| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 22 aprile 2004 n.
2316
Pres. Elefante – Est. Branca
Saba Italia s.p.a. (Avv.ti Ferrari e Ciampoli) c/ Comune
di Bolzano (Avv.ti Prosperi e Cappello) – Seab s.p.a. (Avv.ti
Schullian e Calò) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– appalto di servizi – gestione di parcheggi pubblici –
affidamento diretto – a società per azioni a capitale pubblico
- art. 44, comma 6, lett. b) della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 4.1.1993, n. 1, modificato dall’art. 10 della legge
regionale del 23.1.1998, n. 10 – possibile contrasto con
i principi di libertà della prestazione di servizi, divieto
di discriminazione e obbligo di parità di trattamento, trasparenza
e libera concorrenza – rimessione della questione alla Corte
di Giustizia della C.E.
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Va rimessa alla Corte di giustizia della
Comunità Europea, a sensi dell’art. 234 del Trattato istitutivo,
ai fini della pronuncia pregiudiziale, la questione se è
compatibile col diritto comunitario, in particolare con
la libertà della prestazione di servizi, il divieto di discriminazione
e l’obbligo di parità di trattamento, trasparenza e libera
concorrenza, di cui agli artt. 12, 45, 46, 49 e 86 del Trattato,
l’affidamento diretto, ossia in deroga ai sistemi di scelta
del contraente di cui alla Direttiva 92/50 CEE, della gestione
di parcheggi pubblici a pagamento, ad una società per azioni,
a capitale interamente pubblico, ai sensi dell’art. 44,
comma 6, lett. b) della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 4.1.1993, n. 1, modificato dall’art. 10 della legge
regionale del 23.1.1998, n. 10.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2316/04 Reg.Sent.
N.6265 Reg.Ric.
Anno 2003
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IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso n. 6265 del 2003, proposto dalla
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SABA Italia s.p.a., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Ugo Ferrari e Giustino Ciampoli, elettivamente
domiciliata presso il primo in Roma, via P.A. Micheli 78
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contro
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il Comune di Bolzano, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Ettore Prosperi e Marco Cappello ed
elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via Panisperna
n. 104, e
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la SEAB s.p.a., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Manfred Schullian e Maurizio Calò, elettivamente
domiciliata presso il secondo in Roma, via Antonio Gramsci,
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
per il Trentino – Alto Adige, Sezione Autonoma per la Provincia
di Bolzano, 20 maggio 2003 n. 211, resa tra le parti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Bolzano e della SEAB s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 il consigliere
Marzio Branca, e uditi gli avvocati Ferrari, Cappello e
Totino per delega dell’avv. Calò .
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con la sentenza in epigrafe è stato respinto
il ricorso proposto dalla SABA Italia s.p.a. per l’annullamento
di tutti i provvedimenti con i quali il Comune di Bolzano
ha esercitato il recesso dalla convenzione stipulata con
la SABA Italia s.p.a. per la gestione dei parcheggi a pagamento,
e, con deliberazione del Consiglio comunale 17 dicembre
2002, n. 124, ha affidato il medesimo servizio alla SEAB
s.p.a., con decorrenza 1 gennaio 2003. Con la stessa sentenza
è stato respinta anche la domanda relativa al risarcimento
del danno. In particolare, la ricorrente aveva dedotto che
l’affidamento di servizi pubblici ad una società per azioni,
a capitale interamente comunale, come la SEAB, senza espletamento
di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente,
si poneva in contrasto le norme di cui agli artt. 12, 45,
46, 49 e 86 del Trattato dell’Unione Europea, che tutelano
principio di non discriminazione, la libertà nella prestazione
dei servizi pubblici e il principio della libera concorrenza.
