| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 29 settembre 2004 n. 301
Pres. ONIDA, Red. VACCARELLA |
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Autoferrotranvieri – Controversie disciplinari
– Giurisdizione.
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È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58, allegato A) del
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle
norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro
con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione), sollevata, in riferimento agli articoli
3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Valerio ONIDA Presidente;
Carlo MEZZANOTTE Giudice; Fernanda CONTRI Giudice; Guido
NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto CAPOTOSTIGiudice; Annibale
MARINI Giudice; Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK
Giudice; Francesco AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice;
Romano VACCARELLA Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 58, all. A), del regio decreto dell'8 gennaio
1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie
e linee di navigazione interna in regime di concessione),
promosso con ordinanza del 19 dicembre 2002 dal Tribunale
di Milano nel procedimento civile vertente tra Pattarini
Sergio e l'Auto Guidovie Italiane s.p.a., iscritta al n.
112 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,
dell'anno 2003.
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Visti gli atti di costituzione di Pattarini
Sergio e dell'Auto Guidovie Italiane s.p.a. nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice
relatore Romano Vaccarella;
uditi gli avvocati Valfredo Nicoletti per Pattarini Sergio,
Giuseppe Catalano per l'Auto Guidovie Italiane s.p.a. e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto che, nel corso di un giudizio civile promosso
da Sergio Pattarini al fine di sentir dichiarare l'illegittimità
della destituzione irrogatagli, quale sanzione disciplinare,
dalla società A.G.I. (Auto Guidovie italiane s.p.a.), con
i conseguenti effetti reintegratori e risarcitori, il Tribunale
di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 58 allegato A) del
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle
norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro
con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione), «in relazione alla successiva normativa
richiamata in motivazione», nella parte in cui devolve al
giudice amministrativo la cognizione delle controversie
in materia di sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri;
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo, evidenziato
il carattere pregiudiziale delle questioni di giurisdizione,
ripetutamente affermato, del resto, dalla stessa Corte costituzionale,
esplicita di ritenere fondata l'eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice adito, opposta dalla parte convenuta,
alla luce del dettato dell'art. 58, allegato A) del r.d.
n. 148 del 1931;
che, quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio prospettato,
rileva che, a suo giudizio, l'evoluzione del quadro normativo
di riferimento avrebbe intaccato il carattere unitario ed
omogeneo della disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri,
per come assestatasi negli ultimi anni, sì da rendere dubbia
la tenuta costituzionale della norma censurata, in relazione
all'art. 3 – sotto il duplice profilo dell'eguaglianza di
trattamento edella ragionevolezza – e all'art. 24 della
Costituzione, e non implausibile un ripensamento del giudizio
negativo, già formulato dal giudice delle leggi, sulla questione
ora riproposta al suo esame;
che il rimettente richiama segnatamente la delegificazione
dei rapporti dei dipendenti delle aziende esercenti il servizio
di trasporto, operata dalla legge n. 270 del 1988 e la soppressione
delle funzioni «amministrative relative alla nomina dei
consigli di disciplina» sancita, con riferimento alle «gestioni
governative», dall'art. 102 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), e, in attuazione
dello stesso – e con riguardo alle aziende di trasporto
pubblico locale –, dalla legge della Regione Lombardia 5
gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie
in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112);
che da tale disciplina emergerebbe il superamento della
«specialità residuale» della normativa relativa agli autoferrotranvieri,
in sintonia con la trasparente volontà legislativa di disancorare
dalle rigidità proprie dei «criteri pubblicistici» la tutela
dell'interesse collettivo al buon funzionamento del servizio
di trasporto;
che, peraltro, non a caso i rapporti di lavoro «nel più
ampio settore ferroviario e anzi nel generale settore del
pubblico impiego», con la sola eccezione di pochissime,
elevate figure professionali di dipendenti statali, sono
stati sottratti al giudice amministrativo e attribuiti a
quello civile del lavoro;
che, in tale contesto, la permanenza della giurisdizione
del giudice amministrativo per le sole controversie disciplinari
degli autoferrotranvieri – e in tale limitato ambito, «neppure
unitaria per tutte le aziende del settore» – si presta ad
essere letta, a giudizio del tribunale, come frutto di un
silenzio normativo dovuto alla convinzione della implicita
attrazione della materia nella giurisdizione del giudice
ordinario, o come semplice svista, non tempestivamente rimediata
dal legislatore ordinario, anche per i comprensibili «tempi
di assestamento» dei nuovi sistemi di riparto della giurisdizione;
che l'anomalia – della quale si chiede la correzione al
giudice delle leggi con una pronuncia che attui «un razionale,
unitario ed egualitario sistema di relazioni e regole applicabili,
in materie ormai analoghe» – incide, secondo il rimettente,
anche sulla garanzia del diritto di difesa di cui all'art.
