| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 27 luglio 2004 n. 272
Pres. ZAGREBELSKY, Red. CAPOTOSTI |
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Servizi pubblici locali di rilevanza economica
- Questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del
decreto-legge 30-9-2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento
dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla
legge 24-11-2003, n. 326.
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E’ illegittimo l'art. 14, comma 1, lettera
e), e comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
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Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, è illegittimo l'art. 113, comma 7, limitatamente
al secondo ed al terzo periodo, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), nel testo sostituito dall'art. 35, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2002).
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Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, è illegittimo l'art. 113-bis dello stesso decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto
dal comma 15 dell'art. 35 della citata legge n. 448 del
2001.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 1 – ad eccezione della
lettera e) già dichiarata costituzionalmente illegittima
– del medesimo decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella citata legge 24 novembre
2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione, dalla Regione Toscana.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Guido NEPPI MODONA Giudice;
Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale MARINIGiudice;
Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco
AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA
Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, promosso con ricorso della Regione Toscana notificato
il 21 gennaio 2004, depositato in cancelleria il 29 successivo
ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2004.
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Visto l'atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2004 il Giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana
e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato
il 21 gennaio 2004 e depositato il successivo 29 gennaio,
ha impugnato diverse norme del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, e, per quanto qui interessa, ha denunciato l'art.
14, commi 1 e 2, in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione.
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2. - Il censurato art. 14, commi 1 e 2, del
d.l. n. 269 del 2003, come modificato dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, ha modificato sia l'art. 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) – già modificato dall'art.
35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2002) in tema di servizi pubblici locali
di rilevanza economica – sia l'art. 113-bis del medesimo
d. lgs. n. 267 del 2000, introdotto dal citato art. 35 della
legge n. 448 del 2001, sui servizi pubblici locali privi
di rilevanza economica.
In particolare, la normativa impugnata ha sostituito la
distinzione fra servizi pubblici locali “di rilevanza industriale”
e servizi pubblici locali “privi di rilevanza industriale”
con quella fra servizi pubblici locali “di rilevanza economica”
e servizi pubblici locali “privi di rilevanza economica”
ed ha specificato che le disposizioni che disciplinano puntualmente
le modalità di gestione dei servizi pubblici locali – anch'esse
oggetto di modifica – attengono alla tutela della concorrenza
e sono inderogabili ed integrative delle specifiche normative
di settore. Quanto alla disciplina delle modalità di gestione
dei predetti servizi, la normativa impugnata ha stabilito
che: la gestione dei servizi di rilevanza economica può
essere affidata a società di capitali individuate con gara
ad evidenza pubblica o a società miste, i cui soci privati
siano scelti con gara ad evidenza pubblica, o a società
a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici
che la controllano; la gestione dei servizi privi di rilevanza
economica avviene mediante affidamento diretto ad istituzioni
ed aziende speciali o anche a società a capitale interamente
pubblico, con esclusione dei privati e delle società miste.
Infine, si è provveduto a disciplinare la scadenza del periodo
di affidamento in esito alla successiva gara di affidamento
al nuovo gestore nonché il periodo di transizione per il
passaggio dalle esistenti gestioni a quelle da affidarsi
con le nuove regole.
