| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 luglio 2004 n. 282
Pres. ZAGREBELSKY, Red. ONIDA |
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Riordino dei consorzi di bonifica - Emilia-Romagna
- Soppressione degli enti preesistenti e trasferimento delle
loro funzioni e rapporti patrimoniali- Art. 4 legge Regione
Emilia-Romagna 23-4-1987, n. 16
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E’ illegittimo l'articolo 4 della legge della
Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni
integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove
norme in materia di enti di bonifica – Delega di funzioni
amministrative”).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Guido NEPPI MODONA Giudice;
Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale MARINI Giudice;
Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco
AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA
Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23
aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge
regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di
enti di bonifica – Delega di funzioni amministrative”),
promossi con 8 ordinanze dell'11 giugno 2003 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, rispettivamente
iscritte ai nn. da 613 a 620 del registro ordinanze 2003
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
35, prima serie speciale, dell'anno 2003.
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Visti gli atti di costituzione del Consorzio
irriguo del Canale di Felino ed altro, della Società del
Canale di Torrechiara e S. Michele in Tiorre ed altro, della
Società della Canaletta de' Rossi ed altro, della Società
del Canale Comune di Parma, della Società degli Utenti delle
acque del Canale Naviglio Taro e della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2004 il Giudice
relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati Franco Bassi per il Consorzio irriguo
del Canale di Felino ed altro, per la Società del Canale
di Torrechiara e S. Michele in Tiorre ed altro e per la
Società della Canaletta de' Rossi ed altro, Arrigo Allegri
per la Società del Canale Comune di Parma, Francesco Soncini
per la Società degli Utenti delle acque del Canale Naviglio
Taro, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con otto ordinanze di identico tenore,
emesse l'11 giugno 2003 (reg. ord. nn. da 613 a 620 del
2003), e pervenute a questa Corte il 15 luglio 2003, pronunciate
nel corso di altrettanti giudizi promossi da consorzi irrigui
per l'annullamento delle delibere regionali di soppressione
dei consorzi irrigui stessi, il Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento
agli artt. 117 (vecchio testo), 2, 3, 18, 41, 42 e 43 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987,
n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2
agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di enti di bonifica
– Delega di funzioni amministrative”).
Le delibere regionali, emesse sulla base dell'art. 4 della
legge regionale citata, con le quali il Consiglio regionale
sopprimeva gli organismi ricorrenti, stabilendo altresì
che il Consorzio della Bonifica Parmense subentrasse ad
essi nell'esercizio dei compiti e delle funzioni nonché
nei rapporti giuridici in atto, venivano impugnate con due
ordini di censure, il primo dei quali involgeva l'estraneità
delle società ricorrenti alla previsione soppressiva, mentre
il secondo aveva ad oggetto l'illegittimità costituzionale
della stessa, se ritenuta applicabile alla fattispecie.
Il giudice amministrativo sollevava questione di legittimità
costituzionale della disposizione in riferimento, tra gli
altri parametri, all'art. 117 della Costituzione nel testo
allora (aprile 2000) vigente. Questa Corte, con l'ordinanza
n. 13 del 2002, rilevato che successivamente all'emanazione
dell'ordinanza di rimessione era entrata in vigore la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione), che ha sostituito
l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione, restituiva
gli atti al remittente per un nuovo esame dei termini della
questione.
Riassunti gli atti, le società ricorrenti eccepivano la
persistente illegittimità costituzionale della disposizione
in riferimento all'art. 117 (nuovo testo) della Costituzione,
per la violazione dei limiti alla potestà legislativa concorrente
della Regione in materia di “governo del territorio”, della
competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'“ordinamento
civile”, e all'art. 118 (nuovo testo) della Costituzione,
mentre la Regione resistente deduceva essere ricompresa
la bonifica integrale nella materia “agricoltura e foreste”,
non più inclusa fra quelle di competenza concorrente.
