| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2318
Pres. Iannotta – Est. Mastrandrea
Eurocos s.r.l. (Avv.ti S.A. Romano e Catalano) c/ Comune
di Milano (Avv.ti Surano, Maffey e Izzo) – Idea Casa s.r.l.
(n.c.) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– gara – collegamento tra imprese – esclusione delle imprese
in collegamento sostanziale – rischio di pregiudizio della
segretezza delle offerte – legittimità
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L’art. 10, comma 1-bis, l. 109/94 si limita
a richiamare solo l’ipotesi delle “società controllate”
prevista e disciplinata dall’art. 2359 c.c., sicché la ricorrenza
di ipotesi di “collegamento” (anche di quelle disciplinate
dall’art. 2359 c.c.) non potrebbe condurre all’automatica
esclusione delle offerte. Tuttavia, l’alterazione della
par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi
di concorrenza e di segretezza dell’offerta possono ritenersi
provate qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano
trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, che inducano
a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit,
il venir meno della correttezza della gara. Ciò si verifica
se le offerte provengono da un medesimo centro decisionale
o, comunque, provengono da due o più imprese collegate e
sussistano elementi tali da far ritenere che si tratti di
offerte previamente conosciute, anche se non concordate
dalle partecipanti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2318/04 Reg.Dec.
N.6999Reg.Ric.
Anno: 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 6999/03, proposto
dalla
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Eurocos s.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Salvatore Alberto Romano e Gianrocco Catalano, ed elettivamente
domiciliata presso il primo in Roma, c.so Vittorio Emanuele
II n. 284,
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contro
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il Comune di Milano, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria
Rita Surano, Maria Teresa Maffey e Raffaele Izzo, ed elettivamente
domiciliato preso l’ultimo in Roma, v. Cicerone n. 28,
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e nei confronti
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della Idea casa s.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio,
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Milano, III, 17 marzo 2003, n. 466, resa inter
partes, con la quale è stato solo in parte accolto il ricorso
proposto dall’attuale appellante in tema di esclusione,
con escussione della cauzione provvisoria, dalla gara per
l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria in
una scuola elementare di Milano.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo della decisione in epigrafe, n. 72,
pubblicato il 6 febbraio 2004;
Relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il Consigliere
Gerardo Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti Romano
e Surano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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1. Con il ricorso introduttivo, proposto
dinanzi al TAR della Lombardia, l’odierna ricorrente impugnava
i seguenti atti:
- la nota prot. n. 283.470/2002-61, con la quale il Comune
di Milano aveva comunicato alla ricorrente l’esclusione
dalla gara e l’escussione della cauzione;
- le note prot. n. 283.470/2002-72 e prot. n. 283.470/2002-80,
con le quali il Comune di Milano aveva chiesto il pagamento
della polizza fideiussoria rilasciata dalla Finworld spa
quale cauzione provvisoria;
- il provvedimento di esclusione dell’offerta della ricorrente
dalla gara n. 33/2002 indetta dal Comune di Milano, assunto
nella seduta della Commissione di gara del 12/6/02;
- il provvedimento di escussione della cauzione assunto
in pari data;
- il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto n. 33/2002
all’Idea Casa s.r.l. di cui al verbale di gara del 12/6/02;
- il bando di gara nella parte in cui imponeva la costituzione
di un deposito cauzionale provvisorio ai fini della partecipazione
alla gara;
- in via subordinata, il Patto di Integrità e, in particolare,
la clausola che prevedeva la possibilità dell’escussione
della cauzione provvisoria;
- in via subordinata, il bando di gara e, in particolare,
la clausola in cui si prescriveva, a pena di esclusione,
la sottoscrizione del Patto d’Integrità, richiamandolo e
facendone proprio il contenuto;
- in via subordinata, il bando di gara e, in particolare,
la clausola contraddistinta con la lettera k) che estendeva
il divieto di cui all’art 10, comma 1-bis, l. n 109/94,
anche alle ipotesi di imprese collegate;
- gli atti e i provvedimenti presupposti e conseguenti.
