| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 23 luglio 2004 n. 267
Pres. ZAGREBELSKY; Red. MADDALENA |
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Dipendenti statali - Pensioni – Computo gratuito
del periodo corrispondente alla durata legale degli studi
universitari già riscattato nella gestione previdenziale
di provenienza - Mancata previsione
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato),
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale d’appello
per la Regione Siciliana (1).
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(1) Cfr. sentenza della Corte costituzionale
n. 113 del 2001.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente - Valerio ONIDA - Carlo
MEZZANOTTE - Fernanda CONTRI - Guido NEPI MODONA - Piero
Alberto CAPOTOSTI - Annibale MARINI - Franco BILE - Giovanni
Maria FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano
VACCARELLA - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
QUARANTA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso
con ordinanza del 4 febbraio 2003 dalla Corte dei conti
– sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana,
sull’appello proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ed altro contro Giamportone Filippo, iscritta al n. 372
del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice
relatore Paolo Maddalena.
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Ritenuto in fatto
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1. Con ordinanza emessa in data 4 febbraio
2003, la Corte dei conti – sezione giurisdizionale di appello
per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte
in cui non prevede, a favore dei dipendenti statali, ove
sussistano i requisiti prescritti dall’art. 13 dello stesso
decreto, il computo del periodo di tempo corrispondente
alla durata legale degli studi universitari, già riscattato
presso la gestione previdenziale dei dipendenti delle assemblee
legislative, degli enti locali territoriali, degli enti
parastatali o degli enti e istituti di diritto pubblico
sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.
2. E’ necessario premettere che l’art. 12 (Servizi resi
ad enti diversi) del d.P.R. n. 1092 del 1973 dispone che
“i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze
delle assemblee legislative, di enti locali territoriali,
di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico
sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati
a domanda dell’interessato” e che “l’amministrazione, l’ente
o l’istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio
o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo
Stato l’importo dei contributi versati, compresi quelli
a carico dell’interessato, in relazione al periodo ammesso
al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale;
nulla è dovuto dal dipendente”.
Il successivo art. 13 dello stesso decreto (Periodi di studi
superiori e di esercizio professionale) dispone, inoltre,
che “il dipendente civile al quale sia stato richiesto,
come condizione necessaria per l’ammissione in servizio,
il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione
rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento
può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente
alla durata legale degli studi universitari e dei corsi
speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un
contributo” pari alla riserva matematica, determinata ai
sensi dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione
generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti),
necessaria per la copertura assicurativa del periodo utile
considerato.
3. ¾ Il remittente espone di dovere decidere l’impugnazione,
proposta da un magistrato amministrativo in servizio presso
il TAR di Palermo, già dipendente di enti locali e parastatali
(Comune di Torino, Azienda autonoma delle Ferrovie dello
Stato e INPS), avverso il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 7 settembre 1992, n. 916 e avverso la nota
del Consiglio di Stato del 7 ottobre 1993, n. 761, con i
quali è stato escluso dal computo dei servizi ai fini del
trattamento di quiescenza, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R.
n. 1092 del 1973, il periodo di studi universitari già riscattati
dal ricorrente presso l’INPS.
L’impugnazione – espone sempre il remittente – è stata risolta
favorevolmente dal giudice di primo grado, il quale, accogliendo
il ricorso, ha ammesso, ai sensi del richiamato art. 12,
il computo gratuito del periodo di studi universitari già
riscattato presso l’INPS, equiparandolo in sostanza ad un
servizio effettivamente prestato.
Il giudice a quo ritiene, al contrario, che una tale opzione
interpretativa non sia praticabile, a fronte del chiaro
disposto del successivo art. 13 dello stesso decreto n.
1092 del 1973 (il quale disciplina autonomamente il riscatto
degli studi universitari dei dipendenti statali, prevedendone
l’onerosità per il riscattante), e ritiene, pertanto, che,
in base al diritto vigente, il ricorso del magistrato debba
essere rigettato.
Il remittente sostiene che l’interessato possa, allo stato,
alternativamente o riscattare nuovamente, ai sensi dell’art.