Il giudice a quo espone che, a fondamento della disposta
soppressione, il Consiglio regionale ha posto le seguenti
circostanze: la società risulta strutturata come ente ad
autonomia piena con compiti irrigui, in analogia con l'attività
svolta di norma dai consorzi di bonifica; le suddette funzioni
sono oggi di competenza dei consorzi di bonifica, essendo
intervenuta la classificazione di bonifica dell'intero territorio
in cui opera il citato consorzio; la società opera in base
all'atto costitutivo dal quale si evince che l'ente si configura
di fatto come consorzio irriguo.
Espone ancora il rimettente di aver rigettato con sentenza
le censure delle ricorrenti discendenti dalla loro prospettazione
principale, secondo la quale, non avendo esse veste pubblicistica,
né essendo consorzi irrigui di natura amministrativa, sarebbero
state erroneamente assoggettate alla previsione di soppressione
dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1987.
Osserva infatti il giudice amministrativo che, con la legge
n. 16 del 1987, la Regione Emilia-Romagna, al dichiarato
fine “di conseguire il necessario coordinamento degli interventi
pubblici e privati”, ha sottoposto a regime di bonifica
l'intero territorio regionale; ha previsto l'istituzione,
per ogni ambito, di un solo consorzio di bonifica destinato
a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti
consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio;
nell'ambito di tale riorganizzazione, con la norma denunciata
ha soppresso, per farle confluire nei nuovi consorzi, tutte
le preesistenti forme di gestione, comprendendo in esse,
ritiene il remittente, anche le gestioni di natura privata
titolari di concessione statale di grande derivazione di
acque.
La rilevanza della questione starebbe nel fatto che, essendo
la norma impugnata il presupposto esclusivo e diretto del
provvedimento impugnato, l'accoglimento della questione
implicherebbe, per ciò solo, l'accoglimento dei ricorsi
proposti.
Quanto alla non manifesta infondatezza, precisa il remittente
che gli enti soppressi hanno tutti natura privatistica:
essi, costituiti in epoca remota, non sono mai stati oggetto
di riconoscimento pubblico, né con le modalità previste
per le persone giuridiche private dal codice civile vigente,
né con quelle di cui agli artt. 862 e 863 del codice civile
che disciplinano i consorzi di bonifica e quelli di miglioramento
fondiario. Il finanziamento di tali enti è interamente privato
e non è previsto alcun intervento pubblico nelle varie fasi
attinenti alla costituzione, alla nomina degli organi e
al funzionamento. La stessa Regione, nei provvedimenti impugnati,
qualifica i soggetti soppressi come enti che si configurano
di fatto come consorzi irrigui. La circostanza, poi, che
sia in dubbio anche la qualificazione delle società ricorrenti
quali consorzi volontari ai sensi dell'art. 918 del codice
civile non porterebbe argomenti a favore della tesi secondo
la quale le società ricorrenti potrebbero essere assimilate
ad un organismo di diritto pubblico, ma confermerebbe solo
la difficoltà di classificarle in una delle figure tipiche
disciplinate dal codice civile, e la conseguente necessità
di inquadrare le stesse fra le associazioni non riconosciute.
Quanto ai dubbi di costituzionalità riferiti all'art. 117
della Costituzione, il giudice a quo ritiene che il parametro
di riferimento resti il riparto di competenze fissato dal
testo originario, perché “il giudizio instaurato è di natura
impugnatoria, e tende all'annullamento di un provvedimento
autoritativo la cui legittimità va valutata alla stregua
del principio tempus regit actum”, e perché “l'interesse
al ricorso va valutato con riferimento esclusivo all'eliminazione
di 'quel' provvedimento ed al ripristino della situazione
giuridica ad esso precedente, ed in tali termini tuttora
persiste”.
