| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 15 giugno 2004 n. 173
Pres. ZAGREBELSKY, Red. ZAGREBELSKY
Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Stato: Laporta)
- Regione Toscana (Avv. Loria) |
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Regione - Regione Toscana – Legge regionale
che affida al Difensore civico regionale l’esercizio dei
poteri sostitutivi nei casi di inadempienza degli enti locali
competenti – Ricorso governativo – Non configurabilità del
difensore civico come organo di governo regionale – Insussistenza
delle condizioni legittimanti gli interventi regionali –
Illegittimità costituzionale
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È illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge
della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante
«Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2
(Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni
in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità
sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi
del Difensore civico regionale)», nella parte in cui sostituisce
l’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002;
e dell’art. 1, comma 3, della medesima legge della Regione
Toscana n. 35 del 2002, che sostituisce l’art. 5, comma
5, della legge regionale n. 2 del 2002 (1).
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(1)
A proposito delle condizioni che legittimano le Regioni
a disciplinare ipotesi di interventi sostitutivi v., da
ultimo, sentt. nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004.
In particolare, sulla natura del Difensore civico, non configurabile
come organo di governo regionale, v. sent n. 112 del 2004.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SENTENZA N.173
ANNO 2004
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;
Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfio
FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Toscana
27 settembre 2002, n. 35, recante «Modificazioni alla legge
regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato
regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione
dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli
enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore
civico regionale)», che, rispettivamente, sostituiscono
l’art. 3, comma 1, e modificano l’art. 5, comma 5, della
legge regionale n. 2 del 2002, promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 dicembre
2002, depositato in cancelleria il 14 successivo e iscritto
al n. 92 del registro ricorsi 2002.
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Visto l’atto di costituzione della Regione
Toscana;
udito nell’udienza pubblica dell’11 novembre 2003 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
uditi l’avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Mario Loria per
la Regione Toscana.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ricorso notificato il 6 dicembre
2002 e depositato il successivo 14 dicembre, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha impugnato i commi 1 e 3 dell’art.
1 della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n.
35, recante «Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio
2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo
e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi
di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio
dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)»:
il comma 1, limitatamente alla parte in cui sostituisce
l’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002;
il comma 3, in quanto modifica l’art. 5, comma 5, della
medesima legge regionale n. 2 del 2002.
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2. – Nel sollevare le questioni di legittimità
costituzionale, il ricorrente, rappresentato dall’Avvocatura
generale dello Stato, osserva preliminarmente che la legge
regionale n. 2 del 2002 era stata oggetto di ricorso di
fronte alla Corte costituzionale, e che in pendenza di quel
giudizio – concluso con l’ordinanza n. 15 del 2003 – la
Regione, «con lodevole apertura alla leale cooperazione»,
aveva approvato la nuova legge n. 35 del 2002, apportando
diverse modifiche alla disciplina allora censurata.
Tra queste modifiche, quelle concernenti l’art. 3, comma
1 – che, nel nuovo testo, affida al Difensore civico regionale
l’esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti dalla legge
statale o regionale, disciplinando il modo di esercizio
del potere (che deve avvenire previa diffida ad adempiere
entro un congruo termine e con successiva nomina di un commissario
ad acta) –, e l’art. 5, comma 5 – il quale, nel nuovo testo,
dispone che in caso di vacanza dell’ufficio del Difensore
civico, i poteri in questione siano esercitati «in via transitoria»
dal Presidente della Giunta regionale –, contrasterebbero,
tuttavia, con gli stessi parametri costituzionali invocati
nel precedente giudizio, e segnatamente con gli articoli
114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera
p), e 120, secondo comma, della Costituzione.
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2.1. – L’insieme di queste disposizioni,
e in particolare l’art. 120, secondo comma, della Costituzione,
demanderebbe alla legge statale la disciplina dei poteri
sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza
di potestà legislativa della Regione in materia di controlli
sostitutivi.
