| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 21 luglio 2004 n. 254
Pres. ZAGREBELSKY, Red. AMIRANTE
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1 1. È inammissibile la prospettazione di
questione di legittimità costituzionale da parte del Consiglio
di Stato investito in sede consultiva nell’ambito del procedimento
derivante da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
in quanto tale procedimento deve qualificarsi di natura
amministrativa, e non giurisdizionale
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2. È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio
1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa
speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici
dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24
e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda
sezione.
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1. È inammissibile la prospettazione di questione
di legittimità costituzionale da parte del Consiglio di
Stato investito in sede consultiva nell’ambito del procedimento
derivante da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
in quanto tale procedimento deve qualificarsi di natura
amministrativa, e non giurisdizionale
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2. È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio
1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa
speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici
dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24
e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda
sezione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente - Valerio ONIDA, Giudice
- Carlo MEZZANOTTE - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI - Annibale MARINI - Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA - Alfonso QUARANTA,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87
(Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale
nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti),
promosso dal Consiglio di Stato in sede di parere sul ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto da
G. V. contro l'INPDAP – Gestione autonoma ENPAS di Salerno,
con ordinanza del 27 marzo 2002, iscritta al n. 141 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno
2003.
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Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio
2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.
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Ritenuto in fatto
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1.–– La seconda sezione del Consiglio di
Stato, in sede di emissione del parere sul ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica proposto da una ex dipendente
dell'amministrazione della pubblica istruzione avverso il
provvedimento, emesso dall'INPDAP di Salerno, con il quale
le era stato negato il diritto al computo dell'indennità
integrativa speciale nell'indennità di buonuscita, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al
computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione
della buonuscita dei pubblici dipendenti).
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Preliminarmente, il remittente esamina e
risolve in senso affermativo il problema relativo alla propria
legittimazione a sollevare questioni incidentali di legittimità
costituzionale in sede di espressione del parere di cui
all'art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ossia
in una sede non formalmente giurisdizionale. Al riguardo
viene, in primo luogo, richiamata la sentenza del 16 ottobre
1997 della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause
riunite da C-69/96 a C-79/96) – alla quale si è uniformato
il successivo parere 19 maggio 1999, n. 650/96, di altra
sezione del medesimo Consiglio remittente – secondo cui
il Consiglio di Stato in sede di emissione di parere su
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce
una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 177 (ora
art. 234) del Trattato CE. Nella relativa motivazione, condivisa
dall'ordinanza di rimessione, la Corte di giustizia ha precisato
che, anche nella suddetta sede consultiva, il Consiglio
di Stato riveste i caratteri necessari e sufficienti per
essere definito organo giurisdizionale (origine legale,
carattere permanente, indipendenza, obbligatorietà del suo
intervento, procedura ispirata al principio del contraddittorio
ed applicazione di norme giuridiche per la risoluzione delle
questioni) ed ha, altresì, posto l'accento sul carattere
alternativo che, nell'ordinamento interno, è attribuito
al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispetto al ricorso giurisdizionale. Il Consiglio di Stato,
dopo aver rilevato che le affermazioni della Corte di giustizia
CE, oltre ad essere particolarmente autorevoli, sono forse
addirittura vincolanti, in virtù dell'idoneità di siffatte
pronunce «ad introdurre norme giuridiche prevalenti nel
diritto interno», richiama a supporto della sua tesi anche
la sentenza n. 226 del 1976 di questa Corte, con la quale
si ritenne la Corte dei conti legittimata a sollevare questioni
incidentali di legittimità costituzionale pure nell'esercizio
delle funzioni di controllo di legittimità degli atti del
Governo. Secondo il remittente, le argomentazioni contenute
in tale sentenza sono perfettamente adattabili alla particolare
attività consultiva svolta dal Consiglio di Stato nella
procedura di decisione dei ricorsi straordinari al Capo
dello Stato. Infatti anche tale attività si caratterizza
per una serie di elementi che depongono nel senso del suo
carattere giurisdizionale, in quanto essa: a) è svolta da
magistrati che offrono garanzie di imparzialità ed indipendenza;
b) si risolve in una valutazione di conformità degli atti
impugnati rispetto alle norme di diritto oggettivo; c) si
conclude con pareri che hanno contenuto decisorio, perchè,
oltre ad essere immodificabili dalla sezione che li ha emessi
ed insindacabili in altra sede – se non nei limiti dell'impugnazione
da parte del controinteressato pretermesso, la quale, però,
si atteggia come una vera e propria opposizione di terzo
– sono altresì obbligatoriamente notificati ai controinteressati
e comunicati o notificati all'organo che ha emanato l'atto
e al Ministro competente, nel rispetto del principio del
contraddittorio.
