| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 aprile 2004 n. 2292
Pres. Frascione – Est. Lamberti
Rio Razzone s.p.a. (Avv.ti Coffrini e Colarizi) c/ Manni
Costruzioni s.r.l. (Avv. Miniero) – Uieco s.c.r.l. (n.c.)
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Contratti della pubblica amministrazione
– organismo di diritto pubblico – società per azione – oggetto
sociale - gestione di discarica per rifiuti solidi urbani
– è tale
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Ai fini della definizione della nozione di
organismo di diritto pubblico di cui all'art. 2 comma 2
lett. a) l. 11 febbraio 1994 n. 109 va accolta la nozione
funzionale ricavabile dalla giurisprudenza comunitaria.
Pertanto, se un'attività industriale o commerciale viene
svolta in stretta correlazione con un interesse pubblico,
essa perde la sua tradizionale connotazione giuridica ed
economica, per acquistare quella specifica dell'ordinamento
comunitario. Il requisito che caratterizza l'organismo di
diritto pubblico, perché acquisti carattere non industriale,
deve ricollegarsi ad un interesse che il legislatore ha
inteso sottrarre, dai mercati improntati esclusivamente
da un'ordinaria attività imprenditoriale, industriale o
commerciale, sicché una società il cui statuto preveda la
gestione diretta o a mezzo terzi della discarica per rifiuti
solidi urbani, nonché di ogni tipo di intervento di carattere
ambientale nel bacino della discarica o comunque nel territorio
comunale riveste senz’altro valenza pubblicistica, dato
il particolare rilevo dell’attività di discarica, espressamente
qualificata di pubblico interesse dall’art. 1 del D.P.R.
10 settembre 1982, n. 915 e sottoposta a regime autorizzatorio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2292/04 REG.DEC.
N.6561 REG.RIC.
ANNO 2000
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 6561/2000, proposto
dalla
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RIO R1AZZONE s.p.a, con sede in Castellarano
(RE), in persona del suo legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa in virtù di delega a margine dell’appello
dagli avv.ti Ermes Coffrini del Foro di Reggio Emilia e
Massimo Colarizi del Foro di Roma, con elezione di domicilio
presso 10 studio di quest'ultimo, in Roma, via Panama, n.
12,
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CONTRO
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la società MANNI COSTRUZIONI s.r.l.,
corrente in Modena, in persona del legale rappresentante
in carica rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Miniero
elettivamente domiciliata in Roma, presso l’Ufficio Servizi
della sig.ra Antonia De Angelis in Via Portuense n. 104;
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E NEI CONFRONTI
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della UNIECO s.c.r.l., con sede in
Reggio Emilia, non costituitasi nel presente grado.
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per l'annullamento
della sentenza n. 278 del 15.5.2000, con la quale il TAR
per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, ha accolto il ricorso
giurisdizionale proposto dalla Manni s.r.l. avente ad oggetto
i seguenti atti: -provvedimento col quale la Manni Costruzioni
s.r.l. è stata esclusa dalla licitazione privata di cui
alla lettera di invito R.A.R. 10/9/1993 prot. n. 162; -bando
di gara nella parte in cui richiede, ai fini della prequalificazione,
di avere eseguito o di aver in corso di esecuzione discariche;
-lettera di invito, nella parte in cui prescrive (a) che
la partecipante alla gara dovrà avere eseguito discariche
per una capacità complessiva di almeno 750.000 mc.; (b)
limita al certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione
e/o dichiarazione del direttore dei lavori e/o del collaudatore,
i documenti con cui comprovare di avere eseguito discariche
per una capacità complessiva di almeno 750.000 mc..