Ciò premesso, osserva che l'art. 4 della legge della Regione
Emilia-Romagna, prevedendo l'esercizio del potere di soppressione
indistintamente nei confronti di tutti i soggetti, anche
di natura privata, che operano nel settore della bonifica,
con il trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle
funzioni e dei rapporti delle gestioni soppresse e, quindi,
in sostanza, di tutto il patrimonio dell'organismo soppresso,
violerebbe, anzitutto, l'art. 117 della Costituzione, in
quanto la potestà legislativa regionale nella materia della
bonifica, di natura concorrente, va esercitata nei limiti
derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale
nella materia stessa. Come questa Corte ha riconosciuto
nella sentenza n. 326 del 1998, la potestà legislativa regionale
non può spingersi fino all'eliminazione della figura giuridica
del consorzio di bonifica, stante la combinazione che in
esso peculiarmente si realizza fra pubblico e privato per
effetto della legislazione nazionale. Nella specie, la Regione
poteva sì riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse,
quelle dei consorzi di bonifica, ma non sopprimere ogni
organismo di gestione ad esso non riconducibile, ed in particolare
associazioni o soggetti di carattere privato. Tenuto conto
della natura concorrente della potestà legislativa regionale,
solo il legislatore statale potrebbe stabilire il principio
secondo cui l'attività di bonifica, anche per gli aspetti
gestionali, deve essere riservata esclusivamente ai consorzi
di bonifica, e quindi prevedere la soppressione di ogni
diversa gestione.
La violazione dell'art. 117 della Costituzione, prosegue
il remittente, sussisterebbe anche con riferimento al cosiddetto
limite del diritto privato, comportante l'inderogabilità,
da parte del legislatore regionale, delle norme dettate
dal codice civile per regolare l'autonomia negoziale privata:
nella specie, la norma impugnata sarebbe precisamente diretta
a sopprimere un soggetto di diritto privato, qualificabile
come associazione non riconosciuta, in contrasto con il
suo statuto ed in violazione dell'autonomia negoziale riconosciuta
dagli artt. 36 e seguenti cod. civ.
L'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna violerebbe
anche gli artt. 2 e 18 della Costituzione in relazione alla
soppressione di associazioni liberamente costituite; gli
artt. 41 (in relazione alla compressione della libertà di
iniziativa economica privata), 42 e 43 della Costituzione,
attesa la mancata previsione di un indennizzo a fronte della
devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi
di bonifica istituiti per l'ambito territoriale di riferimento.
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2. – Si sono costituite nei giudizi davanti
a questa Corte alcune delle associazioni ricorrenti nei
procedimenti a quibus: il Consorzio irriguo del Canale di
Felino (r.o. n. 613 del 2003), la Società del Canale Comune
di Parma (r.o. n. 615 del 2003), la Società del Canale di
Torrechiara e S. Michele di Tiorre (r.o. n. 616 del 2003),
la Società della Canaletta de' Rossi (r.o. n. 617 del 2003),
la Società degli Utenti delle acque del Canale Naviglio
Taro (r.o. n. 618 del 2003), chiedendo che le questioni
siano dichiarate fondate.
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3. – In ciascuno degli otto giudizi si è
altresì costituita la Regione Emilia-Romagna, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata
e riservandosi di esporne le ragioni in separata memoria.
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4. – Ha depositato memoria la Regione Emilia-Romagna,
resistente nei giudizi a quibus, che eccepisce anzitutto
l'inammissibilità della questione per avere il TAR remittente
fatto applicazione della norma impugnata, “definendone irrevocabilmente
l'interpretazione”, con la reiezione, disposta con sentenza,
di uno dei motivi di impugnazione (tendente ad accertare
l'inapplicabilità ai consorzi irrigui ricorrenti dell'art.
4 della legge regionale n. 16 del 1987, perché, in tesi,
riferito ad altri tipi di enti). Ciò in quanto, dando una
certa interpretazione della disposizione, e così applicandola,
avrebbe vincolato questa Corte, predeterminando l'esito
dell'operazione di derivazione delle norme dalle disposizioni
(vengono richiamate in proposito le ordinanze n. 67 del
1998 e n. 346 del 2001). Sarebbe, conseguentemente, ravvisabile
anche un difetto di rilevanza in relazione alla parte di
controversia già decisa, non scindibile dal resto. Infine,
viene eccepito il difetto di motivazione sulla perdurante
rilevanza, per avere il remittente, senza motivare in modo
esauriente, ritenuto applicabile l'art. 117 della Costituzione
nel vecchio testo, dopo la restituzione degli atti disposta
dalla Corte.
