| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 15 luglio 2004 n. 222
Pres. Zagrebelsky, Red. Mezzanotte |
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Stranieri - Art. 13, 5° co. bis d.lgs. 286/98
s.m.i. - Giudizio di convalida -Assenza di contraddittorio
- Violazione delle garanzie di difesa - Illegittimità costituzionale
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E' costituzionalmente illegittimo l’art.
13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002,
n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti
da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella
parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba
svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento
di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della
difesa.
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente; Valerio ONIDA; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI;
Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI;
Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE; Ugo
DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 13, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), come modificato dal decreto-legge 4 aprile
2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti
da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, promossi
con ordinanze del 16 agosto 2002 e dell’11 luglio 2002 dal
Tribunale di Roma e dal Tribunale di Padova, nonché nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi
4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002,
n. 106, e dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso
con ordinanza del 13 novembre 2002 dal Tribunale di Roma,
rispettivamente iscritte ai numeri 471, 527 e 573 del registro
ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica numeri 43 e 48, prima serie speciale, dell’anno
2002 e n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2003.
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Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
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Ritenuto in fatto
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1. Con ordinanza del 16 agosto 2002 (iscritta
al r.o. n. 471 del 2002), il Tribunale di Roma ha sollevato
questione di costituzionalità dell’art. 13, commi 4, 5 e
5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), come modificato
dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti
recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina
e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento
alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge
7 giugno 2002, n. 106.
L’ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento
di convalida dei provvedimenti, adottati dal questore di
Roma (lo stesso 16 agosto 2002) nei confronti di due cittadini
stranieri extracomunitari, con i quali è stato disposto
il loro accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica; provvedimenti di cui il remittente afferma di
aver verificato "la sussistenza dei requisiti di legge (adeguata
motivazione sulle circostanze che autorizzano l’espulsione
con accompagnamento alla frontiera, rispetto dei termini,
decreto di espulsione del prefetto)".
Il giudice a quo, ritenuta rilevante la questione "poiché
dalla sua soluzione dipende l’accoglimento o meno della
richiesta di convalida", osserva che l’espulsione dello
straniero, disposta dal prefetto ai sensi del comma 2 dell’art.
13 del d.lgs. n. 286 del 1998, trova esecuzione mediante
l’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica
ad opera del questore nelle ipotesi individuate dai commi
4 e 5 dello stesso art. 13.
Ad avviso del remittente, nonostante che i menzionati commi
4 e 5 dell’art. 13 non dettino le concrete modalità di attuazione
della misura dell’espulsione immediata con accompagnamento
a mezzo di forza pubblica, non potrebbe dubitarsi che si
tratta "di una azione diretta ad un costringimento fisico,
di durata indeterminata", destinata a durare, ai sensi del
successivo comma 5-bis, oltre quarantotto ore, senza previsione
di un termine massimo; dunque, una "misura incidente sulla
libertà personale, che non può essere adottata al di fuori
delle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione".
Secondo il Tribunale di Roma, un siffatto ordine di idee
avrebbe del resto ispirato il citato comma 5-bis dell’art.
13 del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal decreto-legge
n. 51 del 2002 (convertito, con modificazioni, nella legge
n. 106 del 2002), il quale, "con evidente riecheggiamento
della disciplina posta dall’art. 13, terzo comma, della
Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta",
ha disposto la comunicazione del provvedimento di accompagnamento
entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, la quale,
verificata la sussistenza dei requisiti, lo convalida entro
le quarantotto ore successive alla comunicazione. Tuttavia,
secondo il giudice a quo, il menzionato comma 5-bis sarebbe
"non idoneo a rendere legittimo l’istituto" previsto dai
commi 4 e 5 dell’art. 13 del d.lgs. n. 286, giacché anch’esso
in contrasto con l’art. 13 Cost., oltre che con gli artt.
24 e 111 Cost.
Il procedimento di convalida disciplinato dalla disposizione
denunciata, si argomenta, non prevede alcuna contestazione
o audizione dell’interessato, né qualsivoglia forma di contraddittorio
o difesa, sì da riservare al giudice un "controllo puramente
formale sul decreto". Inoltre, il medesimo provvedimento
del questore è immediatamente esecutivo e non è prevista
alcuna forma di opposizione avverso lo stesso, né alcuna
possibilità di "sospensione" da parte dell’autorità giudiziaria.
È poi escluso che l’eventuale provvedimento che nega la
convalida (o la mancata convalida nelle quarantotto ore)
"abbia alcun effetto risolutorio (di inefficacia)", e che
il provvedimento di convalida sia soggetto "ad alcuna forma
di reclamo o ricorso". Manca in definitiva, secondo il giudice
a quo, "un effettivo controllo preventivo di legittimità
e di merito da parte dell’autorità giudiziaria", tanto che
la convalida del provvedimento del questore può intervenire
anche "ad espulsione già avvenuta".
Ritiene dunque il remittente che i commi 4, 5 e 5-bis dell’art.
