| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2320
Pres. Frascione – Est. Lamberti
Cecchini Alfredo s.r.l. (Avv. Lattanzi) c/ Azienda Sanitaria
Regionale dell’Umbria U.S.L. n. 2 (Avv. Calzoni) – C.A.M.
Calor Artigiana Missino s.n.c. di Calzini D. (n.c.) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– bando di gara – requisiti – qualificazione – mancato possesso
da parte dell’impresa – impugnazione del bando – unitamente
all’atto di esclusione dalla gara – inammissibilità del
ricorso
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Quando l'interesse a censurare le regole
della gara è direttamente riconducibile alle prescrizioni
del bando e non alla mancata aggiudicazione, l'impugnazione
del bando stesso deve essere proposta nel termine decadenziale
decorrente dalla sua pubblicazione, senza attendere che
la gara si concluda in senso sfavorevole all'impresa che
delle suddette prescrizioni contesti la legittimità. Nell'ambito
di tale indirizzo si collocano, senza dubbio, le clausole
del bando che prescrivono i requisiti di partecipazione
alle gare, per cui, ove dette clausole impediscano la partecipazione
alla gara fissando particolari requisiti dei concorrenti,
esse devono essere immediatamente impugnate, perché la loro
asserita lesività non si manifesta per la prima volta con
l'aggiudicazione, bensì nel momento anteriore nel quale
tali requisiti sono stati assunti come regole per l'amministrazione
procedente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2320/04 REG.DEC.
N. 7446 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 7446/2003, proposto
dalla
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Cecchini Alfredo s.r.l. in proprio
ed in qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita tra la
Cecchini Alfredo S.r.l. e la DE.CO. s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempre, rappresentata e difesa
dall’avv. Filippo Lattanzi ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Paolo Borioni in Roma, viale
Bruno Buozzi n. 53 per mandato in margine all’appello.
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CONTRO
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Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria
U.S.L. N. 2 con sede in Perugia - via Guerra n. 21,
in persona del Direttore Generale legale rappresentante,
rappresentato e difeso, per procura speciale a margine della
memoria di costituzione dall'Avv. Lietta Calzoni, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Medugno, in
Roma, via Panama n. 12;
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E NEI CONFRONTI
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dell' impresa C.A.M. Calor Artigiana Missiano
s.n.c. di Calzini D., non costituitasi nel grado di
giudizio
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per l'annullamento
della sentenza 31 marzo 2003, n. 222 del Tribunale Amministrativo
Regionale dell'Umbria nella parte in cui ha rigettato il
ricorso n. 121/2003 con il quale l'odierna appellante aveva
impugnato: -il bando di gara relativo al lotto n. 4 per
l'appalto dei lavori di manutenzione presso gli immobili
U.S.L. n. 2 di Perugia, pubblicato sulla G.U.R.I. parte
II, n. 167 del 18 luglio 2002; il provvedimento di esclusione
della ricorrente dalla gara assunto in data 4 settembre
2002 e comunicato con nota prot. n. 666/ AS del 19 settembre
2002 pervenuta il 30 settembre 2002; -la comunicazione del
Presidente della Commissione di gara di esclusione della
ricorrente prot. n. 666/ f\S del 19 settembre 2002 pervenuta
il 30 settembre 2002; -il provvedimento di aggiudicazione
definitiva dell'appalto relativo al lotto n. 4 assunto con
decisone amministrativa della USL n. 2 di Perugia n. 1717
del 12 dicembre 2002 e la nota di accompagnamento dello
stesso del 18 dicembre 2002 prot. 944/f\S; -ogni altro provvedimento
presupposto, conseguente e comunque connesso. Nonché per
il risarcimento danno ai sensi della Legge n. 205/00.
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda
Sanitaria Regionale dell'Umbria U.S.L. N. 2;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004 , relatore il
Consigliere Lamberti e uditi, altresì, gli avvocati Lattanzi
per Cecchini e Calzoni per l’Azienda Sanitaria regionale
dell’Umbria
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FATTO
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L’impresa ricorrente Cecchini Alfredo s.r.l.
ha partecipato unitamente all’A.T.I. di cui è capogruppo,
alla gara suddivisa in quattro lotti di cui al bando pubblicato
sulla G.U. R.I. del 18 luglio 2002, n. 167 indetta dall’Azienda
sanitaria regionale dell’Umbria U.S.L. n. 2 per la manutenzione
degli immobili.
