| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2312
Pres. Elefante – Est. Allegretta
Camertoni (Avv. Magnalbò) c/ Comune Fabriano (Avv. Ranci)
– Paladini e Maccari (nn.cc.) |
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Elezioni amministrative – attribuzione seggi
consigliere comunale – dichiarazione di voto in favore di
candidato a sindaco – espressa in sede da ballottaggio da
esponenti di liste non apparentate nel primo turno – irrilevanza
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Ai sensi dell’art. 72, commi secondo e settimo,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in sede di attribuzione
dei seggi di consigliere comunale, non può avere rilevanza
giuridica, senza un formale atto di collegamento, la dichiarazione
di voto in favore di uno dei candidati alla carica di sindaco
espressa, nel turno elettorale di ballottaggio, da parte
di esponenti di liste allo stesso candidato non apparentate
nel primo turno, in quanto la norma impone, in entrambi
i due possibili turni elettorali, una reciproca manifestazione
di volontà nel senso del collegamento, tra il candidato
alla carica di sindaco e i delegati delle liste interessate
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2312/04 REG.DEC.
N. 4629 REG.RIC.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 4629 del 2003 proposto
da
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Pietro CAMERTONI, rappresentato e
difeso dall’avv. Luciano Magnalbò, ed elettivamente domiciliato
in Roma, in P.za Ugo da Como n. 2, presso lo studio dell’avv.
Raoul Massimo Fabrini,
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contro
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il Comune di Fabriano, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
prof. Giovanni Ranci e con lui elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'avv. Elio Vitale, in Roma, Viale Mazzini
n. 6;
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e contro
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Paladini Paolo e Maccari Adolfo, non
costituiti in giudizio,
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per l'annullamento
della sentenza n. 1379 in data 8 novembre 2002 pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta; Uditi alla pubblica
udienza del 27 gennaio 2004 gli avv.ti Magnalbò e Ranci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe è impugnata la
sentenza n. 1379, pubblicata in data 8 novembre 2002, con
la quale il T.A.R. delle Marche ha respinto il ricorso proposto
dal Camertoni, nella sua qualità di cittadino elettore e
di candidato consigliere comunale nelle elezioni amministrative
per il rinnovo del Consiglio Comunale di Fabriano svoltesi
nei due turni del 26 e 27 maggio e 9 e 10 giugno 2002, avverso
il verbale 11 giugno 2002 di proclamazione degli eletti,
limitatamente alla proclamazione alla carica di consigliere
comunale del sig. Paladini Paolo, candidato in una lista
di minoranza.
L'appellante riproduce i motivi di ricorso dedotti in primo
grado, con i quali si sostiene l’illegittima attribuzione
del seggio al suddetto candidato, stante il collegamento,
sia pure non formale, della sua lista al raggruppamento
di liste che, nel turno di ballottaggio, sostenevano la
candidatura del candidato Sindaco, risultato poi eletto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Fabriano, il quale
ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione
perché infondato.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2004, sentiti i difensori
presenti, il Collegio si è riservata la decisione.
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DIRITTO
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L’appello è infondato.
La questione dedotta in giudizio si risolve nel quesito
se, in sede di attribuzione dei seggi di consigliere comunale,
possa avere rilevanza giuridica, senza un formale atto di
collegamento, la dichiarazione di voto in favore di uno
dei candidati alla carica di sindaco espressa, nel turno
elettorale di ballottaggio, da parte di esponenti di liste
allo stesso candidato non apparentate nel primo turno.
Essa non può che avere soluzione negativa, alla stregua
dell’art. 72, commi secondo e settimo, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 che, riguardo al collegamento tra liste, così
dispone: “Ciascun candidato alla carica di sindaco deve
dichiarare all'atto della presentazione della candidatura
il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione
del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo
se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati
delle liste interessate.” (comma 2); “Per i candidati ammessi
al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste
per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno.
I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà,
entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare
il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con
cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.
Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo
se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati
delle liste interessate” (comma 7).
È agevole rilevare che la norma impone, in entrambi i due
possibili turni elettorali, una reciproca manifestazione
di volontà nel senso del collegamento, tra il candidato
alla carica di sindaco e i delegati delle liste interessate.
Si tratta di manifestazioni di volontà che, per avere valore
ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali
da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza.
In realtà, la legge, mentre con riguardo al primo turno
prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta
“all’atto della presentazione della candidatura”, nessuna
specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio.
Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l’apparentamento
tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà
poi risultare dalla scheda per l’espressione del voto e,
soprattutto, rileva ai fini dell’attribuzione del cosiddetto
premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi
secondo le modalità di cui agli artt. 71 e 73 del citato
D.Lgs. n. 267del 2000, le “convergenti” dichiarazioni del
candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto
collegamento manifestano, non possono che assumere la forma
scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti
da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura,
alla segreteria del Comune per gli ulteriori adempimenti.
Non può essere condivisa, pertanto, la tesi propugnata dall’appellante,
secondo la quale, in sede di assegnazione dei seggi di consigliere
comunale a seguito di ballottaggio, pur in mancanza di un
formale atto di collegamento, debba tenersi conto anche
della volontà di sostenere la candidatura del sindaco risultato
eletto altrimenti manifestata.
Per le considerazioni che precedono, l’appello va respinto
siccome infondato. Sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti in causa spese e competenze del presente grado
di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado
di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 27 gennaio 2004 con l'intervento dei Signori:
Agostino Elefante - Presidente
Rosalia Bellavia - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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