Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 marzo 2004 n. 1212
Giorgio GIOVANNINI Presidente - Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Napolitano (Avv. lauro) c/ Ministero della Pubblica Istruzione (n.c.)


Atto amministrativo – motivazione – procedura per conseguimento di idoneità all’insegnamento nella scuola elementare – situazione soggettiva azionata in giudizio – diritto soggettivo – conseguenza – atti della procedura – motivazione – necessità – esclusione

In una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare la partecipazione al concorso riservato de quo configura un diritto soggettivo perfetto, il cui accertamento, da parte del giudice amministrativo, va condotto esclusivamente alla stregua della sussistenza o no, in capo all’istante, dei requisiti di ammissione previsti dalla legge, onde non ha rilievo viziante l’eventuale difetto di motivazione da cui sia, in ipotesi, affetto il provvedimento che tale diritto neghi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

N.1212/04 - Reg.Dec.
N. 2462 Reg.Ric. - ANNO 2002

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE
 

sul ricorso in appello n. 2462 del 2002, proposto da

 

NAPOLITANO Maria Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lauro, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Ludovisi, 35;

 

contro
 

il Ministero della Pubblica Istruzione , in persona del Ministro pro-tempore, e il Provveditorato agli studi di Napoli, non costituiti;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. II, n. 1344 del 27 marzo 2001.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;
Nessuno comparso per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO
 

1. Con ricorso notificato il 7 febbraio 2001, la sig.ra Maria Giovanna Napolitano impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, il provvedimento del Provveditore agli studi di Napoli, in data 28 dicembre 2000, di esclusione dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare. Avverso tale atto l’interessata deduceva: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza assoluta di motivazione; violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria; disparità di trattamento; violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; ingiustizia ed illogicità manifeste; sviamento.

 

2. Il giudice adito ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando le proprie precedenti decisioni sfavorevoli sulla medesima questione.

 

3. Avverso tale decisione ha proposto appello l’interessata, deducendo: - carenza assoluta e contraddittorietà della motivazione, per non avere il primo giudice analizzato la correttezza del provvedimento in relazione all’idoneità delle certificazioni di servizio depositate nel fascicolo di primo grado;
- mancata valutazione del fumus boni juris, per avere il T.A.R. “ignorato come la mancata concessione del provvedimento cautelare richiesto a mezzo ricorso possa avere arrecato un grave danno” alla ricorrente;
- mancata valutazione del periculum in mora, per avere il primo giudice omesso di considerare il grave danno derivante alla ricorrente dall’esclusione dalla procedura, cui si sarebbe potuto ovviare con l’ordinare l’ammissione alla frequenza del corso nonché la partecipazione alle prove finali e, subordinatamente al superamento di queste ultime, l’iscrizione con riserva nell’elenco degli idonei;
- illegittimità del provvedimento di esclusione per tutti i vizi prospettati in primo grado, non esaminati affatto dal T.A.R.

 

4. L’amministrazione intimata non si è costituita..

 

5. L’appello è destituito di fondamento.

 

6. La partecipazione al concorso riservato de quo configura un diritto soggettivo perfetto, il cui accertamento, da parte del giudice amministrativo, va condotto esclusivamente alla stregua della sussistenza o no, in capo all’istante, dei requisiti di ammissione previsti dalla legge, onde non ha rilievo viziante l’eventuale difetto di motivazione da cui sia, in ipotesi, affetto il provvedimento che tale diritto neghi

 

6.1. Ora, la ricorrente, come risulta dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado e come essa stessa, del resto, ammette anche in appello, fa valere, per il conseguimento del periodo minimo di servizio richiesto dal bando di concorso e dalla legge 3 maggio 1999 n. 124, l’insegnamento nelle attività integrative parascolastiche, istituite dai comuni ex L. Reg. Campania n. 4 del 3 gennaio 1983. Tali attività, alla stregua di quanto è già stato affermato dalla Sezione, dal cui orientamento il Collegio non ha ragione per discostarsi, non è valutabile come servizio di insegnamento, essendo utile, a tali fini, ai sensi dell' art. 2 comma 4 della già citata legge n. 124 del 1999, il solo servizio di insegnamento corrispondente a posto di ruolo o relativo a classi di concorso (cfr. Cons. St., VI Sez., 7 agosto 2003, n. 4560).

 

7. Ugualmente infondata è la doglianza di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, giacché, in disparte il rilievo che la partecipazione dell’interessata al procedimento (vincolato nelle sue conclusioni) non avrebbe potuto arrecare alcun utile contributo ai fini di un esito diverso, sta di fatto che, come è giurisprudenza costante, l’obbligo di comunicazione di cui alla norma citata non sussiste nelle ipotesi di procedimento iniziato, come nella specie, a richiesta dell’interessato.

 

8. Le considerazioni che precedono assorbono sia la doglianza di carenza assoluta di motivazione della decisione impugnata (che, come è giurisprudenza costante, non comporta ex se l’annullamento di quest’ultima, stante l’effetto devolutivo dell’appello) sia, ovviamente, quelle attinenti alla mancata concessione del provvedimento cautelare in primo grado, posto che il lamentato danno grave ed irreparabile è evidentemente recessivo rispetto all’accertamento - avvenuto con decisione immediata, resa nell’esercizio del potere conferito al giudice amministrativo dall’art. 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 – dell’infondatezza, nel merito, del gravame.

 

9. Ne conseguono il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.

 

P.Q.M.
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 13 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina