| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 23 aprile 2004 n.
2391
Pres. Trotta – Est. Russo
Tedeschi (Avv.ti Barra e Scoca) c/ Regione Campania (Avv.
Argenzio) |
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Processo amministrativo – giudizio di ottemperanza
– poteri del giudice dell’ottemperanza – estensione
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Al giudice dell’ottemperanza il sistema attribuisce
una piena giurisdizione di merito, che gli consente di assumere
su di sé tutti i poteri della pubblica amministrazione e
di gestirli autonomamente in sostituzione di essa, nel rispetto
della conformazione del potere effettuata dalla sentenza.
Pertanto, il contenuto della decisione emessa ex art. 27
n. 4 può essere il più vario, giacché al giudice dell’ottemperanza
è conferita dall’ordinamento, attraverso la cognizione estesa
al merito, la possibilità di adottare tutte quelle statuizioni
che, di volta in volta, in relazione alle singole fattispecie
concrete, si presentino più adeguate rispetto all’esigenza
di ottenere che la situazione di fatto sia resa conforme
a quella di diritto, si presentino, cioè, come mezzi idonei
per giungere allo scopo di assicurare l’adempimento dell’obbligo
gravante sull’Amministrazione; e tali mezzi possono essere
costituiti tanto dall’adozione diretta di statuizioni amministrative
anche imperative, quanto dalla nomina di commissari ad acta
che abbiano il compito di sostituirsi all’Amministrazione
inerte nell’adozione degli atti di volta in volta occorrenti
per dare effettiva attuazione al giudicato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2391/2004 Reg. Dec.
N. 9583 Reg. Ric.
Anno 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso (di cui al N.R.G. 9583/2003)
proposto dal
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sig. TEDESCHI Vincenzo, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Antonio Barra e Franco Gaetano Scoca,
ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il secondo
difensore, via G. Paisiello, n. 53/55;
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contro
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- la Regione Campania, rappresentata
e difesa dall'avv. Carmela Argenzio ed elettivamente domiciliata
in Roma, via Poli, n. 29, presso l'Ufficio di rappresentanza
della Regione Campania;
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- A.S.L. Avellino 2, non costituita
in giudizio;
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per l'esecuzione
del giudicato nascente dalla decisione di questa Sezione
n. 3925 del 30 giugno 2003;
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Visto il ricorso per ottemperanza con i relativi
allegati;
Vista la decisione della cui esecuzione si tratta;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 20 gennaio 2004 il
Consigliere Nicola Russo;
udito l’Avv. R. Colagrande su delega dell’Avv. Franco Gaetano
Scoca;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Il dott. Vincenzo Tedeschi – già dirigente
di secondo livello dell'Azienda ospedaliera "Moscati" di
Avellino, poi nominato direttore generale della A.S.L. Avellino
2 – impugnava la sentenza del T.A.R. per la Campania Napoli,
Sez. V, n. 3315 del 30 agosto 2000, con la quale era stato
rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso i provvedimenti
(deliberazione di G.R. n. 10531 in data 18.12.1997 e D.P.G.R.
31.12.1997, n. 24327) concernenti la decadenza dalla carica
di direttore generale della detta A.S.L. .
Con decisione n. 3925 del 30 giugno 2003 questa Sezione
accoglieva l’appello, condannando la Regione Campania al
pagamento delle spese di giudizio.
In data 25 agosto 2003 il dr. Tedeschi notificava alla Regione
Campania copia autentica della predetta decisione, con pedissequo
atto stragiudiziale di diffida a provvedere all’attuazione
del dictum giudiziale, assegnando a tal fine un termine
di trenta giorni, con espressa avvertenza che, decorso inutilmente
tale termine, l’istante avrebbe dato avvio all’azione per
l’esecuzione del giudicato a norma degli artt. 27, n. 4,
del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e 90 ss. del R.D. 17 agosto
1907 n. 642.
