| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 22 luglio 2004 n. 258
Pres. ZAGREBELSKY, Red. CONTRI |
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Regioni - Conflitto di attribuzione sorto
a seguito dell'«Accordo di cooperazione transfrontaliera»
sottoscritto, nell'ambito del programma comunitario “Interreg
III A Italia-Austria”, con i Länder Carinzia, Salisburgo
e Tirolo, senza la preventiva intesa con il Governo prevista
dall’art. 5 della l. 29-11-1984 n. 984, recante ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea sulla cooperazione
transfrontaliera, adottata a Madrid il 21-5-1980 (confl.
20/2002) - Conflitto di attribuzione sorto a seguito della
nota del Ministro per gli affari regionali n. 200/00472/89.6/Reg.
/Transf.10 del 31-5-2002, avente ad oggetto “Accordi di
cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari
‘Interreg III’” (confl. 29/2002).
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È inammissibile il conflitto di attribuzioni
sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Friuli-Venezia
Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano.
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Spetta alla Regione Veneto concludere l’accordo
di cooperazione transfrontaliera, nell’ambito del programma
comunitario denominato 'Interreg III A, Italia-Austria',
con i Länder della Repubblica austriaca Tirolo, Carinzia
e Salisburgo.
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Non spetta allo Stato emanare la nota del
Ministro per gli affari regionali del 31 maggio 2002, avente
ad oggetto 'accordi di cooperazione transfrontaliera per
recepire i programmi comunitari Interreg III', e conseguentemente
viene annullata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY - Valerio ONIDA - Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI - Guido NEPPI MODONA - Piero Alberto -
CAPOTOSTI Annibale MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria
FLICK - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA - Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio per conflitto di attribuzione
sorto a seguito dell’accordo di cooperazione transfrontaliera
sottoscritto, nell’ambito del programma comunitario "Interreg
III A, Italia-Austria", con i Länder Carinzia, Salisburgo
e Tirolo senza la preventiva intesa con il Governo prevista
dall’art. 5 della legge 19 novembre 1984, n. 948, recante
ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione
transfrontaliera, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
l’8 maggio 2002, depositato in cancelleria il 16 successivo
ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 2002, e nel
giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
nota del Ministro per gli affari regionali n. 200/00472/89.6/Reg./Transf.10
del 31 maggio 2002, avente ad oggetto "accordi di cooperazione
transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg
III", promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano,
notificato il 1° agosto 2002, depositato in cancelleria
il 2 successivo ed iscritto al n. 29 del registro conflitti
2002.
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Visti gli atti di costituzione delle Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto, della Provincia autonoma
di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2004 il Giudice
relatore Fernanda Contri;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia
Giulia, Mario Bertolissi, Romano Morra e Fabio Lorenzoni
per la Regione Veneto, Roland Riz e Sergio Panunzio per
la Provincia di Bolzano e gli avvocati dello Stato Ignazio
F. Caramazza e Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. - Con ricorso regolarmente notificato
e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della
Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Friuli-Venezia
Giulia e della Regione Veneto in relazione all’accordo di
cooperazione transfrontaliera dalle stesse sottoscritto,
in data 15 gennaio 2002, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria
"Interreg III A, Italia-Austria", con i Länder della Repubblica
austriaca Tirolo, Carinzia e Salisburgo, senza aver ottenuto
la preventiva intesa con il Governo prevista dall’art. 5
della legge 19 novembre 1984, n. 948 (Ratifica ed esecuzione
della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera
delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid
il 21 maggio 1980). Il ricorrente lamenta la lesione delle
proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, come
definite dall’art. 117 della Costituzione.
Nel ricorso viene dato preliminarmente atto che la Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento affari regionali,
ha avuto notizia della stipula dell’accordo dalla lettura
di un comunicato stampa e che ha quindi chiesto alla Provincia
autonoma ed alle Regioni interessate di trasmettere l’atto
in questione, ottenendone copia solo a seguito di tale sollecitazione.
Nell’atto introduttivo vengono analiticamente descritti
il contenuto dell’accordo impugnato e le sue finalità, in
particolare l’espresso richiamo in esso contenuto al programma
comunitario denominato "Interreg III A, Italia-Austria",
e si precisa che gli strumenti di attuazione e gli organi
di cooperazione previsti sono conformi a quanto stabilito
dall’art. 8 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio
del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi
strutturali. Più precisamente, per quanto concerne gli effetti
dell’accordo, si precisa che esso prevede l’istituzione
di un’autorità di gestione, di un’autorità di pagamento,
di un comitato di pilotaggio e di una segreteria tecnica,
così come previsto dagli artt. 9, lettere n) ed o), 34 e
35 del citato regolamento.
Il comitato di pilotaggio, che viene nominato dal comitato
di sorveglianza, è composto da due rappresentanti di ciascuna
delle Regioni interessate e da un rappresentante delle due
amministrazioni nazionali, qualora queste ne facciano richiesta,
mentre un rappresentante della Commissione europea può partecipare
ai lavori in veste di osservatore. L’autorità di gestione
e quella di pagamento si avvalgono di una segreteria tecnica
che svolge le attività materiali connesse all’attuazione
del programma con personale assunto ad hoc.
Prosegue il ricorso specificando che, secondo l’atto impugnato,
alle spese dell’autorità di gestione e della segreteria
si provvede coi fondi dell’assistenza tecnica del programma,
in proporzione alla dotazione finanziaria di ciascun partner
stabilita in base ad una ripartizione predeterminata, ed
è previsto che, in caso di contenzioso con la Commissione
europea, i partners assumano diretta responsabilità patrimoniale,
sollevando in tal modo da ogni onere l’autorità di gestione
e di pagamento.
L’accordo prevede infine che i suoi effetti decorrono dalla
data in cui esso verrà ratificato dai sottoscrittori secondo
le rispettive procedure autorizzative interne.
In relazione ai contenuti dell’atto, in ricorso si sottolinea
che la costituzione delle autorità di gestione e pagamento
si sostanzia nell’istituzione di "organismi comuni di cooperazione
transfrontaliera" che, pur se previsti dal regolamento comunitario,
non trovano una loro disciplina nell’ordinamento nazionale
vigente, in quanto l’Italia, pur avendo sottoscritto il
secondo protocollo addizionale alla convenzione sulla cooperazione
transfrontaliera di Madrid, non l’ha ancora ratificato.
Osserva ancora la parte ricorrente che l’atto impugnato
non prevede, come è stabilito in generale per gli accordi
internazionali, la durata dei suoi effetti e che esso è
privo della stessa data di sottoscrizione. Esso, quindi,
sarebbe lesivo delle competenze statali, in quanto il nuovo
testo dell’art. 117 Cost. riserva allo Stato il potere di
legislazione esclusiva in materia di politica estera e di
rapporti internazionali dello Stato, con la conseguenza
che permane in capo ad esso il potere estero stabilito in
via generale dal previgente testo costituzionale, mentre
il potere di concludere accordi ed intese con Stati esteri
e con enti territoriali di Stati esteri viene riconosciuto,
in via di eccezione, alle Regioni, purché vengano rispettati
limiti sostanziali e procedurali, e precisamente che l’oggetto
dell’accordo riguardi una materia di competenza regionale
e che venga seguito il procedimento regolato da una legge
statale. Dopo aver osservato che non è stata ancora emanata
la legislazione statale ordinaria successiva alla legge
costituzionale n. 3 del 2001, l’Avvocatura ritiene che debba
farsi riferimento alla legge n. 948 del 1984, il cui art.
5 subordina la stipula di accordi di cooperazione transfrontaliera
alla previa intesa col Governo, ed il cui art. 3 prevede
la necessità della previa stipulazione, da parte dello Stato,
di accordi bilaterali con gli Stati confinanti contenenti
l’indicazione delle materie che possono formare oggetto
degli accordi delle Regioni, ciò che risulta conforme al
principio di leale collaborazione e di coerenza dell’azione
regionale con gli indirizzi di politica estera dello Stato
più volte sottolineati dalla stessa giurisprudenza costituzionale.
Secondo la parte ricorrente l’accordo transfrontaliero impugnato
violerebbe i limiti sostanziali e formali imposti all’esercizio
del potere estero regionale, in quanto nello stesso vi è
assoluta carenza di determinazione dell’oggetto, delle finalità
e del campo di azione, il che crea una indefinita potenzialità
di interferenza con le attribuzioni statali in materia,
aggravata dalla mancata previsione di un termine di durata
che rende l’atto, in modo inammissibile, a tempo indeterminato.
Secondo il ricorso, difetta inoltre l’espressa previsione
della materia dell’accordo, come legittimamente attribuita
alla competenza regionale ai sensi dell’art. 117 Cost. e
dell’art. 4 della legge n. 948 del 1984, ed è mancata la
previa intesa con il Governo prevista dall’art. 5 della
legge n. 948 del 1984, secondo un generale principio di
subordinazione del potere estero spettante alle Regioni
alla necessaria coerenza con gli indirizzi di politica estera
dello Stato.
Per tali motivi il Presidente del Consiglio dei ministri
chiede alla Corte di dichiarare che l’accordo di cooperazione
transfrontaliera de quo è lesivo delle attribuzioni statali
e, di conseguenza, ne chiede l’annullamento.
2. - Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di
Bolzano, chiedendo alla Corte di voler dichiarare inammissibile
ed infondato il ricorso del Governo.
Preliminarmente la Provincia autonoma eccepisce l’omessa
indicazione, in ricorso, di un appropriato parametro costituzionale,
dal momento che le uniche disposizioni che vengono indicate
sono quelle di cui all’art. 117 Cost. ed in particolare
quelle di cui al secondo comma.
Rileva in proposito la resistente che la definizione delle
sue attribuzioni non si trova nella Costituzione ma nelle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige di cui al testo unico approvato con
il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e che, secondo l’art.
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le norme della
Costituzione novellate possono essere applicate ai fini
della definizione delle attribuzioni spettanti allo Stato
ed alle Province autonome solo per le parti in cui esse
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
già attribuite.
Quanto ai profili di merito, secondo la Provincia il ricorso
è infondato dal momento che esso muove da una premessa sbagliata,
poiché l’accordo in questione non rientra nell’ambito della
cooperazione transfrontaliera disciplinata dalla convenzione
di Madrid del 1980 e dalla legge di ratifica ed esecuzione
n. 948 del 1984, ma costituisce espressa e puntuale attuazione
di specifiche norme comunitarie e di un programma di iniziative
che viene dettagliatamente disciplinato dalle stesse, che
è stato predisposto dai rappresentanti dei Governi italiano
ed austriaco e dalle sei regioni transfrontaliere interessate,
e che è stato presentato dallo stesso Governo italiano alla
Commissione, la quale lo ha infine approvato con la decisione
del 23 novembre 2001.
Da tale erroneo presupposto discende l’erroneità e l’infondatezza
delle successive argomentazioni del ricorso, in particolare
in ordine all’asserita mancata disciplina del funzionamento
dell’autorità di gestione e dell’autorità di pagamento,
che al contrario sono previste e regolate analiticamente
dal diritto comunitario, in particolare dal regolamento
CE n. 1260 del 1999.
Del pari inconsistente è quindi l’argomento relativo alla
mancata ratifica, da parte dell’Italia, del secondo protocollo
addizionale della cooperazione transfrontaliera o all’applicabilità
al caso di specie della disciplina costituzionale concernente
il potere estero delle Regioni e delle Province autonome,
profilo che nel caso in esame non viene in rilievo trattandosi
di dare attuazione ad una disciplina comunitaria.
Secondo la Provincia resistente, la censura del Presidente
del Consiglio con la quale si lamenta una assoluta carenza
di determinazione dell’oggetto, delle finalità e del possibile
campo di applicazione dell’accordo oggetto del conflitto
sarebbe difficilmente comprensibile, atteso che tutti gli
elementi risultano con chiarezza dal testo e sono quelli
indicati nella citata disciplina comunitaria ed in particolare
nel programma Interreg III A; l’accordo, in altri termini,
non fa che istituire le autorità di gestione e di pagamento,
il comitato di pilotaggio, la segreteria tecnica, oltre
a definire i rapporti tra i sei partners regionali e dette
autorità, e ciò al fine di consentire l’applicazione del
programma, e lo stesso è privo di un termine di efficacia
poiché è un semplice strumento di esecuzione.
Quanto alla asserita mancanza di un’espressa previsione
di legge in materia di accordi ed intese della Provincia
ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 117 Cost., secondo
la resistente si tratta di una censura priva di fondamento,
non venendo in rilievo nel caso in esame alcun potere estero
dello Stato, ma solo l’esecuzione di una disciplina comunitaria
direttamente applicabile senza bisogno di un ulteriore intervento
legislativo che, oltretutto, avrebbe violato il principio
che vieta al legislatore nazionale la riproduzione delle
norme comunitarie regolamentari.
Sempre secondo la Provincia di Bolzano, è del tutto priva
di fondamento anche la censura relativa alla mancanza di
una "previa intesa" col Governo, così come l’osservazione
relativa alla pretesa mancata apposizione della data di
sottoscrizione, visto che la firma è avvenuta a Bolzano
il 15 gennaio 2002, come da formale ed anticipata comunicazione
inviata dal Presidente della Provincia.
In ogni caso, conclude la memoria, un’intesa con il Governo,
almeno tacita, nella specie vi era stata, visto che i rappresentanti
dello Stato e delle Regioni e della Provincia autonoma avevano
concordemente redatto il programma poi sottoposto, dallo
stesso Governo, all’approvazione della Commissione, senza
bisogno di ulteriori intese preventive.
3. - Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia, chiedendo alla Corte di dichiarare il ricorso per
conflitto di attribuzioni inammissibile e infondato e riservando
le proprie difese ad una successiva memoria.
4. - Si è costituita in giudizio anche la Regione Veneto,
che ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando che
la sottoscrizione dell’accordo impugnato non collide con
alcuna disposizione normativa di rango costituzionale ovvero
ordinario.
