| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 luglio 2004 n. 281
Pres. ZAGREBELSKY, Red. VACCARELLA |
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Edilizia e urbanistica - Controversie in
materia di edilizia e urbanistica aventi per oggetto atti
delle amministrazioni pubbliche – Giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo - Artt. 34 e 35, c. 1°, d.lgs.
31-3-1998, n. 80
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E’ illegittimo l'art. 34, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia
e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia
la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie
aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi
comprese quelle relative al risarcimento del danno.
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Sono inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1,
del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevate,
in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione,
dalla Corte di cassazione a sezioni unite civili, dal Tribunale
di Bologna e dal Tribunale di Forlì con le ordinanze n.
89, n. 97 e n. 381 del 2002 (1).
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(1)
Cfr. sentt. 292 del 2000 e 204 del 2004. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE Giudice;
Fernanda CONTRI Giudice; Guido NEPPI MODONA Giudice; Piero
Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale MARINI Giudice; Franco
BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco AMIRANTE
Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA Giudice;
Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice; Alfonso
QUARANTA Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), promossi con ordinanze del 15 settembre 2001
dal Tribunale di Verona, del 29 novembre 2001 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Vicenza, sezione distaccata
di Schio, dell'11 dicembre 2001 dalla Corte di cassazione,
del 6 dicembre 2001 dal Tribunale di Bologna, del 15 febbraio
2002 dal Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora,
del 14 febbraio 2002 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Modena,
sezione distaccata di Sassuolo, del 1° marzo 2002 dal Tribunale
di Parma, sezione distaccata di Fidenza, del 27 febbraio
2002 dal Tribunale di Melfi, del 22 aprile 2002 dalla Corte
d'appello di Genova, del 1° marzo 2002 dal Tribunale di
Parma, sezione distaccata di Fidenza, del 23 luglio 2001
dal Tribunale di Bassano del Grappa, del 4 giugno 2002 dal
Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, del 1°
agosto 2002 dal Tribunale di Lanusei, del 21 ottobre e del
4 novembre 2002 dalla Corte di cassazione, rispettivamente
iscritte ai nn. 63, 79, 89, 97, 151, 175, 176, 216, 219,
310, 312, 341, 381, 520 e 584 del registro ordinanze 2002
e al n. 47 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 10, 11, 15, 18,
20, 26, 33, 36 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2002
e nn. 3 e 7, prima serie speciale, dell'anno 2003.
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Visti l'atto di costituzione del Comune di
Sassuolo nonché gli atti di intervento della Federconsumatori
di Bologna e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice
relatore Romano Vaccarella.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ordinanza dell'11 dicembre 2001
(r.o. n. 89 del 2002) le sezioni unite della Corte di cassazione,
in sede di regolamento di giurisdizione proposto da Belfrontizio
s.p.a., in un giudizio volto ad ottenere, in via principale,
il risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla società
a seguito di inadempimento del Comune di Acireale a convenzione
di lottizzazione e, in subordine, l'indennizzo per arricchimento
senza causa dell'ente convenuto, hanno sollevato, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), per eccesso rispetto alla delega conferita
dall'art. 11, comma 4, lettera g), della legge n. 59 del
1997, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica,
non si limitano ad estendere alle controversie inerenti
a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di
legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo,
ma istituiscono una nuova figura di giurisdizione esclusiva
e piena con riferimento all'intero ambito delle controversie
aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle
amministrazioni pubbliche.
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1.1. – In punto di rilevanza, il giudice
a quo, ricordato preliminarmente che parte attrice aveva
adito contemporaneamente sia il Tribunale di Acireale che
il TAR per la Sicilia, assumendo di aver eseguito, da parte
sua, le opere di urbanizzazione alla cui realizzazione si
era impegnata e di averle trasferite al Comune, il quale,
viceversa, non aveva rilasciato la concessione edilizia
relativa ad un certo lotto, per la pretesa inefficacia del
piano regolatore generale di zona, precisa che la controversia,
avendo ad oggetto il risarcimento del danno per comportamento
della pubblica amministrazione nella fase di attuazione
di un piano di lottizzazione – che è strumento urbanistico
di dettaglio, concernente l'uso del territorio – va ricondotta
all'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998. Evidenzia
quindi che nella fattispecie non trovano applicazione né
l'art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
riserva al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione
esclusiva, le controversie «in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione» degli accordi conclusi tra amministrazione
procedente e terzi, al fine di «determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale», né l'art. 16 della
legge 28 gennaio 1977, n. l0, che sancisce la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo con riguardo ai provvedimenti
di rilascio o di diniego della concessione, ai contributi
di urbanizzazione e alle sanzioni amministrative: e ciò
in quanto alla disposizione censurata deve essere attribuita,
in ragione della sua specificità (di norma sulla giurisdizione)
e della sua tendenziale onnicomprensività (estensibile anche
agli accordi conclusi in materia urbanistica), efficacia
derogatoria, ai fini che qui interessano, rispetto a tutta
la normativa anteriore.