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2003 il dr. Tedeschi,
rilevato che l’Amministrazione soccombente è rimasta inadempiente
alla decisione resa da questa Sezione n. 3925/2003 cit.,
che tale comportamento, gravemente elusivo del giudicato,
avrebbe vanificato la tutela giurisdizionale costituzionalmente
garantita dagli artt. 24 e 113 Cost., secondo la portata
definita dall’art. 2909 c.c., ha chiesto che questo Consiglio,
previa declaratoria dell’inottemperanza, ordinasse alla
Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore,
di conformarsi alla decisione suddetta, ripristinando il
rapporto illegittimamente interrotto, tramite: a) l’assegnazione
del posto e delle funzioni di Direttore Generale dell’A.S.L.
Avellino 2; b) il pagamento delle somme dovute, a titolo
di corrispettivo contrattuale, per il periodo di interruzione
illegittima del rapporto, intercorrente tra la notifica
del provvedimento di decadenza e la riammissione nelle funzioni;
c) il pagamento delle spese di giudizio come liquidate,
oltre agli accessori di legge fino all’effettivo soddisfo.
Nel caso di persistente inottemperanza, ha chiesto che venisse
nominato un commissario ad acta con l’incarico di porre
in essere tutte le attività necessarie per dare esecuzione
al giudicato in questione. L’Amministrazione intimata non
si è costituita e non ha fatto pervenire osservazioni.
Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2004, fissata per
la trattazione della causa, il ricorso è stato spedito in
decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso può essere accolto nei limiti
appresso indicati.
E, invero, come risulta dalla decisione della cui esecuzione
si tratta, per quanto riguarda la controversa deliberazione
di Giunta regionale del 18 dicembre 1997, impugnata in primo
grado dal dott. Tedeschi (già dirigente di secondo livello
dell'Azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino, poi nominato
direttore generale della A.S.L. Avellino 2), deliberazione
con cui è stata disposta la decadenza dalla carica di direttore
generale per "gravi motivi", e, specificamente, per "inidoneità
in via permanente a compiti istituzionali" in ragione del
giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni di
dirigente amministrativo emesso dalla Commissione medica
collegiale presso la medesima A.S.L. in data 30 aprile 1997,
i profili di censura che hanno trovato utile esito in sede
di appello sono stati, in primo luogo, la omessa comunicazione
dell'avvio del procedimento di decadenza (con "palese violazione
delle regole di partecipazione procedimentale postulate
dalla L. 7 agosto 1990, n. 241"). In secondo luogo, la decisione
in esame ha rilevato che la decadenza "è stata nella specie
comminata in ragione di un pregresso giudizio medico riferito
al precedente rapporto d'impiego e che esclude dichiaratamente
la inidoneità in modo assoluto e permanente ad ogni proficuo
lavoro" e che, per converso, "non risultano richiamati elementi
di fatto da cui possa desumersi che la patologia da cui
il ricorrente è affetto sia tale da determinare in concreto
ed allo stato attuale un impedimento funzionale allo svolgimento
delle attività istituzionali (nel che potrebbe in ipotesi
rinvenirsi il grave motivo legittimante la decadenza)".
Aggiunge, poi, la decisione in commento che, "quand'anche
si volesse, in via di mera ipotesi, seguire il non condivisibile
iter argomentativo della deliberazione regionale" – secondo
cui dalla rilevata inidoneità all'esercizio delle funzioni
di dirigente amministrativo discenderebbe automaticamente
la parallela inidoneità all'esercizio delle mansioni di
direttore generale – "non si potrebbe comunque sfuggire
dalla formulazione di un duplice ordine di rilievi: da un
lato, tale assunto avrebbe richiesto la previa considerazione,
quantomeno, della diversità di tipologia tra le mansioni
di cui trattasi, in ragione dei connotati peculiari dei
rispettivi rapporti; dall'altro, si sarebbe reso in ogni
caso necessario un previo accertamento sul punto se il margine
di idoneità lavorativa riconosciuto dalla stessa Commissione
medica consentisse, e in quale misura, al Tedeschi lo svolgimento
dei compiti connessi all'incarico di direttore generale".
