| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 marzo 2004 n. 1425
Pres. Frascione – Est. Cerreto
Longobardi ed altri (Avv.ti Ioannucci e Imperlino) c/ ministero
dell’Interno (Avvocatura dello Stato) |
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Comuni e province – scioglimento consiglio
comunale – collegamenti degli amministratori con la criminalità
organizzata – circostanze significative e concludenti suffraganti
il collegamento – sufficienza
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Ai sensi dell’art. 15 bis della legge 19
marzo 1990, n. 55, introdotto dall’art. 1 del decreto legge
31 maggio 1991, n. 164, convertito con legge 22 luglio 1990,
n. 221, (ora trasfuso nell’art. 143 D. L. vo n. 267/2000)
è sufficiente, ai fini dell’esercizio del potere di scioglimento
dei consigli comunali, la presenza di “elementi” non meglio
specificati su “collegamenti” o “forme di condizionamento”,
poiché la norma considera, per quanto concerne il “rapporto”
fra gli amministratori e la criminalità organizzata, circostanze
che presentano un grado di significatività e di concludenza
inferiore di quelle che legittimano l'avvio dell'azione
penale o l'adozione delle misure di sicurezza nei confronti
degli “indiziati” di appartenere ad associazioni di tipo
mafioso o analoghe (legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni). Pertanto, poiché la norma non ha finalità
repressive nei confronti di singoli, ma di salvaguardia
dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e
all’influenza della criminalità organizzata, trovano giustificazione
i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento
di cui fruisce l'amministrazione e la possibilità di dare
peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali,
ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente
e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile
soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata,
quali i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di
amicizia o di affari, le notorie frequentazioni, con possibilità
di sindacare tale scelta soltanto in presenza di vizi che
denotino, con sufficiente concludenza, la deviazione del
procedimento dal suo fine istituzionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1425/04REG.DEC.
N. 4644 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 4644/2003, proposto
da
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Longobardi Carlo, Gargiulo Luigi, Sicignano
Francesco, D’Amora Giosuè, Del Sorbo Antonio, Orazzo Pietro,
Alfano Ferdinando, D’Auria Beniamino, Elefante Ciro, Sicignano
Pasquale, Cannavacciuolo Salvatore, Calabrese Giuseppe,
De Rosa Benito, Romano Michele e Fortunato Giovanni
rappresentati e difesi dagli avv.ti M. C. Ioannucci e L.
Imperlino, elettivamente domiciliati presso quest’ultimo
in Roma, via Maria Adelaide n. 12;
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CONTRO
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-Ministero dell’Interno, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
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-Commissione straordinaria, rappresentata
e difesa come sopra;
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e nei confronti
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del comune di Santa Maria La Carità ,
non costituitosi;
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per la riforma
della sentenza del TAR Campania, sez. I, n. 267 del 17.1.2003,
con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli
interessati;
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Visto l’atto di appello e relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno
e della Commissione straordinaria;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12.12.2003, relatore il consigliere
Aniello Cerreto.
Uditi altresì gli avv.ti Ioannucci e Imperlino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, gli interessati
hanno fatto presente che con D.P.R. in data 8.2.2002 era
stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di
Santa Maria La Carità.
Hanno rilevato che tale decreto, a parte una motivazione
di stile, non addebitava al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio
alcun fatto concreto, per cui l’intera vicenda sembrava
frutto di evidenti errori, di pregiudizi e scambi di persona;
che la sentenza in epigrafe, che aveva respinto il ricorso
degli istanti, era stata costretta a prospettare un’inconsistente
ipotesi camorristica su una tangente di £.15 milioni pagata
al Longobardi negli anni ’80; che al Longobardi, Consigliere
comunale dal 1980 e Sindaco dal 1995, null’altro era stato
possibile contestare.