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2.1. - Secondo la Regione Toscana, le disposizioni
impugnate violerebbero in primo luogo l'art. 117 della Costituzione,
in quanto porrebbero una disciplina dettagliata ed autoapplicativa
dei servizi pubblici locali, materia che l'art. 117 non
contempla fra quelle riservate alla legislazione esclusiva
dello Stato e che quindi spetta alle regioni disciplinare
nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Tale materia non sarebbe, infatti, riconducibile alla “determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali” (art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione), la quale riguarderebbe solo i servizi
sociali e non quelli di rilevanza economica e comunque –
essendo limitata alla determinazione degli standard minimi
delle prestazioni – non precluderebbe al legislatore regionale
la possibilità di disciplinare gli aspetti concernenti l'organizzazione
del servizio e le modalità di gestione del medesimo; né
essa potrebbe ricollegarsi alle “funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane” (art. 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione), non costituendo
la gestione dei servizi pubblici locali una funzione fondamentale
dell'ente locale, ma “un'attività di regola esercitata in
regime di concorrenza e quindi sottratta ad una gestione
effettuata con gli strumenti del potere pubblico”. Le disposizioni
impugnate non si potrebbero, inoltre, giustificare – ad
avviso della ricorrente – neppure in relazione alla competenza
legislativa statale esclusiva in materia di “tutela della
concorrenza” (art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione), in quanto la disciplina dei servizi pubblici
locali riguarderebbe non già la “tutela della concorrenza”,
ma la diversa materia della “promozione della concorrenza”,
costituita da un insieme di regole e procedure di tipo pubblicistico
volte a creare in modo artificiale le condizioni per la
concorrenza, di competenza regionale.
La ricorrente deduce, infine, che le disposizioni censurate
violerebbero anche l'art. 118 della Costituzione, non essendo
indicati i “presupposti per l'intervento legislativo statale
in sussidiarietà” e non essendo comunque prevista “l'intesa
con la regione che sarebbe invece imprescindibile a fronte
dell'interferenza della disciplina in ambiti materiali di
competenza regionale”.
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2.2. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica
la Regione Toscana ha depositato memoria, insistendo per
l'accoglimento del ricorso.
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3. - Nel giudizio si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile e, comunque, infondato.
In via preliminare, la difesa erariale ritiene che il ricorso
sia inammissibile, giacché, con riferimento alle disposizioni
legislative già presenti nel decreto-legge n. 269 del 2003
e quindi già in vigore dal 2 ottobre 2003, “a sé stanti
e non modificate dalla legge di conversione”, esso sarebbe
tardivo e comunque conterrebbe censure prive di motivazione.
Nel merito, la difesa erariale sostiene l'infondatezza del
ricorso, deducendo che sussisterebbe una competenza legislativa
esclusiva dello Stato, non solo in relazione alla materia
“tutela della concorrenza” (secondo comma, lettera e), dell'art.
117 della Costituzione), ma anche in relazione alla materia
“funzioni fondamentali degli enti locali” (secondo comma,
lettera p), dell'art. 117 della Costituzione), in quanto
le funzioni di gestione, organizzazione ed erogazione dei
servizi pubblici locali sarebbero “essenziali” rispetto
ai bisogni delle comunità servite nonché in riferimento
alla cospicua incidenza sull'equilibrio finanziario degli
enti locali dei costi per gli investimenti e per l'esercizio
dei servizi stessi. Si ravviserebbe, altresì, una competenza
legislativa statale esclusiva in tema di servizi pubblici
locali anche in relazione alla materia “determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali” (secondo comma, lettera m), dell'art.
117 della Costituzione), dal momento che, attraverso la
prestazione dei servizi pubblici locali, si concretizzerebbero
“molteplici ed importanti diritti sociali” che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale.
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3.1. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica,
la difesa erariale ha depositato memoria nella quale insiste
perché la Corte dichiari inammissibile e/o infondato il
ricorso.
In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato precisa
che le modifiche apportate alla disciplina dei servizi pubblici
locali dalle disposizioni impugnate costituirebbero l'esito
di “un pluriennale dialogo con l'Unione europea” e sarebbero
perciò volte “ad assicurare la realizzazione di un valore
e di un risultato – quello di una (per quanto tecnicamente
possibile) effettiva e non ostacolata concorrenza fra operatori
economici” – esplicitamente indicato dai Trattati come fondamentale.
Pertanto, le disposizioni impugnate sarebbero sorrette da
più parametri costituzionali contenuti nell'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, in particolare alla lettera e)
ed alla lettera a).
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4. - All'udienza pubblica le parti hanno
insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
negli scritti difensivi.
