| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 15 luglio 2004 n. 223
Pres. ZAGREBELSKY, Red. NEPPI MODONA |
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Straniero - Espulsione amministrativa - Reato
di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine di allontanamento, entro il termine di cinque
giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in
flagranza - Questione di legittimità costituzionale in via
incidentale
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È costituzionalmente illegittimo l’art. 14,
comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio
2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato
previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto.
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È manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art.
558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13,
commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento
agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione,
dal Tribunale di Firenze (1).
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(1)
Cfr. sentt. n. 105 del 2001 e n. 222 del 2004. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente; Valerio ONIDA, Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;
Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Alfonso QUARANTA; ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale:
dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), inserito dall’art. 13, comma 1, della
legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito
di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torino
con ordinanze del 9 novembre 2002 (3 ordinanze) e del 19
dicembre 2002, rispettivamente iscritte al n. 1, al n. 2,
al n. 3 e al n. 111 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 e n. 12,
prima serie speciale, dell’anno 2003; del combinato disposto
dell’art. 558 del codice di procedura penale e degli artt.
13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del
predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso
nell’ambito di un procedimento penale dal Tribunale di Firenze
con ordinanza del 14 novembre 2002, iscritta al n. 72 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
2003.
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Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
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Ritenuto in fatto
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1. - Con tre ordinanze di identico contenuto
(r.o. n. 1, n. 2 e n. 3 del 2003) il Tribunale di Torino
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, terzo comma,
e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), inserito dal comma 1 dell’art. 13 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede
che per il reato di cui al comma 5-ter dello stesso art.
14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.
Il giudice a quo – premesso che procede all’udienza di convalida
nei confronti di un cittadino straniero tratto in arresto
nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, per non avere ottemperato
all’ordine, emesso dal questore a norma del comma 5-bis
dello stesso art. 14, di lasciare il territorio nazionale
entro cinque giorni – rileva che l’arresto obbligatorio
è previsto esclusivamente in relazione a fattispecie delittuose
particolarmente gravi e che "denotano spiccatissima pericolosità
sociale", mentre il reato in oggetto ha natura contravvenzionale
ed appare di modesta gravità, essendo punito con la pena
dell’arresto da sei mesi a un anno.
La previsione dell’arresto obbligatorio si porrebbe quindi
in contrasto con l’art. 3 Cost., sia per il maggior rigore
della disciplina censurata rispetto a quella prevista per
altri reati contravvenzionali, di pari o maggiore gravità,
sia per l’irragionevole equiparazione operata con i gravi
delitti elencati nell’art. 380 del codice di procedura penale.
La disparità di trattamento emergerebbe con particolare
evidenza dal confronto con l’altra ipotesi di arresto in
flagranza introdotta dalla legge n. 189 del 2002 (art. 13,
commi 13 e 13-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998),
concernente la condotta dello straniero espulso che rientra
nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione
del Ministro dell’interno: per questa ipotesi infatti, ritenuta
dal legislatore di pari gravità sotto il profilo della pena
edittale (arresto da sei mesi a un anno) e connotata da
un "elemento intenzionale particolarmente evidente", è previsto
solo l’arresto facoltativo.
Ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata viola
anche l’art. 13 Cost., non integrando gli estremi dei "casi
eccezionali di necessità ed urgenza" che possono legittimare
l’adozione da parte dell’"autorità amministrativa" di provvedimenti
provvisori incidenti sullo status libertatis; in particolare,
poiché l’arresto in flagranza è previsto solo in relazione
a fattispecie per le quali il giudice può, all’esito del
giudizio di convalida, applicare una misura cautelare, il
provvedimento restrittivo della libertà risulta "privo di
senso laddove sia esclusa ab origine la possibilità di applicare
una misura cautelare in sede di convalida".
Inoltre, prosegue il rimettente, dal momento che nessuna
disposizione consente al giudice di adottare una misura
cautelare in relazione alla fattispecie in esame, l’arresto
operato dalla polizia giudiziaria "è destinato per sua stessa
natura a sfociare immediatamente nella liberazione dell’arrestato".