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La natura sostanzialmente decisoria dei pareri
stessi troverebbe ulteriore conferma sia nell'art. 15 del
d.P.R. n. 1199 del 1971 (in base al quale i decreti presidenziali
che decidono i ricorsi straordinari sono impugnabili per
revocazione ai sensi dell'art. 395 cod.proc.civ.), sia nella
innovativa giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato
che ha ritenuto utilizzabile il giudizio di ottemperanza
anche per ottenere l'esecuzione dei decreti presidenziali
che decidono i ricorsi straordinari di cui si tratta.
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2.–– Per quel che riguarda il merito della
questione, il Consiglio di Stato precisa, in primo luogo,
che la ricorrente, collocata a riposo il 31 agosto 1992,
non ha ottenuto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita
per non aver presentato la relativa domanda entro il termine
perentorio del 30 settembre 1994 stabilito dal censurato
art. 3, comma 2, della legge n. 87 del 1994. La suddetta
previsione di un termine rigido, coincidente con una data
predeterminata, anziché di un termine mobile decorrente
dalla comunicazione dell'onere di presentazione della domanda,
appare al remittente in evidente contrasto con gli invocati
parametri costituzionali per ragioni analoghe a quelle che
hanno indotto questa Corte a dichiarare, con la sentenza
n. 111 del 1998, l'illegittimità costituzionale dell'art.
75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, relativo al processo tributario, nella parte in cui
fissava al 28 febbraio 1994 il termine entro il quale doveva
essere presentata, pena l'estinzione del giudizio, domanda
di trattazione delle cause pendenti presso la disciolta
Commissione tributaria centrale, anziché prevedere un termine
decorrente dalla data di ricezione, da parte degli interessati,
dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza di trattazione
del giudizio (o, in alternativa, del ricorso per cassazione).
Lo stesso Consiglio di Stato, pur avvertendo la diversità
tra la norma allora scrutinata e quella attualmente impugnata,
ritiene che tale diversità «perda consistenza» a fronte
della previsione, comune ad entrambi i casi, della facoltà
delle parti di non avvalersi dell'assistenza tecnica di
un difensore. In particolare, l'art. 3 Cost. sarebbe principalmente
violato per l'ingiustificata disparità di trattamento che
si viene a creare tra i destinatari della norma a seconda
della loro maggiore o minore attenzione e sensibilità in
ordine alla difesa dei propri diritti. L'ipotizzato contrasto
con l'art. 24 Cost. deriverebbe dal fatto che la mancata
presentazione della domanda nel breve termine di decadenza
prescritto verrebbe ad incidere negativamente anche sull'azionabilità
del diritto alla riliquidazione e, quindi, sull'effettività
della relativa tutela giurisdizionale. Infine, la mancata
previsione di un qualsivoglia accorgimento procedurale diretto
a garantire la conoscibilità dell'onere imposto violerebbe
i principi generali di «affidamento e di leale collaborazione
tra le parti del procedimento», riconducibili ai principi
di eguaglianza ed imparzialità di cui agli artt. 3 e 97
della Costituzione.
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Considerato in diritto
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1.–– La seconda sezione consultiva del Consiglio
di Stato ha sollevato, con riferimento agli articoli 3,
24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87
(Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale
nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti),
nella parte in cui non prevede che il termine per presentare
la domanda di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto,
con l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità integrativa
speciale, decorra dalla comunicazione dell'onere di presentare
la domanda, anziché dalla data fissata dalla legge stessa.
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Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha richiesto al Consiglio di Stato il parere previsto
dall'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971 riguardo al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da
una dipendente pubblica, collocata in quiescenza, avverso
la delibera con la quale l'INPDAP aveva rigettato, perché
presentata tardivamente, la sua domanda diretta ad ottenere
la suindicata riliquidazione.
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2.–– La sezione del Consiglio di Stato remittente,
ancor prima di soffermarsi sulla non manifesta infondatezza
della questione, motiva la propria legittimazione a sollevarla
sul rilievo che numerosi argomenti indurrebbero a superare
l'orientamento tradizionale, secondo il quale la natura
– ritenuta amministrativa – del procedimento nel cui ambito
è stato richiesto del parere, non consente la prospettazione
di questioni di legittimità costituzionale.