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Considerato in diritto
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1. - La questione di legittimità costituzionale,
sollevata con il ricorso in epigrafe dalla Regione Toscana,
ha ad oggetto l'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito con modificazioni nella legge 24 novembre
2003, n. 326, in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione. Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate,
che hanno introdotto una disciplina dettagliata ed autoapplicativa
dei servizi pubblici locali sia “di rilevanza economica”,
sia “privi di rilevanza economica”, non sarebbero riconducibili
a nessuna delle materie di competenza legislativa esclusiva
dello Stato previste dall'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, né, in particolare, a quella relativa alla
“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali”, o a quella relativa
alle “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane”. Neppure invocabile, secondo la ricorrente,
sarebbe la competenza statale in materia di “tutela della
concorrenza”, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera
e), giacché al massimo si potrebbe fare riferimento alla
“promozione della concorrenza” in tutti quei casi in cui
il mercato non appaia concorrenziale.
La disciplina in oggetto, dettagliata ed autoapplicativa,
esulerebbe quindi dalla sfera di competenza legislativa
dello Stato e rientrerebbe nell'ambito della competenza
esclusiva della Regione ricorrente, dal momento che non
sono neppure indicati i “presupposti” di un eventuale intervento
“in sussidiarietà” dello Stato, ai sensi dell'art. 118 della
Costituzione, e non è comunque previsto un accordo sul punto
tra Stato e Regione.
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2. - In via preliminare vanno rigettate le
eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale
dello Stato in ordine all'asserita tardività delle censure
proposte dalla ricorrente nei confronti di disposizioni
della legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, che
hanno confermato quelle originariamente contenute nel d.l.
30 settembre 2003, n. 269. Ed infatti, indipendentemente
dalla circostanza che nella specie la legge di conversione
ha introdotto rilevanti modifiche, in considerazione del
carattere intrinsecamente precario del decreto – legge,
il ricorso può essere proposto nei confronti della relativa
legge di conversione che rende permanente e definitiva la
asserita lesione da cui scaturisce l'interesse a ricorrere
della Regione (sentenza n. 25 del 1996).
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3. - La questione è parzialmente fondata,
nei termini di seguito esposti.
Le disposizioni impugnate, che recano una nuova disciplina
della gestione dei servizi pubblici locali, si inseriscono
in un quadro normativo molto articolato, che sostanzialmente
prende le mosse dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, recante la legge finanziaria per il 2002, il quale
introduce profonde modifiche alla impostazione normativa
risalente agli anni novanta e consacrata nell'art. 113 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Ma subito dopo la riforma del 2001, si è proceduto ad ulteriori
innovazioni su aspetti rilevanti della disciplina in esame,
dapprima con il censurato art. 14 del d.l. n. 269 del 2003,
convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003,
e successivamente ancora con l'art. 4, comma 234, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004). Tali innovazioni sono state in larga parte indotte
dai rilievi espressi dalla Commissione europea sulla precedente
normativa e dall'esigenza di trovare un esplicito fondamento
nel novellato art. 117 della Costituzione. Sotto questi
profili sono significativi, nella disciplina in esame, sia
il testuale riferimento alla tutela della concorrenza, sia
la nuova qualificazione di “rilevanza economica” attribuita
a determinati servizi pubblici locali – in analogia con
la denominazione che viene attualmente adottata in sede
comunitaria – in luogo della precedente qualificazione di
“rilevanza industriale”.
La disciplina in esame non appare riferibile – come osserva
la ricorrente – né alla competenza legislativa statale in
tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione), giacché riguarda
precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque
non attiene alla determinazione di livelli essenziali, né
a quella in tema di “funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera
p), giacché la gestione dei predetti servizi non può certo
considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile
dell'ente locale. Viceversa, in relazione ai riferimenti
testuali e soprattutto ai caratteri funzionali e strutturali
della regolazione prevista, la medesima disciplina può essere
agevolmente ricondotta nell'ambito della materia “tutela
della concorrenza”, riservata dall'art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato.