Il ricorso, secondo la resistente, trascura il dato normativo
di riferimento e le conseguenti azioni intraprese dalle
resistenti, che devono essere collocati nell’ambito dell’ordinamento
comunitario e che, nella circostanza, hanno visto formali
interventi dello Stato che hanno legittimato l’operato della
Regione Veneto.
Nella sua memoria di costituzione la Regione ricostruisce
quindi il quadro normativo entro cui va ricompreso l’accordo
in questione, ricordando che la Comunità europea ha tra
i suoi scopi quello di promuovere uno sviluppo armonioso
delle attività economiche e più strette relazioni tra gli
Stati membri, e che a tal fine, per ovviare alle evidenti
disparità di sviluppo tra le varie Regioni, si è resa necessaria
un’azione di coordinamento delle politiche regionali e settoriali
della Comunità e degli Stati membri. In questo contesto
si inserisce la previsione di appositi strumenti finanziari,
denominati fondi strutturali, posti a disposizione delle
istituzioni comunitarie per la promozione dello sviluppo
e dell’adeguamento delle regioni più arretrate, la riconversione
delle aree a declino industriale, la riforma del sistema
agrario e, in generale, il rafforzamento della coesione
economica, tra i quali il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FERS).
La disciplina dei fondi strutturali, più volte riformata,
trova ora il suo atto fondamentale nel regolamento (CE)
21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui
fondi strutturali, che ridefinisce il campo di intervento
dei fondi strutturali e delle conseguenti iniziative comunitarie.
Per il periodo 2000-2006, il primo dei campi di intervento
concerne la cooperazione transfrontaliera, transnazionale
e interregionale, volta ad incentivare uno sviluppo armonioso,
equilibrato e duraturo dell’insieme dello spazio comunitario,
come previsto dall’art. 20, comma 1, lettera a), del regolamento
citato.
Per ogni programma operativo le scelte strategiche sono
contenute nel documento unico di programmazione, predisposto
da un gruppo tecnico di lavoro composto dai rappresentanti
degli Stati membri interessati ed approvato dalla Commissione
europea, documento che trova ulteriore puntualizzazione
nel programma di intervento elaborato – ai sensi dell’art.
9, comma 1, lettera m), del regolamento citato – dallo Stato
membro o dall’autorità di gestione. Prosegue la Regione
Veneto rilevando come la vicenda all’esame della Corte riguardi
la conclusione di un accordo di cooperazione transfrontaliera
che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa comunitaria
denominata Interreg III A, Italia-Austria, ed aggiunge che
la facoltà di concludere tali accordi di cooperazione transfrontaliera
è riconducibile anche alla convenzione-quadro europea sulla
cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità
territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata
dalla legge n. 948 del 1984, nel cui ambito è stato concluso
a Vienna l’accordo quadro bilaterale Italia-Austria del
27 gennaio 1993, reso esecutivo dalla legge 8 marzo 1995,
n. 76, il cui art. 2 individua tra gli enti autorizzati
ad assumere iniziative di cooperazione transfrontaliera
la Regione Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
L’azione svolta dalla Regione è dunque ricompresa integralmente
nell’ambito di una rete di compatibilità comunitaria alla
cui definizione lo Stato ha concorso e che è disciplinata,
oltre che dal regolamento n. 1260 del 1999, dal documento
unico di programmazione Italia-Austria della Commissione
europea che contiene tutti gli elementi costitutivi dell’accordo
oggetto del conflitto: obbiettivi, partners, modalità di
gestione, organismi amministrativi di cui sono indicati
composizione e funzioni e per alcuni dei quali è prevista
la presenza anche di rappresentanti del Governo, che ha
sempre partecipato ai lavori preparatori. In relazione agli
specifici motivi esposti in ricorso dalla Presidenza del
Consiglio, la Regione Veneto eccepisce, quanto alla pretesa
carenza di determinazione dell’oggetto dell’atto, che esso
va individuato prendendo in esame la serie combinata degli
atti che lo prevedono e ne puntualizzano il contenuto e
precisamente: l’accordo quadro tra l’Italia e la Repubblica
austriaca sulla cooperazione transfrontaliera, sottoscritto
il 27 gennaio 1993, che favorisce le iniziative poste in
essere dagli enti locali dei due paesi, tra i quali è compresa
la Regione Veneto; ciò che soddisfa la condizione posta
dall’art. 3 della legge n. 948 del 1984, là dove richiede
che la stipulazione di accordi ed intese transfrontaliere
sia subordinata alla previa stipulazione di accordi tra
gli Stati confinanti; il regolamento (CE) n. 1260 del 1999,
ed in particolare gli artt. 9 e 20; la comunicazione della
Commissione europea agli Stati membri del 28 aprile 2000,
che stabilisce gli orientamenti dell’iniziativa comunitaria
riguardante la cooperazione transfrontaliera volta ad incentivare
uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;
il documento unico di programmazione predisposto dalla Commissione
per gli anni 2000-2006.
Quanto al fatto che l’accordo deve avere ad oggetto materie
di competenza regionale ed essere preceduto da un accordo
bilaterale tra Italia ed Austria, la Regione resistente
rileva che esiste il citato accordo quadro tra la Repubblica
italiana e la Repubblica austriaca sulla cooperazione transfrontaliera,
sottoscritto il 27 gennaio 1993, e, relativamente alla necessità
della previa intesa con il Governo, che essa può evincersi
dalla costante partecipazione delle amministrazioni centrali
all’attività conclusasi con la sottoscrizione dell’atto
impugnato.
Conclude la Regione Veneto affermando che l’accordo censurato
rientra nell’ambito dell’ordinamento comunitario, cui certamente
concorre lo Stato italiano.
5. - La Provincia autonoma di Bolzano ha depositato in prossimità
dell’udienza una memoria ove, preliminarmente, ribadisce
l’eccezione di inammissibilità del ricorso, anche alla luce
della sentenza della Corte n. 213 del 2003.
Nel merito la Provincia conferma che l’accordo censurato
dal Governo non rientra nell’ambito regolato dalla legge
n. 948 del 1984, trattandosi di un particolare accordo di
cooperazione in ambito comunitario, assunto in esecuzione
dell’iniziativa Interreg III, che trova la sua disciplina
nelle specifiche norme dettate in quella sede comunitaria
e che non richiede la previa intesa con il Governo.
L’accordo di cooperazione transfrontaliera sottoscritto
dalle parti costituisce uno strumento indispensabile per
stabilire le modalità di funzionamento e di responsabilità
di ciascun partner e costituisce la realizzazione del programma
elaborato in sede comunitaria dagli Stati coinvolti ed approvato
dalla Commissione.
Osserva ancora la Provincia che la disciplina comunitaria
rilevante è contenuta in atti direttamente applicabili nell’ordinamento
interno, ciò che avrebbe reso inammissibile un intervento
legislativo, e che, se fosse ritenuto applicabile al caso
in esame l’art. 117, nono comma, Cost., in base all’art.
