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n. 4-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2312
Pres. Elefante – Est. Allegretta
Camertoni (Avv. Magnalbò) c/ Comune Fabriano (Avv. Ranci) – Paladini e Maccari (nn.cc.)


Elezioni amministrative – attribuzione seggi consigliere comunale – dichiarazione di voto in favore di candidato a sindaco – espressa in sede da ballottaggio da esponenti di liste non apparentate nel primo turno – irrilevanza

Ai sensi dell’art. 72, commi secondo e settimo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in sede di attribuzione dei seggi di consigliere comunale, non può avere rilevanza giuridica, senza un formale atto di collegamento, la dichiarazione di voto in favore di uno dei candidati alla carica di sindaco espressa, nel turno elettorale di ballottaggio, da parte di esponenti di liste allo stesso candidato non apparentate nel primo turno, in quanto la norma impone, in entrambi i due possibili turni elettorali, una reciproca manifestazione di volontà nel senso del collegamento, tra il candidato alla carica di sindaco e i delegati delle liste interessate


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 2312/04 REG.DEC.
N. 4629 REG.RIC.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 4629 del 2003 proposto da

 

Pietro CAMERTONI, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Magnalbò, ed elettivamente domiciliato in Roma, in P.za Ugo da Como n. 2, presso lo studio dell’avv. Raoul Massimo Fabrini,

 

contro

 

il Comune di Fabriano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giovanni Ranci e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elio Vitale, in Roma, Viale Mazzini n. 6;

 

e contro

 

Paladini Paolo e Maccari Adolfo, non costituiti in giudizio,

 

per l'annullamento
della sentenza n. 1379 in data 8 novembre 2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta; Uditi alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 gli avv.ti Magnalbò e Ranci; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe è impugnata la sentenza n. 1379, pubblicata in data 8 novembre 2002, con la quale il T.A.R. delle Marche ha respinto il ricorso proposto dal Camertoni, nella sua qualità di cittadino elettore e di candidato consigliere comunale nelle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Fabriano svoltesi nei due turni del 26 e 27 maggio e 9 e 10 giugno 2002, avverso il verbale 11 giugno 2002 di proclamazione degli eletti, limitatamente alla proclamazione alla carica di consigliere comunale del sig. Paladini Paolo, candidato in una lista di minoranza.
L'appellante riproduce i motivi di ricorso dedotti in primo grado, con i quali si sostiene l’illegittima attribuzione del seggio al suddetto candidato, stante il collegamento, sia pure non formale, della sua lista al raggruppamento di liste che, nel turno di ballottaggio, sostenevano la candidatura del candidato Sindaco, risultato poi eletto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Fabriano, il quale ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2004, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

 

DIRITTO

 

L’appello è infondato.
La questione dedotta in giudizio si risolve nel quesito se, in sede di attribuzione dei seggi di consigliere comunale, possa avere rilevanza giuridica, senza un formale atto di collegamento, la dichiarazione di voto in favore di uno dei candidati alla carica di sindaco espressa, nel turno elettorale di ballottaggio, da parte di esponenti di liste allo stesso candidato non apparentate nel primo turno.
Essa non può che avere soluzione negativa, alla stregua dell’art. 72, commi secondo e settimo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, riguardo al collegamento tra liste, così dispone: “Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.” (comma 2); “Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate” (comma 7).
È agevole rilevare che la norma impone, in entrambi i due possibili turni elettorali, una reciproca manifestazione di volontà nel senso del collegamento, tra il candidato alla carica di sindaco e i delegati delle liste interessate. Si tratta di manifestazioni di volontà che, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza.
In realtà, la legge, mentre con riguardo al primo turno prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta “all’atto della presentazione della candidatura”, nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio. Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l’apparentamento tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l’espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini dell’attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi secondo le modalità di cui agli artt. 71 e 73 del citato D.Lgs. n. 267del 2000, le “convergenti” dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del Comune per gli ulteriori adempimenti.
Non può essere condivisa, pertanto, la tesi propugnata dall’appellante, secondo la quale, in sede di assegnazione dei seggi di consigliere comunale a seguito di ballottaggio, pur in mancanza di un formale atto di collegamento, debba tenersi conto anche della volontà di sostenere la candidatura del sindaco risultato eletto altrimenti manifestata.
Per le considerazioni che precedono, l’appello va respinto siccome infondato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2004 con l'intervento dei Signori:
Agostino Elefante - Presidente
Rosalia Bellavia - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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