| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2321
Pres. Elefante – Est. Carlotti
Comune di Este (Avv.ti Domenichelli e Manzi) c/ Arecon (Avv.ti
Di Mattia e Sacchetto) e Sacaim (Avv. Biagini) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– gara – criterio di aggiudicazione – prezzo più basso –
offerte di prezzi unitari – compilazione di tutte le colonne
del modulo di offerta prezzi – necessità – ratio
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L’art. 90, comma 2° del D.P.R. n. 554/1999
stabilisce che i concorrenti debbono indicare, tra l’altro,
i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione esprimendoli
in cifre, nella quinta colonna, ed in lettere nella sesta,
e ciò in vista della tutela della posizione contrattuale
dell’amministrazione, la quale – laddove non si curasse
di pretendere dai partecipanti l’analitica determinazione
delle singole componenti dell’offerta economica – correrebbe
il serio rischio di trovarsi esposta alle prevedibili contestazioni
delle imprese aggiudicatici nella successiva fase esecutiva
dei lavori. Legittimamente, pertanto, viene esclusa dalla
gara l’impresa che non abbia compilato, per alcune voci
di prezzo, le predette colonne quinta e sesta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2321/04 REG.DEC.
N. 7922 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 7922 del 2003 proposto
da
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COMUNE DI ESTE, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Domenichelli
e Luigi Manzi, con domicilio eletto in Roma, alla via Confalonieri
n. 5, presso lo studio del secondo;
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contro
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ARECON S.R.L., in persona del l.r.
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Di Mattia
e Stefano Sacchetto, con domicilio eletto in Roma, alla
via Confalonieri n. 5, presso lo studio del primo;
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e nei confronti di
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- S.A.C.A.I.M. S.P.A., in persona
del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo
Biagini, con domicilio eletto in Roma alla via di Porta
Castello n. 33,
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- MARK COLOR S.P.A., non costituita,
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per la riforma
previa sospensione della sentenza n. 3926 in data 23 luglio
2003 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
Sez. I;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Saicam
e della Arencon;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 27 febbraio 2004 l’avv.
A. Manzi, su delega dell’avv. L. Manzi, per l’Amministrazione
civica appellante, l’avv. Di Mattia per la Arencon e l’avv.
A. Clarizia, su delega dell’avv. Biagini, per la Sacaim;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. Con la sentenza in forma semplificata
indicata in epigrafe, il T.a.r. Veneto accoglieva il ricorso
proposto dalla Arencon avverso i provvedimenti del Comune
di Este di aggiudicazione, provvisoria e definitiva, alla
società Sacaim dei lavori di restauro della “Villa Dolfin
Boldù”, finalizzati al recupero funzionale dell’immobile
da destinarsi a biblioteca comunale.
Avverso la sentenza interponeva appello l’amministrazione
civica di Este.
Resisteva la Arencon; si costituiva la Saicam.
Accolta l’istanza di sospensione con l’ordinanza n. 4245
del 7 ottobre 2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione
in esito all’udienza del 27 febbraio 2004.
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2. Per un corretto inquadramento delle questioni
sottoposte allo scrutinio della Sezione giova premettere
alla successiva esposizione alcuni cenni in ordine alla
vicenda procedimentale dedotta in contenzioso.
Nel bando della gara indetta dal Comune di Este si precisava
che l’aggiudicazione del contratto, trattandosi di appalto
da stipulare in parte a corpo ed in parte a misura, sarebbe
avvenuta con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21,
comma 1, lett. c), della legge n. 109/1994.
Nel relativo disciplinare, nel punto relativo alle «Modalità
di presentazione dell’offerta» economica – plico n° 2 –
sub A), si stabiliva inoltre che la compilazione della lista
delle lavorazioni e delle forniture dovesse effettuarsi
«in conformità alle previsioni dell’art. 90, commi 2, 3
e 5, del D.P.R. n. 554/99».