13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, gli anni di corso di laurea,
ovvero chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi,
ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29
(Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori
a fini previdenziali): soluzioni entrambe onerose per il
richiedente.
4. ¾ Il remittente dubita, allora, in relazione all’art.
3 della Costituzione e sotto vari profili, della legittimità
costituzionale dell’art. 12, proprio nella parte in cui
esso non consente la computabilità gratuita presso la gestione
previdenziale statale degli anni di studi universitari già
riscattati. In particolare il giudice a quo ritiene irragionevoli:
– la differente regolamentazione, ai fini del computo dei
servizi svolti, del periodo di servizio e del periodo di
studi universitari, che pure l’ordinamento riterrebbe meritevoli
di analoga considerazione per la determinazione dell’ammontare
della pensione;
– la discriminazione tra coloro i quali siano ammessi per
la prima volta a riscattare il periodo di studi universitari
nell’ordinamento statale e coloro i quali, avendo già riscattato
tale periodo nella gestione previdenziale di provenienza,
pure in presenza delle medesime condizioni stabilite dalla
legge, sarebbero in sostanza costretti ad “un duplice esborso
economico”;
– l’intera disciplina, in quanto, mentre sarebbe “possibile,
in forza dell’art. 124, comma quinto, del d.P.R. n. 1092
del 1973, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 113 del 2001, il trasferimento senza oneri a carico del
dipendente, del periodo di studi universitari, che sia stato
oggetto di riscatto ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto
n. 1092 del 1973, dallo Stato all’AGO” (assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, gestita dall’INPS), non sarebbe
“invece possibile il contrario”.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto
in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,
in quanto meramente interpretativa e proposta in riferimento
ad una normativa liberamente apprezzabile dal legislatore
nella sua discrezionalità.
L’Avvocatura, premessa la distinzione tra i diversi istituti
della ricongiunzione dei servizi prestati presso differenti
soggetti pubblici (art. 12 del d.P.R. n. 1092 del 1973)
e della ricongiunzione dei periodi assicurativi (art. 2
della legge n. 29 del 1979), sostiene, poi, che la questione
sarebbe infondata, in quanto il dipendente potrebbe utilmente
avvalersi della ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979 e
sarebbe, a tal fine, tenuto non ad un duplice esborso economico,
ma a versare, in due momenti, un contributo pari alla riserva
matematica (calcolata in riferimento al nuovo impiego pubblico),
dalla quale sarebbe scomputato l’ammontare dei contributi
già versati per il primo riscatto.
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Considerato in diritto
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1. La Corte dei conti – sezione giurisdizionale
d’appello per la Regione Siciliana ha sollevato, in relazione
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato),
nella parte in cui non prevede, a favore dei dipendenti
statali, ove sussistano i requisiti prescritti dall’art.
13 dello stesso decreto, il computo presso la gestione previdenziale
statale del periodo di tempo corrispondente alla durata
legale degli studi universitari, già riscattato presso la
gestione previdenziale dei dipendenti delle assemblee legislative,
degli enti locali territoriali, degli enti parastatali e
degli enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza
o a tutela dello Stato.
2.Il remittente lamenta che il riscatto, già effettuato
presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti,
gestita dall’INPS, non produce i suoi effetti anche presso
la gestione speciale dello Stato, nella quale il riscattante
sia successivamente transitato.
In particolare il giudice a quo ritiene che la disposizione
denunciata contrasti con l’art. 3 della Costituzione, giacché
introduce una differente regolamentazione dei periodi di
servizio prestati e dei periodi di studi universitari che
l’ordinamento riterrebbe meritevoli di analoga considerazione
ai fini pensionistici.
Inoltre la disposizione in esame comporterebbe una irragionevole
discriminazione tra coloro che siano ammessi a riscattare
per la prima volta nell’ordinamento pensionistico statale
un determinato periodo di studi universitari, ai sensi dell’art.
13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e coloro che invece, pur
avendo riscattato tale periodo nella gestione previdenziale
di provenienza, siano costretti, per poterlo fare valere
ai fini della pensione statale, o a richiedere un nuovo
riscatto, ovvero a ricongiungere il corrispondente periodo
assicurativo, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29
(Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori
a fini previdenziali), sobbarcandosi un duplice esborso
economico.