13 del d.lgs. n. 286 del 1998 siano in contrasto con l’art.
13 Cost., "in quanto prevedono una restrizione della libertà
personale senza rendere possibile un controllo preventivo,
effettivo e pieno della legittimità del provvedimento che
ha disposto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica e senza che sia prevista la perdita di efficacia
del provvedimento, qualora non sia convalidato nel termine
prescritto".
Il comma 5-bis del medesimo d.lgs. n. 286 violerebbe anche
gli artt. 111 e 24 Cost., in quanto la giurisdizione che
si attua con la convalida del provvedimento dell’autorità
di pubblica sicurezza contrasterebbe "con il principio del
contraddittorio nel processo e con quello dell’inviolabilità
del diritto alla difesa, dal momento che non è prevista
alcuna forma di contestazione, né di partecipazione e tanto
meno di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento
stesso".
Il giudice a quo sostiene poi che il dubbio di costituzionalità
prospettato avverso le disposizioni denunciate non potrebbe
essere superato in forza di una interpretazione analogica
o estensiva dell’art. 14 dello stesso d.lgs. n. 286 del
1998, come interpretato dalla sentenza n. 105 del 2001 di
questa Corte, che lo ha reputato legittimo sulla base del
rilievo che il controllo dell’autorità giudiziaria si estende
a tutti i presupposti della misura del trattenimento presso
il centro di permanenza temporanea e che, nel caso di diniego
della convalida, verrebbe travolta non solo la predetta
misura ma anche quella dell’accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica. Difatti, secondo il remittente,
gli istituti dell’accompagnamento coatto e del trattenimento,
seppur connessi, sono tra loro distinti, per cui il citato
art. 14 non potrebbe trovare applicazione anche per la convalida
del provvedimento di accompagnamento, soprattutto considerando
che l’intenzione del legislatore, nell’introdurre il comma
5-bis, si è manifestata "nella opposta direzione di svincolare,
per quanto possibile, l’espulsione immediata da ostacoli
giudiziari o burocratici".
Tuttavia, proprio alla luce delle considerazioni appena
svolte, il giudice a quo solleva, in subordine alla questione
che investe "nella loro interezza" i commi 4, 5 e 5-bis
dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, questione di costituzionalità
delle medesime disposizioni "limitata alla mancata previsione,
nelle norme impugnate, di una procedura identica a quella
prevista per i trattenimenti dall’art. 14"; il che "renderebbe
il particolare istituto pienamente legittimo", alla stregua
di un adeguamento correttivo che potrebbe essere operato
soltanto dal legislatore "o da un intervento additivo della
Corte".
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2. Con ordinanza dell’11 luglio 2002 (iscritta
al r.o. n. 527 del 2002) anche il Tribunale di Padova ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma
5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art.
2 del d.l. n. 51 del 2002 convertito, con modificazioni,
nella legge n. 106 del 2002 "nella parte in cui prevede
che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato
alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga eseguito
prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria
e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito
dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice
della convalida".
L’ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento
di convalida del provvedimento, adottato dal questore di
Padova in data 10 luglio 2002, con il quale è stato disposto
l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
di un cittadino extracomunitario; provvedimento che il remittente
afferma essere stato eseguito lo stesso 10 luglio 2002 (con
imbarco dell’espulso sul volo delle ore 11,30 diretto a
Chisinau Moldavia), data nella quale, alle ore 13,05, la
questura depositava gli atti per la convalida del provvedimento
medesimo.
Il giudice a quo osserva che l’introduzione del comma 5-bis
nel corpo dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 ha colmato
un vuoto normativo in ordine al controllo giurisdizionale
sul provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato
alla frontiera adottato ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso
art. 13. Malgrado ciò, la norma denunciata prevede, ad avviso
del remittente, "un meccanismo di convalida del tutto formale,
in quanto stabilisce che il procedimento di convalida non
influisce sulla esecutività del provvedimento di accompagnamento
immediato alla frontiera, che va immediatamente eseguito
con l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale".
Di qui i dubbi di costituzionalità della disposizione sotto
diversi profili: a) per la "natura meramente formale e cartacea
del controllo giurisdizionale", in violazione dell’art.
13 Cost.; b) per la "evidente disparità di trattamento rispetto
allo straniero nei cui confronti non sia possibile eseguire
l’espulsione immediata, con il conseguente accompagnamento
dello stesso presso un centro di detenzione amministrativa
ai sensi dell’art. 14 del testo unico", in violazione dell’art.