Prima dell’aperture delle buste, essendo emersi dubbi circa
le modalità di predisposizione delle voci della lista delle
lavorazioni nn. 13, 14 e 15 (relative alle assistenze murarie
per gli impianti idrosanitari, per quelli di riscaldamento-climatizzazione
e per quelli elettrici), l’amministrazione appaltante si
premurava di inviare a tutte le imprese partecipanti una
nota di chiarimenti, nella quale si specificava che le percentuali
indicate nel modulo di offerta prezzi per le ridette assistenze,
rispettivamente pari al 19%, al 9% ed al 24%, dovessero
intendersi suscettibili di diversa valutazione da parte
dei concorrenti; sulla base di quanto comunicato con la
nota in parola, per consentire ai partecipanti eventualmente
interessati alla modifica di mutare le offerte precedentemente
formulate, il Comune di Este differiva di alcuni giorni
il termine finale in origine stabilito per la presentazione
dei plichi.
L’appalto era aggiudicato alla Saicam, ma la Arencon, dopo
aver contestato l’aggiudicazione in via amministrativa,
adiva il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
lamentando la mancata esclusione di una delle imprese partecipanti,
certa Mark Color, per non aver la concorrente compilato
la colonna 5 del modulo offerta prezzi, nella parte relativa
alle predette tre assistenze murarie; osservava inoltre
la Arencon come la ridetta Mark Color si fosse limitata
a riportare il solo prezzo complessivo offerto, in lettere
(nella colonna 6) ed in cifre (nella colonna 7), in luogo
dei prezzi unitari (in cifre nella colonna 5 ed in lettere
nella colonna 6), siccome previsto dallo stesso modulo e
dall’art. 90, comma 2, D.P.R. n. 554/1999. La Arencon chiedeva,
pertanto, l’annullamento dell’aggiudicazione per violazione
dell’art. 90 d.p.r. n. 554/1999, posto che dall’ipotetica
esclusione della Mark Color sarebbe derivato un diverso
calcolo delle medie e, quale ulteriore conseguenza, l’aggiudicazione
dell’appalto in suo favore.
Il Tribunale riteneva fondato il gravame della Arencon con
riferimento alla principale censura di violazione dell’art.
90 d.p.r. n. 554/1999 e, per l’effetto, lo accoglieva rilevando
come l’offerta della Mark Color, relativamente alle voci
attinenti all’assistenza muraria, risultasse in contrasto
con il bando di gara e con la successiva nota di chiarimenti
non avendo distinto l’impresa l’importo totale (sul quale
calcolare l’assistenza muraria), le relative percentuali
ed il conseguente importo offerto (ottenuto dalla moltiplicazione
dei primi due fattori). Aggiungeva il T.a.r. che il Comune
d’Este avrebbe dovuto escludere l’offerta della suddetta
società giacché l’unico importo indicato non era interpretabile
in modo univoco, potendo esso alternativamente riferirsi
a quello totale posto a base di calcolo del prezzo finale
offerto o direttamente a quest’ultimo prezzo.
Avverso la decisione di primo grado l’Amministrazione appellante
deduceva:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.;
ultrapetizione;
- illogicità della motivazione per erroneità dei presupposti;
- erroneità ed illogicità per difetto di motivazione; mancata
considerazione degli argomenti difensivi del Comune in relazione
all’art. 90 del regolamento n. 554/1999.
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3. Così brevemente sintetizzati i fatti del
giudizio di primo grado, va esaminato il primo articolato
mezzo di gravame.
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3.1. Innanzitutto l’amministrazione appellante
censura la sentenza impugnata di ultrapetizione per aver
travisato l’oggetto delle doglianze dedotte dalla Arencon:
l’impresa appellata non avrebbe affatto lamentato l’”ambiguità”
dell’offerta della Mark Color, siccome ritenuto dal primo
giudice, piuttosto ne avrebbe denunciato l’incompletezza
a cagione dell’omessa indicazione del prezzo unitario prevista
nel modulo predisposto dall’amministrazione.
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3.2. Con lo stesso motivo si deduce altresì
il travisamento nel quale sarebbe incorso il Tribunale attesa
la mancata corrispondenza tra le indicazioni degli importi
costitutivi dell’offerta individuati in sentenza e quelle
risultanti dagli atti di gara.
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3.3. In ultimo si afferma che il T.a.r.,
in coerenza con le riferite statuizioni sulle modalità di
compilazione del modulo offerta prezzi, non avrebbe potuto
limitarsi ad imporre l’esclusione della sola Mark Color,
ma avrebbe dovuto dare indirizzi conformativi nel senso
della rinnovazione dell’intera gara, posto che anche le
offerte presentate da altre imprese risultavano difformi
dallo schema suggerito dal giudicante.
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3.4. Il motivo è infondato.