Hanno dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta
per e seguenti ragioni:
-per infondatezza dei fatti richiamati, in quanto nessun
fatto concreto era addebitabile al Sindaco, alla Giunta
o al Consiglio, se non un episodio accaduto circa venti
anni prima e che già allora non era stato ritenuto idoneo
a desumerne elementi di contiguità;
-non avevano alcun rilievo le indagini penali definite con
la sentenza del GIP di Napoli n.1765/95 del 14.12.1999,
che viceversa era favorevole al Longobardi e comunque si
trattava di fatti non attuali;
-neppure rilevava l’ordinanza di custodia cautelare del
2.7.2201, emessa dal GIP del Tribunale di Nappoli, con la
quale era stato arrestato il Cascone, in quanto i comportamenti
illeciti addebitatigli riguardavano il periodo 1985-92,
allorchè costui ricopriva la carica di Sindaco, e non l’organo
attualmente disciolto ed il presunto voto di scambio concerneva
solo le elezioni politiche;
-il TAR si era soffermato in particolare sulla vicenda relativa
al PIP ed all’inclusione nell’elenco dei richiedenti della
soc. Florida, senza tener conto che si trattava solo di
un elenco senza alcuna decisione di merito ed inoltre le
richieste erano state presentate prima del 18.4.2000;
-le circostanze esposte nella relazione ministeriale erano
insussistenti e prive di qualsiasi riscontro di fatto; in
particolare era priva di fondamento l’ipotesi di contiguità
tra alcuni amministratori e gli ambienti della locale consorteria,
la presunta mancata repressione degli abusi edilizi era
smentita dai fatti, neppure vi era stata sostanziale paralisi
dell’attività amministrativa, così come non era avvenuto
l’accaparramento degli appalti pubblici da parte delle organizzazioni
criminali, non vi erano irregolarità poi con riferimento
alla proroga del contratto di raccolta e trasporto del servizio
rifiuti solidi urbani ed al rinnovo tacito dell’appalto
del servizio trasporti funebri, priva di pregio era anche
l’asserita soggezione dell’apparato del settore commercio.
-nella specie non era stata dimostrata alcuna alterazione
nel procedimento di formazione della volontà degli amministratori
dovuto all’interferenza di fattori derivanti dalla criminalità
organizzata;
-l’attività posta in essere dagli organi elettivi del Comune,
che aveva ereditato una situazione pregressa di ampio degrado,
era stata rivolta nella direzione del risanamento e della
ricostituzione delle condizioni essenziali per il regolare
svolgimento della vita civile.
L’Avvocatura generale dello Stato ha richiamato, depositandola,
la memoria difensiva prodotta davanti al TAR.
Con ordinanza n. 2751/2003, questa Sezione ha rigettato
l’istanza cautelare proposta dagli appellanti.
Con memoria conclusiva gli appellanti hanno insistito nelle
proprie doglianze.
Alla pubblica udienza del 12.12.2003, il ricorso è passato
in decisione.
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DIRITTO
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1. Con sentenza TAR Campania, sez. I, n.
267 del 17.1.2003 è stato respinto il ricorso proposto da
L. C. ed altri avverso il decreto P.R. in data 8.2.2002,
con il quale è stato sciolto per la durata di 18 mesi il
Consiglio comunale di Santa Maria La Carità, ai sensi dell’art.
143 del D. L.vo 18.8.2000 n.267. Avverso detta sentenza
hanno proposto appello gli interessati.
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2. L’appello è infondato.
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2.1. La vicenda concerne le elezioni presso
il Comune di Santa Maria La Carità, nell’anno 2000, in cui
vi era stata la presentazione di due liste , capeggiate
da C. e L. C., con l’elezione a sindaco di quest’ultimo.
Il provvedimento di scioglimento richiama la proposta del
Ministro dell’interno, che a sua volta si fonda sulle conclusioni
della Commissione di indagine ex art. 1, L. 12 ottobre 1982
n. 726, che aveva evidenziato i seguenti elementi :
a) ingerenza del clan camorristico capeggiato dal noto F.
Ces.. nelle elezioni del sindaco di Santa Maria La Carità
e presenza di soggetti collegati alle locali consorterie
malavitose quali sostenitori elettorali sia del sindaco
che del maggiore esponente dell'opposizione;
b) profili di illegittimità rilevati in ordine a talune
vicende amministrative nelle quali risultavano interessati
soggetti collegati alla criminalità organizzata;
c) preoccupante attenzione della locale criminalità organizzata
ai notevoli flussi di denaro pubblico in corso di utilizzazione
da parte dell’Ente.
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2.2. Dal provvedimento e dall’esito della
indagine della commissione emerge che la malavita organizzata
(clan Ces. e simili) era presente e operante da tempo sul
territorio del Comune di S. Maria La Carità ed interessata
alle vicende della “politica” locale.
Da una parte è già in qualche modo preoccupante la presentazione
di solo due liste elettorali nelle ultime elezioni comunali
(il che risale al 1995, mentre in precedenza vi erano state
cinque liste, secondo quanto documentato in atti), dall’altra
non sembra dubitabile che entrambe abbiano avuto l’appoggio
della criminalità organizzata.
Certamente non è questa la sede per accertare quanto tale
appoggio sia stato voluto dagli interessati, tuttavia le
due liste si erano trovate ad essere sostenute da elementi
camorristici, segno inequivoco dell’interesse della malavita
organizzata ad interferire in modo illecito sul regolare
svolgimento della amministrazione dell’Ente.