24 della Costituzione, posto che rende inapplicabile alle
controversie disciplinari degli autoferrotranvieri lo speciale
processo previsto dalla legge n. 533 del 1973, improntato
ad oralità, celerità, immediatezza nonché caratterizzato
da un regime di favore sul piano probatorio e in punto di
esecuzione delle decisioni;
che, in definitiva, lo scostamento dai canoni di equità,
ragionevolezza ed eguaglianza insito nella scelta legislativa
di rendere giustiziabili davanti al giudice amministrativo
questo solo tipo di controversie, legittima il sospetto
di lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, costituendosi in giudizio, l'attore nel giudizio a
quo, ricapitolati i fatti che avevano determinato il suo
licenziamento nonché i momenti essenziali dello svolgimento
del processo innanzi al Tribunale di Milano, rileva come
nella disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranviari
e del relativo sistema disciplinare fosse centrale l'istituto
del consiglio di disciplina;
che, in particolare – ricorda il deducente –, in base al
sistema originariamente delineato negli artt. 54 e 58, allegato
A del r.d. n. 148 del 1931, le sanzioni di minore gravità
erano soggette ad impugnazione, esclusivamente interna,
davanti «al consiglio di amministrazione dell'azienda o
al direttore», a seconda che la loro decisione fosse di
competenza, rispettivamente, del direttore o del capo servizio,
laddove per le misure più gravi, fino alla destituzione,
era previsto l'intervento costitutivo di un apposito organo
della p.a., il consiglio di disciplina, le cui decisioni
erano ricorribili innanzi al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale;
che la Corte costituzionale, nel ritenere infondate le questioni
di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione,
partì dall'affermazione, «oltremodo priva di consistenza»,
che, in base alla giurisprudenza costante della stessa Corte
di cassazione, il ricorso innanzi al giudice amministrativo
dovesse ritenersi consentito «avverso tutte indistintamente
le sanzioni disciplinari inflitte al personale delle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione,
quale che (fosse) l'organo che le (aveva) irrogate» (sentenza
n. 240 del 1984);
che nella sentenza n. 2719 del 1985 (emessa a conclusione
del giudizio interrotto con la rimessione) la Corte di cassazione
a sezioni unite constatò che, non già per un preesistente
“diritto vivente”, ma a seguito della pronuncia del Giudice
delle leggi, il sistema doveva ormai ritenersi stabilizzato
nel senso che, da un lato, tutte le sanzioni fossero impugnabili
davanti al consiglio di disciplina, prima, e davanti al
giudice amministrativo poi, e, dall'altro, al fine di non
rompere l'unitarietà del sistema, che anche le sanzioni
non contestate davanti al consiglio di disciplina, potessero
essere sindacate dal giudice amministrativo;
che, in tale contesto, l'effetto abrogativo dell'art. 102
del d.lgs. n. 112 del 1998 e della legge della Regione Lombardia
n. 1 del 2000 non può ritenersi limitato alla sola caducazione
delle norme procedimentali relative alla nomina e alla composizione
dei consigli di disciplina, ma deve ritenersi esteso a tutte
le disposizioni del r.d. n. 148 del 1931 che postulino l'operatività
di tali organi, in conformità, del resto, all'opinione espressa
dal Consiglio di Stato in sede consultiva (sezione seconda,
19 aprile 2000);
che tale conclusione è coerente con la centralità del consiglio
di disciplina, ai fini del riparto di giurisdizione nella
materia disciplinare, a suo tempo sottolineata dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 208 del 1984 e posta dalla
Corte di cassazione a fondamento dell'esclusione dalla giurisdizione
del giudice amministrativo delle sanzioni disciplinari inflitte
al personale dei servizi di linea extraurbani (privi del
consiglio di disciplina in ragione del numero minimo di
dipendenti);
che avendo il consiglio di disciplina una composizione di
tipo arbitrale, in quanto costituito da esponenti rappresentativi
delle due parti in conflitto, esso si poneva a mezzo tra
il sistema pubblico e il sistema privato di cui all'art.