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3.5. Il Tribunale veneto non è andato ultra
petita. La decisione di accoglimento del ricorso di primo
grado scaturisce chiaramente (si veda la pag. 3 della motivazione)
dal giudizio di ravvisata fondatezza della principale censura
di violazione dell’art. 90 D.P.R. n. 554/1990. A prescindere
infatti dall’imprecisione lessicale consistita nel richiamare
l’”importo totale” in luogo del “prezzo unitario”, appare
non revocabile in dubbio che il primo giudice intendesse
far puntuale riferimento a tale voce: a siffatta conclusione
si perviene valorizzando della motivazione della sentenza
sia il preciso richiamo al “modulo offerta prezzi” sia il
chiarimento, racchiuso tra le parentesi tonde («su cui calcolare
l’assistenza muraria»), circa il significato da attribuire
all’espressione “importo totale”, non a caso utilizzata
negli esatti termini nella comunicazione 12.3.2003 del Comune
di Este in relazione al “prezzo base”.
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3.6. Il Tribunale veneziano non ha esorbitato
dai limiti della cognizione devolutagli nemmeno sotto il
secondo dei profili denunciati dall’appellante.
Una volta puntualizzato che il motivo accolto nella sentenza
appellata corrispondeva a quello dedotto col ricorso proposto
dalla Arencon, non integra alcun vizio di ultrapetizione
la circostanza che il giudicante abbia motivato la decisione
con argomentazioni coerenti con un iter logico diverso da
quello prospettato dalla parte; in particolare il riferimento
contenuto in motivazione alla ritenuta ambiguità dell’offerta
della Mark Color – lungi dal consistere in un indebito travalicamento
dei confini del thema decidendum dedotto in contenzioso
– si atteggia a mero sviluppo argomentativo del principale
giudizio di accoglimento e come tale esso non è estraneo
all’oggetto della controversia, correttamente individuato.
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3.7. Appare infine manifestamente in contrasto
con il principio della domanda, che informa di sé anche
il giudizio amministrativo, la deduzione del Comune di Este
circa le conseguenze di natura conformativa che il T.a.r.
avrebbe dovuto trarre dall’accoglimento del ricorso. L’Amministrazione
civica appellante omette invero di considerare che l’interesse
della Arencon, esattamente corrispondente alla teleologia
dei mezzi di gravame rassegnati nel ricorso di primo grado
avverso l’atto impugnato (il provvedimento di aggiudicazione),
era specificamente diretto, sia pure in vista del conseguimento
di ulteriori e consequenziali finalità, ad ottenere l’esclusione
della Mark Color (tanto si desume chiaramente dall’intero
ricorso di primo grado ed, in particolare, da quanto considerato
a pag. 6), mentre non puntava affatto all’obiettivo della
ripetizione dell’intera gara; tanto premesso, balza all’evidenza
che, qualora il Tribunale veneto avesse accolto il ricorso
disponendo l’annullamento dell’intera procedura, veramente
avrebbe oltrepassato i termini del proprio ambito decisorio
segnati dalle convergenti indicazioni rivenienti dai motivi
dedotti contro l’unico atto impugnato gravato. Diversamente
opinando il Tribunale veneto avrebbe indebitamente esteso
la portata cassatoria della pronuncia giurisdizionale ad
atti rimasti del tutto estranei all’area di incidenza del
vizio denunciato.
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4. Con il secondo motivo di appello l’Amministrazione
comunale di Este stigmatizza un’altra pretesa illogicità
della sentenza impugnata.
Nega il Comune appellante che l’offerta della Mark Color
fosse suscettibile di differenti interpretazioni; contesta
altresì che essa potesse ingenerare i pericoli di confusione
prospettati dal T.a.r., dal momento che il modulo predisposto
dall’impresa recava soltanto l’indicazione del prezzo complessivo
offerto per le tre voci in questione. A dire della ricorrente
la facoltà di omettere ogni riferimento ai prezzi unitari
(nelle colonne 5 e 6) discendeva dalla riconosciuta possibilità
di modulare, diversamente da come prestampate sul modulo
di offerta, le tre percentuali stabilite per i singoli tipi
di assistenza muraria. Del resto - aggiunge l’appellante
- la precisazione dell’importo dei lavori posti a base del
calcolo del prezzo forfetario offerto costituiva l’oggetto
di una mera facoltà, ammessa dal Comune in sede di chiarimenti
(resi con nota del 12.3.2003) ed, in ogni caso, ai valori
non specificati dalla Mark Color poteva risalirsi partendo
dai termini noti (percentuali ed importo offerto) mediante
una semplice operazione aritmetica. 5. Con il terzo motivo
il Comune di Este censura la decisione del T.a.r. di carente
motivazione, non avendo il primo giudice preso in alcuna
considerazione il contenuto delle difese svolte dall’Amministrazione.