Istruttivo è il riferimento, nella predetta relazione della
commissione prefettizia alle indagini del giudice penale
in ordine al reato di cui all’art. 416 bis C.P., confluite
in un provvedimento restrittivo a carico del C. (emesso
in data 3 luglio 2001), secondo cui, anche se se non erano
emersi elementi diretti a dimostrare che il C. avesse chiesto
ai Ces. l’appoggio elettorale, le indagini avevano dimostrato
che veniva attivamente sostenuto dal Ces. e le stesse indagini
dimostravano che il suo rivale, L. C. fosse sostenuto da
un altro elemento dello stesso clan, ovvero D. R., indice
della frattura interna al gruppo camorristico.
Da ciò emerge il presumibile impegno malavitoso dei clan
per influire sulla gestione comunale. Tale influenza va
poi relazionata alla attività dei due amministratori locali,
nella compagine sciolta, l’uno sindaco (il L. C.), l’altro
all’opposizione (il C.).
Appare utile ricordare che la Commissione prefettizia aveva
fatto riferimento ad atti da cui emergeva che il L. C. aveva
ammesso di aver ricevuto più di £. 15 milioni da C. per
l'approvazione della lottizzazione Martucci, nonchè £. 5
milioni per la rete fognaria oltre altra somma da distribuire
all’interno del gruppo. Il che mostra come il L. C. avesse
avuto pregressi rapporti criminosi con il C., nell’ambito
della comune attività amministrativa già negli anni 1980-90,
sicché allorquando lo stesso C. veniva poi ulteriormente
indagato, nell’anno 2001, per i suoi contatti qualificati
con i clan, ben poteva desumersi quella ingerenza camorristica
nell’amministrazione comunale. Rileva poi in modo negativo,
la circostanza (dedotta da una testimonianza di una dipendente
comunale nell’ambito del procedimento penale relativo ai
già riferiti fatti degli anni ’90) che il L. C avrebbe proceduto
alla bruciatura di carte attinenti l’attività amministrativa
del Comune (circostanza confermata da intercettazioni telefoniche
e dalle dichiarazioni dello stesso L. C.).
Del resto l’Arma dei Carabinieri, con rapporto n. 276/17
del 7.11.2001 (menzionato dalla Commissione di indagine)
evidenziava confusione e sfiducia nelle istituzioni da parte
dei cittadini.
I risultati delle indagini di polizia indicavano nel D.
R., partecipante del clan Ces., un attivo promotore della
candidatura del L. C. a sindaco. Nello stesso senso deponevano
confidenze di alcuni cittadini, come precisato dalla relazione
della Commissione.
La Commissione aveva evidenziato altresì la presenza tra
i consiglieri comunali di parenti del noto D. R. (S. S.
e B. F.).
In concreto poi la Commissione aveva rilevato, esaminando
specificamente alcuni settori (edilizia, appalti ed attività
contrattuale in genere dell’ente, gestione dei rifiuti solidi),
una vera e propria paralisi dell’azione amministrativa in
quanto influenzata dagli interessi della criminalità, con
l’aggravante che l’esigua attività posta in essere riguardava
soggetti collegati alla criminalità.
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2.3 Detti elementi, nel loro quadro d’insieme,
valgono a supportare a sufficienza il provvedimento impugnato.
Invero, come in più occasioni ritenuto da questa Sezione
(V. le decisioni 3 febbraio 2000, n. 585; 2 ottobre 2000,
n. 5225; 14.5.2003 n. 2590), ai sensi dell’art. 15 bis della
legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall’art. 1 del decreto
legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con legge 22 luglio
1990, n. 221, (ora trasfuso nell’art. 143 D. L. vo n. 267/2000)
il potere di scioglimento dei Consigli comunali è esercitato
quando “emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti
degli amministratori con la criminalità organizzata o su
forme di condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi elettivi
e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali,
nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse
ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.
La genericità del disposto normativo, che considera sufficiente
la presenza di “elementi” non meglio specificati su “collegamenti”
o “forme di condizionamento”, indica che la norma considera,
per quanto concerne il “rapporto” fra gli amministratori
e la criminalità organizzata, circostanze che presentano
un grado di significatività e di concludenza inferiore di
quelle che legittimano l'avvio dell'azione penale o l'adozione
delle misure di sicurezza nei confronti degli “indiziati”
di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o analoghe
(legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni).