La Sezione autonoma di Bolzano ha ritenuto che tale vizio
non si configurasse, allegando la giurisprudenza della Corte
di Giustizia della Comunità che ha escluso l’applicazione
delle regole della libera concorrenza per i casi di “in
house providing”, riconoscibili dal fatto che l’Amministrazione
esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi (sentenza 18 novembre 1999 in causa 197/98
Teckal s.r.l. c. Comune di Aviano; 9 settembre 1999 in causa
108/98 Risan c. Comune di Ischia). Il possesso del 100%
del capitale sociale garantirebbe tale forma di controllo.
Avverso la decisione la SABA Italia s.p.a. ha proposto appello,
chiedendone la riforma.
Il Comune di Bolzano e la s.p.a. SEAB si sono costituite
in giudizio per resistere al gravame
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 la causa veniva
trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Ha rilevo preliminare la doglianza con la
quale la ricorrente in primo grado, e odierna appellante,
ha lamentato che l’affidamento di servizi pubblici ad una
società per azioni, a capitale interamente comunale, come
l’attuale controinteressata, senza espletamento di procedure
ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, si porrebbe
in contrasto le norme posto che il Comune è amministrazione
aggiudicatrice a norma dell’art. 1 lett. a) della Direttiva
citata dell’Unione Europea, che stabiliscono il divieto
di discriminazione, la libertà nella prestazione dei servizi
pubblici e la libera concorrenza. L’appellante non ignora
che le norme dell’ordinamento della Regione Trentino – Alto
Adige (art. 44 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1,
nel testo sostituito dall’art. 10, comma 1, della legge
regionale 23 ottobre 1998, n.10;) consentono l’affidamento
diretto del servizio pubblico ad una società per azioni,
o a responsabilità limitata, alla condizione che vi sia
“influenza dominante pubblica” (art. 44 cit. comma 6, lett.
b), e ciò si verifica quando i comuni “detengono un numero
di azioni tali da consentire di disporre della maggioranza
dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, ovvero quando
lo statuto della società preveda il diritto di nominare
più della metà dei membri del consiglio di amministrazione,
sempre che il comune detenga almeno il venti per cento del
capitale” (comma 10).
Si esprime, tuttavia, il dubbio che tali disposizioni non
siano compatibili con i principi del Trattato UE con particolare
riguardo al divieto di discriminazione, alla libera prestazione
dei servizi pubblici ed alla libera concorrenza.
Il Collegio condivide tale dubbio e ritiene opportuno la
remissione alla Corte di giustizia ai fini di una pronuncia
pregiudiziale (v., in caso molto simile, Tribunale di Giustizia
Amministrativa per il Trentino- Alto Adige, Sezione Autonoma
di Bolzano, ord. 27 settembre 2003 n. 25, estratto in G.U.C.E.
10 gennaio 2003, C. 7/23).
Il problema della compatibilità con l’ordinamento comunitario
dell’affidamento di servizi pubblici a società per azioni
a capitale pubblico, totale o maggioritario, cosiddetto
“in house providing” non sembra sia stato esaminato dalla
Corte di Giustizia assumendo come parametro diretto di giudizio
le norme del Trattato medesimo citate in precedenza.
E’ nota la pronuncia pregiudiziale 18 novembre 1999 adottata
in causa 107/98, Teckal s.r.l. c. Comune di Aviano. Era
stato chiesto se, a norma della Direttiva CEE 93/36, doveva
farsi luogo alla procedura di gara per l’affidamento di
un appalto pubblico di fornitura, considerando che era stato
prescelto con trattativa diretta un soggetto consortile
cui l’Amministrazione committente partecipava con proprio
capitale. Nella detta pronuncia (punto 50) la Corte ha affermato
che, essendo il Comune amministrazione aggiudicatrice a
norma dell’art. 1 lett. a) della Direttiva 93/36 CEE, la
relativa normativa doveva essere applicata, quindi occorreva
bandire una gara, se, secondo la valutazione del giudice
a quo, si trattava di due soggetti distinti tra i quali
si era concluso un contratto configurabile come appalto.
