| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 27 luglio 2004 n. 279
Pres. ZAGREBELSKY, Red. VACCARELLA |
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Pubblico impiego - Controversie in materia
di procedure concorsuali per l’assunzione - Giurisdizione
del G.O. solo per quelle relative a concorsi interni.
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E’ manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 68 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art.
29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), e poi trasfuso nell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Modica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Guido NEPPI MODONA Giudice;
Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale MARINIGiudice;
Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco
AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA
Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), come sostituito dall'art. 29 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), e poi trasfuso nell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), promosso con ordinanza del 2 maggio 2003 dal
Tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra
Sergio Di Gregorio e il Comune di Modica ed altri, iscritta
al n. 875 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 2003.
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Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il Giudice
relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da
Sergio Di Gregorio contro il Comune di Modica – al fine
di sentir dichiarare l'illegittimità della sua esclusione
dal concorso interno, bandito dall'ente convenuto, per l'accesso
a quattro posti di istruttore direttivo amministrativo –
il Tribunale di Modica, con ordinanza del 2 maggio 2003,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come
sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e poi trasfuso
nell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella
parte in cui, «prevedendo la giurisdizione del giudice ordinario
per le sole controversie in materia di concorsi interni
per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
e, viceversa, la giurisdizione del giudice amministrativo
per le controversie in materia di concorsi esterni, impone
una differenziata tutela giurisdizionale in situazioni analoghe,
consentendo solo ai concorrenti dei concorsi interni la
tutela dei diritti soggettivi violati»;
che preliminarmente il rimettente – rilevato che la controversia
de qua rientra tra quelle, relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che la
norma impugnata devolve, in generale, alla cognizione del
giudice ordinario (con regola alla quale sono sottratte
soltanto le controversie in materia di procedure concorsuali
per l'assunzione, attribuite dal comma 4 della stessa disposizione
alla giurisdizione del giudice amministrativo) – ricorda
come la giurisprudenza assolutamente prevalente operi una
netta distinzione tra procedura concorsuale interna ed esterna,
ritenendo devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo
soltanto la seconda e facendo invece rientrare la prima
– in quanto semplice vicenda modificativa del rapporto di
lavoro in atto – nella giurisdizione del giudice ordinario;
che tale assunto, peraltro, non appare al rimettente condivisibile,
posto che, a suo avviso, anche la sequenza di atti in cui
si sostanzia il concorso interno costituisce una vera e
propria procedura concorsuale, del resto universalmente
definita «concorso», senza considerare che è incongruo sostenere,
da un lato, la necessità di osservare in ogni caso modalità
che non collidano con il disposto dell'art. 97 e, dall'altro,
che la relativa procedura, avendo una diversa natura giuridica,
sfugge alla giurisdizione del giudice speciale;
che, ad avviso del giudice a quo, poiché l'inequivoca dizione
testuale indica la volontà del legislatore di includere
nell'ambito del controllo del giudice amministrativo tutte
le ipotesi di incardinazione del rapporto di lavoro alle
dipendenze della P.A., si tratti o meno di prima assunzione,
meriterebbe di essere seguito l'indirizzo giurisprudenziale,
minoritario, che ritiene devolute al giudice amministrativo
le controversie relative sia ai concorsi di prima assunzione,
sia a quelli interni per posti di qualifica superiore, essendo
irrilevante che, in caso di procedura concorsuale interna,
non vi sarebbe una vera e propria assunzione del candidato
(in quanto già alle dipendenze dell'ente che bandisce il
concorso) bensì soltanto “assunzione” nel posto messo a
concorso;
che, a conforto di ciò, il rimettente ricorda che questa
Corte ha più volte ribadito che il reclutamento del personale
nella P.A., previo svolgimento della necessaria procedura
concorsuale, comporta sempre l'accesso a un nuovo posto
di lavoro, con conseguente devoluzione dell'intera controversia,