In questa logica, che non ha finalità repressive nei confronti
di singoli, ma di salvaguardia dell’amministrazione pubblica
di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità
organizzata, trovano giustificazione i margini, particolarmente
ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'amministrazione
e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili
in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella
concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza,
l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori
alla criminalità organizzata, quali i vincoli di parentela
o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie
frequentazioni. Ugualmente ampio, secondo il modello di
valutazione stabilito dalla norma citata, risulta il margine
per l'apprezzamento degli effetti derivanti dai “collegamenti”
o dalle “forme di condizionamento” in termini di compromissione
della “libera determinazione degli organi elettivi”, del
“buon andamento delle amministrazioni” nonché del “regolare
funzionamento dei servizi”, ovvero in termini di “grave
e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”
Sotto questo profilo, devono ritenersi idonee anche quelle
situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione
degli amministratori di assecondare gli interessi della
criminalità organizzata, giacché, in tal caso, sussisterebbero
i presupposti per l'avvio dell'azione penale o, almeno,
per l'applicazione delle misure di prevenzione a carico
degli amministratori, mentre la scelta del legislatore,
giova ripeterlo, è stata quella di non subordinare lo scioglimento
del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento
di specifiche illegittimità.
Da quanto precede emerge, in conclusione, che lo scioglimento
del consiglio comunale a detto titolo rappresenta la risultante
di una valutazione complessiva che tiene conto, da un lato,
della accertata o notoria diffusione sul territorio della
criminalità organizzata, dall'altro, della carente funzionalità
dell’ente in uno o più settori, sensibili agli interessi
della criminalità organizzata, ovvero di una situazione
di grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica.
Entro questi estremi è compresa l’ampia potestà di apprezzamento
dell’amministrazione e l’atto nel quale essa trova concreta
espressione può essere sindacato, come è regola generale
nel giudizio di legittimità, soltanto in presenza di vizi
che denotino, con sufficiente concludenza, la deviazione
del procedimento dal suo fine istituzionale.
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2.4. Le doglianze mosse dagli interessati
si limitano a contestare aspetti marginali della vicenda,
richiamando anche alcuni elementi della ponderosa documentazione
apparentemente favorevoli alle loro tesi.
Piva di pregio è innanzitutto la circostanza che alcuni
avvenimenti si riferiscano a circa venti anni prima (ammissione
del L.C. di aver ricevuto somme di danaro per la lottizzazione
Martucci, dichiarazione resa da un dipendente comunale sulla
distruzione da parte di L. C. di documentazione attinente
all’attività amministrativa del Comune), in quanto si tratta
di aspetti indicativi della personalità di L. C. e dell’ambiente
malavitoso in cui operava.
Aspetti favorevoli alla tesi degli istanti non possono desumersi
neppure dalla sentenza del GIP di Napoli n. 1765/95 del
14.12.1999, la quale ha un contenuto complesso, riguardando
diverse imputazioni ed in particolare per i capi di imputazione
b) e c) (relativi a concorso in corruzione in atti contrari
ai doveri d’ufficio, per i quali risultavano tra gli imputati
sia C. C. che L. C.), viene precisata la indubbia responsabilità
degli imputati, mentre gli istanti cercano di estrapolare
solo alcune frasi relative al capo a).
D’altra parte, gli istanti si limitano ad asserire che l’attività
posta in essere dagli organi elettivi del Comune sarebbe
stata rivolta nella direzione del risanamento e della ricostituzione
delle condizioni essenziali per il regolare svolgimento
della vita civile, ma poi non precisano alcuna iniziativa
concreta assunta in tal senso.
Non decisiva, al fine di escludere ogni collegamento tra
il C. e L. C., è infine la circostanza che il C. abbia impugnato
davanti al TAR Campania l’esito delle operazioni elettorali
svoltesi nel 2000, con l’elezione a sindaco del L.C., ricorso
poi rigettato dal TAR con sentenza n. 2866/2000, in quanto
ciò non è idoneo ad escludere il condizionamento di stampo
mafioso presente nell’amministrazione comunale, che anzi
può essere aggravato dalla conflittualità (reale o fittizia)
sussistente tra i rappresentanti delle due liste in competizione.
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3. Per quanto considerato, l’appello deve
essere respinto Sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. V) ,respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 12.12.2003 con l’intervento dei Signori:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Giuseppe Farina
Cons. Marco Lipari
Cons. Aniello Cerreto Estensore
Cons. Gerardo Mastrandrea
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IL PRESIDENTE
f.to Emidio Frascione
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L'ESTENSORE
f.to Aniello Cerreto
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IL SEGRETARIO
f.to Rosi Graziano
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18 marzo 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
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