In subordine, nel merito, la Regione conclude per l'infondatezza
della questione, osservando in particolare, tra l'altro,
quanto all'asserita violazione dell'art. 117 della Costituzione,
che non sarebbe stato indicato il principio fondamentale
violato; e che l'opera di concentrazione nei consorzi di
bonifica – che ne valorizza il ruolo ed il carattere misto
pubblico-privato – di tutte le funzioni ed attività svolte
nel settore, anche dai privati, privando dei compiti irrigui
altre organizzazioni, troverebbe sostegno in quanto affermato
dalla sentenza n. 326 del 1998.
Quanto alla violazione del limite del diritto privato, osserva
che la scomparsa dell'ente è la mera conseguenza della scomparsa
delle sue uniche funzioni, concentrate nei consorzi di bonifica,
nell'ambito di un profondo riordinamento organizzativo del
sistema, riguardante anche attività svolte da soggetti privati,
ma solo in quanto si tratti di funzioni di interesse generale,
di rilievo pubblico, non di funzioni proprie dell'autonomia
privata.
In proposito ricorda, tra l'altro, che alla stregua dell'art.
1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – attuata dal d.P.R.
18 febbraio 1999, n. 238 (artt. 1 e 2) – “tutte le acque
… sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata
ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”, e che la
gestione del demanio idrico spetta alle Regioni ed agli
enti locali. Tali norme, costituenti principi fondamentali
ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, avrebbero universalizzato
il rilievo pubblicistico delle funzioni svolte dai privati
in materia di bonifiche, sicché tutti i consorzi operanti
nell'ambito delle acque, anche relativamente “minori”, non
avrebbero “alcun titolo di detenzione e trattamento di tali
acque che non sia esattamente l'appartenenza al sistema
pubblico/privato delle bonifiche”.
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5. – Nel giudizio introdotto con r.o. n.
615 del 2003, in prossimità dell'udienza ha depositato memoria
la Società del Canale Comune di Parma, concludendo per la
fondatezza della questione.
La parte privata, che fa, tra l'altro, presente – anche
ai fini dei limiti che l'efficacia ex tunc della pronuncia
di incostituzionalità potrebbe incontrare negli effetti
che la norma abbia irrevocabilmente prodotto – che un provvedimento
cautelare ha sospeso la soppressione dell'ente ed il passaggio
di proprietà dei beni, anzitutto contesta la inammissibilità
della questione, eccepita dalla Regione resistente, per
avere il giudice a quo rigettato con sentenza uno dei due
motivi di gravame – basato sulla applicabilità della norma
denunciata ai soli consorzi di diritto amministrativo e
non anche a quelli, come la ricorrente, privi di veste pubblicistica
–, applicando così la norma poi impugnata. Respingendo il
primo motivo, infatti, il TAR si sarebbe limitato a dare
della norma una interpretazione letterale e sistematica.
Ricorda poi come essa Società, costituita otto secoli fa
dagli agricoltori per regolare l'uso delle acque derivate
dal torrente Parma, ed il relativo riparto delle spese,
abbia natura associativa, ed abbia diritto a vedersi mantenuta
in vita ai sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione.
Essa, nell'ambito della tutela di un'attività produttiva
agricola, cura in particolare l'irrigazione dell'erba –
di cui viene così permessa la ricrescita ed una pluralità
di “sfalci” – essenziale per l'allevamento delle mucche
da latte destinato alla produzione del formaggio parmigiano
reggiano, erba che “tipizza” tale formaggio. L'attività
di presa e distribuzione dell'acqua è integralmente finanziata
dagli associati, ed è escluso ogni costo o contributo pubblico.
