| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 30 settembre 2004 n. 305
ONIDA, Presidente - BILE, Redattore
Felice Antonio Grosso ed altri (avv. Russo e Scoca), Comune
di Pescara (avv. Cerulli Irelli), Michele Di Marco (avv.
Tommaso Marchese), Luciano D’Alfonso (avv. Cerulli Irelli,
Cerceo e Della Rocca), Presidente del Consiglio dei ministri
(avv. Stato: Zotta) |
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Elezioni dei consigli comunali nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Turno di ballottaggio
e voto disgiunto
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E’ manifestamente inammissibile delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 73, commi 7 e 10,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sollevate,
in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione
distaccata di Pescara, con ordinanza del 29 gennaio 2004.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori: Valerio ONIDA, Presidente;
Carlo MEZZANOTTE, Giudice; Fernanda CONTRI, Guido NEPPI
MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK, FrancescoAMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA ha
pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 73, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), promosso con ordinanza del 29 gennaio 2004
dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione
distaccata di Pescara, sul ricorso proposto da Felice Antonio
Grosso ed altri contro il Comune di Pescara ed altri, iscritta
al n. 466 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,
dell’anno 2004.
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Visti gli atti di costituzione di Felice
Antonio Grosso ed altri, del Comune di Pescara, di Michele
Di Marco e di Luciano D’Alfonso, nonché l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice
relatore Franco Bile;
uditi gli avvocati Marcello Russo e Franco Gaetano Scoca
per Felice Antonio Grosso ed altri, Vincenzo Cerulli Irelli
per il Comune di Pescara, Tommaso Marchese per Michele Di
Marco, Vincenzo Cerulli Irelli, Giulio Cerceo e Sergio Della
Rocca per Luciano D’Alfonso e l’avvocato dello Stato Gaetano
Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto che il Tribunale amministrativo
regionale per l’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara,
con ordinanza del 29 gennaio 2004, ha proposto, in riferimento
agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dei commi 7 e 8 (rectius: 10) dell'art. 73
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i quali
rispettivamente prevedono - in tema di elezioni comunali
– l’esclusione dall’assegnazione dei seggi consiliari per
le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3%
dei voti validi e non appartengano a nessun raggruppamento
che abbia superato tale soglia (comma 7), e l’esclusione
dell’assegnazione, a titolo di premio di maggioranza, del
60% dei seggi consiliari (a certe condizioni spettante alla
lista o gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco),
ove un’altra lista o raggruppamento di liste abbia ottenuto
la maggioranza assoluta dei voti validi (comma 10);
che l’ordinanza è stata pronunziata nel corso di un giudizio
promosso da Felice Antonio Grosso e altri litisconsorti
per ottenere l'annullamento della proclamazione degli eletti
al Consiglio comunale di Pescara, effettuata il 14 giugno
2003 dall'Ufficio elettorale di Pescara, a seguito delle
elezioni amministrative svoltesi nei giorni 25-26 maggio
e 8-9 giugno 2003, nella parte in cui sono stati attribuiti
20 consiglieri (anziché 19) al raggruppamento di liste collegato
al candidato sindaco Luciano D'Alfonso e quindi 20 consiglieri
(anziché 21) a quello collegato al candidato sindaco Carlo
Masci;
che, nella specie, secondo quanto espone il remittente,
al primo turno il raggruppamento di liste collegate al candidato
Masci aveva conseguito più del 50% dei voti validi, ma nessun
candidato sindaco aveva ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti, e pertanto i due più votati (Masci e D’Alfonso)
erano stati ammessi al turno di ballottaggio, in vista del
quale due liste, già collegate a candidati non ammessi a
siffatto turno, e rimaste sotto la soglia del 3% dei voti,
si erano collegate al candidato D’Alfonso;
che nella votazione di ballottaggio la maggioranza dei voti
era stata ottenuta dal candidato D'Alfonso, e – poiché al
primo turno il raggruppamento di liste collegato al candidato
Masci aveva conseguito la maggioranza dei voti validi –
il premio di maggioranza non era stato assegnato;
che l’Ufficio elettorale aveva proclamato sindaco il candidato
D’Alfonso e – dopo aver calcolato la cifra elettorale delle
varie liste – aveva assegnato i seggi del consiglio comunale;
che in particolare la cifra elettorale delle liste collegate
al candidato eletto sindaco era stata calcolata tenendo
conto anche dei voti ottenuti dalle due liste a lui collegate
solo nel turno di ballottaggio;
che dinanzi al TAR si sono costituiti, con distinti atti,
il Comune di Pescara, Luciano D'Alfonso, Michele Di Marco
e Sandro Damiani, nonché il Ministero dell'interno, la Prefettura
di Pescara e l'Ufficio centrale elettorale di Pescara, contestando
la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
che nell’ordinanza di rimessione il TAR rileva come sulla
questione posta dal ricorso – relativa ai criteri di calcolo
della cifra elettorale dei raggruppamenti di liste, ai fini
dell'attribuzione dei seggi del consiglio comunale, nel
caso in cui il sindaco sia eletto al turno di ballottaggio
– esistano nella giurisprudenza amministrativa due discordanti
orientamenti, favorevole l’uno a tener conto (anche) dei
collegamenti dichiarati al secondo turno da liste che al
primo erano collegate a candidati non ammessi al ballottaggio
ed erano rimaste sotto il 3% dei voti; e l’altro a computare
invece solo i collegamenti dichiarati per il primo turno;
che il TAR ritiene di dover privilegiare l’interpretazione
