoria
in favore delle imprese e che onera le amministrazioni di
acquisizioni d’ufficio, imporre ai concorrenti alla gara
in questione un obbligo a pena di esclusione. La formula
“punitiva” di inadempienze al bando non può ragionevolmente
essere interpretata, in assenza di una esplicita specificazione,
come riferentesi ad una documentazione che, ove manchi,
pone invece la amministrazione in dovere di acquisirla.
La società appellante si è avvalsa della facoltà, datale
dall’art. 3, comma 2, del d.p.r. n. 252 citato, di richiedere
direttamente l’attestato in questione ed ha, con la documentazione
presentata per partecipare alla gara, ottemperato anche
all’onere di darne informazione all’amministrazione “procedente”,
vale a dire all’Azienda ospedaliera, come prescrive la stessa
norma. Ha, inoltre, fatto presumibile affidamento, sul disposto
del successivo comma 3, nel quale si stabilisce che la comunicazione
della prefettura è rilasciata entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta.
Ulteriore affidamento è dato alle imprese dall’art. 11,
comma 2, ove si dà, alla scadenza di quarantacinque giorni
dalla ricezione della richiesta, o anche subito, nei casi
d’urgenza, la possibilità alle amministrazioni di prescindere
dalle informazioni del prefetto.
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8. Va, infine, posto in rilievo che, come
esattamente sia la prefettura, sia la commissione di gara
avevano osservato, lo scopo dell’acquisizione della comunicazione,
che ora può essere data attraverso il certificato camerale,
è quello di verificare, con riguardo al caso di specie,
ossia di selezioni per la scelta del privato contraente
da parte di pubbliche amministrazioni, l’inesistenza del
divieto di “concludere contratti” in capo all’aggiudicatario.
Ciò significa che l’anticipazione della verifica del requisito
in parola, al momento dell’acquisizione delle offerte, assume
una rilevanza molto limitata. Il bando in esame e la clausola,
di cui si è detto, vanno di conseguenza, interpretati, in
conformità della disciplina di “semplificazione” e dei fatti
riferiti, nel senso che la genericità della comminatoria
non è applicabile all’assenza del nulla osta nel certificato
di iscrizione nel registro camerale, preteso per partecipare
alla gara.
Ne deriva che legittimamente la commissione ha ammesso al
procedimento l’a.t.i. appellante.
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9. Con il secondo motivo viene criticata
la statuizione riferita al n. 2.2 e si afferma che ben poteva
farsi, in relazione al servizio da prestare, una dichiarazione
di sua ripartizione, fra le imprese associate, esclusivamente
di tipo percentuale.
Anche questa tesi va condivisa.
Secondo l’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, che dispone espressamente sul tema, l’offerta
“deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole imprese”, nei casi, come quello in esame,
di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
La formula può riferirsi sia a servizi complessi, che possono
perciò essere scissi in senso qualitativo, sia a servizi
connotati da una certa semplicità o elementarità, nei quali
è intuitivamente ammissibile una mera suddivisione di tipo
quantitativo fra le imprese associate.
La ripartizione percentuale indicata dall’a.t.i. aggiudicataria
è indicativa della considerazione, da parte delle società
concorrenti, del servizio di vigilanza come avente caratteristiche
non scorporabili in particolari sottoinsiemi di attività,
e quindi come espressiva della costituzione di un’associazione
di “tipo orizzontale”, nella quale, come, invece, può darsi
in altri settori, non vi sono distribuzioni di compiti o
di prestazioni differenziate, se non quantitativamente.
Se, ancora, può essere esatta la tesi del primo giudice
e del ricorrente in prime cure, secondo la quale nella vigilanza
armata possono darsi prestazioni diverse e con modalità
eterogenee, ciò non significa che le imprese temporaneamente
raggruppate siano tenute a ripartirsi “qualitativamente”
le operazioni che fanno parte del servizio. Ben possono
anche, poiché devono essere utilizzati strumenti di vigilanza
comuni ed essere impiegate persone con identiche qualità
professionali, assumere l’appalto del servizio per quote
o frazioni o quantità di esso.
È da considerare, perciò, conforme a legge la dichiarazione
resa circa le quote percentuali del servizio che ciascuna
impresa assumeva a suo carico (in senso conforme, per un’ipotesi
di servizi di pulizia: V Sez. 12 giugno 2002, n. 3273).
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10. La riforma, per le ragioni esposte, della
sentenza impugnata, conseguente all’infondatezza dei due
motivi proposti dalla società appellata, comporta la necessità
dell’esame del motivo assorbito dal T.A.R. riproposto in
questo grado.
Con tale censura era stata lamentata l’illegittimità della
valutazione del progetto tecnico dell’a.t.i. controinteressata.
In particolare, è stato segnalato che, con riguardo alla
capacità organizzativa e produttiva, relativa alla completa
gestione del servizio, il progetto/offerta dell’aggiudicataria
ha ottenuto punti 12,35 contro i punti 9,57 della ricorrente.
E ciò senza giustificazione, perché il progetto meglio valutato
“era meramente conforme alle prescrizioni del capitolato
speciale d’appalto, prevedendo null’altro che le prestazioni
previste in capitolato” ed inoltre perché il progetto stesso
“era del tutto simile a quello presentato dalla ricorrente”.
È stato, ancora, posto in rilievo che, per le “migliorie
al servizio ed introduzione di nuove tecnologie”, la parte
vittoriosa aveva conseguito punti 18,04 contro i 13,58 della
ricorrente, nonostante che “le due offerte tecniche prevedessero
l’utilizzazione delle medesime tecnologie di controllo”.
Le due indicazioni di diversità di valutazione esprimerebbero
la presenza di vizi logici.
La censura è inammissibile per genericità, che sconfina
su valutazioni tecnico – discrezionali precluse nel giudizio
sulla legittimità dell’azione amministrativa.
L’offerta “progetto sicurezza” è stata acquisita agli atti
del giudizio di primo grado (allegato 6 alla memoria del
25 aprile 2003). Nel progetto si precisa, in una prima relazione,
ogni elemento della futura attività di vigilanza: dal possesso
della certificazione di qualità ISO 9001 e 9002, alle varie
qualifiche professionali del personale, alla organizzazione
aziendale (amministrativa, centrali operative, servizi ispettivi,
entità degli organici, degli automezzi, frequenze radio).
Le proposte migliorative sono riportate in una relazione
ulteriore e lo schema di collocazione delle attrezzature
e dei servizi di vigilanza collaterali in altro documento
ancora. Non occorre proseguire in queste rilevazioni: esse
sono sufficienti per concludere che le affermazioni contenute
nella censura in esame sono prive della sia pur minima specificazione
circa l’identità fra i due progetti.
Ne segue che nessun vizio logico è dimostrato e che la censura
stessa si atteggia come mera posizione di un giudizio che
mira a sovrapporsi a quello dell’Amministrazione. Da qui
la sua inammissibilità.
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11. L’infondatezza dei motivi esaminati comporta
l’insussistenza di fondamento della domanda di risarcimento
dei danni, riproposta in questo grado.
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12 Conclusivamente, con assorbimento degli
altri motivi dedotti dalle due parti appellanti, in riforma
della sentenza impugnata, va respinto il ricorso introduttivo.
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13. Vi sono ragioni per disporre la compensazione
delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di
consiglio del 3 febbraio 2004, con l'intervento dei Signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Giuseppe Farina rel. est. Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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