| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 marzo 2004 n. 1427
Pres., Elefante; Est., Cerreto
“LA CASCINA” s.c.a r.l. (Avv. NOTARNICOLA) c/ COMUNE DI
COSENZA (Avv. ROSSELLI) |
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Contratti della P.A. – procedura di gara
– pubblicità delle sedute - principio generale – diversa
portata nelle varie procedure – interesse del privato e
della p.a. – violazione – vizio procedurale – illegittimità
derivata di tutti gli atti di gara.
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In relazione all’interesse alla trasparenza
e imparzialità dell’azione amministrativa - comune alla
P.A. ed al privato - il principio di pubblicità delle sedute
di gara, pur con portata diversificata a seconda del metodo
di aggiudicazione prescelto nelle singole fattispecie, è
inderogabile in ogni tipo di procedura (compreso l’appalto
concorso), almeno nella fase di verifica della integrità
dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e
l’offerta economica e della relativa apertura, con la conseguenza
che la relativa violazione comporta necessariamente l’invalidità
derivata di tutti gli atti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1427/04REG.DEC.
N. 5530 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 5530/2003 del 19/06/2003,
proposto dalla
SOCIETA' COOPERATIVA “LA CASCINA” A R.L., rappresentata
e difesa dall’avv. GENNARO NOTARNICOLA con domicilio eletto
in Roma VIA L. MANTEGAZZA 24 presso LUIGI GARDIN
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contro
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COMUNE DI COSENZA, rappresentato e
difeso dall’avv. AGOSTINO ROSSELLI con domicilio eletto
in Roma VIA DORA, 1 presso ATHENA LORIZIO
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e nei confronti di
S.I.A.R.C. S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv.
GIUSEPPE CARRATELLI con domicilio eletto in Roma via XX
Settembre 4 presso Alfredo Mirabelli Centurione
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per la riforma
della sentenza del TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II n.
155/2003, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO APPALTO
PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2001/02;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI
COSENZA e della S.I.A.R.C. S.R.L.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,
n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 13 Gennaio 2004, relatore il Consigliere.
Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati Marra per
delega dell’avv.to G. Notarnicola, A. Rosselli e G. Carratelli;
Visto il dispositivo di decisione n.15 del 14.1.2004;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, la società cooperativa
La Cascina ha fatto presente che aveva partecipato al pubblico
incanto indetto dal comune di Cosenza per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico
2001/2002 ovvero per il triennio 2001-2004 previa deliberazione
del Consiglio comunale; che con determinazione dirigenziale
in data 7.9.2001 l’appalto veniva aggiudicato a favore della
SIARC per il solo anno scolastico 2001-2002, restando impregiudicata
la facoltà dell’amministrazione di cui all’art.1, ultimo
comma, del capitolato speciale; che il consiglio comunale
non si era poi espresso sulla opportunità di optare per
l’aggiudicazione triennale; che con deliberazione G. M.
n.198 del 23.5.2002 veniva disposto il rinnovo del contratto
con la ditta SIARC per un periodo di due anni con la riduzione
del 3 % sul prezzo di ogni pasto ai sensi dell’art. 27,
comma 6, L. 6.12.1999 n.488; che aveva impugnato davanti
al TAR Calabria, sede di Catanzaro, prima il provvedimento
di aggiudicazione a favore della SIARC del servizio di refezione
scolastica per l’anno2001-2002, nonché i verbali di gara
ivi compreso il contratto stipulato, e poi con motivi aggiunti
la deliberazione G.M. n.198/2002 di rinnovo del contratto;
che, a seguito del rigetto da parte del TAR, il giudice
di appello accoglieva l’istanza cautelare con riferimento
al disposto rinnovo con ordinanza n.5102/2002; che il TAR
con la sentenza in pepigrafe accoglieva il ricorso limitatamente
alla censura con la quale si deducevas che si era proceduto
all’apertura delle buste contenenti le offerte in seduta
non pubblica, disattendendo le altre doglianze ed in particolare
ritenendo di non poter annullare il contratto ed il patto
aggiunto di rinnovo trattandosi di aspetti riservati al
giudice ordinario, con la dichiarazione di inammissibilità
per genercità della richiesta di risarcimento del danno.