Non appare però condivisibile la prospettazione della Regione
ricorrente, secondo cui il regime in oggetto, incidendo
su situazioni di non concorrenzialità del mercato per la
presenza di diffuse condizioni di monopolio naturale e riguardando
interventi propriamente di “promozione” e non già di “tutela”
della concorrenza, sarebbe estraneo, in quanto tale, all'ambito
della potestà legislativa esclusiva dello Stato e pertinente
invece alla competenza regionale in tema di servizi pubblici
locali. Secondo l'interpretazione di questa Corte, la tutela
della concorrenza “non può essere intesa soltanto in senso
statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino
di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica,
ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche
volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un
sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti
concorrenziali” (sentenza n. 14 del 2004). In altri termini,
la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso
i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò
anche interventi promozionali dello Stato. Alla stregua
dei principi espressi da questo indirizzo giurisprudenziale,
dunque, non può essere accolta la tesi della ricorrente
su una pretesa distinzione di competenze legislative tra
Stato e Regioni in ordine rispettivamente a misure di “tutela”
o a misure di “promozione” della concorrenza, dal momento
che la indicata configurazione della tutela della concorrenza
ha una portata così ampia da legittimare interventi dello
Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto
concorrenziale del mercato.
Sotto questo profilo è quindi significativa la dichiarazione,
contenuta nel censurato art. 14 di modifica del comma 1
dell'art. 113 del t.u. citato, secondo cui le predette disposizioni
sulle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica “concernono la tutela della
concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline
di settore”. L'art. 14 si può dunque sostanzialmente considerare
una norma-principio della materia, alla cui luce è possibile
interpretare il complesso delle disposizioni in esame nonché
il rapporto con le altre normative di settore, nel senso
cioè che il titolo di legittimazione dell'intervento statale
in oggetto è fondato sulla tutela della concorrenza, di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
e che la disciplina stessa contiene un quadro di principi
nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale.
L'accoglimento di questa interpretazione comporta, da un
lato, che l'indicato titolo di legittimazione statale è
riferibile solo alle disposizioni di carattere generale
che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento
dei servizi pubblici locali di “rilevanza economica” e dall'altro
lato che solo le predette disposizioni non possono essere
derogate da norme regionali.
Alla luce di queste considerazioni, nella questione di costituzionalità
in esame, non appaiono censurabili tutte quelle norme impugnate
che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la
più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti
– come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità
di gestione e conferimento dei servizi – i quali per la
loro diretta incidenza sul mercato appaiono più meritevoli
di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali. Alle
stesse finalità garantistiche della concorrenza appare ispirata
anche la disciplina transitoria, che, in modo non irragionevole,
stabilisce i casi di cessazione delle concessioni già assentite
in relazione all'effettuazione di procedure ad evidenza
pubblica e al tipo di società affidataria del servizio.
Non spetta peraltro a questa Corte valutare in concreto
la rilevanza degli effetti economici derivanti dalle singole
previsioni di interventi statali in materia: stabilire cioè
se una determinata regolazione abbia effetti così importanti
sull'economia di mercato, da postulare misure di tutela
della concorrenza, tali da trascendere l'ambito regionale;
quello che invece non può sottrarsi al sindacato di costituzionalità
è il fatto che i vari “strumenti di intervento siano disposti
in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli
obiettivi attesi” (sentenza n. 14 del 2004). Il criterio
della proporzionalità e dell'adeguatezza appare quindi essenziale
per definire l'ambito di operatività della competenza legislativa
statale attinente alla “tutela della concorrenza” e conseguentemente
la legittimità dei relativi interventi statali. Trattandosi
infatti di una cosiddetta materia-funzione, riservata alla
competenza esclusiva dello Stato, la quale non ha un'estensione
rigorosamente circoscritta e determinata, ma, per così dire,
“trasversale” (cfr. sentenza n. 407 del 2002), poiché si
intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi
– alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza
concorrente o residuale delle Regioni – connessi allo sviluppo
economico-produttivo del Paese, è evidente la necessità
di basarsi sul criterio di proporzionalità-adeguatezza al
fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della
concorrenza legittimi o meno determinati interventi legislativi
dello Stato.
