| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 marzo 2004 n. 1272
IL PRESIDENTE, Agostino Elefante - L'ESTENSORE, Marzio Branca
Scater Sud s.n.c. (Avv.ti Mazzeo e Colagrande) c/ Comune
di Serrone (Avv. Spirito) |
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1. Atto amministrativo – procedimento di
autotutela – conoscenza da parte dell’interessato della
pendenza della procedura – comunicazione avvio del procedimento
– necessità
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2. Atto amministrativo – procedimento di
autotutela – annullamento – ritiro dell’atto in presenza
di condizioni non modificative del precedente esito procedimentale
– illegittimità
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1. La funzione di cui all’art. 7 della legge
n. 241 del 1990 non può dirsi adempiuta tutte le volte che
in ogni modo l’interessato abbia avuto notizia dell’inizio
del procedimento, occorrendo che il soggetto sia messo in
condizioni di far valere le proprie ragioni prima che la
determinazione in itinere sia assunta, come emerge inequivocabilmente
dall’art. 10 della medesima legge n. 241/1990.
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2. L’esigenza di rinnovare gli atti di un
procedimento a causa della loro invalidità deve essere contemperato
con il principio di conservazione della attività legittimamente
espletata, cioè non coinvolta dal vizio rilevato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1272/04 Reg.Sent.
N.5406 Reg.Ric.
Anno 2003
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IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5406 del 2003, proposto dalla
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s.n.c. SCA.TER. SUD, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Francesco Saverio Mazzeo e Roberto
Colagrande , elettivamente domiciliata presso il secondo
in Roma, via Paisiello 55, (Studio Scoca);
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contro
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il Comune di Serrone, rappresentato
e difeso dall’avv. Felice Spirito ed elettivamente domiciliato
presso Giovanni Valeri in Roma, Via Pasubio 2 e Taddei Mauro
presidente della gara e responsabile area tecnica e Impresa
Muccitelli Paolo non costituiti in giudizio
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione di Latina, 16 aprile 2003 n. 354, resa
tra le parti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Serrone;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 il consigliere
Marzio Branca, e uditi R. Colagrande e F. M. Spirito .
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con la sentenza in epigrafe è stato respinto
il ricorso proposto dalla s.n.c. Sca.Ter. Sud, già aggiudicataria
per sorteggio dell’appalto di lavori di sistemazione stradale
in Comune di Serrone, avverso gli atti di riesame delle
esclusioni già disposte e l’effettuazione di un nuovo sorteggio,
che ha condotto all’aggiudicazione dell’appalto ad altra
impresa.
Il TAR ha ritenuto che fosse in facoltà dell’Amministrazione
ammettere alla valutazione, anche dopo l’aggiudicazione,
le offerte in precedenza escluse per una irregolarità (domanda
non in bollo) non sanzionata con l’esclusione, e che per
conseguenza fosse legittimo effettuare un nuovo sorteggio
tra le medesime società, già in precedenza classificate
a pari merito.
La Sca.Ter. Sud ha proposto appello avverso la sentenza
assumendone l’erroneità e chiedendone la riforma.
Il Comune di Serrone si è costituito in giudizio per resistere
al gravame. Con ordinanza 29 ottobre 2002 n. 4774 la Sezione,
in riforma della decisione di rigetto emessa dal TAR, ha
sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati in primo
grado.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 la causa veniva
trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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L’appello concerne la decisione con la quale
i primi giudici hanno ritenuto legittimi i provvedimenti
di riapertura della gara per l’affidamento di lavori stradali,
dopo che era intervenuta l’aggiudicazione, mediante sorteggio,
ad una delle due imprese, che avevano presentato identica
offerta risultata più vantaggiosa.
La commissione di gara, infatti, sebbene la procedura fosse
conclusa, ha ritenuto di dover ammettere cinque concorrenti
che erano state escluse per aver presentato offerte non
in carta da bollo, benché tale irregolarità non fosse sanzionata
dal bando con l’esclusione. Esaminate le cinque offerte,
la graduatoria non è mutata, risultando nuovamente vincente
l’offerta presentata dall’odierna appellante e dalla concorrente
controinteressata. La Commissione di gara, peraltro ha ritenuto
di ripetere anche il sorteggio tra le due vincitrici, che
questa volta dava esito opposto al precedente.
L’appellante lamenta l’illegittimità della riapertura della
gara, non perché sia da escludere in via di principio la
potestà di autotutela in materia di pubblici incanti, ma
perché tale potestà non è stata nella specie esercitata
in conformità ai principi che ne regolano lo svolgimento,
con particolare riguardo alla comunicazione dell’avvio del
procedimento e all’apprezzamento del pubblico interesse.
La censura è fondata.
Va chiarito in linea preliminare che l’odierna appellante
doveva essere considerata a tutti gli effetti la aggiudicataria
definitiva dell’appalto. Dopo che con verbale 23 aprile
2002 la Commissione di gara aveva proceduto alla aggiudicazione
provvisoria, “fatta con riserva di approvazione da parte
degli organi competenti del presente verbale”, come è scritto
a conclusione del documento, l’approvazione intervenne con
nota del successivo 24 aprile, a firma del Responsabile
dell’Area Tecnica in tale sua qualità, e non nella veste,
ricoperta dallo stesso soggetto, di Presidente della Commissione
di gara.