letterale dell’impugnato comma 7 dell’art. 73, distinguendo
così nettamente il primo turno di votazioni (l’unico in
cui rileva il voto di lista) dal turno di ballottaggio (in
cui il voto è espresso con esclusivo riguardo al candidato
sindaco); e da tale interpretazione desume che l'assegnazione
dei seggi debba effettuarsi calcolando la cifra elettorale
alla stregua dei soli collegamenti dichiarati per il primo
turno;
che però – dopo avere così interpretato la norma impugnata
– il TAR dubita della sua conformità al principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.), in quanto le liste dei candidati rimaste
al primo turno sotto la soglia del 3% dei voti validi sarebbero
trattate in modo ingiustificatamente diverso nel primo e
nel secondo turno, ed in quanto la mancata valutazione dei
collegamenti operati da tali liste in vista del ballottaggio
finirebbe col pretermettere ingiustificatamente una parte
dell'elettorato;
che, per adeguare la normativa all’evocato parametro, il
TAR chiede una pronuncia di incostituzionalità del comma
7 dell’art. 73 nella parte in cui, ove il sindaco sia eletto
al secondo turno, non ammette all’assegnazione dei seggi
le liste che, pur essendo rimaste sotto la soglia di sbarramento
al primo turno, si siano però collegate nel secondo ad una
lista o ad un gruppo di liste che l’abbia superata;
che il TAR censura anche, in riferimento all’art. 97 Cost.,
il comma 8 (rectius: 10) dell’art. 73, nella parte in cui
esclude l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista
o gruppo di liste collegate al candidato eletto al secondo
turno se al primo un’altra lista o raggruppamento di liste
abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi;
e deduce che tale limite all'attribuzione del premio frustrerebbe
la volontà degli elettori e non darebbe rilievo alle scelte
da essi operate nel secondo turno di elezione, con elevato
rischio di ingovernabilità dell'ente locale;
che nel giudizio di costituzionalità si è costituito, con
i litisconsorti, Antonio Felice Grosso, candidato consigliere
comunale non eletto, del raggruppamento di liste opposto
a quello collegato al candidato eletto sindaco, concludendo,
anche con successiva memoria, per la manifesta infondatezza
delle questioni di costituzionalità;
che si sono costituiti il Comune di Pescara ed il sindaco
D’Alfonso con due distinte memorie, sostanzialmente analoghe,
concludendo per l’infondatezza delle questioni, in quanto
le norme censurate sono suscettibili di interpretazione
costituzionalmente conforme, e chiedendo, solo in via subordinata,
la declaratoria della loro illegittimità costituzionale;
che si è costituito Michele Di Marco, eletto come ventesimo
consigliere comunale del raggruppamento di liste collegate
al candidato eletto sindaco, concludendo, anche con successiva
memoria, per l’incostituzionalità delle disposizioni impugnate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’infondatezza della questione.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
del comma 10 dell'art. 73 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), proposta in riferimento all’art. 97 della
Costituzione e relativa ai presupposti di applicabilità
del premio di maggioranza, è manifestamente inammissibile;
che infatti essa – a parte le ragioni che già hanno indotto
questa Corte a ritenere infondata una questione analoga
(sentenza n. 107 del 1996) – difetta di rilevanza, in quanto
oggetto del giudizio a quo, come risulta dall’ordinanza
di rimessione, non è la mancata applicazione del premio
nel caso di specie, circostanza pacifica e non contestata,
bensì l’assegnazione dell’ultimo seggio del consiglio comunale,
controvertendosi in particolare se esso spetti al raggruppamento
di liste collegate al candidato eletto sindaco al ballottaggio
o al raggruppamento opposto;
che altrettanto deve dirsi per la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
del comma 7 del medesimo art. 73, nella parte in cui esclude
dall’assegnazione dei seggi consiliari le liste che al primo
turno non abbiano superato il 3% dei voti validi e non appartengano
a nessun gruppo di liste che lo abbia superato;
che – allo scopo di interpretare la norma – il TAR evoca
il contrasto esistente nella giurisprudenza amministrativa,
la quale a volte ha affermato e altre volte ha negato la
rilevanza (per la determinazione della cifra elettorale
complessiva dei raggruppamenti di liste e la conseguente
assegnazione dei seggi consiliari) dei collegamenti con
candidati alla carica di sindaco dichiarati da liste siffatte,
in occasione del ballottaggio;
che il TAR, premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale
che nega tale rilevanza, afferma poi che la norma così interpretata
viola l’art. 3 della Costituzione, perché il principio di
eguaglianza impone invece di tener conto (anche) dei collegamenti
dichiarati solo per il ballottaggio, così come ritiene l’orientamento
opposto;
che in questo modo il TAR – consapevole dell’esistenza di
due contrapposti indirizzi giurisprudenziali e convinto
della maggiore plausibilità di uno di essi – chiede alla
Corte una pronuncia di incostituzionalità cui conseguirebbe
la stessa disciplina risultante dalla tesi interpretativa
accolta dall’altro indirizzo, senza né verificare la possibilità
di un’interpretazione costituzionalmente orientata, idonea
a sottrarre la norma al contrasto con i parametri evocati,
né (in alternativa) motivare sull’impossibilità di essa
(cfr. ordinanza n. 107 del 2003).
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 73, commi 7 e 10, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sollevate,
in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione
distaccata di Pescara, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre
2004.
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Valerio ONIDA, Presidente
Franco BILE, Redattore
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