Proprio sotto questo profilo appare fondata la censura della
ricorrente relativa all'art. 14, comma 1, lettera e), che,
in riferimento all'art. 113, comma 7, del citato testo unico,
là dove stabilisce, dettagliatamente e con tecnica autoapplicativa,
i vari criteri in base ai quali la gara viene aggiudicata,
introduce la prescrizione che le previsioni dello stesso
comma 7 “devono considerarsi integrative delle discipline
di settore”. L'estremo dettaglio nell'indicazione di questi
criteri, che peraltro non prendono in considerazione ulteriori
requisiti dell'aspirante, quali, ad esempio, precedenti
esperienze di gestione nel settore, va al di là della pur
doverosa tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla
gara, che peraltro appaiono sufficientemente garantiti dalla
puntuale indicazione, nella prima parte del comma, di una
serie di standard – coerenti con quelli contenuti nella
direttiva 2004/18/CE – nel cui rispetto la gara appunto
deve essere indetta ed aggiudicata. È evidente quindi che
la norma in esame, prescrivendo che deve considerarsi integrativa
delle discipline settoriali di fonte regionale la disposizione
estremamente dettagliata ed autoapplicativa di cui al citato
art. 113, comma 7, pone in essere una illegittima compressione
dell'autonomia regionale, poiché risulta ingiustificato
e non proporzionato rispetto all'obiettivo della tutela
della concorrenza l'intervento legislativo statale.
Va pertanto dichiarata, per le ragioni esposte, l'illegittimità
costituzionale della norma censurata e, in via conseguenziale,
ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
anche dell'art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed
al terzo periodo del testo risultante dalle modifiche apportate
dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2002).
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4. - La tutela della concorrenza e l'inderogabilità
della disciplina da parte di norme regionali sono però esplicitamente
evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali attualmente
classificati come “di rilevanza economica”, di cui all'art.
113, e non già in riferimento ai servizi “privi di rilevanza
economica” previsti dall'art. 113-bis. La nuova denominazione
di questi servizi, adottata in conformità a tendenze emerse
in sede di Commissione europea a decorrere dal settembre
2000, già di per sé può indicare che il titolo di legittimazione
per gli interventi del legislatore statale costituito dalla
tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo
di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste
un mercato concorrenziale.
A questo proposito la Commissione europea, nel “Libro Verde
sui servizi di interesse generale” (COM-2003-270) del 21
maggio 2003, ha affermato che le norme sulla concorrenza
si applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver
precisato che la distinzione tra attività economiche e non
economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché
non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo
dei servizi di interesse generale di natura “non economica”.
Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti
al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in
cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare,
dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della
mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed
anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività
in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio
2003, causa 18/2001). Per i servizi locali, quindi, che,
in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle
modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi
di “rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una
specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche
locale.
Alla luce di queste considerazioni, l'intervento del censurato
art. 14, comma 2, sulla disciplina della gestione dei servizi
pubblici locali “privi di rilevanza economica”, di cui all'art.
113-bis del citato testo unico, non può essere certo riferito
ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza e quindi,
sotto questo profilo, si configura come illegittima compressione
dell'autonomia regionale e locale.
Per tutte queste ragioni va dichiarata l'illegittimità costituzionale
del censurato art. 14, comma 2 e, in via conseguenziale,
ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
anche dell'art. 113-bis, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dall'art. 35 della legge n. 448 del 2001.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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1) dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n. 326;
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2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo
periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),
nel testo sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002);
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3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 113-bis dello stesso decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell'art.
35 della citata legge n. 448 del 2001;
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4) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 1 – ad eccezione della
lettera e) già dichiarata costituzionalmente illegittima
– del medesimo decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella citata legge 24 novembre
2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso
indicato in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
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Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.
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