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1.2. – Quanto alla non manifesta infondatezza
del dubbio prospettato, la Corte, richiamata la propria,
precedente ordinanza del 9 marzo 2001, rileva che la ratio
della legge delega era di estendere la giurisdizione amministrativa
già esistente, nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica
e dei servizi pubblici, ai diritti patrimoniali consequenziali,
ivi compreso il risarcimento del danno, in modo da concentrare
davanti a un solo giudice e la fase di controllo di legittimità
dell'azione amministrativa, e quella della riparazione per
equivalente, così rendendo piena ed effettiva la tutela
del cittadino.
Non a caso – ricorda il collegio rimettente – con riferimento
alla materia dei servizi pubblici, l'art. 33 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 è già stato dichiarato incostituzionale
per eccesso di delega (sentenza n. 292 del 2000). Per ragioni
analoghe anche gli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma l,
sembrano esorbitare dall'ambito della delega: il combinato
disposto delle norme citate, infatti, istituisce una nuova
ipotesi di giurisdizione esclusiva e piena che abbraccia
l'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti,
provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni in materia
urbanistica ed edilizia e cioè un settore suscettivo di
tendenziale, ulteriore estensione, in ragione dell'amplissima
definizione della materia urbanistica (peraltro non compresa
nella delega), posto che questa concerne tutti gli aspetti
dell'uso del territorio.
Né – argomenta ancora il Supremo Collegio – sulla rilevanza
della questione può influire l'entrata in vigore della legge
21 luglio 2000, n. 205, che con l'art. 7 sostituisce l'art.
34 riproducendone il contenuto: la nuova legge invero, in
difetto di espressa previsione in tal senso, non ha efficacia
retroattiva ma si applica solo ai giudizi instaurati successivamente
alla sua entrata in vigore (salvi gli effetti convalidanti
per i giudizi già pendenti davanti al giudice amministrativo).
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2. – La stessa questione di costituzionalità
è stata riproposta dalle sezioni unite con altre due ordinanze,
l'una del 21 ottobre e l'altra del 4 novembre 2002 (rispettivamente,
r.o. n. 584 del 2002 e n. 47 del 2003), entrambe pronunciate
in sede di regolamento preventivo di giurisdizione. Essa
è stata inoltre sollevata dai Tribunali di Bologna (r.o.
n. 97 del 2002), Cassino (r.o. n. 151 del 2002), Modena
(r.o. nn. 175 e 176 del 2002), Parma (r.o. n. 216 del 2002)
e Forlì (r.o. n. 381 del 2002), nonché, ma nei riguardi
del solo art. 34, dai Tribunali di Verona (r.o. n. 63 del
2002), Vicenza (r.o. n. 79 del 2002), Melfi (r.o. n. 219
del 2002), Lanusei (r.o. n. 520 del 2002), Parma (r.o. n.
312 del 2002), Bassano del Grappa (r.o. n. 341 del 2002)
e dalla Corte d'appello di Genova (r.o. n. 310 del 2002).
Le argomentazioni, in punto di rilevanza e di non manifesta
infondatezza, sostanzialmente ricalcano quelle del Supremo
Collegio innanzi esposte, salve le precisazioni che seguono.
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2.1. – L'ordinanza delle sezioni unite del
21 ottobre 2002 (r.o. n. 584 del 2002) è intervenuta in
relazione al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Firenze,
con atto di citazione notificato l'11 novembre 1998, da
Sirio Cecchi e Carlo Somigli, al fine di ottenere il ristoro
dei danni da essi subiti a seguito della perdita del diritto
dominicale su alcuni terreni, occupati in via d'urgenza
e irreversibilmente acquisiti per la realizzazione di un'opera
pubblica, da Ferrovie dello Stato s.p.a., quale proprietaria
dell'opera, e da C.I.R. s.r.l., quale capogruppo e mandataria
dell'associazione di imprese concessionaria dei lavori.