Venivano altresì chiesti l’accertamento della responsabilità
dell’Amministrazione resistente e la condanna della medesima
al risarcimento del danno ingiusto patito dalla parte ricorrente.
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2. La ricorrente deduceva censure attinenti
la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi
profili, evidenziando, in punto di fatto, quanto segue:
- nel corso del 2002 il Comune di Milano indiceva il pubblico
incanto n. 33/2002, ai sensi della l. 109/94, avente ad
oggetto lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
presso una scuola elementare sita in Milano, via Galvani
nn.7/9/11;
- il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del
massimo ribasso e l’importo a base d’asta era stato fissato
in 2.421.149,94 euro;
- Eurocos srl, Eurolavori srl, Generalavori srl e Sicap
srl, partecipavano alla gara ma, nella seduta del 12 giugno
2002, la Commissione di gara le escludeva sostenendo che
le imprese erano collegate e, quindi, che era stato violato
il principio di segretezza, il punto k) del bando di gara
ed il Patto di Integrità allegato al bando;
- data la gravità degli indizi riscontrati, nella stessa
occasione, la Commissione di gara applicava la sanzione
dell’escussione della cauzione provvisoria;
- sempre nella seduta del 12 giugno 2002, la Commissione
di gara aggiudicava l’appalto all’Idea Casa srl;
- con successive note il Comune di Milano comunicava alla
ricorrente l’esclusione dalla gara e l’escussione della
cauzione, e chiedeva il pagamento della polizza fideiussoria
rilasciata dalla Finworld spa quale cauzione provvisoria;
- ritenendo lesivi i provvedimenti indicati, la ricorrente
provvedeva ad impugnarli al fine di ottenerne l’annullamento.
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3. Con ordinanza del 23 ottobre 2002, il
TAR adito accoglieva in parte la domanda cautelare proposta
dalla ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento
di incameramento della cauzione.
Respinte in via preliminare le eccezioni di inammissibilità
del ricorso per difetto di interesse, nonché di irricevibilità
del medesimo per tardività dell’impugnazione del Patto di
integrità, il TAR lombardo, pronunciando nel merito, con
la sentenza impugnata di cui in epigrafe accoglieva solo
in parte il ricorso, per l’effetto annullando il provvedimento
di incameramento della cauzione, mentre respingeva il medesimo
nella parte in cui si chiedeva l’annullamento del provvedimento
di esclusione della ricorrente dalla gara, rigettando altresì
la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente.
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4. La Eurocos ha interposto l’appello in
trattazione avverso la predetta pronunzia, pur riconoscendo
che la stessa ha preso le mosse da osservazioni condivisibili,
insistendo anche nella pretesa risarcitoria.
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5. Il Comune di Milano si è costituito in
giudizio per resistere all’appello, concludendo per l’infondatezza
dello stesso, senza, peraltro, proporre appello incidentale
relativamente alla parziale pronunzia di accoglimento (circa
l’escussione della cauzione provvisoria).
Le parti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il ricorso in
appello è stato introitato per la decisione.
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DIRITTO
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1. L’appello va rigettato.
La sentenza impugnata è, infatti, bene argomentata (non
a caso le premesse di principio da cui essa muove, soprattutto
circa la negazione di ogni automatismo del meccanismo di
esclusione, non vengono fatte oggetto di contestazione)
e le conclusioni sono comunque condivisibili, nonostante
le pur doviziose censure proposte dall’appellante in tema
di approccio interpretativo degli elementi di fatto assunti
in causa.
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2. Dal verbale della seduta del 12 giugno
2002 si evince che la ricorrente è stata esclusa dalla gara,
per pubblico incanto, per l’aggiudicazione delle opere di
manutenzione scolastica di cui si discute, in quanto, in
seguito ad accertamenti effettuati circa eventuali collegamenti
tra le imprese concorrenti, è emersa la “violazione del
principio di segretezza, avendo riscontrato elementi idonei
ad alterare la serietà e l’indipendenza delle offerte presentate
da parte delle diverse imprese. Sono stati infatti rilevati
elementi tali da far presumere forme di collegamento sostanziale
tra le stesse riconducibili ad un unico centro di interessi,
in violazione di quanto previsto dal punto K) pag. 9 del
bando di gara e dal Patto di integrità allegato al bando
stesso, sottoscritto dalle imprese partecipanti a pena di
esclusione, con il quale le ditte si sono espressamente
impegnate, tra l’altro, a non accordarsi con altri partecipanti
alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza”.