Nella nota, proveniente dall’organo competente ad approvare
le operazioni di gara, si dice a chiare lettere che l’Impresa
appellante è risultata aggiudicataria. La procedura di scelta
del contraente era, quindi, a tutti gli effetti conclusa.
La circostanza che il contratto non fosse stato ancora stipulato,
rilevante ai fini dell’inesistenza, allo stato, di obbligazioni
di tipo civilistico in capo alle parti, non è influente
per stabilire la consistenza della posizione soggettiva
dell’appellante rispetto ai successivi comportamenti dell’Amministrazione.
La giurisprudenza ammette, con orientamento condivisibile,
che sussistendone le condizioni, l’Amministrazione possa
procedere in via di autotutela a modificare le proprie precedenti
determinazioni.
Nella specie, essendosi scoperta la violazione dell’art.
19 del d.P.R. n. 642 del 1972 sull’imposta di bollo, e valutato
il vizio che poteva inficiare la procedura a causa della
esclusione di cinque concorrenti le cui offerte non erano
in regola con l’imposta di bollo, sebbene il bando non sanzionasse
tale irregolarità con l’esclusione, si poneva il problema
di eliminare il vizio. Poiché la disposta aggiudicazione
si era perfezionata ed era tuttora efficace, l’Amministrazione,
innanzi tutto avrebbe dovuto procedere all’annullamento
del provvedimento, con determinazione motivata circa le
ragioni di pubblico interesse che la inducevano ad un atto
pregiudizievole per l’aggiudicataria, non senza aver provveduto
ad informarla dell’avvio del procedimento.
Tale essenziale passaggio non è stato compiuto, sicché la
commissione di gara è stata investita del compito di ripetere
un segmento della procedura senza che l’aggiudicataria sia
stata posta nelle condizioni di far valere le proprie ragioni,
come le sarebbe spettato in quanto titolare dell’interesse
alla conservazione dell’aggiudicazione in proprio favore.
Né si può concordare con la tesi dei primi giudici, che
la impresa è stata comunque in condizione di far conoscere
i propri rilievi critici grazie alla convocazione il giorno
14 per il successivo 17 maggio per assistere al rinnovo
delle operazioni di aggiudicazione. La funzione di cui all’art.
7 della legge n. 241 del 1990 non può dirsi adempiuta tutte
le volte che in ogni modo l’interessato abbia avuto notizia
dell’inizio del procedimento, occorrendo che il soggetto
sia messo in condizioni di far valere le proprie ragioni
prima che la determinazione in itinere sia assunta, come
emerge inequivocabilmente dall’art. 10 della medesima legge
n. 241/1990.
Nella specie l’aggiudicazione è stata annullata in violazione
di tutti i principi tipici dell’autotutela.
Gli atti di riesame delle offerte escluse e di ricalcolo
della media si palesano illegittimi già sotto tale profilo.
Ma egualmente fondata è la doglianza con specifico riguardo
alla ripetizione del sorteggio.
Costituisce affermazione pacifica in giurisprudenza che
l’esigenza di rinnovare gli atti di un procedimento a causa
della loro invalidità deve essere contemperato con il principio
di conservazione della attività legittimamente espletata,
cioè non coinvolta dal vizio rilevato (Cons. St., Sez. VI,
11 dicembre 1998 n. 1668).
Nella specie, l’esito del riesame di tutte le offerte, effettuato
includendo nel calcolo della media anche quelle in precedenza
escluse, non ha modificato il risultato finale cui si era
originariamente pervenuti: l’offerta migliore è rimasta
quella presentata dall’appellante e dalla impresa odierna
controinteressata. Tale esito offriva la prova che il vizio
della precedente valutazione non aveva determinato il risultato,
che si è dimostrato legittimo fin dall’inizio. Ne consegue
che nessun vizio poteva addebitarsi al già eseguito sorteggio,
venendo così a mancare la ragione giustificatrice della
reiterazione.
In altri termini andava salvaguardata quella porzione della
procedura legittimamente espletata, e con essa le posizioni
di vantaggio attribuite al soggetto privato coinvolto dalla
cura dell’interesse pubblico. La condotta seguita dall’Amministrazione,
non sorretta da alcuna giustificazione di pubblico interesse,
si risolve nel gratuito pregiudizio di una posizione soggettiva
tutelata dall’ordinamento, perché legittimamente costituita
dalla stessa Amministrazione.
L’appello va dunque accolto.