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2.1.1. – In punto di rilevanza la Corte regolatrice
chiarisce che il convincimento in ordine all'applicabilità
dei commi 1 e 2 dell'art. 34 del decreto legislativo n.
80 del 1998, nella loro originaria formulazione, non è scalfito
dai rilievi formulati nelle ordinanze n. 123 del 2002 e
n. 340 del 2002, con le quali questa Corte, in relazione
a giudizi instaurati dopo il 30 giugno 1998 e prima del
10 agosto 2000, ebbe a dichiarare inammissibili le relative
censure, per non essere stata vagliata l'opzione interpretativa
secondo cui l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, sostituendo
il testo degli artt. 33, 34 e 35 del decreto legislativo
n. 80 del 1998, non solo avrebbe trasformato la natura delle
disposizioni, da legge in senso materiale a legge in senso
formale, così affrancandole dal vizio di eccesso di delega,
ma avrebbe anche disciplinato la giurisdizione, per i giudizi
innanzi indicati, apportando eccezioni al principio sancito
dall'art. 5 cod. proc. civ., attraverso il mantenimento
dell'art. 45, comma 18, del d.lgs. n. 80 del 1998, relativo
alla devoluzione al giudice amministrativo delle controversie
di cui agli artt. 33 e 34, a partire dal 1° luglio 1998.
Richiamato l'iter argomentativo già esplicitato nell'ordinanza
n. 12198 del 5 luglio 2002, osservano le sezioni unite che
la “sostituzione” di una norma di regola esprime una vicenda
innovativa con effetti “ex nunc”, posto che essa non comporta
l'eliminazione o la modificazione ab origine della disposizione
sostituita – della quale viene anzi sottintesa la perdurante
validità fino al momento della sostituzione – e che nessuna
rilevanza può attribuirsi alla sua appartenenza ad un testo
normativo del quale non sia modificata la data di entrata
in vigore, trattandosi di elemento logicamente conciliabile
con l'intento di conservare la disposizione sostituita fino
al momento in cui la sostituzione diventa operativa.
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2.1.2. – In questo giudizio è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto
l'inammissibilità per irrilevanza o l'infondatezza della
questione proposta, osservando come l'opzione interpretativa
seguita dalla Suprema Corte, e posta a fondamento del dubbio
di costituzionalità sollevato, non possa essere condivisa,
dal momento che essa si basa su criteri di ordine logico,
sistematico e storico, laddove l'esegesi delle norme censurate
proposta dalla Corte costituzionale con la declaratoria
di inammissibilità della questione, contenuta nell'ordinanza
n. 123 del 2002, si fonda sul dato letterale, prima regola
ermeneutica applicabile – ad esclusione delle altre, ove
conduca a risultati appaganti – a norma dell'art. 12 delle
preleggi.
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2.2. – L'ordinanza del 4 novembre 2002 (r.o.
n. 47 del 2003) è stata pronunciata dalle sezioni unite
nel corso di un giudizio proposto innanzi al Tribunale di
Napoli da Maria Rosaria, Vittorio e Clara Leone che, con
atto di citazione notificato il 28 aprile 1999, hanno chiesto
la condanna del Comune di Portici al risarcimento dei danni
da essi subiti per essere stati, alcuni terreni di loro
proprietà, occupati dall'ente convenuto in via d'urgenza
ed irreversibilmente impiegati nella realizzazione di opere
stradali, in modo asseritamente illegittimo per l'invalidità
della dichiarazione di pubblica utilità e dei successivi
atti determinativi dell'indennità di esproprio nonché della
relativa accettazione in sede di cessione volontaria.
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2.2.1. – Anche in questo giudizio è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto
l'inammissibilità per irrilevanza ovvero l'infondatezza
della questione proposta sulla base delle medesime argomentazioni
svolte nel giudizio di cui all'ordinanza n. 584 del 2002
(sub 2.1.2.).
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2.3. – Il Tribunale di Verona ha sollevato
analoga questione con ordinanza del 15 settembre 2001 (r.o.
n. 63 del 2002), nel corso di un giudizio promosso da Idelma,
Anna Maria, Giovanna, Tiziana e Beniamino Boscaini nonché
da Marcellina Buzzi, con atto di citazione notificato il
25 novembre 1999, volto ad ottenere la condanna del Comune
di Sona alle restituzioni e/o al risarcimento dei danni
conseguenti all'occupazione e al mancato perfezionamento
della procedura espropriativa di un terreno di loro proprietà.