L’ATI Cecchini ha presentato offerta per il lotto n. 4 relativo
alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
idrici, igienico –sanitari, idrici, antincendio e termici,
climatizzazione condizionamento e refrigerazione, ventilazione
impianti cucine impianti trattamento acque estintori, impianti
stoccaggio trasporto e utilizzazione combustibili gassosi
e liquidi. Come categoria prevalente, il bando indicava
la OS 28 classifica III e come categoria diversa dalla prevalente
la OS 3 Classifica III.
Con il provvedimento in epigrafe l’ATI Cecchini è stata
esclusa dalla gara in quanto: a) non possiede, nel loro
insieme, le qualificazioni richieste dal bando, e precisamente
la OS3 e la OS 28, III classifica (D.P.R 25 gennaio 2000
n. 34, allegato A); b) il certificato del casellario giudiziario,
prodotto a nome del legale rappresentante dell’impresa associata
e mandante De. Co. reca una data di nascita diversa da quella
reale della persona interessata. Altro motivo di esclusione
è stato quello di avere dichiarato di associarsi in maniera
orizzontale anziché verticale.
Nel ricorso di primo grado n. 121/2003, l’ATI Cecchini ha
contestato i motivi di esclusione in particolare quelli
sub a) e b) deducendo: quanto al primo, che l’ATI è in possesso
–per quanto concerne le imprese associate- di qualificazione
OG 11 (con una classifica molto elevata). Tale qualificazione
deve considerarsi comprensiva e assorbente rispetto alle
categorie OS3 e OS28; quanto al secondo, che l'erroneità
della data di nascita sul certificato penale ha carattere
di irregolarità emendabile e non è causa d'esclusione.
Nel giudizio di primo grado si costituivano l’Azienda sanitaria
regionale dell'Umbria U.S.L. N. 2 e la controinteressata
aggiudicataria, impresa C.A.M. Calor, che hanno eccepito
in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso per mancata
impugnazione della clausola del bando di gara relativo alle
condizioni di partecipazione e, nel merito, l’infondatezza
di motivi.
Con l’impugnata decisone del TAR Umbria il ricorso è stato
respinto: secondo i primi giudici appariva fondata la prospettazione
della ricorrente circa la continenza della qualificazione
OG 11 delle altre qualificazioni OS3 ed OS28, in conformità
alle relative declaratorie dell’allegato A al DPR. n. 34/2000.
Era tuttavia infondata la censura di adeguatezza del certificato
penale, nonostante le generalità del legale rappresentante
di una delle imprese riunite in ATI fossero riportate in
modo errato: non si trattava di un mero errore materiale,
riconoscibile ed emendabile, ma dell’ipotesi che fosse stato
presentato (sia pure per errore incolpevole) un certificato
penale riguardante una persona diversa da quella alla quale
si deve riferire la certificazione. La sentenza è stata
impugnata dall’ATI Cecchini, che ne chiede la riforma nella
parte in cui esclude la possibilità di emendare l’errore
sul certificato penale tramite lo strumento della richiesta
di chiarimenti alla partecipante alla gara. Nel giudizio
si è costituta l’Azienda sanitaria regionale dell'Umbria
U.S.L. N. 2 che, in memoria ha contestato l’appello principale
e con appello incidentale notificato il 7 ottobre 2003 censura
la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso
le eccezioni d’irricevibilità del ricorso per omessa impugnazione
del bando di gara ed ha omesso di considerare che fra le
cause di esclusione dell’ATI Cecchini c’era anche quella
di avere dichiarato di volersi costituire in associazione
orizzontale antiche verticale, pur non possedendo la relativa
qualificazione. Con ulteriore memoria l’ATI Cecchini ha
contestato la tempestività e la fondatezza dell'appello
incidentale ed ha insistito per l’accoglimento del gravame.
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DIRITTO
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Oggetto del presente appello è la sentenza
del TAR dell’Umbria che ha respinto il ricorso proposto
dall’Ati Cecchini avverso l’esclusione dall'appalto dei
lavori di manutenzione presso gli immobili dell’Azienda
Sanitaria Regionale dell'Umbria U.S.L. N. 2 di Perugia,
relativamente al lotto n. 4.
Delle eccezioni proposte nell’appello principale dell’Ati
Cecchini e in quello incidentale dell’Azienda sanitaria
locale dell’Umbria nei confronti della sentenza, precede
l’esame dell’eccezione pregiudiziale d’irricevibilità del
ricorso di primo grado per omessa impugnativa del bando
di gara, introdotta nell’atto di costituzione in giudizio
innanzi al Tribunale amministrativo regionale. L’eccezione
ribadita nell’appello incidentale dell’Azienda sanitaria
locale dell’Umbria (appello peraltro tempestivo, diversamente
da quanto sostiene l’Ati Cecchini nella memoria di replica)
è comunque suscettibile di essere esaminata d’ufficio perché
inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale
davanti al giudice di primo grado.
