| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 marzo 2004 n. 1420
Pres. Elefante – Est. Zaccardi
Consorzio Italmeco (Avv. Magrì) c/ Comune di Maratea (Avv.
D’Urso) |
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Arbitrato e clausola compromissoria – contratto
per la costruzione e gestione dell’impianto del gas metano
in territorio comunale – clausola compromissoria – ricorso
avverso silenzio rifiuto serbato su richiesta di revisione
prezzi – in presenza di clausola compromissoria relativa
a controversie nascenti dall’esecuzione del contratto –
inammissibilità del ricorso
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In presenza di una convenzione per la costruzione
e gestione di un’opera pubblica (nella specie, impianto
per il gas metano in territorio comunale) che rechi una
clausola compromissoria attributiva ad arbitri della cognizione
su tutte le controversie nascenti dall’esecuzione della
convenzione medesima, è inammissibile il ricorso avverso
il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione sulla istanza
di revisione dei prezzi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1420/04REG.DEC.
N. 3140 REG.RIC.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
(Quinta Sezione)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 3140/2003 proposto
dal
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Consorzio Ital.me.co., in persona
dei suoi procuratori speciali d. Werther Badodi e dr. Vito
Pezzati, rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Magrì ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
Via Guido D’Arezzo n. 18;
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contro
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il Comune di Maratea in persona del
suo legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv.Mario D’Urso ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Claudia Zhara Buda in Roma, Via
Orti della Farnesina n.155;
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per l'annullamento
della sentenza n.148/2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Basilicata;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maratea;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons.Goffredo Zaccardi;
Udito alla pubblica udienza del giorno 14 novembre 2003
l’avv. D’Urso;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La decisione appellata ha respinto il ricorso
proposto in primo grado dal Consorzio Ital.me.co.per l’annullamento
del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla
richiesta di revisione dei prezzi relativi ai lavori di
costruzione e gestione dell’impianto del gas metano nel
territorio comunale.
Il primo giudice ha ritenuto che nel caso in esame non potesse
trovare applicazione la disciplina della revisione prezzi
contemplata dall’art. 33, secondo comma, della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
In fatto va precisato che il Consorzio ricorrente aveva
stipulato con il Comune di Maratea,per la realizzazione
e gestione dell’impianto di distribuzione del gas metano,
una convenzione di massima in data 27 ottobre 1989, detta
stipulazione seguiva l’approvazione del progetto definitivo
del 9 settembre 1989, ma solo in data 1° aprile 1994 era
stato definito il contratto in quanto, in seguito ad una
istruttoria dell’Agenzia per la promozione e lo sviluppo
de Mezzogiorno,si era resa necessaria una nuova approvazione
del progetto definitivo intervenuta con deliberazione di
Giunta n. 494 del 29 ottobre 1993 ed, infine, il successivo
30 novembre 1993 il Ministero del Tesoro aveva accordato
il necessario finanziamento con decreto n. 961837/50a. In
particolare la sentenza appellata ha rilevato che la mancanza
nella Convenzione di massima risalente al 1989 dei termini
di esecuzione dell’appalto ne dimostrava l’incompletezza
al fine di costituire un efficace impegno contrattuale e
che, anzi, nello stesso atto il punto 2.6 aveva rinviato
la definizione di detti termini al provvedimento concessivo
dei contributi necessari per la realizzazione dell’opera
da parte del Ministero del Tesoro. Sulla base di tali presupposti
non è stato ritenuto applicabile il regime revisionale previsto
dalla citata norma della legge 41/1986 ma il divieto di
procedere alla revisione dei prezzi contrattuali contenuto
nell’art. 3, comma primo, del decreto –legge 11 luglio 1992
n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 in vigore
al momento della stipulazione del contratto definitivo.
Nell’appello si contesta tale tesi sostenendo che il momento
perfezionativo del contratto si sarebbe verificato con l’incontro
della volontà delle parti che,attraverso la conoscenza del
progetto esecutivo e la sottoscrizione della convenzione
di massima, si erano obbligate consapevolmente ed in modo
compiuto alla realizzazione dell’opera di cui era incerto
solo il momento di concreta esecuzione rimesso,per concorde
intesa delle parti, alla definizione da effettuarsi nel
provvedimento concessivo del contributo.