Segnatamente il Tribunale, conformemente a quanto dedotto
dall’appellante in primo grado, avrebbe dovuto fare applicazione
nella fattispecie del principio di tassatività della cause
di esclusione, secondo cui le irregolarità formali addebitabili
ad un concorrente ne determinano l’estromissione dalla gara
soltanto se tale conseguenza sia espressamente sancita dal
bando o comunque si tratti di violazioni afferenti a precetti
essenziali o lesive della par condicio dei partecipanti.
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5.1. Nelle difese di primo grado – rileva
l’Amministrazione - si era anche osservato come, per i fini
dell’aggiudicazione della gara, dovesse accordarsi rilievo
esclusivo, secondo quanto stabilito dall’art. 90, 7° co.,
D.P.R. n. 554/1999, all’indicazione della percentuale di
ribasso in calce all’offerta, rimanendo a carico dell’offerente
il rischio degli eventuali errori di calcolo nella compilazione
della lista dei prezzi unitari.
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5.2. Infine il Comune d’Este si duole della
mancata valorizzazione del pur invocato principio di conservazione
delle offerte, ispirato al noto favor partecipationis.
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6. Le argomentazioni spiegate nelle due lagnanze
testé riferite sono univocamente orientate nel senso dell’affermazione
della non essenzialità ai fini della validità dell’offerta
della Mark Color dell’omessa indicazione dei prezzi unitari;
ne è consentito, pertanto, uno scrutinio congiunto.
Il risultato della complessiva dequotazione della portata
precettiva della lex specialis alla quale mirano le difese
del Comune di Este non merita tutela giurisdizionale e le
relative argomentazioni, sostanzialmente risolventisi in
una vera e propria interpretatio abrogans del comma 2 dell’art.
90 D.P.R. n. 554/1999, devono essere analiticamente confutate.
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6.1. Occorre muovere da un dato di fatto
incontestabile: checché ne pensi il Comune di Este, il comma
succitato precisa con dovizia analitica quale debba essere
il contenuto della lista delle lavorazioni e delle forniture
previste per l’esecuzione delle opere; la disposizione stabilisce,
in dettaglio, che i concorrenti debbono indicare, tra l’altro,
i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione esprimendoli
in cifre, nella quinta colonna, ed in lettere nella sesta.
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6.2. Una seconda circostanza, assolutamente
inconfutabile, è che l’Amministrazione civica di Este non
intese discostarsi, con specifico riguardo alle assistenze
murarie, da quanto stabilito nella norma appena richiamata:
si è già detto che il disciplinare di gara rinviava esplicitamente
all’art. 90, commi 2, 3 e 5, del regolamento sui lavori
pubblici, senza distinguere tra voce e voce; non è ammissibile
quindi il disconoscimento postumo di un preciso autovincolo
assunto dall’Amministrazione in sede procedimentale.
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6.3. È vero poi che la stazione appaltante
avesse consentito ai ricorrenti di rimodulare, se del caso,
le percentuali offerte in sede di prima offerta, nondimeno
non emerge dal tenore della relativa comunicazione che l’effetto
di siffatta modifica fosse quello di autorizzare le imprese
concorrenti ad omettere del tutto, in occasione dell’eventuale
seconda offerta, l’indicazione dei prezzi unitari. Anzi,
un emblematico indizio del contrario si ricava proprio dalla
lettura della prefata comunicazione laddove si continuano
a menzionare (terz’ultimo paragrafo) gli “importi” delle
tre voci e il modulo offerta prezzi «già presentato»; ancor
più pertinenti sono le altre istruzioni dichiaratamente
destinate ad uniformare i criteri di valutazione per la
formazione del “prezzo base”.
