Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 20 aprile 2004 n. 2194
Pres. Venturini – Est. Saltelli
Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) c/ Frontiera (n.c.)


Militare e militarizzato – Dispensa dal servizio di leva – sospensione decorrenza di un termine decadenziale – esclusione - conseguenze

La presentazione da parte dell’interessato, nella pendenza del periodo di disponibilità alla chiamata alle armi, di un’istanza volta ad ottenere la dispensa dal compiere il servizio di leva, non determina la sospensione o l’interruzione di un termine di decadenza in corso di maturazione, ma costituisce un fatto genetico di un nuovo termine (ex articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504), che assorbe il primo, rimane rispetto ad esso autonomo e comincia a decorrere solo dalla data di definizione del procedimento amministrativo teso ad ottenere la dispensa


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

 

Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso in appello iscritto al NRG 393 dell’anno 2004 proposto dal

 

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

contro

 

FRONTIERA SALVATORE, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento, previa sospensiva,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione II, n. 3198 del 10 dicembre 2002;

 

Visto l’appello proposto dal Ministero della Difesa e la contestuale domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 23 marzo 2004 il consigliere Carlo Saltelli;
Letto l’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e informata la parte presente dell’intenzione della Sezione di decidere la causa in forma semplificata;
Uditi l’avvocato dello Stato Elefante, per l’Amministrazione appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sez. II, con la sentenza n. 3198 del 10 dicembre 2002, accogliendo il ricorso proposto dal giovane Salvatore Frontiera, ha annullato la cartolina – precetto n. 1585 emessa dal Ministero della Difesa – Distretto Militare di Catanzaro, perché tardiva, con assorbimento delle censure rivolte avverso il decreto ministeriale n. LEV/0244013538/REA/4 del 2 ottobre 2002 di rigetto della sua istanza di dispensa, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, pure impugnato.
Ad avviso del Tribunale, infatti, poiché il giovane in questione era disponibile per la chiamata fin dal 1° gennaio 2001 (essendo scaduto il titolo per il ritardo alla data del 31 dicembre 2000), la relativa incorporazione sarebbe dovuta avvenire al più tardi nei dodici mesi successivi, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 504.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il Ministero della Difesa, rivendicando la legittimità della cartolina precetto, ingiustamente negata dai primi giudici, per non aver tenuto conto che il giovane in questione non era disponibile per la chiamata alle armi dal 1° gennaio 2001, ma solo dal 19 aprile 2002, avendo fruito fino a tale data di rinvii per motivi di studio, così che sia la precettazione per il 17 luglio 2002, sia quella successiva disposta per il 13 novembre 2002 erano tempestive: ciò senza contare la presentazione di un’istanza di dispensa in data 11 luglio 2002, definita con il decreto n. LEV/0244013538/REA/4 del 2 ottobre 2002, data dalla quale soltanto decorreva nuovamente il termine per l’incorporazione del coscritto.
Infatti, secondo la tesi dell’appellante amministrazione, la presentazione della domanda di dispensa aveva determinato una causa di ritardo nella prestazione del servizio militare, impedendo la legittima chiamata alle armi dell’interessato, prima della relativa definizione.
L’appellato non si è costituito in giudizio.

 

D I R I T T O

 

I. In linea preliminare, la Sezione ritiene di poter procedere alla immediata decisione dell’affare nel merito, ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 2005, sussistendone tutti i presupposti, essendo stata accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed essendo state a tal fine informate tutte le parti presenti e costituite.
II. Passando all’esame del merito dell’appello, la Sezione osserva che l’appello è manifestamente infondato e deve essere respinto.
Come risulta dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione appellante, il giovane Salvatore Frontiera (classe ’75 e pertanto assoggettato quanto alla chiamata alle armi al termine annuale, e non di nove mesi, in termini, C.d.S., sez. IV, 14 maggio 2002, n. 5585) è stato ammesso al rinvio per motivi di studio fino al 19 aprile 2002.
Tempestivamente l’Amministrazione ne ha pertanto disposto la chiamata alle armi per il giorno 17 luglio 2002.
Peraltro, avendo l’interessato proposto istanza di dispensa in data 2/11 luglio 2002, il termine di chiamata è stato interrotto, cominciando a decorrere nuovamente solo dalla data di definizione della stessa, avvenuta il 2 ottobre 2002, data rispetto alla quale la nuova precettazione, disposta per il 13 novembre 2002, è sicuramente tempestiva (in termini, ex multis, C.d.S., sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3042).
La mancata riproposizione da parte dell’appellato, non costituito, dei motivi assorbiti esime la Sezione dall’esaminare la questione di legittimità dell’impugnato diniego di dispensa che, tuttavia, appare del tutto destituita di fondamento, atteso che la situazione del giovane assunto con contratto a tempo indeterminato non è causa di dispensa dal servizio di leva, comportando quest’ultimo la sospensione del rapporto di lavoro (Cass. Lav., 10 novembre 1998, n. 11335; C.d.S., sez. IV, 9 agosto 1996, n. 98).
V. In conclusione, l’appello dell’Amministrazione della Difesa deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 3198 del 10 dicembre 2002 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sez. II, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. Frontiera Salvatore.
Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
VENTURINI LUCIO - Presidente
SALVATORE COSTANTINO - Consigliere
SCOLA ALDO - Consigliere
POLI VITO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 aprile 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina