| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 23 aprile 2004 n.
2398
Pres. Barbagallo – Est. Carinci Aesernia s.r.l. (Avv. Mezzanote
e, poi, Presutti) c/ Regione Molise (n.c.) |
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Sovvenzioni – servizi di trasporto locale
– l. 151 del 1981 – ratio – sovvenzione limitata alla sola
copertura del disavanzo d’esercizio
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La l. 10 aprile 1981, n. 151 stabilisce,
con il primo comma dell’art. 6, che i contributi d’esercizio
che le Regioni erogano a sostegno del trasporto locale hanno
“l’obiettivo di consentire l’equilibrio economico dei bilanci
dei servizi di trasporto. . .”, prevedendo altresì, al terzo
comma dello stesso articolo, che “Le eventuali perdite o
disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra
determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi
di trasporto”. Pertanto, funzione del contributo di esercizio,
previsto da una legge regionale in applicazione dei principi
della citata legge quadro nazionale, per i gestori di codesti
servizi, non è quella di consentire, sia pure in via eventuale,
il conseguimento di un utile, ma solo quella di garantire
una forma di abbattimento totale o parziale delle perdite
di esercizio, obiettivo in cui non può essere ravvisato,
peraltro, alcun effetto punitivo per le imprese che fossero
riuscite, mercé il contributo, a conseguire un utile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2398/2004 Reg. Dec.
N. 6243 Reg. Ric.
Anno 1995
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la seguente |
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D E C I S I O N E
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sul ricorso n. 6243/95 proposto da
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Aesernia S.r.l., in persona del suo
legale rappresentante Alessandro Saliola, inizialmente rappresentata
e difesa dall'avv. Carlo Mezzanotte e successivamente dall’avv.
Avilio Presutti, elettivamente domiciliata in Roma, piazza
San Salvatore in Lauro, n. 10, presso lo studio di quest’ultimo;
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contro
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la Regione Molise, in persona del
Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita
in giudizio;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Molise n. 179/94, pubblicata in data 24 giugno 1994, resa
tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso proposto
dall’attuale appellante, concernente finanziamento trasporti
pubblici locali.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2003 il Consigliere
Giuseppe Carinci;
Udito l'avv. Avilio Presutti, per la società appellante;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Molise, la società Aesernia – titolare di
concessione per l’esercizio del trasporto pubblico urbano
e suburbano nella città di Isernia - ha impugnato la deliberazione
di Giunta regionale n. 5704 del 10 dicembre 1990, avente
a oggetto il finanziamento dei trasporti pubblici locali
per l’anno 1988, ai sensi della legge regionale 20 agosto
1984 n. 19.
Parte ricorrente contestava che la Regione avesse deciso
di non erogare la differenza dei contributi di concessione
ancora dovuti per l’anno 1988, sull’assunto che la società
aveva sostenuto un costo effettivo dei servizi inferiore
a quello standard (lire 574.766.368 rispetto a 687.931.484),
e che la stessa Regione avesse per giunta disposto il recupero
nei suoi confronti di lire 27.013.957, pari alla parte del
contributo originario eccedente il presunto deficit della
società.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondati
sia la dedotta violazione di legge che i vizi di eccesso
di potere sollevati sotto diversi profili, sia l’eccezione
di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento
alle norme regionali applicate.
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La società Aesernia non ha condiviso la decisione
e l’ha impugnata con atto notificato in data 7 agosto 1995
e depositato l’11 dello stesso mese. Nel gravame ha riproposto
i seguenti motivi.
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1) La Giunta regionale ha decurtato la misura
del contributo per l’esercizio 1988 sul presupposto che
l’importo relativo non potesse eccedere l’effettivo deficit
dell’azienda, in relazione a quanto previsto dall’art. 67,
commi 12 e 13, della legge regionale 20 agosto 1984, n.
19. La legge regionale, così applicata, si appalesa in contrasto
con i principi fondamentali della legge quadro 10 aprile
1991, n. 151, ai quali deve indubbiamente attenersi in virtù
delle disposizioni dettate dall’art. 117 della Costituzione.
Peraltro il legislatore statale non esclude che l’esercente
possa ricavare un profitto dal servizio pubblico gestito
in concessione, in virtù appunto della erogazione dei contributi
in parola. Mortificando la ricerca di livelli di maggiore
produttività, la stessa legge regionale è venuta quindi
a incidere, in modo non consentito, su scelte fondamentali
del legislatore statale. Peraltro non va ignorato che obiettivo
primario dell’art. 6 della legge quadro è il conseguimento
dell’”equilibrio economico” dei bilanci dei servizi di trasporto
pubblico, cosa che sta a indicare come i contributi di esercizio
non esauriscono la loro funzione con la mera copertura del
disavanzo di bilancio. Il contrasto tra la legge regionale
applicata e i principi fondamentali della legge quadro determina
inevitabilmente una vulnerazione dell’art. 117 della Costituzione.