Da quanto fin qui detto emerge, dunque, chiaramente che,
contrariamente a quanto sostenuto dall’istante dr. Tedeschi,
dal giudicato in parola non discendeva direttamente l’obbligo
per la Regione Campania di ripristinare il rapporto illegittimamente
interrotto con l’assegnazione del posto e delle funzioni
di Direttore Generale dell’ASL di Avellino 2 – con contestuale
obbligo di pagare le somme dovute a causa di tale illegittima
interruzione a titolo di corrispettivo contrattuale – quanto
piuttosto quello di porre previamente in essere alcuni adempimenti
procedimentali. Nella specie, oltre alla comunicazione di
avvio del procedimento, omessa in sede procedimentale e
alle conseguenti attività pratiche che essa può comportare,
occorreva, come si è detto, un accertamento sul punto se,
“mutatis mutandis”, il margine di idoneità lavorativa riconosciuto
dalla stessa Commissione medica consentisse o meno al dr.
Tedeschi lo svolgimento dei compiti connessi all’incarico
di Direttore Generale, accertamento che doveva avvenire
mediante il richiamo ad “elementi” da cui possa desumersi
se la patologia da cui egli era affetto fosse tale da determinare
o meno in concreto un impedimento funzionale allo svolgimento
delle attività istituzionali di direttore generale.
E’ chiaro, allora, che all’esito del giudicato in questione
residuavano ancora poteri discrezionali in capo all’Amministrazione
soccombente, ma è altrettanto chiaro che, tuttavia, sull’Amministrazione
medesima gravava un preciso obbligo giuridico di adempimento
nascente direttamente dal giudicato, senza bisogno del termine
medio della pronuncia ex art. 27 n. 4 da parte del giudice
dell’ottemperanza, che specificasse l’entità effettiva del
dovere di adempimento.
E, del resto, l’Adunanza Plenaria (v. la decisione n. 1
del 9 marzo 1973) ha affermato chiaramente l’esistenza di
un vero e proprio diritto del cittadino alla osservanza
del giudicato e, quindi, in caso di inottemperanza, il giudice
amministrativo può senza indugio sostituirsi ad essa direttamente
o tramite un commissario (v. Ad. Plen., 11 marzo 1984, n.
6) anche allo scopo di emanare atti discrezionali.
Al giudice dell’ottemperanza, infatti, il sistema attribuisce
una piena giurisdizione di merito, che gli consente di assumere
su di sé tutti i poteri della pubblica amministrazione e
di gestirli autonomamente in sostituzione di essa, nel rispetto
della conformazione del potere effettuata dalla sentenza.
Nella prassi sovente viene dapprima fissato un termine per
l’adempimento, oppure si fissa il termine e si nomina contestualmente
il commissario che dovrà sostituire l’Amministrazione alla
scadenza del termine medesimo (v. Cons. St., sez. V, 31
ottobre 1980, n. 902; Cons. St., sez. V, 6 maggio 1977,
n. 416; Cons. St., sez. V, 1 luglio 1977, n. 692; Cons.
St., sez. VI, 23 aprile 1994, n. 587 e già Ad. Plen., 9
marzo 1973, n. 1 cit.), anche se la cognizione estesa al
merito – e, quindi, la più ampia latitudine di poteri di
intervento diretto sull’attività amministrativa – consente
pure che il giudice si sostituisca all’Amministrazione inerte
o inadempiente con una pronuncia che, pur conservando la
caratteristica formale di atto giurisdizionale, può avere
il contenuto specifico del provvedimento amministrativo
con effetto immediatamente costitutivo.
In definitiva, il contenuto della decisione emessa ex art.