La sua rete strumentale ha un valore di oltre 800.000 euro,
che secondo la legge il Consorzio di Bonifica di Parma dovrebbe
prendere in carico, realizzando una espropriazione gratuita
senza indennizzo alcuno, senza evidenziate ragioni di pubblica
utilità, atteso che i beni resterebbero destinati ad irrigare
proprio e soltanto i fondi degli aderenti alla società.
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6. – Hanno altresì depositato memorie di
identico contenuto il Consorzio irriguo del Canale di Felino
(r.o. n. 613 del 2003), la Società del Canale di Torrechiara
e S. Michele di Tiorre (r.o. n. 616 del 2003) e la Società
della Canaletta de' Rossi (r.o. n. 617 del 2003), le quali
parti, insistendo nelle conclusioni rassegnate, hanno soprattutto
illustrato la violazione del limite del diritto privato
posto alla competenza legislativa regionale.
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7. – Ha depositato memoria la Società degli
Utenti delle acque del Canale Naviglio Taro (r.o. n. 618
del 2003), che nell'insistere per l'accoglimento della questione
ha, tra l'altro, contestato la fondatezza dell'eccezione
di inammissibilità sollevata dalla Regione per avere il
giudice amministrativo rigettato con sentenza uno dei motivi
di impugnazione, facendo così applicazione della norma poi
denunciata. Osserva in proposito che, a differenza del precedente
richiamato (l'ordinanza di questa Corte n. 346 del 2001),
nel quale il giudice, accogliendo un motivo, aveva annullato
l'atto in forza della legge regionale che, poi, ultroneamente
aveva impugnato, nel caso di specie l'esame, ed il rigetto,
del motivo aveva condotto ad affermare che l'art. 4 della
legge regionale n. 16 del 1987 impediva l'annullamento dell'atto.
E proprio in virtù di tale constatazione il TAR aveva ritenuto
rilevante e proponibile la questione.
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Considerato in diritto
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1. – Il Tribunale amministrativo regionale
per l'Emilia-Romagna, con otto ordinanze di analogo tenore,
pronunciate nel corso di altrettanti giudizi promossi da
alcuni consorzi irrigui o società qualificate come consorzi
irrigui di fatto, avverso provvedimenti che ne disponevano
la soppressione, ha sollevato, in riferimento agli articoli
2, 3, 18, 41, 42, 43 e 117 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della
Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni
integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove
norme in materia di enti di bonifica – Delega di funzioni
amministrative”).
La disposizione impugnata prevede che “sono soppressi i
consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione
nonché ogni altra forma di gestione non consortile di opere
o sistemi di scolo ed irrigui, che ricadono nei comprensori
delimitati ai sensi del secondo comma del precedente articolo
3 [id est dei comprensori di bonifica]” (comma 1). Con il
provvedimento di soppressione, deliberato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta (comma 2), il Consiglio
“definisce la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi
fra gli organismi soppressi e i consorzi di bonifica che
subentrano nell'esercizio dei compiti e delle funzioni”
(comma 3).
Analoga questione era stata già sollevata dal medesimo TAR
con un gruppo di ordinanze emesse il 6 aprile 2000, in riferimento
agli articoli 2, 18, 42, 43 e 117 della Costituzione. A
seguito della restituzione degli atti al giudice a quo,
disposta da questa Corte con l'ordinanza n. 13 del 2002
per un nuovo esame della questione, alla luce della sopraggiunta
entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione,
risultante dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, il TAR ora ripropone la questione medesima,
aggiungendo ai parametri già in precedenza evocati gli articoli
3 e 41 della Costituzione, e ritenendo che, per quanto riguarda
l'art. 117 della Costituzione, debba farsi tuttora riferimento
al testo costituzionale anteriore alla riforma del 2001,
in quanto i giudizi a quibus hanno per oggetto l'impugnazione
di provvedimenti emanati nel vigore di quel testo, e tendono,
in base alla domanda dei ricorrenti, all'annullamento degli
stessi.