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2) Il provvedimento impugnato è comunque
viziato per l’erronea applicazione del criterio stabilito
dalla stessa Amministrazione. La Giunta regionale, infatti,
ha erroneamente considerato come poste attive di bilancio
anche somme che non costituiscono ricavi del servizio gestito
in concessione (cioè interessi attivi e profitti del Fondo
liquidazione personale). Sussisterebbe, quindi, oltre alla
violazione dell’art. 117 della Costituzione, falsa applicazione
dell’art. 67 della citata legge regionale n. 19 del 1984,
che fa riferimento al disavanzo di esercizio “risultante
dal bilancio aziendale dei servizi di trasporto pubblico
di linea locale”, nonché violazione degli artt. 41 e 97
della Costituzione, a causa dell’ingiustificato scoraggiamento
delle iniziative di impresa tendenti a creare voci di attivo
ulteriori rispetto ai proventi del servizio, e dell’art.
3 della stessa Costituzione, per l’ingiustificata disparità
di trattamento che si determina assegnando a concessionari
inerti quote maggiori di contributo rispetto ai concessionari
capaci e attivi.
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Con atto depositato in data 8 aprile 2003,
si è costituito in giudizio, in sostituzione dell’avv. Carlo
Mezzanotte, l’avv. Avilio Presutti, nuovo difensore della
società appellante, che ha insistito nella richiesta di
annullamento della sentenza impugnata e degli atti contestati
in primo grado. L’Amministrazione intimata non si è costituita
in giudizio.
All'udienza del 19 dicembre 2003 la causa è stata assegnata
in decisione.
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D I R I T T O
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Come esposto in narrativa, la società Aesernia
– titolare di concessione per l’esercizio del trasporto
pubblico urbano e suburbano nella città di Isernia - ha
impugnato la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo
del Molise ha respinto il ricorso che la stessa aveva proposto
avverso la delibera con la quale la Giunta regionale – sul
presupposto che la società aveva sostenuto un costo effettivo
dei servizi inferiore a quello standard - aveva deciso di
non erogarle la differenza del contributo concesso per l’esercizio
del trasporto pubblico nell’anno 1988, disponendo, nel contempo,
il recupero del contributo originario già corrisposto, nella
parte eccedente il presunto deficit della società.
Nel contestare l’impugnata decisione l’appellante torna
a sostenere che la delibera regionale sarebbe frutto di
errata applicazione dell’art. 67, commi 12 e 13, della legge
regionale 20 agosto 1984, n. 19, in quanto applicata in
contrasto con i principi fondamentali della legge quadro
10 aprile 1991, n. 151, nonchè con le regole dettate dall’art.
117 della Costituzione. Ciò perché il legislatore statale
non escluderebbe che dall’esercizio del servizio pubblico
il titolare della concessione possa conseguire, anche con
l’aggiunta dei contributi in parola, un giusto profitto.
Diversamente la funzione dei previsti contributi si esaurirebbe
in una mera copertura del disavanzo di bilancio, con conseguente
mortificazione della ricerca di livelli di maggiore produttività.
Sussisterebbe, altresì, contrasto tra legge regionale, nel
senso interpretato dall’Amministrazione, e i principi fondamentali
della richiamata legge quadro e le norme dell’art. 117 della
Costituzione.
Sotto altro profilo, la società sostiene che il giudice
di prime cure avrebbe erroneamente considerato poste attive
di bilancio somme che non costituirebbero ricavi del servizio
gestito in concessione. Il che evidenzierebbe un profilo
di illegittimità della citata disposizione legislativa,
rispetto non solo all’art. 117, ma altresì agli artt. 41
e 97 della Costituzione. Tutto ciò si tradurrebbe in una
punizione per le imprese più accorte e in un’ingiustificata
disparità di trattamento, con violazione altresì dell’art.
3 della Costituzione, a causa dello scoraggiamento che ne
deriverebbe per i concessionari professionalmente più capaci,
rispetto a quelli che non saprebbero gestire oculatamente
le proprie attività.
Le censure si appalesano infondate.
Con l’art. 67 della legge 20 agosto 1984, n. 19, la Regione
Molise, nel prevedere che “La Regione adotta ai fini del
sostegno, ampliamento e ammodernamento dei trasporti pubblici
locali, programmi poliennali o annuali d’intervento sia
per l’esercizio che per gli investimenti”, e precisato che
“L’approvazione del programma d’investimenti equivale a
concessione del contributo regionale sempre che la copertura
finanziaria sia conseguita con i fondi assegnati dallo Stato
a termini del II comma dell’art. 12 della legge 10 aprile
1981, n. 151”, ha stabilito che “L’erogazione dei contributi
viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale
o dall’Assessore al ramo se delegato, mediante anticipazioni
bimestrali, con successivo conguaglio in base alle percorrenze
effettivamente eseguite nell’anno a cui si riferiscono i
contributi stessi”. La disposizione così continua: “In ogni
caso l’ammontare del contributo totale, calcolato come differenza
tra costo standardizzato e ricavi del traffico ai sensi
delle disposizioni di cui ai successivi articoli 68, 69
e 70, non può superare il disavanzo d’esercizio ammissibile
risultante dal bilancio aziendale dei servizi di trasporto
pubblico di linea locale”. D’altro canto, la legge 10 aprile
1981, n. 151, richiamata dalla società appellante, ha stabilito,
con il primo comma dell’art. 6, che i contributi d’esercizio
che le Regioni erogano a sostegno del trasporto locale hanno
“l’obiettivo di consentire l’equilibrio economico dei bilanci
dei servizi di trasporto. . .”, prevedendo altresì, al terzo
comma dello stesso articolo, che “Le eventuali perdite o
disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra
determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi
di trasporto”.