In conclusione, dall’accordata facoltà di riformulare le
offerte in relazione alla consentita variazione delle percentuali
prestampate sul modulo predisposto dal Comune di Este non
poteva trarsi, alla stregua di un’esegesi obiettiva, la
conclusione che l’amministrazione avesse così inteso modificare
il contenuto dei precisi oneri informativi gravanti sulle
partecipanti in relazione a tutte le voci della lista delle
lavorazioni, cancellando soltanto per le suddette assistenze
murarie la prescrizione dell’obbligatoria indicazione dei
prezzi unitari.
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6.4. L’allegazione dell’impossibilità di
specificare, per le suddette assistenze, gli importi dei
rispettivi prezzi unitari è poi argomentazione smentita
dalla stessa appellante che, a pag. 10 del ricorso in epigrafe,
osserva come all’esatta determinazione degli stessi potesse
pervenirsi sulla base di un semplice calcolo aritmetico:
non si vede pertanto in cosa consistesse la pretesa impossibilità
di allegare i medesimi importi ex ante, al momento cioè
della compilazione del modulo (incidentalmente si osserva
che il prospetto della Mark Color contiene dati analitici
per tutte le altre voci).
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6.5. Dalla considerazione appena svolta non
è tuttavia consentito inferire le conclusioni spiegate dal
Comune in ordine alla pretesa inutilità dell’esatta determinazione
dei prezzi unitari.
È questo infatti il risvolto abrogante dell’esegesi propugnata
dall’appellante.
Il Comune di Este sembra obliterare che la ratio del comma
2 dell’art. 90 D.P.R. cit. non risiede soltanto nell’esigenza
di tutelare la par condicio tra i partecipanti; ben maggiore
è piuttosto la rilevanza della previsione nella prospettiva
della tutela della posizione contrattuale dell’amministrazione,
la quale – laddove non si curasse di pretendere dai partecipanti
l’analitica determinazione delle singole componenti dell’offerta
economica – correrebbe il serio rischio di trovarsi esposta
alle prevedibili contestazioni delle imprese aggiudicatici
nella successiva fase esecutiva dei lavori.
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6.6. L’irrilevanza dei prezzi unitari nemmeno
è sostenibile sulla base delle altre previsioni dell’art.
90. La circostanza che, ai fini dell’aggiudicazione, il
comma 6 richieda unicamente la lettura del prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente nonché del correlativo ribasso
percentuale in lettere non contraddice quanto prescritto
dallo stesso articolo nei commi precedenti circa le modalità
di formulazione delle offerte, né è consentito opinare altrimenti
sulla scorta del successivo comma 7.
6.6.1. È bene muovere proprio da quest’ultima
norma. Il comma 7 conferma infatti, al di là di ogni ragionevole
dubbio, che l’indicazione dei prezzi unitari costituisce
un elemento essenziale dell’offerta apparendo diversamente
preclusa, nell’ipotesi di un’eventuale omessa comunicazione
di detti importi, la stessa possibilità di provvedere alla
verifica ed alle operazioni di ricalcolo ivi contemplate.
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6.6.2. È evidente poi che l’art. 90, comma
7, pur avendo riguardo ad una fase procedimentale successiva
all’aggiudicazione definitiva, valga a scrutinare la validità
di tutte le offerte presentate, posto che ogni concorrente
è, prima della conclusione della gara, un potenziale aggiudicatario;
assurdi per la manifesta contrarietà al buon andamento risulterebbero,
del resto, gli approdi pratici dell’interpretazione patrocinata
nell’appello: essa difatti, qualora condivisa, condurrebbe
all’illogica conclusione di consentire un’indiscriminata
formulazione di qualunque offerta, quantunque gravemente
difforme dal modello descritto nella lex specialis, salvo
poi a dichiararne l’inammissibilità a seguito delle verifiche
effettuate in esito all’eventuale aggiudicazione.
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6.6.3. Non emerge, infine, dai precedenti
giurisprudenziali menzionati dall’appellante l’affermazione
dell’assoluta superfluità dell’indicazione dei prezzi unitari,
né ciò si ricava dalla deliberazione 29.4.2002, n. 114 dell’Autorità
di vigilanza per i lavori pubblici.