Infine, l’attuale assetto normativo realizzerebbe una irrazionale
ed ingiustificata regolamentazione della materia, perché,
mentre sarebbe possibile, ai sensi dell’art. 124, comma
quinto, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel testo risultante
dalla sentenza n. 113 del 2001 di questa Corte, il trasferimento
senza oneri a carico del dipendente del periodo di studi
universitari, che sia stato oggetto di riscatto ai sensi
dell’art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, dallo Stato alla
assicurazione generale obbligatoria, non sarebbe invece
possibile il contrario.
3. Va preliminarmente respinta l’eccezione dell’Avvocatura
generale dello Stato per la quale la questione sarebbe inammissibile,
in quanto meramente interpretativa.
In realtà il remittente non pone una questione interpretativa,
ma censura, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione,
l’unica interpretazione che ritiene possibile della norma.
Va parimenti respinta l’ulteriore eccezione dell’Avvocatura
per la quale la questione sarebbe inammissibile, in quanto
proposta in riferimento ad una normativa liberamente apprezzabile
dal legislatore nella sua discrezionalità. Invero il carattere
discrezionale della materia regolata assume rilevanza non
ai fini dell’ammissibilità della questione, bensì ai fini
della valutazione della fondatezza della stessa.
4. Nel merito la questione non è fondata. Occorre premettere
che il sistema previdenziale italiano, caratterizzato da
una struttura pluralistica e frammentata dell’ordinamento
pensionistico, con presenza, accanto alla assicurazione
generale obbligatoria gestita dall’INPS, di più gestioni
previdenziali, ha prescelto come regola generale, per la
conservazione ed il completamento dei periodi assicurativi
posti in essere presso gestioni diverse, sia per i lavoratori
dipendenti, che per i liberi professionisti, quella della
ricongiunzione (legge n. 29 del 1979 e legge 5 marzo 1990,
n. 45, recante “Norme per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”),
secondo la quale, a domanda dell’interessato, si realizza
la concentrazione di tutte le contribuzioni versate presso
le varie gestioni in un’unica gestione, con la liquidazione
di una pensione unica in base alle norme della gestione
medesima e con l’utilizzazione di tutti i periodi trasferiti
per il valore che essi avevano acquisito presso la gestione
originaria.
Nell’ambito della ricongiunzione per i lavoratori dipendenti
(legge n. 29 del 1979), si deve distinguere l’ipotesi dell’accentramento
delle posizioni previdenziali da una o più gestioni speciali
nell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS
(art. 1 della legge n. 29 del 1979), da quella dell’accentramento
di una o più gestioni ordinaria o speciali in una gestione
speciale (art. 2 della legge n. 29 del 1979).
Nel primo caso, la ricongiunzione presso l’assicurazione
generale obbligatoria è gratuita per il dipendente, essendo
unicamente previsto che, a tal fine, le gestioni interessate
trasferiscano a quella accentrante i contributi versati,
maggiorati dell’interesse annuo del 4,5 per cento.
Nel secondo caso, invece, il trasferimento della posizione
assicurativa dalla gestione ordinaria o da altre gestioni
speciali presso una determinata gestione speciale è oneroso
per il richiedente. Infatti l’art. 2 della legge n. 29 del
1979 prevede che “la gestione assicurativa presso la quale
si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative
pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della
somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica,
determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all’articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la
copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato,
e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative”.
5. In tale ambito si inserisce l’impugnato art. 12 del d.P.R.
n. 1092 del 1973, il quale regola il passaggio dalle gestioni
previdenziali dei dipendenti delle assemblee legislative,
degli enti locali territoriali e degli enti parastatali
alla gestione speciale dello Stato, prevedendo, senza oneri
per il dipendente, la computabilità a domanda dei servizi
di ruolo e non di ruolo prestati presso i suddetti enti.
Tale norma realizza il medesimo effetto giuridico della
ricongiunzione dei periodi assicurativi, ma pone tutti gli
oneri dell’operazione di accentramento a carico della gestione
previdenziale statale, non essendo richiesto al dipendente
di contribuire neppure in parte, ed in particolare non essendo
questi tenuto a versare il contributo previsto dal richiamato
art. 2 della legge n. 29 del 1979 nella misura della metà
della differenza tra la riserva matematica (calcolata in
riferimento alla nuova e più favorevole posizione previdenziale)
e i contributi già versati, opportunamente rivalutati.