Le spese possono essere compensate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso
di primo grado;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 27 gennaio 2004 con l'intervento dei magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Rosalia Bellavia Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
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IL PRESIDENTE
F.to Agostino Elefante
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L'ESTENSORE
F.to Marzio Branca
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IL SEGRETARIO
F.to Gaetano Navarra
NINO PAOLANTONIO
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| La conoscenza della
pendenza del procedimento non esclude l’obbligo di
comunicazione dell’avvio
| Importante
ed innovativa l’affermazione di cui alla
sentenza annotata, secondo cui “la funzione
di cui all’art. 7 della legge n. 241 del
1990 non può dirsi adempiuta tutte le volte
che in ogni modo l’interessato abbia avuto
notizia dell’inizio del procedimento, occorrendo
che il soggetto sia messo in condizioni
di far valere le proprie ragioni prima che
la determinazione in itinere sia assunta,
come emerge inequivocabilmente dall’art.
10 della medesima legge n. 241/1990”.
E’ infatti noto l’orientamento consolidato
secondo cui l’esigenza di informazione del
destinatario dell'azione amministrativa,
che si realizza attraverso la comunicazione
di avvio del procedimento e l'instaurazione
del contraddittorio, non sussiste ogniqualvolta
lo stesso destinatario ne sia già informato,
ossia allorché il procedimento consegna
ad una sua istanza o gli siano di fatto
noti i suoi elementi salienti, oppure sia
una conseguenza necessaria di altri procedimenti
o atti già conosciuti, in guisa che “le
norme in materia di partecipazione al procedimento
amministrativo non vanno applicate necessariamente
e formalmente, ma debbono essere interpretate
in base a un criterio di realistica valutazione
sull'effettiva conoscenza o conoscibilità
di una sequenza e dei suoi probabili effetti
lesivi” (Cons. Stato, V, 30 settembre 2002
n. 5058), in Foro Amm. CdS, 2002).
E, ancora: “poiché l'obbligo di comunicazione
dell'avvio del procedimento amministrativo
è strumentale ad esigenze di conoscenza
effettiva e, conseguentemente, di partecipazione
all'azione amministrativa da parte del cittadino
nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo
è destinato ad incidere - in modo che egli
sia in grado d'influire sul contenuto del
provvedimento - l'omissione di tale formalità
non vizia il procedimento tutte le volte
in cui la conoscenza sia comunque intervenuta,
sì da ritenere già raggiunto in concreto
lo scopo cui tende siffatta comunicazione”
(Cons. Stato, IV, 30 settembre 2002 n. 5003,
in Riv. giur. Polizia, 2003, 1, 100).
Nella specie, in esito a procedura ad evidenza
pubblica, era intervenuta l’aggiudicazione
definitiva sicché, afferma correttamente
la decisione, “l’Amministrazione, innanzi
tutto avrebbe dovuto procedere all’annullamento
del provvedimento, con determinazione motivata
circa le ragioni di pubblico interesse che
la inducevano ad un atto pregiudizievole
per l’aggiudicataria, non senza aver provveduto
ad informarla dell’avvio del procedimento”.
Il Tar aveva ritenuto che l’impresa lesa
dal provvedimento di riesame sarebbe stata
comunque in condizione di far conoscere
alla stazione appaltante i propri rilievi
critici grazie alla convocazione per assistere
al rinnovo delle operazioni di aggiudicazione.
Di là dal fatto che l’affermazione è comunque
scorretta, in ragione dell’altrettanto noto
principio secondo cui la comunicazione dell’avvio
del procedimento non può giungere a conoscenza
dell’interessato a ridosso della data di
assunzione del provvedimento finale (nella
specie questo spatium si riduceva a soli
tre giorni), il Consiglio di Stato afferma
– a quanto consta per la prima volta – che
la funzione della comunicazione è quella
di porre l’interessato nella condizione
di esercitare le proprie prerogative partecipative
prima che la determinazione in itinere sia
assunta e, quindi – pare di capire – prima
che l’amministrazione abbia palesato, nella
sostanza, che la determinazione di autoannullare
il provvedimento favorevole sia ormai definitivamente
presa.
Nella specie l’impresa era stata convocata
per assistere alla ripetizione delle operazioni
di aggiudicazione; ma è proprio questo che
il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo:
prima di convocare le concorrenti alla seduta
pubblica per rinnovare la fase procedimentale
di scelta del contraente, l’amministrazione
avrebbe dovuto, per proprio conto, informare
della volontà di ritiro l’interessata, valutarne
i contributi partecipativi, apprezzare l’ipotetico
interesse pubblico all’annullamento dell’atto,
e quindi decidere se autoannullare l’originaria
aggiudicazione oppure no.
Queste decisive operazioni sono state pretermesse
dalla decisione di disporre senz’altro il
rinnovo elle operazioni di aggiudicazione,
così sostanzialmente vanificandosi non solo
le garanzie partecipative dell’impresa,
ma gli stessi principi sull’autotutela.
La sentenza, al proposito, correla correttamente
il primo capo della decisione al secondo,
ove si ribadisce che non v’è luogo ad autoannullare
atti ipoteticamente illegittimi allorché
dal rinnovo della procedura l’esito finale
sarebbe il medesimo.
Quel che merita sottolineare, comunque,
è l’apertura data dal Consiglio di Stato
al principio di partecipazione, inteso non
certamente in modo formale, ma in vista
di una effettiva e sostanziale garanzia
della sfera soggettiva del privato sin dalla
fase incoativa della funzione amministrativa.
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