In realtà, tale provvedimento dovrebbe essere adottato ancor
prima dallo stesso pubblico ministero, che ai sensi dell’art.
121 delle norme di attuazione del codice di procedura penale
ha l’obbligo, non appena informato dell’arresto, di porre
immediatamente in libertà l’arrestato quando ritiene di
non dover chiedere l’applicazione di misure coercitive,
posto che tale disposizione è operante "a fortiori nelle
ipotesi in cui l’applicazione di misure cautelari sia vietata
ex lege, a prescindere da ogni valutazione discrezionale
del pubblico ministero". Ad avviso del rimettente, l’arresto
non sarebbe giustificato neppure ove lo si ritenga finalizzato
a creare lo status detentionis necessario per procedere
a carico dello straniero con il rito direttissimo e per
consentire di adottare, in caso di condanna, il previsto
provvedimento di espulsione, in quanto il giudizio direttissimo
non richiede necessariamente lo stato di detenzione dell’imputato,
ma "presuppone semmai una situazione di particolare evidenza
della prova".
Inoltre, conclude sul punto il rimettente, se difficoltà
operative, quali la mancata identificazione o la mancanza
di un vettore disponibile, hanno impedito di dare corso
all’espulsione dello straniero, "non saranno certo poche
ore di custodia […] che potranno modificare tale situazione
di impotenza": anche sotto questo profilo, l’arresto risulta
quindi privo di qualsiasi utilità e non appare giustificato
da alcuna ragione di necessità e di urgenza.
La disposizione censurata sarebbe anche in contrasto con
l’art. 97 Cost. in quanto comporta un sensibile aggravio
di lavoro sia per gli organi di polizia giudiziaria, costretti
a procedere obbligatoriamente all’arresto senza alcun margine
di discrezionalità, sia per gli organi dell’amministrazione
penitenziaria, sia per gli stessi tribunali che devono celebrare
udienze di convalida dall’epilogo del tutto scontato.
Sostiene infine il rimettente che la liberazione dell’arrestato
non incide sulla rilevanza della questione, in quanto la
convalida dell’arresto tende ad accertare la legittimità
dell’operato della polizia giudiziaria e prescinde, quindi,
dallo stato di detenzione dell’imputato.
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1.1 - E’ intervenuto nel giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, infondata.
L’Avvocatura rileva preliminarmente che l’avvenuta liberazione
dell’arrestato presuppone necessariamente la definizione
del giudizio di convalida; nel merito, osserva che la disciplina
censurata è giustificata dall’"esigenza di prevenzione sociale"
di impedire che lo straniero che viola l’ordine del questore
di lasciare il territorio dello Stato possa trattenersi
ulteriormente in Italia e rendersi irreperibile.
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2. - Altra sezione dello stesso Tribunale
di Torino (r.o. n. 111 del 2003) ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3, 13, primo e terzo comma, 27, secondo comma,
e 97, primo comma, Cost., analoga questione di legittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies.
Il giudice a quo, che procede all’udienza di convalida nei
confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella
flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, svolge
considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute
nelle precedenti ordinanze del medesimo Tribunale e ritiene
che la disposizione censurata sia in contrasto in primo
luogo con l’art. 3 Cost., in quanto l’istituto dell’arresto
obbligatorio nella flagranza di reato riguarda esclusivamente
delitti di particolare gravità, mentre la condotta in esame
integra una semplice contravvenzione, peraltro punita con
sanzione assai modesta.
La disposizione violerebbe anche l’art. 13 Cost., perché
l’arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria
ha natura di "provvedimento provvisorio", "finalizzato […]
alla successiva applicazione da parte del giudice di un
provvedimento propriamente cautelare", mentre la contravvenzione
in parola non consente l’adozione da parte del giudice di
alcuna misura cautelare.
L’art. 14, comma 5-quinquies, sarebbe inoltre in contrasto
con l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto l’arresto,
non avendo funzione ‘precautelare’, né essendo comunque
utile per le indagini o per l’esecuzione della pena, assumerebbe
i connotati di "un provvedimento restrittivo dal contenuto
sostanzialmente sanzionatorio".
Sarebbero altresì violati gli artt. 2 e 13, primo comma,
Cost., in quanto l’arresto obbligatorio, avendo solo una
impropria funzione sanzionatoria, finisce per comprimere
ingiustificatamente il principio della inviolabilità della
libertà personale.
La norma impugnata sarebbe da ultimo in contrasto con l’art.
97 Cost., comportando un sensibile aggravio di lavoro sia
per gli organi di polizia giudiziaria, sia per gli organi
dell’amministrazione penitenziaria sia, infine, per gli
stessi tribunali.
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2.1 - E’ intervenuto nel giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
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3. - Il Tribunale di Firenze (r.o. n. 72
del 2003) dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24,
101, secondo comma, e 111 della Costituzione, della legittimità
costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del
codice di procedura penale, nonché degli artt. 13 (commi
3, 3-bis, 3-quater), e 14, comma 5-quinquies, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, come modificati dalla legge
n. 189 del 2002, nella parte in cui da un lato prevede (art.
14, comma 5-quinquies) che per il reato contravvenzionale
di cui all’art. 14, comma 5-ter, è obbligatorio l’arresto
e si procede con rito direttissimo, dall’altro impone al
giudice di concedere, all’atto della convalida, il nulla
osta all’espulsione (non ricorrendo le "inderogabili esigenze
processuali" di cui all’art. 13, comma 3, a sua volta richiamato
dal comma 3-bis) e di pronunciare quindi sentenza di non
luogo a procedere (a norma dell’art. 13, comma 3-quater,
atteso che la presentazione dell’arrestato al giudice del
dibattimento ex art. 558 cod. proc. pen. non costituisce
provvedimento che dispone il giudizio).
Il Tribunale premette di essere investito della richiesta
di convalida dell’arresto nei confronti di uno straniero
in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, e
del conseguente giudizio direttissimo a norma del combinato
disposto degli artt. 558 cod. proc. pen. e 14, comma 5-quinquies,
e che, in forza di tali disposizioni, "l’arresto dell’imputato
[…] dovrebbe essere convalidato e si dovrebbe procedere
a giudizio direttissimo".
Ad avviso del rimettente l’arresto obbligatorio per la fattispecie
di cui all’art. 14, comma 13-ter, punita nel massimo con
la pena di un anno di arresto e perciò ritenuta all’evidenza
di scarsa gravità dallo stesso legislatore, si porrebbe
in primo luogo in contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 Cost.,
violando il principio di eguaglianza che, in relazione ad
una normativa destinata ad incidere su diritti inviolabili
garantiti da trattati internazionali, quali quelli riconosciuti
dagli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali a chi
sia privato della libertà personale, non consente disparità
di trattamento tra cittadini e stranieri.
Ulteriori dubbi di illegittimità costituzionale sarebbero
ravvisabili nella disciplina del giudizio direttissimo conseguente
alla convalida, inesorabilmente destinato ad esaurirsi con
una "pronuncia non di merito".
Difatti, prosegue il rimettente, nei confronti dell’arrestato
non può certamente essere disposta la custodia cautelare
in carcere, non consentita per reati contravvenzionali,
e quindi lo straniero sottoposto a procedimento penale deve
essere espulso dal questore, previo nulla osta del giudice
all’atto della convalida, che nel caso di specie non potrebbe
essere negato; di conseguenza, intervenendo l’espulsione
nei confronti di un imputato presentato al giudice del dibattimento
per la convalida dell’arresto ex art. 558 cod. proc. pen.
e non potendo tale provvedimento essere equiparato a quello
che dispone il giudizio di cui al comma 3-quater del medesimo
art. 13, il giudice dovrà limitarsi a pronunciare sentenza
di non luogo procedere.