“Può avvenire diversamente - ha soggiunto la Corte - solo
nel caso in cui, nel contempo, l’Ente locale eserciti sulla
persona di cui trattasi un controllo analogo a quello che
da esso esercitato sui propri servizi, e questa persona
realizzi la parte più importante della propria attività
con l’Ente o con gli Enti locali che la controllano.”.
L’espressione usata dalla Corte “..controllo analogo a quello
da esso esercitato suo propri servizi …” propone un nuovo
problema interpretativo, dovendosi stabilire quando il controllo
esercitato presenti le caratteristiche volute dalla sentenza.
Più specificamente si tratta di capire se il possesso dell’intero
capitale del soggetto affidatario, nella specie una società
per azioni, possa garantire quella situazione di dipendenza
organica che normalmente si realizza nell’organizzazione
burocratica di una pubblica amministrazione.
Occorre notare che la Commissione della U.E. ha avuto occasione
di esprimere il proprio autorevole avviso sul punto con
la nota 26 giungo 2002, diretta al Governo Italiano per
sollecitare ulteriori modificazioni all’art. 113 del d.lgs.
n. 267 del 2000, come sostituito dall’art. 35 comma 1, della
legge n. 448 del 2001, nel quale si riscontravano disposizioni
non conformi ai principi di diritto comunitario invocati
anche nella presente fattispecie Si legge nella detta nota:
“ 34. Per quanto riguarda in particolare la nozione di “controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi” di cui alla
giurisprudenza in discorso, la Commissione sottolinea che
affinché tale tipo di controllo sussista non è sufficiente
il semplice esercizio degli strumenti di cui dispone il
socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto
societario.
35. Il controllo contemplato nella sentenza Teckal fa infatti
riferimento ad un rapporto che determina, da parte dell’amministrazione
controllante, un assoluto potere di direzione, coordinamento
e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e
che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione
del medesimo.”.
La commissione sembra alludere, quindi, ad un fenomeno giuridico
assimilabile a quello delle aziende municipalizzate di cui
al r.d. 15 ottobre 1925 n.2578, nel quale si istituiva un
nuovo soggetto, con capacità giuridica propria e propri
organi, sottoposto peraltro a penetranti poteri di vigilanza
da parte dell’Amministrazione (art. 16 e ss. R.D. n. 2578/1925).
Tale esperienza, d’altra parte, era caratterizzata dall’obbligo
dell’azienda di svolgere la propria attività mediante contratti,
scegliendo il contraente con procedure ad evidenza pubblica
(art. 57 e ss. del Regolamento di cui al d.P.R. 4 ottobre
1986 n. 902).
L’affidamento diretto a società per azioni, del tutto autonome,
salvo l’esercizio dei poteri propri del possessore della
maggioranza delle azioni, secondo le norme del diritto commerciale
comune, sembra esporre la gestione delle pubbliche risorse
a procedure diverse da quelle destinate a garantire una
crescita del mercato interno, l’economia nelle spese e il
vantaggio per l’utenza.
E’ da aggiungere che la soluzione del quesito in esame non
esplica effetti solo sulla applicabilità della normativa
della Regione Trentino-Alto Adige, perché anche la legislazione
dello Stato consente ora la deroga al metodo di scelta del
contraente mediante procedura ad evidenza pubblica. Con
l’art. 14 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito
nella legge 24 novembre 2003 n. 326 è stato nuovamente modificato
l’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 ( testo unico delle
leggi sugli enti locali) concernente la disciplina dei servizi
pubblici, già modificato, come accennato in precedenza con
l’art. 35 della legge 20 dicembre 2001 n. 448. Il comma
5 è stato interamente sostituito con una disposizione che,
alla lettera c), riproducendo alla lettera le espressioni
della sentenza Teckal, ammette il conferimento del servizio
“a società a capitale interamente pubblico a condizione
che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente o gli enti
pubblici che la controllano.”.