6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l'adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), gli accordi
della Provincia con enti infrastatuali non necessiterebbero
in ogni caso di una previa intesa con il Governo.
In ulteriore subordine la Provincia ritiene che l’intesa
con il Governo dovrebbe essere ritenuta come tacitamente
prestata, visto il ruolo esercitato dalla amministrazione
dello Stato nell’iter seguito dal Programma comunitario
di cui l’accordo costituisce esecuzione.
6. - Con memoria depositata in prossimità dell’udienza,
anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha precisato
le proprie difese.
La Regione ricostruisce anzitutto il quadro normativo comunitario
di riferimento entro cui si colloca il programma Interreg
III, previsto dal regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260,
ed in particolare l’azione del Fondo europeo di sviluppo
regionale, istituito con il fine di "promuovere lo sviluppo
e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano
ritardi nello sviluppo" e di "favorire la riconversione
economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali".
Secondo la Regione, l’art. 8 del regolamento citato dispone
che le azioni comunitarie si fondano su una "stretta concertazione"
tra la Commissione, lo Stato membro e le autorità e gli
organismi da questo designati secondo le proprie normative,
seguendo un criterio di coinvolgimento delle autorità nazionali
e locali che costituisce un principio per l’utilizzazione
dei fondi strutturali.
L’art. 9 del regolamento, prosegue la memoria della Regione
Friuli-Venezia Giulia, definisce gli strumenti attuativi
delle azioni comunitarie, tra i quali il documento unico
di programmazione, l’autorità di gestione e l’autorità di
pagamento, mentre l’art. 20 prevede espressamente azioni
di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale,
volte ad incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato
e duraturo dell’insieme dello spazio comunitario.
La memoria prosegue illustrando in dettaglio l’iter, comunitario
e nazionale, attraverso il quale si è giunti alla firma
dell’accordo oggetto del ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, ed in base a tale analitica descrizione del
quadro normativo entro il quale si inserisce l’accordo transfrontaliero
oggetto del conflitto, la Regione Friuli-Venezia Giulia
ritiene che le censure svolte in ricorso siano inammissibili
ed infondate.
Quanto al primo profilo la difesa della Regione rileva che
l’atto introduttivo non indica quale parametro alcuna norma
dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, essendo
fondato esclusivamente sull’asserita violazione dell’art.
117 Cost. e sui limiti che, tenuto conto della legge n.
948 del 1984, condizionano il potere estero regionale, e
ricorda che la Corte ha più volte dichiarato inammissibili
ricorsi statali che facevano valere, nei confronti di una
Regione ad autonomia speciale, norme del Titolo V ma senza
motivare le ragioni per le quali esse si sarebbero dovute
applicare anche al caso di specie.
Nel merito, la Regione osserva che il ricorso è infondato
non essendo applicabile all’accordo censurato dal Governo
la disciplina di cui alla legge n. 948 del 1984.
Ad avviso della resistente l’accordo transfrontaliero interregionale
del 15 gennaio 2002 costituisce l’ultimo atto di un procedimento
lungo e complesso, composto di numerosi atti adottati da
organi statali, da organi comunitari e da organi regionali,
nel corso del quale sono stati analiticamente definiti le
finalità dell’iniziativa, le aree di intervento, i criteri
di selezione dei progetti da finanziare, la struttura organizzativa
e le procedure per l’attuazione del programma.
La disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1260 del 1999,
gli orientamenti della Commissione ed il programma costituiscono
un quadro normativo e amministrativo completo delle iniziative
da attuare e l’accordo di cooperazione transfrontaliera
sottoscritto dalle parti serve solo a definire la responsabilità
di ciascun partner nei confronti del progetto; l’atto all’origine
del conflitto non può perciò neppure definirsi un vero e
proprio accordo di cooperazione transfrontaliera, dal momento
che tutti gli elementi della cooperazione si trovavano già
definiti negli atti a monte.
Rileva ancora la Regione Friuli-Venezia Giulia che l’accordo
impugnato non solo non crea una nuova cooperazione, ma non
ha neppure lo scopo di definire le modalità attuative del
programma, già disciplinate dagli atti precedenti, e che
in questa prospettiva risulta improprio richiamare la legge
n. 948 del 1984, che riguarda accordi assunti ex novo, così
come non pertinente risulta anche il richiamo alla legge
n. 76 del 1995, che ha dato esecuzione all’accordo quadro
tra l’Italia e l’Austria sulla cooperazione transfrontaliera
delle collettività territoriali, collocandosi l’atto in
questione, interamente, nell’alveo del diritto comunitario.
In subordine, prosegue la memoria, se l’atto dovesse in
ipotesi essere considerato anche quale esercizio di un’attività
internazionale, esso dovrebbe rientrare tra quelle di mero
rilievo internazionale e, in particolare, tra quelle che
concernono rapporti conseguenti ad accordi o forme associative
finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.R. 31
marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di attività all’estero delle regioni e delle province autonome),
unico parametro cui la Regione doveva conformarsi alla data
di stipulazione dell’accordo censurato, secondo il quale
non era richiesta a tal fine alcuna formalità.
L’atto censurato non poteva perciò interferire in alcun
modo con la politica estera statale e sarebbe stato del
tutto superfluo pretendere un’ulteriore intesa con il Governo.
In ulteriore subordine, la Regione Friuli-Venezia Giulia
ritiene infondato il ricorso anche nell’ipotesi in cui venga
ritenuta applicabile alla fattispecie la legge n. 948 del
1984. In primo luogo, osserva la memoria, l’accordo non
istituisce organismi comuni di cooperazione transfrontaliera,
posto che l’autorità di gestione e l’autorità di pagamento
non sono di nuova creazione ma sono incardinati nella Provincia
autonoma di Bolzano, cui tali ruoli sono stati attribuiti
in conformità all’art. 9 del citato regolamento n. 1260
del 1999. Inoltre, sottolinea la difesa della resistente,
l’accordo reca la data della sua sottoscrizione, mentre
la durata dei suoi effetti è chiaramente la stessa del programma
Interreg III cui viene data attuazione.
Ad avviso della resistente il ricorso non tiene in alcun
conto la legge n. 76 del 1995, che indica la Regione Friuli-Venezia
Giulia come ente legittimato a concludere accordi di cooperazione
transfrontaliera ed indica le materie che possono essere
oggetto di intesa, che largamente coincidono con il Programma
Interreg III A e rientrano tutte nella sfera di competenza
regionale. L’accordo impugnato è dunque rispettoso anche
dell’art. 3 della legge n. 948 del 1984 e dell’art. 117,
nono comma, Cost., che in ogni caso non riguarda le Regioni
a statuto speciale.