Quanto sopra è emerso in base a una molto lunga serie di
elementi riscontrati in sede di gara, riportati più volte
in sentenza e negli atti difensivi delle parti.
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3. Affrontando il merito, il Collegio di
prime cure si è posto tre quesiti, alla stregua delle censure
dedotte, degne di trattazione congiunta, ovvero:
a) se è possibile prevedere ipotesi di esclusione automatica
dalla gara diverse da quelle indicate all’art. 10, comma
1-bis, l. 109/94, discendenti dalla configurabilità di forme
di collegamento sostanziale tra imprese;
b) se la Stazione appaltante possa introdurre un’apposita
clausola nella lex specialis al fine di escludere un’impresa
da una gara pubblica per violazione dei principi di segretezza
e di par condicio dei concorrenti;
c) se la Stazione appaltante possa escludere un’impresa
da una gara pubblica, al fine di tutelare i principi di
segretezza e di par condicio dei concorrenti e, quindi,
l’interesse alla correttezza della procedura, a prescindere
dall’esistenza di un’apposita clausola contenuta nella lex
specialis e sulla base di quali elementi probatori la Stazione
appaltante possa affermare la violazione dei principi di
segretezza e par condicio e possa emettere il provvedimento
di esclusione.
Al riguardo il primo Collegio ha osservato quanto segue.
L’art. 10, comma 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109,
stabilisce il divieto di partecipazione alla medesima gara
di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 c.c..
Ai sensi dell’art. 2359 c.c., ricadono nell’ambito del concetto
di “controllo societario” le ipotesi, in cui: una società
dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria di altra società; una società dispone dei voti
sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea
ordinaria di altra società; la società controllata sia sotto
l’influenza dominante di altra società in virtù dell’esistenza
di particolari vincoli contrattuali intercorrenti tra le
due società.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 2359 c.c., l’ipotesi
del “collegamento societario” si concretizza, invece, quando
una società esercita su altra società un’influenza notevole:
ipotesi che si presume qualora nell’assemblea ordinaria
può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Poiché, però, il citato art. 10, comma 1-bis, l. 109/94
si limita a richiamare solo l’ipotesi delle “società controllate”
prevista e disciplinata dall’art. 2359 c.c., è evidente
che la ricorrenza di ipotesi di “collegamento” (anche di
quelle disciplinate dall’art. 2359 c.c.) non potrebbe condurre
all’automatica esclusione delle offerte. In sostanza, il
legislatore della c.d. Merloni ter, al fine di imporre divieti
alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, ha
indicato soltanto le situazioni di controllo societario
che vedono coinvolte imprese concorrenti per lo stesso affidamento.
Le ipotesi di collegamento di cui al citato comma terzo
dell’art. 2359 c.c., non sono prese in considerazione e
non sono richiamate, e ciò viene ritenuto frutto di una
scelta precisa del legislatore.
Pertanto, deve ritenersi illegittima l’introduzione - nei
bandi di gara, ovvero in altri atti che integrino la lex
specialis della procedura - di clausole che vietino in modo
automatico la partecipazione o prevedano l’esclusione automatica
per il solo fatto dell’esistenza di forme di collegamento.
Del resto, le fattispecie di collegamento costituiscono
fenomeni di tipo organizzativo, i quali, in astratto, non
possono ritenersi lesivi della correttezza della procedura.