3 Cost.; c) per l’incidenza "sull’effettivo esercizio del
diritto di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento
in esame", in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
Osserva infatti il giudice a quo che, in base all’art. 14
del d.lgs. n. 286 del 1998, nella lettura fornita dalla
sentenza n. 105 del 2001 di questa Corte, la convalida della
misura che dispone la cosiddetta detenzione amministrativa
investe anche il decreto di espulsione con accompagnamento
immediato alla frontiera, sicché il diniego di convalida
"viene a travolgere, assieme al trattenimento, anche la
misura dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica". Inoltre, lo stesso art. 14, nel disciplinare
il procedimento di convalida, richiama, al comma 4, il procedimento
in camera di consiglio di cui agli art. 737 e seguenti del
codice di procedura civile e stabilisce che il giudice provveda
sentito l’interessato: il giudice della convalida può dunque
esercitare i poteri d’ufficio "anche con riferimento alla
acquisizione di sommarie informazioni utili alla decisione",
tanto che il relativo procedimento, "sia pure nella ristrettezza
dei tempi, appare caratterizzato da profili di effettività
del controllo giurisdizionale".
Diversamente avviene, secondo il remittente, nel procedimento
di convalida previsto dall’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs.
n. 286 del 1998, il quale, da un lato, crea una disparità
di trattamento tra lo straniero destinatario del provvedimento
di accompagnamento e di quello di trattenimento e lo straniero
nei confronti del quale venga disposto ed eseguito soltanto
l’accompagnamento a mezzo della forza pubblica; dall’altro,
"sopprime il principio dell’habeas corpus, determinando
un controllo meramente cartaceo e formale del provvedimento
di accompagnamento, senza alcuna effettiva incidenza a tutela
della libertà personale dell’interessato e con un ruolo
essenzialmente burocratico del giudice della convalida".
La disciplina della convalida dettata dalla disposizione
censurata, infatti, non condiziona l’esecutività della misura
incidente sulla libertà personale dello straniero, cosicché,
da un lato, l’eventuale diniego della convalida "non ripristinerebbe
la situazione di fatto preesistente al provvedimento dell’autorità
di polizia" e, dall’altro, nel caso di intervenuta convalida,
l’interessato "non avrebbe di fatto possibilità di impugnazione,
ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, essendo egli
già fuori dal territorio nazionale e difficilmente raggiungibile
dal provvedimento": ciò con pregiudizio di una tutela effettiva
del diritto alla libertà personale.
Ed ancora, continua il remittente, posto che il decreto
di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte
della forza pubblica si fonda, ai sensi dell’art. 13, commi
4 e 5, su una valutazione discrezionale dei presupposti
di fatto indicati dalle citate disposizioni, l’impossibilità
di sentire l’interessato e di acquisire dallo stesso eventuali
informazioni utili all’approfondimento istruttorio, nel
rispetto dei limiti temporali "stabiliti dal procedimento
di convalida, ma ammessi dall’art. 737 c.p.c.", inciderebbe
sull’esercizio del diritto di difesa.
Ad avviso del giudice a quo, quindi, un siffatto procedimento,
che non prevede l’audizione del destinatario del provvedimento,
è strutturato "in violazione dei requisiti propri del giudizio
di convalida, che, in quanto procedimento de libertate,
è da ritenersi ricompreso nell’ambito di cui alla tutela
fissata dall’art. 111, comma secondo, Cost., introdotto
dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2", alla
stregua del quale il procedimento di convalida dovrebbe
svolgersi in contraddittorio tra le parti e in condizioni
di parità. E tanto più il vulnus degli evocati parametri
sarebbe evidente ove si consideri che, nella specie, la
mancata convalida nel termine fissato comporta non la perdita
di efficacia della misura dell’accompagnamento, ma la cessazione
del divieto di rientro nel territorio nazionale, della segnalazione
dell’espulso al sistema informativo di Schengen per la non
ammissione e dell’obbligo di lasciare il territorio dello
Stato; effetti cioè che, nel caso di straniero già allontanato
dal territorio nazionale, "si tramutano nella mera facoltà
di far rientro in Italia alle condizioni generali previste",
con ciò incidendo negativamente "sulla libertà personale,
sulla vita e sull’incolumità dello straniero".
Secondo il Tribunale di Padova sarebbe infine violato l’art.
13, terzo comma, Cost., per l’assenza del presupposto dell’eccezionale
necessità ed urgenza, giacché l’autorità di pubblica sicurezza
ha la facoltà di adottare l’accompagnamento alla frontiera
anche "in presenza di situazioni affatto straordinarie,
come ad esempio l’ipotesi di inottemperanza dello straniero
ad un provvedimento di espulsione con intimazione di allontanarsi
dal territorio nazionale nel termine di giorni 15".
Il remittente conclude osservando che la rilevanza della
sollevata questione è data dal fatto che questa attiene
"strettamente alle modalità della convalida, in considerazione
della avvenuta esecuzione della misura, che priva il destinatario
della possibilità di difesa" e rende il controllo del giudice
del tutto formale.
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3. Con ordinanza del 13 novembre 2002 (iscritta
al r.o. n. 573 del 2002), ancora il Tribunale di Roma ha
sollevato questione di costituzionalità dell’art. 13, commi
4 e 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato (il
comma 4) dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo) e introdotto (il comma 5-bis) dal d.l. n. 51 del
2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106
del 2002, denunciandone il contrasto con gli artt. 13, 24
e 111 Cost.; in subordine, ha sollevato questione di costituzionalità
delle medesime disposizioni - in riferimento agli stessi
anzidetti parametri - "nella parte in cui non prevedono
che si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi
3, 4 e 6, dello stesso T.U. n. 286 del 1998".