Secondo la resistente la necessità di una previa intesa
con l’amministrazione statale si fonda sulla necessità di
un controllo dell’amministrazione statale sulle attività
estere delle Regioni e sulla loro conformità agli orientamenti
di politica estera dello Stato; nel caso in esame, gli organi
statali sono stati sempre costantemente coinvolti in tutte
le fasi del programma, come richiesto dalle fonti comunitarie;
essi hanno stabilito la percentuale del cofinanziamento
nazionale, hanno operato la ripartizione indicativa del
fondo tra le diverse sezioni transfrontaliera, transnazionale
e interregionale, hanno partecipato alla redazione del documento
di programmazione e lo hanno presentato alla Commissione,
hanno addirittura già assegnato alla Provincia di Bolzano
l’acconto della quota a carico dello Stato; in tale situazione
l’intesa alla stipula doveva ritenersi sostanzialmente acquisita
e le censure, sul punto, devono ritenersi infondate.
Osserva infine la memoria della Regione che l’atto censurato
dal Presidente del Consiglio dei ministri è sostanzialmente
un atto dovuto, nel rispetto del principio di collaborazione
di cui all’art. 10 del Trattato CE, e che un suo eventuale
annullamento dovrebbe essere seguito dalla immediata conclusione
di un atto identico, perché altrimenti si verificherebbe
l’impossibilità di gestire il programma e vi sarebbe la
possibile insorgenza di responsabilità verso la Comunità
ed i partners non italiani.
7. - Anche la Regione Veneto, nell’approssimarsi dell’udienza
pubblica, ha depositato una propria memoria, con la quale
ha ribadito e precisato le proprie precedenti difese.
Secondo la Regione il principio di leale collaborazione
non può consistere in meri adempimenti formali e va al contrario
valutata l’attività effettivamente svolta alla luce del
quadro istituzionale di riferimento al cui interno si viene
a collocare l’accordo censurato. In questi termini, l’azione
regionale è tutta inclusa all’interno di una rete di compatibilità
alla cui definizione ha concorso lo Stato italiano e il
quadro complessivo delle relazioni sottese all’accordo de
quo è definito in ogni suo aspetto con apprezzabile precisione.
La memoria prosegue osservando come non abbiano alcun rilievo,
nel caso di specie, gli artt. 5 e 6 della sopravvenuta legge
n. 131 del 2003, mentre al contrario spiegano i loro effetti
il dato normativo di natura ordinamentale e le procedure
seguite, tutte ricadenti nell’ambito del diritto comunitario.
Quanto al primo profilo, osserva la resistente, la convenzione
di Madrid del 1980 e la legge di ratifica ed esecuzione
n. 948 del 1984 sono state successivamente attuate attraverso
la stipula dell’accordo-quadro tra l’Italia e la Repubblica
austriaca sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività
territoriali, sottoscritto a Vienna il 27 gennaio 1993 e
reso esecutivo con la legge n. 76 del 1995, con il quale
gli Stati si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera
favorendo le iniziative poste in essere dagli enti territoriali,
tra i quali è contemplata espressamente la Regione Veneto.
Ciò dimostra che, mentre allo Stato resta il monopolio della
politica estera, tale potere è stato esercitato in sede
di predisposizione dell’accordo quadro con l’Austria, accordo
che si è fatto carico delle prerogative proprie dell’assetto
costituzionale italiano, là dove ha individuato le materie
suscettibili di essere incluse in eventuali accordi con
enti substatali di altro Stato.
Sotto il secondo profilo, secondo la Regione resistente,
va considerato che l’accordo transfrontaliero di cui si
discute si inserisce nella cornice ordinamentale definita
dal regolamento n. 1260 del 1999 e dai successivi atti comunitari
e che lo Stato ha partecipato, de iure e de facto, alla
predisposizione del documento unico di programmazione e
dei programmi operativi, tanto che le competenti autorità
nazionali italiane ed austriache hanno presentato alla Commissione,
in data 29 novembre 2000, un progetto di programma relativo
alle zone di confine tra i due Paesi, e che sia la Repubblica
italiana sia quella austriaca sono le destinatarie della
decisione della Commissione del 23 novembre 2001. Sono state
quindi le autorità italiane ad aver elaborato e presentato
il progetto, compresi tutti gli elementi dei quali il ricorso
dell’Avvocatura lamenta "l’assoluta carenza"; in tal senso
nessuna delle omissioni rilevate in ricorso in realtà sussiste,
né riguardo all’oggetto, né alle finalità, né al campo di
azione dell’accordo, tutti elementi puntualizzati e precisati
nel complesso degli atti che hanno portato all’approvazione
del programma transfrontaliero.
8. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri in relazione alla nota del Ministro per gli
affari regionali del 31 maggio 2002 avente per oggetto "accordi
di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi
comunitari Interreg III".
Rilevato preliminarmente che il ricorso è strettamente connesso
a quello presentato dallo Stato nei confronti della Regione
Veneto, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della stessa
Provincia autonoma di Bolzano, la ricorrente chiede la riunione
dei due conflitti e premette che le deduzioni ed argomentazioni
esposte nell’atto introduttivo del secondo giudizio non
possono che essere in gran parte identiche a quelle contenute
nell’atto di costituzione della stessa Provincia nel giudizio
per conflitto introdotto dal Governo. La ricorrente espone
quindi dettagliatamente il contenuto della nota oggetto
del conflitto e, dopo aver descritto il quadro normativo
comunitario entro il quale si inserisce l’accordo stipulato
tra gli enti territoriali italiani ed austriaci in esecuzione
del programma Interreg III, rileva come la nota del Ministro
per gli affari regionali si fondi sulla asserita applicabilità,
anche agli accordi di cooperazione transfrontaliera finalizzati
a recepire un programma comunitario transfrontaliero, dell’art.
5 della legge n. 948 del 1984, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera
delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid
il 21 maggio 1980.
La ricorrente contesta tale assunto, sostenendo che imporre
in questi casi l’intesa – come pretende la nota impugnata
- significa consentire allo Stato di negarla, cioè significa
consentirgli di dire sic et simpliciter "no" agli accordi
comunitari stipulati nell’ambito dei programmi Interreg
ai quali ha partecipato, e comunque di impedire alla Provincia
di provvedere alla attuazione delle disciplina comunitaria
di sua competenza.
In tal modo, prosegue il ricorso, vengono lese le attribuzioni
costituzionali della ricorrente e, in particolare, le competenze
indicate agli artt. 8 e 9 dello statuto speciale e quelle
per l’attuazione dei regolamenti comunitari relativi a tali
materie, come previsto dall’art. 6 del d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige
e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e dall’art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86.
La Provincia di Bolzano rileva ancora che la definizione
delle sue attribuzioni e delle relative sfere di competenza
statali non si trova in Costituzione ma, come ribadito dall’art.