7 della legge n. 300 del 1970, sicché la Corte costituzionale
dovrebbe emettere, tenuto conto della complessiva evoluzione
del quadro normativo di riferimento, una sentenza interpretativa
di rigetto che, confermando la costituzionalità dell'art.
58, allegato A del r.d. n. 148 del 1931, dia tuttavia atto
dell'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari degli
autoferrotranvieri non più davanti al consiglio di disciplina
e al giudice amministrativo, ma davanti al collegio di conciliazione
e arbitrato di cui all'art. 7 della legge 20 marzo 1970,
n. 300, e al giudice ordinario;
che la società convenuta nel giudizio a quo deduce la manifesta
infondatezza della questione proposta, ricordando preliminarmente
che la stessa, già più volte esaminata dal giudice delle
leggi con riferimento ai medesimi parametri e per motivi
non diversi da quelli enunciati nell'ordinanza di rimessione,
è stata ritenuta, con le sentenze n. 208 del 1984 e n. 62
del 1996 e con le ordinanze n. 161 e n. 439 del 2002, infondata
o manifestamente infondata;
che queste ultime pronunce hanno tenuto conto dell'intero
contesto normativo richiamato dal rimettente, e quindi anche
di quelle «disposizioni nuove» (come l'art. 3, comma 126,
della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000), che
a giudizio del rimettente avrebbero inciso sul sistema in
modo tale da fare apparire irragionevole la scelta del legislatore
di rendere giustiziabili innanzi al giudice amministrativo
le controversie relative agli addebiti disciplinari degli
addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione;
che, in realtà, la norma regionale, dichiaratamente introdotta
nel convincimento che il disposto dell'art. 102 del d.lgs.
n. 112 del 1998 riguardasse la nomina dei consigli di disciplina
in via generale, sarebbe, per un verso, inutile – stante
la già avvenuta soppressione, con effetto su tutto il territorio
nazionale, delle funzioni amministrative da essa prese in
considerazione – e, sotto altro aspetto, illegittima, in
quanto volta a interferire, sia pure attraverso una norma
meramente riproduttiva di quella statale, nella disciplina
della giurisdizione e del processo, materia sicuramente
riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
che, poiché l'impianto del r.d. n. 148 del 1931 è rimasto
sostanzialmente integro, non v'è motivo per negare la perdurante
specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri
e del relativo sistema disciplinare, la quale rende non
manifestamente irragionevole né arbitraria l'opzione, insita
nella normativa censurata, in favore della giurisdizione
amministrativa;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto
in giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura generale
dello Stato, ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque
infondata la questione sollevata, già scrutinata negativamente
dalla Corte, con riferimento agli stessi parametri ora evocati,
nelle ordinanze n. 161 e n. 439 del 2002 e nelle sentenze
n. 190 del 2000, n. 162 del 1996 e n. 208 del 1984;
che, in particolare, l'interveniente rileva come il giudice
a quo, richiamato quale ulteriore indice ermeneutico l'art.
