| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 luglio 2004 n. 280
Pres. ZAGREBELSKY, Red. CAPOTOSTI |
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Regioni - Questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, c. 4°, 5° e 6° della legge 5-6-2003, n. 131,
recante: “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3”.
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Sono illegittimi i commi 5 e 6 dell'art.
1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3).
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale del comma 4 del medesimo art. 1 della citata
legge n. 131 del 2003, sollevata, in riferimento al combinato
disposto dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione
e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, nonché dell'art. 9 dello statuto speciale per il Trentino
Alto-Adige e relative norme di attuazione, dell'art. 4 dello
statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna
e dei principi dello statuto della Regione autonoma Valle
d'Aosta, ed anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione
ed all'art. 11, comma 2, della citata legge costituzionale
n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla
Regione autonoma della Sardegna e dalla Regione autonoma
Valle d'Aosta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE Giudice;
Fernanda CONTRI Giudice; Guido NEPPI MODONA Giudice; Piero
Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale MARINI Giudice; Franco
BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco AMIRANTE
Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA Giudice;
Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice; Alfonso
QUARANTA Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3), promossi con ricorsi della Provincia autonoma di
Bolzano, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione
autonoma Valle d'Aosta, notificati il 2, il 5 ed il 7 agosto
2003 e depositati in cancelleria il 6, il 7 e l'8 successivi
ed iscritti ai nn. 59, 61 e 62 del registro ricorsi 2003.
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Visti gli atti di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 2004 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano, Sergio Panunzio per la Regione autonoma
della Sardegna, Enzo Fogliani per la Regione autonoma Valle
d'Aosta e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. - La Provincia autonoma di Bolzano, la
Regione autonoma della Sardegna e la Regione autonoma Valle
d'Aosta, con ricorsi notificati rispettivamente il 2, il
5 ed il 7 agosto 2003 e depositati il 6, il 7 e l'8 agosto
2003, hanno impugnato diverse norme della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3), e, per quanto qui interessa, hanno denunciato l'art.
1, commi 4, 5 e 6, in riferimento al combinato disposto
dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell'art.
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 nonché dell'art.
9 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e relative
norme di attuazione (Provincia autonoma di Bolzano), dell'art.
4 dello statuto speciale per la Regione Sardegna (Regione
Sardegna) e dei principi dello statuto della Regione autonoma
Valle d'Aosta (Regione autonoma Valle d'Aosta), ed anche
in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed all'art.
11, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001 (Provincia
autonoma di Bolzano e Regione Sardegna).
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2. - Tutte le ricorrenti censurano l'art.
1, comma 4, nella parte in cui contiene la delega al Governo
ad adottare decreti legislativi “meramente ricognitivi dei
principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti
nelle materie previste dall'articolo 117, comma terzo, della
Costituzione”. Tale norma consentirebbe al Governo di adottare,
nell'attuazione della delega, disposizioni “che abbiano
un contenuto innovativo e non meramente ricognitivo” dei
principi fondamentali ovvero che “si riferiscano a norme
vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale”,
in tal modo determinando un'illegittima compressione della
sfera di autonomia regionale e provinciale. Il carattere
“sostanzialmente legislativo e, quindi, innovativo” del
potere conferito al Governo, peraltro insito nella “forza
di legge che caratterizza i decreti legislativi delegati
in base a Costituzione”, sarebbe confermato – secondo la
Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna – dai
principi e criteri direttivi cui si dovrebbe attenere il
medesimo Governo nell'esercizio della delega, i primi contenuti
nello stesso comma 4, i secondi nel successivo comma 6,
i quali, infatti, mal si concilierebbero con un'attività
meramente ricognitiva.
La predetta disposizione violerebbe, altresì, secondo le
ricorrenti, la riserva di legge formale del Parlamento (e
“per di più di legge approvata in assemblea”) contenuta
nell'art. 11, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del
2001: questa disposizione costituzionale, infatti, nella
parte in cui stabilisce che i progetti di legge che riguardano
le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione
debbano essere esaminati dalla Commissione parlamentare
per le questioni regionali e – in caso di parere di quest'ultima
contrario o favorevole ma condizionato all'introduzione
di modifiche, al quale la Commissione competente per materia
in sede referente non si sia adeguata – siano approvati
a maggioranza assoluta dall'Assemblea, si riferirebbe a
tutti gli interventi legislativi inerenti alle materie di
cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, escludendo
così che la individuazione dei principi fondamentali possa
costituire oggetto di una delega legislativa, potendo tale
individuazione essere fatta solo dal Parlamento.