116 Cost., nelle leggi costituzionali concernenti il suo
statuto di autonomia, e che l’art. 10 della legge cost.
n. 3 del 2001 prevede che le disposizioni della Costituzione
che sono state dalla stessa legge modificate si applichino
solo nella parte in cui prevedono forme di autonomia più
ampie di quelle già attribuite; ciò che non può essere nel
caso del potere estero, in relazione al quale, osserva la
ricorrente, l’art. 117 Cost., nel terzo comma, stabilisce
che la materia dei "rapporti internazionali e con l’Unione
europea delle Regioni" è materia di competenza concorrente,
e nel nono comma che, nelle materie di sua competenza, la
Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Dopo aver ribadito che il programma Interreg III, cui la
Provincia di Bolzano ha inteso dare attuazione con i suoi
partners italiani ed austriaci, si svolge integralmente
nell’ambito del diritto comunitario e ne costituisce diretta
attuazione, la ricorrente esclude quindi che nella specie
possa trattarsi di esercizio di potere estero regionale
e che perciò abbia fondamento l’imposizione da parte dello
Stato della previa trasmissione al Dipartimento affari regionali
del testo dell’accordo, al fine di acquisire l’intesa, pretesa
che sarebbe anche irragionevole in quanto il programma era
stato concordemente redatto da rappresentanti del Governo
e delle Regioni interessate e che lo stesso Governo l’aveva
sottoposto all’approvazione della Commissione europea.
9. - Nel conflitto di attribuzioni promosso dalla Provincia
autonoma di Bolzano si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo alla Corte di voler respingere il
ricorso.
Preliminarmente l’Avvocatura si è associata alla richiesta
della Provincia ricorrente di riunire il presente giudizio
a quello promosso con il ricorso del Governo, iscritto al
n. 20 reg. confl. del 2002.
Nel merito la difesa erariale ribadisce le tesi e gli argomenti
svolti nel proprio ricorso, in particolare in ordine alla
ritenuta applicabilità al caso di specie della convenzione
di Madrid del 21 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva
in Italia dalla legge n. 948 del 1984, il cui art. 5 prevede
la necessità della previa intesa con il Governo per la stipulazione
di accordi di cooperazione transfrontaliera delle Regioni
e Province autonome.
10. - Con la già ricordata memoria depositata, in prossimità
dell’udienza, relativa al ricorso iscritto al n. 20 del
registro conflitti, la Provincia autonoma di Bolzano ha
ribadito e precisato le proprie precedenti difese anche
in relazione al proprio ricorso, insistendo per la riunione
dei giudizi e per l’accoglimento di quest’ultimo.
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Considerato in diritto
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1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti
della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Veneto
e della Provincia autonoma di Bolzano, in ordine all’"accordo
di cooperazione transfrontaliera" da queste stipulato in
data 15 gennaio 2002 con i Länder Tirolo, Carinzia e Salisburgo
della Repubblica austriaca, e ciò in violazione dell’art.
117 della Costituzione e senza la preventiva intesa con
il Governo prevista dall’art. 5 della legge 19 novembre
1984, n. 948 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea
sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o
autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980).
Secondo il ricorso del Governo, con la stipulazione dell’accordo
de quo senza la preventiva intesa con lo Stato le Regioni
e la Provincia autonoma avrebbero interferito con le competenze
costituzionalmente attribuite allo Stato in materia di politica
estera, avrebbero violato i limiti sostanziali e formali
per l’esercizio del potere estero regionale e avrebbero
violato lo stesso principio di leale collaborazione tra
enti.
Inoltre l’atto dalle stesse sottoscritto sarebbe privo della
indicazione del suo oggetto, delle sue finalità e del campo
di azione, con la conseguente indefinita possibilità di
interferenza con le attribuzioni statali in materia, aggravata
dalla mancata previsione di un termine di durata. Difetterebbe
quindi l’espressa previsione della materia dell’accordo
come legittimamente attribuita alla competenza regionale
ai sensi dell’art. 117 Cost. e dell’art. 4 della legge n.
948 del 1984 e sarebbe mancata la previa intesa con il Governo
prevista dall’art. 5 della legge citata, in applicazione
del generale principio di subordinazione del potere estero
spettante alle Regioni alla necessaria coerenza con gli
indirizzi di politica estera dello Stato.
2. - La Provincia autonoma di Bolzano ha a sua volta proposto
ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte
di dichiarare che non spetta al Ministro per gli affari
regionali emanare la nota del 31 maggio 2002 avente ad oggetto
"accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i
programmi comunitari Interreg III", con la quale, in ragione
della ritenuta applicabilità agli accordi de quibus, anche
se finalizzati a recepire un programma comunitario transfrontaliero,
dell’art. 5 della citata legge n. 948 del 1984, chiede alla
Provincia autonoma di Bolzano di non procedere alla stipulazione
di tali atti senza la preventiva intesa con il Governo.
Secondo la ricorrente, il Governo, emanando la nota censurata,
avrebbe invaso le competenze della Provincia autonoma costituzionalmente
garantite dagli artt. 8, 9, 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),
e dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526
(Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province
autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616),
in quanto la definizione delle sue attribuzioni e delle
relative sfere di competenza statali non si trova in Costituzione
ma, come ribadisce l’art. 116 Cost., nelle leggi costituzionali
concernenti il suo statuto di autonomia. Ricorda il ricorso
che l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 prevede che
le disposizioni della Costituzione che sono state dalla
stessa legge modificate si applicano solo nella parte in
cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già
attribuite, ciò che non può essere nel caso del potere estero
delle Regioni, in relazione al quale l’art. 117 Cost. stabilisce,
nel terzo comma, che la materia dei "rapporti internazionali
e con l’Unione europea delle Regioni" è di competenza concorrente,
e, nel nono comma, che nelle materie di sua competenza la
Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
3. - I due ricorsi hanno entrambi ad oggetto la stipula
da parte di Regioni e Province autonome di accordi di cooperazione
transfrontaliera in attuazione di programmi comunitari e
vanno perciò riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.
4. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità
sollevate nei confronti del ricorso del Governo dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano,
con argomentazioni pressoché coincidenti fra loro.
Le eccezioni sono fondate.
Come osservano le resistenti, il ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri si limita ad indicare, quale
disposizione costituzionale che sarebbe stata violata con
la stipulazione dell’accordo transfrontaliero de quo, l’art.
117 della Costituzione, che viene menzionato senza specificare
quale tra le diverse sfere di competenza statale sarebbe
stata in concreto invasa, pur se dal contesto dell’atto
introduttivo del giudizio si può ricavare che esso ha inteso
riferirsi al secondo comma (nella parte in cui riserva alla
legislazione statale esclusiva la politica estera e i rapporti
internazionali dello Stato) e al nono comma del citato art.
117 (che consente alle Regioni di concludere accordi con
Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato).
Nell’atto introduttivo non viene al contrario fatto alcun
cenno all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che regola
l’applicazione transitoria alle Regioni a statuto speciale
ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni
della legge costituzionale citata, e nemmeno allo statuto
speciale per il Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e allo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige di cui al t.u. approvato con
il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Lo stesso riferimento, contenuto in ricorso, alla legge
n. 948 del 1984, che prevede che la sottoscrizione di accordi
di cooperazione transfrontaliera da parte delle Regioni
e degli altri enti locali sia subordinata alla preventiva
intesa con il Governo, viene fatto in relazione alla mancanza
di una legge statale ordinaria, successiva alla legge costituzionale
n. 3 del 2001 e di attuazione della stessa, ed alla conseguente
necessità di riferirsi alla legislazione previgente, senza
alcun cenno alla applicabilità di tale legge alle Regioni
aventi statuto speciale ed alle Province autonome, avuto
riguardo alle specifiche norme che regolano le loro competenze.