Ha dedotto quanto segue
-il TAR aveva erroneamente ritenuto infondata la censura
con la quale era stata dedotta, con riferimento alle prescrizioni
di gara, la mancata indicazione nella relazione tecnica
presentata da SIARC delle figure professionali deputata
alla distribuzione dei pasti ed all’espletamento del servizio
di pulizia del refettorio, aspetto che rilevava ai fini
dell’ammissibiltà dell’offerta;
-neppure poteva condividersi la statuizione del TAR in ordine
al carattere facoltativo dell’intervento del Consiglio comunale,
mentre tale organo doveva necessariamente pronunciarsi al
fine di scegliere tra l’aggiudicazione annuale e quella
triennale;
-nel caso in cui la relativa disciplina di gara dovesse
interpretarsi nel senso della non necessità dell’intervento
del Consiglio comunale per la valutazione della convenienza
tra servizio annuale e triennale ne conseguirebbe l’illegittimità
di tale disciplina;
-non potevano condividersi neppure le statuizioni del TAR
in ordine all’inammissibilità o infondatezza delle censure
concernenti i concreti punteggi attribuiti alla SIARC;
-il TAR aveva erroneamente declinato la giurisdizione in
ordine alla richiesta di annullamento del contratto di appalto
e del patto di rinnovo;
-la richiesta di risarcimento del danno non poteva ritenersi
generica.
Costituitisi in giudizio, sia il comune di Cosenza che la
SIARC hanno proposto appello incidentale.
Il Comune ha rilevato l’inammissibilità dell’appello in
quanto proposto dal Vice Presidente del consiglio di amministrazione
della Società senza fornire la prova di esserne rappresentante
legale, ha comunque dedotto la sua infondatezza. HA quindi
chiesto l’accoglimento dell’appello incidentale in quanto
il TAR aveva errato in fatto nel ritenere che le buste contenenti
l’offerta non fossero state aperte in seduta pubblica.
La SIARC ha pur essa chiesto il rigetto dell’appello e l’accoglimento
del proprio appello incidentale in quanto il principio di
pubblicità delle gare ad evidenza pubblica era derogabile
nel caso di valutazione tecnica delle offerte nel sistema
dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Con memoria conclusiva, l’appellante ha rilevato l’infondatezza
dell’eccezione di carenza di legittimazione ad causam in
capo al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione,
in quanto in base alle norme statutarie, certificato camerale
e delibera C. d. A. ad esso spettava di rilasciare procure
ad lites anche disgiuntamente dal Presidente, ha quindi
eccepito la tardività degli appelli incidentali insistendo
per l’accoglimento delle proprie doglianze.
Alla pubblica udienza del 13.1.2004, il ricorso è passato
in decisione.
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DIRITTO
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1.Con sentenza TAR Calabria, Catanzaro, sez.
II, n.155 dell’11.2.2003 è stato accolto in parte il ricorso
proposto dalla società La Cascina avverso il bando di gara
indetto dal comune di Cosenza per l’appalto del servizio
di refezione scolastica per l’anno scolastico 2001/2002
ovvero per il triennio 2001/2004, avverso gli atti gara
e determinazione dirigenziale del 7.9.2001 di aggiudicazione
del servizio per l’anno 2001-2002 a favore della SIARC e
relativo contratto, nonché avverso la delibera G. M. del
23.5.2002 di autorizzazione al rinnovo biennale del contratto
e relativo contratto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello principale la
società cooperativa La Cascina, mentre il comune di Cosenza
e la SIARC hanno proposto, ciascuno per proprio conto, appello
incidentale.
