| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 22 luglio 2004 n. 259
Pres. ZAGREBELSKY, Red. FINOCCHIARO |
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Regioni - Questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Toscana 4-4-2003, n. 19, recante
“Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera
e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale
1 dicembre 1998, n. 88”.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Toscana 4 aprile
2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia
costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 88), sollevata, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY .-Valerio ONIDA - Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI - Guido NEPPI MODONA - Piero Alberto -
CAPOTOSTI Annibale MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria
FLICK - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA - Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge della Regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni
in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento
delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998,
n. 88), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 6 giugno 2003, depositato in
cancelleria il 16 giugno 2003 ed iscritto al n. 51 del registro
ricorsi 2003.
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Visto l’atto di costituzione della Regione
Toscana;
udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2004 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato dello Stato Anna Caputi Iambrenghi per
il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati
Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.
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Ritenuto in fatto
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1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
via principale, della legge della Regione Toscana 4 aprile
2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia
costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 88), modificativa dell’art.
20, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 1998, n.
88, chiedendone la dichiarazione di illegittimità costituzionale,
in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione; il ricorrente lamenta che tale legge
abbia attribuito alle Province la competenza in materia
di autorizzazioni – previste dall’art. 35 del d. lgs. 11
maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole) – relative all’immissione in mare di alcuni materiali,
che non rientrerebbero tra quelle riconosciute alla competenza
regionale.
La recente legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in
materia ambientale), all’articolo 21, individua nella Regione
l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni,
consentite solo quando le immissioni in mare siano finalizzate
al ripascimento e provengano da casse di colmata, vasche
di raccolta o comunque da strutture poste in ambito costiero,
prevedendo specifiche procedure in caso di impiego di materiali
provenienti dai fondali marini.
Le norme regionali impugnate, attribuendo alle Province
le funzioni relative alle autorizzazioni all’immersione
in mare da generiche strutture ubicate in ambito costiero,
peraltro anche relativamente ad ulteriori materiali, sarebbero
andate oltre quanto il citato art. 21 della legge n. 179
del 2002 riconosce in ordine alla competenza al rilascio
delle previste autorizzazioni.
In particolare, le funzioni relative alla concessione di
autorizzazioni relative all’immersione di materiali, anche
da navi o aeromobili, sono oggi esercitate dal Ministro
dell’ambiente.
Le norme regionali impugnate costituirebbero una elusione
del sistema delle autorizzazioni delineato dalla normativa
statale, che lascia alle Regioni solo la competenza sulle
autorizzazioni relative ad opere di ripascimento, e sarebbero
invasive della competenza esclusiva statale in materia di
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, stante
la necessità di individuare standard uniformi di tutela.
2.– Nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, in
persona del Presidente della Giunta regionale, che ha chiesto
che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata.
In una memoria depositata in prossimità dell’udienza, la
Regione Toscana sostiene che non sarebbe stata invasa la
competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, perché la legge regionale avrebbe trasferito
alle Province funzioni già attribuite dallo Stato alla competenza
regionale.
In particolare, l’art. 35 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, non individua l’Amministrazione competente
a rilasciare l’autorizzazione per l’immissione in mare.
Detta competenza va individuata in base al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, che, all’art. 80, comma 1, lettera
s), riserva allo Stato unicamente l’autorizzazione agli
scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili,
trasferendo alle Regioni le restanti competenze.
In base al riparto di competenze stabilito dal decreto legislativo
n. 112 del 1998, sono regionali le competenze attinenti
all’immersione in mare, ove ammissibile, di sostanze diverse
dagli scarichi, come inerti, materiali geologici inorganici
e manufatti, che, essendo materiali destinati al riutilizzo,
non costituiscono scarico.
In questo contesto è intervenuto l’art. 21 della legge n.
179 del 2002, con il quale viene completato il trasferimento
alle Regioni delle competenze autorizzatorie anche in relazione
a materiali provenienti da escavo di fondali marini, salmastri
o di terreni litoranei emersi che scarichino in casse di
colmata, vasche di raccolta, strutture di contenimento in
ambito costiero. In conclusione, in base al quadro delle
norme sopra citate, la riserva statale opererebbe solo con
riguardo ai materiali di escavo di fondali marini, salmastri
o di terreni litoranei emersi se scaricati in mare o se
provenienti da navi o aeromobili; le altre competenze sarebbero
regionali.