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2.4. – Il Tribunale di Vicenza, sezione distaccata
di Schio, ha proposto analogo incidente di costituzionalità
con ordinanza del 23 novembre 2001 (r.o. n. 79 del 2002)
nel corso di un'azione di spoglio intentata, con ricorso
depositato il 18 giugno 1999, da Oreste Savegnago nei confronti
della Provincia di Vicenza, al fine di ottenere la reintegrazione
nel possesso di porzioni di terreno di sua proprietà indebitamente
occupate e assoggettate a procedura espropriativa dall'ente
convenuto, in quanto non comprese nello stato di consistenza
e nel relativo decreto di occupazione.
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2.4.1. – In punto di rilevanza, osserva il
giudice a quo che la domanda possessoria, originata da un
comportamento materiale, esplicato in assoluta carenza di
potere e lesivo dei diritti soggettivi del ricorrente, deve
considerarsi disciplinata dall'art. 34 del decreto legislativo
n. 80 del 1998, atteso che la nuova giurisdizione esclusiva
riguarda «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti in
materia urbanistica ed edilizia», e che nella materia urbanistica
rientrano tutti gli aspetti dell'uso del territorio, come
ripetutamente affermato dal Supremo Collegio.
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2.5. – L'ordinanza di rimessione del Tribunale
di Bologna del 6 dicembre 2001 (r.o. n. 97 del 2002) è intervenuta
nel corso di un procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies
cod. proc. civ..
La domanda cautelare, proposta con ricorso depositato il
28 febbraio 2000, era volta ad ottenere, a tutela del diritto
alla salute dei cittadini, la condanna in via d'urgenza
dell'amministrazione comunale all'adozione di misure di
disciplina del traffico sul territorio comunale, rispettose
delle prescrizioni contenute nel d.m. 21 aprile 1999, n.
163 e nella legge 26 ottobre 1995, n. 447.
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2.5.1. – In punto di rilevanza, osserva il
rimettente che l'applicabilità dell'art. 34 alla controversia
sottoposta al suo esame deriva dall'ampiezza della nozione
di materia urbanistica, nella quale, secondo i consolidati
orientamenti del Supremo Collegio, sono ricompresi tutti
gli usi del territorio, nessuno escluso, e quindi «da un
lato, la disciplina normativa e/o pianificatoria proveniente
dalla P.A.; dall'altro, aspetti di utilizzazione concreta
del territorio da parte della P.A.».
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2.5.2. – In questo giudizio è intervenuta
la Federconsumatori di Bologna – associazione provinciale
autonoma e democratica di consumatori e utenti – che ha
sostenuto l'inammissibilità della sollevata questione.
Dedotto che il petitum dell'azione cautelare proposta è
il c.d. bene della vita, mentre la causa petendi è il mancato
rispetto, da parte dell'amministrazione comunale, dei limiti
previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia
di inquinamento atmosferico, sostiene l'interveniente che
competente a conoscerne è il giudice ordinario, in quanto
giudice “naturale” in materia di tutela del diritto alla
salute e all'ambiente salubre e integro, laddove nessuna
attinenza ha l'incoato giudizio con la materia del traffico
e conseguentemente con l'uso del territorio.
Afferma poi che in ogni caso, essendo stato depositato il
ricorso il 28 febbraio 2000, e quindi in epoca anteriore
all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, dovrebbe
farsi applicazione, ove fosse vero l'assunto del rimettente,
degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998.
Tali norme sono tuttavia venute meno, la prima, perché dichiarata
costituzionalmente illegittima per eccesso di delega, e,
la seconda, per il principio dell'invalidità consequenziale.
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2.6. – Il Tribunale di Cassino, sezione distaccata
di Sora, ha sollevato la questione di costituzionalità con
ordinanza del 15 febbraio 2002 (r.o. n. 151 del 2002), pronunciata
nel corso di una causa civile iniziata, il 1° febbraio 2000,
da Lamesi Giovanni contro l'amministrazione provinciale
di Frosinone, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità
dell'occupazione nonché il risarcimento dei danni conseguenti
all'irreversibile trasformazione di un fondo di proprietà
dell'attore, destinato dall'ente convenuto alla realizzazione
di un ponte e di una variante alla strada provinciale.
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2.7. – Il Tribunale di Modena, sezione distaccata
di Sassuolo, in sede di decisione di due distinti processi
civili di primo grado, aventi ad oggetto la richiesta di
risarcimento dei danni conseguiti al perfezionamento di
altrettante fattispecie di accessione invertita di terreni,
ha formulato il dubbio di legittimità costituzionale degli
artt. 34 e 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998 con
due ordinanze, depositate entrambe il 14 febbraio 2002 (r.o.
n. 175 e n. 176 del 2002).