Occorre in proposito considerare che i ricorsi statali avverso
atti delle Regioni, come prescrive l’art. 39, quinto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono indicare "le disposizioni
della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono
violate". I ricorsi che facciano valere nei confronti delle
Regioni e delle Province autonome esclusivamente le norme
del Titolo V della Parte II della Costituzione, senza motivare
le ragioni per le quali esse si dovrebbero applicare anche
al caso di specie, risultano dunque carenti poiché omettono
nel caso degli enti aventi uno statuto di autonomia speciale
di far riferimento innanzitutto ai loro statuti speciali,
le cui disposizioni sono pienamente in vigore anche dopo
la riforma del Titolo V, e trascurano di argomentare circa
l’eventuale applicazione delle diverse norme di cui all’art.
117 Cost. novellato in base all’art. 10 della legge cost.
n. 3 del 2001, secondo un principio che è stato più volte
affermato da questa Corte anche per i giudizi di legittimità
costituzionale in via principale (cfr., tra le più recenti,
la sentenza n. 213 del 2003 e l’ordinanza n. 358 del 2002).
Nei riguardi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della
Provincia autonoma di Bolzano il ricorso del Presidente
del Consiglio risulta perciò inammissibile per genericità
ed insufficienza dei parametri costituzionali invocati.
5. - Va esaminato il merito dei conflitti proposti dallo
Stato nei confronti della Regione Veneto e della Provincia
autonoma di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri con i ricorsi in esame.
Preliminarmente deve essere considerato che i contenuti
dell’accordo, così come il fatto che lo stesso costituisca
attuazione del programma comunitario denominato Interreg
III A Italia-Austria, approvato con la decisione della Commissione
europea del 23 novembre 2001, in attuazione del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui fondi strutturali, non sono in
contestazione fra le parti.
Nei ricorsi e nelle memorie vengono infatti descritti, in
maniera pressoché coincidente, sia il contenuto dell’atto
che le sue finalità, in particolare l’espresso richiamo
all’attuazione del programma comunitario sopra menzionato,
e viene precisato che gli strumenti di attuazione e gli
organi di cooperazione previsti sono conformi a quanto stabilito
dall’art. 8 del regolamento citato. Più precisamente, per
quanto concerne il contenuto dell’accordo, si dà atto che
esso prevede l’istituzione di una autorità di gestione,
di una autorità di pagamento, di un comitato di pilotaggio
e di una segreteria tecnica, così come previsto dagli artt.
9, lettere n) e o), 34 e 35 del citato regolamento e dalla
comunicazione della Commissione agli Stati membri del 28
aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell’iniziativa
comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta
a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del
territorio comunitario - Interreg III.
Nel caso in esame quindi lo Stato non contesta che la Regione
abbia dato attuazione a strumenti di cooperazione transfrontaliera
con enti pubblici interni ad altro Stato, appartenente anch’esso
all’Unione europea, previsti nell’ordinamento comunitario
e che in esso trovano la loro fonte primaria, quanto il
fatto che, non essendo stata emanata la legislazione statale
ordinaria successiva alla legge costituzionale n. 3 del
2001 e di attuazione della stessa, la stipulazione dell’accordo,
all’esito dell’iter previsto dalle sopra citate disposizioni,
avrebbe dovuto conformarsi alle condizioni e alle ulteriori
formalità stabilite dalla citata legge n. 948 del 1984,
il cui art. 5 subordina la stipula di accordi di cooperazione
transfrontaliera alla previa intesa con il Governo, ed il
cui art. 3 prevede la previa stipulazione, da parte dello
Stato, di accordi bilaterali con gli Stati confinanti contenenti
l’indicazione delle materie che possono formare oggetto
dei singoli atti internazionali delle Regioni.
La mancanza di dette condizioni avrebbe poi, secondo il
ricorso del Governo, più in generale vulnerato anche il
principio di leale collaborazione e di coerenza dell’azione
regionale con gli indirizzi di politica estera dello Stato,
più volte sottolineati dalla stessa giurisprudenza costituzionale,
con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera a), e nono comma, della Costituzione.
6. - La censura proposta dal Governo in relazione alla violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
che riserva allo Stato in via esclusiva la legislazione
in materia di politica estera e rapporti internazionali
dello Stato, è infondata.
Dallo stesso atto introduttivo del presente giudizio risulta
infatti chiaramente che l’accordo di cui si chiede l’annullamento
non travalica i limiti imposti dalla Costituzione in materia
di politica estera riservata allo Stato, trattandosi di
un atto chiaramente e strettamente finalizzato a dare attuazione
ad un programma comunitario di cooperazione transfrontaliera.
7. - Sotto un altro profilo il Presidente del Consiglio
dei ministri assume anche la violazione del nono comma dell’art.
117 Cost., che attiene alla materia dei rapporti delle Regioni
con enti esteri infrastatuali e con Stati esteri.
Quanto alla violazione delle attribuzioni statali, come
definite dalla norma costituzionale citata, secondo il ricorrente
vi sarebbe assoluta carenza di determinazione dell’oggetto
dell’accordo, delle sue finalità e del suo possibile campo
di azione, il che creerebbe un’indefinita possibile interferenza
con le attribuzioni statali in materia, aggravata dalla
mancata previsione di un termine di durata che rende indeterminata
l’efficacia dell’atto; difetterebbe inoltre l’espressa previsione
della materia dell’accordo ai sensi dell’art. 117, nono
comma, Cost. e dell’art. 4 della legge n. 948 del 1984,
e sarebbe perciò impossibile verificare se si tratta di
materie attribuite alla competenza regionale; difetterebbe
infine la previa intesa con il Governo prevista dall’art.
5 della legge n. 948 del 1984, secondo il principio di subordinazione
del potere estero spettante alle Regioni alla necessaria
coerenza con gli indirizzi di politica estera dello Stato;
"ad abundantiam", secondo il Presidente del Consiglio dei
ministri, l’atto sarebbe anche privo dell’indicazione della
data di sottoscrizione.
Dall’esame dell’accordo di cui lo Stato chiede l’annullamento,
risulta che lo stesso è un atto strettamente correlato a
(ed esecutivo di) precedenti atti normativi ed amministrativi
regolati direttamente dal diritto comunitario, ed in particolare
dal citato regolamento n. 1260 del 1999 e dai successivi
atti della Commissione europea; l’oggetto, le finalità,
il campo di azione dell’accordo transfrontaliero risultano
quindi esattamente definiti, oltre che nel testo stesso
dell’atto, da una serie di atti precedenti, tra i quali
il documento unico di programmazione e il programma presentato
dallo Stato alla Commissione e da questa successivamente
approvato; nelle premesse dell’atto impugnato il quadro
normativo ed amministrativo da cui esso trae origine è dettagliatamente
indicato, direttamente o per relationem agli atti precedenti
del procedimento; ne consegue che la rilevata indeterminatezza
di oggetto, finalità, termine di durata e campo di azione
dell’accordo non sussiste.
