| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 marzo 2004 n. 1212
Giorgio GIOVANNINI Presidente - Giuseppe MINICONE Consigliere
Est.
Napolitano (Avv. lauro) c/ Ministero della Pubblica Istruzione
(n.c.) |
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Atto amministrativo – motivazione – procedura
per conseguimento di idoneità all’insegnamento nella scuola
elementare – situazione soggettiva azionata in giudizio
– diritto soggettivo – conseguenza – atti della procedura
– motivazione – necessità – esclusione
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In una sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
elementare la partecipazione al concorso riservato de quo
configura un diritto soggettivo perfetto, il cui accertamento,
da parte del giudice amministrativo, va condotto esclusivamente
alla stregua della sussistenza o no, in capo all’istante,
dei requisiti di ammissione previsti dalla legge, onde non
ha rilievo viziante l’eventuale difetto di motivazione da
cui sia, in ipotesi, affetto il provvedimento che tale diritto
neghi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1212/04 - Reg.Dec.
N. 2462 Reg.Ric. - ANNO 2002
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 2462 del 2002,
proposto da
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NAPOLITANO Maria Giovanna, rappresentata
e difesa dall'avv. Massimo Lauro, elettivamente domiciliata
presso lo studio del medesimo in Roma, Via Ludovisi, 35;
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contro
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il Ministero della Pubblica Istruzione
, in persona del Ministro pro-tempore, e il Provveditorato
agli studi di Napoli, non costituiti;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Napoli, Sez. II, n. 1344 del 27 marzo 2001.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il Cons.
Giuseppe Minicone;
Nessuno comparso per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con ricorso notificato il 7 febbraio 2001,
la sig.ra Maria Giovanna Napolitano impugnava, innanzi al
Tribunale amministrativo regionale della Campania, il provvedimento
del Provveditore agli studi di Napoli, in data 28 dicembre
2000, di esclusione dalla sessione riservata di esami per
il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
elementare. Avverso tale atto l’interessata deduceva: violazione
dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza assoluta
di motivazione; violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990;
eccesso di potere per carenza di istruttoria; disparità
di trattamento; violazione del principio di imparzialità
e buon andamento dell’azione amministrativa ex artt. 3 e
97 Cost.; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione
dei presupposti di fatto e di diritto; ingiustizia ed illogicità
manifeste; sviamento.
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2. Il giudice adito ha ritenuto infondato
il ricorso, richiamando le proprie precedenti decisioni
sfavorevoli sulla medesima questione.
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3. Avverso tale decisione ha proposto appello
l’interessata, deducendo: - carenza assoluta e contraddittorietà
della motivazione, per non avere il primo giudice analizzato
la correttezza del provvedimento in relazione all’idoneità
delle certificazioni di servizio depositate nel fascicolo
di primo grado;
- mancata valutazione del fumus boni juris, per avere il
T.A.R. “ignorato come la mancata concessione del provvedimento
cautelare richiesto a mezzo ricorso possa avere arrecato
un grave danno” alla ricorrente;
- mancata valutazione del periculum in mora, per avere il
primo giudice omesso di considerare il grave danno derivante
alla ricorrente dall’esclusione dalla procedura, cui si
sarebbe potuto ovviare con l’ordinare l’ammissione alla
frequenza del corso nonché la partecipazione alle prove
finali e, subordinatamente al superamento di queste ultime,
l’iscrizione con riserva nell’elenco degli idonei;
- illegittimità del provvedimento di esclusione per tutti
i vizi prospettati in primo grado, non esaminati affatto
dal T.A.R.
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4. L’amministrazione intimata non si è costituita..
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5. L’appello è destituito di fondamento.
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6. La partecipazione al concorso riservato
de quo configura un diritto soggettivo perfetto, il cui
accertamento, da parte del giudice amministrativo, va condotto
esclusivamente alla stregua della sussistenza o no, in capo
all’istante, dei requisiti di ammissione previsti dalla
legge, onde non ha rilievo viziante l’eventuale difetto
di motivazione da cui sia, in ipotesi, affetto il provvedimento
che tale diritto neghi
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6.1. Ora, la ricorrente, come risulta dalla
documentazione depositata nel giudizio di primo grado e
come essa stessa, del resto, ammette anche in appello, fa
valere, per il conseguimento del periodo minimo di servizio
richiesto dal bando di concorso e dalla legge 3 maggio 1999
n. 124, l’insegnamento nelle attività integrative parascolastiche,
istituite dai comuni ex L. Reg. Campania n. 4 del 3 gennaio
1983. Tali attività, alla stregua di quanto è già stato
affermato dalla Sezione, dal cui orientamento il Collegio
non ha ragione per discostarsi, non è valutabile come servizio
di insegnamento, essendo utile, a tali fini, ai sensi dell'
art. 2 comma 4 della già citata legge n. 124 del 1999, il
solo servizio di insegnamento corrispondente a posto di
ruolo o relativo a classi di concorso (cfr. Cons. St., VI
Sez., 7 agosto 2003, n. 4560).
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7. Ugualmente infondata è la doglianza di
violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, giacché, in
disparte il rilievo che la partecipazione dell’interessata
al procedimento (vincolato nelle sue conclusioni) non avrebbe
potuto arrecare alcun utile contributo ai fini di un esito
diverso, sta di fatto che, come è giurisprudenza costante,
l’obbligo di comunicazione di cui alla norma citata non
sussiste nelle ipotesi di procedimento iniziato, come nella
specie, a richiesta dell’interessato.
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8. Le considerazioni che precedono assorbono
sia la doglianza di carenza assoluta di motivazione della
decisione impugnata (che, come è giurisprudenza costante,
non comporta ex se l’annullamento di quest’ultima, stante
l’effetto devolutivo dell’appello) sia, ovviamente, quelle
attinenti alla mancata concessione del provvedimento cautelare
in primo grado, posto che il lamentato danno grave ed irreparabile
è evidentemente recessivo rispetto all’accertamento - avvenuto
con decisione immediata, resa nell’esercizio del potere
conferito al giudice amministrativo dall’art. 26 L. 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21
luglio 2000 n. 205 – dell’infondatezza, nel merito, del
gravame.
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9. Ne conseguono il rigetto dell’appello
e la conferma della sentenza impugnata.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non essendosi costituita
l’amministrazione intimata.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello
in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 13 gennaio 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
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