L’ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento
di convalida del provvedimento, adottato dal questore di
Roma (lo stesso 13 novembre 2002) nei confronti di un cittadino
straniero extracomunitario, con il quale è stato disposto
l’accompagnamento alla frontiera dello straniero medesimo
a mezzo della forza pubblica.
Il giudice a quo, dopo avere ricostruito sinteticamente
il quadro normativo nel quale si collocano le disposizioni
denunciate, precisa che, in base al comma 4 dell’art. 13
del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal comma 1,
lettera c), dell’art. 12 della legge n. 189 del 2002, il
decreto prefettizio di espulsione è sempre eseguito dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica, sicché, attualmente, "non vi sono limiti
o condizioni per l’accompagnamento immediato se non quella
della emissione anche contestuale di un decreto di espulsione".
Il remittente ricorda quindi di aver già proposto, con ordinanza
del 16 agosto 2002, incidente di costituzionalità sull’art.
13, commi 4, 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella
formulazione previgente alla legge n. 189 del 2002.
Tanto premesso, il Tribunale di Roma svolge, in punto di
non manifesta infondatezza, le stesse argomentazioni già
sviluppate nella menzionata ordinanza dell’agosto del 2002,
iscritta al r.o. n. 471 del 2002, precisando, quanto alla
questione sollevata in via subordinata, che un eventuale
accoglimento della stessa dovrebbe comportare, in base a
ciò che già avviene per i "trattenimenti": a) che "i questori
saranno tenuti a trasmettere ai tribunali gli atti e non
una semplice comunicazione"; b) che "i giudici potranno
valutare la legittimità dei provvedimenti di espulsione
del prefetto e di quello di accompagnamento coatto del questore";
c) che "si avrà la indicazione di un termine di efficacia
del decreto di espulsione con accompagnamento, qualora non
intervenga la convalida della autorità giudiziaria"; d)
che "sarà prevista la possibilità di un ricorso in Cassazione,
contro il provvedimento di convalida".
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4. È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale, integrando le proprie argomentazioni
anche con successiva memoria, ha chiesto che le questioni
sollevate siano dichiarate inammissibili ovvero infondate.
Quanto alla eccepita inammissibilità, riferita all’ordinanza
del Tribunale di Roma iscritta al r.o. n. 471 del 2002,
la difesa erariale deduce che essa difetta di adeguata motivazione
in punto di rilevanza ed anzi, là dove il giudice a quo
contraddittoriamente solleva la questione nonostante la
positiva verifica dei presupposti legittimanti il provvedimento
di espulsione e in assenza di qualunque istanza degli stranieri
espulsi, il requisito della rilevanza sembrerebbe escluso
in radice.
Secondo l’Avvocatura, il medesimo remittente non avrebbe
poi fornito una lettura delle disposizioni denunciate compatibile
con le invocate esigenze di contraddittorio e di difesa,
che però non richiedono necessariamente la perdurante presenza
dello straniero sul territorio italiano.
Osserva comunque la parte pubblica intervenuta che "pregiudiziale
ad ogni valutazione di merito" appare la restituzione degli
atti per un nuovo esame della questione alla luce dello
jus superveniens costituito dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189, successiva all’ordinanza di rimessione iscritta
al r.o. n. 471 del 2002, che ha profondamente modificato
due delle norme denunciate e cioè i commi 4 e 5 dell’art.
13 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Nel merito, sostiene l’Avvocatura dello Stato, le questioni
sarebbero comunque infondate, non potendo ritenersi per
certo, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che
il provvedimento di accompagnamento alla frontiera incida
sulla libertà personale e non potendosi invocare al riguardo
la sentenza n. 105 del 2001, che avrebbe affrontato il problema
solo in connessione con il trattenimento presso un centro
di permanenza ed assistenza.
Ad avviso della difesa erariale, sembra invece invocabile
il precedente costituito dalla sentenza n. 13 del 1972,
che ha ritenuto conforme a Costituzione l’art. 15, secondo
comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), affermando
il principio per cui l’accompagnamento coattivo, incidendo
solo temporaneamente sulla libertà personale, sfugge alla
procedura di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.
Nelle memorie si sostiene inoltre che l’eventuale accoglimento
delle questioni comporterebbe l’impossibilità di espellere
immediatamente gli stranieri irregolari, con la conseguenza
che gli stessi, in attesa del provvedimento di convalida,
dovrebbero essere obbligatoriamente trattenuti presso un
centro di permanenza temporanea e di assistenza anche al
di fuori dei casi previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 286
del 1998 e ciò sarebbe in conflitto "con il diritto dello
Stato di tutelare le frontiere e la sicurezza pubblica attraverso
misure di contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina
e della presenza illegale degli stranieri sul territorio
nazionale". Del resto, prosegue l’Avvocatura, la stessa
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 353 del 1997
e ordinanza n. 146 del 2002) ha ritenuto che non sono censurabili
quelle previsioni normative che si concretizzano in un "automatismo
espulsivo", le quali, nel rispetto del principio di legalità,
assicurano un ordinato flusso migratorio, non potendo lo
Stato "abdicare al compito ineludibile di presidiare le
frontiere".