102, comma 1, lettera b), del d. lgs. 31 marzo 1998, n.
112 (e la conseguente normativa regionale lombarda), abbia
incongruamente rappresentato di trovarsi in presenza di
un “mero silenzio normativo”, senza avvedersi che in tal
modo egli è venuto a prospettare non già un dubbio di legittimità
costituzionale, ma una mera questione interpretativa, risolvibile
dal giudice ordinario e sindacabile da parte delle sezioni
unite della Cassazione, e senza considerare che in ogni
caso la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 208
del 1984, ha chiarito che nessuna incompatibilità con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione può essere radicata sulla
sola specialità di una disciplina, come quella censurata;
che nell'imminenza dell'udienza, entrambe le parti private
hanno depositato memorie;
che la società convenuta nel giudizio a quo osserva, in
particolare, che la delegificazione operata dall'art. 1
della legge n. 270 del 1988 mirava a realizzare l'unificazione
a livello nazionale della disciplina contrattuale dei rapporti
di lavoro degli autoferrotranviari (in modo da superare
le notevoli disparità esistenti tra le aziende di trasporto)
ed a stabilire una nuova gerarchia delle fonti, in cui la
contrattazione nazionale non fosse più derogabile in sede
aziendale: sicché la disciplina delle qualifiche del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto fu rimessa alla
contrattazione nazionale di categoria, alla quale soltanto
venne riconosciuta la possibilità di derogare alle disposizioni
contenute nel regolamento allegato al r.d. n. 148 del 1931,
ferma l'inefficacia di tutti i regolamenti e i contratti
aziendali e/o individuali al momento in vigore;
che, in definitiva, la delegificazione disposta con la legge
n. 270 del 1988 non avrebbe ridotto, ma consolidato la omogeneità
normativa del trattamento degli autoferrotranvieri e nel
contempo lo avrebbe ulteriormente diversificato da quello
degli altri lavoratori con i quali si è soliti abbinarlo;
che l'affermazione secondo la quale la specialità del rapporto
di lavoro degli autoferrotranviari sarebbe ormai circoscritta
alla materia disciplinare è smentita, a tacer d'altro, dal
mantenimento in vita dell'intero impianto del r.d. n. 148
del 1931 (derogabile solo ad opera della contrattazione
collettiva e di fatto derogata entro ambiti assai ristretti),
sicché essa investe anche il patto di prova, lo ius variandi,
il sistema di promozioni, l'esonero dal servizio e l'orario
di lavoro;
che, nella sua memoria, l'attore nel giudizio a quo ribadisce
che, in un contesto ordinamentale già profondamente mutato,
a seguito dell'attrazione dell'intero settore del pubblico
impiego nonché del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
Ferrovie dello Stato nell'ambito della giurisdizione del
giudice ordinario, sono intervenute delle novità normative
– quali il decreto legislativo n. 422 del 1997 che, relativamente
al trasporto pubblico locale ha sostituito il regime delle
concessioni con quello dei contratti di servizi; il d.lgs.
n. 80 del 1998 che, riscrivendo e ampliando la sfera della
giurisdizione del giudice amministrativo relativamente ai
pubblici servizi, non menziona affatto le controversie originate
dall'esercizio del potere disciplinare nel rapporto di lavoro
degli autoferrotranvieri; il d.lgs. n. 112 del 1998, che
ha soppresso le funzioni amministrative statali in materia
di nomina dei consigli di disciplina – con le quali il legislatore
ha in pratica posto termine al sistema delineato nell'art.