27 n. 4 può essere il più vario, giacché al giudice dell’ottemperanza
è conferita dall’ordinamento, attraverso la cognizione estesa
al merito, la possibilità di adottare tutte quelle statuizioni
che, di volta in volta, in relazione alle singole fattispecie
concrete, si presentino più adeguate rispetto all’esigenza
di ottenere che la situazione di fatto sia resa conforme
a quella di diritto, si presentino, cioè, come mezzi idonei
per giungere allo scopo di assicurare l’adempimento dell’obbligo
gravante sull’Amministrazione; e tali mezzi possono essere
costituiti tanto dall’adozione diretta di statuizioni amministrative
anche imperative, quanto dalla nomina di commissari ad acta
che abbiano il compito di sostituirsi all’Amministrazione
inerte nell’adozione degli atti di volta in volta occorrenti
per dare effettiva attuazione al giudicato. Questi caratteri
del giudizio di ottemperanza consentono, pertanto, una gestione
del potere amministrativo capace di adeguarsi alle esigenze
del pubblico interesse, le quali potrebbero anche in ipotesi
non consentire la soddisfazione dell’interesse privato e
personale del ricorrente; il che non deve meravigliare,
essendo la conseguenza della subordinazione della tutela
dell’interesse del privato alla sua coincidenza con l’interesse
pubblico, dovendo la pubblica amministrazione orientare
le proprie scelte in funzione del pubblico interesse e non
potendo, quindi, il giudice dell’ottemperanza muoversi in
una prospettiva rigidamente privatistica, trascurando ciò
che è proprio del modo di agire dell’amministrazione pubblica
e, cioè, prescindendo dal costringere l’amministrazione
stessa al corretto uso del suo potere ed alla conseguente
cura concreta dell’interesse pubblico, laddove, invece,
è proprio questo l’unico modo per verificare nei fatti la
sussistenza di un interesse sostanziale del privato che
sia stato effettivamente leso da un atto o comportamento
illegittimo della pubblica amministrazione (la c.d. spettanza
del bene della vita) e che, quindi, sia meritevole di tutela
(anche mediante risarcimento).
Nella specie, non avendo il Collegio a disposizione tutti
gli elementi per porre in essere, con la decisione, la determinazione
amministrativa necessaria per l’adempimento integrale del
comando contenuto nella pronuncia giurisdizionale, si reputa
opportuno dapprima fissare all’Amministrazione un termine
di novanta giorni per adempiere al giudicato in questione
nei sensi e nei limiti sopra specificati, con esplicita
riserva, in un secondo tempo, in caso di persistente inottemperanza
e previa segnalazione dell’interessato tramite apposita
istanza, di adottare gli atti necessari perché sia dato
puntuale adempimento alle pronunzie giudiziarie, ivi compresa
la possibilità di nominare il commissario che dovrà sostituire
l’Amministrazione.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza
e si liquidano come in dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione IV – accoglie il ricorso per l’ottemperanza proposto
dal dr. TEDESCHI Vincenzo e, per l’effetto, ordina alla
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,
della Giunta regionale, di dare esecuzione alla decisione
di questa Sezione n. 3925 del 30 giugno 2003, disponendo,
entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o,
se anteriore, dalla comunicazione del presente provvedimento,
di provvedere agli adempimenti di cui in motivazione, con
riserva, in caso di ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione,
di nominare, a richiesta di parte ed a spese dell’Ente inadempiente,
un commissario ad acta per dare esecuzione alla prefata
decisione nel senso predetto.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese della
presente fase di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00
(duemila/00), oltre a quelle già liquidate nella decisione
n. 3925/03 cit. e pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Gaetano TROTTA – Presidente
Giuseppe BARBAGALLO – Consigliere
Aldo S C O L A – Consigliere
Anna L E O N I – Consigliere
Nicola R U S S O – Consigliere, rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
23 aprile 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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