In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che vari
privati, con separati atti di citazione in data 21 febbraio
2000, avevano convenuto in giudizio il Comune di Sassuolo
e le società UNI.CA.PRO s.c.r.l., A.B.I.T. COOP s.c.r.l.,
C.M.E. s.r.l., Cooperativa Edilizia Case Popolari s.c.r.l.,
Società di Costruzioni s.c.r.l. nonché l'I.A.C.P. – Istituto
Autonomo Case Popolari – della Provincia di Modena, al fine
di sentirli condannare al risarcimento del danno derivato
dall'accessione invertita maturata a seguito della illegittima
occupazione ed irreversibile trasformazione di un terreno
nell'ambito di un piano per l'edilizia residenziale pubblica
(comparto PEEP), in relazione al quale il Comune di Sassuolo
aveva ceduto il diritto di superficie ai convenuti. Questi,
costituitisi in giudizio, avevano tra le altre cose eccepito
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice
adito, in ordine al quale il Tribunale ha sollevato le questioni
innanzi alla Corte costituzionale.
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2.7.1. – Si è costituito, fuori termine in
entrambi i giudizi, il Comune di Sassuolo il quale ha concluso
affinché sia dichiarata l'irrilevanza e, in subordine, l'infondatezza
del dubbio di costituzionalità prospettato dal Tribunale
di Modena.
A tale fine, ha sostenuto che la rilevanza della questione
de qua sarebbe venuta meno per effetto della entrata in
vigore della legge n. 205 del 2000 che ha riprodotto, sostituendoli
nell'immutato contesto normativo del 1998, gli articoli
denunciati, con l'intento riconoscibile di non innovare
le disposizioni ivi contenute, ma piuttosto di riconfermarne
la validità, come si evince dall'utilizzo del termine “sostituisce”;
sarebbe stata così attribuita all'art. 34 «una doppia legittimazione,
sostanziale e formale, sotto il profilo della fonte normativa».
In ogni caso, poi, la modifica in parola avrebbe lasciato
integro il dettato dell'art. 45, comma 18, del decreto legislativo
n. 80 del 1998 (rimasto immutato anche dopo la sentenza
n. 292 del 2000 di questa Corte), a tenore del quale «le
controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto
sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1°
luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle
norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla
data del 30 giugno 1998»: ciò che dovrebbe indurre, ad opinione
del comparente, a ritenere l'efficacia retroattiva ed in
parte sanante della legge n. 205 del 2000, secondo l'assioma
per cui «la volontà di novare la fonte normativa di un precetto
già pienamente efficace nell'ordinamento interno, ancorché
sospettato di illegittimità costituzionale, potrebbe essere
interpretata come precisa scelta di estendere l'efficacia
della norma a tutte le ipotesi già contemplate nel vecchio
e mai modificato art. 45, comma 18, del decreto legislativo
n. 80 del 1998».
Una diversa interpretazione dell'efficacia nel tempo delle
norme sopravvenute sarebbe, dunque, secondo l'Ente, contraria
al legittimo affidamento delle parti nello svolgimento del
giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento
degli atti processuali, alla stregua delle argomentazioni
svolte dal giudice delle leggi nella sentenza n. 525 del
2000.
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2.8. – L'ordinanza di rimessione del 1° marzo
2002 del Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza
(r.o. n. 216 del 2002), è intervenuta nel corso di un processo
civile di primo grado, avente ad oggetto la condanna del
Comune di Salsomaggiore Terme ad adempiere all'obbligo,
assunto con convenzione ex art. 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, di realizzare una strada di accesso ad un
condominio sito nel territorio comunale. In punto di fatto,
il giudice a quo riferisce che un privato avente causa dall'Impresa
Edile Ferrari Renato – concessionaria del diritto di superficie
su un lotto di terreno sito nel Comune di Salsomaggiore
Terme – aveva evocato in giudizio, con atto di citazione
notificato l'11 agosto 1999, il predetto Comune al fine
di sentirlo condannare: 1) ex art. 1453 cod. civ., all'adempimento
dell'obbligo di realizzare una strada d'accesso alla via
pubblica del fabbricato ad uso civile abitazione, frattanto
realizzato sul terreno, per il quale l'ente territoriale
aveva concesso diritto di superficie ad aedificandum alla
Impresa Edile Ferrari Renato, con convenzione stipulata,
ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, per atto
pubblico del 3 marzo 1982; 2) al risarcimento dei danni
derivati e derivandi all'attore a causa dell'inadempimento
o a causa dell'eventuale, accertata impossibilità definitiva
di adempiere agli obblighi sanciti nella richiamata convenzione.