Quanto poi alla prospettata violazione dell’art. 3 Cost.,
si obietta che le situazioni poste a raffronto non sarebbero
omogenee, giacché la previsione di una disciplina "potenzialmente
più garantista" per il procedimento di convalida del provvedimento
di trattenimento nei centri si giustificherebbe ragionevolmente
per il fatto che in tale ipotesi deve essere autorizzata
una limitazione della libertà personale fino ad un massimo
di venti giorni (ed ora, a seguito della legge n. 189 del
2002, sino a trenta giorni), mentre nel procedimento di
convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera
viene in rilievo solo una "circoscritta temporanea restrizione
personale finalizzata all’effettivo allontanamento dal territorio
nazionale".
La difesa erariale osserva infine che il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera, legato all’emissione del
provvedimento di espulsione, è ricorribile dinanzi al giudice
ordinario ed è in questa sede secondo modalità di decisione
tipiche della camera di consiglio, con la partecipazione
dell’amministrazione che ha emesso il provvedimento e con
la ricorribilità della decisione in Cassazione (art. 13-bis
del d.lgs. n. 286 del 1998) - che viene ad attuarsi il contraddittorio
ed il diritto di difesa dello straniero, il quale, ai sensi
dell’art. 13, comma 8, del citato d.lgs. n. 286 del 1998,
è ammesso all’assistenza legale di un patrocinatore di fiducia.
La procedura di convalida del provvedimento di accompagnamento
alla frontiera rappresenterebbe quindi "una specifica garanzia"
e la relativa disciplina non violerebbe l’art. 13 Cost.,
in quanto è previsto appunto "un doppio controllo della
legittimità di tutti i provvedimenti restrittivi della libertà
personale" (espulsione ed accompagnamento), né gli artt.
24 e 111 Cost., essendovi spazi per l’esercizio del diritto
di difesa del destinatario dei provvedimenti e per l’instaurazione
di un contraddittorio in sede giurisdizionale.
Ad avviso dell’Avvocatura, la circostanza per cui la mancata
convalida del provvedimento di accompagnamento "possa intervenire,
di fatto, in un momento in cui l’espulsione del soggetto
sia già fisicamente avvenuta non sposta i termini del problema,
conseguendo a tale ipotesi la possibilità del rientro nel
territorio".
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Considerato in diritto
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1. Con tre distinte ordinanze, due del Tribunale
di Roma (r.o. n. 471 e n. 573 del 2002) ed una del Tribunale
di Padova (r.o. n. 527 del 2002), è denunciato l’art. 13,
comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002,
n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti
da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106.
La disposizione denunciata così stabilisce: "Nei casi previsti
ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque,
entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente il
provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento
alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il tribunale in composizione monocratica, verificata la
sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro
le quarantotto ore successive alla comunicazione".
Ad avviso del Tribunale di Roma, essa violerebbe anzitutto
l’art. 13 della Costituzione, giacché introdurrebbe "una
restrizione della libertà personale senza rendere possibile
un controllo preventivo, effettivo e pieno della legittimità
del provvedimento che ha disposto l’accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica e senza che sia prevista
la perdita di efficacia del provvedimento, qualora non sia
convalidato nel termine prescritto".
Lo stesso remittente dubita inoltre della sua legittimità
in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., in quanto "la
giurisdizione che si attua con la convalida del provvedimento
dell’autorità di pubblica sicurezza" contrasterebbe "con
il principio del contraddittorio nel processo e con quello
dell’inviolabilità del diritto alla difesa, dal momento
che non è prevista alcuna forma di contestazione, né di
partecipazione e tanto meno di difesa da parte dello straniero
colpito dal provvedimento stesso".
Secondo il Tribunale di Padova il denunciato comma 5-bis
violerebbe gli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost., "nella parte
in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento
immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga
eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria
e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito
dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice
della convalida".
In particolare l’illegittimità della disposizione discenderebbe:
dalla "natura meramente formale e cartacea del controllo
giurisdizionale", in violazione dell’art. 13 Cost.; dalla
"evidente disparità di trattamento rispetto allo straniero
nei cui confronti non sia possibile eseguire l’espulsione
immediata, con il conseguente accompagnamento dello stesso
presso un centro di detenzione amministrativa ai sensi dell’art.