La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna deducono,
inoltre, che l'art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 131 del
2003, violi l'art. 76 della Costituzione, essendo incongrua
e contraddittoria una delega al Governo per l'individuazione-determinazione
dei principi fondamentali delle materie di competenza legislativa
regionale concorrente, in relazione alle quali spetta allo
Stato “proprio e solo quella parte della legislazione che
non può costituzionalmente essere delegata al Governo”.
I principi direttivi di una simile delega, inoltre, in quanto
“finalizzati alla formulazione di altri principi, verrebbero
fatalmente ad assumere un carattere di assoluta evanescenza”,
cosicché la delega contrasterebbe con l'art. 76 della Costituzione
anche per la mancanza in essa di principi e criteri direttivi
“realmente idonei ad indirizzare e limitare l'esercizio
del potere delegato al Governo”.
La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna impugnano
altresì il comma 5 del predetto art. 1, nella parte in cui
prevede che “nei decreti legislativi di cui al comma 4,
sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate
le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che
rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma
dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione”. L'illegittimità
costituzionale della citata disposizione, “conseguente e,
comunque strettamente connessa alla incostituzionalità del
comma 4 (e del collegato comma 6)”, deriverebbe, ad avviso
delle ricorrenti, in particolare dalla mancanza nella legge
delega dei necessari principi e criteri direttivi, essendo
quelli indicati ai commi 4 e 6 del medesimo art. 1 inutilizzabili
ai fini della delega del quinto comma, che ha un oggetto
diverso da quella di cui al comma 4 del medesimo articolo,
relativa alla ricognizione dei soli principi fondamentali
delle materie di competenza concorrente e non già alla individuazione
di disposizioni statali di dettaglio.
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2.1. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica
la Regione Sardegna e la Provincia autonoma di Bolzano hanno
depositato memorie nelle quali hanno insistito per l'accoglimento
dei ricorsi, ribadendo che il carattere innovativo e non
già ricognitivo dei decreti legislativi di cui all'impugnato
art. 1, comma 4, sarebbe connesso, come per qualsiasi atto
con forza di legge, al “carattere formale (inerente all'atto
normativo e non al suo contenuto) che della forza di legge
è proprio” e sarebbe confermato, in particolare, dai criteri
direttivi indicati nel comma 6 del predetto art. 1.
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3. - In tutti i giudizi si è costituito,
con separati atti, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la Corte respinga i ricorsi proposti.
La difesa erariale sostiene che i decreti delegati di cui
all'impugnato art. 1 avrebbero realmente natura ricognitiva,
contenendo le disposizioni impugnate una delega al Governo
non dissimile da quella avente ad oggetto la redazione di
testi unici compilativi o ricognitivi, volta solo a favorire
la chiarezza e la trasparenza del quadro normativo, al fine
di “orientare” l'opera del legislatore regionale e anche
di quello statale.
Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, non sarebbe
violata la presunta riserva di legge contenuta nell'art.
11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, essendo quest'ultima
norma riferita esclusivamente ai “progetti di legge” e non
ai decreti legislativi, non essendo ancora avvenuta l'integrazione
della Commissione parlamentare per le questioni regionali
prevista come facoltativa dal comma 1 del medesimo art.
11 ed essendo comunque previsto dall'impugnato art. 1, comma
4, che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito
il parere delle Camere “da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare
per le questioni regionali”.
Neppure sussisterebbe la pretesa violazione dell'art. 76
della Costituzione, non essendovi alcun impedimento giuridico
o concettuale a delegare la determinazione o, come nella
specie, la ricognizione dei principi fondamentali di una
materia di competenza legislativa esclusiva o concorrente,
“stante la diversa natura ed il diverso grado di generalità
che detti principi possono assumere rispetto ai principi
e criteri direttivi previsti in tema di legislazione delegata
dall'art. 76 della Costituzione”.
Quanto, infine, alle censure sollevate nei confronti del
comma 5 dell'art. 1 della legge n. 131 del 2003, la difesa
erariale ne sostiene l'infondatezza, osservando che la delega
meramente compilativa in esso contenuta costituirebbe un'estensione
della delega principale “per la quale valgono gli stessi
principi e criteri (…) per quanto applicabili”.
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4. - All'udienza pubblica le parti hanno
insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
negli scritti difensivi.
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Considerato in diritto
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1. - I giudizi di legittimità costituzionale
promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione
autonoma della Sardegna e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta,
con i ricorsi indicati in epigrafe, hanno ad oggetto in
particolare, per quanto qui interessa, l'art. 1, commi 4,
5 e 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Le predette disposizioni
vengono censurate per violazione del combinato disposto
dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (nonché
rispettivamente, “per quanto di ragione”, dell'art. 9 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme
di attuazione, dell'art. 4 dello statuto speciale per la
Regione Sardegna e dei “principi” dello statuto della Regione
autonoma Valle d'Aosta); dell'art. 11 della suddetta legge
costituzionale n. 3 del 2001 e dell'art. 76 della Costituzione.