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A tale proposito il remittente richiama anzitutto
la decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 16 ottobre 1997 nelle cause riunite da C-69/96 a C-79/96
la quale, nel ritenere legittima la rimessione di questione
pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato investito
in sede consultiva nell'ambito del procedimento derivante
da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
ne ha affermato il carattere giurisdizionale. Il remittente
nota che l'orientamento della Corte di giustizia CE si fonda
sui rilievi che tale procedimento, alternativo rispetto
a quello tipicamente giurisdizionale, è pur esso disciplinato
con legge e che si svolge davanti ad un organo stabile,
composto da magistrati indipendenti che decidono applicando
norme giuridiche, nel rispetto del contraddittorio.
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L'ordinanza di rimessione evoca inoltre,
per sostenere la propria tesi, le decisioni dello stesso
Consiglio di Stato che hanno ammesso il giudizio di ottemperanza
per l'esecuzione del provvedimento conclusivo reso in sede
di ricorso straordinario e soprattutto le sentenze di questa
Corte (n. 226 del 1976, n. 384 del 1991, n. 168 del 1992)
che hanno ritenuto ammissibili questioni di legittimità
costituzionale sollevate dalla Corte dei conti nell'esercizio
della funzione di controllo.
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3.–– La tesi del Consiglio di Stato non può
essere condivisa.
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Con riferimento al primo argomento evocato,
si può rilevare che il riconoscimento della natura giurisdizionale
non è avvenuto ai fini della proponibilità del giudizio
incidentale, retto da norme e principi su cui la Corte di
giustizia CE, nella sentenza indicata, non ha avuto da pronunciarsi.
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Per quanto riguarda il valore di precedente
da attribuire, per ciò che ora interessa, alle sentenze
ammissive di questioni di legittimità costituzionale sollevate
dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di
legittimità, si rileva che esse sono state motivate anzitutto
dall'esigenza di sottoporre a scrutinio di costituzionalità
leggi che altrimenti ad esso sfuggirebbero (v. sentenza
n. 226 del 1976, par. 3 del Considerato in diritto, parte
finale). Successivamente questa Corte ha ritenuto la Corte
dei conti in sede di controllo organo idoneo a sollevare
questioni di legittimità costituzionale in ipotesi concernenti
l'asserita violazione delle prescrizioni dell'art. 81 della
Costituzione, ragione in precedenza soltanto genericamente
indicata (v. sentenze n. 384 del 1991 e n. 25 del 1993).
Ciò a prescindere da ogni notazione sulle differenze tra
funzione di controllo della Corte dei conti e funzione consultiva
del Consiglio di Stato.
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Per concludere l'esame degli argomenti addotti
dal remittente, si rileva che le sezioni unite civili della
Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 111, ultimo comma,
Cost., hanno cassato, con sentenza n. 15978 del 18 dicembre
2001, una decisione del Consiglio di Stato che aveva pronunciato
in sede di ottemperanza per l'esecuzione di provvedimento
emesso a seguito di ricorso straordinario.
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Si sottolinea, inoltre, che ancora di recente
questa Corte – ribadendo il proprio risalente consolidato
orientamento (sentenze n. 78 del 1966 e n. 31 del 1975)
– ha affermato la natura amministrativa del ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, giudicando manifestamente
infondata la questione di costituzionalità della normativa
di cui al d.P.R. n. 1199 del 1971, concernente il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, prospettata
per violazione, tra l'altro, degli articoli 76 e 77 Cost.,
proprio sul rilievo che, nonostante le peculiarità del suindicato
ricorso, esso rientrava indubbiamente tra quelli amministrativi
cui la legge di delega si riferiva (v. ordinanze n. 56 e
n. 301 del 2001, nonché sentenza n. 298 del 1986). Questa
conclusione è ineludibile qualora si noti che l'art. 14,
primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971 stabilisce che,
ove il ministro competente intenda proporre (al Presidente
della Repubblica) una decisione difforme dal parere del
Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione
del Consiglio dei ministri, provvedimento quest'ultimo,
per la natura dell'organo da cui promana, all'evidenza non
giurisdizionale. Deriva da quanto si è detto che la questione,
sollevata da organo non giurisdizionale, è inammissibile.
per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio
1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa
speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici
dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24
e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda
sezione, con l'ordinanza in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
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F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2004.
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Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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