14 del testo unico", in violazione dell’art. 3 Cost.; dalla
incidenza "sull’effettivo esercizio del diritto di difesa
da parte dello straniero colpito dal provvedimento in esame",
in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
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1.1. Oltre al comma 5-bis dell’art. 13 il
Tribunale di Roma (r.o. n. 471 del 2002) ne censura i commi
4 e 5, nella versione antecedente alle modifiche recate
dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nonché
il comma 4 nella attuale formulazione (r.o. n. 573 del 2002).
Nel testo originario, il comma 4 prevedeva le ipotesi in
cui l’espulsione non avveniva con semplice intimazione a
lasciare il territorio dello Stato, ma con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Ipotesi che
ai sensi del comma 5 si estendeva ai casi in cui lo straniero
fosse privo di valido documento attestante la sua identità
e nazionalità e il prefetto avesse ravvisato un concreto
pericolo che il medesimo si sottraesse all’esecuzione del
provvedimento.
Nel testo attualmente vigente, il comma 4 dell’art. 13 dispone
che: "L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione
dei casi di cui al comma 5". Questo prevede ora l’espulsione
mediante intimazione nel caso in cui lo straniero si trovi
nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno
scaduto di validità da più di sessanta giorni e senza averne
chiesto il rinnovo, potendo però il questore disporre comunque
l’accompagnamento immediato alla frontiera allorché il prefetto
rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga
all’esecuzione del provvedimento.
Quanto al contenuto delle censure, il giudice a quo, in
entrambe le ordinanze, ritiene che le disposizioni predette
contrastino con gli artt. 13, 24 e 111 Cost. per le medesime
ragioni che fonderebbero l’incostituzionalità del denunciato
comma 5-bis dello stesso art. 13.
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2. Poiché tutte le ordinanze propongono la
medesima questione sul comma 5-bis dell’art. 13 del d.lgs.
n. 286 del 1998 e le questioni ulteriormente sollevate dal
Tribunale di Roma si presentano intimamente connesse alla
prima, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente.
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3. Le questioni sollevate dal Tribunale di
Roma che hanno ad oggetto i commi 4 e 5 dell’art. 13 nella
formulazione previgente e il comma 4 del medesimo art. 13,
nel testo attualmente in vigore, sono inammissibili. Esse
si appuntano non già sul procedimento di convalida, in relazione
al quale la valutazione di non manifesta infondatezza è
argomentata sui parametri degli artt. 13, 24 e 111 Cost.,
ma sulle norme sostanziali che prevedono i diversi casi
di espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera
a mezzo di forza pubblica. Anche con riferimento a questo
ulteriore oggetto la non manifesta infondatezza è sostenuta
sulla base delle medesime argomentazioni poste a fondamento
del dubbio di legittimità costituzionale che investe il
comma 5-bis, concernente il procedimento di convalida. Sicché
le relative questioni sono prive di motivazione, ciò che
ne impedisce lo scrutinio nel merito.
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3.1. Prima di passare all’esame del denunciato
comma 5-bis deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità
formulata dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale
le questioni di costituzionalità sarebbero state sollevate
in assenza di qualunque istanza degli stranieri espulsi
e nonostante che i presupposti legittimanti il provvedimento
di espulsione fossero stati positivamente verificati. Ma
la consistenza della questione è appunto questa: che sia
imposto al giudice di procedere ad una convalida meramente
"cartolare", in base alla sola comunicazione inviata dal
questore e in assenza dello straniero espulso.
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4. Rimane quindi da esaminare la sola denuncia,
comune a tutti i remittenti, dell’art. 13, comma 5-bis,
del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 2 del d.l.
n. 51 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 106 del 2002.
La questione è fondata.
La disposizione censurata si inserisce nella generale disciplina
dell’immigrazione di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, che
conosce distinti tipi di espulsione: una misura di sicurezza,
disposta dal giudice con la sentenza di condanna per determinati
delitti (art. 15); una sanzione sostitutiva della detenzione
applicata dal giudice con la sentenza di condanna, ovvero
alternativa alla detenzione stessa applicata dal magistrato
di sorveglianza, quando la pena irrogata o da espiare non
superi i due anni (art. 16, commi 1 e 5); una espulsione
amministrativa, ordinata dall’autorità di pubblica sicurezza
nei confronti dello straniero entrato clandestinamente nel
territorio dello Stato o ivi trattenutosi senza permesso
di soggiorno, ovvero appartenente a categorie "pericolose"
(art. 13).
Nel sistema originario del d.lgs. n. 286 del 1998 l’espulsione
amministrativa aveva corso, di regola, mediante intimazione
del questore a lasciare il territorio nazionale (art. 13,
comma 6); l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica rappresentava un’eccezione e riguardava i
casi di particolare pericolosità dello straniero (art. 13,
comma 4).