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Manni
Costruzioni s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004, relatore il
Consigliere Lamberti e uditi, altresì, gli avvocati Colarizi
e Buccellato per delega dell’avv. Miniero;
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FATTO
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Con bando di gara in data 18 giugno 1993,
la società Rio Riazzone ha indetto l'appalto dei lavori
di costruzione del secondo stralcio della discarica in località
Rio Riazzone del Comune di Castellarano e completamento
della coronatura, sistemazione dei canali di gronda e realizzazione
di un pozzo piezometrico. Alla gara hanno partecipato varie
ditte, le cui offerte sono state esaminate dal consiglio
di amministrazione il 4 ottobre 1993. La società Manni costruzioni,
pur essendo stata invitata, non è stata ammessa alla gara,
in mancanza del requisito richiesto dalla lettera di invito
consistente nella dichiarazione di avere eseguito discariche
per una capacità complessiva di mc. 750.000 comprovate da
certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione e/o dichiarazione
del direttore dei lavori o del collaudatore, da cui si evinca
la volumetria realmente realizzata. E' stato, altresì, contestato
alla ricorrente di non avere prodotto il certificato di
iscrizione all'albo nazionale costruttori in originale,
in bollo, attestante l'iscrizione alla categoria 12/8 del
D M 25/02/1982 per lire 3.000.000.000, essendo stato prodotto
un certificato non in originale, bensì in copia autentica.
La gara è stata quindi aggiudicata alla UNIECO s.c.r.l.
di Reggio Emilia, con un ribasso del 34,66 per cento.
Contro l’esclusione dalle procedure di gara, la società
Manni Costruzioni ha proposto ricorso al TAR per l'Emilia-Romagna,
sezione di Parma. Nel giudizio si è costituta la società
Rio Riazzone contentando il fondamento delle censure ed
eccependo in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo data la sua natura di società
privata. La UNIECO s.c.r.l., aggiudicataria dei lavori,
ha spiegato intervento volontario ad opponendum. Con la
sentenza in epigrafe, il Tar dell’Emilia Romagna ha accolto
il ricorso per tutti i motivi addotti respingendo l’eccezione
di difetto di giurisdizione.
Nei confronti della sentenza ha proposto appello la società
Rio Riazzone, che ha prospettato ulteriormente le precedenti
censure ivi compresa l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel giudizio si è costituita la società Manni Costruzioni,
che ha eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività
ed ha insistito per il suo rigetto con conferma della decisione
impugnata.
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DIRITTO
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I - Con la sentenza in epigrafe, la Sezione
di Parma del Tar dell’Emilia Romagna, ritenuta la propria
giurisdizione, ha accolto il ricorso proposto dalla società
Manni costruzioni s.r.l. avverso l’esclusione dalla gara
per l'appalto dei lavori di costruzione del secondo stralcio
della discarica in località Rio Riazzone del Comune di Castellarano
e completamento della coronatura, sistemazione dei canali
di gronda e realizzazione di un pozzo piezometrico.
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II - Delle eccezioni e delle censure mosse
nell’appello dalla stazione appaltante, società Rio Riazzone,
vanno pregiudizialmente esaminate quelle (ribadite nell’atto
di appello, ma rilevabili d’ufficio) di irricevibilità del
ricorso di primo grado per tardività e di inammissibilità
del ricorso medesimo per mancata notifica del ricorso all’impresa
aggiudicataria. Le censure sono tutte infondate.
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II.1 - Non risulta che alla ricorrente, società
Manni Costruzioni s.r.l. siano mai stati notificati i provvedimenti
di esclusione dalla operazioni di gara o di aggiudicazione
dei lavori alla società UNIECO. Dal fascicolo di causa non
poi è possibile rilevare che la ricorrente ne abbia avuto
la piena conoscenza, come è necessario per il decorso dei
termini per impugnare secondo l’art. 21 l. 1034/1971.
Sono al proposito inconferenti, oltre che infondati, gli
argomenti basati sulla contestualità fra l’esclusione della
ricorrente e l’aggiudicazione alla controinteressata perché
contenuti in un unico verbale attestanti le operazioni di
selezione, tenutasi in un solo giorno. Anche del verbale
manca la prova della piena conoscenza in calo alla società
Manni, con conseguente carenza del dies a quo dal quale
far decorrere il termine di impugnazione.
