| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 6 luglio 2004 n. 207
Pres. ZAGREBELSKY, Red. MARINI |
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Arbitrato rituale - Possibilità di sospensione
del giudizio in caso di pendenza presso un giudice dello
Stato di causa incidentale – Mancata previsione.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 819, secondo comma, del codice
di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, dal
Collegio arbitrale di Roma.
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NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori: - Gustavo ZAGREBELSKY
.-Valerio ONIDA - Carlo MEZZANOTTE - Fernanda CONTRI - Guido
NEPPI MODONA - Piero Alberto - CAPOTOSTI Annibale MARINI
- Franco BILE - Giovanni Maria FLICK - Ugo DE SIERVO - Romano
VACCARELLA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso QUARANTA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile,
promossi con n. 2 ordinanze del 10 giugno 2003 dal Collegio
arbitrale di Roma negli arbitrati in corso tra la Federconsorzi
in concordato preventivo e la Ceas s.r.l. e la Caso coop.
a r.l., iscritte ai nn. 631 e 632 del registro ordinanze
2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2003.
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Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice
relatore Annibale Marini.
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Ritenuto in fatto
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1.– Con due ordinanze, di identico contenuto,
pronunciate nel corso di altrettanti giudizi arbitrali rituali
aventi ad oggetto «rapporti di dare e di avere (…) dipendenti
da attività di allevamento e di vendita di capi di bestiame»,
il Collegio arbitrale di Roma ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 819, secondo
comma, del codice di procedura civile «in quanto non consente
agli arbitri, come invece è consentito al giudice dall’art.
295 del codice di procedura civile, di disporre la sospensione
del giudizio arbitrale nel caso in cui il giudice dello
Stato deve risolvere una controversia dalla cui definizione
dipende la decisione della controversia arbitrale».
Il Collegio rimettente, premesso che di fronte alle autorità
giudiziarie di Perugia e di Roma pendono due processi, uno
penale e l’altro civile, implicanti l’accertamento della
effettiva esistenza e quantità «dei predetti capi di bestiame»,
osserva che gli arbitri limitano il loro giudizio agli effetti
civili della fattispecie loro sottoposta, non estendendone
l’ambito anche ai profili penali oggetto di giudizio di
fronte al Tribunale di Perugia; e che, pertanto, ciò vale
ad escludere che la sopravvenuta pendenza penale integri
i presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell’art.
819, comma primo, cod. proc. civ.
Peraltro, rileva il rimettente, «pur in presenza di evidenti
ragioni di opportunità» non è consentito agli arbitri di
disporre la sospensione facoltativa del giudizio, prevista,
nel giudizio ordinario, dall’art. 295 cod. proc. civ., posto
che la norma impugnata ammette la sospensione del giudizio
arbitrale solo quando «sorge una questione che per legge
non (ne) può costituire oggetto», laddove l’art. 295 cod.
proc. civ. consente al giudice dello Stato di sospendere
il giudizio «in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice
deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende
la decisione della causa».
La norma impugnata si porrebbe perciò – ad avviso del rimettente
– in evidente contrasto con gli artt. 3 e 111, primo comma,
della Costituzione, essendo incongruo negare agli arbitri
la possibilità, riconosciuta al giudice, di sospendere il
giudizio, onde evitare il rischio del formarsi di giudicati
contrastanti su medesime questioni, tanto più quando il
giudice statuale procedente sia quello penale, che si avvale
di strumenti di accertamento della verità superiori a quelli
di cui dispongono gli arbitri.
Risulterebbe, per il rimettente, violato anche il secondo
comma dell’art. 111 della Costituzione, in quanto le parti
del giudizio arbitrale avrebbero a disposizione una più
limitata disponibilità di strumenti di difesa processuale
rispetto a quelli disponibili nel processo ordinario.
2.– Con distinte memorie di identico contenuto è intervenuto
nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza
della questione.
Ad avviso della parte pubblica il rimettente non avrebbe
considerato l’ontologica diversità fra il giudizio arbitrale,
originato da un atto negoziale e caratterizzato da esigenze
di speditezza, celerità e libertà di forme, ed il giudizio
ordinario. Il conferimento agli arbitri della facoltà di
sospendere il giudizio vanificherebbe infatti, in contrasto
con la volontà delle parti, le citate esigenze, da ritenersi
«elemento essenziale del deferimento ad arbitri».
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Considerato in diritto
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1.– Il Collegio arbitrale di Roma, con le
due ordinanze indicate in epigrafe, dubita, in riferimento
agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell’art. 819, secondo
comma, del codice di procedura civile, in quanto non consente
agli arbitri, come invece sarebbe consentito al giudice
dall’art. 295 del codice di procedura civile, di disporre
la sospensione del giudizio arbitrale nel caso in cui il
giudice statuale debba risolvere una controversia «dalla
cui definizione dipende la decisione della controversia
arbitrale».
Avendo le due ordinanze ad oggetto la medesima questione,
i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2.– La questione non è fondata.
Va premesso che il collegio arbitrale rimettente, nel lamentare
la mancata attribuzione del potere di sospendere il giudizio
per la pendenza, dinanzi al giudice statuale, di una controversia
dalla cui definizione dipende la decisione della controversia
arbitrale, intende riferirsi – come risulta evidente dalla
motivazione dell’ordinanza – alla cosiddetta sospensione
facoltativa, per motivi di opportunità.
Esso muove, infatti, dall’esplicito presupposto che l’art.
295 cod. proc. civ., assunto quale tertium comparationis,
«pur sotto la rubrica “sospensione necessaria” offre al
giudice una vasta gamma di facoltà, inclusa quella di disporre
la sospensione del giudizio civile fino al passaggio in
giudicato della sentenza penale» avente ad oggetto i medesimi
fatti, cosicché sussisterebbe una ingiustificata disparità
di trattamento, sotto il profilo considerato, tra il giudice
statuale e l’arbitro, al quale siffatta facoltà sarebbe
negata.
Tale presupposto interpretativo non trova, tuttavia, conforto
nel diritto vivente, essendosi la giurisprudenza di legittimità,
dopo talune oscillazioni iniziali, ormai consolidata, in
sede di regolamento di competenza avverso i provvedimenti
con i quali è disposta dal giudice la sospensione del processo
(art. 42 cod. proc. civ.), nel senso che non sussiste una
discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione
del processo, esercitabile dal giudice fuori dei casi tassativi
di sospensione necessaria.
Escluso, dunque, che il giudice statuale abbia la facoltà
di sospendere il giudizio per mere ragioni di opportunità,
viene meno anche la prospettata disparità di trattamento
sulla quale risulta fondata la questione di legittimità
costituzionale.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo
e secondo, della Costituzione, dal Collegio arbitrale di
Roma, con le ordinanze in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.
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