A suffragio della sussistenza di questa riserva statale
di attuazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione,
secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione,
si porrebbero (a) la «continuità testuale» dei due periodi
dell’unitario secondo comma dell’art. 120 della Costituzione,
che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi
casi di esercizio, (b) le «solenni disposizioni» contenute
nell’art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione
(con la garanzia dell’autonomia degli enti territoriali),
(c) l’assegnazione alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato della materia relativa agli «organi di governo
e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane»
[art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione],
(d) la «cogente esigenza» di una disciplina unitaria – o
perlomeno fortemente coordinata – delle modalità di esercizio
dei poteri sostitutivi, a iniziare dall’individuazione dell’organo
chiamato a disporre l’intervento sostitutivo. Questi rilievi
condurrebbero a interpretare l’espressione contenuta nell’art.
120, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la «legge»
definisce le citate procedure di esercizio dei poteri sostitutivi,
alla stregua di una riserva alla fonte legislativa statale.
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2.2. – Il ricorrente osserva inoltre che
nel quadro costituzionale delineato si sarebbe collocato
l’art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali),
convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002,
n. 75, che sopprime il Comitato regionale di controllo sugli
atti degli enti locali, e che non potrebbe valere, a sostegno
della normativa regionale censurata, la circostanza che
anche la vigente legislazione statale [art. 136 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali)] attribuisce al Difensore
civico regionale, a mezzo di commissario ad acta dallo stesso
nominato, poteri sostitutivi per omissione o ritardo di
atti obbligatori, poiché comunque la disposizione regionale
censurata produrrebbe l’effetto innovativo derivante dalla
sostituzione – in contrasto con i parametri costituzionali
invocati – di una specifica disposizione statale con una
norma regionale.
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2.3. – Sotto altro aspetto, si rileva che
la disciplina degli interventi sostitutivi non potrebbe
neppure essere qualificata come normativa «di chiusura»
rispetto alle disposizioni legislative o amministrative
regionali che stabiliscono obblighi rimasti inadempiuti
o comunque non osservati.
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2.4. – Infine, «in via logicamente subordinata»,
si sottolinea che lo statuto della Regione Toscana non parrebbe
consentire l’attribuzione al Difensore civico regionale
di funzioni «di tanto spessore».
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3. – Nel giudizio così promosso si è costituita
la Regione Toscana, che ha chiesto una pronuncia di inammissibilità
o di infondatezza del ricorso.
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4. – Nell’imminenza dell’udienza di trattazione,
la Regione Toscana ha depositato una memoria in cui, ribadendo
l’infondatezza del ricorso governativo, si sottolinea come
la legge regionale n. 35 del 2002 ora impugnata, recando
modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002, fosse stata
approvata dalla Regione proprio per tenere conto di quanto
rilevato dal Governo nel precedente ricorso contro la legge
n. 2 sotto il profilo della competenza a disciplinare il
potere sostitutivo nei confronti degli enti nella materia
della finanza locale, e in relazione al principio di coordinamento
con la finanza pubblica (da ciò l’abrogazione dell’art.
4 della precedente legge). La disciplina impugnata non attribuirebbe
alcun nuovo potere sostitutivo al Difensore civico regionale,
ma si limiterebbe a «confermare» quanto disposto da singole
leggi regionali di settore, che tra l’altro assegnerebbero
al Difensore civico anche poteri sostitutivi nei confronti
degli enti locali e nei confronti di amministrazioni diverse
dagli enti locali, i cui atti non sarebbero più soggetti
a controllo da parte del co.re.co., data la soppressione
di quest’ultimo.
Quanto poi al previsto esercizio di poteri sostitutivi attribuiti
al Difensore civico da leggi dello Stato, si tratterebbe
di previsione puramente attuativo-ricognitiva, comunque
necessaria per garantire continuità nell’azione amministrativa,
posto che rilevanti funzioni sarebbero state attribuite
da norme statali ai difensori civici regionali.