In nessun modo può, conclusivamente considerarsi maturata
con la certezza necessaria che richiede la declaratoria
d’irricevibilità del ricorso per decorrenza dei termini
la piena conoscenza degli atti da impugnare.
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II.2 – Circa il quantitativo minimo di opere
eseguite per poter partecipare alla gara, il bando poneva
a carico delle partecipanti l’onere di darne dimostrazione,
senza circoscriverne strettamente le modalità di prova.
Non è perciò sostenibile l’onere della società Manni Costruzioni
s.r.l. di impugnare tempestivamente la relativa prescrizione
per il carattere immediatamente lesivo delle clausole da
cui deriva l’esclusione.
La ricorrente è stata infatti esclusa dalla gara perché
la prova dei requisiti di cui era in possesso ai fini della
prequalificazione, sia pur asseritamente posseduti, non
è stata giudicata conforme alle modalità richieste (dimostrare
tramite certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori e/o del collaudatore
di avere in corso di esecuzione e/o eseguito discariche
per una capacità complessiva di almeno 750.000 mc.). La
lesione derivante dalle clausole del bando non era immediatamente
percettibile: non se ne può quindi sostenere l’immediata
impugnabilità.
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III - Preliminare in via logica all’esame
dell’eccezione di tardività di notifica dell’appello rispetto
al termine previsto dall’art. 19, d.l. n. 67/1997 per impugnare
i provvedimenti di aggiudicazione di opere da parte di soggetti
pubblici, è l’individuazione della natura e disciplina applicabile
alla società Rio Riazzone, che, anche nell’atto introduttivo
del presente giudizio, adduce la propria natura di società
di diritto privato, nei cui riguardi non si applicherebbero
le regole dell’evidenza pubblica in tema di affidamento
di lavori.
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III.1 - La Sezione ritiene che alla società
non possa essere negata la natura di organismo di diritto
pubblico, con applicazione dalla specifica disciplina prevista
in tema di impugnazioni degli atti di aggiudicazione e di
affidamento di opere.
Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio,
ai fini della definizione della nozione di organismo di
diritto pubblico di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) l. 11
febbraio 1994 n. 109 va accolta la nozione funzionale ricavabile
dalla giurisprudenza comunitaria. Pertanto, se un'attività
industriale o commerciale viene svolta in stretta correlazione
con un interesse pubblico, essa perde la sua tradizionale
connotazione giuridica ed economica, per acquistare quella
specifica dell'ordinamento comunitario. Il requisito che
caratterizza l'organismo di diritto pubblico, perché acquisti
carattere non industriale, deve ricollegarsi ad un interesse
che il legislatore ha inteso sottrarre, dai mercati improntati
esclusivamente da un'ordinaria attività imprenditoriale,
industriale o commerciale (Cons. Stato, II, 25 settembre
2002, n. 2020; Sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4711).
Ad onta di quanto afferma la società appellante con richiamo
allo statuto ed al carattere prevalentemente commerciale
della sua attività gestita con criteri privatistici, integrano
le caratteristiche dell’organismo di diritto pubblico le
stesse previsioni dell’oggetto sociale, riportate al punto
3 dell’atto costitutivo del 15 novembre 1991: la gestione
diretta o a mezzo terzi della discarica per rifiuti solidi
urbani di nonché ogni tipo di intervento di carattere ambientale
nel bacino della discarica o comunque nel territorio del
comune di Castellarano riveste senz’altro valenza pubblicistica
dato il particolare rilevo dell’attività di discarica, espressamente
qualificata di pubblico interesse dall’art. 1 del D.P.R.
10 settembre 1982, n. 915 e sottoposta a regime autorizzatorio.
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III.2 - È poi irrilevante che l’attività
di discarica sia esercitabile anche da soggetti privati,
previa autorizzazione, anche secondo l’art. 25 della l.r.