Ha anche precisato il rimettente che l'ente convenuto, costituitosi
in giudizio, aveva pregiudizialmente eccepito il difetto
di giurisdizione del giudice ordinario e, subordinatamente,
il difetto di legittimazione attiva e l'infondatezza nel
merito della pretesa.
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2.9. – L'ordinanza di rimessione del 27 febbraio
2002 del Tribunale di Melfi (r.o. n. 219 del 2002) è stata
pronunciata nel corso di un processo civile avviato con
atto di citazione, notificato il 28 dicembre 1998, per la
condanna del Comune di Rionero in Vulture al risarcimento
del danno conseguente all'avvenuta occupazione illegittima
e successiva accessione invertita di un terreno.
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2.10. – L'ordinanza di rimessione del 22
aprile 2002 della Corte d'appello di Genova (r.o. n. 310
del 2002) è stata emessa in sede di decisione di un processo
civile di appello intrapreso dal Comune di Genova nei confronti
delle cooperative edilizie a responsabilità limitata Shelley,
Iris III e Solar che lo avevano citato in giudizio in primo
grado per farsi risarcire il danno loro asseritamente cagionato
dall'inerzia dell'amministrazione nell'approvazione del
progetto di piano particolareggiato del Rio Penego, da esse
presentato nel luglio 1995 e poi diventato giuridicamente
impossibile a seguito di variazione ed approvazione del
piano regolatore generale, con conseguente vanificazione
delle potenzialità edificatorie dei suoli.
Il rimettente riferisce che il giudice di primo grado aveva
espressamente affermato la propria giurisdizione, ritenendo
che l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, ratione temporis
applicabile nella sua formulazione originaria al caso dedotto
in giudizio, facesse riferimento, per delineare la giurisdizione
amministrativa esclusiva in materia di edilizia e urbanistica,
ai soli comportamenti della pubblica amministrazione normativamente
rilevanti sotto il profilo della idoneità a dar luogo ad
un atto tacito (silenzio assenso o rifiuto), con esclusione
quindi di ogni altro comportamento non tipizzato, come quello,
consistito in un'omissione valutabile ai sensi dell'art.
2043 cod. civ., realizzatosi nella fattispecie.
Non condividendo tale ricostruzione, priva, a suo dire,
di qualsivoglia «aggancio interpretativo», il giudice a
quo considera la questione rilevante per le ricadute che
essa avrebbe sulla regolamentazione del riparto di giurisdizione,
con riguardo alla causa da decidere.
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2.11. – L'ordinanza di rimessione del 1°
marzo 2002 del Tribunale di Parma, sezione distaccata di
Fidenza (r.o. n. 312 del 2002), è stata pronunciata nel
corso di un giudizio civile promosso da Pincolini &
C. s.r.l. nei confronti del Comune di Fidenza e di Renato
Ferrari, con atto di citazione notificato, rispettivamente,
il 27 e il 30 giugno 2000, al fine di ottenere la condanna
del primo al pagamento del corrispettivo dovuto per opere
di urbanizzazione eseguite, su diretta richiesta dell'ente
medesimo (e sulla base di un contratto di appalto stipulato
con Renato Ferrari, originariamente obbligato alla loro
esecuzione), in eccedenza rispetto a quelle previste nel
piano particolareggiato di iniziativa privata, costituente
strumento urbanistico di dettaglio dell'uso del territorio.
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2.12. – L'ordinanza di rimessione del 23
luglio 2001 del Tribunale di Bassano del Grappa (r.o. n.
341 del 2002) è stata emessa in sede di decisione di un
processo civile di primo grado, intrapreso da Bassa Giuseppe,
Polon Luigino, Buratto Giovanni, Golfetto Guido e Comparin
Giorgio nei confronti del Comune di Gallio e della società
La Malga Due s.a.s., con atto di citazione notificato il
15 e 16 settembre 1999.