Si tratta, evidentemente, di una norma di favore non suscettibile
di una interpretazione analogica. E ciò esclude che i “servizi
di ruolo e non di ruolo prestati” dal dipendente possano
essere assimilati al periodo di studi universitari già riscattato
presso altra gestione previdenziale, in quanto il corso
di studi non costituisce, né è in alcun modo equiparabile
ad un “servizio prestato”.
6. Alla luce della natura speciale e di favore della disposizione
impugnata, le argomentazioni sviluppate dal remittente appaiono
prive di pregio.
Invero, il diverso trattamento previsto dall’art. 12 del
d.P.R. n. 1092 del 1973 in riferimento ai periodi di servizio
prestati ed ai periodi di studi universitari riscattati
non è affatto irragionevole.
L’avere riconosciuto la riscattabilità del periodo di studi
universitari, infatti, non significa che il legislatore
sia tenuto ad attribuire a questi lo stesso valore del servizio
effettivamente prestato e che non possa trattare diversamente
le due ipotesi secondo le sue scelte discrezionali. In altri
termini, non c’è nulla di irragionevole se il legislatore,
con norma di favore, ha ritenuto di concedere, come nel
caso dell’art. 12 del d.P.R. 1092 del 1973, la ricongiunzione
gratuita del servizio prestato e non anche del periodo di
studi già riscattato nella precedente gestione previdenziale.
Né si può affermare che la disposizione in esame comporterebbe
una irragionevole discriminazione tra chi riscatta per la
prima volta nell’ordinamento pensionistico statale un determinato
periodo di studi universitari e chi, avendo riscattato tale
periodo nella gestione di provenienza, sia costretto ad
un ulteriore esborso economico per effettuare la ricongiunzione.
Infatti, colui che ha già riscattato nella gestione di provenienza
potrà chiedere la ricongiunzione, venendo in tal caso a
pagare, non l’intera contribuzione prevista dall’art. 13
del d.P.R. n. 1092 del 1973, come è tenuto a pagare chi
riscatti per la prima volta nell’ambito della gestione statale,
ma solo la metà della differenza tra tale importo e quanto
versato nella precedente gestione previdenziale per il riscatto.
Egli verrà pertanto a pagare una somma inferiore a chi riscatti
per la prima volta, gravando sullo Stato la residua parte
della contribuzione necessaria a coprire il periodo assicurativo
riscattato.
Infine, non può affermarsi che sia irrazionale consentire,
ai sensi dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come
risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale
n. 113 del 2001, il trasferimento senza oneri a carico del
dipendente del periodo di studi universitari, che sia stato
oggetto di riscatto, ai sensi dell’art. 13 del medesimo
decreto n. 1092 del 1973, dallo Stato all’assicurazione
generale obbligatoria, e prevedere, per l’ipotesi opposta,
un onere economico a carico dell’interessato.
La ratio dei due trasferimenti è infatti diversa.
Nel caso del trasferimento del periodo di studi presso l’assicurazione
generale obbligatoria si mira a costituire, obbligatoriamente,
ed a favore dei dipendenti cessati dal servizio senza avere
maturato il diritto a pensione, una posizione assicurativa
che consente loro di completare la fattispecie previdenziale,
acquisendo presso la gestione INPS il diritto a pensione.
Nel caso, invece, del trasferimento presso la gestione statale
si concede al dipendente la facoltà di migliorare, mediante
la ricongiunzione, la sua posizione assicurativa e di ottenere
un trattamento pensionistico più favorevole, in termini
giuridici ed economici.
La diversità di finalità ed effetti delle due disposizioni
in questione ben giustifica, nella seconda ipotesi, l’accollo,
peraltro solo parziale, all’interessato degli oneri necessari
al riconoscimento del beneficio previdenziale e certamente
impedisce di considerare l’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del
1973 quale tertium comparationis.
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PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato),
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale d’appello
per la Regione Siciliana, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2004.
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