| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 22 luglio 2004 n. 261
Pres. MEZZANOTTE, Red. MADDALENA |
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Regioni - Questione di legittimità costituzionale
dell’art. 31, c. 10° della legge 27-12-2002, n. 289, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003)».
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata,
in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori.composta dai signori.
Carlo MEZZANOTTE Presidente, - Fernanda CONTRI Giudice,
- Guido NEPPI MODONA - Piero Alberto CAPOTOSTI - Annibale
MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria FLICK - Francesco
AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO - Alfonso QUARANTA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
dello Stato. Legge finanziaria 2003), promosso con ricorso
della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 2003,
depositato in cancelleria il successivo 7 marzo ed iscritto
al n. 25 del registro ricorsi 2003.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 22 giugno
2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna
e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. ¾ Con ricorso notificato il 1° marzo 2003,
depositato il successivo 7 marzo, la Regione-Emilia Romagna
ha sollevato, tra le altre, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
dello Stato. Legge finanziaria 2003), in riferimento all’art.
117, terzo e quarto comma, della Costituzione.
La Regione ricorrente ritiene che la norma denunciata, la
quale dispone la fissazione delle basi di calcolo dei sovracanoni
per la produzione di energia idroelettrica, di cui all’art.
27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Legge finanziaria 2002), si configuri quale norma
di dettaglio in una materia rientrante nella competenza
regionale residuale ovvero concorrente ("produzione di energia").
A conferma della propria prospettazione, la ricorrente evidenzia
che l’art. 86, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dispone che
"alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le
regioni e gli enti locali competenti per territorio".
2. ¾ Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non
fondato.
3. ¾ Nell’imminenza dell’udienza, sia la Regione Emilia-Romagna,
sia l’Avvocatura generale dello Stato hanno presentato memorie.
Secondo la ricorrente, la contestata disposizione di rivalutazione
dei sovracanoni, contenuta nell’art. 31, comma 10, della
legge n. 289 del 2002, non costituirebbe principio fondamentale.
A sua volta la difesa erariale sottolinea, invece, che la
norma impugnata esprimerebbe la volontà del legislatore
statale di fissare un criterio uniforme di determinazione
della misura dei sovracanoni, assicurando l’armonico coordinamento
del sistema della finanza pubblica.
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Considerato in diritto
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1. ¾ Con ricorso notificato il 1° marzo 2003,
depositato il successivo 7 marzo, la Regione Emilia-Romagna
ha sollevato, tra le altre, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
dello Stato. Legge finanziaria 2003), in riferimento all’art.
117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nella parte
in cui dispone la fissazione delle basi di calcolo dei sovracanoni
per la produzione di energia idroelettrica, di cui all’art.
27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Legge finanziaria 2002). Secondo la Regione, la disposizione
censurata invaderebbe la competenza legislativa regionale
residuale ovvero quella concorrente ("produzione di energia"),
in quanto essa si configurerebbe quale norma di dettaglio.
2. ¾ La questione non è fondata.
2.1. ¾ Va in proposito considerato che la disposizione impugnata,
concernente la disciplina della fissazione delle basi di
calcolo dei sovracanoni per le concessioni di derivazioni
di acqua, non attiene alla materia "produzione di energia"
(art. 117, terzo comma, della Costituzione) e tanto meno
ad ambiti di legislazione residuale (art. 117, quarto comma,
della Costituzione).
Infatti, come questa Corte ha avuto occasione di affermare
(sentenza n. 533 del 2002 e ordinanza n. 21 del 2004), la
predetta disciplina dei sovracanoni – qualificabili come
prestazioni patrimoniali imposte – attiene alla materia
del sistema finanziario e tributario degli enti locali (art.
119, secondo comma, della Costituzione).
2.2. ¾ E’ poi da porre in risalto che, successivamente al
ricorso della Regione Emilia-Romagna, questa Corte, con
la sentenza n. 37 del 2004, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’analogo art.
27, comma 10, della legge n. 448 del 2001, nella parte in
cui prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi
di calcolo dei sovracanoni dovuti ai Comuni, o ai consorzi
obbligatori tra essi costituiti, dai concessionari delle
derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice "sono
fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando
per gli anni a seguire l’aggiornamento biennale previsto"
attraverso decreti del Ministro dei lavori pubblici o di
quello delle finanze, dall’art. 3 della legge 22 dicembre
1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema
di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di
forza motrice).
La disposizione censurata ha modificato le basi di calcolo
dei sovracanoni fissando i nuovi importi in 18 euro e 4,50
euro. Si deve dunque ribadire che la norma interviene su
una materia già interamente regolata dalla legge dello Stato,
la cui competenza, fino all’attuazione dell’art. 119 della
Costituzione, resta ferma.
Il legislatore, in sede di attuazione, dovrà coordinare
l’insieme della finanza pubblica. A tal fine, dovrà non
solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno
attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero
sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro
i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente,
di Stato, Regioni ed enti locali.
Sul punto deve concludersi che, in attesa del predetto intervento
legislativo, sia da ritenere tuttora spettante al legislatore
statale la potestà di dettare norme modificative, anche
nel dettaglio, della disciplina dei sovracanoni in questione.
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per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
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riservata a separate pronunce la decisione
delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale
proposte dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti di altre
disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, qui non
espressamente esaminate;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in
epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
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Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.
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