Tale sentenza priverebbe però lo straniero del diritto di
accedere ad un giusto processo quanto ai fatti contestati,
con chiara violazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché
degli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo, che prevedono il diritto per ogni
persona privata della propria libertà di presentare ricorso
davanti ad un tribunale affinché decida sulla legittimità
della propria detenzione. La disciplina censurata violerebbe
perciò anche l’art. 13 Cost., configurando "un caso di […]
arresto obbligatorio, che non trova il suo naturale sbocco
nell’esercizio dell’azione penale e nel conseguente vaglio
giurisdizionale sul merito dell’accusa", e l’art. 101, secondo
comma, Cost., in quanto espropria il giudice "dell’esercizio
della giurisdizione" e lo assoggetta "ad una decisione amministrativa
del questore, dalla quale deriva il contenuto necessitato
della sua pronuncia".
Conclusivamente, il Tribunale rimettente, ritenendo i prospettati
dubbi di illegittimità rilevanti ai fini della decisione
sulla convalida dell’arresto, ha sospeso il "giudizio di
convalida, limitatamente al reato in esame" e, affermando
che "non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui
celebrazione presuppone l’avvenuta convalida dell’arresto,
che in questo caso manca, in forza della sospensione" e
che "non sembra […] si possa sospendere anche il giudizio
direttissimo, che non è ancora instaurato", ha disposto
"la restituzione degli atti al pubblico ministero perché
proceda, per questo reato, con il rito ordinario".
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3.1 - E’ intervenuto nel giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili o comunque infondate.
In particolare l’Avvocatura osserva che, essendo state sollevate
tutte le questioni nella fase della convalida dell’arresto,
sono all’evidenza inammissibili le censure concernenti il
giudizio direttissimo, in quanto non finalizzate alla definizione
del giudizio a quo, che concerne esclusivamente la misura
precautelare, tanto più che in relazione al giudizio di
merito il rimettente ha restituito gli atti al pubblico
ministero perché proceda con le forme ordinarie.
Peraltro, secondo l’Avvocatura, tale provvedimento chiuderebbe
addirittura la fase della convalida, ex art. 558, comma
5, cod. proc. pen., cosicché le questioni sollevate sarebbero
irrilevanti anche in relazione al giudizio di convalida,
di fatto già "definito con statuizione di merito e restituzione
degli atti al pubblico ministero".
Nel merito le questioni sarebbero, comunque, infondate.
Quanto alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza,
l’Avvocatura ritiene che la previsione dell’arresto obbligatorio
nella flagranza di reati contravvenzionali rappresenta una
scelta di politica criminale del legislatore esercitata
discrezionalmente a seconda dei diversi momenti storico-sociali,
in ragione dell’interesse dello Stato alla tutela del bene
protetto dal reato. In particolare, la previsione dell’arresto
obbligatorio per la contravvenzione di cui all’art. 14,
comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 risponderebbe
alla "esigenza di prevenzione sociale" di impedire che lo
straniero si trattenga ulteriormente nel territorio dello
Stato e si renda irreperibile. E’ pertanto "logico e coerente"
che all’arresto obbligatorio consegua altresì il giudizio
direttissimo e, in caso di condanna, una nuova espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
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Considerato in diritto
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1. - Il Tribunale di Torino (r.o. n. 1, n.
2, n. 3 e n. 111 del 2003) e il Tribunale di Firenze (r.o.
n. 72 del 2003) dubitano, in riferimento agli artt. 2, 3,
10, 13, 27, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal
comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello
straniero colto nella flagranza della contravvenzione di
cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto, per
essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio
dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare
il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni.
Il Tribunale di Firenze solleva anche, in riferimento agli
artt. 24, 101, secondo comma, e 111 Cost., questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 558 del codice di procedura penale e 13, commi 3,
3-bis e 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo
n. 286 del 1998, come modificati dalla legge n. 189 del
2002, nella parte in cui da un lato prevede il ricorso al
giudizio direttissimo, dall’altro imporrebbe al giudice
di concedere, all’atto della convalida dell’arresto, il
nulla osta all’espulsione e di pronunciare, quindi, sentenza
di non luogo a procedere.
