| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 20 aprile 2004 n.
2194
Pres. Venturini – Est. Saltelli
Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) c/ Frontiera
(n.c.) |
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Militare e militarizzato – Dispensa dal servizio
di leva – sospensione decorrenza di un termine decadenziale
– esclusione - conseguenze
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La presentazione da parte dell’interessato,
nella pendenza del periodo di disponibilità alla chiamata
alle armi, di un’istanza volta ad ottenere la dispensa dal
compiere il servizio di leva, non determina la sospensione
o l’interruzione di un termine di decadenza in corso di
maturazione, ma costituisce un fatto genetico di un nuovo
termine (ex articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504), che assorbe il primo, rimane rispetto ad
esso autonomo e comincia a decorrere solo dalla data di
definizione del procedimento amministrativo teso ad ottenere
la dispensa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
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Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso in appello iscritto al NRG 393 dell’anno 2004
proposto dal
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MINISTERO DELLA DIFESA, in persona
del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope
legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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contro
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FRONTIERA SALVATORE, non costituito
in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensiva,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Calabria, sede di Catanzaro, sezione II, n. 3198 del 10
dicembre 2002;
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Visto l’appello proposto dal Ministero della
Difesa e la contestuale domanda di sospensione dell’efficacia
della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 23 marzo
2004 il consigliere Carlo Saltelli;
Letto l’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e informata
la parte presente dell’intenzione della Sezione di decidere
la causa in forma semplificata;
Uditi l’avvocato dello Stato Elefante, per l’Amministrazione
appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Calabria, sede di Catanzaro, sez. II, con la sentenza n.
3198 del 10 dicembre 2002, accogliendo il ricorso proposto
dal giovane Salvatore Frontiera, ha annullato la cartolina
– precetto n. 1585 emessa dal Ministero della Difesa – Distretto
Militare di Catanzaro, perché tardiva, con assorbimento
delle censure rivolte avverso il decreto ministeriale n.
LEV/0244013538/REA/4 del 2 ottobre 2002 di rigetto della
sua istanza di dispensa, ai sensi dell’articolo 3, comma
7, del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, pure impugnato.
Ad avviso del Tribunale, infatti, poiché il giovane in questione
era disponibile per la chiamata fin dal 1° gennaio 2001
(essendo scaduto il titolo per il ritardo alla data del
31 dicembre 2000), la relativa incorporazione sarebbe dovuta
avvenire al più tardi nei dodici mesi successivi, ai sensi
dell’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1997 n. 504.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il Ministero
della Difesa, rivendicando la legittimità della cartolina
precetto, ingiustamente negata dai primi giudici, per non
aver tenuto conto che il giovane in questione non era disponibile
per la chiamata alle armi dal 1° gennaio 2001, ma solo dal
19 aprile 2002, avendo fruito fino a tale data di rinvii
per motivi di studio, così che sia la precettazione per
il 17 luglio 2002, sia quella successiva disposta per il
13 novembre 2002 erano tempestive: ciò senza contare la
presentazione di un’istanza di dispensa in data 11 luglio
2002, definita con il decreto n. LEV/0244013538/REA/4 del
2 ottobre 2002, data dalla quale soltanto decorreva nuovamente
il termine per l’incorporazione del coscritto.
Infatti, secondo la tesi dell’appellante amministrazione,
la presentazione della domanda di dispensa aveva determinato
una causa di ritardo nella prestazione del servizio militare,
impedendo la legittima chiamata alle armi dell’interessato,
prima della relativa definizione.
L’appellato non si è costituito in giudizio.
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D I R I T T O
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I. In linea preliminare, la Sezione ritiene
di poter procedere alla immediata decisione dell’affare
nel merito, ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio
2000, n. 2005, sussistendone tutti i presupposti, essendo
stata accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
ed essendo state a tal fine informate tutte le parti presenti
e costituite.
II. Passando all’esame del merito dell’appello, la Sezione
osserva che l’appello è manifestamente infondato e deve
essere respinto.
Come risulta dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione
appellante, il giovane Salvatore Frontiera (classe ’75 e
pertanto assoggettato quanto alla chiamata alle armi al
termine annuale, e non di nove mesi, in termini, C.d.S.,
sez. IV, 14 maggio 2002, n. 5585) è stato ammesso al rinvio
per motivi di studio fino al 19 aprile 2002.
Tempestivamente l’Amministrazione ne ha pertanto disposto
la chiamata alle armi per il giorno 17 luglio 2002.
Peraltro, avendo l’interessato proposto istanza di dispensa
in data 2/11 luglio 2002, il termine di chiamata è stato
interrotto, cominciando a decorrere nuovamente solo dalla
data di definizione della stessa, avvenuta il 2 ottobre
2002, data rispetto alla quale la nuova precettazione, disposta
per il 13 novembre 2002, è sicuramente tempestiva (in termini,
ex multis, C.d.S., sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3042).
La mancata riproposizione da parte dell’appellato, non costituito,
dei motivi assorbiti esime la Sezione dall’esaminare la
questione di legittimità dell’impugnato diniego di dispensa
che, tuttavia, appare del tutto destituita di fondamento,
atteso che la situazione del giovane assunto con contratto
a tempo indeterminato non è causa di dispensa dal servizio
di leva, comportando quest’ultimo la sospensione del rapporto
di lavoro (Cass. Lav., 10 novembre 1998, n. 11335; C.d.S.,
sez. IV, 9 agosto 1996, n. 98).
V. In conclusione, l’appello dell’Amministrazione della
Difesa deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso
di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione IV), definitivamente pronunciando sull’appello
proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza
n. 3198 del 10 dicembre 2002 del Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sez. II, lo
accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,
respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. Frontiera
Salvatore.
Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado
di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 23 marzo 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
VENTURINI LUCIO - Presidente
SALVATORE COSTANTINO - Consigliere
SCOLA ALDO - Consigliere
POLI VITO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 aprile 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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