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4. La Sezione, al riguardo, ritiene doveroso
ricordare che il richiamato art. 10, comma 1-bis, ha natura
di norma di ordine pubblico, che trova applicazione indipendentemente
da una specifica previsione in tal senso da parte dell’Amministrazione
appaltante, tenuto conto che l’oggetto giuridico tutelato
è quello del corretto e trasparente svolgimento delle gare,
nelle quali il libero gioco della concorrenza, finalizzato
alla scelta del “giusto” contraente, risulterebbe irrimediabilmente
alterato dalla eventuale presentazione di offerte che, seppur
provenendo formalmente da due o più imprese, sono sostanzialmente
riconducibili ad un unico centro di interessi.
Tale norma non può essere dunque interpretata in modo estensivo.
Chiarito ciò, anche questo Collegio ritiene che, in assenza
di norme ad hoc, le verifiche in ordine alla correttezza
della procedura vadano compiute in concreto e caso per caso
e che, nondimeno, la Stazione appaltante possa prevedere
nella lex specialis ulteriori ipotesi di esclusione, eventualmente
legate all’esistenza di forme di collegamento tra imprese
concorrenti, purché non si stabilisca un’esclusione automatica
dalla gara, dovendo in tali casi l’Amministrazione verificare
se l’esame della fattispecie concreta induca a ritenere
violati i principi posti a garanzia della correttezza della
procedura. In tale ottica va ribadito che nelle procedure
di scelta del contraente ai fini di un appalto di lavori
pubblici, le fattispecie di collegamento fra le imprese,
rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara, non sono solo
quelle previste dall’art. 2359 c.c., atteso che la previsione
della norma civilistica richiamata dalla citata norma dell’art.
10 si basa su di una presunzione, e quindi non può escludere
la sussistenza di altre ipotesi di collegamento o controllo
societario atte ad alterare le gare di appalto; per conseguenza,
legittimamente l' Amministrazione appaltante può prevedere,
nella lex specialis della gara, ulteriori ipotesi di esclusione
fondate su requisiti ulteriori rispetto a quelli già stabiliti
direttamente dalla legge, sempreché non siano irragionevoli
o illogiche rispetto alla tutela che intendono perseguire
(coincidente con la corretta individuazione del “giusto”
contraente ) (Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2002, n. 923).
In questo modo, dunque, è legittimo dare rilievo ad ipotesi
di collegamento sostanziale tra imprese, a prescindere da
quanto stabilito dall’art. 10, comma 1-bis, l. 109/94.
La differenza tra le ipotesi di esclusione di cui all’art.
10, comma 1 bis, L.n. 109/94 e le eventuali ulteriori ipotesi
individuate dalla stazione appaltante, consiste nel fatto
che qualora si verifichi il primo caso l’Amministrazione
sarà vincolata ad assumere il provvedimento di esclusione
– essendo presunte le ipotesi di controllo di cui all’art.
2359 c.c. lesive delle regole indicate – mentre nel secondo
caso sarà indispensabile individuare e valutare specifici
elementi oggettivi e concordanti, che inducano a ritenere
che più offerte siano state presentate in contrasto con
i principi di segretezza e par condicio.
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5. E’, evidentemente, opportuno prevedere
l’esclusione per le ipotesi in discussione attraverso un’apposita
clausola del bando. Non è altrettanto opportuno che tale
clausola tipizzi fatti e situazioni, atteso che al fine
di tutelare adeguatamente l’interesse pubblico alla scelta
del migliore contraente, occorre poter valutare e prendere
in considerazione tutte le situazioni concrete di alterazione
della gara, anche quelle ex ante imprevedibili.
Ad avviso dei primi giudici, a prescindere dalla possibilità
di dettare disposizioni ad hoc direttamente nel bando di
gara, non può escludersi che - qualora si dimostri che le
offerte provengano da un medesimo centro di interessi o,
comunque, che siano state violate le regole citate - l’esclusione
possa intervenire facendo applicazione diretta dei principi
posti a tutela della libera concorrenza, della segretezza
delle offerte e della par condicio dei concorrenti. Non
vi sarebbe una grossa differenza, infatti, tra il dettare
nel bando una generica clausola che, in base ai principi
indicati, preveda l’esclusione di offerte provenienti da
imprese in contatto tra loro (nel senso indicato), e l’escludere
offerte facendo direttamente applicazione dei medesimi principi
(ma evitando la mediazione della lex specialis).