Le censure, complessivamente considerate, si incentrano
in particolare sull'art. 1, comma 4, della predetta legge
n. 131 del 2003 sotto il profilo del contrasto con l'art.
76 della Costituzione per l'incongruenza e la contraddittorietà
della delega legislativa prevista. Ed invero la “mera ricognizione”,
oggetto della delega stessa, o sarebbe del tutto “inutile”,
o, altrimenti, non potrebbe non avere carattere “innovativo”,
anche perché il conferimento della “forza di legge” e la
predeterminazione dei principi e criteri direttivi cui si
dovrebbe attenere il Governo mal si concilierebbero con
un'attività meramente ricognitiva. In questo modo però,
oltre all'art. 76, sarebbe violata la riserva di legge formale
del Parlamento che l'art. 11, comma 2, della legge costituzionale
n. 3 del 2001 stabilisce per i progetti di legge riguardanti
le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione.
Inoltre, secondo le ricorrenti, non solo i principi della
delega sarebbero, per così dire, “principi al quadrato”
fatalmente destinati ad assumere “un carattere di assoluta
evanescenza”, ma sarebbero, sotto altro profilo, del tutto
carenti e comunque assolutamente inidonei ad indirizzare
e limitare l'esercizio del potere delegato del Governo a
proposito dell'ulteriore individuazione, prevista dal comma
5 del medesimo articolo, delle disposizioni incidenti su
materie di competenza concorrente rientranti anche nella
competenza esclusiva statale, come risulterebbe espressamente
nella “più gran parte dei criteri enunciati dal sesto comma”.
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2. - In via preliminare va rilevato che i
ricorsi in esame sono oggettivamente connessi e si riferiscono
a parametri costituzionali in larga misura coincidenti,
cosicché essi vanno riuniti per essere decisi con un'unica
pronuncia.
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3. - Le questioni sono in parte infondate
ed in parte fondate nei termini di seguito prospettati.
Il profilo principale dei diversi ricorsi proposti si incentra
essenzialmente sull'asserita incongruenza-contraddittorietà,
sotto molteplici profili, del conferimento di una delega
al Governo per l'adozione di decreti “meramente ricognitivi”
dei principi fondamentali delle materie dell'art. 117 della
Costituzione, tanto che, secondo le ricorrenti, la formula
della “mera ricognizione” sarebbe, in definitiva, soltanto
un espediente verbale impiegato dal legislatore per “cercare
di superare la troppo palese incostituzionalità di una delega
che avesse avuto ad oggetto la «determinazione» dei principi
fondamentali”.
Tale assunto non è però condivisibile, non tanto per la
ragione che, in determinate circostanze, l'enunciazione
di principi fondamentali relativi a singole materie di competenza
concorrente può anche costituire oggetto di un atto legislativo
delegato senza ledere attribuzioni regionali (cfr. sentenza
n. 359 del 1993 e anche n. 303 del 2003), quanto piuttosto
perché la delega in esame presenta contenuti, finalità e
profili del tutto peculiari. Proprio per questo il sindacato
di costituzionalità sulla delega legislativa postula, secondo
la costante giurisprudenza sull'art. 76 della Costituzione,
un processo interpretativo relativo all'oggetto, ai principi
ed ai criteri direttivi della delega, “tenendo conto del
complessivo contesto di norme in cui si collocano e delle
ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione”
(sentenze n. 125 del 2003, n. 425 e n. 163 del 2000).
E' in conformità a questo metodo, pertanto, che va scrutinato
l'art. 1, comma 4, della legge n. 131 del 2003, che, da
un lato, conferisce delega per l'adozione di decreti legislativi
“meramente ricognitivi” dei principi fondamentali vigenti
nelle materie dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
mentre, dall'altro lato, contestualmente stabilisce che
spetta comunque al Parlamento definire i “nuovi” principi.
Il comma 4 è in ogni caso una norma dichiaratamente di “prima
applicazione”, finalizzata a predisporre un meccanismo di
ricognizione dei principi fondamentali, allo scopo esclusivo
di “orientare” l'iniziativa legislativa statale e regionale.