Il Comune di Maratea si è costituito eccependo per più profili
l’inammissibilità del ricorso originario e, conseguentemente,
dell’appello di cui ha rilevato anche la irricevibilità
e, comunque, l’infondatezza nel merito.
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DIRITTO
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1) Ritiene il Collegio che, in accoglimento
delle eccezioni avanzate dall’Amministrazione appellata
e qui di seguito esaminate, debba essere dichiarata la inammissibilità
del ricorso originario.
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2) Si deve, tuttavia, premettere che l’eccezione
di irricevibilità dell’appello, che come è noto deve essere
provata dall’appellato che la promuove, non appare fondata
perché se è vero che copia della sentenza appellata è stata
ritirata presso il Tribunale Amministrativo Regionale in
data 21 febbraio 2002 (dopo tre giorni dal deposito avvenuto
il 18 febbraio 2002) e che l’unica parte costituita era
appunto il Consorzio attuale appellante non vi è,tuttavia,
prova che il soggetto che ha ritirato la sentenza fosse
proprio il soggetto abilitato a tale adempimento in quanto
non è stato individuato in modo certo dalla segreteria del
tribunale. Ne consegue che, dovendo aver riguardo al termine
ordinario per l’impugnazione decorrente dalla pubblicazione
della sentenza (18 febbraio 2002) di un anno oltre il periodo
feriale, l’appello è stato proposto tempestivamente con
notificazione intervenuta il 4 aprile 2003 ultimo giorno
utile per la sua presentazione.
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3) Procedendo all’esame delle eccezioni di
inammissibilità poste dal Comune di Maratea è, in primo
luogo, infondata quella diretta a porre in risalto il difetto
di giurisdizione di questo giudice a pronunciare su questione
attinente all’esecuzione del contratto e rientrante nella
giurisdizione del giudice ordinario perchè concernente posizioni
di diritto soggettivo.
E’ noto l’indirizzo della Corte di Cassazione in materia
di giurisdizione sulle controversie relative alla revisione
dei prezzi contrattuali in materia di appalti di lavori
pubblici secondo cui, quando si controverte sulla spettanza
del compenso revisionale e l’Amministrazione abbia adottato
un espresso provvedimento attributivo ovvero abbia tenuto
un comportamento implicito denotante il riconoscimento del
diritto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario
che dovrà pronunciarsi sul “quantum” mentre rimane del giudice
amministrativo quando tali atti e comportamenti non siano
intervenuti e sia controverso se il compenso revisionale
spetti o meno al contraente con la Pubblica Amministrazione
(Cass. Sezioni Unite, 24 aprile 2002 n. 6034). Nel caso
di specie l’Amministrazione non ha in alcun modo riconosciuto
la spettanza del compenso in questione e, quindi, permane
la giurisdizione del giudice amministrativo.
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4) Sono, invece, fondate le residue due eccezioni
di inammissibilità del ricorso di primo grado avanzate dall’
Amministrazione appellata.
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A) In primo luogo è esatta la considerazione
secondo cui,essendo stato instaurato il giudizio di primo
grado per l’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione
in ordine alla richiesta di revisione prezzi con il procedimento
semplificato di cui all’art. 21 – bis della legge 6 dicembre
1971 n. 1034, in linea con l’indirizzo espresso dall’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 9 gennaio 2002,
qui condiviso, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto
pronunciare sul merito della questione sottoposta ma solo
accertare la sussistenza dell’obbligo a provvedere ed, inoltre,
a maggior ragione, non può essere introdotta in fase di
appello una domanda diretta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione
al pagamento di quanto preteso sulla base di un accertamento
sostanziale inibito al giudice di primo grado e, comunque,
conclusosi con un esito negativo che,sia detto incidentalmente,
appare ben motivato se solo si tien conto che la convenzione
di massima ed il progetto risalenti al 1989 sono stati modificati
con atti successivi del 1993 che non solo hanno indicato
i termini di esecuzione ma un diverso corrispettivo contrattuale
e diversi lavori da eseguire.
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B) Da altra angolazione emerge l’inammissibilità
dell’appello perché le parti hanno inserito nel contratto
definitivo stipulato in data 1° aprile 1994, all’art. 22,
una specifica clausola compromissoria in cui hanno deferito
ad un collegio arbitrale la decisione su tutte le controversie
che fossero insorte durante l’esecuzione dei lavori ed anche
dopo il collaudo “ nessuna esclusa”. Questa clausola,che
al momento in cui è stata prefigurata non poteva assumere
alcun effetto per il divieto di demandare ai Collegi arbitrali
posizioni non disponibili perché afferenti all’esercizio
di poteri pubblici e rientranti nella giurisdizione del
giudice amministrativo, ha preso pieno vigore dopo l’intervento
dell’art. 6, secondo comma, della legge 21 luglio 2000 n.