L’eccezione è fondata e va accolta per le ragioni che si
dirà.
Dopo avere respinto le eccezioni di irricevibilità per tardività
e di inammissibilità del ricorso per omcssa tempestiva impugnazione
del bando di gara, il Tar dell’Umbria ha affermato che i
requsiti di qualificazione relativi alle lavorazioni di
cui alle categorie OS3 c OS28 del DPR n. 34/2000 richiesti
dal bando di gara si prestano ad essere ricompresi nella
categoria OG 11 di cui l’Ati ricorrente era in possesso.
A prescindere dalla fondatezza di tale assunto, la Sezione
rileva che per il lotto n. 4 [manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti idrici, igienico–sanitari, idrici antincendio
e termici (compresi i sistemi di evacuazione dei gas combusti)
climatizzazione, condizionamento e refrigerazione ventilazione,
impianti cucine, impianti trattamento acque, estintori,
impianti stoccaggio, trasporto e utilizzazione combustibili
gassosi e liquidi], il bando prescriveva il possesso della
categoria OS 28 classifica III come categoria prevalente
il possesso della categoria OS 3 classifica III come categoria
diversa dalla prevalente.
In sostanza il bando non prevedeva neppure che fra i requsiti
di partecipazione alla gara fosse previsto il possesso della
categoria OG 11, vantato dall’Ati ricorrente e ritenuto
determinante dalla decisione impugnata per decretare sotto
questo aspetto l’illegittimità dell’esclusione per continenze
del primo rispetto agli altri de (0S3 c OS28).
La certificazione S.O.A. in data 27.11.2001 indica che la
mandataria capogruppo impresa Cecchini era in possesso di
qualificazione nella categoria prevalente OS 28 per la classifica
III e nella categoria non prevalente OS 3 della classifica
I. Per l’impresa DE.CO. partecipante all’ATI in qualità
di mandante, la certificazione SOA 15.1.2002 attesta che
cha stessa, per la classifica III era in possesso della
sola categoria OG 11 e non della altre (OS 28 e OS 3), possedute
invece per la categoria II.
Avendo il bando circoscritto la partecipazione alle sole
imprese in possesso della qualificazione richiesta e determinato
l’impossibilità per quelle che ne fossero sprovviste di
prendere parte alla gara e di conseguirne l’aggiudicazione,
era necessario che le relative clausole fossero impugnate
tempestivamente e non al momento in cui il raggruppamento
ricorrente è stato escluso. L’interesse dell’ATI Cecchini
a partecipare alla gara era infatti di per sé leso dall’esistenza
stessa delle clausole che restringevano la qualificazione
alle ditte in possesso delle sole categorie OS 28 e OS 3
classifica III, così identificando i soggetti che sarebbero
stati inesorabilmente esclusi dalla procedura perché privi
dei requisiti richiesti.
Ne derivava l’onere per l’ATI Cecchini di impugnare autonomamente
e tempestivamente le disposizioni del bando impeditive della
sua ammissione alla gara, senza attendere il provvedimento
di esclusione, meramente consequenziale ed applicativo del
disciplina del bando.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio,
quando l'interesse a censurare le regole della gara è direttamente
riconducibile alle prescrizioni del bando e non alla mancata
aggiudicazione, l'impugnazione del bando stesso deve essere
proposta nel termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione,
senza attendere che la gara si concluda in senso sfavorevole
all'impresa che delle suddette prescrizioni contesti la
legittimità. Nell'ambito di tale indirizzo si collocano,
senza dubbio, le clausole del bando che prescrivono i requisiti
di partecipazione alle gare, per cui, ove dette clausole
impediscano la partecipazione alla gara fissando particolari
requisiti dei concorrenti, esse devono essere immediatamente
impugnate, perché la loro asserita lesività non si manifesta
per la prima volta con l'aggiudicazione, bensì nel momento
anteriore nel quale tali requisiti sono stati assunti come
regole per l'amministrazione procedente (ex plurimis Cons.
Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2001, n. 5356).
Non avendo l’Ati ricorrente e odierna appellante impugnato
il bando di gara né immediatamente e in via autonoma, il
ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile,
con compensazione delle spese del grado
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, dichiara inammissibile il ricorso originario
e compensa fra le parti le spese del presente grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 10 febbraio 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Emidio Frascione Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Aldo Fera Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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