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2.Priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità
dell’appello principale avanzata dal Comune per carenza
di legittimazione ad causam in capo al Vice Presidente del
Consiglio di amministrazione della società cooperativa La
Cascina (dott. A. Chiorazzo).
Invero, risulta agli atti che il Vice Presidente in questione
aveva il potere, sulla base delle norme statutarie, del
certificato camerale e delibera C. d. A., di rilasciare
procure ad lites anche disgiuntamente dal Presidente.
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3.Si può prescindere dall’eccezione di irricevibilità
degli appelli incidentali in quanto infondati nel merito.
3.1.Il TAR ha accolto la censura relativa all’apertura in
seduta segreta delle buste contenenti l’offerta, dovendosi
invece procedere a tale adempimento in seduta pubblica.
IL Comune e la SARC sostengono nell’appello incidentale
da una parte che non corrispondeva ai fatti la circostanza
che l’apertura delle buste fosse avvenuta in seduta segreta
e dall’altra che era consentito derogare al principio di
pubblicità nella fase della valutazione delle offerte nel
sistema dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
3.2.Occorre innanzitutto precisare che nella specie la Commissione
di gara ha effettuato in seduta pubblica solo l’apertura
delle buste contenenti la documentazione, per poi procedere,
dopo aver dichiarato chiusa la seduta pubblica, all’apertura
delle buste contenti le offerte, come risulta dal verbale
n.2 del 30.8.2001, per cui è stato senz’altro violato il
principio di pubblicità delle sedute di gara ad evidenza
pubblica.
3.3.Al riguardo il Collegio non ha motivi per discostarsi
dall’orientamento di questa Sezione secondo cui il principio
della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del
contraente da parte della pubblica amministrazione è senz'altro
inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l'appalto concorso),
almeno per quanto concerne la fase di verifica dell'integrità
dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e
l'offerta economica e relativa apertura (V. le decisioni
di questa Sezione n.576 del 30.5.1997, n. 2884 del 7.5.2000,
n.1067 del 27.2.2001 e n. 4586 del 3.9.2001). Al fine di
stabilirne la portata occorre però distinguere tra procedure
di aggiudicazione automatica (sulla base della disciplina
di gara, che tiene conto unicamente dell'aspetto economico)
e quelle che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale
per la scelta dell'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione
sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici
. Per le prime (sistema dell'asta pubblica e delle licitazioni
private, salvo quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
introdotto sulla base della normativa comunitaria dall'art.
24 , 1° comma lett. b, L.8.8.1977 n.584), la pubblicità
delle sedute è generalmente totale per consentire il controllo
delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei
concorrenti, non sussistendo alcuna valutazione tecnico-discrezionale
da effettuare. Ciò è connaturale al sistema dell'asta pubblica
(V. la decisione di questa Sezione n.661/2000), ma vale
anche per la licitazione privata con scelta automatica del
contraente (V. art. 89 R.D. n.827/1924). Per quanto concerne
in particolare l'appalto concorso, cui è assimilabile la
procedura della licitazione privata con l'offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi
tecnici ed economici (come nel caso in esame), occorre tener
presente che a seguito delle fasi preliminari pubbliche
di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti
in essi contenuti, interviene la valutazione tecnico-qualititativa
dell'offerta, che certamente non può essere che essere effettuata
in seduta riservata ad evitare influenze esterne sui giudizi
dei membri della Commissione giudicatrice. Né detta (parziale)
pubblicità può essere esclusa per il fatto che la relativa
normativa non la prevede espressamente nell'appalto concorso,
atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute
di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta
a tutelare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità che
deve guidare l'attività amministrativa in tale delicata
materia (V. Corte dei Conti, sez. controllo Stato, n.108
del 9.12.1999. e la decisione di questa Sezione n.5421 del
9.10.2002).
Il suddetto principio è conforme alla normativa comunitaria
in materia, la quale è senz'altro orientata a privilegiare
i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nella
scelta del contraente delle pubbliche amministrazioni, per
cui non vale rilevare la sottoposizione della gara in esame
alla disciplina comunitaria per escluderne l'applicabilità.