Secondo il remittente, la norma censurata sarebbe anzitutto
in contrasto con i principi fondamentali della legislazione
statale in materia di bonifica (che ai sensi del vecchio
testo dell'art. 117 della Costituzione limitavano la potestà
legislativa regionale) quali individuati da questa Corte
nella sentenza n. 326 del 1998. In relazione a tali principi,
secondo il remittente, la potestà regionale di programmazione
e organizzazione della bonifica non potrebbe esplicarsi
sopprimendo ogni organismo di gestione non riconducibile
ai consorzi di bonifica, ed in particolare le associazioni
o i soggetti di carattere privato. Al di fuori dei procedimenti
previsti per la costituzione, anche d'ufficio, dei consorzi
di bonifica, il legislatore regionale non potrebbe incidere
obbligatoriamente sugli interessi privati e riservare esclusivamente
ai consorzi di bonifica medesimi l'attività di bonifica,
prevedendo la soppressione di ogni diversa gestione.
Inoltre sarebbe violato il limite del diritto privato, che
comporterebbe l'inderogabilità, da parte del legislatore
regionale, delle norme del codice civile che regolano l'esercizio
dell'autonomia negoziale privata, e dunque il divieto di
sopprimere soggetti di diritto privato, in contrasto con
il loro statuto ed in violazione dell'autonomia negoziale.
nfine la norma censurata contrasterebbe con gli artt. 2
e 18 della Costituzione, prevedendo la soppressione di associazioni
liberamente costituite; con l'art. 41 della Costituzione,
comprimendo la libertà di iniziativa economica privata;
con gli artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata
previsione di un indennizzo a fronte della devoluzione del
patrimonio degli enti soppressi ai consorzi di bonifica.
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2. – Non possono accogliersi le eccezioni
di inammissibilità della questione avanzate dalla difesa
della Regione Emilia-Romagna.
La circostanza che il TAR avesse, con separate sentenze
parziali (anteriori alle ordinanze di rimessione che hanno
dato luogo alla restituzione degli atti disposta con l'ordinanza
n. 13 del 2002), respinto un primo ordine di censure fondate
sulla asserita inapplicabilità della norma denunciata ad
organismi di natura privata come le ricorrenti non comporta
che si fosse con ciò esaurito il potere decisorio del Tribunale
remittente. In realtà il TAR ha dapprima escluso che la
norma abbia la portata restrittiva affermata dalla parte,
e conseguentemente ne è risultata la rilevanza della questione
di legittimità costituzionale, con la quale si lamenta proprio
l'incidenza della norma stessa su organismi di carattere
privato. Che poi tale procedimento logico, in sé ineccepibile,
sia stato tradotto dal Tribunale in una sentenza parziale
e in una successiva ordinanza di rimessione, così “consolidando”
in una autonoma pronuncia, nell'ambito della stessa controversia,
un'interpretazione della disposizione impugnata suscettibile
di essere, in ipotesi, contraddetta in sede di giudizio
di costituzionalità, può dar luogo a critica sul piano della
tecnica del giudizio amministrativo, ma non incide sulla
ammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Parimenti non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità
che la Regione avanza in relazione alla motivazione dell'ordinanza
sulla necessità di riferirsi come parametro al testo originario
dell'art. 117 della Costituzione. Il problema della correttezza
del parametro applicabile, se può, astrattamente, incidere
sul merito della questione, non ne condiziona invece, in
questo caso, l'ammissibilità.
Nemmeno, infine, può darsi ingresso all'eccezione di inammissibilità
fondata sulla asserita mancanza di motivazione dei profili
di legittimità costituzionale riferiti agli articoli 2,
18, 41, 42 e 43 della Costituzione. Infatti, ancorché succintamente,
il remittente indica le ragioni di fondo della affermata
violazione costituzionale.
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3. – I giudizi, aventi il medesimo oggetto,
devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
La questione è fondata nei termini di seguito specificati.