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4.1. – In generale, la difesa regionale contesta
l’assunto di fondo del ricorso, e cioè che il potere sostitutivo
nei confronti degli enti locali spetti esclusivamente al
Governo, secondo gli invocati articoli 114, 117, secondo
comma, lettera p), e 120 della Costituzione: al contrario,
si osserva, la disciplina del potere sostitutivo non costituirebbe
una materia a sé, ma un aspetto «di chiusura» della regolazione
delle diverse materie, e dunque seguirebbe i criteri di
ripartizione tra Stato e Regioni delineati dall’art. 117
della Costituzione.
Pertanto, nelle materie affidate alla potestà legislativa,
esclusiva o concorrente, della Regione, a quest’ultima (con
l’esclusione dei casi di diretta intestazione allo Stato
di talune funzioni amministrative in applicazione del principio
di sussidiarietà) spetterebbe dettare la normativa applicabile,
disciplinare i rapporti amministrativi e «allocare» l’esercizio
delle funzioni, ciò che attrarrebbe anche la disciplina
delle eventuali conseguenze previste in caso di inadempienza
o inerzia degli enti locali nell’esercizio delle funzioni
conferite, pena la paralisi del sistema.
La disciplina del potere sostitutivo posta con legge regionale,
in materie di competenza propria, a fronte di accertate
inadempienze indicate nella legge stessa, ovvero di richieste
di intervento degli stessi enti locali in ipotesi eccezionali
e patologiche, non potrebbe dirsi dunque lesiva di alcuno
dei parametri costituzionali invocati dallo Stato: (a) non
dell’art. 114, che – anzi – porrebbe su un piano di parità
tutti gli enti costitutivi della Repubblica; (b) non dell’art.
117, secondo comma, lettera p), perché il potere sostitutivo
regionale riguarderebbe solo l’area affidata, ratione materiae,
alla legislazione regionale; (c) non dell’art. 120, che
contemplerebbe un potere sostitutivo generale – ma eccezionale
– del Governo, connesso a presupposti del tutto particolari,
in vista della garanzia dell’unità stessa del sistema, con
una norma che darebbe ora «copertura» costituzionale ai
poteri sostitutivi del Governo già prima stabiliti dall’ordinamento
e giustificati, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale,
da esigenze unitarie. Che la previsione costituzionale non
esaurisca l’intera gamma dei poteri sostitutivi sarebbe,
d’altra parte, confermato dalla stessa legislazione statale:
ad esempio, dalla disciplina della sostituzione nei confronti
degli enti locali in caso di mancata approvazione dei bilanci
di previsione (legge n. 75 del 2002, confermata dalla successiva
legge 20 maggio 2003, n. 116), che assegna tale potere al
Prefetto, in relazione alla materia della finanza degli
enti locali. Se fosse vera la premessa del ricorrente, anche
queste previsioni poste da norme statali dovrebbero ritenersi
incostituzionali, poiché non in linea con quanto disposto
dall’art. 120 della Costituzione.
Dovrebbe, quindi, affermarsi la legittimità del potere sostitutivo
regolato con normative regionali, nelle materie sostanziali
di competenza della Regione, fermi restando il necessario
rispetto dei principi di leale collaborazione e proporzionalità,
nonché la salvaguardia della potestà statutaria e regolamentare
e dell’autonomia organizzativa degli enti locali: il sindacato
di costituzionalità sulle leggi regionali potrebbe svolgersi,
allora, solo di volta in volta, in relazione alla verifica
del rispetto dei limiti e dei principi sopra indicati.
L’interpretazione esposta troverebbe conferma – ad avviso
della difesa regionale – anche nella legge 5 giugno 2003,
n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3), che non conterrebbe alcuna previsione dalla quale
desumere l’esclusione della disciplina del potere sostitutivo
dall’ambito della legislazione regionale.
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4.2. – Sotto un diverso profilo, la difesa
regionale contesta, poi, l’affermazione governativa secondo
cui lo statuto regionale non ammetterebbe competenze del
Difensore civico regionale come quella in questione. A tal
riguardo, si sottolinea come lo statuto definisca l’attività
dell’organo in termini del tutto generici, demandando alla
legge regionale la disciplina puntuale, ciò che sarebbe
avvenuto con l’attribuzione anche di poteri sostitutivi
nei confronti degli enti locali (legge regionale 12 gennaio
1994, n. 4, recante «Nuova disciplina del Difensore Civico»).