8. - Quanto alla ritenuta applicabilità al caso di specie
della legge n. 948 del 1984, e segnatamente dell’art. 5,
va rilevato che agli accordi di cooperazione transfrontaliera
stipulati in esecuzione di un regolamento comunitario e
dei successivi atti di attuazione non sono applicabili le
disposizioni della convenzione di Madrid, e quindi della
relativa legge italiana di ratifica ed esecuzione; come
emerge chiaramente dall’art. 2 della convenzione citata,
essa concerne i progetti volti a rafforzare e a sviluppare
i rapporti di vicinato tra collettività o autorità territoriali,
mentre nel caso in esame non si tratta di stabilire generici
rapporti di vicinato, quanto di attuare, in modo vincolato,
gli strumenti destinati alla utilizzazione di fondi comunitari,
che già trovano in fonti comunitarie derivate, direttamente
applicabili nel diritto interno, la loro disciplina.
Risulta quindi esatto il rilievo della Regione Veneto, secondo
la quale più propriamente il ricorso statale non avrebbe
dovuto riferirsi alla convenzione di Madrid del 1980 ed
alla relativa legge di ratifica ed esecuzione, ma a detto
accordo bilaterale, che regola appunto i rapporti tra gli
enti interni ai due Stati, tra i quali sono espressamente
ricompresi, all’art. 2, tutti quelli che hanno stipulato
l’accordo censurato dallo Stato.
9. - Viene infine in rilievo l’asserita violazione da parte
della Regione Veneto del principio di leale collaborazione,
invocata nel ricorso del Governo anche con riferimento alla
giurisprudenza di questa Corte sul punto.
Non è controverso fra le parti che, nella specie, nessuna
specifica previa intesa è stata chiesta al Governo dalla
Regione Veneto prima di procedere alla firma dell’accordo;
occorre però ancora una volta rilevare che l’atto in questione
non costituisce che l’ultimo passaggio istituzionale di
un complesso programma comunitario di cooperazione transfrontaliera,
che trova la sua legittimazione in una fonte comunitaria
che è direttamente ed obbligatoriamente applicabile nel
diritto interno degli Stati membri (il più volte citato
regolamento n. 1260 del 1999), ed ancora in successivi atti
delle istituzioni comunitarie cui nel caso in esame lo Stato
ha attivamente collaborato con la presentazione del programma
alla Commissione, la predisposizione degli strumenti attuativi
di diritto interno e la partecipazione di rappresentanti
di diversi ministeri a tutta l’attività preparatoria.
Ed ancora, come risulta testualmente dalla già citata decisione
della Commissione europea del 23 novembre 2000, che ha approvato
il programma d’iniziativa comunitaria Interreg III A, Italia-Austria,
il progetto "è stato preparato e sarà attuato d’intesa con
gli Stati membri interessati e nell’ambito del partenariato"
(considerando n. 11), ciò che comporta una partecipazione
attiva dello Stato sia nella fase preparatoria, sia in quella
esecutiva, del programma.
Nella fattispecie, trattandosi di stipulare l’atto finale
di un complesso procedimento cui lo Stato aveva attivamente
partecipato, l’intesa doveva ritenersi come acquisita nella
successione degli atti precedenti, perché l’accordo che
oggi viene censurato nulla aggiunge rispetto ai programmi
di cooperazione transfrontaliera come già esaminati ed approvati
nelle competenti sedi comunitarie; del resto una ulteriore
procedura di assenso per la firma dell’accordo si ridurrebbe
ad una mera ripetizione di adempimenti formali, privi di
alcuna utilità.
10. - Quanto infine alla pretesa violazione delle attribuzioni
costituzionali dello Stato che sarebbe derivata dalla creazione
di organismi comuni tra le Regioni italiane e quelle austriache
(ciò che potrebbe influire per un tempo indeterminato su
indirizzi di politica estera riservati allo Stato), va detto
che, come esattamente osserva la Regione Veneto, gli uffici
e gli organi istituiti con l’accordo in questione sono previsti
direttamente come obbligatori dalla fonte comunitaria derivata
(artt. 8, 9, 34 e 35 del regolamento n. 1260 del 1999, più
volte citato) per la corretta gestione delle risorse stanziate,
e che l’accordo censurato non si discosta minimamente dallo
schema tipico previsto dalle disposizioni citate per i programmi
transfrontalieri di sviluppo regionale.
Nessuna interferenza è quindi, neppure astrattamente, configurabile
nel caso in esame tra accordi del tipo di quello censurato
dal Governo e la politica estera nazionale, che resta di
competenza dello Stato e che non viene vulnerata dalla predisposizione
degli organismi, anche transfrontalieri, di esecuzione di
precisi obblighi comunitari, sempre che tali accordi non
esorbitino dall’ambito definito dai programmi di cooperazione.
Il ricorso del Governo nei confronti della Regione Veneto
va quindi respinto. 11. - Per le stesse ragioni sopra esposte
deve invece essere accolto il ricorso della Provincia autonoma
di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri, in relazione alla nota del Ministro per gli affari
regionali del 31 maggio 2002 avente ad oggetto: "accordi
di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi
comunitari Interreg III".
12. - L’atto statale impugnato dalla Provincia si fonda
sul presupposto che "la cooperazione transfrontaliera è
disciplinata dalla legge 19 novembre 1984, n. 984 recante
ratifica ed esecuzione della convenzione sulla cooperazione
transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali
adottata a Madrid il 21 maggio 1980".
La convenzione di Madrid non è applicabile agli accordi
previsti e direttamente disciplinati da fonti comunitarie
derivate, dal momento che il sistema delineato da detta
convenzione del 1980 e dal successivo accordo-quadro del
1993 tra l’Italia e la Repubblica austriaca riguarda espressamente,
oltre alle Regioni ed alle Province autonome, anche "le
Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi comunali
e provinciali ubicati, anche se solo in parte, entro la
fascia territoriale di 25 Km dalla frontiera" (art. 2 dell’accordo
quadro tra Italia ed Austria del 1993, citato), e non concerne
quindi la cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi
che attua programmi comunitari, ed ancora che proprio il
citato accordo italo-austriaco del 1993, all’art. 6, contiene
una clausola di apertura e di favore verso altre future
forme di cooperazione transfrontaliera.
Il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano va quindi
accolto, con il conseguente annullamento della nota impugnata.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
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riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato
dallo Stato nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia
e della Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato
in epigrafe (reg. confl. n. 20 del 2002); dichiara che spetta
alla Regione Veneto concludere l’accordo di cooperazione
transfrontaliera, nell’ambito del programma comunitario
denominato "Interreg III A, Italia-Austria", con i Länder
della Repubblica austriaca Tirolo, Carinzia e Salisburgo;
dichiara che non spetta allo Stato emanare la nota del Ministro
per gli affari regionali del 31 maggio 2002, avente ad oggetto
"accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i
programmi comunitari Interreg III", e conseguentemente la
annulla.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.
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