Legittimamente quindi la Regione Toscana, mediante la legge
regionale impugnata dallo Stato, avrebbe trasferito alle
Province le funzioni di rilascio delle autorizzazioni di
cui all’art. 35 del d.lgs. 152 del 1999, in quanto si tratta
di competenze non riservate allo Stato dall’art. 80 del
d.lgs. 112 del 1998, e perciò non sussisterebbe alcuna invasione
della competenza statale. Del resto, aggiunge la Regione
Toscana, in occasione del ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dalla Regione Liguria avverso una circolare ministeriale
che attribuiva la competenza dello Stato a consentire l’immersione
in mare di materiali di escavo e di inerti, l’Avvocatura
generale dello Stato ha concordato con la Regione ricorrente
circa la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, a
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 della legge
n. 179 del 2002, che ha chiaramente individuato nella Regione
l’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni previste
dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. 152 del 1999, in materia
di ripascimento delle zone costiere e di immersione in mare
di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di
terreni litoranei emersi (sentenza della Corte costituzionale
n. 114 del 2003, che conclude per l’inammissibilità della
questione per sopravvenuto difetto di interesse).
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Considerato in diritto
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1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha presentato ricorso in via principale nei confronti della
legge della Regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni
in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento
delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998,
n. 88), modificativa dell’art. 20, comma 2, della legge
regionale 1° dicembre 1998, n. 88, chiedendo che la stessa
sia dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
in quanto invasiva della competenza esclusiva statale in
materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, stante
la necessità da parte dello Stato di individuare standard
uniformi di tutela dell’ambiente marino e della fascia costiera.
2. –La questione è infondata. Secondo l’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., lo Stato ha legislazione esclusiva
in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei
beni culturali.
Tuttavia questa Corte ha precisato che non tutti gli ambiti
specificati nel secondo comma dell’art. 117 possono, in
quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto,
poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze
del legislatore statale idonee ad investire una pluralità
di materie, ed ha escluso la configurabilità di una "materia"
riconducibile in senso tecnico in via esclusiva alla "tutela
dell’ambiente", qualificando l’ambiente come "valore" costituzionalmente
protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia
"trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze
diverse, che possono ben essere regionali, spettando allo
Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi
sull’intero territorio nazionale (sentenze n. 96 del 2003
e n. 407 del 2002).
Nel settore della tutela dell’ambiente la competenza esclusiva
dello Stato non è incompatibile con interventi specifici
del legislatore regionale che si attengano alle proprie
competenze.
L’art. 35 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento
e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), prevede,
"al fine della tutela dell’ambiente marino", che per determinate
attività consistenti nell’immersione in mare da determinati
luoghi (navi, aeromobili, spiagge, lagune o altro) e per
determinati materiali (materiali di scavo, inerti, o altro)
è necessaria un’autorizzazione. Tale norma non individua,
salvo qualche eccezione, l’autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione, né indica quali siano i criteri mediante
i quali verificare la compatibilità ambientale dell’attività
soggetta ad autorizzazione.
Per alcune delle attività per le quali l’art. 35 prevede
la necessità di una autorizzazione, è intervenuto l’art.
21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia
ambientale), secondo cui "per gli interventi di ripascimento
della fascia costiera, nonché di immersione di materiali
di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei
emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta
o comunque di strutture di contenimento poste in ambito
costiero, l’autorità competente per l’istruttoria e il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 35, comma 2, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la Regione,
nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo
35".
La norma regionale impugnata attribuisce alle Province la
competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art.
35 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive
modifiche relative alle seguenti attività: "a) immersione
in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti
ad esso contigui, dei seguenti materiali: 1. materiali di
escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei
emersi; 2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti
al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità
ambientale e l’innocuità; b) immersione in casse di colmata,
vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento
poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera
a); c) interventi di ripascimento della fascia costiera;
d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in
mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale".
Dal confronto fra la norma regionale impugnata e l’art.
21 della legge n. 179 del 2002 emerge che la prima è sostanzialmente
riproduttiva della seconda, con l’eccezione delle previsioni
di cui alle lettere a) e d).
La prima previsione non presenta alcun carattere di novità
dovendosi ritenere meramente esplicativa di quelle attività
che il richiamato art. 21 della legge n. 179 del 2002 ha
attribuito alla competenza delle Regioni.
Per quanto attiene poi a quella di cui alla lettera d),
è da rilevare che già l’art. 35, comma 5, del decreto legislativo
n. 152 del 1999 aveva devoluto tale movimentazione alla
autorizzazione regionale.
Pertanto, poiché la competenza a rilasciare le autorizzazioni
per lo svolgimento delle attività previste dalla legge impugnata
spetta alla Regione, la delega da quest’ultima alle Province
del relativo potere autorizzatorio non è illegittima in
quanto non risulta lesiva di alcun principio costituzionale
ed, anzi, è coerente con il principio di sussidiarietà.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Toscana 4 aprile
2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia
costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 88), sollevata, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.
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