Si riscontra un impiego sempre più frequente della detta
deroga, e ciò comporta la sottrazione di aree assai ampie
di attività economiche all’iniziativa imprenditoriale privata,
in contrasto la stessa ragion d’essere dell’Unione Europea.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, sospende il giudizio e rimette gli atti
alla Corte di giustizia della Comunità Europea, a sensi
dell’art. 234 del Trattato istitutivo, ai fini della pronuncia
pregiudiziale sul seguente quesito:
se è compatibile col diritto comunitario, in particolare
con la libertà della prestazione di servizi, il divieto
di discriminazione e l’obbligo di parità di trattamento,
trasparenza e libera concorrenza, di cui agli artt. 12,
45, 46, 49 e 86 del Trattato, l’affidamento diretto, ossia
in deroga ai sistemi di scelta del contraente di cui alla
Direttiva 92/50 CEE, della gestione di parcheggi pubblici
a pagamento, ad una società per azioni, a capitale interamente
pubblico, ai sensi dell’art. 44, comma 6, lett. b) della
legge della Regione Trentino-Alto Adige 4.1.1993, n. 1,
modificato dall’art. 10 della legge regionale del 23.1.1998,
n. 10.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 27 gennaio 2004 con l'intervento dei magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Klaus Dubis Consigliere
Rosalia Bellavia Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
ANGELO CLARIZIA
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| Appalti in house
: il Consiglio di Stato tenta di forzare la Corte
di Giustizia
| L’ordinanza
coglie il punto centrale del dibattito sui
c.d. appalti in house, atteso che attraverso
il ricorso a tale peculiare istituto si
legittimano affidamenti diretti in contrasto
con i principi del Trattato.
In effetti fin dal Libro Bianco sugli appalti
del 1998 (confermato dalla comunicazione
interpretativa sulle concessioni del 2000)
sono stati definiti appalti in house “quelli
aggiudicati all’interno della pubblica amministrazione,
ad esempio tra amministrazione centrale
e locale o ancora tra un’amministrazione
o una società da questa interamente controllata”
(v. punto 2.1.3).
Sulla scorta di tale enunciazione la Corte
di Giustizia è andata elaborando il principio
in base al quale se un’Amministrazione aggiudicatrice
esercita su un soggetto distinto dalla stessa
un controllo “analogo a quello da essa esercitato
sui propri servizi”, questo non può considerarsi
“terzo” nei confronti del committente, sicchè
manca l’indefettibile presupposto per configurare
un vero e proprio appalto e quindi per ritenere
applicabile la normativa comunitaria.
Nella sua logica conseguenzialità la ricostruzione
lascia perplessi, se si guarda alle interpretazioni
tante altre volte estensive della Corte,
finalizzate a garantire l’effetto utile
delle direttive; tant’è che il delineato
indirizzo, senz’altro innovativo anche rispetto
alle tradizioni giuridiche degli Stati membri,
mi è apparso un éscamotage per lasciare
uno spazio per quelle fattispecie coinvolte
dalla mancata enunciazione di esaustivi
principi in tema di concessioni.
Resta fermo comunque che, da un lato, la
ricostruzione della Corte dovrebbe essere
intesa in termini eccezionali e restrittivi,
in quanto l’influenza dell’Amministrazione
aggiudicatrice sul soggetto deve essere
così forte da determinare una dipendenza
tale da vanificare l’autonomia decisionale
di quest’ultimo, e quindi da configurare
una sostanziale identità soggettiva (a volte
si è parlato di delega interorganica, come
se si trattasse di propri servizi).
Dall’altro lato il varco aperto dalla Corte
è stato sempre più utilizzato dal Legislatore
(non a caso l’ordinanza richiama le norme
in materia di servizi pubblici locali),
dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza
per “un impiego sempre più frequente della
detta deroga e ciò comporta la sottrazione
di aree assai ampie di attività economiche
all’iniziativa imprenditoriale privata,
in contrasto con le ragioni d’essere dell’Unione
Europea”.