Questa Corte aveva già ritenuto, nel vigore del previgente
Titolo V della Parte II della Costituzione, che la bonifica
fosse riconducibile ad una competenza regionale fondamentalmente
concorrente, relativa da un lato alla materia dell'agricoltura
e foreste, dall'altro, e in un quadro più ampio, alla azione
pubblica per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle
risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema,
in una “concezione globale degli interventi sul territorio”
(sentenza n. 326 del 1998, sulle orme della sentenza n.
66 del 1992). Rispetto al nuovo testo dell'art. 117, potrebbero
venire oggi in rilievo sia la competenza regionale “residuale”,
che si presta a comprendere molti aspetti della disciplina
del settore agricolo (quarto comma), sia, d'altro canto,
la competenza esclusiva dello Stato in materia di “tutela
dell'ambiente” e “dell'ecosistema” (secondo comma, lettera
s), sia infine, in modo più comprensivo, la competenza concorrente
in tema di “governo del territorio” (terzo comma).
Tuttavia, ai fini della decisione della presente controversia,
non è necessario dirimere definitivamente la questione dell'applicabilità
del vecchio o del nuovo Titolo V, né ricostruire l'insieme
dei principi (ieri e oggi) vincolanti per il legislatore
regionale in questa materia. Assumono infatti carattere
assorbente alcuni profili delle censure mosse dal remittente
che si riconducono alla violazione di norme costituzionali
diverse dall'art. 117, nonché ad un limite alla potestà
legislativa regionale rimasto fondamentalmente invariato
nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117:
vale a dire il limite, individuato dalla costante giurisprudenza
di questa Corte (ed oggi espresso nella riserva alla potestà
esclusiva dello Stato della materia “ordinamento civile”,
ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lettera l, della
Costituzione), consistente nel divieto di alterare le regole
fondamentali che disciplinano i rapporti privati (cfr.,
da ultimo, sentenze n. 82 del 1998, n. 352 del 2001).
La Regione era ed è bensì competente a disciplinare le attività
di bonifica, a programmarle sul territorio, a regolarne
l'esercizio da parte degli enti pubblici e dei privati proprietari,
a stabilire le modalità di gestione delle relative opere
(cfr. sentenze n. 66 del 1992, n. 326 del 1998). In questo
ambito non è escluso che la legge regionale potesse e possa
anche dettare norme per disciplinare in modo nuovo forme
di gestione, costituitesi nel tempo in epoche risalenti,
di opere di interesse generale, come quelle di adduzione,
di distribuzione, di utilizzo e di recupero delle acque,
e di sistemi irrigui.
Ma la norma impugnata non si limita a riordinare l'esercizio
delle attività di bonifica e la gestione delle relative
opere, bensì dispone senz'altro la soppressione ex lege
di organismi e di gestioni, anche di carattere privato,
stabilendo che i consorzi di bonifica – enti pubblici economici
a base associativa, nell'attuale configurazione (cfr., nella
Regione Emilia-Romagna, gli artt. 5 e 6 della legge regionale
26 novembre 1984, n. 59) – non solo subentrino nell'esercizio
dei compiti e delle funzioni dei predetti organismi, ma
succedano ad essi nei rapporti giuridici e amministrativi,
dunque pure nella titolarità dei beni eventualmente posseduti,
al di fuori di ogni procedura di eventuale ablazione per
ragioni di interesse pubblico, con conseguente corresponsione
di indennizzi.
In tal modo la norma censurata, da un lato, travalica il
limite, ora ricordato, del divieto di alterare le fondamentali
regole del diritto privato; dall'altro lato si risolve in
una violazione dei principi costituzionali di autonomia
e di salvaguardia della proprietà privata e della libertà
di associazione. La legge regionale, infatti, pretende di
incidere sulla stessa esistenza degli organismi privati
di cui dispone la soppressione, e dunque sul nucleo irriducibile
della loro autonoma sfera giuridica.
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4. – La disposizione impugnata deve pertanto
essere dichiarata costituzionalmente illegittima, restando
assorbito ogni altro profilo della questione sollevata.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale
dell'articolo 4 della legge della Regione Emilia-Romagna
23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge
regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di
enti di bonifica – Delega di funzioni amministrative”).
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
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Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
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