Si tratta perciò di un quadro ricognitivo di principi già
esistenti, utilizzabile transitoriamente fino a quando il
nuovo assetto delle competenze legislative regionali, determinato
dal mutamento del Titolo V della Costituzione, andrà a regime,
e cioè – come già detto – fino al momento della “entrata
in vigore delle apposite leggi con le quali il Parlamento
definirà i nuovi principi fondamentali”. Per di più, è soltanto
un quadro di primo orientamento destinato ad agevolare –
contribuendo al superamento di possibili dubbi interpretativi
– il legislatore regionale nella fase di predisposizione
delle proprie iniziative legislative, senza peraltro avere
carattere vincolante e senza comunque costituire di per
sé un parametro di validità delle leggi regionali, dal momento
che il comma 3 dello stesso art. 1 ribadisce che le Regioni
esercitano la potestà legislativa concorrente nell'ambito
dei principi fondamentali espressamente determinati dallo
Stato, “o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali
vigenti”.
E' ben vero che la “forza di legge” caratterizza i decreti
delegati, ma, nel caso di specie, risulta chiaro che oggetto
della delega è esclusivamente l'espletamento di un'attività
che non deve andare al di là della mera ricognizione di
quei principi fondamentali vigenti, che siano oggettivamente
deducibili anche in base, ad esempio, alle pronunce di questa
Corte, ovvero di altre giurisdizioni. D'altra parte, anche
i principi direttivi enunciati nel citato comma 4 con il
loro contenuto assai vago e generico indirizzano e delimitano
il compito del legislatore delegato verso l'espletamento
dell'indicata funzione ricognitiva. Il Governo è infatti
abilitato a procedere, con attività adeguata e proporzionata
allo scopo, esclusivamente all'individuazione, nell'ambito
della legislazione vigente, di norme-principio chiare ed
omogenee, tenendo peraltro conto che non tutte le disposizioni
che in tal senso si autoqualificano, né “il loro compiuto
tenore letterale” costituiscono in ogni caso “principi della
legislazione dello Stato”, ma soltanto “i nuclei essenziali
del contenuto normativo” che tali disposizioni esprimono
(sentenza n. 482 del 1995).
L'intento di conferire carattere sostanzialmente ricognitivo
all'attività delegata può trovare ulteriore conferma nelle
norme procedurali previste dalla delega stessa, che dispongono
un'articolata serie di pareri obbligatori della Conferenza
Stato-Regioni, delle commissioni parlamentari competenti
e infine quello definitivo della Commissione parlamentare
per le questioni regionali sugli schemi dei decreti legislativi,
al fine esclusivo di rilevare se “non siano stati indicati
alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni
che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali
(…) ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano
la natura di principio fondamentale”. In tutte queste ipotesi
il Governo, ove decida di non attenersi alle relative indicazioni,
si deve assumere la formale responsabilità politica, comunicando
ai Presidenti delle Camere ed al Presidente della Commissione
parlamentare per le questioni regionali le specifiche motivazioni
delle difformità dei decreti rispetto al parere parlamentare.
Dal citato art. 1, comma 4, così come interpretato alla
stregua delle formule testuali adottate, del contesto normativo
in cui si colloca e delle finalità della stessa legge n.
131, quali risultano dai relativi lavori preparatori, emerge
dunque una prescrizione normativa, che giustifica una lettura
“minimale” della delega ivi disposta, tale comunque da non
consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente
innovative rispetto al sistema legislativo previgente (cfr.
sentenza n. 427 del 2000), evitando così le prospettate
censure di costituzionalità incentrate essenzialmente sulla
contraddittorietà con la riconosciuta competenza parlamentare
a definire i “nuovi” principi fondamentali.
La delega legislativa in esame può quindi essere assimilata,
date le reciproche implicazioni tra attività ricognitiva
e attività di coordinamento normativo, a quella di compilazione
dei testi unici – piuttosto frequenti a partire dalla legge
15 marzo 1997, n. 59 – per il coordinamento e la semplificazione
di una pluralità di disposizioni vigenti in una determinata
materia. La prassi parlamentare relativa a questi tipi di
delega mostra una certa indistinzione nell'uso dei termini
“delega” o “autorizzazione” da parte delle rispettive leggi
di conferimento ed anche casi di leggi formalmente di delega
caratterizzate dall'assenza o vaghezza dei principi direttivi,
le quali, nonostante il nomen e la formale attribuzione
della “forza di legge” ai relativi decreti, in realtà consentono
al Governo soltanto il coordinamento di disposizioni preesistenti
(cfr. sentenza n. 354 del 1998).
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4. - Va però osservato che con la prospettata
lettura “minimale” – l'unica conforme a Costituzione – dell'oggetto
della delega, di cui al citato comma 4, in termini di “mera
ricognizione” e non di innovazione-determinazione dei principi
fondamentali vigenti, appaiono in contrasto i commi 5 e
6 dello stesso articolo 1.