Emilia Romagna n. 27/94: a parte il fatto che la società
Rio Riazzone non ha prodotto il relativo provvedimento,
rimane che la società medesima è costituita interamente
con capitale pubblico, come risulta dal punto 4 dell’atto
costitutivo. Il capitale della società Rio Riazzone è infatti
sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Castellarano
per un importo pari al 51% e dall’Azienda Municipalizzata
Servizi Città di Reggio Emilia per l’importo pari al 49%.
Ciò conferma la sua natura di organismo di diritto pubblico
ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, considerato
che il suo capitale di dotazione grava esclusivamente a
carico di enti locali od altri enti pubblici come devono
considerarsi le soppresse aziende municipalizzate.
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IV - Dalla natura pubblicistica della società
Rio Riazzone deriva il suo assoggettamento alle regole dell’evidenza
pubblica sia per ciò che attiene alla scelta del contraente,
sia per quanto concerne le regole da applicare ai giudizi
che tali scelte contestino. Regole, che, per quanto attiene
all’appello in premesse, sono contenute nell’art. 19 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67. La disposizione riduce,
come è noto, alla metà i termini processuali per i giudizi
davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio
di Stato aventi ad oggetto provvedimenti di aggiudicazione,
affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità. Siffatta disposizione e applicabile all’appello
di specie, notificato il 10 luglio 2000, è pertanto prima
del 1° agosto 2000, di entrata in vigore della legge n.
205 del 2000, pubblicata sulla G.U. del 26 luglio 2000.
La sentenza di accoglimento è stata notificata alla società
Rio Riazzone il 24 maggio 2000: nel regime dimidiato di
cui all’art. 19 del decreto-legge n. 67/1997 il termine
scadeva il 23 giugno 2000, rispetto al quale l’appello deve
essere ritenuto intempestivo.
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V - Il presente appello va dichiarato irricevibile
anche se le spese del giudizio possono compensarsi per giusti
motivi
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, dichiara irricevibile l’appello e compensa
fra le parti le spese del grado. Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 10 febbraio 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Emidio Frascione Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Aldo Fera Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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ANGELO CLARIZIA
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| L’estensione della nozione
di organismo di diritto pubblico
| Secondo
il Consiglio di Stato “la gestione diretta o a mezzo
terzi di una discarica di rifiuti solidi urbani
o comunque di ogni tipo di attività di carattere
ambientale nel bacino della discarica o comunque
in un determinato territorio riveste valenza pubblicistica”
e, pertanto, la mera previsione di dette attività
nell’oggetto sociale di una società connota quest’ultima
come organismo di diritto pubblico.
Si sottolinea così la peculiarità di tale prospettazione
che qualifica solo in ragione della “stretta correlazione
con l’interesse pubblico” l’attività di un soggetto
per configurarlo come organismo di diritto pubblico,
assorbendo gli altri criteri individuati dalla normativa
comunitaria e nazionale.
In tal senso la sentenza conferma le preoccupazioni,
già in altre occasioni sottolineate, nel valorizzare
in maniera esasperata una interpretazione funzionale,
soprattutto perché deve tenersi conto dell’indirizzo
della Corte di Giustizia, che ha sempre posto in
risalto la necessità di considerare i profili gestionali,
e quindi le finalità lucrative e comunque le regole
di economicità che caratterizzano l’esercizio dell’attività
del soggetto.
La Corte, pur manifestando più volte l’opportunità
di garantire una nozione di organismo “estensivamente
intesa” per assicurare l’effetto utile delle direttive,
ha sempre evidenziato la esistenza di “bisogni di
interesse generale” aventi carattere industriale
e commerciale.