anche quando si verta in tema di concorsi riservati, alla
giurisdizione del giudice amministrativo (ordinanza n. 2
del 2001), e che occorre, pur dopo la c.d. privatizzazione
del rapporto di pubblico impiego, che i concorsi interni
non siano né arbitrari, né irragionevoli, e consentano comunque
di selezionare i soggetti più capaci e meritevoli;
che, tuttavia, poiché è assolutamente preponderante l'indirizzo
interpretativo che afferma la giurisdizione del giudice
ordinario sulle controversie inerenti a procedure di concorso
interno, come quella dedotta in giudizio, ritiene il giudice
a quo che la disciplina di cui alle norme impugnate non
si sottragga al dubbio di contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
in quanto essa, limitando in maniera del tutto ingiustificata
ai soli candidati delle procedure concorsuali interne, e
non anche a quelli delle procedure esterne, la tutela dei
diritti soggettivi violati, contravviene ai principi di
parità e di ragionevolezza;
che, in punto di rilevanza, evidenzia il rimettente che
essa è insita nella stessa pregiudizialità, ai fini della
decisione, della questione di giurisdizione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha segnalato come in tempi recentissimi
l'opzione interpretativa sottesa alla questione sollevata
dal Tribunale di Modica sia stata smentita dalle sezioni
unite della Corte di cassazione, le quali hanno statuito
che la riserva al giudice amministrativo della giurisdizione
in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, operata dall'art.
63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, deve intendersi
riferita anche alle procedure selettive dirette a permettere
l'accesso del personale già in servizio ad una fascia o
area superiore, e cioè alle controversie in materia di concorsi
interni e procedure di promozione (Cass. S.U. 15 ottobre
2003, n. 15403);
che a giudizio dell'interveniente, la rilevante modifica
del diritto vivente in tal modo introdotta impone la trasmissione
degli atti al giudice a quo, per una rivalutazione della
fondatezza del dubbio;
che, in subordine, l'Avvocatura chiede che la questione
venga dichiarata inammissibile o comunque infondata, in
quanto il riparto di giurisdizione in materia di pubblico
impiego segue linee strettamente connesse alla qualificazione
dei rapporti giuridici sottesi, sicché la soluzione che,
a rapporto costituito, faccia prevalere, relativamente alle
procedure concorsuali interne, la valenza contrattuale e
laburistica, relegando in secondo piano quella pubblicistica,
non appare di per sé irragionevole.
Considerato che il Tribunale di Modica dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.
68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come
sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59), e poi trasfuso nell'art. 63, comma
4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
laddove, in violazione del principio di parità e di ragionevolezza,
«prevedendo la giurisdizione del giudice ordinario per le
sole controversie in materia di concorsi interni per l'assunzione
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, viceversa,
la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie
in materia di concorsi esterni, impone una differenziata
tutela giurisdizionale in situazioni analoghe, consentendo
solo ai concorrenti dei concorsi interni la tutela dei diritti
soggettivi violati»;
che la questione è manifestamente inammissibile in quanto,
secondo il diritto vivente, quale ricostruito dal rimettente,
nel giudizio a quo la giurisdizione sarebbe spettata al
giudice ordinario e sarebbe stata, pertanto, idonea ad assicurare
la «tutela dei diritti soggettivi violati»;
che, conseguentemente, del tutto irrilevante in quel giudizio
è la circostanza che, nelle procedure concorsuali esterne,
la giurisdizione fosse devoluta, malgrado l'omogeneità delle
fattispecie, al giudice amministrativo;
che il sopravvenuto mutamento del c.d. diritto vivente,
a seguito del quale spettano al giudice amministrativo tutte
le controversie aventi ad oggetto qualsiasi procedura concorsuale,
esterna o interna, non elide la rilevata, manifesta inammissibilità
della questione, sollevata dal rimettente – senza, peraltro,
in alcun modo argomentare la pretesa inadeguatezza della
giurisdizione amministrativa – sul presupposto dell'esistenza
di una irragionevole disparità di trattamento, quanto alla
giurisdizione, tra due procedure concorsuali strutturalmente
simili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art.
29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), e poi trasfuso nell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Modica con l'ordinanza in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
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Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.
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