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2. - Poiché tutti i rimettenti sollevano
questioni relative alla disciplina dell’arresto obbligatorio
dello straniero colto in flagranza del reato di inottemperanza
all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale,
prevista dall’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo
n. 286 del 1998, ed il Tribunale di Firenze solleva questione
della medesima disposizione anche nella parte in cui prevede
che si proceda a giudizio direttissimo, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi.
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3. - Per quanto attiene al primo gruppo di
questioni, il nucleo centrale delle censure si sostanzia
nella violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma, Cost.
Le questioni sono fondate.
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3.1 - Al riguardo, si deve in primo luogo
precisare che secondo l’ordinamento processuale le misure
coercitive possono essere applicate solo quando si procede
per un delitto e, in particolare, ai sensi dell’art. 280
cod. proc. pen., per delitti per i quali la legge stabilisce
la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero, nel caso in cui sia applicata
la misura della custodia cautelare in carcere, non inferiore
nel massimo a quattro anni; nell’ipotesi di convalida dell’arresto
l’art. 391, comma 5, cod. proc. pen. consente l’applicazione
di una misura coercitiva al di fuori dei limiti di pena
previsti dall’art. 280 dello stesso codice, ma limitatamente
ai delitti di cui all’art. 381, comma 2, o ai delitti per
i quali è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.
La norma censurata prevede invece l’arresto obbligatorio
per un reato contravvenzionale, per di più sanzionato con
una pena detentiva, l’arresto da sei mesi a un anno, di
gran lunga inferiore a quella per cui il codice ammette
la possibilità di disporre misure coercitive. Ne consegue
– attesa l’autonomia tra il giudizio di convalida, volto
a verificare ex post la legittimità dell’operato dell’autorità
di polizia, e la protrazione dello stato di privazione della
libertà personale, per la quale è richiesto un ulteriore
e autonomo provvedimento (ordinanza n. 297 del 2001) – che
il giudice chiamato a pronunciarsi sulla convalida dell’arresto
per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 286 del 1998 deve comunque disporre l’immediata
liberazione dell’arrestato ex art. 391, comma 6, cod. proc.
pen., ove non vi abbia già provveduto il pubblico ministero
a norma dell’art. 121 delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, posto che per tale reato la legge gli
preclude di disporre la custodia cautelare in carcere e,
più in generale, qualsiasi misura coercitiva.
In questa situazione non potrebbe quindi neppure trovare
applicazione quell’orientamento giurisprudenziale per il
quale nel giudizio direttissimo il giudice non è tenuto
a pronunciarsi sul mantenimento della custodia cautelare
subito dopo la convalida dell’arresto, potendo la relativa
ordinanza essere emessa in un momento successivo, durante
il dibattimento o all’esito dello stesso unitamente alla
sentenza che definisce il giudizio, dal momento che tale
orientamento presuppone comunque che il reato per cui si
procede consenta l’applicazione di una misura custodiale,
e cioè che il provvedimento cautelare sia, per lo meno in
astratto, ammissibile in relazione alla fattispecie dedotta
in giudizio.
L’arresto obbligatorio previsto dall’art. 14, comma 5-quinquies,
è dunque privo di qualsiasi sbocco sul terreno processuale,
è una misura fine a se stessa, che non potrà mai trasformarsi
nella custodia cautelare in carcere, né in qualsiasi altra
misura coercitiva, e non trova alcuna copertura costituzionale.
In particolare, a norma dell’art. 13, terzo comma, Cost.,
all’autorità di polizia è consentito adottare provvedimenti
provvisori restrittivi della libertà personale solo quando
abbiano natura servente rispetto alla tutela di esigenze
previste dalla Costituzione, tra cui in primo luogo quelle
connesse al perseguimento delle finalità del processo penale,
tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli
di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale
in vista dell’intervento dell’autorità giudiziaria.