In punto di fatto, il rimettente riferisce che gli attori,
proprietari di appartamenti compresi in complessi edilizi
condominiali, ubicati in un'area del Comune di Gallio oggetto
di piano di lottizzazione e di relativa convenzione di lottizzazione
intercorsa tra l'ente territoriale e la s.p.a. La Malga,
avevano convenuto in giudizio, a seguito del fallimento
di quest'ultima e della cessione con decreto del giudice
delegato delle quote dei terreni comuni, compresi nell'area
lottizzata, alla s.a.s. La Malga Due, sia il Comune che
la cessionaria per sentir dichiarare la nullità – e comunque
l'inefficacia nei loro confronti – della nuova convenzione
stipulata dalla società La Malga Due con il Comune (comprendente
sostanziali modificazioni dell'originario assetto dell'area
previsto dallo strumento urbanistico esecutivo) e per sentire
inoltre accertare l'insussistenza di qualsivoglia diritto
della società La Malga Due a realizzare sull'area comune
nuove costruzioni, con la condanna della stessa alla riduzione
in pristino dei luoghi.
Il giudice a quo riferisce che il Comune di Gallio si era
difeso eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva
ed invocando una declaratoria di inammissibilità della domanda
siccome proposta nei confronti della pubblica amministrazione
per estinguere un rapporto instaurato dalla stessa nell'esercizio
dei suoi poteri autoritativi in materia urbanistica, mentre
la s.a.s. La Malga Due aveva eccepito pregiudizialmente
la carenza di giurisdizione in capo al giudice adito, stante
il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998.
In punto di rilevanza, il Tribunale rimettente osserva che
gli attori fanno valere pretese «le quali, inevitabilmente,
interferiscono nelle scelte di pianificazione edilizia compiute
dall'ente territoriale nell'esercizio dei suoi poteri in
materia», posto che esplicitamente il Comune di Gallio ha
rivelato di considerare tuttora vigente lo strumento urbanistico
esecutivo, al punto da qualificare la seconda convenzione
come integrazione di quella originaria e «così, manifestamente,
mostrando di avvalersi del potere previsto dall'art. 28,
comma quinto, della legge n. 1150 del 1942 (come sostituito
dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967)».
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2.13. – L'ordinanza di rimessione del 4 giugno
2002 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena
(r.o. n. 381 del 2002), è stata pronunciata nel corso di
un procedimento cautelare, proposto con ricorso depositato
il giorno 8 marzo 2002.
In punto di rilevanza osserva il giudice a quo che la controversia
ha ad oggetto atti e comportamenti della pubblica amministrazione
in materia urbanistica, «trattandosi di demolire un capannone
abusivo, in forza di pregressi provvedimenti amministrativi,
ritenuti definitivi». Di modo che essa non può essere decisa
indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione
di costituzionalità.
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2.14. – L'ordinanza di rimessione del l°
agosto 2002 del Tribunale di Lanusei (r.o. n. 520 del 2002)
è stata pronunciata nel corso di un processo civile di primo
grado, intrapreso da Mario e Attilio Lai nonché da Maria
Antonietta, Sebastiano, Giovanni e Pietro Alberto Maccioni
nei confronti del Comune di Tortolì, con atto di citazione
notificato il 20 dicembre 1999, al fine di ottenere il risarcimento
del danno da occupazione acquisitiva di un terreno, di proprietà
degli attori, irreversibilmente trasformato e destinato
dal convenuto ad opera pubblica.
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2.14.1. – In questo giudizio è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto
l'inammissibilità della questione proposta per insufficiente
motivazione sulla rilevanza, non avendo il rimettente adeguatamente
motivato in ordine alla irretroattività dell'art. 7 della
legge n. 205 del 2000.
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Considerato in diritto
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1. – I giudizi, ponendo questioni sostanzialmente
identiche relativamente alle stesse norme, devono essere
riuniti.
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2. – Le questioni poste dalle ordinanze n.
89 del 2002, n. 97 del 2002, e n. 381 del 2002 sono inammissibili:
la prima perché, avendo la Corte rimettente precisato che
la controversia sottopostale spetterebbe comunque alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (ex art. 11, comma
5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero ex art. 16 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10), è palese l'irrilevanza della
questione nel giudizio a quo; la seconda per l'evidente,
e perciò stesso assorbente, improponibilità della domanda
in relazione alla quale si porrebbe la questione di giurisdizione;
la terza perché il giudizio a quo è stato proposto (8 marzo
2002) nella vigenza dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998,
come sostituito dall'art. 7, lettera b), della legge 21
luglio 2000, n. 205.
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3. – Le ordinanze di rimessione pongono,
relativamente all'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 80 del 1998, questioni sostanzialmente identiche a quelle
che questa Corte ha già esaminato con riguardo all'art.