In ogni caso, infatti, si verserebbe nell’ipotesi in cui
un concorrente partecipa alla presentazione di più offerte,
alterando la competizione e influendo sull’andamento della
gara.
La problematica non assume comunque, nella specie, soverchio
rilievo, attesa la sussistenza di una chiara prescrizione
del bando.
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6. Al fine, poi, di individuare gli elementi
probatori sulla cui base la stazione appaltante può affermare
la violazione dei principi di segretezza e par condicio,
ed è quindi abilitata ad emettere il provvedimento di esclusione
in caso di collegamento sostanziale distorsivo del corretto
esplicarsi della procedura ad evidenza pubblica sotto i
profili della trasparenza e della correttezza, rilevato
che il collegamento tra imprese non comporta, di per sé,
necessariamente la nascita di un autonomo centro di interessi,
poiché in astratto le società collegate mantengono la propria
personalità giuridica e la propria autonomia, al di là delle
ipotesi tipizzate dall’art. 2359 c.c. ,occorre vagliare,
caso per caso, gli elementi utili per poter affermare che
le imprese siano oggettivamente riconducibili ad un medesimo
centro di interessi, ovvero ad un centro decisionale comune
(Cons. Stato, V, 2 luglio 2001, n. 3605).
Del resto le fattispecie concrete riconducibili alla figura
del collegamento sostanziale possono essere le più varie;
quindi è impensabile tentare di individuare regole valide
in ogni caso.
In ogni caso, va ribadito che l’esistenza di forme di collegamento
tra le concorrenti ad una medesima gara non rappresenta
indizio certo e sufficiente della violazione delle regole
poste a tutela della correttezza della procedura, e che
quindi occorre procedere ad un esame approfondito del caso
concreto, operando, se strettamente necessario e senza aggravio
inutile per il normale corso del procedimento, verifiche
puntuali.
E’ dunque, altresì, condivisibile la conclusione tratta,
sul punto, dai primi giudici: l’alterazione della par condicio
dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza
e di segretezza dell’offerta possono ritenersi provate qualora
ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi
gravi, precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile,
secondo l’id quod plerumque accidit, il venir meno della
correttezza della gara. Ciò si verifica se le offerte provengono
da un medesimo centro decisionale o, comunque, provengono
da due o più imprese collegate e sussistano elementi tali
da far ritenere che si tratti di offerte previamente conosciute,
anche se non concordate dalle partecipanti.
In sostanza, la violazione dei principi indicati comporta
il rischio concreto di pregiudicare la correttezza della
procedura e cioè, il rischio che - all’esito della gara
- non sia individuato il miglior contraente per la pubblica
amministrazione. Si tratta di un rischio, appunto, e come
tale va preso in considerazione sotto il profilo probatorio,
perché il bene coinvolto – la correttezza della gara pubblica
e la reale concorrenza tra le imprese – va tutelato ex ante,
nel momento in cui è messo in pericolo, senza attendere
che si verifichi una sua lesione concreta. E’, del resto,
evidente che sarebbe molto difficile garantire una restitutio
in integrum nel caso in cui il bene indicato fosse stato
leso, se si considera che l’annullamento e la rinnovazione
della gara comporterebbero, comunque, effetti negativi sotto
i profili dell’economicità e della speditezza dell’azione
amministrativa.
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7. Tutto ciò precisato, l’applicazione dei
soprariportati principi al caso concreto di specie non consente
di modificare il responso di (parziale) rigetto formulato
in prime cure alla stregua delle doglianze formulate dall’appellante.
Il punto K) del bando prevede l’esclusione dalla gara per
“.. violazione del principio della segretezza delle offerte
(art. 75 del R.D. 23/5/1924 n. 827)” ai danni delle “imprese
concorrenti fra le quali esistono forme di controllo o di
collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.”.