Il Consiglio di Stato richiede quindi alla
Corte di rivedere in radice le proprie affermazioni
sugli appalti in house.
Ma tale approccio assolutistico non sembra
poter avere esito positivo alla luce dei
ben noti e motivati precedenti. E anche
se dovesse ritenersi l’ambito del quesito
circoscritto “a capire se il possesso dell’intero
capitale del soggetto affidatario, nella
specie una società per azioni, possa garantire
quella situazione di dipendenza organica
che normalmente si realizza nell’organizzazione
burocratica di una pubblica amministrazione”,
la Corte si è già pronunciata stabilendo
i parametri di dipendenza decisionale, gestionale,
amministrativa e finanziaria per individuare
quel “prolungamento amministrativo” dell’Ente
pubblico, che lo esonera dall’osservare
le direttive qualora sia lo stesso Ente
a determinare dette scelte, tenuto conto
altresì che il soggetto dipendente per i
propri affidamenti a terzi deve comunque
osservare la normativa comunitaria.
Già nelle conclusioni dell’Avvocato Generale
sulla sentenza Ri.San (Corte di Giustizia
C.E. 9 settembre 1999, C-108/98) si è affermata
la sussistenza del predetto peculiare controllo
a prescindere da ogni altra considerazione
solo in ragione della partecipazione pubblica
totalitaria. Il problema può porsi, anche
alla luce della sentenza Teckal richiamata
nell’ordinanza, per quanto riguarda le ipotesi
di controllo maggioritario e soprattutto
di possesso azionario da parte di più soggetti
pubblici. Ma in tali casi la Corte ha già
avuto modo di precisare che bisogna andare
a verificare in concreto, rinviando al Giudice
nazionale se sussistono i presupposti per
ritenere la dipendenza finanziaria e amministrativa
in termini sia organizzativi sia gestionali.
In sostanza, quando esiste soltanto un vincolo
negoziale bisogna verificare funditus l’esistenza
di un controllo così forte da determinare
l’assenza di autonomia del prestatore del
servizio e quindi la sostanziale identità
soggettiva.
È chiaro quindi che, in base ai principi
enucleati dalla Corte, la mera partecipazione
maggioritaria non ha di per sé le caratteristiche
delineate, dovendo riscontrarsi in concreto
meccanismi negoziali che incidono sull’autonomia
decisionale del soggetto.
In questa prospettiva, e soprattutto alla
luce della visione funzionale delle interpretazioni
della Corte di Giustizia, proprio per comprendere
a pieno la valenza del controllo, è necessario
verificare l’altro elemento sempre evidenziato
in termini cumulativi dalla giurisprudenza
comunitaria. Se la maggior parte dell’attività
del destinatario è svolta ad esclusivo vantaggio
dell’autorità controllante, si concretizza
il criterio della dipendenza e si identifica
di per sé il servizio come “interno”.
Tale elemento potrebbe costituire altresì
una chiave di lettura importante nell’ipotesi
di partecipazione pubblica totalitaria,
ma distribuita tra più soggetti.
Nel delineato contesto l’ordinanza di rimessione
appare quantomai significativa delle preoccupazioni
da più parti rappresentate in ordine alla
permanente tendenza alla c.d. internalizzazione
e agli affidamenti diretti, ed è orientata
ad ottenere della Corte una pronuncia che
limiti in termini chiari le ipotesi di deroga,
non ritenendosi sufficienti, proprio in
ragione della prassi applicativa sugli appalti
in house, i “paletti” già evidenziati. Non
a caso il Parlamento Europeo, in sede di
seconda lettura della proposta di direttiva
unificata sugli appalti (di lavori, servizi
e forniture nei settori ordinari), non ha
accolto un emendamento sugli appalti in
house. Ma tale rigetto non può configurarsi
in termini di divieto – come da alcuni proposto
– soprattutto se si tiene conto della centralità
della interpretazione della Corte, anche
recentemente confermata. |
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