58 del r.d. n. 148 del 1931, come ricostruito dal giudice
delle leggi nella sentenza n. 240 del 1984: in particolare,
venuto meno il Consiglio di disciplina, è venuta meno ogni
possibilità di funzionamento di quel sistema, dovendosi
per contro far luogo all'applicazione dell'art. 7 della
legge n. 300 del 1970, operativo per l'intero settore del
rapporto di lavoro subordinato;
che, in un contesto in cui il datore di lavoro è un mero
contraente e non più un concessionario di pubblico servizio
(in quanto tale sostituto della pubblica amministrazione,
rispetto ai terzi) e in cui, conseguentemente, non è possibile
continuare a sostenere la natura di atti amministrativi
dei relativi provvedimenti, non può immaginarsi la perdurante
vigenza di una giurisdizione ormai priva del suo principale
presupposto;
che sarebbero pertanto maturi i tempi per un intervento
chiarificatore della Corte che, pur nel rigetto dell'eccezione
di incostituzionalità, affermi la giurisdizione del giudice
del lavoro per tutti i provvedimenti disciplinari assunti
nei confronti degli autoferrotranvieri.
Considerato in diritto che il Tribunale di Milano dubita,
in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell'art. 58, allegato
A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro
con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione), «in relazione alla successiva normativa
richiamata in motivazione», nella parte in cui riserva al
giudice amministrativo la cognizione delle controversie
relative agli addebiti disciplinari degli autoferrotranvieri;
che il giudice rimettente auspica che questa Corte riveda,
in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di
riferimento che avrebbe intaccato il carattere unitario
ed omogeneo della disciplina del rapporto di lavoro degli
autoferrotranvieri, il giudizio, già più volte formulato,
sulla infondatezza della questione sollevata;
che in proposito occorre osservare che, proprio in presenza
del medesimo quadro normativo sul quale fa leva il rimettente,
questa Corte ha rilevato che la permanente «specialità,
sia pure residuale» del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri
fa sì che «la scelta discrezionale del legislatore di non
intervenire (modificandola) sulla speciale regolamentazione
delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende
(in mano pubblica o privata) di trasporto non è censurabile
sul piano costituzionale, non essendo manifestamente irragionevole
o palesemente arbitraria, né potendo configurarsi un obbligo,
per lo stesso legislatore, di procedere ad una contemporanea
revisione dell'intero riparto della giurisdizione, anche
per i settori particolari caratterizzati da specialità di
rapporti, di esigenze e di disciplina», e ciò anche perché,
come ripetutamente statuito da questa Corte, «non si può
affermare, in linea di principio, che dinanzi al giudice
amministrativo sia offerta una tutela meno vantaggiosa o
appagante di quella che si avrebbe davanti al giudice ordinario»
(ordinanza n. 439 del 2002, che richiama, tra le altre,
l'ordinanza n. 161 del 2002);
che questa Corte non può che ribadire la pronuncia di manifesta
infondatezza della questione, non potendo certo costituire
ragione di ripensamento la circostanza che il rimettente,
dopo aver premesso di condividere «la valutazione in ordine
all'attuale permanenza della giurisdizione amministrativa
in base alle previsioni dell'art. 58, anche a fronte delle
modificazioni legislative intervenute in materia», successivamente
(e contraddittoriamente) osservi – «letto anche, a fini
valutativi il parere espresso in sede consultiva dal Consiglio
di Stato» – che «la mancata espressa devoluzione delle controversie
disciplinari degli autoferrotranvieri al giudice ordinario
del lavoro non deve essere letta come specifica scelta del
legislatore di mantenere la giurisdizione amministrativa,
bensì come mero silenzio normativo»;
che tale perplessa ed oscura argomentazione non vale a rendere
condivisibile l'affermazione secondo la quale «il silenzio
e/o l'omissione del legislatore ordinario sarebbe emendabile
e rimediabile dal giudice costituzionale … anche con pronuncia
di tipo additivo», potendo essa, al più, deporre per l'assenza
di consistenza costituzionale di una questione sostanzialmente
prospettata come meramente interpretativa (circa l'abrogazione
implicita della norma censurata). per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, allegato
A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro
con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione), sollevata, in riferimento agli articoli
3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza
in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre
2004.
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Depositata in Cancelleria il 29 settembre
2004.
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