Sul versante della tutela giurisdizionale, il legislatore
del 1998 ha previsto anzitutto che lo straniero possa presentare
ricorso contro il decreto di espulsione: se il provvedimento
è emanato, ai sensi del comma 1 dell’art. 13, dal Ministro
dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, la giurisdizione è del tribunale amministrativo
regionale del Lazio (art. 13, comma 11); in tutti gli altri
casi il ricorso è da presentarsi al tribunale, in composizione
monocratica (originariamente il pretore), entro cinque giorni
dalla comunicazione del decreto o del provvedimento (termine
elevato a trenta giorni qualora l’espulsione sia eseguita
con accompagnamento immediato: art. 13, comma 8), comunicazione
che deve avvenire in una lingua conosciuta dallo straniero
o, nei casi di impossibilità, in lingua francese, inglese
o spagnola, dovendosi altresì indicare le modalità di impugnazione.
Nei casi in cui l’espulsione sia stata eseguita, il ricorso
può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione
(art. 13, comma 10). Peraltro, nell’ipotesi di espulsione
con accompagnamento immediato e sempreché sia disposta la
misura di cui al comma 1 dell’art. 14 (trattenimento in
un centro di permanenza temporanea e di assistenza), sul
ricorso avverso il decreto di espulsione provvede il giudice
competente per la convalida di tale misura, adottando un
unico provvedimento (artt. 13, comma 9, e 14, comma 4).
La legge stabilisce inoltre che nel procedimento davanti
al giudice lo straniero possa avvalersi del patrocinio a
spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
venga assistito da un difensore d’ufficio, nonché, ove necessario,
da un interprete. Sul ricorso il giudice è tenuto a decidere
entro dieci giorni, "sentito l’interessato, nei modi di
cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile"
(art. 13, comma 9) e l’amministrazione che ha emesso il
decreto di espulsione può partecipare al procedimento (art.
13-bis).
Il sistema è mutato con la legge n. 189 del 2002. È ora
previsto che l’espulsione sia disposta in ogni caso con
decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto
a gravame o impugnativa da parte dell’interessato (art.
13, comma 3), e venga sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma
4), salvo il caso dello straniero che si trattenga nel territorio
dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di
sessanta giorni e non rinnovato (art. 13, comma 5). Tuttavia,
anche in tale ipotesi, se il prefetto rileva un concreto
pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del
provvedimento, il questore ne dispone l’accompagnamento
immediato alla frontiera.
L’intervenuta generalizzazione dell’espulsione tramite accompagnamento
alla frontiera non ha portato all’eliminazione dell’istituto
del "trattenimento": l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286
stabilisce tuttora che "quando non è possibile eseguire
con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera" (e cioè nelle seguenti ipotesi: quando vi sia
necessità di soccorrere lo straniero, ovvero di accertare
la sua identità o nazionalità, o ancora di acquisire i documenti
di viaggio, o quando sia indisponibile il vettore o altro
idoneo mezzo di trasporto) lo straniero venga trattenuto
presso un centro di permanenza temporanea, in base a provvedimento
del questore.
La permanenza nel centro può protrarsi sino a trenta giorni,
prorogabili dal giudice di altri trenta solo in determinati
casi e cioè "qualora l’accertamento dell’identità o della
nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficoltà" (art. 14, comma 5).
La legge n. 189 del 2002 ha inoltre previsto che, nei casi
in cui non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza
senza che l’espulsione sia stata eseguita, il questore ordina
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro
il termine di cinque giorni (art. 14, comma 5-bis). Il reintrodotto
meccanismo dell’intimazione è però ora assistito diversamente
dal regime previgente - da sanzione penale; è infatti punito
con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che, "senza
giustificato motivo", si trattiene nel territorio dello
Stato in violazione dell’ordine del questore (art. 14, comma
5-ter).
Le modifiche hanno interessato anche la tutela giurisdizionale.
In base all’art. 12 della legge n. 189 del 2002, il ricorso
avverso il decreto di espulsione (come detto, immediatamente
esecutivo) deve essere ora presentato nel termine di sessanta
giorni dalla data del provvedimento ed il tribunale, in
composizione monocratica, deve decidere, in ogni caso, entro
venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Si è inoltre
disposta l’abrogazione del comma 9 dell’art. 13, che regolava
il procedimento davanti al giudice.
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4.1. Nel descritto quadro normativo, la tutela
giurisdizionale non si arresta all’impugnativa del decreto
di espulsione, ma si estende anche al provvedimento del
questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea.
Tale provvedimento deve essere trasmesso al giudice senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore ed è assoggettato
alla convalida "nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, sentito l’interessato",
con cessazione di "ogni effetto qualora non sia convalidato
nelle quarantotto ore successive" (art. 14, comma 4). La
convalida dell’autorità giudiziaria riguarda anche l’eventuale
provvedimento di proroga del trattenimento, con possibilità
di ricorso in Cassazione (art. 14, comma 6).
Infine, con il d.l. n. 51 del 2002, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 106 del 2002, il legislatore ha introdotto
il procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Ed è su questa
disciplina che si appuntano le censure dei remittenti.
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5. Il percorso della presente decisione è
interamente segnato dalla sentenza n. 105 del 2001. Questa
Corte si occupò, in quella circostanza, del trattenimento
presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza,
misura che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n.