Secondo le richiamate disposizioni appare chiaro al Collegio
che la reale funzione assegnata dal legislatore alla citata
disposizione regionale sia quella di contribuire al sostegno
delle aziende che svolgono servizi di trasporto locale fino
al conseguimento della copertura del disavanzo d’esercizio,
e non oltre, in quanto obiettivo della citata legge n. 151
del 1981, alla quale la legge regionale si è richiamata,
è proprio quello di “conseguire l’equilibrio economico dei
bilanci dei servizi di trasporto”. Tutto ciò, nel mentre
evidenzia l’esattezza della decisione assunta dalla Regione
Molise - di ritenere che il contributo annuo erogabile ai
sensi di tale disposizione non possa superare il disavanzo
d’esercizio risultante dal bilancio aziendale della società
di trasporto pubblico - sta altresì a indicare che nessun
contrasto è ravvisabile tra quanto statuito dalla citata
legge regionale n. 19 del 1984, dalla stessa applicata nella
fattispecie in esame, e la citata legge quadro 10 aprile
1981, n. 151.
In effetti, come osservato dal giudice di primo grado, la
funzione del contributo di esercizio in parola non è quella
di consentire, sia pure in via eventuale, il conseguimento
di un utile, ma solo quella di garantire una forma di abbattimento
totale o parziale delle perdite di esercizio, obiettivo
in cui non può essere ravvisato, peraltro, alcun effetto
punitivo per le imprese che fossero riuscite, mercè il contributo,
a conseguire un utile.
Né può attribuirsi rilevanza, ai fini in questione, al fatto
che la Giunta abbia provveduto a calcolare, ai fini della
determinazione del risultato di bilancio, poste attive che
non costituirebbero ricavi del servizio gestito in concessione,
cioè gli interessi attivi e i profitti del Fondo liquidazione
del personale. La società appellante non ha mai sostenuto
che tali voci non erano comprese tra le poste contabili
e di bilancio, e la Regione, tenuto conto delle previsioni
normative, non poteva fare riferimento che ai risultati
quindi contenuti, senza poter distinguere tra le varie componenti
contabili, essendo alla stessa attribuito un mero riscontro
formale ed estrinseco delle risultanze di bilancio.
L’indicato rilievo, perciò, è completamente privo di pregio.
Altrettanto va detto per quanto riguarda le censure sollevate
con riferimento a norme di livello costituzionale. A parte
la genericità dei rilievi formulati, non è dato rilevare
che la disciplina dettata dalla Regione Molise attraverso
l’emanazione della contestata legge abbia costituito in
alcun modo violazione dei principi cui l’appellante si è
richiamata.
Nulla si rileva con riferimento all’art. 117 della Costituzione,
dai cui principi fondamentali la disposizione regionale
non risulta essersi discostata, anche perché, come si è
già visto, la Regione ha pienamente rispettato le disposizioni
adottate dalla legge quadro nazionale, alle cui previsioni
ha dato attuazione in ambito regionale; ed è del tutto inconsistente
la tesi secondo cui la mancata estensione dei benefici previsti
per le aziende deficitarie, nei confronti delle imprese
che presentino risultati attivi di bilancio, possa costituire
un’ingiusta punizione per queste ultime e una discriminazione
tra concessionari professionalmente più capaci e altri che
non saprebbero gestire altrettanto oculatamente le proprie
attività. In effetti, la prevista diversità di trattamento
trova una sua sostanziale giustificazione nella diversità
delle situazioni prese a confronto, e non può concretizzare
alcuna violazione del principio di uguaglianza di cui all’art.
3 della Costituzione. Altrettanto va detto con riferimento
ai rilievi sollevati con riferimento alle previsioni contenute
negli articoli 41 e 97 della Costituzione, che non risultano
in alcun modo vulnerati dalla legge regionale. Le norme
dettate da tale legge si inseriscono coerentemente nelle
previsioni della legge statale, e stabiliscono forme di
provvidenza a favore di società di trasporto con bilanci
deficitari, che, più che porsi in contrasto con i principi
costituzionali derivanti dai richiamati articoli, ne assecondano
le finalità, essendo palese che i benefici previsti sono
indirizzati e coordinati a fini sociali e a sostegno dell’iniziativa
economica.
Per le su esposte considerazioni, l’appello si appalesa
infondato e va respinto. Sussistono, tuttavia, valide ragioni
per compensare integralmente le spese del giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso
specificato in epigrafe, respinge l’appello. Compensa le
spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma il 19 dicembre 2003,
dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera
di consiglio con l’intervento dei seguenti signori: Giuseppe
BARBAGALLO Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Giuseppe CARINCI Consigliere, est.
Vito POLI Consigliere
Bruno MOLLICA Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
23 aprile 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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