Si è quindi voluto porre in risalto l’esistenza
di interessi di rilievo generale, che, se svolti
con modalità gestionali ed economiche, non possono
condurre alla categoria dell’organismo di diritto
pubblico, e si è voluto privilegiare la focalizzazione
sull’effettiva situazione del soggetto, nel senso
che non può sussistere il carattere non industriale
o commerciale se lo stesso opera in normali condizioni
di mercato per scopi di lucro e – soprattutto –
subendo le conseguenze di eventuali perdite (poiché
come affermato da Corte di Giustizia 22 maggio 2003,
C-18/01 “un organismo che persegue scopi di lucro
e che si assume rischi per la propria attività non
si impegnerà di regola in un procedimento di aggiudicazione
di appalto a condizioni che non siano economicamente
giustificate”). Non può quindi, anche alla luce
della giurisprudenza comunitaria, concentrarsi l’attenzione
esclusivamente sull’interesse pubblico, ma anche
sul carattere non industriale e non commerciale
del fine generale, tenuto conto soprattutto della
valenza dell’interesse pubblico, già focalizzata
in passato in ragione della genericità della nozione
e oggi sviluppatasi in una diversa prospettiva nell’ambito
dell’evoluzione ordinamentale che privilegia i principi
di sussidiarietà e di concorrenza.
Altrimenti è chiaro che si realizzerebbe una indiscriminata
estensione del concetto di organismo di diritto
pubblico, tra l’altro – secondo la sentenza del
Consiglio di Stato – soltanto in ragione della previsione
statutaria di finalità di rilievo generale, senza
esaminare in concreto il ruolo e le attività del
soggetto nell’ambito del settore di appartenenza.
Appare pertanto opportuno approfondire tali affermazioni
in ragione, da un lato, della connotazione generalista
dell’interesse pubblico inteso come interesse della
collettività, dall’altro delle conseguenze anche
istituzionali connesse ad una ricostruzione solo
funzionale. Anzi, da tale linea interpretativa sembra
da ultimo condizionata anche la Corte di Cassazione,
quando ha ribaltato, con una pronuncia approssimativa
ed apodittica (Sez. Un. 27 gennaio 2004 n.1479),
la propria consolidata giurisprudenza sui centri
agroalimentari, sempre configurati come soggetti
privati non vincolati all’osservanza della direttiva
sugli appalti, ed oggi invece ritenuti organismi
di diritto pubblico in ragione del presunto perseguimento
di finalità pubbliche e della mancanza dello scopo
di lucro (in precedenza tali profili erano stati
all’opposto considerati dalla Corte).
La concentrazione sul delineato profilo funzionale
fa perdere di vista anche l’esame sugli altri presupposti
applicativi della nozione, che debbono essere riscontrati
cumulativamente per configurare un organismo, in
particolare per quanto riguarda (al di là della
scontata personalità giuridica) i ben noti elementi
di c.d. influenza pubblicistica correlati al finanziamento
pubblico maggioritario o al controllo o alla nomina
dei membri degli organi.
In effetti, nella sentenza si fa riferimento alla
totalitaria partecipazione pubblica nella società.
Ma ancorché tale profilo non sia in astratto significativo
per l’emersione dei delineati presupposti (contra,
l’indirizzo del Consiglio di Stato) la decisione
sottolinea la totale sottoscrizione del capitale
da parte di enti locali per contrastare l’osservazione
di parte che l’attività di discarica è esercitata
anche da soggetti privati e per significare che
la partecipazione azionaria pubblica totalitaria
identifica di per sé in termini pubblicistici il
soggetto, “considerato che il suo capitale di dotazione
grava esclusivamente a carico di enti locali od
altri enti pubblici come devono considerarsi le
soppresse aziende municipalizzate”.
Anche sotto tale profilo riemerge l’opportunità
di un approfondimento di quell’indirizzo interpretativo
che tende ad equiparare soggetti privati a partecipazione
pubblica (addirittura) maggioritaria (e non solo
totalitaria) a volte agli organismi di diritto pubblico,
altre agli enti pubblici (v. la sentenza Poste Italiane
s.p.a. c/ Enel S.p.A.) tout court, con tutte le
gravi conseguenze connesse. |
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