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4.3. – Infine, la Regione Toscana sostiene
l’impossibilità di seguire l’impostazione propria del ricorso
statale, per le conseguenze inaccettabili che ne deriverebbero:
la Regione, infatti, in quanto priva del potere di disciplinare
gli interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali,
dovrebbe segnalare al Governo, a norma dell’art. 120 della
Costituzione, i casi in cui gli enti locali risultassero
inadempienti, e sarebbe perciò affidata al Governo la valutazione
sulla sussistenza del presupposto di un intervento sostitutivo
in base alla norma costituzionale.
Anche prescindendo dall’appesantimento procedurale, una
simile impostazione risulterebbe fortemente lesiva dell’autonomia
delle Regioni, in quanto sarebbe il Governo a decidere circa
la possibilità o l’opportunità di perseguire un determinato
obiettivo posto dal legislatore regionale con l’attivazione
del potere sostitutivo. Per prevenire una simile conseguenza,
la Regione finirebbe dunque per essere indotta a trattenere
a sé – in patente dissonanza con il sistema disegnato a
seguito della riforma del Titolo V della Parte II della
Costituzione – l’esercizio di funzioni amministrative reputate
di particolare rilievo, con la distorsione del principio
di sussidiarietà e con l’accentuazione del criterio di adeguatezza.
In definitiva, l’idea che la disciplina del potere sostitutivo
sia estranea alla competenza regionale non sarebbe sostenibile,
dovendosi al contrario ammetterne la possibilità, nel quadro
dei criteri sopra illustrati, conformemente a quanto espresso
nella giurisprudenza costituzionale più recente (sentenza
n. 313 del 2003), che ha definito presupposti e modi del
potere di sostituzione.
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Considerato in diritto
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1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei
commi 1 e 3 dell’art. 1 della legge della Regione Toscana
27 settembre 2002, n. 35, recante «Modificazioni alla legge
regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato
regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione
dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli
enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore
civico regionale)»: il comma 1, limitatamente alla parte
in cui sostituisce l’art. 3, comma 1, della legge regionale
n. 2 del 2002; il comma 3, in quanto modifica l’art. 5,
comma 5, della medesima legge regionale n. 2 del 2002.
Ad avviso del ricorrente, l’art. 1, comma 1, della legge
regionale n. 35 del 2002 – che, sostituendo l’art. 3, comma
1, della legge n. 2 del 2002, affida al Difensore civico
regionale l’esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti
dalla legge, statale o regionale, e disciplina il modo di
esercizio del potere (che deve avvenire previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine e con successiva nomina
di un commissario ad acta) –, e l’art. 1, comma 3, della
stessa legge n. 35 del 2002 – che modifica l’art. 5, comma
5, della legge n. 2 del 2002, disponendo che, in caso di
vacanza dell’ufficio del Difensore civico, i poteri in questione
siano esercitati «in via transitoria» dal Presidente della
Giunta regionale –, contrasterebbero con gli articoli 114,
primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e
120, secondo comma, della Costituzione.
Alla luce di queste disposizioni costituzionali, risulterebbe,
infatti, riservata allo Stato la disciplina degli interventi
sostitutivi. Tale conclusione sarebbe sorretta (a) dalla
«continuità testuale» dei due periodi dell’unitario secondo
comma dell’art. 120 della Costituzione, che concerne il
potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio,
(b) dalle «solenni disposizioni» contenute nell’art. 114,
commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia
dell’autonomia degli enti territoriali), (c) dall’assegnazione
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della
materia relativa agli «organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane» [art. 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione], (d) dalla «cogente
esigenza» di una disciplina unitaria – o perlomeno fortemente
coordinata – delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi,
a iniziare dall’individuazione dell’organo chiamato a disporre
l’intervento sostitutivo.