33 del medesimo decreto legislativo: entrambe le norme,
infatti, rinvengono la loro fonte nella delega conferita
dall'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
affinché il Governo, contestualmente alla devoluzione al
giudice ordinario delle controversie sulla gran parte dei
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
prevedesse «la estensione della giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative
al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica
e di servizi pubblici».
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3.1. – L'Avvocatura dello Stato ha eccepito
l'inammissibilità delle questioni in quanto – come questa
Corte aveva suggerito di considerare con le ordinanze n.
123 e n. 340 del 2002 – anche le controversie proposte anteriormente
al 10 agosto 2000 – data di entrata in vigore della legge
n. 205 del 2000 – dovevano ritenersi governate dall'art.
34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art.
7, lettera b), della legge n. 205 del 2000, dal momento
che la conservazione dell'art. 45, comma 18, del d.lgs.
n. 80 del 1998 – in forza del quale erano devolute al giudice
amministrativo le controversie di cui agli artt. 33 e 34
proposte a partire dal 1° luglio 1998 – sancirebbe una deroga
al principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ.; sicché ex
tunc la disciplina della giurisdizione si fonderebbe non
più su una legge (solo) in senso materiale ma anche su una
legge in senso formale.
L'eccezione non può essere accolta, in quanto i giudici
rimettenti hanno ampiamente, e non implausibilmente, esposto
le ragioni per le quali ritengono di non condividere l'opzione
interpretativa la cui valutazione era stata suggerita da
questa Corte; e ciò è sufficiente (cfr. sentenza n. 470
del 2002) perché le questioni poste dai rimettenti debbano
essere esaminate nel merito.
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3.2. – In relazione al principio fissato
nell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge delega n.
59 del 1997, questa Corte ha osservato nella sentenza n.
292 del 2000 – e non può qui che ribadire – come dai lavori
parlamentari emerga chiaramente che «in primo luogo il legislatore
delegante intendeva rendere piena ed effettiva la tutela
del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione,
concentrando innanzi al giudice amministrativo – nell'esercizio
della giurisdizione, sia di legittimità che esclusiva, di
cui era già titolare in materia di edilizia, urbanistica
e servizi pubblici – non solo la fase del controllo di legittimità
dell'azione amministrativa, ma anche (ove configurabile)
quella della riparazione per equivalente, ossia il risarcimento
del danno, evitando per esso la necessità di instaurare
un successivo e separato giudizio innanzi al giudice ordinario.
In secondo luogo la delega intendeva perseguire tale risultato
senza ampliare nelle suddette tre materie l'ambito delle
esistenti giurisdizioni esclusive. Per due volte infatti
fu formulata la proposta di delegare il Governo a trasferire
le tre materie in questione alla giurisdizione amministrativa
esclusiva, ed entrambe le volte essa non ebbe seguito, onde
fu approvato definitivamente un testo che di giurisdizione
esclusiva non parla».
Ne discende, così come si è statuito in ordine all'art.
33 del d.lgs. n. 80 del 1998, che anche riguardo alla materia
edilizia ed urbanistica il legislatore delegante ha affidato
al Governo non già il compito di ampliare l'ambito della
giurisdizione esclusiva, bensì quello di estendere «la giurisdizione
amministrativa esistente, tanto di legittimità che esclusiva»;
sicché soltanto «i diritti patrimoniali consequenziali,
in essi compreso il risarcimento del danno, erano l'oggetto
(normativamente individuato) di tale estensione» (sentenza
n. 292 del 2000).
Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, commi
1 e 2, del decreto legislativo n. 80 del 1998 nella parte
in cui, eccedendo dai limiti della delega, ha devoluto alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta
la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, e non si è
limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa –
nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente,
già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità
che in via esclusiva – alle controversie concernenti i diritti
patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative
al risarcimento del danno. 3.3. – La dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
80 del 1998 comporta la necessità di interpretare l'art.
35 – censurato in alcune ordinanze in connessione con l'art.
34 – nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali
consequenziali, ivi incluso il risarcimento del danno, è
limitato alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo
era già munito di giurisdizione, tanto di legittimità quanto
esclusiva.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui
istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi
ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative
al risarcimento del danno;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del medesimo decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevate, in riferimento
agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione a sezioni unite civili, dal Tribunale di Bologna
e dal Tribunale di Forlì con le ordinanze n. 89, n. 97 e
n. 381 del 2002.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
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Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
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