In senso contrario non potrebbe invocarsi neppure la circostanza
che il D. L.vo 17.3.1995 n.157 (richiamato dal bando di
gara) nel disciplinare nell'allegato 4 i modelli di bando
(con le relative indicazioni) prevede solo nel caso delle
procedure aperte (asta pubblica) l'indicazione delle persone
autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte (lettera
B n.9), in quanto detta precisazione ha la finalità, pur
nel rispetto del principio di pubblicità, di contenere il
numero delle persone da invitare per ragioni di semplificazione
e speditezza dei relativi adempimenti, mentre una limitazione
del genere non avrebbe alcun senso nel caso di procedure
ristrette (licitazioni private ed appalto concorso) in cui
il numero dei partecipanti è normalmente esiguo.
La conferma della vigenza di detto principio si rinviene
nella recente normativa di cui al Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici L. 11.2.1994
n.109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21.12.1999
n.554, che distingue tra sedute riservate per la valutazione
delle offerte tecniche e sedute pubbliche per la verifica
della documentazione, apertura delle buste contenenti le
offerte economiche e lettura dei ribassi offerti, con determinazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
criteri prefissati (V. art.64, comma 5°; art. 67, comma
5°; art.91, comma 3°).
3.4.Né può ritenersi che la mancata pubblicità delle sedute
di gara non rileverebbe di per sé come vizio della procedura,
occorrendo un'effettiva lesione della trasparenza della
gara e della par condicio tra i concorrenti, in quanto trattasi
di un adempimento (pubblicità delle sedute) posto a tutela
non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla
gara ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed
all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze
negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta
rotti i sigilli ed aperti i plichi in mancanza di un riscontro
immediato (ad es. regolarità della chiusura dei plichi,
data di ricevimento dei plichi, regolarità e completezza
della documentazione prodotta, lettura del prezzo offerto).
La violazione di tale vizio procedurale non può che comportare
l'invalidità derivata di tutti gli atti di gara (V. la decisione
di questa Sezione n. 855 del 12.7.1996).
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4.Peraltro è infondato anche l’appello principale.
4.1.Una volta ritenuta illegittima procedura di gara a cominciare
dal verbale n.2 del 30.8.2001 per un vizio che ha carattere
pregiudiziale, ne discende l’assorbimento delle altre doglianze
proposte dalla società cooperativa La Cascina in ordine
alla concreta valutazione delle offerte effettuata dalla
Commissione, con conseguente annullamento della determinazione
di aggiudicazione e della delibera di autorizzazione al
rinnovo biennale del contratto.
4.2.La richiesta di annullamento dei relativi contratti
non può essere esaminata in quanto la Società cooperativa
La Cascina non ha al riguardo un interesse concreto da far
valere, avendo solo titolo alla rinnovazione della gara
e non alla sua aggiudicazione, salvo il dovere dell’Amministrazione
di riesaminare la situazione.
4.3. L’Amministrazione dovrà rinnovare la procedura di gara
per il vizio formale riscontrato e perciò la domanda di
risarcimento del danno avanzata dall’appellante non può
essere valutata se non all’esito del relativo rinnovo (V.
la decisione di questa Sezione n. 3871 del 30.6.2003), pur
volendo prescindere dalla genericità di tale domanda come
rilevato dal TAR.
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5.Per quanto considerato vanno respinti l’appello
principale e gli appelli incidentali.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. V) respinge l’appello principale e gli appelli incidetali.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 13.1.2004, con l’intervento dei signori:
Agostino Elefante Pres.
Rosalia Bellavia Cons.
Giuseppe Farina Cons.
Claudio Marchitiello Cons.
Aniello Cerreto Cons. rel. est
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L'ESTENSORE
f.to Aniello Cerreto
IL PRESIDENTE
f.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18 marzo 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
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