Ove – come nel caso di specie – non sia dato riscontrare
alcun rapporto di strumentalità tra il provvedimento provvisorio
di privazione della libertà personale e il procedimento
penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto
l’arresto obbligatorio in flagranza, viene meno, come questa
Corte ha in più occasioni rilevato, la giustificazione costituzionale
della restrizione della libertà disposta dall’autorità di
polizia (v., ad esempio, con riferimento al codice di procedura
penale del 1930, sentenza n. 173 del 1971, nella quale gli
estremi della necessità e urgenza giustificativi del provvedimento
restrittivo della libertà personale sono individuati nelle
esigenze processuali di acquisizione e conservazione delle
prove; sentenza n. 305 del 1996, secondo cui la "misura
precautelare provvisoria […] può essere adottata solo nella
ragionevole prognosi di una sua trasformazione ope iudicis
in una misura cautelare più stabile").
Pertanto la misura ‘precautelare’ prevista dall’art. 14,
comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
non essendo finalizzata all’adozione di alcun provvedimento
coercitivo, si risolve in una limitazione ‘provvisoria’
della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale
ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole.
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3.2 - La disciplina censurata non trova valida
giustificazione neppure ove la si voglia ritenere finalizzata,
sia pure impropriamente, ad assicurare l’espulsione amministrativa
dello straniero che non abbia ottemperato all’ordine di
allontanarsi dal territorio dello Stato. I richiami al procedimento
di espulsione amministrativa contenuti nei commi 5-ter e
5-quinquies dell’art. 14 del decreto legislativo n. 286
del 1998 dimostrano, infatti, che tale procedimento seguirebbe
il suo corso a prescindere dall’arresto dello straniero,
destinato comunque a rimanere privo di effetti decorso il
termine massimo di novantasei ore previsto per la convalida
dall’art. 13, terzo comma, Cost.
L’art. 14, comma 5-ter, dopo aver definito la fattispecie
di trattenimento senza giustificato motivo nel territorio
dello Stato, dispone che in "tale caso si procede a nuova
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica", con evidente riferimento alla disciplina
di cui all’art. 13, commi 4 (v. sentenza n. 105 del 2001)
e 5-bis (v. sentenza n. 222 del 2004); dal canto suo l’art.
14, comma 5-quinquies, prevede nel secondo periodo che,
al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, ove
non sia possibile eseguirla con immediatezza mediante accompagnamento
alla frontiera, il questore può disporre il trattenimento
dello straniero presso il centro di permanenza temporanea
di cui al comma 1.
L’arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 14,
comma 5-ter, non costituisce dunque un presupposto del procedimento
amministrativo di espulsione, atteso che l’accompagnamento
alla frontiera e il trattenimento in un centro di permanenza
temporanea sono autonomamente previsti nei commi 5-ter e
5-quinquies dell’art. 14, che fanno riferimento alle discipline
descritte nell’art. 13, commi 4 e 5-bis, e nello stesso
art. 14, comma 1, operanti a prescindere dal previo arresto
dello straniero.
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3.3 - Conclusivamente, deve essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt.
3 e 13 Cost., dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce
che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art.
14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.
Restano così assorbite le censure prospettate in riferimento
agli altri parametri.
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4. - L’ulteriore questione sollevata dal
Tribunale di Firenze in relazione alla previsione del giudizio
direttissimo e alla disciplina che imporrebbe al giudice
di concedere, all’atto della convalida dell’arresto, il
nulla osta all’espulsione e di pronunciare quindi sentenza
di non luogo a procedere, è manifestamente inammissibile.
Dall’ordinanza di rimessione emerge che il Tribunale rimettente
ha sospeso il giudizio di convalida dell’arresto in relazione
al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286 del 1998 e, rilevato che per tale reato non si poteva
fare luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione
presupponeva l’avvenuta convalida dell’arresto, ha ordinato
"la restituzione degli atti al pubblico ministero perché
proceda, per questo reato, con il rito ordinario".
A prescindere dalla ritualità del provvedimento con cui
è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico
ministero, non vi è dubbio che il Tribunale rimettente si
è comunque spogliato del processo e non può più fare applicazione
delle norme in relazione alle quali ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale, che deve pertanto essere
dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14,
comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio
2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato
previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art.
558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13,
commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento
agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione,
dal Tribunale di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2004.
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