286 del 1998, viene disposta dal questore ed è soggetta
a convalida da parte del giudice sentito l’interessato,
con cessazione di ogni effetto in caso di diniego di convalida
o di mancata convalida entro il termine di quarantotto ore.
Si dolevano allora i remittenti che l’accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, al quale era finalizzato
il trattenimento, sfuggisse al controllo dell’autorità giudiziaria,
con conseguente violazione dell’art. 13 Cost.
La Corte condivise innanzitutto la premessa dalla quale
procedevano i remittenti che l’accompagnamento alla frontiera
a mezzo di forza pubblica investisse la libertà personale
e fosse quindi misura assistita dalle garanzie previste
dall’art. 13 Cost. al pari del trattenimento. Il controllo
del giudice su quest’ultima misura, osservò la Corte, doveva
estendersi anche all’accompagnamento coattivo poiché l’autorità
giudiziaria avrebbe dovuto portare il suo esame sui motivi
che avevano indotto l’amministrazione procedente a disporre
quella peculiare modalità esecutiva dell’espulsione amministrativa
consistente, appunto, nell’accompagnamento alla frontiera
a mezzo di forza pubblica. Un controllo, precisò questa
Corte, da intendersi nella sua accezione più piena, secondo
quanto imposto dal precetto costituzionale di cui all’art.
13 Cost.
La sentenza n. 105 del 2001 non investì l’accompagnamento
alla frontiera in sé, ma lo considerò quale logico presupposto
del trattenimento. Tuttavia, quanto in essa affermato già
preannunciava la soluzione di una eventuale questione di
legittimità costituzionale che avesse avuto ad oggetto l’accompagnamento
alla frontiera quale autonoma misura non legata al trattenimento
presso i centri di permanenza temporanei. L’esigenza di
colmare un vuoto di tutela ha indotto il legislatore ad
intervenire con il d.l. n. 51 del 2002, il cui art. 2 prevedeva
l’obbligo del questore di comunicare il provvedimento con
il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera immediatamente
e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione all’ufficio
del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente
competente. A sua volta, il Procuratore della Repubblica,
verificata la sussistenza dei requisiti, doveva procedere
alla convalida del provvedimento entro le quarantotto ore
successive alla comunicazione. La norma si chiudeva disponendo
che: "Il provvedimento è immediatamente esecutivo". Le modifiche
apportate in sede di conversione, con la legge n. 106 del
2002, hanno riguardato anzitutto l’autorità giudiziaria
preposta alla convalida non più il Procuratore della Repubblica
bensì il tribunale, in composizione monocratica, territorialmente
competente e, poi, la previsione della immediata esecutività
del provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento
alla frontiera, la quale è ora inserita, come autonomo inciso,
subito dopo la prevista comunicazione del provvedimento
al giudice e prima della disciplina della convalida.
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6. Il procedimento regolato dall’art. 13,
comma 5-bis, contravviene ai principî affermati da questa
Corte nella sentenza sopra ricordata: il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera è eseguito prima della convalida
da parte dell’autorità giudiziaria. Lo straniero viene allontanato
coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice
abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo
della sua libertà personale. È, quindi, vanificata la garanzia
contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., e cioè la
perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego
o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria
nelle successive quarantotto ore. E insieme alla libertà
personale è violato il diritto di difesa dello straniero
nel suo nucleo incomprimibile. La disposizione censurata
non prevede, infatti, che questi debba essere ascoltato
dal giudice, con l’assistenza di un difensore. Non è certo
in discussione la discrezionalità del legislatore nel configurare
uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato
sulla sequenza provvedimento di polizia-convalida del giudice.
Vengono qui, d’altronde, in considerazione la sicurezza
e l’ordine pubblico suscettibili di esser compromessi da
flussi migratori incontrollati. Tuttavia, quale che sia
lo schema prescelto, in esso devono realizzarsi i principî
della tutela giurisdizionale; non può, quindi, essere eliminato
l’effettivo controllo sul provvedimento de libertate, né
può essere privato l’interessato di ogni garanzia difensiva.
Le censure svolte dai remittenti non possono infine essere
superate facendo ricorso alla tesi del c.d. "doppio binario"
di tutela per lo straniero: convalida soltanto "cartolare"
del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e successivo
ricorso sul decreto di espulsione con adeguate garanzie
difensive. Sarebbe infatti elusa la portata prescrittiva
dell’art. 13 Cost., giacché il ricorso sul decreto di espulsione
(art. 13, comma 8) non garantisce immediatamente e direttamente
il bene della libertà personale su cui incide l’accompagnamento
alla frontiera.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13,
comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002,
n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti
da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella
parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba
svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento
di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della
difesa;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5,
del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
dell’art. 13, comma 4, dello stesso decreto legislativo
n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 12, comma 1,
lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate,
in riferimento agli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione,
dal Tribunale di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo Mezzanotte, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2004.
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