La disciplina dettata dal legislatore regionale, nel sostituirsi
a una specifica disciplina statale, rivelerebbe altresì
il suo carattere innovativo, in contrasto con i parametri
costituzionali invocati. Infine, sarebbe dubbia la possibilità
di attribuire al Difensore civico regionale, sulla base
dello statuto della Regione Toscana, funzioni «di tanto
spessore» quali quelle attribuite dalle disposizioni impugnate.
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2. – La questione è fondata.
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2.1. – Questa Corte ha già affermato che
l’art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude,
in linea di principio, la possibilità che la legge regionale,
intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare
l’esercizio di funzioni amministrative di competenza degli
enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo a
organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento
da parte dell’ente ordinariamente competente (sentenze numeri
43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004).
Tuttavia, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi,
da configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio
delle funzioni, la legge regionale è tenuta al rispetto
di alcuni principi derivanti dall’esigenza di salvaguardare,
pur nella sostituzione, il valore costituzionale dell’autonomia
degli enti locali. Tra questi principi, rileva nel caso
in esame quello secondo il quale l’esercizio del potere
sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo
della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una
decisione di questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003, n. 342
del 1994, n. 460 del 1989), stante l’attitudine dell’intervento
a incidere sull’autonomia costituzionale dell’ente sostituito.
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2.2. – L’art. 1, comma 1, della legge della
Regione Toscana n. 35 del 2002 non si conforma al principio
suddetto, enucleato nelle citate pronunce di questa Corte,
e ciò a causa dell’attribuzione del potere di sostituzione
nei confronti degli enti locali al Difensore civico regionale.
Come questa Corte ha già avuto modo di più ampiamente argomentare
(cfr. sentenza n. 112 del 2004), il Difensore civico, indipendentemente
da ogni qualificazione giuridica, è titolare, generalmente,
di funzioni connesse alla tutela della legalità e della
regolarità dell’amministrazione, funzioni assimilabili,
in larga misura, a quelle di controllo, spettanti – anteriormente
all’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione – ai comitati
regionali di controllo, ai quali tale figura era già stata
equiparata dall’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127
[ora art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali)] e da alcune leggi regionali successive.
Anche nella Regione Toscana, il Difensore civico regionale
ha compiti di questo tipo, essendo chiamato, a norma dell’art.
2 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina
del Difensore Civico), ad assicurare «la tutela non giurisdizionale
dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli
interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti,
dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati»
(comma 1), e a intervenire «in caso di ritardo, irregolarità
ed omissione nell’attività e nei comportamenti dei pubblici
uffici, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi
di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità
dell’azione amministrativa» (comma 2).
La natura del Difensore civico e le funzioni da esso esercitate
impediscono dunque la sua configurazione alla stregua di
un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare
nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo.
Questi ultimi, infatti, per il loro tradursi in spostamenti
eccezionali di competenze, e per la loro incidenza diretta
sull’autonomia costituzionalmente garantita di enti politicamente
rappresentativi, non possono non provenire dagli organi
regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le
determinazioni di politica generale delle quali essi stessi
assumono la responsabilità.
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2.3. – Le medesime ragioni che fondano il
contrasto dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione
Toscana n. 35 del 2002 con la Costituzione valgono anche
per il comma 3 del medesimo art. 1, il quale, nel prevedere
la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali
nel caso di vacanza dell’ufficio del Difensore civico, illegittimamente
presuppone in quest’ultimo la titolarità dell’ordinaria
competenza in tema di sostituzione.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma
1, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002,
n. 35, recante «Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio
2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo
e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi
di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio
dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)»,
nella parte in cui sostituisce l’art. 3, comma 1, della
legge regionale n. 2 del 2002; e dell’art. 1, comma 3, della
medesima legge della Regione Toscana n. 35 del 2002, che
sostituisce l’art. 5, comma 5, della legge regionale n.
2 del 2002.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2004.
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Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2004.
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