205che ha esplicitamente ammesso la possibilità di deferimento
ad arbitri delle controversie rientranti nella giurisdizione
del giudice amministrativo.
Nel momento in cui il Consorzio attuale appellante ha instaurato
il giudizio di primo grado (18 -26 settembre 2000) la norma
qui richiamata era già in vigore e, conseguentemente, la
clausola compromissoria spiegava la sua efficacia, da ciò
la inammissibilità, anche per tale ragione, del ricorso
di primo grado.
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5) Rimane da precisare, da ultimo, che nessun
valore può assumere la censura,contenuta solo nella memoria
di parte appellante e perciò inammissibile, diretta a far
valere un vizio della sentenza appellata derivante dal ritardo
verificatosi nel caso di specie nella fissazione dell’udienza
di primo grado rispetto a quanto prevede l’art. 21-bis,
comma primo, della legge 6 dicembre 1971 n.1034 che fissa
il termine di trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti
istruttori che il giudice abbia disposto.
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6) Il ricorso di primo grado deve, pertanto,
essere dichiarato inammissibile, mentre sussistono ragioni
per la compensazione delle spese di giudizio.
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PQM
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso
in appello di cui in epigrafe dichiara inammissibile il
ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso, addì 14 novembre 2003, in camera
di consiglio con l’intervento di: Agostino Elefante Presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Corrado Allegretta consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere est.,
Marzio Branca consigliere.
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IL PRESIDENTE
F.to Agostino Elefante
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L'ESTENSORE
F.to Goffredo Zaccardi
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IL SEGRETARIO
F.to Agatina Maria Vilardo
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18 marzo 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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NINO PAOLANTONIO
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| Arbitrato e silenzio dell’amministrazione
| Il Consiglio di Stato afferma
sostanzialmente che la clausola compromissoria che
deferisce ad un collegio arbitrale la decisione
su tutte le controversie che fossero insorte durante
l’esecuzione dei lavori di un impianto di gas metano,
ed anche dopo il collaudo, “ nessuna esclusa”, precluda
l’ammissibilità di un ricorso volto ad ottenere
la declaratoria di illegittimità del silenzio del
Comune nei confronti di un’istanza volta a chiedere
l’applicazione dell’istituto della revisione dei
prezzi.
La sentenza non convince per due ordini di considerazioni.
In primo luogo perché, riconosciuta la giurisdizione
del giudice amministrativo sulla questione sostanziale
– la spettanza o meno del compenso revisionale –
il Consiglio di Stato ha chiarito che la situazione
azionata in giudizio è di interesse legittimo. Conseguentemente,
questa essendo la situazione soggettiva posta a
base del ricorso avverso il silenzio, non poteva
darsi applicazione all’art. 6, comma 2° della l.
205/2000, che deferisce ad arbitrato rituale di
diritto solo le controversie che abbiano ad oggetto
diritti soggettivi perfetti.
In secondo luogo perché – pur volendo tacere del
limite legislativamente imposto all’arbitrato con
la pubblica amministrazione – la clausola compromissoria
non comprendeva affatto anche la controversia nata
in esito all’inerzia dell’amministrazione: inerzia
che, in quanto puro fatto legittimante l’azione
dichiarativa dell’illegittimità di essa, non può
ascriversi al novero degli atti di esecuzione di
un rapporto contrattuale, ma all’universo della
inazione pura; inazione che, giuridicamente e secondo
buon senso, non può esser compresa tra gli “atti”
– anche materiali – di esecuzione di un rapporto
contrattuale.
La sentenza è quindi errata, e probabilmente impedirà
alla ricorrente di ottenere soddisfazione in qualsiasi
altra sede, a fronte della prevedibile declinatoria
di competenza dell’ipoteticamente costituendo collegio
arbitrale, che, se fedele all’insegnamento della
Cassazione, non potrà che ritenersi non legittimato
a pronunciarsi non solo sul silenzio serbato nella
specie dall’amministrazione, ma anche sulla spettanza
stessa della revisione dei prezzi all’impresa istante.
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