Questo Consesso ha chiarito che il comma 7 dell’art. 90
del regolamento di attuazione della l. n. 109/1994 si ispira
al principio di conservazione delle offerte (Cons. St.,
sez. VI, 11.7.2003, n. 4145) e che la disposizione disciplina
un meccanismo di sostituzione automatica dell’obiettiva
volontà legale, ricostruita secondo i criteri ivi descritti,
a quella eventualmente oscura esternata dall’impresa aggiudicataria;
l’Autorità di settore, nella deliberazione succitata, ha
coerentemente osservato che la rideterminazione dei prezzi
unitari, a seguito della verifica dei conteggi effettuata
dopo l’aggiudicazione, va mantenuta ferma anche qualora,
all’esito dell’operazione, non risulti rispettata la volontà
emergente dall’originaria offerta formulata dall’aggiudicatario,
essendo questa – si potrebbe chiosare a margine – l’effetto
tipico di ogni eterointegrazione normativa delle manifestazioni
di volontà private.
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6.6.4. Il principio di conservazione, nella
specie, è stato quindi erroneamente invocato. Si può tenere
per valida un’offerta che presenti un contenuto, bensì rideterminabile
in via legale, ma comunque esistente; non vi è invece alcuno
spazio per l’operatività del medesimo principio qualora
il meccanismo sostitutivo approntato dall’ordinamento postuli,
per la sua attivazione, la preesistenza di un qualche oggetto
giuridico (id est l’indicazione dei prezzi unitari).
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6.7. Ha un esito negativo anche la disamina
dell’ultima difesa: afferma il Comune di Este che l’esclusione
della Mark Color non potesse essere disposta giacché la
lex specialis non comminava alcuna violazione a fronte della
mancata indicazione dei prezzi unitari.
Nel motivare la censura l’Amministrazione menziona poi l’orientamento
prevalente della giurisprudenza amministrativa, secondo
cui può irrogarsi la sanzione endoprocedimentale dell’esclusione
soltanto quando essa sia specificamente prevista dal bando
ovvero, in difetto di una previsione del genere, qualora
essa consegua alla violazione di precetti essenziali per
l’Amministrazione o incidenti sulla par condicio dei concorrenti.
Il Collegio non ha ragione per discostarsi da siffatto indirizzo
che ha assunto il valore di jus receptum; non condivide
però l’affermazione successiva dell’appellante (rinvenibile
a pag. 11 del ricorso), secondo cui «nella fattispecie in
esame non si rinviene alcuna delle situazioni in relazione
alle quali l’esclusione potrebbe essere giustificata».
In realtà l’offerta della Mark Color – non rilevando in
questa sede giurisdizionale (atteso il limitato ambito della
cognizione) se lo stesso vizio affliggesse anche quelle
di altre imprese - doveva essere esclusa per la semplice
ragione che essa più che irregolarmente formata si presentava
come gravemente incompleta poiché priva di un elemento essenziale
(appunto l’indicazione dei prezzi unitari) stabilito espressamente
dalla lex specialis e funzionale alla tutela di primari
interessi dell’amministrazione.
Vale ribadire infatti che la doppia indicazione del prezzo
(in cifre ed in lettere) per ogni singola voce della lista
non è una formalità priva di conseguenze: essa mira a rendere
univoca l'offerta durante l'esecuzione del rapporto contrattuale,
evitando che possano insorgere in corso d’opera contestazioni
relativamente ai prezzi di ciascuna voce dell'appalto e
garantendo così la posizione della stazione appaltante in
ordine all’effettivo corrispettivo da versare; inoltre,
grazie a tali indicazioni, l'amministrazione è in grado
di accertare tanto i singoli prezzi quanto l'offerta totale,
escludendo quelle anomale.
L’omissione in parola collide peraltro anche con il principio
della par condicio tra i concorrenti, impropriamente invocato
nelle difese del Comune di Este: diversamente opinando infatti
si addiverrebbe alla conclusione patentemente irragionevole
e, soprattutto, iniqua di ritenere collocate su di uno stesso
piano sia l'offerta proposta in violazione di quanto disposto
dal bando sia quella conforme alle prescrizioni di gara.
In conclusione non può accordarsi alcun rilievo alla mancata
comminazione espressa da parte della lex specialis della
sanzione espulsiva giacché siffatta conseguenza era implicata
dalla gravità della violazione riscontrata.
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7. Ad un più approfondito esame del ricorso,
la Sezione ritiene di dover respingere l’appello in epigrafe.
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8. Sussistono giustificati motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 27 febbraio 2004 con l'intervento dei Signori:
Agostino Elefante - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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