Ed infatti, il comma 5, disponendo che nei decreti legislativi
di cui al comma 4 possano essere “individuate le disposizioni
che riguardano le stesse materie, ma che rientrano nella
competenza esclusiva dello Stato”, estende l'oggetto della
delega anche all'asserita ricognizione, nell'ambito delle
materie riservate al legislatore statale, della disciplina
di quelle funzioni che hanno “natura di valore trasversale,
idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri
enti” (sentenza n. 536 del 2002). Il Governo delegato non
può però in questa ipotesi limitarsi ad una mera attività
ricognitiva, giacché, dovendo identificare le disposizioni
che incidono su materie o submaterie di competenza regionale
concorrente, contemporaneamente riservate alla competenza
esclusiva statale, deve necessariamente fare opera di interpretazione
del contenuto delle materie in questione.
Si tratta quindi di un'attività interpretativa, largamente
discrezionale, che potrebbe finire con l'estendersi anche
a tutte le altre tipologie di competenza legislativa previste
dall'art. 117 della Costituzione, attraverso la individuazione
e definizione delle materie e delle varie funzioni ad esse
attinenti. E' pertanto evidente che con la lettura “minimale”
della delega, così come configurata dal comma 4, contrasta
la disposizione del comma in esame, che amplia notevolmente
e in maniera del tutto indeterminata l'oggetto della delega
stessa fino eventualmente a comprendere il ridisegno delle
materie, per di più in assenza di appositi principi direttivi,
giacché quelli enunciati nel comma 4, a prescindere dalla
mancanza di qualsiasi rinvio ad essi, appaiono inadeguati.
Sotto questi profili risulta quindi chiara la violazione
dell'art. 76 della Costituzione.
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5. - Il prospettato contrasto con la configurazione
“minimale” della delega è riscontrabile anche riguardo al
comma 6 dello stesso art. 1, che, nell'indicare i criteri
direttivi della delega, fa espresso riferimento – mutuando
le formule lessicali della legge 22 luglio 1975, n. 382
relative al trasferimento delle funzioni amministrative
alle Regioni – ai “settori organici della materia”, nonché
ai criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni
e da quelle “affini, presupposte, strumentali e complementari”,
allo scopo di individuare i principi fondamentali vigenti.
E' evidente che in questo modo viene del tutto alterato
il carattere ricognitivo dell'attività delegata al Governo
in favore di forme di attività di tipo selettivo, dal momento
che i predetti criteri direttivi non solo evocano nella
terminologia impiegata l'improprio profilo della ridefinizione
delle materie, ma stabiliscono, sia pure in modo assolutamente
generico, anche una serie di “considerazioni prioritarie”
nella prevista identificazione dei principi fondamentali
vigenti, tale da configurare una sorta di gerarchia tra
di essi. Il citato comma 6 elenca infatti una serie di criteri
direttivi destinati ad indirizzare, a prescindere dall'ambiguità
delle singole previsioni, il Governo nella formazione dei
decreti delegati, che pur dovrebbero essere “meramente ricognitivi”,
a prendere prioritariamente in considerazione predeterminati
interessi e funzioni. L'oggetto della delega viene così
ad estendersi, in maniera impropria ed indeterminata, ad
un'attività di sostanziale riparto delle funzioni e ridefinizione
delle materie, senza peraltro un'effettiva predeterminazione
di criteri.
In definitiva appaiono in contrasto con l'oggetto “minimale”
della delega, così come configurato dal comma 4 in termini
di “mera ricognizione” dei principi fondamentali vigenti,
i citati commi 5 e 6 dello stesso art. 1, che viceversa
indirizzano, in violazione dell'art. 76 della Costituzione,
l'attività delegata del Governo in termini di determinazione-innovazione
dei medesimi principi sulla base di forme di ridefinizione
delle materie e delle funzioni, senza indicazione dei criteri
direttivi.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale, sotto
i profili prospettati, dei predetti commi 5 e 6 dell'art.
1 della citata legge n. 131 del 2003, restando assorbite
le ulteriori censure.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n.
131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del comma 4 del medesimo art. 1 della citata legge n. 131
del 2003, sollevata, in riferimento al combinato disposto
dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché
dell'art. 9 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige
e relative norme di attuazione, dell'art. 4 dello statuto
speciale per la Regione autonoma della Sardegna e dei principi
dello statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, ed anche
in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed all'art.
11, comma 2, della citata legge costituzionale n. 3 del
2001, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione
autonoma della Sardegna e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta
con i ricorsi indicati in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
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Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
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