Il TAR lombardo ha, al riguardo, giustamente rilevato che,
per le considerazioni sopra espresse, la legittimità di
tale clausola poteva essere posta in dubbio (in relazione
alla censura della ricorrente) ove sottintendesse l’automaticità
dell’esclusione al ricorrere (tra l’altro) di qualunque
forma di collegamento. Ma, nel caso di specie, l’esclusione
è stata disposta, in concreto, a causa della violazione
del principio di segretezza - secondo la dimostrazione datane
dalla stazione appaltante attraverso l’esame degli elementi
indiziari emersi in sede di esame delle offerte - e non
semplicemente a causa della mera esistenza di forme di controllo
e collegamento di cui all’art. 2359 c.c.
Secondo quanto stabilito dal medesimo bando con riferimento
alla “documentazione”, ogni concorrente ha presentato “a
pena di esclusione”, a corredo dell’offerta, copia del “..
Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti
delle imprese concorrenti in caso di ATI come da modello
allegato al presente bando”. Con la sottoscrizione di tale
documento, tra l’altro, l’impresa concorrente ed il Comune
di Milano si sono impegnati a “.. conformare i propri comportamenti
ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ..” oltre
che a non assumere condotte corruttive. L’impresa partecipante
alla gara, inoltre, sottoscrivendo il Patto si è impegnata
a “.. segnalare al Comune di Milano qualsiasi tentativo
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara .., da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara ..” ed ha dichiarato che “.. non si è accordata e non
si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare
in alcun modo la concorrenza”.
Orbene, appare chiaro che l’Amministrazione comunale nel
caso di specie abbia preso in considerazione ipotesi di
esclusione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 10,
comma 1-bis, facendo riferimento a principi generali (lealtà,
trasparenza, correttezza, dovere di non accordarsi con altri
partecipanti alla gara per limitare la concorrenza) richiamati
nel Patto di integrità.
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8. Ciò chiarito, il presente Collegio ritiene
di poter confermare che dal complesso degli elementi di
fatto presi in considerazione dalla Commissione di gara
e dall’Amministrazione possa trarsi il convincimento che,
nel caso concreto, siano stati violati i principi indicati.
Seppur, infatti, con grado diverso di incidenza, sussiste
un lungo elenco di elementi, di cui ha fatto puntuale ricognizione
la difesa comunale, che, nel loro complesso, integrano seri
indizi, connotati di gravità, precisione e concordanza,
tali da far ritenere le offerte provenienti da un unico
centro di interessi.
Ed a far propendere verso tale conclusione non sono i soli
rapporti di parentela, né gli intrecci esistenti tra i soggetti
ricoprenti cariche di responsabilità, bensì anche l’insieme
degli altri (non pochi) elementi oggettivi presi in considerazione
dalla stazione appaltante, di modo che è possibile configurare
un’ipotesi di collegamento sostanziale tale da far presumere
violati i principi di segretezza delle offerte e la par
condicio dei concorrenti, con un più che ragionevole sospetto
che le quattro imprese fossero in grado di conoscere le
rispettive offerte.
Né tale teorema argomentativo può essere certamente scalfito
con il mero rappresentare che le quattro ditte si sono avvalse
della stessa società di servizi ai fini della presentazione
delle offerte. Anzi quest’ultimo elemento pare deporre,
ulteriormente, in senso contrario a quello auspicato dall’appellante.
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9. In conclusione, evidenziato, da ultimo,
che l’esclusione non doveva essere preceduta dalla comunicazione
dell’avvio del procedimento, non scaturendo questa, a tacer
d’altro, da un procedimento autonomo (Cons. Stato, V, 19
marzo 2001, n. 1642), e che non vi era in effetti motivo
per instaurare un contraddittorio procedimentale ad hoc
a cura dell’Amministrazione appaltante, chiamata anzitutto
a garantire la regolarità della gara e la par condicio dei
concorrenti, l’appello va rigettato, e con esso l’istanza
risarcitoria riproposta, a fronte dell’emersa legittimità
del provvedimento di esclusione, peraltro congruamente motivato.
Sussistono, nondimeno, i presupposti per la compensazione
delle spese del grado di giudizio tra le parti in esso costituite.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, rigetta il
ricorso in appello in epigrafe.
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti
costituite.
Ordina che la decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti
Magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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